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  1. #1
    Giolittiano
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    Predefinito III Consiglio dei Ministri di POL

    E' convocato per domani alle ore 20 il CdM. Sono invitati a partecipare tutti i ministri e vice che vorranno presentare ddl nelle prossime sedute.

    ODG :

    - Legge Costituzionale di riforma del parlamento
    ( in particolare del punto in rosso nel testo

    [SPOILER="Art.7 Il Senato è il supremo organo legislativo di POL. Esso è eletto a suffragio universale nei limiti e forme stabilite dalla legge elettorale. E’ composto da 21 membri eletti che esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. Lo scopo e le finalità del gioco del Senato di Politicainrete.net è quello di dare la possibilità a dei forumisti scelti democraticamente, di riunirsi, di proporre, di dibattere e infine approvare, delle mozioni approfondite e dettagliate, sotto forma di proposte di legge, con l' intento finale di suggerire e fornire alle istituzioni della Repubblica Italiana un punto di vista diverso rispetto al loro, sui provvedimenti politici, economici, sociali da adottare per governare al meglio il paese Italia.

    Art.8 I senatori rimangono in carica 6 mesi , da conteggiarsi al netto delle pause istituzionali così come disposto dalla legge ordinaria. La durata del Senato non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.In nessun caso il Senato può essere sciolto anticipatamente prima della scadenza dei sei mesi. I senatori assenti ingiustificati per 3 turni di dibattito consecutivi decadono dall’incarico per decreto del Presidente del Senato. I decaduti o dimissionari saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nella impossibilità di farlo dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste con i resti più alti. La legge determina i casi di incompatibilità o ineleggibilità con l’ufficio di senatore.

    Art.9 Le elezioni delle nuovo Senato hanno luogo entro 30 giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione deve aver luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni. Finché non sia riunito il nuovo Senato sono prorogati i poteri del precedente.

    Art. 10 Il Senato modifica o adotta il proprio regolamento interno secondo voto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Il regolamento emanato con decreto del presidente del Senato deve conformarsi alle norme costituzionali. Sono di competenza esclusiva della Corte costituzionale i ricorsi aventi ad oggetto la contrarietà all’ordinamento del regolamento. Le deliberazioni del Senato non sono ritenute valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto, e se richiesti,obbligo di partecipare alle sedute. Alla prima seduta è obbligo di ogni senatore indicare il gruppo senatoriale a cui si iscrive.

    Art. 11 Il Senato elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente e i 2 vicepresidenti secondo le disposizioni del regolamento interno e della Costituzione. Il Presidente del Senato è eletto con una maggioranza speciale di 2/3 dei presenti ritenuta per le prime due sedute. Dal terzo scrutinio in poi sarà necessario un voto a maggioranza semplice. E’ obbligo del Presidente del Senato, o di uno dei suoi Vicepresidenti, tenere un registro delle presenze dei senatori e della composizione dei gruppi senatoriali.

    Art. 12 Il Presidente del Senato può essere destituito dall’ufficio con una mozione motivata che risulti firmata da almeno 5 senatori e/o a seguito di 3 censure costituzionali ex art.38. Inoltre la mozione deve essere approvate attraverso voto di maggioranza di 2/3 dei presenti. Contro la mozione di destituzione è ammesso ricorso alla Corte costituzionale. In caso di ricorso la destituzione del presidente del senato è sospesa fino alla sentenza della Corte Costituzionale. ( questo ne dobbiamo ancora discutere per bene)

    Art. 13 L’iniziativa legislativa è attribuita a ogni senatore , al Governo e a tutti i forumisti nei i limiti e le forme previste dalla Costituzione e dal regolamento interno del Governo. I forumisti possono presentare in Senato disegni di legge solo se accompagnati da 15 firme di aventi diritto al voto.Il regolamento interno stabilisce i modi e i tempi della presentazione. E’ obbligo del Senato discutere e votare i disegni di legge presentati dai forumisti entro e non oltre 1 mese dalla loro deposizione.

    Art. 14 Il Senato ha competenza sulle mozioni riguardanti la politica nazionale, internazionale ed economica, l' ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili. E’ altresi competenza del Senato la modifica alla Costituzione di PIR, i Progetti di legge che regolamentano il gioco, la legge elettorale e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.

    Art. 15 I progetti di legge costituzionale di cui al comma 2 dell’art. precedente sono , previamente , presentati , discussi e votati dalla Commissione Affari Costituzionali. La Commissione , dopo aver approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti i progetti di legge di cui sopra, li trasmette al Presidente del Senato per l’approvazione definitiva a norma degli articoli precedenti. Il Senato può rinviare senza limiti , motivando il rinvio, i progetti di legge approvati alla Commissione prima di approvarli in via definitiva.

    Art. 16 La Commissione Affari costituzionali è composta da un rappresentante di ogni lista elettorale che abbia eletto almeno 1 membro del Senato. Tale rappresentante è indicato ad inizio legislatura e nominato tra gli ex giudici della Corte Costituzionale , ex Presidenti del Consiglio, ex Ministri , ex Presidenti delle Camere, Presidenti emeriti di POL o membri delle Camere già eletti in almeno 1 legislatura. Le liste che non presentino i requisiti del comma precedente sono obbligate a nominare come rappresentante un eletto al Senato nella legislatura in corso.

