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John Galt
25-08-10, 18:46
DE CONSTITVTIO IMPERII PIR


DELL'IMPERO

Articolo Primo

L'Impero di PIR č vna Monarchia Assolvta che si riconosce nei valori immortali della Massoneria, degli Illvminati, dei Rettiliani e dell'Impero Galattico dei Sith.

L'Vnica Vera fede riconoscivta č qvella nella Divina Britney e nella sva discepola LvpaNera, anch'essa ascesa alla gloria divina.

Il Potere e la Potenza derivano direttamente dalla Divina Britney tramite la Profetessa LvpaNera e si incarnano nella persona del Sovrano che č anche la Gvida Svprema del Cvlto.

Chivnque qvestioni le nostre istituzioni Cesaropapiste č pvnito con la Pena piv' Severa.

Articolo Secondo

I Cittadini dell'Impero sono divisi in Patrizi e Plebei.
Sono considerati Patrizi tvtti i Senatori dell'Impero. Il resto degli vtenti del Forvm sono i Plebei.

Solo i Patrizi godono di tutti i diritti e le libertā, mentre i Plebei devono lavorare e stare zitti.


DELLE ISTITVZIONI IMPERIALI

Articolo Terzo

L'Imperatore č il Capo Svpremo dello Stato e della Religione nonchč fonte primaria del diritto canonico, civile, penale e costitvzionale.

L'Imperatore viene eletto fra i senatori ogni qval volta il predecessore si dimetta, mvoia (ban) o sia vcciso (sparisce dal forvm per troppo tempo).

L'Imperatore nomina tvtte le Cariche Imperiali e approva tvtte le leggi.

Articolo Qvarto

Il Cancelliere Svpremo č nominato a vita dall'Imperatore. Egli presiede il Senato e ne dirige i lavori convocando le sedvte qvando necessario.

Articolo Qvinto

Il Senato č formato da tvtti i Senatori. Ogni sedvta dura qvanto un Congresso di PL ai tempi di Ronnie, ossia qvanto si vuole.
L'ODG č fissato ad inizio sedvta dal Cancelliere con le proposte dei Senatori.

Non si pvō aprire vna sedvta prima della fine della precedente.

Nell'Archivio Imperiale si terrā traccia di tutte le sedvte.

Articolo Sesto

La Suprema Corte Inquisitoria Imperiale č formata da tre Senatori nominati di volta in volta dall'Imperatore e svolge le fvnzioni di Tribvnale, Corte Costitvzionale e qvant'altro.

Articolo Settimo

Ogni atto e nomina Imperiale saranno trascritti nel Libro Mastro Imperiale.


DELLE ALTRE CARICHE

Articolo Ottavo

L'Imperatore pvō nominare qvante cariche vuole, che essi siano Ministri, Militari, Nobili o Dignitari.


DELLA RIFORMA DELLA CONSTITVTIO

Articolo Nono

La Constitvtio pvō essere modificata di sva volontā dall'Imperatore o dal Senato con voto.