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Discussione: La7

  1. #1
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    Predefinito La7

    Secondo voi La7 può essere o diventare il terzo polo televisivo?

  2. #2
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    Predefinito Re: La7

    Originally posted by Red River
    Secondo voi La7 può essere o diventare il terzo polo televisivo?
    Dovrebbe ma non ci riuscirà mai.
    Dipende troppo dai proprietari: qualcuno sa le quote di proprietà attuali?

  3. #3
    I amar prestar aen
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    Predefinito

    Recentemente ho saputo che mediaset è entrata in possesso di una quota azionaria di xxx (potrei sbagliare il nome della società che non ricordo ma è quella che controlla la 7) bassa consentita dalla legge Mammì.
    Non può diventare il terzo polo televisivo con la attuale legge. Con la "futura" legge che fisserebbe al 20% il livello massimo di controllo di tutte le risorse mediatiche forse, rimanendo comunque debole nel campo televisivo. L'unica maniera per consentire alla 7 di diventare competitiva con gli altri sarebbe quella che la rai aquisti ad un prezzo equo Italia 1 per poi rivenderla assieme a Rai 2 ad un quarto competitor (Murdoch, a lui perchè altri non se ne vedono). Avremmo quindi 4 grandi gruppi, di cui i primi tre abbastanza simili come attuale audience, con La 7 e l'attuale MTV più piccoli ma non lontanissimi dagli altri.
    Per perfezionare il sistema il nuovo soggetto rai2+italia1 dovrebbe servirsi di una nuova concessionaria di pubblicità e i programmi di informazione della RAI1-3 dovrebbero avere delle severissime regole per impedire le lottizzazioni tipo Baldassarre-Zaccaria-De Mattà-Moratti-ecc.ecc.

    Potrebbe funzionare così?

    Cordiali Saluti

    Ps il canone dovrebbe essere diminuito di un terzo.
    E voi tutti, o Celesti, ah! concedete,
    Che di me degno un dì questo mio figlio
    Sia spendor della patria, e de Troiani
    Forte e possente regnator. Deh! fate
    Che il veggendo tornar dalla battaglia
    Dell'armi onusto de' nemici uccisi,
    Dica talun: NON FU SI' FORTE IL PADRE:
    E il cor materno nell'udirlo esulti.

  4. #4
    agaragar
    Ospite

    Predefinito Re: La7

    Originally posted by Red River
    Secondo voi La7 può essere o diventare il terzo polo televisivo?
    anche xkè ha mandato il girotondo in diretta......

    un polo morettiano??

  5. #5
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    Predefinito

    Originally posted by locke
    Recentemente ho saputo che mediaset è entrata in possesso di una quota azionaria di xxx (potrei sbagliare il nome della società che non ricordo ma è quella che controlla la 7) bassa consentita dalla legge Mammì.
    Non può diventare il terzo polo televisivo con la attuale legge. Con la "futura" legge che fisserebbe al 20% il livello massimo di controllo di tutte le risorse mediatiche forse, rimanendo comunque debole nel campo televisivo. L'unica maniera per consentire alla 7 di diventare competitiva con gli altri sarebbe quella che la rai aquisti ad un prezzo equo Italia 1 per poi rivenderla assieme a Rai 2 ad un quarto competitor (Murdoch, a lui perchè altri non se ne vedono). Avremmo quindi 4 grandi gruppi, di cui i primi tre abbastanza simili come attuale audience, con La 7 e l'attuale MTV più piccoli ma non lontanissimi dagli altri.
    Per perfezionare il sistema il nuovo soggetto rai2+italia1 dovrebbe servirsi di una nuova concessionaria di pubblicità e i programmi di informazione della RAI1-3 dovrebbero avere delle severissime regole per impedire le lottizzazioni tipo Baldassarre-Zaccaria-De Mattà-Moratti-ecc.ecc.

    Ps il canone dovrebbe essere diminuito di un terzo.
    Andiamo più a fondo...Quali sono le quote di possesso che i privati possono avere secondo la Legge Mammì...oppure se ce l'hai o se la trovi, posta la Legge Mammì...

    Cerchiamo di approfondire questo argomento così importante...

  6. #6
    I amar prestar aen
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    Predefinito

    Originally posted by Red River


    Andiamo più a fondo...Quali sono le quote di possesso che i privati possono avere secondo la Legge Mammì...oppure se ce l'hai o se la trovi, posta la Legge Mammì...

    Cerchiamo di approfondire questo argomento così importante...
    La notizia me la ha dato qualcuno all'interno di POL, specificando la quota ottenuta con la vendita di Pagine Utili a Seat Pagine Gialle e su mia diretta richiesta aggiungendo che la legge permetteva basse partecipazioni azionarie.

    Per quanto riguarda il testo della legge non riesco ancora a trovarlo. Continuo a provare.

    Cordiali Saluti
    E voi tutti, o Celesti, ah! concedete,
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    Forte e possente regnator. Deh! fate
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    Dell'armi onusto de' nemici uccisi,
    Dica talun: NON FU SI' FORTE IL PADRE:
    E il cor materno nell'udirlo esulti.

  7. #7
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    Predefinito Legge Mammì

    Trovata.

    http://www.aduc.it/rai/doc/Legge_6_agosto_1990.htm
    http://www.odg.mi.it/lex223.htm

    segue il primo link ma il sevondo sembra più completo.

    Legge 6 agosto 1990, n. 223
    Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato



    Titolo I
    Diffusione di programmi radiofonici e televisivi

    Art. 1
    Princìpi generali
    1. La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale.
    2. Il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano i princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge.



    TITOLO II
    Norme per la radiodiffusione

    Capo I
    Disposizioni generali

    Art. 2
    Servizio pubblico e radiodiffusione
    1. La radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi è effettuata dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Può inoltre essere affidata mediante concessione, ai sensi della presente legge, ai soggetti di cui all'articolo 16, nonché mediante autorizzazione secondo le modalità di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.
    2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione ad una società per azioni. La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale.
    3. Nei titoli II, IV e V della presente legge la società di cui al comma 2 è definita "concessionaria pubblica", i titolari di concessione di cui all'articolo 16 per radiodiffusione sia sonora che televisiva ed in ambito sia nazionale che locale sono globalmente definiti "concessionari privati"; qualora negli stessi titoli ci si riferisca ad una specifica categoria dei titolari di concessione di cui all'articolo 16, l'espressione "concessionari privati" è completata con il riferimento alla radiodiffusione sonora o televisiva e all'ambito nazionale o locale.
    4. Nei titoli II, IV e V della presente legge le espressioni "trasmissioni" e "programmi" riportate senza specificazioni si intendono riferite a trasmissioni o programmi sia radiofonici che televisivi.

    Art. 3
    Pianificazione delle radiofrequenze
    1. La pianificazione delle radiofrequenze è effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione secondo le modalità di cui al presente articolo.
    (...)

    (Artt. 4, 5)

    Art. 6
    Garante per la radiodiffusione e l'editoria
    1. E' istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
    (...)
    10. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede:
    a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 12 della presente legge e il registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;
    b) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica, nonché, ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità;
    c) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresì esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'articolo 12 della presente legge, i poteri previsti dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria;
    d) a svolgere l'attività e ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 31;
    e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private anche avvalendosi di organismi specializzati.
    (...)
    13. Il Garante predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

    Art. 7
    Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi
    1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il comitato altresì formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.
    2. La concessione di cui all'articolo 2, comma 2, prevede forme di collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari privati in ambito locale. Il comitato regionale per servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l'attuazione per conto della Regione.
    3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
    4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
    5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali e dei comitati provinciali di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni.
    6. E' abrogato l'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103

    Art. 8
    Disposizioni sulla pubblicità
    1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati.
    2. La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.
    2-bis. E’ fatto divieto alla concessionaria pubblica ed ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi.
    3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
    4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.
    5. E' vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
    6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
    (...)
    12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.
    13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
    a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
    b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;
    b-bis) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
    14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.
    15. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati.
    16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della diminuzione verificatisi.
    17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15, hanno validità fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative.
    18. L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

    Art. 9
    Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici. Messaggi di utilità sociale
    1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell’Unione europea, nonchè su emittenti radiofoniche nazionali e locali, operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell’Unione europea.
    2. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.