    Art. 17 Il membro più anziano per n° di posts della Commissione presiede la prima seduta che avrà come unico oggetto l'elezione del Presidente della Commissione a maggioranza semplice. Il Presidente della Commissione, che convoca e presiede le sedute, con può nominare un Vicepresidente che lo sostituisca quando necessario. Il regolamento interno è adottato a maggioranza semplice e stabilisce i modi e le forme della discussione e approvazione dei progetti di legge di competenza della Commissione. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione il Primo Ministro e tutti i Ministri che ne fanno richiesta.

    Art. 18 Ogni membro della commissione dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato. I gruppi senatoriali hanno tempo 15 giorni per nominare il proprio rappresentante presso la commissione Affari Costituzionali. In caso di mancata nomina entro il limite temporale ivi previsto il gruppo perderà diritto ad essere rappresentato nel suddetto organo per l'intero corso della legislatura. Ogni gruppo congressuale può revocare, tramite comunicazione al Presidente della Commissione, il proprio commissario e sostituirlo con un altro che presenti i requisiti stabiliti dalla Costituzione. ( e in caso di nuovi gruppi senatoriali che vengono a formarsi ?)

    Art. 19 Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera e/o commissione di competenza tramite voto a maggioranza semplice.

    Art. 20 Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro dieci giorni dall'approvazione. Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può richiedere con messaggio motivato al Senato una nuova deliberazione. Dopo una seconda nuova approvazione, la legge deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente o dal vicepresidente entro 10 giorni. In caso di reiterata inerzia il Presidente del Senato pubblica la legge e il Presidente sarà passibile di censura costituzionale."][/SPOILER]

    - ddl proposti dai ministri

  2. #2
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    Predefinito Rif: III Consiglio dei Ministri di POL

    DDL DI MODIFICA TITOLO III e TITOLO IV DELLA COSTITUZIONE DI PIR

    Di seguito vi sono le modifiche che vorremmo apportare a questi due titoli.
    Sostanzialmente vi è l'introduzione del Sartorellum e alcuni adeguamenti di alcuni articoli di legge motivati dal probabile passaggio alla camera unica.
    Inoltre sono presenti anche delle correzioni stilistiche doverose.

    Qua il testo originale:

    [SPOILER="TITOLO III ORIGINALE"]TITOLO III

    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET




    Art. 26
    Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione.
    Mediante il suo arbitrato assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
    È simbolo dell’indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.
    È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
    Può inviare messaggi alle Camere.
    Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite con legge ordinaria.


    Art. 27
    II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
    Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati, nel quattordicesimo giorno seguente.
    Contestualmente alla propria candidatura, coloro che concorrono alla Presidenza dichiarano i propri candidati vicepresidente.


    Art. 28
    Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Essi torneranno nuovamente candidabili dopo una legislatura completa (6 mesi).


    Art. 29
    Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dalla Camera.


    Art. 30
    Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti pirriani.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche e consultabili in un apposito thread sul Forum.



    Art. 31
    Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
    Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.


    Art. 32
    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambe le camere.



    Art. 33
    Nel caso in cui per tre volte consecutive il Primo Ministro Designato dal Presidente di Politicainrete.net non riesca nell'incarico affidatogli di formare un Governo a causa del mancato conseguimento del voto di fiducia da parte delle Camere, sara' il Presidente stesso ad assumere sulla propria persona il ruolo di Primo Ministro, designando un Esecutivo di sua scelta.
    Non riveste alcuna rilevanza il fatto che il Primo Ministro designato sia o meno la stessa persona nei tre tentativi di formazione del governo.
    Il governo del Presidente non necessità di fiducia da parte delle Camere o di altre entità.
    I ministri da lui nominati non possono essere sfiduciati e la loro nomina è in carico solo al Presidente .
    Tutte le attribuzioni e le competenze delle leggi e dei regolamenti di Camera e Senato si applicano anche al Governo presieduto dal Presidente di POL.


    Art. 34
    Se una maggioranza politica in entrambe le Camere si costituisce intorno a un candidato alla carica di Primo Ministro mentre il Presidente di Politicainrete.net ha assunto il ruolo di Capo del Governo, quest'ultimo è tenuto a dimettersi dall' incarico e a autorizzare il voto di fiducia per il candato Primo Ministro nei due rami del Parlamento. I Presidente delle Camere calendarizzeranno il voto di fiducia entro i successivi 10 giorni Se la fiducia non dovesse essere concessa in almeno una delle due Camere, l'incarico di Primo Ministro tornerà automaticamente al Presidente di Politicainrete.net*


    Art. 35
    Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.


    Art. 36
    Il Presidente di politicainrete.net, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere, nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale.
    La legge ordinaria stabilisce i compiti, i poteri e il mandato del Governatore della Banca Centrale.*

    Art. 37
    Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal vice Presidente.
    In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nominerà*un nuovo vice Presidente.


    Art. 38
    Se l' operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La*Corte Costituzionale*se riscontrerà un comportamento incostituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale deliberata a maggioranza della stessa.*
    Il Presidente di Politicainrete.net decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale attribuitagli dalla Corte costituzionale.
    In caso di grave incostituzionalità, tale da delineare un vero e proprio attentato alla Costituzione, la Corte Costituzionale può comunque dichiararne l'immediata decadenza. In tal caso il giudizio deve essere espresso all'unanimità dai*3*giudici.*
    Il presidente di Politicainrete.net, una volta decaduto a seguito di una pronuncia della Corte, non può più assumere incarichi pubblici per tutta la durata della legislatura.



    Art. 39
    Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno 10 fra Senatori e Deputati e approvata in entrambe le camere con una maggioranza speciale dei 3/5 dei presenti.
    Fra una Censura Parlamentare e un’altra debbono trascorrere almeno 30 giorni.[/SPOILER]

    Qua il testo modificato

    [SPOILER="TITOLO III MODIFICATO"]TITOLO III



    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET







    Art. 23

    Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione.

    Mediante il suo arbitrato assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.

    È simbolo dell’indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.

    È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.

    Può inviare messaggi al Senato.

    Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite con legge ordinaria.





    Art. 24

    II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.

    Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati, nel quattordicesimo giorno seguente.

    Contestualmente alla propria candidatura, coloro che concorrono alla Presidenza dichiarano i propri candidati vicepresidente.





    Art. 25

    Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Essi torneranno nuovamente candidabili dopo una legislatura .



    Art. 26

    Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi alla Corte Costituzionale. Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dal Senato.





    Art. 27

    Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni con il Presidenti del Senato e con i rappresentanti dei partiti pirriani.

    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche e consultabili in un apposito thread sul Forum.





    Art. 28

    Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.

    Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.





    Art. 29

    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia.

    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.





    Art. 30

    Nel caso in cui, per due volte complessivamente, un Governo non riesca a ottenere la fiducia iniziale prevista dall'art.35 cost e/o sia soggetto alla mozione di sfiducia prevista dall'art. 42 e/o in seguito a dimissioni volontarie, il Presidente di PIR forma il Governo assumendo il ruolo di Primo Ministro.Il governo del Presidente non necessita di fiducia da parte del Senato.

    I ministri da lui nominati non possono essere sfiduciati e la loro nomina è in carico solo al Presidente .







    Art. 31

    Il Governo del Presidente di PIR entra in carica contestualmente all'assunzione del ruolo di Primo Ministro da parte dello stesso. Entro 5 giorni , a pena di censura costituzionale, il Presidente di PIR pubblica la lista dei Ministri che immediatamente assumono l'incarico.





    Art. 32

    Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.

    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.

    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.





    Art. 33

    Il Presidente di Politicainrete, sentito il parere vincolante del presidente del Senato e del Ministro dell'economia, nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale.

    La legge ordinaria stabilisce i compiti, i poteri e il mandato del Governatore della Banca Centrale.



    Art. 34

    Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal vice Presidente.

    In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nominerà*un nuovo vice Presidente.





    Art. 35

    Se l' operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.

    La*Corte Costituzionale*se riscontrerà un comportamento incostituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale deliberata a maggioranza della stessa.*

    Il Presidente di Politicainrete.net decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale attribuitagli dalla Corte costituzionale.

    In caso di grave incostituzionalità, tale da delineare un vero e proprio attentato alla Costituzione, la Corte Costituzionale può comunque dichiararne l'immediata decadenza. In tal caso il giudizio deve essere espresso all'unanimità dai*3*giudici.*

    Il presidente di Politicainrete.net, una volta decaduto a seguito di una pronuncia della Corte, non può più assumere incarichi pubblici per tutta la durata della legislatura.





    Art. 36

    Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno 11 senatori e approvata con una maggioranza speciale dei 3/5 dei presenti.

    Fra una Censura Parlamentare e un’altra debbono trascorrere almeno 30 giorni.[/SPOILER]


    Qua il testo originale

    [SPOILER="TITOLO IV ORIGINALE"]
    TITOLO IV



    IL GOVERNO



    Art. 40
    Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.
    Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.
    Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
    Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di Politicainrete.net.

    Art. 41
    Il Primo Ministro potrà istituire i dicasteri che ritiene più opportuni per svolgere al meglio il suo programma di governo.

    Art. 42
    In entrambi i rami del Parlamento può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro. La mozione di sfiducia per essere messa al voto deve recare la firma di almeno 5 membri di ciascuna Camera.
    Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione devono essere convocate entrambe le Camere per deliberare sulla fiducia al Governo o al Ministro.
    Un Ministro, che per un qualsiasi motivo si è dimesso o ha subito una sfiducia, per essere nominato nuovamente Ministro durante la stessa legislatura deve passare obbligatoriamente attraverso un voto di fiducia dei due rami del Parlamento.
    Il voto contrario, su una proposta di legge del Governo, di almeno un ramo del parlamento non implica l’obbligo di dimissioni.

    Art. 43
    In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà ripetere la procedura riportata negli articoli 33, 34 e 35 della presente Costituzione



    Art. 44
    Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie dove se ne presenta la necessità.
    Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale deve valutare preventivamente su richiesta e/o giudicare in caso di ricorso sulla legittimità dei regolamenti.


