

"Io nacqui a debellar tre mali estremi: / tirannide, sofismi, ipocrisia"
IL DISPUTATOR CORTESE
Possono tenersi il loro paradiso.
Quando morirò, andrò nella Terra di Mezzo.


visto che sembra vincere la linea dello Stato Pirriano, direi che per la costituzione è necessario mettere anche i diritti e doveri dei cittadini, i principi fondamentali e un preambolo
(Gv 3, 20-21)
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio


Ultima modifica di von Dekken; 26-11-12 alle 17:06


(Gv 3, 20-21)
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio




ad ogni modo avendo qualche esperienza in materia di diritto costituzionale e comparato, mi offro per proporre qualcosa
ad ogni modo pensavo che il preambolo possiamo prenderlo seguendo il modello statunitense( adattandolo al caso italiano, e quindi modernizzarlo), i principi fondamentali possiamo prenderlo da quello italiano adattandolo a quello pirriano, e infine se vogliamo mettere i diritti e doveri dei cittadini in senso breve, quindi non lungo come quello italiano, forse il modello giapponese può andare bene per noi
(Gv 3, 20-21)
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio


Ultima modifica di von Dekken; 26-11-12 alle 18:02


quello francese del 58 è un pò dispersivo, allora:
costituzione giapponese
CAPITOLO III. I DIRITTI E I DOVERI DEL POPOLO
Art. 10. - I requisiti richiesti per la cittadinanza giapponese sono determinati dalla legge.
Art. 11. - Non sarà impedito al popolo il godimento di alcuno dei diritti fondamentali dell'uomo. Tali diritti fondamentali dell'uomo, garantiti al popolo dalla presente Costituzione, sono riconosciuti al popolo di questa e delle future generazioni come diritti eterni ed inviolabili.
Art. 12. - Il godimento delle libertà e dei diritti garantiti al popolo dalla presente Costituzione sarà conservato dalla continua vigilanza del popolo stesso, che si asterrà da qualsiasi abuso di tali libertà e di tali diritti e ne curerà l'utilizzazione per il pubblico benessere.
Art. 13. - Tutte le persone che costituiscono il popolo saranno rispettate come individui. Il loro diritto alla vita, alla libertà ed al perseguimento della felicità, entro i limiti del benessere pubblico, costituiranno l'obiettivo supremo dei legislatori e degli altri organi responsabili del governo.
Art. 14. - Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e non vi dovrà essere discriminazione alcuna nei rapporti politici, economici o sociali per motivi di razza, di religione, di sesso, di condizioni sociali o di origini familiari. Né i nobili, né i titoli nobiliari riceveranno alcun riconoscimento giuridico. Nessun privilegio accompagnerà qualsiasi conferimento di onorificenze, qualsiasi decorazione o distinzione, né alcuno di tali conferimenti sarà valido oltre la vita dell'individuo che ne è attualmente titolare o che potrà diventarlo in avvenire.
Art. 15. - Il popolo ha il diritto inalienabile di scegliere i suoi rappresentanti ed i suoi funzionari e di revocarli.
Tutti i rappresentanti ed i funzionari sono al servizio dell'intera comunità e non di un qualche suo gruppo particolare.
Il suffragio universale è garantito agli adulti per l'elezione dei rappresentanti del popolo. In tutte le elezioni sarà mantenuta inviolata la segretezza del voto. Nessun votante potrà essere chiamato a rispondere, pubblicamente o privatamente, della scelta fatta.
Art. 16. - Ogni persona ha il diritto di petizione pacifica per il risarcimento di danni, per la rimozione di pubblici ufficiali, per l'approvazione, l'abrogazione o l'emendamento di leggi, di ordinanze e di regolamenti, e per qualsiasi reclamo in ordine ad altre questioni; né alcuna persona potrà essere assoggettata ad un trattamento discriminatorio per aver assunto l'iniziativa di una simile petizione.
Art. 17. - Ogni persona che abbia subito un danno per un atto illegale d'un pubblico funzionario ha il diritto di chiederne il risarcimento allo Stato od alla persona giuridica competente, secondo le modalità stabilite dalla legge.
Art. 18. - Nessuna persona sarà tenuta in servitù di qualsiasi specie. La servitù involontaria, a meno che costituisca punizione di crimini, è proibita.
Art. l9. - La libertà di pensiero e di coscienza è inviolabile.
Art. 20. - La libertà di religione è garantita a tutti. Nessuna organizzazione religiosa riceverà qualsiasi privilegio dallo Stato, né eserciterà né qualsiasi potere politico. Nessuna persona sarà obbligata a partecipare a qualsiasi atto, celebrazione, rito o pratica religiosa.
Lo Stato ed i suoi organi si asterranno dall'istruzione religiosa o da qualsiasi altra attività religiosa.
Art. 21. - Le libertà di riunione, di associazione, di parola e di stampa, e tutte le altre forme di espressione sono garantite. Non sarà mantenuta alcuna censura, né sarà violato il segreto di qualsiasi mezzo di comunicazione.
Art. 22. - Ogni persona avrà la libertà di scegliere e di cambiare la sua residenza è di scegliere la sua occupazione, nei limiti in cui ciò non sia in contrasto non il benessere pubblico. La libertà di tutte le persone di recarsi negli Stati stranieri e di abbandonare la propria cittadinanza sarà inviolabile.
Art. 23. - La libertà di insegnamento è garantita.
Art. 24. - Il matrimonio sarà basato unicamente sul consenso reciproco di entrambi gli sposi e sarà mantenuto attraverso una mutua collaborazione, sulla base di eguali diritti per il marito e per la moglie.
Le leggi riguardanti la scelta del coniuge, i diritti di proprietà, l'eredità, la scelta del domicilio, il divorzio ed altre questioni relative al matrimonio ed alla famiglia saranno formulate ispirandosi ai principi della dignità individuale e dell'eguaglianza fondamentale dei sessi.
Art. 25. - Ogni persona ha diritto alla salvaguardia di un livello minimo per la sua vita materiale e culturale.
In ogni manifestazione dell'umana convivenza, lo Stato si sforza d'incoraggiare e di migliorare la protezione e la sicurezza sociale, nonché la salute pubblica.
Art. 26. - Ogni persona avrà il diritto di ricevere un'eguale educazione, corrispondente alle sue capacità, come stabilito dalla legge. Ogni persona sarà obbligata ad assicurare che tutti i ragazzi e le ragazze, senza eccezione, posti sotto la sua protezione, ricevano l'istruzione elementare. Tale istruzione obbligatoria sarà gratuita.
Art. 27. - Tutte le persone hanno il diritto e il dovere di lavorare.
Norme-tipo per le condizioni di lavoro, per i salari, gli orari ed il riposo saranno stabilite dalla legge. Lo sfruttamento della mano d'opera infantile è proibito.
Art. 28. - Il diritto dei lavoratori ad organizzarsi, a contrattare e ad agire collettivamente è garantito.
Art. 29. -Il diritto di proprietà o di possesso dei beni è inviolabile. I diritti della proprietà saranno definiti dalla legge, in conformità al benessere pubblico. La proprietà privata potrà essere espropriata per utilità pubblica, dietro giusto compenso.
Art. 30. - Il popolo è soggetto alle imposte secondo le modalità stabilite dalla legge.
Art. 31. - Nessuno potrà essere privato della vita o della libertà, od essere assoggettato ad una sanzione penale se non in conformità della procedura prevista dalla legge.
Art. 32. - A nessuno può essere negato il diritto di ricorrere agli organi giurisdizionali.
Art. 33. - Nessuna persona sarà arrestata eccetto che dietro mandato emesso dal magistrato competente, che specifichi il reato di cui si fa carico alla persona stessa, a meno che quest'ultima sia arrestata in flagranza.
Art. 34. - Nessuno sarà arrestato o detenuto senza essere subito informato dell'imputazione su lui pendente, e senza ch'egli possa farsi immediatamente assistere da un avvocato. Nessuno potrà essere detenuto in mancanza di motivi valevoli; inoltre, su richiesta di chiunque, i motivi stessi dovranno essere senza indugio precisati, in udienza pubblica, davanti al magistrato, alla presenza dell'imputato e del suo avvocato.
Art. 35. - Il diritto di ognuno all'inviolabilità del domicilio, delle proprie carte e degli effetti personali, al riparo da perquisizioni, ispezioni e sequestri, non sarà infirmato senza un mandato sufficientemente motivato, con la descrizione del luogo da perquisire e delle cose da sequestrare, o nelle condizioni previste nell'art. 33.
Ogni perquisizione o sequestro sarà effettuato dietro apposito mandato emesso per lo scopo specifico dal magistrato.
Art. 36. -È assolutamente proibito al pubblico ufficiale infliggere torture e punizioni crudeli.
Art. 37. - In tutti gli affari penali, l'imputato avrà diritto ad un processo rapido e pubblico da parte di un tribunale imparziale. Gli sarà data completa possibilità di esaminare tutte le testimonianze ed avrà diritto ad un procedimento obbligatorio per ottenere testimonianze a suo vantaggio a spese pubbliche.
In ogni tempo l'accusato avrà l'assistenza di un difensore competente; e se l'imputato non sarà in grado di procurarsi il difensore stesso con i suoi mezzi, questo gli sarà procurato dallo Stato.
Art. 38. - Nessuno sarà obbligato a testimoniare contro se stesso. Nessuna confessione sarà tenuta valida come elemento di prova se fatta sotto costrizione, tortura o minaccia o dopo un prolungato arresto o detenzione.
Nessuno potrà essere condannato o punito nei casi in cui l'unica prova contro di esso sia costituita dalla sua confessione.
Art. 39. - Nessuno potrà essere imputato penalmente per un atto che era legale nel momento in cui era stato commesso, o per il quale esso era già stato assolto, così come nessuno potrà essere sottoposto a due giudizi per lo stesso reato.
Art. 40. - Chiunque venga assolto, dopo essere stato arrestato o detenuto, potrà richiedere i danni allo Stato, alle condizioni previste dalla legge.
preambolo giapponese( quella americana è molto corta e dice poco)
Preambolo
Noi, popolo giapponese, per mezzo dei nostri rappresentanti nella Dieta Nazionale, debitamente eletti, decisi ad assicurare per noi stessi e per i nostri discendenti i frutti di una cooperazione pacifica con tutte le Nazioni ed i doni della libertà in tutto questo Paese, e deliberato che mai più conosceremo gli orrori della guerra per colpa del Governo, proclamiamo che il potere sovrano è detenuto dal popolo ed ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione, fondata sul principio universale che il governo è un sacro mandato, la cui autorità è derivata dal popolo, i cui poteri sono esercitati dai rappresentanti del popolo e i cui benefici sono goduti dal popolo, e respingiamo e revochiamo tutte le costituzioni, le leggi, le ordinanze e i regolamenti in contrasto con quanto qui stabilito.
Desideriamo la pace per tutti i tempi e pienamente consapevoli degli alti ideali che presiedono alle umane relazioni e che muovono l'umanità, noi, popolo giapponese, abbiamo deciso di fare assegnamento per la nostra sicurezza e per la nostra sopravvivenza sulla giustizia e sulla buona fede dei popoli del mondo amanti della pace. Noi desideriamo occupare un posto onorato in una società internazionale rivolta e decisamente orientata verso il mantenimento della pace ed il bando per tutti i tempi dalla terra della tirannia e della schiavitù, dell'oppressione e dell'intolleranza. Noi riconosciamo e affermiamo che tutti i popoli hanno il diritto di vivere in pace, liberi dal timore e dal bisogno.
Noi sosteniamo che nessun popolo è responsabile soltanto verso se stesso, ma che, al contrario, le leggi della moralità politica sono universali e che l'obbedienza a tali leggi incombe su tutti i popoli che vogliono mantenere la loro sovranità e giustificare le loro relazioni sovrane con gli altri popoli.
Per questi alti principi e scopi, noi popolo giapponese, impegnamo il nostro onore nazionale, la nostra decisa volontà e tutte le nostre risorse.
(Gv 3, 20-21)
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio


ovviamente, non sono d'accordissimo su un paragrafo riguardo la religione, ma visto che non siamo tutti cattolici è giusto farne presente di quel paragrafo![]()
(Gv 3, 20-21)
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio

