
Originariamente Scritto da
Mauri61
D'accordissimo sulla prima parte del tuo ragionamento, anche se suppongo tu sappia benissimo come la penso in proposito, ossia fino a quando avremmo a che fare coi politici del cazzo, tutte chiacchiere e nulla più, non arriveremo mai a risolvere questi problemi.
Per quanto concerne il fatto che si tratti di fuffa, vedo con piacere che anche tu hai preso atto che alla fine della fiera le disposizioni di quel carrozzone chiamato UE le ritieni tali...
Ecco, comunque, il testo della direttiva in oggetto, relativa al paragrafo sicurezza:
Restrizioni al diritto di ingresso e di soggiorno per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza o di sanità pubblica
Il cittadino dell'Unione o un suo familiare possono essere allontanati dal territorio dello Stato membro per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o sanità pubblica. In nessun caso la decisione può essere dettata da ragioni economiche. Tutti i provvedimenti relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno devono rispettare il principio della proporzionalità e basarsi esclusivamente sul comportamento personale dell'interessato. Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia effettiva e sufficientemente grave, che pregiudica un interesse fondamentale dello Stato ospitante.
Tutto quanto sopra per mettere (spero) a tacere chi continua a voler vedere discriminazioni razziali, arresti e deportazioni preventive.
Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia effettiva e sufficientemente grave, che pregiudica un interesse fondamentale dello Stato ospitante. La scadenza del documento che ha consentito al cittadino l'ingresso nel paese non costituisce motivo sufficiente a giustificarne una simile misura.
In ogni caso, prima di adottare un provvedimento di espulsione dal territorio, lo Stato membro deve valutare alcuni elementi quali la durata della residenza nel suo territorio dell'interessato, l'età di quest'ultimo, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e il grado di integrazione sociale nel paese che lo ha accolto così come i suoi legami con il paese d'origine. Solo in casi eccezionali, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, un cittadino dell'Unione che abbia soggiornato nei dieci anni precedenti nello Stato ospitante o che sia minorenne può essere oggetto di una decisione di allontanamento.
Il provvedimento di rifiuto dell'ingresso o di allontanamento dal territorio deve essere notificato all'interessato in maniera tale da permettergli di coglierne il contenuto e gli effetti. Deve essere motivato e i mezzi di ricorso disponibili ed i termini entro cui agire devono esservi indicati. Fatta eccezione per casi urgenti, il termine ultimo per lasciare il territorio non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data di notifica.
In nessun caso, il provvedimento di divieto di ingresso può avere carattere permanente. L'interessato può presentare domanda di riesame della sua situazione entro tre anni. Inoltre, la direttiva prevede tutta una serie di garanzie procedurali. In particolare, l’interessato ha accesso ai rimedi giurisdizionali e eventualmente amministrativi previsti nello Stato membro ospitante.
Disposizioni finali
Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva, in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio.
La presente direttiva è applicabile senza pregiudizio alle disposizioni nazionali legislative, amministrative e regolamentari più favorevoli.