Risultati da 1 a 6 di 6
  1. #1
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    Predefinito ..esiste sempre un modo una ragione per cui in cui..

    …Esiste sempre un modo una ragione per cui in cui…
    Rubategli il tempo, cambiatene i modi, e fatelo sempre più rapidamente,
    tanto che non ne esista una vera ragione; fate si che il riflettere sia solo
    uno specchio, fate si che l’ animo si riduca ad un deserto rubategli il tempo..
    In un rapido e costante avvicendamento
    di uomini di regole di degenerazioni,
    scellerate, aumentate in continuazione velocità, riempitelo di notizie,
    dilatate il tempo ampliatene gli spazi riducendo visione e aspetto
    fatene terra bruciata in modo che egli perda tutti i riferimenti , fategli
    perdere il tangibile , offuscate loro le menti, riempitelo di illazioni..
    l’ uomo si perde, egli smette di metabolizzare si abitua a tutto,
    avrete fra le mani un fantoccio ,un’ involucro vuoto da riempire
    a vostro piacimento…..da spremere a vostra soddisfazione..
    da eliminare se non si assoggetta a regole e modi per nulla confacenti..

    Ebbene abbiamo ceduto il passo, un passo al secondo e l’ uomo cammina,
    se ne riduci il tempo egli trotta, se si esaspera il tempo egli corre,
    si stancherà prima , e nella stanchezza egli ti seguirà , non sarà neppure
    necessaria nessuna persuasione, il risultato verrà da solo potrai condurlo
    come un cieco, gli farai apparire ciò che vorrai e non importa il numero,
    non importa la modulistica e il tempo che gli ruberai le multe a cui lo
    assoggetterai, egli ti seguirà non avendo più nessuna traccia , e sarà solo
    un’ indice alzato ad indicare la via e tutti indistintamente a guardare a
    quell’ indice che magari indica il nulla e basterà far si che alcuni vedano
    perché tutti vedranno e saranno disposti a riprendere il cammino,
    la inconsulta corsa verso il nulla….non c’ è riflessione, ma solo lo specchio
    dell’ animo inaridito venduto rubato in un tempo senza tempo…

    Rimpossessatevi del vostro tempo…prima che questo stesso vi dilani,
    vi faccia a pezzi….ma chissà forse gia troppo tardi ricordandomi..

    Un saluto romantico a voi, uomini donne ragazzi e bambine “liberi”
    Di co’ “desto” mondo antico e al nuovo che avanza….
    sicuro come sono che molti non capiranno..ma pazienza.

    Vostri nostri loro: gli Highlander Attila Destriero e Arco.
    Ultima modifica di attila621; 20-09-11 alle 10:14
    " l' uomo ha una tale passione per il sistema
    e la deduzione logica che è disposto ad alterare la verità,
    per non vedere il visibile, a non udire l' udibile,
    pur di legittimare la propria logica."
    Dostoevskij.

  2. #2
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    Predefinito Rif: ..esiste sempre un modo una ragione per cui in cui..

    da sempre i proclami...
    abbatteremo le tasse...
    uccideremo burocrazia...e intanto
    vi rubiamo il tempo, il "nostro" tempo..
    scartabellando sale...
    le aziende e la riduzione del cartaceo:giagia:

    CIRCOLARE del 19 settembre 2011

    OGGETTO: SPESOMETRO

    Con il DL 78/2010 è stato introdotto a partire dal 2011 lo spesometro, uno strumento per monitorare meglio l’evasione fiscale e le entrate dei cittadini. Tutti i soggetti IVA sono obbligati all’invio di una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, con modalità e termini di seguito riportati.
    Termini e limiti
    31.10.2011 per le operazioni di importo pari o superiore ad € 25.000 (al netto dell’IVA) RESE e RICEVUTE nel periodo d’imposta 2010, per le quali è previsto l’obbligo di emissione di fattura
    30.04.2012 per le operazioni di importo pari o superiore ad € 3.000 (al netto dell’IVA) RESE e
    RICEVUTE nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emissione di fattura
    30.04.2012 per le operazioni di importo pari o superiore ad € 3.600 (al lordo dell’IVA) RESE e
    RICEVUTE dal 1 luglio 2011, per le quali non è previsto l’obbligo di emissione di fattura
    Per le annualità successive il termine è il 30 aprile di ogni anno.
    Soggetti obbligati
    Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA per le operazioni:
    - Rese con emissione di fattura (clienti),
    - Ricevute da soggetti titolari di partita IVA (fornitori);
    - Rese a soggetti senza emissione di fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (consumatori
    finali, compresi imprenditori e professionisti per gli acquisti non rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo).
    Gli unici soggetti esonerati dal suddetto adempimento sono i contribuenti “minimi” (art. 1 commi 96 e 116 Legge 24 dicembre 2007 n. 244).
    Operazioni da comunicare
    L’obbligo di trasmissione dei dati è riferito alle operazioni rilevanti ai fini IVA, ossia alle operazioni:
    - Imponibili
    - Non imponibili (art. 8 comma 1 lett. c), operazioni assimilate art. 8 bis e quater, art. 71 e 72;
    servizi internazionali di cui all’art. 9.
    - Triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 D.L. 331/1993 (limitatamente alle transazioni
    che avvengono tra operatori nazionali).
    - Esenti art. 10 .
    Rientrano nell’obbligo di comunicazione anche le operazioni soggette al regime del margine e le operazioni soggette al regime del reverse charge.
    Sono invece escluse dall’obbligo di comunicazione:
    - Le operazioni non rilevanti ai fini IVA, ossia fuori campo di applicazione dell’IVA.
    - Importazioni.
    - Esportazioni ex art. 8 comma 1 lettere a) e b) DPR 633/72 (in quanto soggette all’obbligo di
    emissione della bolla doganale e pertanto già conosciute dall’Amministrazione Finanziaria).
    - Le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute nei confronti di operatori
    economici aventi sede nei Paesi “black list”, in quanto già soggette all’obbligo di specifica
    comunicazione e pertanto già a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria.
    - Le operazioni connesse ai contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica,
    di servizi di telefonia, di mutuo e relative agli atti di compravendita di immobili.
    - Le operazioni nei confronti di soggetti privati qualora siano regolate mediante carte di credito,
    di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti o con stabile organizzazione nel
    territorio nazionale.
    - Le operazioni effettuate e ricevute nell’ambito comunitario, in quanto i dati vengono già
    comunicati per mezzo dei modelli INTRA.
    - Passaggi interni di beni tra rami d’azienda, purchè documentati con fattura.
    Casi particolari
    In caso di contratti di appalto, fornitura, somministrazione, locazione, noleggio, concessione….., ossia nei contratti da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione deve essere effettuata soltanto se nell’intero anno solare tali corrispettivi superino la soglia di € 3.000 (per il 2010 € 25.000).
    Per altre tipologie di contratto, ad esempio la compravendita, il superamento della soglia deve essere considerato per la singola operazione.
    In caso di contratti cosiddetti collegati, ossia quei contratti mediante i quali le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso realizzato non per mezzo di un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, per il superamento del limite verificare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti da tutti i contratti.
    Bisogna quindi porre molta attenzione qualora, nei confronti dello stesso soggetto:
    - Si effettuino pagamenti frazionati relativi però ad un unico contratto che prevede versamenti
    periodici.
    - Esistano più contratti tra loro collegati che prevedono un corrispettivo complessivo, in un
    anno solare, superiore ai limiti previsti.
    In tale fattispecie dovrà essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nel periodo di riferimento, anche se l’ammontare di ogni singolo contratto risulta inferiore alla soglia limite.
    In caso, ad esempio, di una cessione di beni per importo di € 10.000 con fatturazione nell’anno 2011 di un acconto di € 2.500 , l’operazione dovrà essere comunicata anche se inferiore alla soglia annua.
    Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione le operazioni relative a cessione di immobili; mentre devono essere invece segnalate le cessioni di autovetture.
    Elementi da indicare nella comunicazione
    Il provvedimento prevede che la comunicazione contenga, per ciascuna cessione e acquisto e per ciascuna prestazione resa o ricevuta:
    • l’indicazione della partiva Iva o del codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/
    committente
    • l’importo delle operazioni con evidenziato l’imponibile e l’imposta o che trattasi di operazione non imponibile o esente
    Vi sarà inoltre un quadro dove andranno riportate le operazioni imponibili con Iva non esposta (per coloro che vendono beni usati con il regime del margine oppure per le agenzie di viaggi e turismo).
    A seconda della tipologia di cliente si dovranno richiedere i seguenti dati:
    - Acquirente privato cittadino italiano: il dato obbligatorio è il codice fiscale. E’ opportuno però
    richiedere anche i dati anagrafici (nome – cognome – data e luogo di nascita) perché, anche se non richiesti dalla norma, tali dati sono necessari per ricalcolare il codice fiscale nel caso vi fossero errori.
    - Acquirente società italiana: il dato obbligatorio è la partita Iva. E’ consigliabile controllare tale dato verificandone la correttezza nella banca dati presso l’Agenzia delle Entrate, nel sito
    www.agenziaentrate.it
    - Acquirente privato cittadino straniero: il dato obbligatorio è sempre il codice fiscale. In mancanza dello stesso è richiesta l’indicazione dei dati anagrafici comprensivi anche del domicilio all’estero, acquisendo una fotocopia del documento di identità.
    - Acquirenti soggetti esteri diversi dalle persone fisiche: è necessario indicare la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale
    - Acquirenti società, associazioni e altre organizzazioni senza personalità giuridica: devono essere indicati i dati anagrafici riferiti ad un amministratore, nonché la ragione sociale e il domicilio della società/associazione/ente.
    Dichiarandoci a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.:giagia:ncav:

    Attila Destriero e Arco furibondincav:
    " l' uomo ha una tale passione per il sistema
    e la deduzione logica che è disposto ad alterare la verità,
    per non vedere il visibile, a non udire l' udibile,
    pur di legittimare la propria logica."
    Dostoevskij.

  3. #3
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    Predefinito Rif: ..esiste sempre un modo una ragione per cui in cui..

    ma procediamo: eppure un modo ci sarebbe semplice semplice..
    ma nel far tribolare maggior soddisfazione...una miriade di robot
    a svolgere sempre i loro artefatti compitini...e i vari messia
    a porre totem su totem e noi tutti a ballarci intorno...:giagia:

    CIRCOLARE del 19 settembre 2011(circolare circolare per favore..non c'è nulla da "vedere"circolare..stop!)

    OGGETTO: LE NOVITA’ INTRODOTTE CON LA MANOVRA ESTIVA
    Il Decreto Legge 98/2011 convertito dalla Legge 111/2011 (cosiddetta manovra estiva) prevede una serie di novità fiscali. Vi riportiamo di seguito una sintesi del decreto:
    Riduzione aliquota della ritenuta d’acconto su bonifici (art. 23, comma 8)
    E’ stata ridotta dal 10 al 4% la ritenuta operata da banche e poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare di deduzioni e detrazioni, come il bonus 36% sulle ristrutturazioni o il 55% per il risparmio energetico.
    Regime del riporto perdite (art. 23 comma 9)
    L’articolo 23, comma 9, della manovra estiva modifica la disciplina in materia di riporto delle perdite di esercizio (art. 84 TUIR) come segue:
    • esclude il limite temporale dei cinque anni per la riportabilità delle perdite di un periodo d’imposta;
    • introduce il limite quantitativo dell’80% del reddito imponibile all’imputazione della perdita da portare in diminuzione del reddito di ciascun periodo d’imposta;
    • mantiene la possibilità, per le imprese di nuova costituzione, di compensare, in misura piena, le perdite realizzate con i redditi dei periodi d’imposta successivi senza osservare, quindi, il limite dell’80% .
    Si precisa che le nuove disposizioni riguardano i soggetti Ires ed inoltre la relazione governativa chiarisce che rimane ferma la disciplina ante modifica con riguardo il riporto delle perdite maturate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso (06.07.2011) .
    Riallineamento dei valori fiscali e civili relativi all’avviamento e alle altre attività immateriali
    (art. 23 commi 12-15)
    Il Decreto prevede due nuove ipotesi nelle quali viene consentito, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, l’esercizio dell’opzione al fine di riallineare i valori fiscali e civili relativi all’avviamento ed alle altre attività immateriali. Tale opzione può essere esercitata sia dalle imprese che adottano i principi contabili internazionali sia dalle imprese che non applicano tali principi e si applica alle operazioni effettuate sia nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010, sia in quelli precedenti. Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012 .
    Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di attuazione.
    Riduzione delle sanzioni in presenza di lievi ritardi (art. 23, comma 31)
    Il Decreto prevede inoltre un “ravvedimento breve” con la riduzione della sanzione in misura pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo che si applica a tutti i versamenti effettuati con ritardo non superiore ai 15 giorni. La nuova norma si applica a partire dalla data di entrata in vigore della Manovra estiva (6 luglio 2011) .
    In definitiva il contribuente che si dimentica di pagare le imposte ha oggi 3 possibilità:
    • ravvedimento sprint: versare entro il 14° giorno successivo alla scadenza originaria, oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
    • ravvedimento breve: versare dal 15° giorno successivo alla scadenza originaria ed entro il 30° giorno, oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione del 3% (1/10 del minimo);
    • ravvedimento lungo: versare dal 31° giorno successivo alla scadenza originaria ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione del 3,75% (1/8 del minimo).
    Revisione degli ammortamenti (art. 23 comma 47)
    A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010, un apposito regolamento avrà il compito di rivisitare la normativa fiscale degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, in forza di criteri di semplificazione che individuino:
    • attività ammortizzabili individualmente, in base alla vita utile e a quote costanti (si pensa ad
    immobili, attività immateriali e attività materiali di lunga durata);
    • attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.
    Regime dei minimi dal 2012 (art. 27)
    Nuovo regime agevolato per le persone fisiche
    Dal 2012 l’attuale regime dei minimi è applicabile, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che:
    * intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo
    * l’hanno intrapresa dal 01.01.2008
    L’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, attualmente fissata al 20%, è ridotta al 5% .
    Il beneficio è riconosciuto a condizione che:
    a) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o
    d’impresa, anche in forma associata o familiare;
    b) l’attività da esercitar e non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
    precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale
    attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione;
    c) qualora l’attività sia il proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore a € 30.000.
    Il contribuente che intenda fruire del nuovo regime dei minimi deve inoltre possedere i requisiti di accesso del vecchio regime (definiti dall’art. 1, comma 96 e 99 L. 244/2007).
    Vecchi minimi privi dei nuovi requisiti
    Alla luce delle novità, tutti i contribuenti che ora applicano il regime dei minimi (o che volevano accedervi l’anno prossimo) al 1° gennaio 2012 dovranno verificare di possedere gli ulteriori nuovi requisiti per poter continuare ad operare con le stesse agevolazioni utilizzate fino al 31.12.2011 (con l’aggiunta della tassazione ridotta al 5%).
    Coloro che, per effetto delle nuove disposizioni, pur avendo le caratteristiche di contribuente minimo della precedente normativa, non possono beneficiare del nuovo regime ovvero ne fuoriescono:
    * hanno l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi
    * osservano, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi
    * sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva
    * sono esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (dichiarazioni e versamenti periodici)
    * versano l’Iva annualmente
    * sono esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive (Irap)
    Cessazione del regime
    Per i predetti soggetti è prevista la decadenza dal “regime semplificato” con effetto dall’anno successivo nel caso in cui venga meno una delle condizioni di cui al comma 96 dell’art. 1 Legge n. 244/2007
    (conseguimento di ricavi / compensi superiori a € 30.000, ammontare degli acquisti di beni strumentali nel
    triennio precedente superiore a € 15.000, ecc….) ovvero si verifichi una delle condizioni di cui al comma 99 del citato art. 1 (applicazione di un regime speciale IVA, partecipazione ad una società di persone o associazione professionale, ecc…..)
    Agli stessi soggetti è comunque consentito di optare per l’applicazione del regime ordinario. L’opzione ha validità minima di almeno un triennio, dopo di che ha validità annuale a seguito della concreta applicazione della stessa.
    Le modalità attuative del nuovo regime sono demandate ad appositi Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
    Definizione delle liti fiscali pendenti (art. 39, comma 12)
    Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti, alla data del 01.05.2011 possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di una somma commisurata come segue:
    ¾ se il valore della lite non supera € 2.000,00, l’importo da pagare è pari ad € 150,00 ;
    ¾ se il valore della lite supera € 2.000,00 ma non € 20.000,00 l’importo da corrispondere si ottiene applicando, al valore della lite, le seguenti percentuali:
    * 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Ufficio dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto
    introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
    * 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
    * 30% del valore della lite nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite, la lite stessa penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.
    La norma prevede anche quanto segue:
    • le somme dovute sono versate entro il 30.11.2011 in unica soluzione;
    • la domanda di definizione è presentata entro il 31.03.2012;
    • le liti fiscali che possono essere definite, sono sospese fino al 30.06.2012 . Per le stesse sono altresì sospesi, fino al 30.06.2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
    • restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi.
    Si attendono dei provvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità di versamento, presentazione della domanda e ogni altra disposizione applicativa.

