Articolo I del Congresso
Sezione I
1. il Congresso è l'organo legislativo di PIR,per quel che riguarda precise attività del gioco.
2. il Congresso è composto da un numero di congressisti variabile riferito al numero di elettori partecipanti alle consultazioni elettorali; lo schema è contenuto nella legge elettorale.
3. viene eletto tramite pubbliche votazioni da tenersi ogni 6 mesi.
nel computo dei mesi,non si terrà conto dei periodi di sospensione dell'attività sia estiva che natalizia
4.il sistema di elezione del Congresso è regolato dalla legge elettorale,che norma anche l'elezione di tutti gli altri organi istituzionali di PIR
5.possono candidarsi ed essere eletti congressisti tutti gli iscritti a PIR che abbiano,al momento dell'indizione delle elezioni,almeno 3 mesi di anzianità di iscrizione e non meno di 250 post attivi.
Sezione II
1.l'attività congressuale è normata da un regolamento interno,elaborato dagli stessi congressisti e votato da almeno i 2/3 dell'assemblea
2. Il Congresso elegge un Presidente,con compiti e poteri di seguito indicati
3. le riunioni del congresso si tengono ordinariamente ogni X giorni.
è facoltà del Presidente del Congresso o di non meno di 4 congressisti richiedere una riunione straordinaria dell'assemblea,fornendo adeguate motivazioni
Sezione III
1. Il Congresso opera in via esclusiva:
sulle leggi di riforma costituzionale
sulla legge elettorale;
sulla legge sull'impeachment del Presidente di PIR;
sulla possibilità di prevedere consulte e commissioni che affianchino il lavoro dei congressisti;
sulle modifiche al regolamento interno;
sulla legge referendaria;
sul voto di fiducia al governo (insieme con il Senato) ;
sul regolamento della Corte Suprema;
infine,il Congresso elegge uno (o 2) dei giudici della Corte Suprema
2. salvo normative speciali,da prevedersi espressamente e tassativamente nel regolamento congressuale,i provvedimenti del Congresso s'intenderanno approvati ove conseguenti la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto
3.ogni congressista è titolare del potere di proposta di legge
4.ogni congressista può farsi latore di una proposta proveniente dal popolo di PIR e trasporla in una proposta di legge
5.la procedura di presentazione,discussione e redazione dei testi di legge sarà precisata nel regolamento interno al Congresso
Sezione IV del Presidente del Congresso
1. ogni legislatura prevede come primo atto l'elezione del Presidente del Congresso; la seduta dovrà proseguire ad oltranza,con previsione di più sessioni di voto,fino all'elezione del presidente.
2. Il Presidente è eletto tra i congressisti a maggioranza dei 2/3.
3. l'eletto dovrà dimettersi,contestualmente con l'accettazione dell'incarico,dal ruolo di congressista.
4.il seggio congressuale lasciato vacante dal presidente eletto,sarà assegnato secondo le norme del regolamento congressuale.
5.solo per le prime sedute della prima legislatura,e solo fino alla promulgazione del regolamento congressuale,il ruolo di Presidente del Congresso sarà esercitato dal Presidente di PIR
Sezione V dell'ufficio di presidenza
6.il Presidente del Congresso può nominare,a sua discrezione e senza formalità di sorta,uno o più vice.
7.il Presidente del Congresso ed i suoi vice costituiscono l'ufficio di presidenza; i vice possono essere scelti anche tra personalità esterne al Congresso.
8.compito dell'ufficio di presidenza è valutare le proposte che dalla comunità di PIR giungono al Congresso per una prima sommaria delibazione e scartare quelle manifestamente infondate o pretestuose.
9.compito dell'ufficio di presidenza è anche quello di elaborare il calendario delle sedute e l'ordine del giorno delle stesse.
Sezione VI
1.sia il presidente che i suoi vice,che i congressisti possono decadere d'ufficio dal proprio incarico nei casi di:
a-dimissioni
b-sospensione superiore ai 20 giorni
c-ban definitivo
d-assenza non giustificata a più di 3 sedute,anche non consecutive,del Congresso
2.le dimissioni e le altre cause elencate sono rilevate dal Presidente; nel caso il soggetto passivo sia il presidente stesso toccherà al vice più anziano per iscrizione a PIR rilevare la causa di decadenza del presidente
Articolo II del Presidente di PIR
Sezione I
1. Il Presidente di PIR è la massima autorità di PIR.
2. può essere candidato ed indi eletto presidente qualsiasi forumista che sia iscritto da almeno 5 mesi a PIR e che abbia,al momento della data dell'elezione,almeno 750 post attivi.
3.il presidente dura in carica X mesi e può essere ri-eletto direttamente una sola volta
Sezione II
1. Il Presidente:
nomina il suo Vicepresidente,che lo coadiuva e lo può sostituire in caso di suo legittimo impedimento;
indice le elezioni e i referendum;
presiede la prima seduta della prima legislatura del Congresso;
promulga le leggi e mozioni approvate dal Congresso;
nomina uno dei giudici della Corte Suprema;
controlla il rispetto e l'applicazione delle leggi;
fa parte della Corte Superiore di Giustizia;
può,di sua iniziativa,nel caso di oggettiva impossibilità di avere un governo in grado di ottenere la fiducia del Congresso,guidare un esecutivo tecnico volto a guidare il gioco fino al termine,anche anticipato,della legislatura;
rappresenta la comunità verso l'amministrazione e al di fuori di PIR; conferisce le onorificenze previste secondo la legge.
Sezione III
1.il presidente di PIR nomina il cancelliere,ovvero colui che è materialmente preposto alla cura della Gazzetta Ufficiale di PIR e a vigilare sulla sezione partiti polliani.
il cancelliere risponde del suo operato direttamente al presidente.
2.il mancato ottemperamento dei doveri costituzionali o la manifesta violazione da parte del presidente di essi,comporta la sua messa in stato d'accusa (di seguito impeachment).
3.la definizione delle ipotesi di reato,per cui possa venire incriminato il Presidente,sarà definita dalle camere,in sessione comune,ed inserita senza indugio nella presente carta con legge costituzionale.
Sezione IV
1. il processo di impeachment del Presidente di PIR è affidato alla Superiore Corte di Giustizia di PIR.
2.essa si compone de:
ministro della Giustizia
presidente del Congresso
presidente della Corte Suprema
portavoce del Senato
un membro esterno nominato dal presidente della Corte Suprema
3.la procedura con cui si svolge il processo è regolata dalla legge sull'impeachment
Articolo III del potere giudiziario
Sezione I
1. la Corte Suprema è il massimo organo giudiziario di PIR; si compone di X membri.
viene eletta con sistema misto (popolare-istituzionale o frazionato tra le istituzioni elettive?) :mmm:.
2. Può essere giudice chi abbia raggiunto 5 mesi di iscrizione e almeno 500 post attivi al momento dell'indizione dell'elezione.
3.possono essere scelti i giudici soltanto tra coloro che possiederanno i requisiti previsti dal codice deontologico elaborato dal Congresso.
4.la Corte resta in carica X mesi; i suoi membri possono essere rieletti direttamente una sola volta
Sezione II
1. l'attività della Corte è normata secondo il regolamento interno,elaborato dai giudici stessi e sottoposto all'approvazione del Congresso
2. La Corte Suprema elegge un suo presidente,a maggioranza semplice.
3. il presidente è membro della corte superiore di giustizia
4. Il regolamento statuisce,tra le altre cose, lo svolgimento delle udienze,la forma che devono avere le sentenze e le modalità di pubblicazione delle medesime
Sezione III
1. La Corte Suprema:
giudica la costituzionalità delle leggi e delle mozioni approvate dal Congresso e dal Senato;
giudica sui conflitti di attribuzione degli organi di PIR;
dirime i dubbi e le controversie interpretative sulla Costituzione o la legge; verifica l'ammissibilità dei quesiti referendari;
verifica e proclama i risultati di elezioni e referendum;
Sezione IV
1. possono adire la Corte:
il presidente di PIR
il presidente del Congresso
il portavoce del Senato,solo per le questioni relative alla sua camera
almeno 4 congressisti
il primo ministro
il ministro della giustizia,solo per le materie inerenti il suo ufficio
non meno di 30 forumisti titolari dei diritti di voto attivi e passivi
Sezione V
1. i giudici non possono essere rimossi d'ufficio prima della scadenza naturale del loro incarico,se non nei casi tassativamente di seguito previsti:
a-ban definitvo
b-sospensione superiore a 10 giorni
c-assenza non giustificata a più di 2 udienze,anche non consecutive
2.i giudici,che violino od omettano alcuno dei doveri del loro ufficio,possono essere deferiti alla corte superiore di giustizia,che deciderà secondo le modalità previste per l'impeachment del Presidente di PIR,salvo che la sostituzione in collegio del presidente della Corte con il presidente di PIR.