    Art. 45
    Il Capo del Governo in carica dirige la politica del Governo e ne è responsabile.
    Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e, individualmente ,degli atti dei loro dicasteri.


    Art. 46
    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni , nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.
    Il regolamento emanato dal Capo del Governo deve conformarsi alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale può valutare la legittimità del regolamento interno del Consiglio dei ministri su richiesta di qualsiasi deputato o senatore e giudicarne la sua costituzionalità.[/SPOILER]


    Qua il testo modificato:

    [SPOILER="TITOLO IV MODIFICATO"]TITOLO IV





    IL GOVERNO





    Art. 40

    Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.

    Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.

    Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.

    Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di Politicainrete.net.

    Art. 41

    Il Primo Ministro potrà istituire i dicasteri che ritiene più opportuni per svolgere al meglio il suo programma di governo.



    Art. 42

    In Senato può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro. La mozione di sfiducia per essere messa al voto deve recare la firma di almeno 10 membri del Senato

    Nella formazione del nuovo Governo deve essere seguito il procedimento ordinario previsto dalla Costituzione salvo il ricorso alle consultazioni.

    Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione deve essere convocato l'assemblea senatoriale per deliberare sulla fiducia al Governo o al Ministro.

    Il voto contrario, su una proposta di legge del Governo, del parlamento non implica l’obbligo di dimissioni.



    Art. 43

    In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà ripetere la procedura riportata negli articoli 33, 34 e 35 della presente Costituzione





    Art. 44

    Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie dove se ne presenta la necessità.

    Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.

    La Corte Costituzionale deve valutare preventivamente su richiesta e/o giudicare in caso di ricorso sulla legittimità dei regolamenti.





    Art. 45

    Il Capo del Governo in carica dirige la politica del Governo e ne è responsabile.

    Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e, individualmente ,degli atti dei loro dicasteri.



    Art. 46

    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni , nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.

    Il regolamento emanato dal Capo del Governo deve conformarsi alle norme costituzionali.

    La Corte Costituzionale può valutare la legittimità del regolamento interno del Consiglio dei ministri su richiesta di qualsiasi senatore e giudicarne la sua costituzionalità.[/SPOILER]

    Spero di essere stato abbastanza chiaro.

  3. #3
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    Predefinito Rif: III Consiglio dei Ministri di POL

    E siccome il nostro premier è un po' disordinato vi riposto per bene anche le modifiche del titolo II.

    DDL DI MODIFICA DEL TITOLO II DELLA COSTUTUZIONE DI PIR

    Qua il testo originale:


    [SPOILER="TITOLO II ORIGINALE"]TITOLO II


    IL PARLAMENTO





    Sezione I - Le Camere



    Art. 7
    Il Parlamento si compone della Camera e del Senato.


    Art. 8
    La Camera ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.

    Il numero dei deputati per ciascuna camera varia a seconda del numero dei votanti alle elezioni in base al seguente prospetto:

    13 eletti fino a 200 voti validi.
    15 eletti da 201 fino a 400 voti validi.
    17 eletti da 401 fino a 600 voti validi.
    19 eletti da 601 fino a 800 voti validi.
    21 eletti da 801 voti a 1000 voti validi.
    25 eletti sopra 1001 voti validi.

    La legge elettorale disciplina il numero di composizione della Camera dei Deputati e del Senato.



    Art. 9
    I parlamentari della Camera e del Senato rimangono in carica per sei mesi, da conteggiarsi al netto delle pause istituzionali così come disposto dalla legge ordinaria.
    La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.In nessun caso la Camera e il Senato possono essere sciolti anticipatamente prima della scadenza dei sei mesi.


    Art. 10
    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 30
    giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione deve aver luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni.
    Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


    Art. 11
    Ciascuna Camera modifica o adotta il proprio regolamento interno secondo voto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

    Il regolamento emanato con decreto dai presidenti dei rispettivi rami del Parlamento deve conformarsi alle norme costituzionali.

    La Corte Costituzionale in caso di ricorso*è l' unica istituzione*che può giudicare la legittimità dei regolamenti.


    E' garantito il diritto di intervento ai forumisti non parlamentari nelle forme stabilite dal regolamento interno di ciascuna Camera.

    Le deliberazioni di ciascuna Camera del Parlamento non sono ritenute valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

    I membri del governo, anche se non fanno parte delle camere, hanno diritto, e se richiesti,obbligo di partecipare alle sedute.


    Art. 12
    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente secondo quanto stabilito dalla costituzione e l'ufficio di presidenza secondo le disposizioni del regolamento interno della rispettiva camera.


    Art. 13
    Sia il Presidente della Camera che il Presidente del Senato sono eletti con una maggioranza speciale di 2/3 dei presenti ritenuta per le prime due sedute. Dal terzo scrutinio in poi sarà necessario un voto a maggioranza semplice.


    Art. 14
    Il Presidente della Camera, il Presidente del Senato e i loro rispettivi uffici di Presidenza, possono essere destituiti con una mozione motivata, che risulti firmata da almeno 5 Deputati per quanto riguarda la destituzione del Presidente della Camera e da altrettanti Senatori per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Senato. Inoltre le mozioni devono essere approvate attraverso voto di maggioranza di 2/3 dei presenti.

    I Deputati e i Senatori che mancheranno all' appello per quattro udienze consecutive, senza una valida giustificazione che è d’obbligo presentare prima della quarta assenza, decadranno.
    I decaduti saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nella impossibilità di farlo dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste.*


    Art. 15
    Se l' operato del Presidente di una delle due Camere è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La Corte costituzionale se riscontrerà un comportamento incostituzionale nell' operato del Presidente della Camera o in quello del Presidente del Senato grave a tal punto da arrecare un danno sostanzioso ai diritti della parti in gioco, essa potrà ammonirli con una censura costituzionale, deliberata dalla maggioranza dei suoi componenti.
    Ricevere tre censure costituzionali durante lo stesso mandato comporterà per i presidenti delle camere l 'automatico decadimento dal loro incarico costituzionale.
    I Presidenti delle Camere, una volta decaduti ai sensi dell'Art.15, non possono più assumere incarichi pubblici per tutta la durata della legislatura.






    Art. 16
    La legge ordinaria determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
    Nessuno può candidarsi contemporaneamente alle due Camere.



    Sezione II - La formazione delle leggi



    Art. 17
    La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.

    Art. 18
    L’iniziativa delle leggi appartiene ai Deputati, ai Senatori e al Governo, nelle modalità indicate dai Regolamenti delle rispettive Camere. L’iniziativa di leggi può altresì appartenere ai cittadini come da Art.22

    Art. 19
    Sono di esclusiva competenza legislativa della Camera tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla Costituzione, i Progetti di legge ordinari che regolamentano il gioco,la legge elettorale, il Question-Time di attualità politica e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.
    E' di esclusiva competenza del Governo l'organizzazione della propria struttura interna e attività.


    Art. 20
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale e in generale: la politica nazionale e internazionale, l' ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili.


    Art. 21
    Il Governo in carica potrà presentare al Senato, attraverso un suo esponente nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato, un progetto di legge riguardante le materie di competenza del Senato.

    Art. 22
    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta da parte di almeno 15 forumisti(con non meno 100 post all' attivo) di un progetto di legge redatto in articoli, da presentarsi alla Camera o al Senato a seconda della specifica competenza.
    La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione delle leggi ad iniziativa popolare.


    Art. 23
    Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.

    Art. 24
    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro dieci giorni dall'approvazione.
    Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può richiedere con messaggio motivato alla Camera competente una nuova deliberazione.
    Dopo una seconda nuova approvazione, la legge deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente o dal vicepresidente entro 10 giorni.

    Art. 25
    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano:

    30 cittadini fino a 2000 utenti attivi,
    45 cittadini da 2001 a 5000 utenti attivi,
    60 cittadini sopra i 5000 utenti attivi.

    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le due camere del Parlamento. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti maggiore o uguale al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali valide (in caso di numero decimale, tale numero va approssimato per difetto), e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.[/SPOILER]


    Qua il testo modificato:

    Vi è un quesito da risolvere nell'articolo 18.

    [SPOILER="TITOLO II MODIFICATO"]TITOLO II





    Sezione I - IL SENATO





    Art.7
    Il Senato è il supremo organo legislativo di POL. Esso è eletto a suffragio universale nei limiti e forme stabilite dalla legge elettorale. E’ composto da 21 membri eletti che esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. Lo scopo e le finalità del gioco del Senato di Politicainrete.net è quello di dare la possibilità a dei forumisti scelti democraticamente, di riunirsi, di proporre, di dibattere e infine approvare, delle mozioni approfondite e dettagliate, sotto forma di proposte di legge, con l' intento finale di suggerire e fornire alle istituzioni della Repubblica Italiana un punto di vista diverso rispetto al loro, sui provvedimenti politici, economici, sociali da adottare per governare al meglio il paese Italia.

    Art.8
    I senatori rimangono in carica 6 mesi , da conteggiarsi al netto delle pause istituzionali così come disposto dalla legge ordinaria. La durata del Senato non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.In nessun caso il Senato può essere sciolto anticipatamente prima della scadenza dei sei mesi. I senatori assenti ingiustificati per 3 turni di dibattito consecutivi decadono dall’incarico per decreto del Presidente del Senato. I decaduti o dimissionari saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nella impossibilità di farlo dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste con i resti più alti. La legge determina i casi di incompatibilità o ineleggibilità con l’ufficio di senatore.

    Art.9
    Le elezioni delle nuovo Senato hanno luogo entro 30 giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione deve aver luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni. Finché non sia riunito il nuovo Senato sono prorogati i poteri del precedente.

    Art. 10
    Il Senato modifica o adotta il proprio regolamento interno secondo voto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Il regolamento emanato con decreto del presidente del Senato deve conformarsi alle norme costituzionali. Sono di competenza esclusiva della Corte costituzionale i ricorsi aventi ad oggetto la contrarietà all’ordinamento del regolamento. Le deliberazioni del Senato non sono ritenute valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto, e se richiesti,obbligo di partecipare alle sedute. Alla prima seduta è obbligo di ogni senatore indicare il gruppo senatoriale a cui si iscrive.