    Art. 10
    Telegiornali e giornali radio - Rettifica - Comunicati di organi pubblici
    1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
    2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.
    3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4.
    4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
    5. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere ai concessionari privati o alla concessionaria pubblica la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
    6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

    Art. 11
    Azioni positive per la pari opportunità
    1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono tenuti a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità.

    2. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164.

    Art. 12
    Registro nazionale delle imprese radiotelevisive
    1. E' istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta è affidata al Garante.
    2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi.
    (...)

    Art. 13
    Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni
    1. Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 12 di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale e quando successivi trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano superato tale limite; tale limite è ridotto al 2 per cento per le società per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere data con atto notificato ai sensi di legge da entrambe le parti interessate entro dieci giorni dal trasferimento.
    (...)

    (Art. 14)

    Art. 15
    Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari
    1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare:
    a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;
    b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in Italia;
    c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b).
    (...)
    7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime non possono raccogliere pubblicità per più di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicità di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformità dalle norme di cui al presente comma sono nulli
    8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.
    9. E' vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale.
    10. E' vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.
    11. E' comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.
    12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.
    13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
    14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla comunità economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine è ridotto ad un anno.
    15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'articolo 36 e la concessione di cui all'articolo 2, comma 2, determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo.
    (...)

    Capo II
    Norme per la radiodiffusione privata

    (Artt. 16-23)

    Art. 24
    Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicità
    1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari.
    (...)

    Capo III
    Norme per la concessionaria del servizio pubblico

    (Artt. 25, 26, 27)

    Art. 28
    Consiglio consultivo degli utenti
    1. E' istituito presso l'Ufficio del Garante un Consiglio consultivo degli utenti composto da membri nominati dal Garante tra le associazioni rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi e tra esperti scelti in base alle competenze in materia di difesa degli interessi degli utenti.
    2. Il Garante è tenuto ad emanare un regolamento che detti i criteri attraverso cui procedere alla nomina dei rappresentanti di cui al comma 1 fissando il numero dei consiglieri e le norme di funzionamento.

    Titolo III
    Diffusione via cavo

    (Art. 29)

    Titolo IV
    Sanzioni

    (Art. 30)

    Art. 31
    Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
    1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, escluso il comma 10, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.
    2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.
    3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 8, comma 10, e di cui ai commi da 8 a 15 dell'articolo 15, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi.
    4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
    5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
    6. Qualora il titolare di una o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato dei propri mezzi, nonché i limiti di cui al comma 4 dell'articolo 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni.
    7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su proposta del Garante.
    8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 36 e nell'atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.
    9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.
    10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.
    11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
    12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.
    13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
    a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione;
    b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione;
    c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7.
    14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.
    15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 12.
    16. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo.
    17. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato.

    Titolo V
    Norme transitorie e finali

    (Artt. 32-41)

    Cordiali Saluti
    E voi tutti, o Celesti, ah! concedete,
    Che di me degno un dì questo mio figlio
    Sia spendor della patria, e de Troiani
    Forte e possente regnator. Deh! fate
    Che il veggendo tornar dalla battaglia
    Dell'armi onusto de' nemici uccisi,
    Dica talun: NON FU SI' FORTE IL PADRE:
    E il cor materno nell'udirlo esulti.

  8. #8
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    Ma quale terzo polo, purtroppo...

    comunque l'audience migliora di mese in mese, e La7 si potrebbe perlomeno avvicinare a Rai e Mediaset.

    Speriamo, anche se ci credo poco.
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  9. #9
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    Dal punto di vista dei contenuti, La7 è sicuramente un'alternativa più che degna - e a mio giudizio anche nettamente migliore - rispetto a Rai e Mediaset; propone un palinsesto ad alto profilo informativo, con un totale di due ore al giorno di Telegiornali e cinque-sei ore comprendendo anche quelli di attualità; il Tg è curato molto bene, così come lo sport e gli altri programmi in genere.
    Gli ascolti, certo, sono ancora modesti, siamo attorno al 2%, ma ricordo che con i grandi eventi come il calcio in prima serata La7 ha più volte sfiorato il 20% di share (17% con la Supercoppa Italiana, 16% con Sporting Lisbona - Inter).

    Saluti.

 

 

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