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  1. #1
    fiamma verde
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    Predefinito E il direttore di Repubblica comprò casa in nero

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    ezio mauro, direttore di Repubblica sarebbe coinvolto in un caso di evasione fiscale e truffa per l'acquisto di un appartamento a Roma, del valore di 2,15 miliardi di lire, mentre sull'atto ne avrebbe messi 1,3, i soldi a nero sarebbero finiti ad un commercialista truffatore, lo riporta il cartaceo di Libero di oggi.

  2. #2
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    Predefinito Rif: Direttore di Repubblica coinvolto in un caso di evasione fiscale e truffa

    Citazione Originariamente Scritto da trilex Visualizza Messaggio
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    ezio mauro, direttore di Repubblica sarebbe coinvolto in un caso di evasione fiscale e truffa per l'acquisto di un appartamento a Roma, del valore di 2,15 miliardi di lire, mentre sull'atto ne avrebbe messi 1,3, i soldi a nero sarebbero finiti ad un commercialista truffatore, lo riporta il cartaceo di Libero di oggi.
    sugli atti si puo tranquillamente mettere il valore catastale

    Prezzo e valore nelle compravendite immobiliari.


    a cura di Avv. Alberto Agnelli
    agnelli@quagliarella.com
    skype: avv.agnelli

    Di cosa si tratta


    In materia di compravendita immobiliare, un tema assai considerato è naturalmente quello relativo all’imposizione fiscale e alle eventuali misure agevolative esistenti, ad esempio con riferimento alla “prima casa”. In prima battuta, ciò che suscita interesse è poter sapere quanto costi, in termini fiscali, l’acquisto dell’immobile: un approccio di questo tipo porterà a individuare il tipo di imposta che si applica e la “misura” in termini percentuali di tale imposizione.
    La base imponibile
    Vi è però un altro elemento importante da considerare, ai fini della valutazione dell’operazione di compravendita: l’individuazione della base imponibile, cioè il “numero” sul quale le imposte (IVA o registro, ipotecaria e catastale) devono essere applicate. L’espressione “numero” è qui volutamente neutra e generica, perché, come vedremo, non è detto che esso coincida con il prezzo pattuito (e dichiarato) dell’immobile. Di conseguenza, sapere, ad esempio, che l’imposta di registro da pagare ammonta al 7% piuttosto che al 3% non è sufficiente per compiere un’adeguata valutazione, se non sappiamo quale sia la base imponibile sulla quale calcolare tale l’imposta.
    Avvicinandoci al tema, possiamo dire che la base imponibile può essere costituita, di volta in volta, da tre diversi “numeri”:
    1) il prezzo pattuito e dichiarato
    2) il valore commerciale normale
    3) il valore catastale
    Si comprende, dunque, perché sia stato utilizzato il termine generico “numero”, in quanto parlare di “prezzo” o “valore” assume già un significato specifico, che andremo ad analizzare. L’applicazione di uno di questi “numeri” è determinata in virtù di una serie di criteri: la destinazione dell’immobile oggetto di compravendita (abitativo o non) e il tipo di soggetti che compiono l’atto (persone fisiche o società). In alcune ipotesi, inoltre, la base imponibile è determinata dalla legge, mentre in altre può derivare da una scelta compiuta da una parte (acquirente).
    Le compravendite di immobili ad uso diverso dall’abitazione
    Le compravendite che presentano minori aspetti problematici sono quelle relative agli immobili destinati ad uso diverso dall’abitazione (uffici, negozi, terreni): in queste ipotesi, la base imponibile è rappresentata dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto di compravendita dalle parti.
    Le compravendite di immobili ad uso abitativo soggette ad imposta di registro
    In relazione alle compravendite di immobili destinati ad uso abitativo, l’individuazione della base imponibile avviene sulla base del criterio soggettivo, cioè considerando la tipologia di soggetti che stipulano l’atto, siano essi venditori o acquirenti.
    In primo luogo, occorre considerare la tipologia di venditore. Nell’ipotesi in cui il venditore sia:
    a) un privato;
    b) un’impresa “non costruttrice”, cioè che non abbia eseguito lavori di costruzione, restauro, risanamento o ristrutturazione dell’immobile;
    c) un’impresa “costruttrice” o di ristrutturazione dell’immobile, che venda decorsi quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori;
    la compravendita è soggetta ad imposta di registro, oltre che alle imposte ipotecarie e catastali. Tali imposte sono calcolate, in via generale, sul prezzo pattuito, che è quindi la base imponibile da considerare.
    Se però l’acquirente (ulteriore criterio soggettivo) è un privato, persona fisica, che non agisce nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali – fermo restando che l’atto sarà soggetto ad imposta di registro - la base imponibile potrà essere rappresentata, oltre che dal corrispettivo pattuito, anche dal “valore catastale”, secondo il meccanismo del c.d. “prezzo-valore”. La scelta tra l’una o l’altra base imponibile è rimessa alla discrezionalità dell’acquirente, il quale ne deve fare specifica richiesta al notaio in sede di rogito.
    Il meccanismo del “prezzo-valore” è applicabile purché risulti dall’atto l’intero prezzo effettivamente pattuito. In questa ipotesi, tuttavia, le imposte (registro, ipotecaria e catastale) saranno calcolate sul valore catastale, con un sensibile risparmio d’imposta rispetto all’ipotesi ordinaria.
    Per determinare il valore catastale occorre moltiplicare la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:
    110, se si tratta di “prima casa”;
    120, per gli immobili appartenenti alle classi A, B e C (escluse però le classi A/10 e C/1);
    60, per gli immobili delle classi A/10 (uffici e studi privati) e D;
    40,8, per gli immobili delle classi C/1 (negozi e botteghe) e E.
    Va segnalato, inoltre, che il coefficiente moltiplicatore degli immobili di cui al gruppo catastale B deve essere rivalutato del 40%.
    È importante altresì ricordare che i beni che possono beneficiare del meccanismo “prezzo-valore” sono gli immobili ad uso abitativo, ma anche le relative pertinenze, come i box o le cantine, senza limitazione di numero e anche se acquistate separatamente dall’immobile principale, purché nell’atto di compravendita risulti esplicitata la loro destinazione pertinenziale. Inoltre, come già evidenziato, non è necessario che l’immobile oggetto di compravendita sia una “prima casa”, potendosi trattare anche di una seconda o terza casa, purché sia destinata ad uso abitativo.
    Poiché la norma che ha introdotto il meccanismo “prezzo-valore” (legge finanziaria 2006 e successive modificazioni) fa riferimento alle “cessioni”, si ritiene che in questa nozione vadano compresi non solo gli atti traslativi della proprietà ma anche gli atti traslativi o costitutivi di altri diritti reali (ad esempio, l’usufrutto o anche la sola nuda proprietà).
    Al fine di rimuovere eventuali disincentivi all’opzione del sistema “prezzo-valore”, la norma prevede anche che gli onorari notarili, complessivamente considerati e relativi all’atto di cessione, siano ridotti del 30%.
    La possibilità di sdoppiare prezzo e valore catastale, secondo il meccanismo “prezzo-valore”, oltre a rappresentare un vantaggio economico in termini di tassazione gravante sull’acquirente, assolve altre funzioni di notevole rilevanza. Senza addentrarci ora nelle previsioni di natura fiscale, l’indicazione del prezzo pattuito rileva, a fini civilistici, per la tutela della parte acquirente, ad esempio in sede fallimentare, per escludere l’applicazione di indici di presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza nelle azioni di revocatoria e per la successiva insinuazione al passivo ai fini del recupero del prezzo, che sarà quello indicato nell’atto.
    Anche nelle ipotesi di risoluzione del contratto di compravendita, l’acquirente può ottenere la restituzione del prezzo indicato nell’atto: di qui l’importanza della coincidenza tra il dichiarato e l’effettivo pagato.
    Ancora, nelle ipotesi di riscatto da parte di terzi aventi un diritto di prelazione sull’immobile, il prezzo di riferimento sarà quello dichiarato in atto e non quello eventualmente corrisposto.
    Il sistema del “prezzo-valore” dovrebbe quindi servire a superare la resistenza ad indicare in atto il prezzo effettivo di compravendita, in quanto la tassazione avviene su una diversa base imponibile rappresentata dal valore catastale.
    Le compravendite immobiliari ad uso abitativo soggette ad IVA
    Sempre nell’ambito delle compravendite di immobili ad uso abitativo, si può verificare l’ipotesi in cui venditore sia l’impresa costruttrice (o che ha realizzato interventi di ristrutturazione) e che la vendita avvenga entro quattro anni dall’ultimazione dei lavori. In questo caso la compravendita non sarà soggetta a imposta di registro (più ipotecarie e catastali), bensì ad IVA. Come tale, la compravendita non potrà beneficiare del meccanismo “prezzo-valore”, che – ricordiamo – si applica solo alle cessioni soggette ad imposta di registro, analizzate nel precedente paragrafo.
    In queste ipotesi, la base imponibile su cui calcolare l’IVA è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato dalle parti nell’atto.
    Occorre ricordare che il corrispettivo indicato può tuttavia essere oggetto di rettifica da parte dell’amministrazione tributaria, qualora esso sia inferiore al “valore normale” del bene, valore che rappresenta quindi un altro “numero” da tenere in considerazione nella determinazione del prezzo. Per “valore normale” deve intendersi il prezzo o corrispettivo “mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi” (art. 14, D.P.R. 633/1972). In sostanza, detto valore coincide con il valore commerciale effettivo dell’immobile, praticato nella media e in situazioni assimilabili per tempo e luogo della compravendita.
    Inoltre, se l’acquirente ha contratto un mutuo o ottenuto un finanziamento bancario per comprare l’immobile, il “valore normale” e quindi la base imponibile dovrà essere quanto meno pari alla somma erogata a titolo di mutuo o di finanziamento.

    (redatto in data 6 Novembre 2007)
    Prezzo e valore nelle compravendite immobiliari.
    Il problema non è Berlusconi , il problema sono gli italiani!

    DISSIDENTE POLITICO IN REGIME DA OPERETTA!
    OH CINCILLA' ... OH CINCILLA'!

  3. #3
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    Predefinito Rif: Direttore di Repubblica coinvolto in un caso di evasione fiscale e truffa

    Il paese dei manganelli - analisi | l'AnteFatto | Il Cannocchiale blog


    grande Silvio, cmq, un Sansone senza capelli...

  4. #4
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    Predefinito Rif: Direttore di Repubblica coinvolto in un caso di evasione fiscale e truffa

    Citazione Originariamente Scritto da furbo Visualizza Messaggio
    sugli atti si puo tranquillamente mettere il valore catastale



    Prezzo e valore nelle compravendite immobiliari.

    dal 2006, e cmq sull'atto deve esserci il riferimento al compendio PAGATO, mauro se ne e' scordato (e siamo nel 2001).

  5. #5
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    Predefinito Rif: Direttore di Repubblica coinvolto in un caso di evasione fiscale e truffa

    Citazione Originariamente Scritto da trilex Visualizza Messaggio
    dal 2006, e cmq sull'atto deve esserci il riferimento al compendio PAGATO, mauro se ne e' scordato (e siamo nel 2001).
    vuoi dirmi che è iniziata la contro offensiva?

    Poi strano che lo critichino su questo...lo vogliono per caso reclutare nel PdL?
    Si dice il corrotto ma non il corruttore

  6. #6
    fiamma verde
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    Predefinito Rif: Direttore di Repubblica coinvolto in un caso di evasione fiscale e truffa

    Citazione Originariamente Scritto da Kronos Visualizza Messaggio
    vuoi dirmi che è iniziata la contro offensiva?

    Poi strano che lo critichino su questo...lo vogliono per caso reclutare nel PdL?

    mbe' i famosi moralizzatori sono in realta' persone da moralizzare, rammento ai sempliciotti sinistrati una grande compagine imprenditoriale anni '70-'80 Carlo Caracciolo, Flavio Carboni,Eugenius Scalfari...... ce ne sarebbe da dire, altro che dare del piduista a Silvio!

