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  1. #1
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    Predefinito bozza costituzionale PdL

    Articolo I del Congresso

    Sezione I
    1. il Congresso è l'organo legislativo di PIR,per quel che riguarda precise attività del gioco.

    2. il Congresso è composto da un numero di congressisti variabile riferito al numero di elettori partecipanti alle consultazioni elettorali; lo schema è contenuto nella legge elettorale.

    3. viene eletto tramite pubbliche votazioni da tenersi ogni 6 mesi.
    nel computo dei mesi,non si terrà conto dei periodi di sospensione dell'attività sia estiva che natalizia

    4.il sistema di elezione del Congresso è regolato dalla legge elettorale,che norma anche l'elezione di tutti gli altri organi istituzionali di PIR

    5.possono candidarsi ed essere eletti congressisti tutti gli iscritti a PIR che abbiano,al momento dell'indizione delle elezioni,almeno 3 mesi di anzianità di iscrizione e non meno di 250 post attivi.

    Sezione II
    1.l'attività congressuale è normata da un regolamento interno,elaborato dagli stessi congressisti e votato da almeno i 2/3 dell'assemblea

    2. Il Congresso elegge un Presidente,con compiti e poteri di seguito indicati

    3. le riunioni del congresso si tengono ordinariamente ogni X giorni.
    è facoltà del Presidente del Congresso o di non meno di 4 congressisti richiedere una riunione straordinaria dell'assemblea,fornendo adeguate motivazioni

    Sezione III
    1. Il Congresso opera in via esclusiva:
    sulle leggi di riforma costituzionale
    sulla legge elettorale;
    sulla legge sull'impeachment del Presidente di PIR;
    sulla possibilità di prevedere consulte e commissioni che affianchino il lavoro dei congressisti;
    sulle modifiche al regolamento interno;
    sulla legge referendaria;
    sul voto di fiducia al governo (insieme con il Senato) ;
    sul regolamento della Corte Suprema;

    infine,il Congresso elegge uno (o 2) dei giudici della Corte Suprema

    2. salvo normative speciali,da prevedersi espressamente e tassativamente nel regolamento congressuale,i provvedimenti del Congresso s'intenderanno approvati ove conseguenti la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto
    3.ogni congressista è titolare del potere di proposta di legge
    4.ogni congressista può farsi latore di una proposta proveniente dal popolo di PIR e trasporla in una proposta di legge
    5.la procedura di presentazione,discussione e redazione dei testi di legge sarà precisata nel regolamento interno al Congresso

    Sezione IV del Presidente del Congresso

    1. ogni legislatura prevede come primo atto l'elezione del Presidente del Congresso; la seduta dovrà proseguire ad oltranza,con previsione di più sessioni di voto,fino all'elezione del presidente.
    2. Il Presidente è eletto tra i congressisti a maggioranza dei 2/3.
    3. l'eletto dovrà dimettersi,contestualmente con l'accettazione dell'incarico,dal ruolo di congressista.
    4.il seggio congressuale lasciato vacante dal presidente eletto,sarà assegnato secondo le norme del regolamento congressuale.
    5.solo per le prime sedute della prima legislatura,e solo fino alla promulgazione del regolamento congressuale,il ruolo di Presidente del Congresso sarà esercitato dal Presidente di PIR

    Sezione V dell'ufficio di presidenza
    6.il Presidente del Congresso può nominare,a sua discrezione e senza formalità di sorta,uno o più vice.
    7.il Presidente del Congresso ed i suoi vice costituiscono l'ufficio di presidenza; i vice possono essere scelti anche tra personalità esterne al Congresso.
    8.compito dell'ufficio di presidenza è valutare le proposte che dalla comunità di PIR giungono al Congresso per una prima sommaria delibazione e scartare quelle manifestamente infondate o pretestuose.
    9.compito dell'ufficio di presidenza è anche quello di elaborare il calendario delle sedute e l'ordine del giorno delle stesse.

    Sezione VI
    1.sia il presidente che i suoi vice,che i congressisti possono decadere d'ufficio dal proprio incarico nei casi di:
    a-dimissioni
    b-sospensione superiore ai 20 giorni
    c-ban definitivo
    d-assenza non giustificata a più di 3 sedute,anche non consecutive,del Congresso
    2.le dimissioni e le altre cause elencate sono rilevate dal Presidente; nel caso il soggetto passivo sia il presidente stesso toccherà al vice più anziano per iscrizione a PIR rilevare la causa di decadenza del presidente

    Articolo II del Presidente di PIR

    Sezione I
    1. Il Presidente di PIR è la massima autorità di PIR.
    2. può essere candidato ed indi eletto presidente qualsiasi forumista che sia iscritto da almeno 5 mesi a PIR e che abbia,al momento della data dell'elezione,almeno 750 post attivi.
    3.il presidente dura in carica X mesi e può essere ri-eletto direttamente una sola volta

    Sezione II
    1. Il Presidente:
    nomina il suo Vicepresidente,che lo coadiuva e lo può sostituire in caso di suo legittimo impedimento;
    indice le elezioni e i referendum;
    presiede la prima seduta della prima legislatura del Congresso;
    promulga le leggi e mozioni approvate dal Congresso;
    nomina uno dei giudici della Corte Suprema;
    controlla il rispetto e l'applicazione delle leggi;
    fa parte della Corte Superiore di Giustizia;
    può,di sua iniziativa,nel caso di oggettiva impossibilità di avere un governo in grado di ottenere la fiducia del Congresso,guidare un esecutivo tecnico volto a guidare il gioco fino al termine,anche anticipato,della legislatura;
    rappresenta la comunità verso l'amministrazione e al di fuori di PIR; conferisce le onorificenze previste secondo la legge.

    Sezione III
    1.il presidente di PIR nomina il cancelliere,ovvero colui che è materialmente preposto alla cura della Gazzetta Ufficiale di PIR e a vigilare sulla sezione partiti polliani.
    il cancelliere risponde del suo operato direttamente al presidente.
    2.il mancato ottemperamento dei doveri costituzionali o la manifesta violazione da parte del presidente di essi,comporta la sua messa in stato d'accusa (di seguito impeachment).
    3.la definizione delle ipotesi di reato,per cui possa venire incriminato il Presidente,sarà definita dalle camere,in sessione comune,ed inserita senza indugio nella presente carta con legge costituzionale.

    Sezione IV
    1. il processo di impeachment del Presidente di PIR è affidato alla Superiore Corte di Giustizia di PIR.
    2.essa si compone de:
    ministro della Giustizia
    presidente del Congresso
    presidente della Corte Suprema
    portavoce del Senato
    un membro esterno nominato dal presidente della Corte Suprema
    3.la procedura con cui si svolge il processo è regolata dalla legge sull'impeachment


    Articolo III del potere giudiziario

    Sezione I
    1. la Corte Suprema è il massimo organo giudiziario di PIR; si compone di X membri.
    viene eletta con sistema misto (popolare-istituzionale o frazionato tra le istituzioni elettive?) :mmm:.
    2. Può essere giudice chi abbia raggiunto 5 mesi di iscrizione e almeno 500 post attivi al momento dell'indizione dell'elezione.
    3.possono essere scelti i giudici soltanto tra coloro che possiederanno i requisiti previsti dal codice deontologico elaborato dal Congresso.
    4.la Corte resta in carica X mesi; i suoi membri possono essere rieletti direttamente una sola volta

    Sezione II
    1. l'attività della Corte è normata secondo il regolamento interno,elaborato dai giudici stessi e sottoposto all'approvazione del Congresso
    2. La Corte Suprema elegge un suo presidente,a maggioranza semplice.
    3. il presidente è membro della corte superiore di giustizia
    4. Il regolamento statuisce,tra le altre cose, lo svolgimento delle udienze,la forma che devono avere le sentenze e le modalità di pubblicazione delle medesime

    Sezione III
    1. La Corte Suprema:
    giudica la costituzionalità delle leggi e delle mozioni approvate dal Congresso e dal Senato;
    giudica sui conflitti di attribuzione degli organi di PIR;
    dirime i dubbi e le controversie interpretative sulla Costituzione o la legge; verifica l'ammissibilità dei quesiti referendari;
    verifica e proclama i risultati di elezioni e referendum;


    Sezione IV
    1. possono adire la Corte:
    il presidente di PIR
    il presidente del Congresso
    il portavoce del Senato,solo per le questioni relative alla sua camera
    almeno 4 congressisti
    il primo ministro
    il ministro della giustizia,solo per le materie inerenti il suo ufficio
    non meno di 30 forumisti titolari dei diritti di voto attivi e passivi

    Sezione V
    1. i giudici non possono essere rimossi d'ufficio prima della scadenza naturale del loro incarico,se non nei casi tassativamente di seguito previsti:
    a-ban definitvo
    b-sospensione superiore a 10 giorni
    c-assenza non giustificata a più di 2 udienze,anche non consecutive

    2.i giudici,che violino od omettano alcuno dei doveri del loro ufficio,possono essere deferiti alla corte superiore di giustizia,che deciderà secondo le modalità previste per l'impeachment del Presidente di PIR,salvo che la sostituzione in collegio del presidente della Corte con il presidente di PIR.

    3.è compito del presidente di PIR rilevare la violazione o l'omissione dei giudici e provvedere al deferimento

    Articolo IV del referendum

    Sezione I
    1. I referendum sono strumenti di partecipazione popolare al potere legislativo.
    2. I referenda potranno essere propositivi di una nuova legge od abrogativi di una legge esistente.
    3. il referendum è regolato dalla legge referendaria approvata dal Congresso.
    4.non ci sono limitazioni di tema su cui possa essere chiesto il voto referendario

    Sezione II
    1. non potranno essere promossi referenda contrari alle norme contenute in questa Costituzione.
    2.non potranno farsi promotori di referendum coloro che non abbiano i requisiti minimi per potersi candidare al Congresso

    Sezione III
    1. non potranno essere riproposti testi referendari bocciati dalla Corte nella stessa legislatura.
    2.non verranno presi in esame richieste di referendum che siano prive dei requisiti previsti dalla legge referendaria

    Sezione IV
    1.non potranno essere promossi referendum abrogativi di leggi votate per referendum nella medesima legislatura
    2.non potranno essere promossi referendum contra personam o contro un partito politico legalmente ammesso alle elezioni

    Articolo V del governo

    Sezione I
    1. il governo è l'organo esecutivo di PIR
    2. esso si compone di un primo ministro e di un numero variabile di ministeri e sottosegretariati,secondo il piano presentato dal primo ministro
    3.non sono previsti requisiti minimi per la partecipazione dei forumisti alla squadra di governo

    Sezione II
    1.il governo necessita,per entrare nel pieno possesso delle sue funzioni,del voto di fiducia del Congresso e del Senato,riuniti in seduta congiunta
    2.la fiducia al governo può essere revocata solo per gravi e motivate ragioni,da esporsi nella richiesta di revoca
    3.è possibile presentare una mozione di sfiducia verso un singolo ministro od un singolo sottosegretario
    4.solo nel caso di sfiducia individuale verso il primo ministro si dovrà considerare decaduto l'intero governo

    Sezione III
    1.il governo ha autonomia funzionale e regola la propria attività interna con un codice elaborato dal ministro della giustizia ed approvato in CdM a maggioranza dei 2/3
    2.il governo dura in carica quanto la legislatura; i suoi poteri,per la cura dell'ordinaria amministrazione,sono prorogati fino al conseguimento della fiducia del governo successivo
    3.non esistono limiti alla possibilità di partecipazione consecutiva di ministri e sottosegretari alla squadra di governo

    Articolo VI del Senato

    Sezione I
    1. il Senato è la camera di PIR delegata alla discussione di tematiche di politica reale.
    2.le discussioni potranno vertere su qualsiasi argomento di attualità politica,economica,etica e quanto si vorrà prevedere.
    3.il Senato è eletto secondo le norme previste per il Congresso

    Sezione II
    1.il Senato si compone di X membri,variabili secondo lo schema previsto per il Congresso
    2.potranno essere eletti consecutivamente senatori i medesimi forumisti per non più di 2 volte.
    3.il funzionamento del Senato è regolato dal codice interno,votato a maggioranza semplice dai senatori medesimi
    4.le decisioni prese in Senato verranno riportate nella speciale sezione ad esso dedicato in Gazzetta Ufficiale

    Articolo VII della legge di revisione costituzionale e dell'entrata in vigore della costituzione

    Sezione I
    1. il presente testo costituzionale potrà essere modificato solo nelle modalità previste dalla legge di revisione costituzionale.
    2.nessun altro metodo potrà essere utilizzato.

    Sezione II
    1.solo il Congresso è titolare del potere di modifica costituzionale
    2.la presente carta costituzionale entrerà in vigore il giorno dopo l'approvazione della stessa da parte dell'assemblea costituente
    __________________

  2. #2
    Liberale Cattivo
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    Predefinito Rif: bozza costituzionale PdL

    Di questa proposta non mi trova d' accordo su questi punti in particolare:



    - Il fatto che la costituzione può essere modificata solo dal Congresso e che non necessità di un approvazione anche da parte del Senato.
    Senato ha diritto di decidere sulle regole del gioco, quanto Congresso e non subire le decisioni di un altra camera su quello che lo riguardano.


    - La legge sulla corte costituzionale che prevede una elezione mista ( 1 giudice eletto dal presidente, 1 giudice eletto dal parlamento, 1 giudice eletto dalle urne, che trovo fuori dal tempo, contro ogni minimo fondamentale dello stato di diritto e contro il concetto della separazione dei poteri.

    A questa preferisco di gran lunga quella proposta da Liberamente.


    - Preferisco il sistema di governo ideato da me e Daniele che prevede che in mancanza di una maggioranza parlamentare subentri un governo tecnico sorretto dal presidente di politicainrete.
    Ultima modifica di Supermario; 13-09-09 alle 14:43
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  3. #3
    direttamente dall'Inferno
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    Predefinito Rif: bozza costituzionale PdL

    Articolo I del Congresso

    Sezione I
    1. il Congresso è l'organo legislativo di PIR,per quel che riguarda precise attività del gioco.

    2. il Congresso è composto da un numero di congressisti variabile riferito al numero di elettori partecipanti alle consultazioni elettorali; lo schema è contenuto nella legge elettorale.

    3. viene eletto tramite pubbliche votazioni da tenersi ogni 6 mesi.
    nel computo dei mesi,non si terrà conto dei periodi di sospensione dell'attività sia estiva che natalizia

    4.il sistema di elezione del Congresso è regolato dalla legge elettorale,che norma anche l'elezione di tutti gli altri organi istituzionali di PIR

    5.possono candidarsi ed essere eletti congressisti tutti gli iscritti a PIR che abbiano,al momento dell'indizione delle elezioni,almeno 3 mesi di anzianità di iscrizione e non meno di 250 post attivi.

    Sezione II
    1.l'attività congressuale è normata da un regolamento interno,elaborato dagli stessi congressisti e votato da almeno i 2/3 dell'assemblea

    2. Il Congresso elegge un Presidente,con compiti e poteri di seguito indicati

    3. le riunioni del congresso si tengono ordinariamente ogni X giorni.
    è facoltà del Presidente del Congresso o di non meno di 4 congressisti richiedere una riunione straordinaria dell'assemblea,fornendo adeguate motivazioni

    Sezione III
    1. Il Congresso opera in via esclusiva:
    sulle leggi di riforma costituzionale
    sulla legge elettorale;
    sulla legge sull'impeachment del Presidente di PIR;
    sulla possibilità di prevedere consulte e commissioni che affianchino il lavoro dei congressisti;
    sulle modifiche al regolamento interno;
    sulla legge referendaria;
    sul voto di fiducia al governo (insieme con il Senato) ;
    sul regolamento della Corte Suprema;
    sul regolamento della Corte Superiore;

    infine,il Congresso elegge uno (o 2) dei giudici della Corte Suprema

    2. salvo normative speciali,da prevedersi espressamente e tassativamente nel regolamento congressuale,i provvedimenti del Congresso s'intenderanno approvati ove conseguenti la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto
    3.ogni congressista è titolare del potere di proposta di legge
    4.ogni congressista può farsi latore di una proposta proveniente dal popolo di PIR e trasporla in una proposta di legge
    5.la procedura di presentazione,discussione e redazione dei testi di legge sarà precisata nel regolamento interno al Congresso

    Sezione IV del Presidente del Congresso

    1. ogni legislatura prevede come primo atto l'elezione del Presidente del Congresso; la seduta dovrà proseguire ad oltranza,con previsione di più sessioni di voto,fino all'elezione del presidente.
    2. Il Presidente è eletto tra i congressisti a maggioranza dei 2/3.
    3. l'eletto dovrà dimettersi,contestualmente con l'accettazione dell'incarico,dal ruolo di congressista.
    4.il seggio congressuale lasciato vacante dal presidente eletto,sarà assegnato secondo le norme del regolamento congressuale.
    5.solo per le prime sedute della prima legislatura,e solo fino alla promulgazione del regolamento congressuale,il ruolo di Presidente del Congresso sarà esercitato dal Presidente di PIR

    Sezione V dell'ufficio di presidenza
    6.il Presidente del Congresso può nominare,a sua discrezione e senza formalità di sorta,uno o più vice.
    7.il Presidente del Congresso ed i suoi vice costituiscono l'ufficio di presidenza; i vice possono essere scelti anche tra personalità esterne al Congresso.
    8.compito dell'ufficio di presidenza è valutare le proposte che dalla comunità di PIR giungono al Congresso per una prima sommaria delibazione e scartare quelle manifestamente infondate o pretestuose.
    9.compito dell'ufficio di presidenza è anche quello di elaborare il calendario delle sedute e l'ordine del giorno delle stesse.

    Sezione VI
    1.sia il presidente che i suoi vice,che i congressisti possono decadere d'ufficio dal proprio incarico nei casi di:
    a-dimissioni
    b-sospensione superiore ai 20 giorni
    c-ban definitivo
    d-assenza non giustificata a più di 3 sedute,anche non consecutive,del Congresso
    2.le dimissioni e le altre cause elencate sono rilevate dal Presidente; nel caso il soggetto passivo sia il presidente stesso toccherà al vice più anziano per iscrizione a PIR rilevare la causa di decadenza del presidente

    Articolo II del Presidente di PIR

    Sezione I
    1. Il Presidente di PIR è la massima autorità di PIR.
    2. può essere candidato ed indi eletto presidente qualsiasi forumista che sia iscritto da almeno 5 mesi a PIR e che abbia,al momento della data dell'elezione,almeno 750 post attivi.
    3.il presidente dura in carica X mesi e può essere ri-eletto direttamente una sola volta

    Sezione II
    1. Il Presidente:
    nomina il suo Vicepresidente,che lo coadiuva e lo può sostituire in caso di suo legittimo impedimento;
    indice le elezioni e i referendum;
    presiede la prima seduta della prima legislatura del Congresso;
    promulga le leggi e mozioni approvate dal Congresso;
    nomina uno dei giudici della Corte Suprema;
    controlla il rispetto e l'applicazione delle leggi;
    fa parte della Corte Superiore di Giustizia;
    può,di sua iniziativa,nel caso di oggettiva impossibilità di avere un governo in grado di ottenere la fiducia del Congresso,guidare un esecutivo tecnico volto a guidare il gioco fino al termine,anche anticipato,della legislatura;
    rappresenta la comunità verso l'amministrazione e al di fuori di PIR; conferisce le onorificenze previste secondo la legge.

    Sezione III
    1.il presidente di PIR nomina il cancelliere,ovvero colui che è materialmente preposto alla cura della Gazzetta Ufficiale di PIR e a vigilare sulla sezione partiti polliani.
    il cancelliere risponde del suo operato direttamente al presidente.
    2.il mancato ottemperamento dei doveri costituzionali o la manifesta violazione da parte del presidente di essi,comporta la sua messa in stato d'accusa (di seguito impeachment).
    3.la definizione delle ipotesi di reato,per cui possa venire incriminato il Presidente,sarà definita dalle camere,in sessione comune,ed inserita senza indugio nella presente carta con legge costituzionale.

    Sezione IV
    1. il processo di impeachment del Presidente di PIR è affidato alla Superiore Corte di Giustizia di PIR.
    2.essa si compone de:
    ministro della Giustizia
    presidente del Congresso
    presidente della Corte Suprema
    portavoce del Senato
    un membro esterno nominato dal presidente della Corte Suprema
    3.la procedura con cui si svolge il processo è regolata dalla legge sull'impeachment


    Articolo III del potere giudiziario

    Sezione I
    1. la Corte Suprema è il massimo organo giudiziario di PIR; si compone di X membri.
    viene eletta con sistema misto (popolare-istituzionale o frazionato tra le istituzioni elettive?) :mmm:.
    2. Può essere giudice chi abbia raggiunto 5 mesi di iscrizione e almeno 500 post attivi al momento dell'indizione dell'elezione.
    3.possono essere scelti i giudici soltanto tra coloro che possiederanno i requisiti previsti dal codice deontologico elaborato dal Congresso.
    4.la Corte resta in carica X mesi; i suoi membri possono essere rieletti direttamente una sola volta

