Non ci avevo pensato.
Se fosse per forza necessaria una monizione in caso di eresia, anche nel caso in cui l'eresia pertinace fosse notoria di fatto (cioè è notorio che il reo SA che la cosa sostenuta da lui è condannata dalla Chiesa), non avrebbe senso aver stabilito una scomunica "late sententiae" se poi è necessaria la "sentenza"!!!
E tra l'altro in forza di tale scomunica, non solo, quindi, per diritto divino, ma anche per diritto ecclesiastico c'è la condanna dell'autorità!
Quindi nel caso in cui si dimostrassero eresie pertinaci note di fatto in un sedente però prima della sua diciamo "elezione", rientreremmo ad esempio nella Cum Ex non solo per il diritto divino, ma anche per diritto ecclesiastico!
Cum Ex che, ribadisco, per ciò che concerne il diritto divino (ciò che il peccato di eresia produce "di sua natura" "secondo l'ordine di Dio".... cfr. Mystici Corporis... v. altra discussione "Incardinamento teologico...") non è mai annullabile o riformabile.
Ed anche per quanto concerne il diritto ecclesiastico, almeno per ciò che il Canone 188 (se non sbaglio) del codice Pio-Benedettino stabilisce nel caso di chierico che si allontana pubblicamente dalla fede cattolica, era ancora valida al tempo del suddetto codice, in quanto in tale canone, rimanda in nota anche alla Cum Ex.




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