La pena da infliggere al reo colpevole di un delitto dipende dal bene giuridico che il reato viola, da un criterio di proporzionalità (non si può infliggere al reo una pena sproporzionata rispetto alla colpa e/o al danno che i suoi atti hanno provocato) e dalla pericolosità sociale. Il Codice Rocco, che aveva un'impostazione repressiva più severa rispetto al precedente Codice, prevedeva una pena dai 3 ai 10 anni. In seguito, le pene furono aumentate, seppur non di molto. Si è passati quindi al "range" 5-10 anni. Con le circostanze aggravante si oscilla tra i 6 e i 12 anni. Il legislatore deve tenere conto anche di quanto è diffuso un comportamento delittuoso. La larga diffusione di un certo comportamento o la sua scarsa diffusione possono indurlo a normare pene più o meno severe a seconda delle circostanze. Ad esempio, uno dei motivi per cui il Codice Rocco non contemplò una fattispecie delittuosa ad hoc per l'omosessualità fu la rilevata scarsissima diffusione dell'omosessualità nella società italiana, ritenendo sufficiente ricomprendere le condotte socialmente più inaccettabili o dannose sotto il profilo sessuale nella repressione dei comportamenti contrari alla morale pubblica e al buon costume o alla morale famigliare. Tutto poi va bilanciato: non è logico aumentare le pene che colpiscono lo stupratore senza aumentare anche le pene per coloro che si rendono colpevoli di omicidio o di reati peggiori.