    Sezione II
    1. l'attività della Corte è normata secondo il regolamento interno,elaborato dai giudici stessi e sottoposto all'approvazione del Congresso
    2. La Corte Suprema elegge un suo presidente,a maggioranza semplice.
    3. il presidente è membro della corte superiore di giustizia
    4. Il regolamento statuisce,tra le altre cose, lo svolgimento delle udienze,la forma che devono avere le sentenze e le modalità di pubblicazione delle medesime

    Sezione III
    1. La Corte Suprema:
    giudica la costituzionalità delle leggi e delle mozioni approvate dal Congresso e dal Senato;
    giudica sui conflitti di attribuzione degli organi di PIR;
    dirime i dubbi e le controversie interpretative sulla Costituzione o la legge; verifica l'ammissibilità dei quesiti referendari;
    verifica e proclama i risultati di elezioni e referendum;


    Sezione IV
    1. possono adire la Corte:
    il presidente di PIR
    il presidente del Congresso
    il portavoce del Senato,solo per le questioni relative alla sua camera
    almeno 4 congressisti
    il primo ministro
    il ministro della giustizia,solo per le materie inerenti il suo ufficio
    non meno di 30 forumisti titolari dei diritti di voto attivi e passivi

    Sezione V
    1. i giudici non possono essere rimossi d'ufficio prima della scadenza naturale del loro incarico,se non nei casi tassativamente di seguito previsti:
    a-ban definitvo
    b-sospensione superiore a 10 giorni
    c-assenza non giustificata a più di 2 udienze,anche non consecutive

    2.i giudici,che violino od omettano alcuno dei doveri del loro ufficio,possono essere deferiti alla corte superiore di giustizia,che deciderà secondo le modalità previste per l'impeachment del Presidente di PIR,salvo che la sostituzione in collegio del presidente della Corte con il presidente di PIR.

    3.è compito del presidente di PIR rilevare la violazione o l'omissione dei giudici e provvedere al deferimento

    Articolo IV del referendum

    Sezione I
    1. I referendum sono strumenti di partecipazione popolare al potere legislativo.
    2. I referenda potranno essere propositivi di una nuova legge od abrogativi di una legge esistente.
    3. il referendum è regolato dalla legge referendaria approvata dal Congresso.
    4.non ci sono limitazioni di tema su cui possa essere chiesto il voto referendario

    Sezione II
    1. non potranno essere promossi referenda contrari alle norme contenute in questa Costituzione.
    2.non potranno farsi promotori di referendum coloro che non abbiano i requisiti minimi per potersi candidare al Congresso

    Sezione III
    1. non potranno essere riproposti testi referendari bocciati dalla Corte nella stessa legislatura.
    2.non verranno presi in esame richieste di referendum che siano prive dei requisiti previsti dalla legge referendaria

    Sezione IV
    1.non potranno essere promossi referendum abrogativi di leggi votate per referendum nella medesima legislatura
    2.non potranno essere promossi referendum contra personam o contro un partito politico legalmente ammesso alle elezioni

    Articolo V del governo

    Sezione I
    1. il governo è l'organo esecutivo di PIR
    2. esso si compone di un primo ministro e di un numero variabile di ministeri e sottosegretariati,secondo il piano presentato dal primo ministro
    3.non sono previsti requisiti minimi per la partecipazione dei forumisti alla squadra di governo

    Sezione II
    1.il governo necessita,per entrare nel pieno possesso delle sue funzioni,del voto di fiducia del Congresso e del Senato,riuniti in seduta congiunta
    2.la fiducia al governo può essere revocata solo per gravi e motivate ragioni,da esporsi nella richiesta di revoca
    3.è possibile presentare una mozione di sfiducia verso un singolo ministro od un singolo sottosegretario
    4.solo nel caso di sfiducia individuale verso il primo ministro si dovrà considerare decaduto l'intero governo

    Sezione III
    1.il governo ha autonomia funzionale e regola la propria attività interna con un codice elaborato dal ministro della giustizia ed approvato in CdM a maggioranza dei 2/3
    2.il governo dura in carica quanto la legislatura; i suoi poteri,per la cura dell'ordinaria amministrazione,sono prorogati fino al conseguimento della fiducia del governo successivo
    3.non esistono limiti alla possibilità di partecipazione consecutiva di ministri e sottosegretari alla squadra di governo

