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    Predefinito la scomunica late sententiae in caso di eresia

    Non ci avevo pensato.

    Se fosse per forza necessaria una monizione in caso di eresia, anche nel caso in cui l'eresia pertinace fosse notoria di fatto (cioè è notorio che il reo SA che la cosa sostenuta da lui è condannata dalla Chiesa), non avrebbe senso aver stabilito una scomunica "late sententiae" se poi è necessaria la "sentenza"!!!

    E tra l'altro in forza di tale scomunica, non solo, quindi, per diritto divino, ma anche per diritto ecclesiastico c'è la condanna dell'autorità!

    Quindi nel caso in cui si dimostrassero eresie pertinaci note di fatto in un sedente però prima della sua diciamo "elezione", rientreremmo ad esempio nella Cum Ex non solo per il diritto divino, ma anche per diritto ecclesiastico!
    Cum Ex che, ribadisco, per ciò che concerne il diritto divino (ciò che il peccato di eresia produce "di sua natura" "secondo l'ordine di Dio".... cfr. Mystici Corporis... v. altra discussione "Incardinamento teologico...") non è mai annullabile o riformabile.
    Ed anche per quanto concerne il diritto ecclesiastico, almeno per ciò che il Canone 188 (se non sbaglio) del codice Pio-Benedettino stabilisce nel caso di chierico che si allontana pubblicamente dalla fede cattolica, era ancora valida al tempo del suddetto codice, in quanto in tale canone, rimanda in nota anche alla Cum Ex.

  2. #2
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    Predefinito Re: la scomunica late sententiae in caso di eresia

    Ripensandoci aggiungo:

    E neppure sarebbe possibile sapere in nessun caso quando è applicata la scomunica "late sententiae" appunto perché per sapere se è veramente imputabile servirebbe la "sentenza", riducendo ad un assurdo impossibile la constatazione della scomunica late sententiae!
    Se invece deve procedere l'autorità con la sentenza di scomunica, anche in tal caso non ha alcun senso stabilire una scomunica late sententiae!
    Ultima modifica di fedecat; 15-06-12 alle 18:31

  3. #3
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    Predefinito Re: la scomunica late sententiae in caso di eresia

    Citazione Originariamente Scritto da fedecat Visualizza Messaggio
    Non ci avevo pensato.

    Se fosse per forza necessaria una monizione in caso di eresia, anche nel caso in cui l'eresia pertinace fosse notoria di fatto (cioè è notorio che il reo SA che la cosa sostenuta da lui è condannata dalla Chiesa), non avrebbe senso aver stabilito una scomunica "late sententiae" se poi è necessaria la "sentenza"!!!

    E tra l'altro in forza di tale scomunica, non solo, quindi, per diritto divino, ma anche per diritto ecclesiastico c'è la condanna dell'autorità!
    Ma chi stabilisce che c'è finché l'Autorità non si pronuncia?

    Citazione Originariamente Scritto da fedecat Visualizza Messaggio
    Quindi nel caso in cui si dimostrassero eresie pertinaci note di fatto in un sedente però prima della sua diciamo "elezione", rientreremmo ad esempio nella Cum Ex non solo per il diritto divino, ma anche per diritto ecclesiastico!
    Cum Ex che, ribadisco, per ciò che concerne il diritto divino (ciò che il peccato di eresia produce "di sua natura" "secondo l'ordine di Dio".... cfr. Mystici Corporis... v. altra discussione "Incardinamento teologico...") non è mai annullabile o riformabile.
    Ed anche per quanto concerne il diritto ecclesiastico, almeno per ciò che il Canone 188 (se non sbaglio) del codice Pio-Benedettino stabilisce nel caso di chierico che si allontana pubblicamente dalla fede cattolica, era ancora valida al tempo del suddetto codice, in quanto in tale canone, rimanda in nota anche alla Cum Ex.
    Non credo si rientrerebbe nella Cum Ex perché le ultime norme ecclersiastiche dispongono diversamente in materia di elezione papale:

    "Nullus Cardinalium, cuiuslibet excommunicationis, suspensionis, interdicti aut alius ecclesiastici impedimenti praetextu vel causa a Summi Pontificis electione activa et passiva excludi ullo modo potest;..." (Vacantis Apostolicae Sedis, Pio XII, 1945).
    [Mi sembra di poter tradurre così: "Nessuno dei Cardinali può essere in alcun modo escluso dall'elezione attiva e passiva del Sommo Pontefice con il pretesto o a causa di qualsiasi scomunica, sospensione, interdetto o altro impedimento ecclesiastico"].

    Quanto al can. 188, attenzione. Si pongono i seguenti problemi:
    1. Il diritto canonico non si applica al Papa, perché il Papa è al di sopra di esso.
    2. I sedevacantisti che intendono applicare a Ratzinger il can. 188:
    a) devono riconoscere errata l'opinione di Bellarmino secondo cui il Papa non può mai cadere in eresia (deviare dalla fede). Proprio di questo caso, infatti, tratta il can. 188 stabilendo che colui che devia dalla fede perde l'ufficio. La convinzione di Bellarmino al contrario era che il Papa non potendo cadere in eresia non avrebbe mai perso l'ufficio papale (quella del papa che cade in eresia era per il santo una ipotesi che non si sarebbe mai verificata e su cui egli discettava a livello puramente speculativo). I simpliciter più coerenti con il pensiero di Bellarmino infatti non applicano il can. 188, ritenendo che Ratzinger fosse eretico prima dell'elezione e che dunque non abbia perso il pontificato perché non lo ha mai posseduto;
    b) ammettono implicitamente che Ratzinger sia stato Papa, perché per perdere l'ufficio deve averlo prima posseduto. La sua deviazione dalla fede (caduta in eresia) quindi è successiva alla sua elezione.

    Postilla: ricordo che una cosa sono le note alla legge e una cosa è la legge. Ciò che si trova in nota non ha forza di legge per il fatto di essere stata collocata in nota. Peraltro solitamente delle note non si occupa il legislatore, ma l'editore del codice. La legge è il solo testo di legge. Se la legge rinviasse espressamente alla Cum Ex allora la Cum Ex avrebbe forza di legge. Non così se il rinvio è operato dalla nota.

 

 

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