3.è compito del presidente di PIR rilevare la violazione o l'omissione dei giudici e provvedere al deferimento
Articolo IV del referendum
Sezione I
1. I referendum sono strumenti di partecipazione popolare al potere legislativo.
2. I referenda potranno essere propositivi di una nuova legge od abrogativi di una legge esistente.
3. il referendum è regolato dalla legge referendaria approvata dal Congresso.
4.non ci sono limitazioni di tema su cui possa essere chiesto il voto referendario
Sezione II
1. non potranno essere promossi referenda contrari alle norme contenute in questa Costituzione.
2.non potranno farsi promotori di referendum coloro che non abbiano i requisiti minimi per potersi candidare al Congresso
Sezione III
1. non potranno essere riproposti testi referendari bocciati dalla Corte nella stessa legislatura.
2.non verranno presi in esame richieste di referendum che siano prive dei requisiti previsti dalla legge referendaria
Sezione IV
1.non potranno essere promossi referendum abrogativi di leggi votate per referendum nella medesima legislatura
2.non potranno essere promossi referendum contra personam o contro un partito politico legalmente ammesso alle elezioni
Articolo V del governo
Sezione I
1. il governo è l'organo esecutivo di PIR
2. esso si compone di un primo ministro e di un numero variabile di ministeri e sottosegretariati,secondo il piano presentato dal primo ministro
3.non sono previsti requisiti minimi per la partecipazione dei forumisti alla squadra di governo
Sezione II
1.il governo necessita,per entrare nel pieno possesso delle sue funzioni,del voto di fiducia del Congresso e del Senato,riuniti in seduta congiunta
2.la fiducia al governo può essere revocata solo per gravi e motivate ragioni,da esporsi nella richiesta di revoca
3.è possibile presentare una mozione di sfiducia verso un singolo ministro od un singolo sottosegretario
4.solo nel caso di sfiducia individuale verso il primo ministro si dovrà considerare decaduto l'intero governo
Sezione III
1.il governo ha autonomia funzionale e regola la propria attività interna con un codice elaborato dal ministro della giustizia ed approvato in CdM a maggioranza dei 2/3
2.il governo dura in carica quanto la legislatura; i suoi poteri,per la cura dell'ordinaria amministrazione,sono prorogati fino al conseguimento della fiducia del governo successivo
3.non esistono limiti alla possibilità di partecipazione consecutiva di ministri e sottosegretari alla squadra di governo
Articolo VI del Senato
Sezione I
1. il Senato è la camera di PIR delegata alla discussione di tematiche di politica reale.
2.le discussioni potranno vertere su qualsiasi argomento di attualità politica,economica,etica e quanto si vorrà prevedere.
3.il Senato è eletto secondo le norme previste per il Congresso
Sezione II
1.il Senato si compone di X membri,variabili secondo lo schema previsto per il Congresso
2.potranno essere eletti consecutivamente senatori i medesimi forumisti per non più di 2 volte.
3.il funzionamento del Senato è regolato dal codice interno,votato a maggioranza semplice dai senatori medesimi
4.le decisioni prese in Senato verranno riportate nella speciale sezione ad esso dedicato in Gazzetta Ufficiale
Articolo VII della legge di revisione costituzionale e dell'entrata in vigore della costituzione
Sezione I
1. il presente testo costituzionale potrà essere modificato solo nelle modalità previste dalla legge di revisione costituzionale.
2.nessun altro metodo potrà essere utilizzato.
Sezione II
1.solo il Congresso è titolare del potere di modifica costituzionale
2.la presente carta costituzionale entrerà in vigore il giorno dopo l'approvazione della stessa da parte dell'assemblea costituente
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