Supermario
27-09-10, 13:11
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XXXIV Seduta del Senato
Riforma Titolo II – Correzioni ortografiche e modifiche
Fase di dibattito
Art.1:
Nel Titolo II della Costituzione vengono apportate le seguenti modifiche:
- All’Art.8 il secondo comma è trasferito all’Art.7 della Legge Elettorale come ultimo comma del medesimo Articolo.
- All’Art.8 al primo comma è aggiunta la frase: “La legge elettorale disciplina il numero di composizione della Camera dei Deputati e del Senato.”
- All’Art.9 la parola “parlamentare” è sostituita da “parlamentari”.
- All’Art.13 la parola “prome” è sostituita da “prime”.
- All’Art.14 la parola “approvata” è sostituita da “approvate”.
- All’Art.16 dopo la parola “legge” è aggiunta la parola “ordinaria”.
- Gli Art. 18 e 20 sono integrati e sostituiti dal seguente nuovo Art.18 : ”L’iniziativa delle leggi appartiene ai Deputati, ai Senatori e al Governo, nelle modalità indicate dai Regolamenti delle rispettive Camere. L’iniziativa di leggi può altresì appartenere ai cittadini come da Art.23”.
- All’Art.25 comma terzo il seguente periodo “entro la fine del terzo giorno” è sostituito dal seguente: “ al termine del decimo giorno”.
Il dibattito durerà 48 ore.
Supermario
Presidente del Senato di PIR
.
XXXIV Seduta del Senato
Riforma Titolo II – Correzioni ortografiche e modifiche
Fase di dibattito
Art.1:
Nel Titolo II della Costituzione vengono apportate le seguenti modifiche:
- All’Art.8 il secondo comma è trasferito all’Art.7 della Legge Elettorale come ultimo comma del medesimo Articolo.
- All’Art.8 al primo comma è aggiunta la frase: “La legge elettorale disciplina il numero di composizione della Camera dei Deputati e del Senato.”
- All’Art.9 la parola “parlamentare” è sostituita da “parlamentari”.
- All’Art.13 la parola “prome” è sostituita da “prime”.
- All’Art.14 la parola “approvata” è sostituita da “approvate”.
- All’Art.16 dopo la parola “legge” è aggiunta la parola “ordinaria”.
- Gli Art. 18 e 20 sono integrati e sostituiti dal seguente nuovo Art.18 : ”L’iniziativa delle leggi appartiene ai Deputati, ai Senatori e al Governo, nelle modalità indicate dai Regolamenti delle rispettive Camere. L’iniziativa di leggi può altresì appartenere ai cittadini come da Art.23”.
- All’Art.25 comma terzo il seguente periodo “entro la fine del terzo giorno” è sostituito dal seguente: “ al termine del decimo giorno”.
Il dibattito durerà 48 ore.
Supermario
Presidente del Senato di PIR
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