
Originariamente Scritto da
jona77
Non si direbbe affatto, perche l'art. cui ti riferisci è l' Art. 661, che si trova nella sezione C.P. dedicata alle turbative del'ordine pubblico ed in particolare delle contravvenzioni.
Il 613 bis, posto invece nella sezione dedicata ai delitti contro la persona, nella fattispecie sarebbe una "ESTENSIONE" piuttosto arbitraria del reato che riguarda lo stato di incapacità procurato mediante violenza.
Con l'attuale 613, il codice penale prevede già che sia punito: "...chiunque mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacita’ d’intendere o di volere".
Il disegno di legge in questione, ribadisco, introduce piuttosto la variante di una generica "manipolazione mentale", che sarebbe in grado di limitare grandemente, o annullare, la capacità di intendere e di volere di un soggetto; e non è dimostrato che esistano davvero queste tecniche. Oppure, se esistono, sarebbe difficile distinguerle dalle tecniche pubblicitarie, di vendita, dall'indottrinamento politico, religioso, sportivo, ecc ecc ...
...A MENO DELLA PAROLA INCONFUTABILE DI UN PERITO ESPERTO, che in sede di giudizio giura e spergiura che, poniamo caso, tu sei stato vittima della tua ex-moglie o del tuo datore di lavoro, che ti ha maltrattato e mentalmente manipolato fino a ridurti in stato di schiavitù !!
La differenza tra i due articoli 613 e 613 bis è che la violenza privata con l'uso dell'ipnosi o di sostanze stupefacenti di qualsiasi genere è facilmente accertabile, il controllo mentale no: perchè nessuno sa definirlo e lo ha mai definito scientificamente, escludendo naturalmente il campo delle opinioni personali di taluni evangelizzatori.

hefico: