Costituzione
Sezione II - Referenda
Art. 20
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, o l’approvazione di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano 30 cittadini con almeno 500 post all’attivo.
Il quesito referendario abrogativo deve indicare con chiarezza la legge o le parti di legge da abrogare. In quest'ultimo caso ciò che rimane dell'articolato deve conservare un significato dispositivo coerente.
Il quesito referendario propositivo deve essere redatto in articoli e riguardare le materie di competenza del legislatore ordinario, nel rispetto delle norme Costituzionali.
Possono partecipare al referendum tutti gli elettori aventi diritto al voto per il precedente rinnovo del Senato. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti maggiore o uguale al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali valide (in caso di numero decimale, tale numero va approssimato per difetto), e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Non sono ammessi referenda abrogativi o propositivi sulla Costituzione e le leggi costituzionali.
Il Presidente di politicainrete.net indice tutti i referenda validamente proposti nel corso della Legislatura in un massimo di due tornate elettorali referendarie da tenersi rispettivamente entro la fine del terzo mese ed entro la fine del quinto mese di Legislatura, fatte salve le disposizioni sulle pause istituzionali individuate dalla legge.
Dopo la seconda tornata elettorale referendaria non possono più essere proposti quesiti referendari.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.