    Dichiarandoci a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

    CIRCOLARE del 17 settembre 2011

    OGGETTO: pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha convertito la manovra di Ferragosto (D.L. 138/2011). Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate

    È stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» di ieri la Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha convertito la manovra di Ferragosto (D.L. 138/2011).
    L'Agenzia delle Entrate, intanto, ha emanato un comunicato stampa (qui allegato) in cui chiarisce che, nella fase di prima applicazione della nuova aliquota, è possibile che ragioni tecniche impediscano il rapido adeguamento dei software per la fatturazione e dei misuratori fiscali, quindi, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse ed i corrispettivi annotati in modo non corretto, effettuando la variazione in aumento dell'imposta, prevista dall'articolo 26, comma 1, D.p.r. 633/72. Questa non comporterà alcuna sanzione, se la maggiore Iva, collegata all'aumento dell'aliquota, verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l'Iva diviene esigibile. L'aumento al 21% riguarda solo l'Iva ordinaria e non quelle aliquote agevolate, del 4% e del 10%, e si applica alle «operazioni effettuate a partire» da oggi.
    Momento dell'operazione
    Per le cessioni di beni mobili è rilevante la consegna o la spedizione della merce al cliente, per le prestazioni di servizi vale la data del pagamento, mentre per le cessioni di beni immobili conta la data della stipula notarile.
    In tutti e tre i casi, comunque, se prima del verificarsi degli eventi indicati, viene emessa la fattura (sia per le cessioni che per le prestazioni) o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo (solo per le cessioni), l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Ad esempio, tutte le fatture emesse ieri, per beni ancora da consegnare, devono esporre l'Iva del 20%.
    Per il mese di settembre 2011, molte imprese preferiranno emettere due fatture differite allo stesso cliente, con differenti aliquote Iva, in quanto a volte il software non consente di evidenziare nello stesso documento Iva le due diverse aliquote ordinarie (20% per le consegne effettuate fino al 16 settembre e 21% per quelle successive). Per le prestazioni di servizi vale la data del pagamento del corrispettivo, il quale, ad esempio, per i bonifici bancari o postali corrisponde, ai fini Iva, al momento in cui il creditore riceve la «comunicazione dell'avvenuto accreditamento delle somme a lui dovute» (risoluzioni 25 gennaio 1978 n. 363519 e 6 dicembre 1989 n. 551041). Se il pagamento avviene mediante assegno, invece, si considera effettuato quando il titolo di credito entra nella disponibilità del creditore.
    Professionisti
    Particolare attenzione dovranno prestare i professionisti per i preavvisi di fattura già emessi, ma non ancora incassati alla data di entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota Iva. Le fatture pro-forma dovranno essere rifatte per essere adeguate alla nuova percentuale del 21% e per consentire ai clienti di pagare il corretto importo aumentato della nuova percentuale.
    Acquisti intracomunitari
    Il momento di effettuazione di un acquisto intracomunitaro di beni, rilevante per la decorrenza dell'aumento dell'aliquota Iva ai fini della registrazione con il meccanismo del reverse charge, deroga alle ordinarie regole dell'articolo 6, Dpr 633/72, in quanto l'articolo 39, del D.L. 331/93, distingue l'ipotesi in cui il trasporto sia a cura del cedente comunitario da quello in cui sia curato dal cessionario nazionale. Nel primo caso, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato alla consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto, mentre nel secondo vale l'arrivo della merce nel luogo di destinazione nel territorio dello Stato.

    Dichiarandoci a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.:giagia:ncav:

    Eccezionali..eccezionali veramente...

    Attila Destriero e Arco all' apoteosi:giagia:
    Ultima modifica di attila621; 20-09-11 alle 11:45
    " l' uomo ha una tale passione per il sistema
    e la deduzione logica che è disposto ad alterare la verità,
    per non vedere il visibile, a non udire l' udibile,
    pur di legittimare la propria logica."
    Dostoevskij.

  4. #4
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    Predefinito Rif: ..esiste sempre un modo una ragione per cui in cui..

    ...e se esiste l' estiva...
    esisterà pure l' invernale..
    in trepida attesa:mmm: rego:
    la primaverile l' auttunnale.
    Credo siamo al cannibalismo:

    ORA è NECESSARIO: FAR RIPARTIRE L' ECOMOMIA
    SIIIIIIIIIIBUONANOTTE!!!SSSSSSSSSSSS....
    Ultima modifica di attila621; 20-09-11 alle 14:11
    " l' uomo ha una tale passione per il sistema
    e la deduzione logica che è disposto ad alterare la verità,
    per non vedere il visibile, a non udire l' udibile,
    pur di legittimare la propria logica."
    Dostoevskij.

  5. #5
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    Predefinito Rif: ..esiste sempre un modo una ragione per cui in cui..

    Citazione Originariamente Scritto da attila621 Visualizza Messaggio
    ...e se esiste l' estiva...
    esisterà pure l' invernale..
    in trepida attesa:mmm: rego:
    la primaverile l' auttunnale.
    Credo siamo al cannibalismo:

    ORA è NECESSARIO: FAR RIPARTIRE L' ECOMOMIA
    SIIIIIIIIIIBUONANOTTE!!!SSSSSSSSSSSS....
    Se l'economia non dovesse ripartire come faranno i compagni a fregare lo stato per comperare banche ed autostrade?

  6. #6
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    Predefinito Rif: ..esiste sempre un modo una ragione per cui in cui..

    Citazione Originariamente Scritto da yure22 Visualizza Messaggio
    Se l'economia non dovesse ripartire come faranno i compagni a fregare lo stato per comperare banche ed autostrade?
    Debbo dire non mi aspettavo al solito risposta o affermazione:
    Attila Destriero e Arco monologhisti non per scelta...:giagia:

    "…Esiste sempre un modo una ragione per cui in cui…"

    Vedi caro yure: se alcuni fregano, comprano, dall' altra parte
    sempre qualc'uno disposto a farsi fregare o a vendere; come
    spesso leggo, solo ed esclusivamente l' ordine delle cose alla
    quale "sembra" ci si debba da sempre assoggettare...
    E da sempre la nostra risposta solo l' esaltazione delle parti
    e mai un reale cambiamento: nessun senso comune, ma fottere
    impunemente le masse............................................. ...................

    Di tempo ce n' era..ora temo non più, parlo da un mio pulpito
    privilegiato, nessun encomio al mio passato dire, ma solo la
    consapevolezza personale per quanto ora "manifesto" a tutti..
    Ma nota bene, molti di noi, di loro, neppure un briciolo di presa
    di "coscienza", neppure l' ombra di quanto ci aspetta per inconsulta
    attesa...masse allo sbaraglio senza consapevolezza, ciò significa
    non avere idea del futuro e del riperquotersi di esso...vuol dire
    lasciare al caso una vera bomba ad orologeria...ma come al solito
    solo le mie personali stupide e complottiste previsioni che, guarda
    caso spesso ad avverarsi senza che alcun preposto o messia a
    guardarsene bene: che mi dovrei aspettare se non sempre il solito
    inconfutabile peggio....vedrai, vedremo...vedrò!!!!!

    Nella "Parabola" iniziale del post, nostro Signore mi mandò ispirazione,
    "chissà forse" l' Ighlander Attila la vera voce fuori dal coro, chissà la
    presunzione per nulla artefatta del vero nuovo "Messia", ve ne sarebbe
    un senso in antiche frasi: "Attila il flagello di Dio" oggi nel vostro
    fantasmagorico ed insulso mondo a riportare Verbo, e come sempre
    accade ed accaduto chissà egli Attila imolerà se stesso in funzione
    alle masse ignave, ignoranti perchè ignorano realtà.......................

    Tutti potranno ridere per quanto da ATTILA SCRITTO, tu stesso potrai
    per primo scanzonarmi, ma altro non farai che il vostro solito solito
    esaltando le parti e accondiscendendo alla ruberia del tempo ed
    innalzando il perpetuo tempo perso e le vite naufragate in esso....

    Ne più e ne meno del solito perenne andare...sino a nuova artefatta
    rappresentazione: il teatro del mondo gli effetti straordinari del solito
    insulso vivere senza il benchè minimo SENSO COMUNE,
    nella metafora di un vivere che accetta da sempre il cannibalismo
    smodato artefatto per i soliti pochi messia dell' intero mondo...

    MA DI QUESTE COSE NESSUNO VUOLE PARLARE, ESSE CI RIGUARDANO
    SEMPRE DA TROPPO VICINO...SINO A DISCUTERE DI NOI.......
    APPARIRE E NON ESSERE: LA VERGOGNA MAI SUFFICIENTEMENTE
    INSITA IN NOI DA NON FAR SCATURIRE MAI NULLA SE NON IL SOLITO
    SOLITO INVOLVERE AL NULLA...
    E TUTTI "TITTI" I MEDIA A SPROFONDARE...

    Gli Highlander Attila Destriero e Arco mai a rompersi i coglioni:mmm:rego:

    Da subito, appena entrato: Lei Attila scrive troppo..non consono..
    e Voi tutti titti troppo ermetici al nulla da dire...gli specchi giganteschi.
    " l' uomo ha una tale passione per il sistema
    e la deduzione logica che è disposto ad alterare la verità,
    per non vedere il visibile, a non udire l' udibile,
    pur di legittimare la propria logica."
    Dostoevskij.

 

 

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