    Art. 11
    Il Senato elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente e i 2 vicepresidenti secondo le disposizioni del regolamento interno e della Costituzione. Il Presidente del Senato è eletto con una maggioranza speciale di 2/3 dei presenti ritenuta per le prime due sedute. Dal terzo scrutinio in poi sarà necessario un voto a maggioranza semplice. E’ obbligo del Presidente del Senato, o di uno dei suoi Vicepresidenti, tenere un registro delle presenze dei senatori e della composizione dei gruppi senatoriali.

    Art. 12
    Il Presidente del Senato può essere destituito dall’ufficio con una mozione motivata che risulti firmata da almeno 5 senatori e/o a seguito di 3 censure costituzionali ex art.38. Inoltre la mozione deve essere approvate attraverso voto di maggioranza di 2/3 dei presenti. Contro la mozione di destituzione è ammesso ricorso alla Corte costituzionale. In caso di ricorso la destituzione del presidente del senato è sospesa fino alla sentenza della Corte Costituzionale. ( questo ne dobbiamo ancora discutere per bene)

    Art. 13
    L’iniziativa legislativa è attribuita a ogni senatore , al Governo e a tutti i forumisti nei i limiti e le forme previste dalla Costituzione e dal regolamento interno del Governo. I forumisti possono presentare in Senato disegni di legge solo se accompagnati da 15 firme di aventi diritto al voto.Il regolamento interno stabilisce i modi e i tempi della presentazione. E’ obbligo del Senato discutere e votare i disegni di legge presentati dai forumisti entro e non oltre 1 mese dalla loro deposizione.

    Art. 14
    Il Senato ha competenza sulle mozioni riguardanti la politica nazionale, internazionale ed economica, l' ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili. E’ altresi competenza del Senato la modifica alla Costituzione di PIR, i Progetti di legge che regolamentano il gioco, la legge elettorale e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.

    Art. 15
    I progetti di legge costituzionale di cui al comma 2 dell’art. precedente sono, previamente , presentati , discussi e votati dalla Commissione Affari Costituzionali. La Commissione , dopo aver approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti i progetti di legge di cui sopra, li trasmette al Presidente del Senato per l’approvazione definitiva a norma degli articoli precedenti. Il Senato può rinviare senza limiti , motivando il rinvio, i progetti di legge approvati alla Commissione prima di approvarli in via definitiva.

    Art. 16
    La Commissione Affari costituzionali è composta da un rappresentante di ogni lista elettorale che abbia eletto almeno 1 membro del Senato. Tale rappresentante è indicato ad inizio legislatura e nominato tra gli ex giudici della Corte Costituzionale , ex Presidenti del Consiglio, ex Ministri , ex Presidenti delle Camere, Presidenti emeriti di POL o membri delle Camere già eletti in almeno 1 legislatura. Le liste che non presentino i requisiti del comma precedente sono obbligate a nominare come rappresentante un eletto al Senato nella legislatura in corso.

    Art. 17
    Il membro più anziano per n° di posts della Commissione presiede la prima seduta che avrà come unico oggetto l'elezione del Presidente della Commissione a maggioranza semplice. Il Presidente della Commissione, che convoca e presiede le sedute, con può nominare un Vicepresidente che lo sostituisca quando necessario. Il regolamento interno è adottato a maggioranza semplice e stabilisce i modi e le forme della discussione e approvazione dei progetti di legge di competenza della Commissione. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione il Primo Ministro e tutti i Ministri che ne fanno richiesta.

    Art. 18 Ogni membro della commissione dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato. I gruppi senatoriali hanno tempo 15 giorni per nominare il proprio rappresentante presso la commissione Affari Costituzionali. In caso di mancata nomina entro il limite temporale ivi previsto il gruppo perderà diritto ad essere rappresentato nel suddetto organo per l'intero corso della legislatura. Ogni gruppo congressuale può revocare, tramite comunicazione al Presidente della Commissione, il proprio commissario e sostituirlo con un altro che presenti i requisiti stabiliti dalla Costituzione.

    ( domanda: e in caso di nuovi gruppi senatoriali che vengono a formarsi come facciamo ?)

    Art. 19
    Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera e/o commissione di competenza tramite voto a maggioranza semplice.

    Art. 20
    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro dieci giorni dall'approvazione. Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può richiedere con messaggio motivato al Senato una nuova deliberazione. Dopo una seconda nuova approvazione, la legge deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente o dal vicepresidente entro 10 giorni. In caso di reiterata inerzia il Presidente del Senato pubblica la legge e il Presidente sarà passibile di censura costituzionale.



    Art. 21

    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro dieci giorni dall'approvazione.

    Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può richiedere con messaggio motivato alla Camera competente una nuova deliberazione.

    Dopo una seconda nuova approvazione, la legge deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente o dal vicepresidente entro 10 giorni.

    E' facoltà del Presidente di PIR richiedere una giudizio di conformità alla Costituzione di PIR alla Corte Costituzionale prima della promulgazione di una legge.



    Art. 22

    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano:



    30 cittadini fino a 2000 utenti attivi,

    45 cittadini da 2001 a 5000 utenti attivi,

    60 cittadini sopra i 5000 utenti attivi.



    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le camere del Parlamento. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti maggiore o uguale al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali valide (in caso di numero decimale, tale numero va approssimato per difetto), e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.[/SPOILER]
    Ultima modifica di Frankie D.; 19-09-11 alle 12:20

  4. #4
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    Predefinito Rif: III Consiglio dei Ministri di POL


    DDL sulla liberalizzazione degli Ordini Professionali

    Articolo 1

    Sono aboliti gli ordini professionali a carattere corporativo di qualsiasi ordine e le regolamentazioni da esse emanate circa i prezzi e le condizioni lavorative.

    Articolo 2

    Le professioni sono suddivise in tre classi.
    La prima comprende gli Ingegneri, gli operatori di legge, gli Architetti, i Medici Chirurgi, gli Odontoiatri, i Geologi e gli Psicologi.
    La seconda include tutte le professioni non menzionate nel testo di legge.
    La terza categoria conta tutte le professioni che non richiedano, al fine del loro corretto svolgimento, particolari conoscenza tecniche o professionali. Sono individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico a cadenza quinquennale.

    Articolo 3

    È istituito un Registro Nazionale, aggiornato di anno in anno dal Ministero dello Sviluppo Economico per ogni professione.
    L’accesso al Registro è disciplinato dai soli requisiti di merito presenti in questo testo di legge.
    Nessun cittadino può spacciarsi per professionista qualora non sia iscritto al relativo Registro Nazionale.

    Articolo 4

    Per accedere alla prima classe delle professioni, il cittadino deve essere in possesso della laurea nel relativo campo disciplinare e può ottenere direttamente l’iscrizione al Registro senza ulteriori esami o tirocini. Nessuno può accedere a tale classe qualora non sia in possesso del titolo di studio necessario.
    Per entrare nel pieno esercizio di una professione facente capo alla seconda classe, il cittadino deve essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure deve frequentare un tirocinio al termine del quale dovrà affrontare un Esame di Stato, regolamentato dall’articolo 4 del presente testo di legge.
    Al fine di accedere alla terza classe delle professioni, l’ingresso è libero, purché il cittadino si iscriva al relativo Registro Nazionale.

    Articolo 5

    Il Ministero dello Sviluppo Economico organizza a cadenza annuale un esame nazionale per ogni professione catalogata come accessibile a seguito di abilitazione, composto da una prova scritta ed una pratica.

    L'organizzazione della prova e la sua valutazione entro parametri di trasparenza e correttezza è affidata ad una apposita commissione di professionisti da estrarsi a sorte tra i professionisti abilitati entro un mese dall'istituzione della prova.

    Qualora il candidato passi l’esame, riceverà l'abilitazione allo svolgimento della professione.

    Articolo 6

    Per accedere all’esame nazionale il candidato deve aver portato a termine un anno di tirocinio.

    Il periodo di tirocinio deve essere svolto presso un professionista già abilitato e deve essere retribuito secondo una libera contrattazione nel rispetto delle condizioni minime e massime previste dalle legge dello Stato.

    Articolo 7

    Nel caso in cui si verifichi che siano state commesse gravi violazioni di legge nello svolgimento dell'attività professionale è prevista la possibilità dell'emissione della condanna accessoria al ritiro dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività per un periodo di tempo da stabilirsi in sede processuale.

    Articolo 8

    È posto alla Pubblica Amministrazione il divieto di emanare regolamentazioni che limitino l’accesso alla prova di abilitazione ed alle attività professionali, al di fuori delle norme previste in capo agli articoli 3 e 4, a meno di grave pericolo per la Sicurezza Nazionale.

    Articolo 9

    I professionisti abilitati sono liberi di riunirsi in apposite associazioni di categoria, purché queste rispettino parametri di trasparenza e democraticità interna.

    Articolo 10

    Qualora le associazioni di categoria lavorino affinché non sia garantita la libertà di accesso alle professioni, o affinché i prezzi non siano concorrenziali, i membri dell'associazione in questione che abbiano collaborato a tali comportamenti possono essere condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria dall’Autorità Giudiziaria, il cui importo andrà stabilito in sede giudiziaria. In caso di reiterazione del reato, l’Associazione sarà sciolta.

    Articolo 11

    Qualora ad un cittadino sia negato da un professionista abilitato senza giustificate motivazioni economiche, sanitarie oppure organizzative, l'accesso al tirocinio previsto in capo all'Art 4, questi avrà facoltà di sporgere denuncia contro quanti lo hanno respinto senza motivazioni legittime e, qualora venisse dimostrato che i motivi del diniego siano illegittimi o legati a scopi corporativi, il cittadino avrà diritto ad un equo risarcimento ed il professionista colpevole potrà essere multato in sede processuale.



