

Ultima modifica di Giò; 13-11-11 alle 22:21
Credere - Pregare - Obbedire - Vincere
"Maledetto l'uomo che confida nell'uomo" (Ger 17, 5).


Così mi disse che quel giorno era uscita coi fiori gialli tra le mani perché finalmente la trovassi e che se non fosse successo si sarebbe avvelenata perché la sua vita era vuota. - M. A. Bulgakov


Ma se il matrimonio non è solamente civile?
Credere - Pregare - Obbedire - Vincere
"Maledetto l'uomo che confida nell'uomo" (Ger 17, 5).


Se è celebrato in chiesa è indissolubile ma credo che i casi siano pochi. Tra l'altro bisogna richiedere speciale dispensa per poter sposarsi in chiesa con un non battezzato con particolari prese d'impegno da parte della parte atea (ad es. educazione cristiana dei figli). Dubito quindi che ci siano numerosi atei non battezzati che scalpitino per sposarsi in chiesa, dovrebbe essere un fenomeno marginale. Se poi il coniuge ateo - com'è possibile - mostra di non aver alcuna intenzione di mantenere gli impegni presi per potersi sposare in chiesa, ad es. non vuole battezzare i figli o farli educare nella fede cristiana, credo che sia anche possibile chiedere l'annullamento.
Ultima modifica di napici; 13-11-11 alle 23:11
Così mi disse che quel giorno era uscita coi fiori gialli tra le mani perché finalmente la trovassi e che se non fosse successo si sarebbe avvelenata perché la sua vita era vuota. - M. A. Bulgakov


Can. 1143 - §1. Il matrimonio celebrato tra due non battezzati, per il privilegio paolino si scioglie in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo, per lo stesso fatto che questa contrae un nuovo matrimonio, purché si separi la parte non battezzata.
§2. Si ritiene che la parte non battezzata si separa se non vuol coabitare con la parte battezzata o non vuol coabitare pacificamente senza offesa al Creatore, eccetto che sia stata questa a darle, dopo il battesimo, una giusta causa per separarsi.
Can. 1144 - §1. Perché la parte battezzata possa contrarre validamente un nuovo matrimonio, si deve sempre interpellare la parte non battezzata: 1) se voglia essa pure ricevere il battesimo; 2) se almeno voglia coabitare con la parte battezzata pacificamente, senza offesa al Creatore.
§2. Detta interpellazione deve essere fatta dopo il battesimo; tuttavia l'Ordinario del luogo può, per una grave causa, permettere che l'interpellazione sia fatta prima del battesimo; anzi può anche dispensare da essa, sia prima sia dopo il battesimo, purché da un procedimento almeno sommario ed extragiudiziale risulti che non è possibile o che sarebbe inutile farla.
Can. 1145 - §1. Di regola l'interpellazione va fatta per autorità dell'Ordinario del luogo della parte convertita, e al medesimo Ordinario spetta pure concedere all'altro coniuge, se mai lo richiede, un intervallo di tempo per rispondere, ammonendolo tuttavia che, trascorso inutilmente l'intervallo, il suo silenzio verrà ritenuto come una risposta negativa.
§2. È valida anche l'interpellazione fatta privatamente dalla stessa parte convertita, che anzi è lecita se non è possibile osservare la forma sopra stabilita.
§3. In entrambi i casi, l'interpellazione compiuta e il suo esito devono constare legittimamente nel foro esterno.
Can. 1146 - La parte battezzata ha diritto a contrarre nuove nozze con una parte cattolica: 1) se l'altra parte rispose negativamente all'interpellazione, o se questa fu legittimamente omessa; 2) se la parte non battezzata, già interpellata o no, prima perseverante nella pacifica coabitazione senza offesa al Creatore, in seguito si sia separata senza una giusta causa, ferme restando le disposizioni dei cann. [link] 1144 e [link] 1145.


Can. 1144 - §1. Perché la parte battezzata possa contrarre validamente un nuovo matrimonio, si deve sempre interpellare la parte non battezzata: 1) se voglia essa pure ricevere il battesimo; 2) se almeno voglia coabitare con la parte battezzata pacificamente, senza offesa al Creatore.




Ti pregherei di postare il canone o il documento che stabilisce quello che hai detto e di spiegare, come ti avevo chiesto prima, come abbia potuto la principessa delle Asturie risposarsi in Chiesa dopo un precedente matrimonio civile.
Per quel che riguarda il privilegio paolino gli articoli del codice canonico da te riportati sono quelli che ho già postato io e confermano la reale possibilità di risposarsi se un non battezzato accede alla chiesa cattolica mentre il coniuge rifiuta di farlo.
Ultima modifica di napici; 14-11-11 alle 00:43
Così mi disse che quel giorno era uscita coi fiori gialli tra le mani perché finalmente la trovassi e che se non fosse successo si sarebbe avvelenata perché la sua vita era vuota. - M. A. Bulgakov


i casi particolari non li conosco, non mi interessano.
Non mi sembra che il canone dica quello che gli vuoi fare dire. Senza l'immoaralita del coniuge pagano, senza lo stesso suo volere volere, il coniuge cristiano, in coscienza, non puo chidere nessuna separazione .
le ricordo che il sacerdote non concede nessun sacramento ma benedice le nozze, mentre i ministri del matrimonio sono i coniugi stessi.
Il matrimonio è in atto civile piu che religioso, quinde se fatto con retta intezione, va celebrato davanti allo stato o al prete che ha funzione di ufficiale civile . la famiglia cotruisce lo stato non la chiesa.


quindi insomma si può dedurre che:
il matrimonio civile non è indissolubile
il matrimonio misto non è indissolubile
Ultima modifica di Haxel; 14-11-11 alle 18:54
(Gv 3, 20-21)
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio