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    Giolittiano
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    Predefinito ^^ Bozza di Costituzione di Lista Repubblica ^^

    Ecco qui la bozza definitiva di LR per quando riguarda la Costituzione.

    Siamo partiti dalla bozza Supermario e Daniele92 per fare in modo di avere un testo più condiviso possibile.



    TITOLO I

    IL PARLAMENTO



    Sezione I - Le Camere



    Art. 1
    Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato.
    Il numero dei componenti di ciascuna camera non può, in ogni caso, essere inferiore a 11.


    Art. 2
    La Camera ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.
    Sono eleggibili a deputati tutti i forumisti con almeno 250 post per la Camera e con almeno 500 post per il Senato. La Legge Elettorale determina il numero dei seggi e il modo in cui viene eletto il Parlamento.


    Art. 3
    Il Camera e il Senato sono eletti per sei mesi, senza considerare le varie pause festive regolamentate per legge ordinaria.
    La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.


    Art. 4
    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 30
    giorni dalla fine delle precedenti. la prima riunione ha luogo non oltre il 15 giorno dalle elezioni.
    Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


    Art. 5
    Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    E' garantito il diritto di parola ai forumisti non congressisti nelle forme stabilite dal Regolamento interno di ciascuna Camera.a a a
    Le deliberazioni di ciascuna Camera del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti,obbligo di partecipare alle sedute.


    Art. 6
    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza secondo le disposizioni del regolamento interno.

    Art. 7
    Sia il Presidente della Camera dei Deputati che il Presidente del Senato, sono eletti con una maggioranza speciale di due terzi dei presenti valida per le prime tre sedute.
    Dalla quarta seduta in poi l' elezione del Presidente del Congresso e del Presidente del Senato richiederà la sola maggioranza semplice dei presenti.


    Art. 8
    Il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Senato possono essere destituiti con una mozione motivata, approvata con una maggioranza di due terzi dei presenti, presentata e firmata da almeno cinque Deputati per quanto riguarda la destituzione del Presidente della Camera dei Deputati e da altrettanti Senatori per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Senato.


    Art. 9
    La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.


    Sezione II - La formazione delle leggi


    Art. 10
    La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.


    Art. 11
    L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo per quanto riguarda la Camera dei Deputati, oltre ad ciascun deputato del Camera dei Deputati stessa, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.


    Art. 12
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Governo e della Camera dei Deputati tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla Costituzione, legge elettorale, organizzazione e attività del governonei termini e nei modi indicati nel regolamento interno, e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.


    Art. 13
    L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori per quanto riguarda il Senato, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.


    Art. 14
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica internazionale, l' ordinamento della società, i diritti e i doveri civili.


    Art. 15
    Il Governo in carica potrà presentare al Senato, attraverso un suo membro, un progetto di legge articolato riguardanti le materie di competenza di questa camera del Parlameno, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato.


    Art. 16
    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti, con almeno 100 post all' attivo, di un progetto di legge redatto in articoli, da presentare al Congresso piuttosto che al Senato a seconda della specifica competenza.
    La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione delle leggi ad iniziativa popolare.


    Art. 17
    Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento dovrà stabilire procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.


    Art. 18
    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro quindici giorni dall'approvazione.
    Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
    Se la Camera del Parlamento che ha approvato la legge, l'approva nuovamente , questa deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente. In caso di mancanza provvede il VicePresidente.


    Art. 19
    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquanta cittadini che abbiano votato nelle precedenti elezioni di PIR.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le due camere del Parlamento.
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.




    TITOLO II

    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET



    Art. 20
    Il Presidente di politicainrete.net garantisce il rispetto della Costituzione. Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici .È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
    Può inviare messaggi alle Camere.
    Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite per legge ordinaria.


    Art. 21
    II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
    Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati al primo turno, nel quattordicesimo giorno seguente.

    Art.22
    Non possono ricandidarsi a Presidente, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Il soggetto tornerà nuovamente candidabile dopo una legislatura completa (6 mesi)

    ART.23
    Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dalla Camera dei Deputati.


    Art. 24
    Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti pirriani eletti al Parlamento.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche in un apposito thread sul Forum.
    Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.


    ART. 25
    Se per tre volte un Primo Ministro nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia al Congresso che al Senato, il Presidente di politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo e nomina un esecutivo di comune accordo con i partiti politici eletti in Parlamento cercando di riunire intorno a se la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la continuità di governo fino alla conclusione della legislatura.

    ART. 26
    Se una maggioranza politica in entrambe le Camere si costituisce intorno a un Primo Ministro mentre il Presidente di Politicainrete.net ha assunto in base al ART.30 il ruolo di Capo del Governo, quest'ultimo è tenuto a dimettersi dall' incarico una volta che il Governo ha attenuto la fiducia del Parlamento.

    ART. 27
    Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
    Il Presidente di Politicainrete.net prima di concederlo dovrà, consultando prima il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, stabilire se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere oppure no, e agire di conseguenza.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale alla Corte Suprema.


    ART. 28
    Il Presidente di politicainrete.net nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere.La legge stabilisce i poteri del Governatore.


    ART. 29
    Il Presidente di politicainrete.net nomina uno o più Cancellieri di Stato / Guardasigilli, sentito il parere vincolante della amministrazione di politicainrete.net. e dei presidenti delle due camere.

