Salute,
procedo a rendere un parere sul caso che più sollecita i dubbi giuridici della comunità dei giocatori in questo momento:
ci si domanda se i molto onorevoli giudici Seyen, Guy Fawkes e Massimo Piacere
debbano o possano giudicare degli onorevoli Liberocittadino (bannato) e Ultima Legione (identificato come responsabile di cloni) membri della lista nella quale a sua volta il giudice Massimo Piacere è stato eletto,
o se debba o possa il Senato subentrare nella loro funzione.
1. La falsa teoria della decadenza dei magistrati
Iniziamo da una ricognizione delle norme, e precisamente partiamo dalla norma più forte che si applica al caso, ovvero una disposizione transitoria costituzionale, come tale legge speciale per ciò stesso derogante quelle generali. Si tratta della IIIa disposizione transitoria, comma 2.
2. Fino all’elezione della nuova Corte Costituzionale prevista dal presente nuovo ordinamento resta nella pienezza dei poteri quella della precedente Costituzione.
La disposizione transitoria è legge speciale (lex specialis derogat generalis) dunque è falso ogni argomento che muovendo dalla legge generale prevista dall'articolo 39 comma 2 citato subito a seguire sostenga la decadenza dei giudici provvisori dai loro poteri.
2. L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, pena la decadenza immediata dall'Ordine Giudiziario.
(E' del tutto evidente che se avessi voluto che si seguisse la regola non avrei scritto una disposizione transitoria speciale: avrei lasciato semplicemente tutto come era!)
2. L'inesistente obbligo di sostituzione temporanea dei magistrati
La disposizione transitoria citata individua in capo a loro il potere-dovere dei giudici succitati di operare. Parliamo di potere-dovere perchè da un lato possono, ma all'altro devono, perchè ciò discende dalle disposizioni che qualificano come obbligatorio il giudizio. Si tratta dell'articolo 39 Cost.
1. I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.
Secondo qualcuno altre disposizioni costituzionali in qualche modo possono apparire d'ostacolo. Ci si riferisce in particolare all'articolo 39 comma 4 laddove dispone la ricusabilità del giudice con interesse alla decisione. E' tuttavia questo un falso problema, perchè la presenza dell'avverbio "eventualmente" qualifica la previsione Costituzionale come non cogente ma tesa unicamente a consentire legalmente al parlamento di esonerare un giudice dal giudizio nel caso di suo interesse,ma con legge apposita ed assicurando che qualcuno lo sostituisca. Tale legge non è mai stata fatta, dunque non esiste alcun obbligo.
4. Essendo necessario alla cultura del rispetto per le leggi che i ricorrenti non dubitino della correttezza dei magistrati, la Legge sulla Corte Costituzionale può eventualmente prevedere il diritto, per la parte in udienza, di chiedere la ricusazione e temporanea sostituzione di un Giudice che possa avere interesse personale al ricorso in discussione con un sostituto scelto in aggiunta ai giudici ordinari all'inizio della legislatura e regolato da norme speciali. Ogni norma necessaria in materia è disposta dalla Legge Organica.
3. L'inesistente dovere di astensione dei magistrati
Alcuni potrebbero sostenere che un magistrato con interesse in udienza, pur non essendo ricusato, dovrebbe comunque astenersi. Rammento tuttavia che questa opzione, legittima in altri ordinamenti, è stata espressamente esclusa nelle scelte costituzionali della Costituente. In particolare il dovere di astensione porterebbe ad esiti del tutto irragionevoli. Vediamo perchè leggendo l'articolo 36 secondo comma:
2. La Corte Costituzionale delibera a maggioranza.I voti di astensione non contano ai fini del risultato finale. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, la decisione è di rigetto del ricorso.
tale norma contiene due disposizioni:
la prima stabilisce che il voto con un astenuto e due favorevoli è comunque un voto unanime, perchè l'astensione non conta nel risultato, al fine di impedire a un giudice che si "astenga" di bloccare una decisione della Corte che richieda l'unanimità senza che si assuma la responsabilità di dire che vuole farlo (e voti contro). Allo stesso modo con due astensioni e un solo favorevole il ricorso passa, e con due astensioni e uno contrario il ricorso è respinto: il "limbo" dell'indecisione è così escluso per legge. La seconda stabilisce che in caso di parità, cioè di altri due giudici con posizione contraria tra di loro, si attribuisca valore all'astensione nel senso di contarla come voto contrario all'accoglimento del ricorso, impedendo a un giudice che si "astenga" con gli altri due contrapposti di bloccare la Corte in uno stallo permanente, cosa che non deve essere mai consentita a nessuno.