  7. #7
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    Smile Rif: Direttore di Repubblica coinvolto in un caso di evasione fiscale e truffa

    Citazione Originariamente Scritto da Kronos Visualizza Messaggio
    vuoi dirmi che è iniziata la contro offensiva?

    Poi strano che lo critichino su questo...lo vogliono per caso reclutare nel PdL?
    Dimentichi che un kompagno kattomunista non può permettersi di evadere il fisco e di dimostrare una tale capacità contributiva (oltre due miliardi di lire il Fisco presume siano stati sborsati per acquistare un immobile), se non altro per il fatto di essere sempre al fianco dei poveri del Terzo Mondo.

  8. #8
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    Thumbs down E il direttore di Repubblica comprò casa in nero

    Franco Bechis
    su fbechis.blogspot.com


    Mi ha telefonato Giancarlo Perna, firma di punta de il Giornale.
    Deve fare un ritratto di Ezio Mauro, direttore di Repubblica con una speciale inclinazione alla indignazione.

    Perna si ricordava di un articolo uscito su Il Tempo quando io ne ero direttore, che riguardava l'acquisto da parte di Mauro di un casa dal valore di 2,150 miliardi di vecchie lire (era il 2000, l’euro ancora ai nastri partenza), ma con 850 milioni non dichiarati negli atti ufficiali e pagati con una serie di assegni da 20 milioni ciascuno (uno da 10) firmati da Mauro.

    Sì, quell’articolo uscì dopo lunghi giorni di gestazione.

    Anche se tutto era documentato (ne ho ancora copia io, perfino degli assegni) all’unghia, chiesi di pazientare e insistere con Mauro per avere una sua versione dei fatti.


    Lui prima si negò. Poi dopo dieci giorni rispose che non conosceva chi fosse il proprietario della casa e che le modalità con cui l’aveva acquistata erano fatti suoi. A quel punto feci pubblicare l’articolo, virgolettando quella dichiarazione.

    Non volevo attacchi personali, per cui solo la cronaca dei fatti e nessun commento su quegli assegni che certo fecero risparmiare un po’ di tasse. D’altra parte la storia era davvero divertente, per le clamorose coincidenze dovute al sorriso beffardo del destino...

    Eccola in sintesi. Nel filmato (audio trascritto a fianco ndr.) potrete invece ascoltare i principali passaggi del racconto fatto dal venditore di quella casa...

    Alberto Grotti era vicepresidente dell’Eni. Finì nei guai con Enimont. Pagò con il carcere.

    Uscito un giorno lesse un articolo di Repubblica che riteneva diffamatorio.

    Volle fare causa, ma non aveva più soldi per le spese legali.
    Allora Grotti si rivolse alla anziana madre. Che decise di vendere una casa a Roma. La comprò Ezio Mauro, direttore di Repubblica...

    E il direttore di Repubblica comprò casa in nero - Interni - ilGiornale.it del 29-08-2009
    ________________________________


    Impossibilia nemo tenetur

  9. #9
    fiamma verde
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    Predefinito Rif: E il direttore di Repubblica comprò casa in nero

    a salvo, c'e' gia' un 3d!

  10. #10
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    Predefinito Rif: Direttore di Repubblica coinvolto in un caso di evasione fiscale e truffa

    Citazione Originariamente Scritto da trilex Visualizza Messaggio
    mbe' i famosi moralizzatori sono in realta' persone da moralizzare, rammento ai sempliciotti sinistrati una grande compagine imprenditoriale anni '70-'80 Carlo Caracciolo, Flavio Carboni,Eugenius Scalfari...... ce ne sarebbe da dire, altro che dare del piduista a Silvio!
    ma infatti...cazzo criticano...

    solo Dio lo può giudicare (perchè tanto qualcosina prima o poi la sbagliano tutti...)
    Si dice il corrotto ma non il corruttore

 

 
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