
Originariamente Scritto da
Supermario
Vi illustro in anteprima la mia proposta costituzionale riguardante l' organizzazione e i compiti delle due camere.
Prima di pubblicarla al tavolo di competenza gradirei un vostro commento.
Parte Seconda ordinamento della Repubblica.
TITOLO XX
IL PARLAMENTO
Sezione I - Le Camere
Art. XXX.
Il Parlamento si compone del Congresso dei deputati e del Senato della Repubblica.
Art. XXX
Il Congresso dei deputati è il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di XXX per il Congresso e di XXX per il Senato.
Sono eleggibili a deputati tutti i forumisti con almeno 250 post per il Congresso e con almeno 500 post per il Senato.
Art. XXX.
Il Congresso dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per otto mesi.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata.
Art. XXX.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro XXX giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il XXX giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. XXX.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Art. XXX
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche ma la partecipazione è riservata alle solo persone autorizzate per legge.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. XXX.
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Sezione II - La formazione delle leggi
Art. XXX
La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.
Art. XXX.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo per quanto riguarda il Congresso, oltre ad ciascun deputato del Congresso stesso, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.
Art. XXX.
Sono di esclusiva competenza legislativa del Congresso tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla costituzione, legge elettorale, organizzazione e attività del governo, legge finanziaria, Question Time di attualità politica nei termini e nei modi indicati nel regolamento interno e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.
Art. XXX.
L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori della Repubblica per quanto riguarda il Senato, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.
Art. XXX.
Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica internazionale, l' ordinamento della società i diritti e i doveri civili.
Art. XXX.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti, di un progetto redatto in articoli, da presentare al Congresso piuttosto che al Senato a seconda della specifica competenza.
Art. XXX.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.
Art. XXX.
I disegni di legge di modifica costituzionale approvati al congresso hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.
Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà al Congresso, dove si potrà approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.
Art. XXX.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza speciale dei due terzi dei presenti.
Art. XXX.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Art. XXX.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. XXX.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.