

Riaffiorano i ricordi degli anni di passione
ritorna il vecchio sogno per la rivoluzione.
Racconti senza fine di gente che ha pagato
non puoi mollare adesso la lotta a questo stato.
La rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento.


Riaffiorano i ricordi degli anni di passione
ritorna il vecchio sogno per la rivoluzione.
Racconti senza fine di gente che ha pagato
non puoi mollare adesso la lotta a questo stato.
La rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento.


Razzista con gli imbecilli!
"La cosa seccante di questo mondo è che gli imbecilli sono sicuri di sé, mentre le persone intelligenti sono piene di dubbi." Bertrand Russel








Ultima modifica di MrBojangles; 26-01-12 alle 19:07


In base a cosa si dovrebbe Commissariarlo?
«Non ti fidar di me se il cuor ti manca».
Identità; Comunità; Partecipazione.




ART 5 DELLA COSTITUZIONE: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
ART 241 DEL CODICE PENALE: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni (1).
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche.
ART 271 DEL CODICE PENALE: Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono un'attivita' diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente. La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 2001, n. 243, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo.
ART 283 DEL CODICE PENALE: Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
ART 290 DEL CODICE PENALE: Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l'ordine giudiziario e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.
ART 291 DEL CODICE PENALE: Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
ART 292 DEL CODICE PENALE: Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
Articolo così modificato dalla L. 25 gennaio 2006.
Ultima modifica di Jared; 26-01-12 alle 19:11