Dichiaro aperta a partire dalle ore 19.30 la sessione di voto della XIV Seduta della Camera, che durerà fino alle ore 19.30 di Domenica 20 Novembre.
Votiamo sulla riforma del Titolo V della Costituzione nel testo concordato:
DDL COSTITUZIONALE DI RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE E NORME DI COORDINAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL COMPLESSO DELLA RIFORMA
Art. 1
Il Titolo V della Costituzione è così modificato:
[SPOILER="Nuovo Titolo V"]TITOLO V
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I - La Corte Costituzionale
Art. 47
E’ Istituita la Corte Costituzionale di Politicainrete, che svolgerà le proprie funzioni nell’apposito Forum denominato “Corte Costituzionale”.
Art. 48
La Corte Costituzionale è composta da 3 Giudici il cui mandato ha durata di 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dall'Avvocato Generale o dal suo Vice.
Art. 49
Finché non sia riunita la nuova Corte Costituzionale sono prorogati i poteri della precedente.
Art. 50
Il Senato elegge la terna di Giudici Costituzionali a maggioranza dei 3/4 dei componenti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
In diversa votazione parallela, il Senato elegge la coppia Avvocato Generale e Vice Avvocato Generale, con la stessa maggioranza.
Le procedure per la nomina dei Giudici, dell'Avvocato Generale e del suo Vice hanno inizio 15 giorni prima della scadenza del mandato dei predecessori.
Art. 51
Ciascuno dei Giudici, l'Avvocato Generale e il suo Vice possono essere rimossi con un voto del Senato che esprima la stessa maggioranza numerica che li ha singolarmente eletti.
Essi decadono altresì per i motivi di cui agli art.li 55 e 74.
Qualora una di queste cariche si renda vacante, il Senato elegge il sostituto secondo le procedure indicate nell'art. 50.
Art. 52
La Corte Costituzionale ha diritto di delibera solo in presenza del suo plenum. I voti di astensione non contano ai fini del risultato finale, ma vengono conteggiati per il numero legale. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, l'esito della votazione è negativo.
Sezione II - L' indipendenza del giudiziario
Art. 53
I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.
La Corte dichiara anche solo parzialmente inammissibili i ricorsi che mettano in discussione, sulla base di vizi formali e violazioni di legge non dolose, la sussistenza e/o la validità di atti e/o fatti risalenti a oltre i 30 giorni precedenti dalla data di presentazione del ricorso stesso, fatta salva la possibilità della Corte di giudicare sulla costituzionalità delle leggi, degli atti aventi forza di legge e dei regolamenti, nonché esprimersi sul piano interpretativo e dei conflitti di attribuzione a norma dell'art. 59.
Qualora il ricorso sia presentato entro il termine previsto sono sospesi i termini di prescrizione e può essere emessa legittimamente una sentenza.
Art. 54
Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.
Sezione III - Il Presidente della corte
Art. 55
L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale o Vice Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici. Il non rispetto di questo articolo comporta immediata decadenza dalla carica.
Art. 56
La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.
Art. 57
In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le sue funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.
Art. 58
Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dalla Corte stessa a maggioranza.
Sezione IV - Competenze della corte.
Art. 59
La Corte Costituzionale è competente a giudicare :
- sull'incostituzionalità delle leggi e atti avente forza di legge
- sui conflitti di attribuzioni e competenze tra organi del gioco
- sui regolamenti interni degli organi dello Stato
La Corte interpreta in modo vincolante la Costituzione e le leggi su ricorso a norma dell'art.60.
Sezione V - Requisiti per adire la Corte.
Art. 60
Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale, per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico, dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi o i responsabili ufficiali di un partito. Possono, altresì, proporre ricorso i singoli parlamentari e il Presidente di Politicainrete.net.
Art. 61
Il Regolamento interno prevede le forme e i limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
Sezione VI - I poteri dell'Avvocato Generale
Art. 62
In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità alla corretta applicazione del diritto.
Art. 63
In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politicainrete.net, Presidenza del Senato, Ministeri, Presidenza di organi interni del Senato di Politicainrete.net previsti dal Regolamento, Presidenza della Commissione Affari Costituzionali. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.
Art. 64
Nessuna fra le istituzioni elencate all'art. 63, a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze se non per mezzo dell'Avvocato. Le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dal Regolamento della Corte.
Art. 65
Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia un evidente e grave conflitto di interesse con una parte del ricorso, o coincida con essa, egli è sostituito dal sostituto. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro esclusivamente ai sensi del comma 4 e senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.
Sezione VII - Le sentenze della corte.
Art. 66
Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Art. 67
La Corte Costituzionale delibera con sentenza sui ricorsi presentati. La sentenza ha efficacia vincolante dal momento della sua delibera. Deve essere pubblicata ad opera del Presidente della Corte entro 5 giorni dalla sua deliberazione. L'efficacia della pubblicazione è meramente dichiarativa.
Sezione VIII - La Commissione Affari Costituzionali, procedure per la revisione della Costituzione e l'approvazione di leggi costituzionali
Art. 68
La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, discussi e votati in Commissione Affari Costituzionali, e successivamente inviati al Senato per l'approvazione definitiva, nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione e dal regolamento interno della Commissione Affari Costituzionali e del Senato.
Art. 69
I disegni di legge di revisione costituzionale o di rango costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentati, necessitano della firma di almeno 6 senatori, e devono essere indirizzati in prima istanza alla Commissione Affari Costituzionali del Senato.
Art. 70
La Commissione Affari Costituzionali del Senato è composta da 1 rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Tale rappresentante è indicato ad inizio legislatura dal Presidente del Gruppo e viene scelto tra gli ex giudici della Corte Costituzionale , ex Presidenti del Consiglio, ex Ministri , ex Presidenti delle Camere, Presidenti emeriti di PIR o membri delle Camere già eletti in almeno una legislatura.
I Gruppi parlamentari che non trovano alcun rappresentante di loro gradimento che presenti i requisiti del comma precedente hanno il diritto di nominare un eletto al Senato nella legislatura in corso.
Il Gruppo Misto non ha rappresentanti nella Commissione Affari Costituzionali.
Se il Gruppo parlamentare viene sciolto durante la Legislatura, il suo rappresentante in Commissione decade, ma può essere ri-nominato da un Gruppo di nuova costituzione.
Art. 71
Il membro più anziano per numero di messaggi presiede la prima seduta della Commissione, che avrà come unico oggetto l'elezione del Presidente della Commissione a maggioranza semplice. Il Presidente della Commissione, che convoca e presiede le sedute, può nominare un Vicepresidente che lo sostituisca quando necessario. Il regolamento interno è adottato a maggioranza semplice e stabilisce i modi e le forme della discussione e approvazione dei progetti di legge di competenza della Commissione. Possono partecipare alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, il Primo Ministro e tutti i Ministri che ne fanno richiesta.
Art. 72
Ogni membro della Commissione, sin dalle votazioni dedicate all'elezione del Presidente e all'adozione del regolamento interno, dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato. I gruppi senatoriali hanno tempo 15 giorni per nominare il proprio rappresentante presso la Commissione Affari Costituzionali. In caso di mancata nomina entro il limite temporale ivi previsto il gruppo perderà diritto ad essere rappresentato nel suddetto organo per l'intero corso della legislatura. Ogni Gruppo parlamentare può revocare il proprio rappresentante tramite comunicazione del Presidente del Gruppo stesso inviata al Presidente della Commissione, e sostituirlo con un altro che presenti i requisiti stabiliti dalla Costituzione.
Art. 73
I disegni di legge costituzionale di cui all'art. 69 sono approvati dalla Commissione Affari Costituzionali in presenza del numero legale e a maggioranza dei 2/3 della sommatoria dei voti espressi secondo il criterio per il quale ciascun membro dispone di un numero di voti pari al numero dei senatori del gruppo senatoriale che l'ha indicato, e vengono trasmessi al Presidente del Senato che li incardina per la discussione in assemblea.
Il Senato non può emendare il disegno di legge costituzionale, ma solo metterlo ai voti oppure decidere, a maggioranza, di rinviarlo alla Commissione Affari Costituzionali, allegando eventualmente alla mozione di rinvio i punti suscettibili di modifica, soppressione o integrazione.
Un disegno di legge costituzionale può essere rinviato alla Commissione solo una volta, e se torna nuovamente al Senato deve essere posto ai voti.
Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge costituzionale in presenza del numero legale e a maggioranza dei 2/3 dei componenti.
In caso di reiezione da parte del Senato, il disegno di legge costituzionale termina il suo iter.
Sezione IX: Norme di decadenza dalle cariche pubbliche e sanzioni per la violazione delle regole del Gioco di Transatlantico
Art.74
Tutte le cariche aventi ruolo e funzione pubblica decadono qualora siano accertate le seguenti condizioni:
1- Ban definitivo;
2- Sospensione superiore ai 20 giorni;
3- Assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo per più di 30 giorni;
4- Dimissioni volontarie.
Restano comunque valide, e immediatamente applicabili, le disposizioni specifiche in materia di decadenza previste dalla presente Carta per alcune determinate cariche pubbliche.
Art.75
I forumisti che sono stati riconosciuti colpevoli di aver creato cloni o di aver amministrato droni e di averli quindi utilizzati nelle votazioni alle elezioni politiche o dei congressi di partito, decadranno automaticamente da ogni loro attuale incarico istituzionale e saranno loro sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi per una legislatura ( da scontare a partire dalla legislazione sucessiva ) per ogni clone o drone da loro creato o amministrato.
Sezione X : Stato di emergenza legislativa
Art. 76
In caso di gravissimi bugs costituzionali o gravissime indecisioni sul proseguimento del gioco non risolvibili tramite le procedure ordinarie, tali da creare una situazione di paralisi e di vulnus istituzionale, il Presidente di PIR, il Presidente del Senato e il Presidente della Corte Costituzionale dichiarano congiuntamente lo stato di emergenza legislativa e costituiscono il Comitato di emergenza, integrato con gli altri due giudici della Corte.
Art. 77
Lo stato di emergenza legislativa ha una durata tassativa di 15 giorni non rinnovabili ed è dichiarabile al massimo 1 volta nel corso della Legislatura.
Tutte le prerogative Costituzionali sono sospese per la durata dello stato di emergenza.
Le riunioni del Comitato sono pubbliche. I membri del Comitato prendono le loro decisioni secondo coscienza e devono astenersi dal discutere privatamente le questioni relative allo stato di emergenza.
Il Comitato adotta, previa votazione interna a maggioranza qualificata del 4/5 dei componenti, ogni decisione necessaria alla cessazione dell'emergenza, con poteri limitati all'interpretazione delle norme in vigore e alla modifica legislativa, al fine di risolvere la situazione di paralisi e colmare vuoti normativi. [/SPOILER]
Art. 2
Gli articoli da 15 a 18 nel testo di riforma del Titolo II della Costituzione pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17/10/11 sono soppressi in quanto inglobati e modificati dalla riforma del Titolo V oggetto della presente legge costituzionale.
Art. 3
Al fine di migliorare, armonizzare e coordinare fra loro le riforme dei Titoli II, III, IV e V della Costituzione, anche in vista della soppressione di errori e incongruenze, dell'abrogazione o aggiunta di disposizioni, nonché della modifica della numerazione degli articoli e dei loro richiami interni al testo, sarà discussa ed approvata, secondo le procedure previste dalla Costituzione attualmente in vigore, una legge costituzionale di revisione complessiva del nuovo dettato costituzionale. In ogni caso la numerazione degli articoli e i richiami interni al testo s'intendono modificati in senso logico e senza pregiudizio per l'applicabilità delle norme costituzionali.
Art. 4
L'art. 1 della presente legge ha efficacia dalla fine dell'attuale Legislatura, mentre i successivi s'intendono immediatamente in vigore.
***
Scheda di voto:
DDL COSTITUZIONALE DI RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE E NORME DI COORDINAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL COMPLESSO DELLA RIFORMA
Favorevole []
Contrario []
Astenuto []