E' quindi evidente che non si voleva, in nessun modo, agevolare la pratica dell'astensione di un giudice! Un giudice ha il dovere di decidere. Deve mettere il coraggio sul piatto e farsi avanti. D'altro canto è perfettamente coerente con questo la scelta di preferire la ricusazione del giudice come modello piuttosto che l'obbligo di astensione.
4. Il Senato non è comunque organo giudicante neppure in caso di dimissioni dei tre giudici
Certamente, potrebbe sostenersi che nel caso di dimissioni dei tre giudici provvisori dall'incarico (nessuno può legarli alla sedia che scotta) la loro autorità debba tornare all'organo che secondo la Costituzione all'articolo 9 la delega loro: ovvero il Senato eletto dal popolo.
1. Il Potere Giudiziario originariamente attribuito al Senato è delegato all'Ordine Giudiziario.
2. I magistrati, per delega dei Senatori, costituiscono l'Ordine titolare del potere Giudiziario e sono soggetti solo alle leggi.
3. I magistrati sono scelti nella seconda seduta del Senato, che si svolge in comune con il Presidente di POL, ai sensi delle regole di cui alla VII Sezione.
E' evidente che se "i magistrati costituiscono l'ordine" quando non ci siano i magistrati manchi l'ordine, e il potere debba tornare al delegante. Purtuttavia non è previsto dalla Costituzione in nessun caso che il Senato giudichi, ma al massimo che elegga o sostituisca, ed almeno a giudizio del sottoscritto il potere che ritorna al Senato è sempre e solo quello di delegare la decisione giudiziaria, giacchè l'ordine giudiziario è validamente costituito solo su delega dei senatori e non lo è affatto a prescindere dalla stessa! Deve dunque ritenersi, almeno ad avviso di chi scrive, che il Senato non possa giudicare ma possa e debba eleggere dei giudici incaricati di farlo, e che questa sia la procedura da attendersi e rispettarsi nel caso i magistrati provvisori decidano di dimettersi.
5. Il caso delle dimissioni di uno o due giudici su tre
Nel testo della legge non si è ritenuto di prevedere un numero legale minimo per la Corte. Si prevede unicamente che la Corte decide a maggioranza. Se da un lato questo vuol dire che con un giudice dimissionario la corte può decidere se l'altro concorda, dall'altro lato questo significa che la Corte può decidere anche con un solo membro, un solo Giudice, se a dimettersi sono stati in due. E' una scelta questa che è stata presa in considerazione di precisi fattori:
- in questo gioco ci si dimette spesso
- più di una corte ha avuto meno giudici per periodi di tempo
- non è mai stata prevista la sanzione nei confronti dei giudici, ma adesso è prevista, quindi il singolo giudice "ci pensa" prima
- è fondamentale e prioritario su tutto che ci sia una istanza a cui fare ricorso per fare chiarezza dove essa manca, e che decida in fretta
- il Senato avrà un utilissimo sprone a sbrigarsi ad eleggere i giudici nuovi anzichè tergiversare: chi ricatta paga
In conclusione
- i magistrati provvisori dovranno giudicare e votare secondo coscienza
- se uno di loro deciderà di dimettersi o di astenersi la decisione potrà comunque essere presa all'unanimità dagli altri due nel senso di accogliere un ricorso o sarà di respingimento se i due suoi colleghi saranno in disaccordo e lui si sarà astenuto
- se due di loro decideranno di dimettersi deciderà comunque il singolo giudice superstite
- se tre di loro decideranno di dimettersi il Senato dovrà eleggere la nuova Corte prima che si possa decidere