    Chiedo che il testo sulle liberalizzazioni degli ordini professionali sia presentato a nome del governo alla prossima seduta del Senato, o alla prima utile.
    L'uomo è nato libero ma ovunque è in catene

  5. #5
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    Predefinito Rif: III Consiglio dei Ministri di POL

    ne avevo già parlato nella sede del Ministero del Lavoro con il Ministro Frankie, propongo queste normative in tema di tirocini

    PROPOSTA DI LEGGE STEDIESSINO - Norme e regolamentazione dei Tirocini

    INTRODUZIONE

    Per presentare questa proposta di legge di regolamentazione dei tirocini, bisogna partire da una considerazione importante : il mercato del Lavoro italiano è afflitto dalla precarietà non solo nei casi di rapporto di lavoro tout-court ma anche sotto il profilo dei cosiddetti "stages", termine inglese che indica i nostri tirocini formativi.
    Il mondo dei tirocini vive un mix di precarietà e di ingiustizia, precarietà perchè come si può leggere nel rapporto 2007 dell'Isfol (istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori) tra tutti i tirocini solo il 26,5% di essi si è risolto con una assunzione o con l'inizio di una collaborazione tra tirocinante e azienda/impresa/struttura, ingiustizia perchè spesso e volentieri si assumono tirocinanti per supplire a mancanze di personale e cosi facendo il tirocinio si trasforma in un rapporto di lavoro di fatto però non retribuito in maniera adeguata e privo di una serie di tutele e diritti.
    E' per sanare questa precarietà e questa ingiustizia che questa proposta di legge presenta alcune semplici norme che potrebbero cambiare la natura dei tirocini e renderla più giusta e più adatta al tessuto sociale del nostro Paese, per evitare nuove generazioni fragili, insicure e rassegnate.

    ARTICOLI

    Art.1 I tirocini formativi non possono prolungarsi oltre i 9 mesi.

    Art. 2 Non si possono utilizzare tirocinanti per sostituire personale dipendente o per svolgere mansioni manuali, esecutive e ripetitive

    Art. 3 Il tirocinante ha diritto ad un compenso sotto forma di "borsa di studio", pari al 40% lordo dell'inquadramento lavorativo che gli spetterebbe se fosse assunto.

    Art. 4 L'azienda/struttura/impresa che ha avviato il tirocinio ha l'obbligo di estendere al tirocinante i servizi aggiuntivi (mensa, buonipasto, spese trasporto) di cui usufruiscono i lavoratori regolarmente assunti

    Art. 5 Il tirocinante ha diritto ad un trattamento assicurativo contro gli infortuni e gli incidenti, da concordare con l'azienda/struttura/impresa che ha avviato il tirocinio

    Art. 6 Per evitare gli abusi dei tirocini formativi è fatto obbligo alle aziende/imprese/strutture di non eccedere nel numero di tirocinanti, si impone quindi il limite numerico : non si può andare oltre il rapporto 10 a 1 tra assunti e tirocinanti

    Art. 7 In caso di gravi violazioni o mancate applicazioni delle norme agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 l'Ispettorato del Lavoro può effettuare sanzioni o togliere a quelle imprese/aziende/strutture ed istituti a loro collegati la possibilità di promuovere e avviare tirocini

    Art. 8 In caso di gravissime violazioni rispetto alle applicazioni delle norme agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 il tirocinante può impugnare queste violazioni presso l'Ispettorato del Lavoro che qualora fossero confermate le suddette violazioni può imporre all'azienda/struttura/impresa l'assunzione a tempo indeterminato del tirocinante
    Ultima modifica di SteCompagno; 19-09-11 alle 22:21
    VOTA NO AL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE
    UN NO COSTITUENTE PER LA DEMOCRAZIA CONTRO L'AUSTERITA'
    http://www.sinistraitaliana.si/ - http://www.noidiciamono.it/

  6. #6
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    Onorevoli colleghi Ministri, onorevole Primo Ministro,

    vi chiedo di mettere ai voti i DDL Francpolitik e SteDiessino, eventualmente modificandoli se avete migliorie da proporre, per poterci presentare pronti con i nostri testi al Senato, in vista del dibattito su liberalizzazioni e tema del lavoro.

    Aggiungo, inoltre, che mi piacerebbe aprire un tavolo con i colleghi Italianista (Esteri), Ludis (Infrastrutture) e Garat (Economia) al fine di presentare un ddl sull'energia e lo sviluppo sostenibile.
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  7. #7
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    Appoggio la richiesta del collega Francpolitik :giagia:
    VOTA NO AL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE
    UN NO COSTITUENTE PER LA DEMOCRAZIA CONTRO L'AUSTERITA'
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  8. #8
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    Il sottoscritto Ministro degli Affari Esteri è disponibilissimo
    La Vita è troppo breve per non essere Italiani!

  9. #9
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    Predefinito Rif: III Consiglio dei Ministri di POL

    a disposizione, chiaramante.
    C. De Gaulle: "l'Italia non è un paese povero. E' un povero paese".

  10. #10
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    Predefinito Rif: III Consiglio dei Ministri di POL

    se mi è possibile mettere una nota su questo punto del DDL SteDiessino
    giusto per capirci meglio

    Art. 2 Non si possono utilizzare tirocinanti per sostituire personale dipendente o per svolgere mansioni manuali, esecutive e ripetitive
    non ho capito come in base a questo articolo, è possibile che i tirocinanti possono fare una pratica lavorativa, come dovrebbe essere applicato l'articolo?
    come possono svolgere i lavori se non possono svolgere una pratica? fanno solo da assistenza?
    Ultima modifica di Haxel; 22-09-11 alle 22:07
    (Gv 3, 20-21)
    Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio

 

 
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