    Articolo VI del Senato

    Sezione I
    1. il Senato è la camera di PIR delegata alla discussione di tematiche di politica reale.
    2.le discussioni potranno vertere su qualsiasi argomento di attualità politica,economica,etica e quanto si vorrà prevedere.
    3.il Senato è eletto secondo le norme previste per il Congresso
    4.il Senato può proporre leggi di riforma costituzionale al Congresso

    Sezione II
    1.il Senato si compone di X membri,variabili secondo lo schema previsto per il Congresso
    2.potranno essere eletti consecutivamente senatori i medesimi forumisti per non più di 2 volte.
    3.il funzionamento del Senato è regolato dal codice interno,votato a maggioranza semplice dai senatori medesimi
    4.le decisioni prese in Senato verranno riportate nella speciale sezione ad esso dedicato in Gazzetta Ufficiale

    Sezione III
    1.il Senato nomina 1 (o 2) giudici della Corte Suprema
    2.il portavoce del Senato,ove non sia imputato,partecipa alla Corte Superiore di Giustizia

    Articolo VII della legge di revisione costituzionale e dell'entrata in vigore della costituzione

    Sezione I
    1. il presente testo costituzionale potrà essere modificato solo nelle modalità previste dalla legge di revisione costituzionale,così come approvata dal Congresso.
    2.non potranno essere elaborate proposte di riforma costituzionale che non rientrino nelle modalità previste dalla legge.

    Sezione II
    1.solo il Congresso è titolare del potere di modifica costituzionale
    2.la presente carta costituzionale entrerà in vigore il giorno dopo l'approvazione della stessa da parte dell'assemblea costituente
    Ultima modifica di Eric Draven; 14-09-09 alle 18:45

  4. #4
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    Predefinito Rif: bozza costituzionale PdL

    errata corrige

    Sezione IV
    1. il processo di impeachment del Presidente di PIR è affidato alla Superiore Corte di Giustizia di PIR.
    2.essa si compone de:
    presidente del Congresso
    presidente della Corte Suprema
    portavoce del Senato
    2 membri nominati dalle opposizioni in Congresso e Senato
    3.la procedura con cui si svolge il processo è regolata dalla legge sull'impeachment
    4.la Corte Superiore giudica anche il Presidente del Congresso,il portavoce del Senato ed i membri della Corte Suprema

  5. #5
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    Predefinito Rif: bozza costituzionale PdL

    Articolo VI del Senato

    Sezione I
    1. il Senato è la camera di PIR delegata alla discussione di tematiche di politica reale.
    2.le discussioni potranno vertere su qualsiasi argomento di attualità politica,economica,etica e quanto si vorrà prevedere.
    3.il Senato è eletto secondo le norme elettorali previste per il Congresso
    4.il Senato può proporre leggi di riforma costituzionale,che saranno discusse in seduta comune col Congresso.

    Sezione II
    1.il Senato si compone di X membri,variabili secondo lo schema previsto per il Congresso
    2.potranno essere eletti consecutivamente senatori i medesimi forumisti per non più di 2 volte.
    3.il funzionamento del Senato è regolato dal codice interno,votato a maggioranza semplice dai senatori medesimi
    4.le decisioni prese in Senato verranno riportate nella speciale sezione ad esso dedicato in Gazzetta Ufficiale
    5.i senatori sono sottoposti alle stesse cause di decadenza d'ufficio previste per il Congresso

    Sezione III
    1.il Senato nomina 1 (o 2) giudici della Corte Suprema
    2.il portavoce del Senato,ove non sia imputato,partecipa alla Corte Superiore di Giustizia

    Articolo VII della legge di revisione costituzionale e dell'entrata in vigore della costituzione

    Sezione I
    1. il presente testo costituzionale potrà essere modificato solo nelle modalità previste dalla legge di revisione costituzionale,così come approvata dalle camere.
    2.non potranno essere elaborate proposte di riforma costituzionale che non rientrino nelle modalità previste dalla legge.

    Sezione II
    1.Il Congresso è contitolare del potere di modifica costituzionale,insieme al Senato;
    le proposte di modifica costituzionale possono partire da entrambe le camere;
    la sede proposta per il dibattito parlamentare è da determinarsi in base ad accordi presi dai vertici delle 2 camere

    2.la presente carta costituzionale entrerà in vigore il giorno dopo l'approvazione della stessa da parte dell'assemblea costituente
    Ultima modifica di Eric Draven; 24-09-09 alle 18:09

 

 

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