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  1. #11
    direttamente dall'Inferno
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    Predefinito Riferimento: Tavolo interno sulla nuova costituzione ( Iscritti PL-PDL )

    ll Presidente di PIR

    è la figura massima come istituzione del gioco: esso è il garante della Costituzione ed il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
    Può essere eletto presidente qualsiasi forumista,anche non iscritto ai partiti pirriani,purchè rientri nei criteri di anzianità d'iscrizione,di numero di post all'attivo e di condotta eccellente che la legge elettorale individuerà
    Presiede anche la suprema corte di giustizia (ovviamente tranne quando l'imputato è lui...) e può nominare,nei casi previsti della legge costituzionale, magistrature temporanee
    Può proporre disegni di legge,anche se non ha espresso ruolo esecutivo (significa che non fa parte del governo,ma è titolare d'iniziativa legislativa),sulle tematiche che non siano espressamente riservate al Congresso,al Senato o al governo,secondo il dettato costituzionale.

    Dura in carica X mesi e può essere rieletto direttamente una sola volta; le cause di decadimento dall'incarico sono tassativamente quelle previste dalla Costituzione.
    L'iniziativa per l'incriminazione del presidente è libera, ovvero è possibile anche per un gruppo di forumisti,oltre che ai Congressisti,ai Senatori e al Presidente del Consiglio,rappresentanti almeno il 25% degli aventi diritto al voto attivo ,adire la suprema corte di giustizia nei confronti del presidente,per i seguenti possibili capi d'accusa:
    1-alto tradimento della Costituzione;
    2-abuso di potere
    3-assenza non giustificata o dichiarata superiore a X giorni.

    Sono altresì valide le ipotesi per la decadenza d'ufficio del presidente dovute a:
    1-ban definitivo da PIR;
    2-sospensione superiore a 30 giorni;
    3-dimissioni volontarie.

    la procedura per la messa in stato d'accusa e il processo a carico del presidente è regolata da una legge di rango costituzionale che sarà determinata dal voto delle 2 camere riunite

    Il presidente viene eletto contestualmente al Congresso e può nominare,a sua discrezione, uno o più vice in grado di sostituirlo in caso d'assenza forzata.
    In caso di decadenza,per qualsiasi ragione,del presidente,si procede a votazione straordinaria ed il nuovo eletto dura in carica sino alla scadenza naturale del mandato del decaduto.
    Ove manchino meno di 30 giorni alla scadenza naturale del mandato del presidente,subentra il suo vice (o il vice più anziano forumisticamente),che esercita il ruolo con pieni poteri fino all'ingresso in carica del nuovo presidente.

  2. #12
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    Predefinito Riferimento: Tavolo interno sulla nuova costituzione ( Iscritti PL-PDL )

    Citazione Originariamente Scritto da Supermario Visualizza Messaggio
    Vi illustro in anteprima la mia proposta costituzionale riguardante l' organizzazione e i compiti delle due camere.

    Prima di pubblicarla al tavolo di competenza gradirei un vostro commento.

























    Parte Seconda ordinamento della Repubblica.




    TITOLO XX

    IL PARLAMENTO




    Sezione I - Le Camere



    Art. XXX.
    Il Parlamento si compone del Congresso dei deputati e del Senato della Repubblica.


    Art. XXX
    Il Congresso dei deputati è il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto.

    Il numero dei deputati è di XXX per il Congresso e di XXX per il Senato.

    Sono eleggibili a deputati tutti i forumisti con almeno 250 post per il Congresso e con almeno 500 post per il Senato.


    Art. XXX.
    Il Congresso dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per otto mesi.

    La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata.


    Art. XXX.
    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro XXX giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il XXX giorno dalle elezioni.

    Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


    Art. XXX.
    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.


    Art. XXX
    Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

    Le sedute sono pubbliche ma la partecipazione è riservata alle solo persone autorizzate per legge.

    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

    I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.


    Art. XXX.
    La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

    Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.





    Sezione II - La formazione delle leggi



    Art. XXX
    La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.


    Art. XXX.
    L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo per quanto riguarda il Congresso, oltre ad ciascun deputato del Congresso stesso, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.


    Art. XXX.
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Congresso tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla costituzione, legge elettorale, organizzazione e attività del governo, legge finanziaria, Question Time di attualità politica nei termini e nei modi indicati nel regolamento interno e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.


    Art. XXX.
    L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori della Repubblica per quanto riguarda il Senato, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.

    Art. XXX.

    Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica internazionale, l' ordinamento della società i diritti e i doveri civili.


    Art. XXX.
    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti, di un progetto redatto in articoli, da presentare al Congresso piuttosto che al Senato a seconda della specifica competenza.

    Art. XXX.
    Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.


    Art. XXX.
    I disegni di legge di modifica costituzionale approvati al congresso hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.

    Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà al Congresso, dove si potrà approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.


    Art. XXX.

    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza speciale dei due terzi dei presenti.


    Art. XXX.
    Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.


    Art. XXX.
    Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

    Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.


    Art. XXX.
    Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

    L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

    Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

    Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
    Eccomi qui. Dunque, per quanto riguarda il Senato non ho particolari appunti da fare; personalmente sosterrò la sua istituzione per favorire una ulteriore vivacità del Gioco. Vorrei segnalare però alcune cose:

    - Ho letto le diciture "Senato della Repubblica", "Presidente della Repubblica"; ebbene propongo di evitare una eccessiva somiglianza con gli organi istituzionali italiani. PIR non deve essere nè principato nè repubblica, ma Gioco. Se fosse possibile, limiterei le diciture a "Senato di PIR" e "Presidente di PIR".

    - Eric Draven in privato mi ha esposto l'idea, che trovo assai felice, di aumentare (o diminuire) proporzionalmente i membri del Congresso a seconda del numero dei votanti. Ciò potrebbe spingere i partiti ad un impegno ulteriore per l'affluenza: più forumisti votano, e più aumentano le possibilità di far eleggere un proprio rappresentante. Ne beneficerebbe, e non di poco, l'intero Gioco.

    - La durata della Legislatura da te indicata (8 mesi) mi sembra eccessiva, soprattutto in riferimento alla Legislatura estiva, che come da tradizione e per ovvi motivi "vacanzieri" dura almeno 1 mese in più per via della sospensione. Poichè il Gioco si regge per buona parte sulla gara elettorale, proporrei i canonici 6 mesi, per garantire almeno 2 elezioni in 1 anno.

    - Cambierei il tempo consentito al Presidente per promulgare una legge, 1 mese mi sembra eccessivo; in fondo il Presidente ha il dovere di garantire una presenza costante. Metterei 15 giorni, giusto per prendere atto della norma e valutarla.

    Per il resto, nessun problema. Che ne dici Supermario, su questi punti possiamo discutere?

  3. #13
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    Predefinito Riferimento: Tavolo interno sulla nuova costituzione ( Iscritti PL-PDL )

    Citazione Originariamente Scritto da FalcoConservatore Visualizza Messaggio

    Per il resto, nessun problema. Che ne dici Supermario, su questi punti possiamo discutere?
    Tutte modifiche condivisibilissime.




    P.s. per favore portate la vostra attenzione sugli sviluppi in corso del tavolo n.1
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  4. #14
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    Predefinito Riferimento: Tavolo interno sulla nuova costituzione ( Iscritti PL-PDL )


    Versione con le modifiche richieste da Falco.










    Parte Seconda: Ordinamento del gioco.



    TITOLO XX


    IL PARLAMENTO




    Sezione I - Le Camere



    Art. XXX.
    Il Parlamento si compone del Congresso e del Senato.


    Art. XXX
    Il Congresso ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.

    Il numero dei deputati per ciascuna camera è variabile a seconda del numero dei votanti alle elezioni nel seguente modo:

    21 eletti fino a 200 voti validi.
    23 eletti da 201 fino a 400 voti validi.
    25 eletti da 401 fino a 600 voti validi.
    27 eletti da 601 fino a 800 voti validi.
    29 eletti da 801 voti validi in su.

    Sono eleggibili a deputati tutti i forumisti con almeno 250 post per il Congresso e con almeno 500 post per il Senato.


    Art. XXX.

    Il Congresso e il Senato sono eletti per sei mesi, senza considerare le varie pause festive regolamentate per legge ordinaria.
    La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.


    Art. XXX.

    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro XXX giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il XXX giorno dalle elezioni.

    Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


    Art. XXX.

    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.


    Art. XXX

    Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

    Le sedute sono pubbliche ma i diritti di parola ed intervento dei forumisti non congressisti sono regolati dal regolamento interno dell'assise.

    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

    I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.


    Art. XXX.

    La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

    Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.





    Sezione II - La formazione delle leggi



    Art. XXX

    La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.


    Art. XXX.

    L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo per quanto riguarda il Congresso, oltre ad ciascun deputato del Congresso stesso, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.


    Art. XXX.

    Sono di esclusiva competenza legislativa del Congresso tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla costituzione, legge elettorale, organizzazione e attività del governo, legge finanziaria, Question Time di attualità politica nei termini e nei modi indicati nel regolamento interno e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.


