TITOLO II
Sezione I - Il Senato
Art. XXX
Il Senato è il principale organo legislativo e rappresentativo del forum di Politicainrete.net.
Art. XXX
Il Senato è eletto a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati eletti varia a seconda del numero dei votanti alle elezioni in base al seguente prospetto:
17 eletti fino a 200 voti validi.
21 eletti da 201 fino a 300 voti validi.
23 eletti da 301 fino a 400 voti validi.
25 eletti da 401 fino a 500 voti validi.
27 eletti sopra i 501 voti validi.
Art. XXX
I Senatori rimangono in carica per sei mesi, da conteggiarsi al netto delle pause istituzionali così come disposto dalla legge ordinaria.
La durata del Senato non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.
In nessun caso il Senato può essere sciolto anticipatamente prima della scadenza dei sei mesi.
Art. XXX
Le elezioni del nuovo Senato hanno luogo entro e non oltre trenta giorni dalla fine della precedente legislatura.
La prima seduta del Senato deve aver luogo non oltre il decimo giorno dalla fine delle elezioni.
Finchè il nuovo Senato non si è riunito per la prima volta è prorogato il potere del precedente.
Art. XXX
Il Senato modifica o adotta il proprio regolamento interno secondo voto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
Il regolamento emanato con decreto dai presidenti del Senato deve conformarsi alle norme costituzionali.
La Corte Costituzionale, in caso di ricorso, è l' unica istituzione che può giudicare la legittimità dei regolamenti.
E' garantito il diritto di intervento ai forumisti non eletti nelle forme stabilite dal regolamento interno del Senato.
Le deliberazioni del Senato non sono ritenute valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
Tutti i membri del governo hanno il diritto, e il dovere se richiesti, di intervenire nei dibattiti del Senato nelle forme stabilite dal regolamento interno del Senato.
Art. XXX
Il Senato elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente secondo quanto stabilito dalla costituzione e l'ufficio di presidenza secondo le disposizioni del regolamento interno.
Art. XXX
Il Presidente del Senato e' eletto con una maggioranza speciale di 2/3 dei presenti, ritenuta necessaria per le prime due sedute. Dal terzo scrutinio in poi sarà necessario un voto a maggioranza semplice.
Art. XXX
Il Presidente del Senato e/o i singoli membri dell' ufficio di Presidenza, possono essere destituiti con una mozione motivata, che risulti firmata da almeno 5 Senatori.
Tali mozioni devono essere approvate attraverso voto di maggioranza di 2/3 dei presenti.
I Deputati e i Senatori che mancheranno all' appello per tre turni di dibattito consecutivi, senza una valida giustificazione che è d’obbligo presentare prima della terza assenza, decadranno.
I decaduti o dimissionari saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nella impossibilità di farlo dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste con i resti più alti.
Art. XXX
Se l' operato del Presidente del Senato è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di un qualsiasi Senatore o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
La Corte costituzionale se riscontrerà un comportamento incostituzionale nell' operato del Presidente del Presidente del Senato grave a tal punto da arrecare un danno sostanzioso ai diritti della parti in gioco, essa potrà ammonirlo con una censura costituzionale, deliberata a maggioranza dai suoi componenti.
Ricevere tre censure costituzionali durante lo stesso mandato comporterà per il Presidente del Senato l 'automatico decadimento dal prprio incarico costituzionale.
Il Presidente del Senato, una volta decaduto ai sensi dell'Art.15, non potrà più assumere incarichi pubblici o istituzionali per tutta la durata della legislatura in corso.
Art. XXX
La legge ordinaria determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di senatore.
Seione II - Commissione Legislativa.
Art. XXX
La Commissione Legislativa è composta da un rappresentante di ogni gruppo parlamentare presente al Senato.
I Commissari vengono nominati , e nel caso revocati e sostituiti con altri rappresentanti, dai rispettivi capogruppo del Senato.
Essi devono essere scelti fra tutti i cittadini pirriani più attivi e notoriamente esperti ed informati del gioco di politica virtuale e delle sue dinamiche tecniche.
Il Presidente del Consiglio, o in alternativa un suo ministro incaricato, potranno fare parte integralmente di questa commissione, senza però avere diritto di voto.
Sezione III - La formazione delle leggi
Art. XXX
La funzione legislativa è esercitata, con competenze e poteri diversi, dal Senato e dalla Commissione Legislativa.
Art. XXX
L’iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori, ai commissari e al Governo, nelle modalità indicate dal regolamento interno del Senato e della Commissione legislativa. L’iniziativa di leggi può altresì appartenere ai cittadini nelle modalità illustrate nell' Art.XXX
Art. XXX
Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale e in generale: la politica e la sicurezza nazionale e internazionale, i temi etici, morali, economici e sociali, i diritti e i doveri civili.
Il Senato ha inoltre a disposizione gli strumenti delle mozioni e dei question-time nei tempi e nelle modalità descritte nel proprio regolamento interno.
Art. XXX
Sono di esclusiva competenza della Commissione Legislativa tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla Costituzione, i disegni di legge ordinari che regolamentano il gioco, la legge elettorale, i rapporti fra Pir City e le altre istituzioni.
La commissione legislativa, a differenza del Senato, non potrà però approvare in autonomia e in via definitiva i propri disegni di legge ordinari e costituzionali, ma una volta discussi, emendati e approvati in prima lettura dovrà inviarli al Senato per un approvazione o una bocciatura finale.
La commissione legislativa emanda e approva in prima lettura i propri disegni di legge tramite un voto a maggioranza semplice dei presenti per quanto riguarda i disegni di legge ordinari e a maggioanza dei 2/3 dei presenti per quanto riguarda i disegni di legge costituzionali.
Ogni commissario avrà un potere di voto ponderato in base al numero dei Senatori del gruppo parlamentare del Senato che rappresenta.
Art. XXX
E' di esclusiva competenza del Governo l'organizzazione della propria struttura interna e attività.
Art. XXX
Il Governo in carica potrà presentare al Senato, attraverso un suo esponente nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato, un progetto di legge riguardante le materie di competenza del Senato.
Art. XXX
Il Governo in carica potrà presentare alla Commissione Legislativa, attraverso un suo esponente nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno della Commissione Legislativa, un progetto di legge riguardante le materie di competenza della medesima Commissione.
Art. XXX
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta da parte di almeno 15 forumisti (con non meno 250 post all' attivo) di un progetto di legge redatto in articoli, da presentarsi alla Commissione Legislativa o al Senato a seconda della specifica competenza.
La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione delle leggi ad iniziativa popolare.
Art. XXX
Il regolamento interno della Commissione Legislativa e del Senato stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza tramite voto a maggioranza semplice dei presenti della istituzione interessata.
Art. XXX
Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro dieci giorni dall'approvazione.
Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può richiedere con messaggio motivato alla Istituzione competente una nuova deliberazione.
Dopo una seconda nuova approvazione, la legge deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente o dal vicepresidente entro 10 giorni.
Art. XXX
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano:
30 cittadini fino a 2000 utenti attivi,
45 cittadini da 2001 a 5000 utenti attivi,
60 cittadini sopra i 5000 utenti attivi.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Senato. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti maggiore o uguale al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali valide (in caso di numero decimale, tale numero va approssimato per difetto), e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.