PROPOSTA DI LEGGE FRANCPOLITIK - Liberalizzazione degli Ordini Professionali
Articolo 1
Sono aboliti gli ordini professionali dei notai, degli igegneri, dei chimici, degli avvocati, degli architetti, dei medici chirurgi e degli odontoiatri, degli infermieri, dei veterinari, dei farmacisti, dei giornalisti, dei geologi, dei biologi, dei dottori agronomi e forestali, dei consulenti del lavoro, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei tecnologi alimentari, dei consulenti in proprietà industriale, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e le regolamentazioni da essi emanate circa i prezzi e le condizioni lavorative.
Ok. Si parte alla grande. Magari qualcosa in più su notai che sono pubblici ufficiali e devono svolgere numerosi adempimenti imposti dalla legge, ed avvocati, che possono assumere certe funzioni solo in base alla loro anzianità d'iscrizione all'ordine, poteva essere detta)
Articolo 2
Le professioni sono suddivise in tre classi.
La prima comprende gli Ingegneri, gli operatori di legge, gli Architetti, i Medici Chirurgi, gli Odontoiatri, i Geologi e gli Psicologi.
La seconda include tutte le professioni non menzionate tutte le professioni non ricadenti nella prima classe.
La terza categoria conta tutte le professioni che non richiedano, al fine del loro corretto svolgimento, particolari conoscenza tecniche o professionali. Sono individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico tra le professioni della seconda classe, a cadenza quinquennale.
Articolo 3
È istituito un Registro Nazionale, aggiornato di anno in anno dal Ministero dello Sviluppo Economico per ogni professione.
L’accesso al Registro è gratuito è disciplinato dai soli requisiti di merito presenti in questo testo di legge.
Nessun cittadino può spacciarsi per professionista qualora non sia iscritto al relativo Registro Nazionale.
Articolo 4
Per accedere alla prima classe delle professioni, il cittadino deve essere in possesso della laurea nel relativo campo disciplinare e può ottenere direttamente l’iscrizione al Registro senza ulteriori esami o tirocini. Nessuno può accedere a tale classe qualora non sia in possesso del titolo di studio necessario.
Per entrare nel pieno esercizio di una professione facente capo alla seconda classe, il cittadino deve essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure deve frequentare un tirocinio al termine del quale dovrà affrontare un Esame di Stato, regolamentato dall’articolo 4 del presente testo di legge.
Al fine di accedere alla terza classe delle professioni, l’ingresso è libero, purché il cittadino si iscriva al relativo Registro Nazionale.
Articolo 5
Il Ministero dello Sviluppo Economico organizza a cadenza annuale un esame nazionale per ogni professione catalogata come accessibile a seguito di abilitazione, composto da una prova scritta ed una pratica.
L'organizzazione della prova e la sua valutazione entro parametri di trasparenza e correttezza è affidata ad una apposita commissione di professionisti da estrarsi a sorte tra i professionisti abilitati entro un mese dall'istituzione della prova.
Qualora il candidato passi l’esame, riceverà l'abilitazione allo svolgimento della professione.
Articolo 6
Per accedere all’esame nazionale il candidato deve aver portato a termine un anno di tirocinio.
Il periodo di tirocinio deve essere svolto presso un professionista già abilitato e deve essere retribuito secondo una libera contrattazione nel rispetto delle condizioni minime e massime previste dalle legge dello Stato.
Articolo 7
Nel caso in cui si verifichi che siano state commesse gravi violazioni di legge nello svolgimento dell'attività professionale è prevista la possibilità dell'emissione della condanna accessoria al ritiro dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività per un periodo di tempo da stabilirsi in sede processuale.
Articolo 8
È posto alla Pubblica Amministrazione il divieto di emanare regolamentazioni che limitino l’accesso alla prova di abilitazione ed alle attività professionali, al di fuori delle norme previste in capo agli articoli 3 e 4, a meno di grave pericolo per la Sicurezza Nazionale.
8 articoli sicuramente scritti in ottimo italiano dopo di chè:
Tadàààà: riecco gli ordini professionali. ("ora sono associazioni di categoria")
Articolo 9
I professionisti abilitati sono liberi di riunirsi in apposite associazioni di categoria, purché queste rispettino parametri di trasparenza e democraticità interna, con il compito di garantire il mantenimento di un livello qualitativo adeguato nei servizi, attraverso l'imposizione di norme regolamentari e l’esercizio del potere disciplinare.
L’organizzazione delle associazioni è centralizzata e ne fanno parte ventiquattro membri, di cui dodici professionisti e dodici laici, tutti nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Le organizzazioni delle associazioni di categoria delle professioni mediche di ogni fascia sono nominate dal Ministero della Salute.
E' compito delle associazioni di categoria, attraverso le proprie organizzazioni, individuare ed emanare le regole di buona condotta professionale. E' vietato a tali regole di includere norme attinenti la sfera economica dell’attività professionale.
Le associazioni di categoria giudicano tramite commissioni apposite i casi di sospetta trasgressione delle regole di buona condotta professionale, rendendo pubblicamente disponibili gli esiti dei procedimenti. Le pene che tali commissioni possono comminare vanno dalla ammonizione, alla sospensione, fino alla radiazione dal Registro Nazionale.
Articolo 10
Qualora le associazioni di categoria lavorino affinché non sia garantita la libertà di accesso alle professioni, o affinché i prezzi non siano concorrenziali, i membri dell'associazione in questione che abbiano collaborato a tali comportamenti possono essere condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria dall’Autorità Giudiziaria, il cui importo andrà stabilito in sede giudiziaria. In caso di reiterazione del reato, l’Associazione sarà sciolta.
Articolo 11
Qualora ad un cittadino sia negato da un professionista abilitato senza giustificate motivazioni economiche, sanitarie oppure organizzative, l'accesso al tirocinio previsto in capo all'Art 4, questi avrà facoltà di sporgere denuncia contro quanti lo hanno respinto senza motivazioni legittime e, qualora venisse dimostrato che i motivi del diniego siano illegittimi o legati a scopi corporativi, il cittadino avrà diritto ad un equo risarcimento ed il professionista colpevole potrà essere multato in sede processuale.