    Art. XXX.

    L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori per quanto riguarda il Senato, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.


    Art. XXX.

    Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica internazionale, l' ordinamento della società, i diritti e i doveri civili.


    Art. XXX.

    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti, di un progetto redatto in articoli, da presentare al Congresso piuttosto che al Senato a seconda della specifica competenza.

    Art. XXX.

    Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.


    Art. XXX.

    I disegni di legge di modifica costituzionale approvati al congresso hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.

    Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà al Congresso, dove si potrà approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.


    Art. XXX.

    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza speciale dei due terzi dei presenti.


    Art. XXX.

    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro quindici giorni dall'approvazione.


    Art. XXX.

    Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

    Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.


    Art. XXX.
    Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

    L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

    Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

    Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  5. #15
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    Predefinito Riferimento: Tavolo interno sulla nuova costituzione ( Iscritti PL-PDL )

    Prossimo passo integro il testo con le proposte avanzate da Draven.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  6. #16
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    il gioco si sviluppa esclusivamente nel forum Transatlantico e nei sottofora di sua pertinenza.
    Come da disposto dell'amministrazione di PIR,è severamente vietato aprire 3ds di partito od elettorali altrove su PIR.

    per ogni partito regolarmente registrato come previsto dalla legge pirriana,è aperto uno spazio sul sottoforum partiti pirriani (che vedrei riformato sul modello del forum tifosi),in cui gli aderenti al partito possono sviluppare le attività interne alla propria formazione.

    la moderazione del sottoforum è delegata al cancelliere di stato di PIR.
    Il Cancelliere di Stato è una figura esterna al Congresso ed al Senato che si occupa di:
    1-moderare il sottoforum partiti pirriani
    2-inserire le leggi,gli aventi forza di legge ed i regolamenti approvati nella Gazzetta Ufficiale del Transatlantico
    3-verificare periodicamente l'attività dei vari sottofora e,nei casi previsti dal regolamento parlamentare,porre in sola lettura i sottofora dei partiti estinti

    Può essere Cancelliere ogni forumista con almeno 4 mesi di iscrizione a PIR e con minimo 500 post validi; il cancelliere,per esigenze d'ufficio,può nominare fino a 3 vice a sua discrezione; il cancelliere dura in carica per 12 mesi e può essere riconfermato fino a 2 volte consecutive.

    Il Cancelliere può essere destituito nei casi di:
    1-ban definitivo da PIR
    2-sospensione superiore ai 13 giorni
    3-dimissioni
    4-infedele adempimento dei propri doveri
    5-omesso adempimento dei propri incarichi

    la proposta e la nomina del Cancelliere è riservata al Presidente di PIR,sentito il parere vincolante del PdC e dei presidenti delle 2 camere

  7. #17
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    Il Cancelliere può essere destituito nei casi di...


    conoscendo le attitudini di alcuni di fare gli azzeccagarbugli e temenddo un ritorno di gente alla Ronnie, bisognerebbe evitare il piu' possibile i puo' e mettere al loro posto un deve, nel caso del Cancelliere, bisognerebbe creare obblighi e non facoltà, una persona al servizio della comunità non puo' beccarsi 14 giorni di sospensione e pretendere di restare tale solo perchè nessuno lo obbliga (puo').
    Propongo di ridurre la rimozione forzata del cancelliere a 7 giorni di sospensione

  8. #18
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    osservazioni plausibili,ne terrò di conto Candido

  9. #19
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    Predefinito Riferimento: Tavolo interno sulla nuova costituzione ( Iscritti PL-PDL )

    L'ordinamento del gioco che sta uscendo dalla discussione lo trovo veramente ben fatto
    Mi trovo particolarmente favorevole alla questione dei limite di eletti in base all'affluenza

    Ps: ma Congresso non si può chiamare Camera?
    Aderisci a : IL CENTRODESTRA UNITO --> il gruppo che unisce gli utenti di centrodestra del forum

  10. #20
    Liberale Cattivo
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    Predefinito Riferimento: Tavolo interno sulla nuova costituzione ( Iscritti PL-PDL )

    Citazione Originariamente Scritto da Newborn Visualizza Messaggio
    L'ordinamento del gioco che sta uscendo dalla discussione lo trovo veramente ben fatto
    Mi trovo particolarmente favorevole alla questione dei limite di eletti in base all'affluenza

    Ps: ma Congresso non si può chiamare Camera?
    A suo tempo fu chiamato congresso tanto per "americanizzarlo" un pò.. ma cmq dal mio punto di vista non ci sono problemi.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

 

 
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