    ART. 30
    Il Cancelliere di Stato sarà nominato, dalla amministrazione di politicainrete.net moderatore dei thread Camera e Senato, garantirà secondo il regolamento il normale svolgersi dei lavori e prenderà disposizioni dai presidenti delle camere su come gestire i thread ufficiali della Camera dei Deputati e del Senato.


    ART. 31
    Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente.
    In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) o di dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente diventa Presidente al posto del precedente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nomina un nuovo Vicepresidente.


    ART. 32
    Alla terza censura costituzionale, la Corte Suprema , integrata dai Presidenti delle Camere e dal Ministro della Giustizia in carica, giudica la posizione del Presidente in un'apposita seduta e pubblica.
    Il Presidente di PIR può essere destituita dalla Corte Suprema, integrata dalle precedenti cariche sopra elencata, in caso venissero riconosciuti a suo carico, da parte della stessa corte, dei comportamenti anti costituzionali

    TITOLO III

    IL GOVERNO



    ART.33
    Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.
    Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.
    Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
    I ministri sono nominati e revocati dal Presidente di PIR su proposta del Primo Ministro.
    Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di politicainrete.net.

    ART.34
    Il Governo si dovrà presentare entro cinque giorni dalla sua formazione prima alla Camera e poi in Senato, per ottenere da entrambi la fiducia che gli permetterà di insediarsi regolarmente.Se una sola delle Camere non concede la fiducia al Governo si procede nei modi stabiliti dalla Costituzione.

    ART.35
    In entrambi i rami del Parlamento può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro. La mozione di sfiducia per essere messa al voto deve recare la firma di almeno 5 membri di ciascuna Camera.
    Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione devono essere convocate entrambe le Camere per deliberare sulla fiducia al Governo.
    Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.

    ART.36
    In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà procedere secondo gli articoli 28 - 29 e 30, quindi a seconda dei casi nominare un nuovo Primo Ministro o guidare lui stesso un esecutivo tecnico fino a che non ci saranno le premesse per un nuovo governo politico.

    ART.37
    Il Consiglio dei Ministri può, previa delibera interna, emanare decreti aventi esclusivamente valore di legge in materia elettorale e solo in caso di urgenza.
    Il decreto entrerà in vigore esclusivamente previa autorizzazione della Corte Suprema, che giudica il merito e la legittimità del decreto.

    ART. 38
    Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie. Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge e alle norme costituzionali.
    La Corte Suprema valuta e giudica la legittimità dei regolamenti.

    ART. 39
    Il Capo del Governo in carica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
    Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

    ART. 40
    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno, che dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.



    TITOLO IV

    GARANZIE COSTITUZIONALI




    Sezione I - La Corte Suprema

    ( da definire )



    Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali.


    ART. 49
    La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, presentati alla Camera dal Governo o dai Deputati stessi nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento interno alla stessa Camera.


    Art. 50
    Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno dieci Deputati.


    Art. 51
    I disegni di legge di modifica costituzionale approvati dalla Camera hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.
    Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà alla Camera dove si potranno approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.

    Art. 52
    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza speciale dei due terzi dei presenti.

    Art. 53

    Deputati, senatori o ministri che risultassero colpevoli di gravi violazioni della costituzione e della legge saranno obbligati a presentare le proprie dimissioni nelle mani del primo ministro in carica (o di chi ne fa le veci) entro e non oltre i successivi 4 giorni dalla presentazione della sentenza definitiva a loro carico. Inoltre è prevista la non ricandidabilità di tali soggetti per le successive due legislature.

    Art.54
    L’articolo 53 si estende anche alla figura del Presidente di politicainrete.net e agli stessi giudici costituzionali.





    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



    Art. 55
    Per tutta la durata della prima legislatura dal'approvazione di questa Costituzione, le cariche di Senatore e Congressista saranno compatibili e accumulabili.
    Finita la prima legislatura entrerà in regime l'articolo 9.


    Art. 56
    Per tutta la durata della prima legislatura saranno considerati in vigore i regolamenti interni del Congresso, del Senato redatti e approvati dal' Assemblea Costituzionale, e non potranno essere modificati se non alla legislatura sucessiva dai propri rispettivi organi di competenza.

  2. #2
    Liberale Cattivo
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    Predefinito Rif: ^^ Bozza di Costituzione di Lista Repubblica ^^

    Gli art. 53 e 54 sono un pò vaghi.

    Cosa si intende per "gravi violazioni della costituzione e della legge" e chi è che lo stabilisce se c'è stata una "grave violazione" oppure no ? Chi è l' organo competente ?
    Ultima modifica di Supermario; 05-09-09 alle 19:34
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  3. #3
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    Predefinito Rif: ^^ Bozza di Costituzione di Lista Repubblica ^^

    E' sparita questa parte e mi chiedevo perche.


    Art. 19
    La Camera dei Deputati approva ad ogni legislatura i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.
    Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
    Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

    Gradirei anche info sul taglio di questo articolo:

    ART.40
    Il Primo Ministro potrà nominare ed istituire tutti i Ministri che ritiene più opportuno per svolgere il suo programma di governo.
    Le funzioni che il Primo Ministro intende attribuire ad ogni dicastero dovranno essere specificate nel rispettivo thread istituzionale.
    Ultima modifica di Supermario; 05-09-09 alle 19:48
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  4. #4
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    Predefinito Rif: ^^ Bozza di Costituzione di Lista Repubblica ^^

    Per il resto mi pare che sia un compromesso accettabile.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  5. #5
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    Predefinito Rif: ^^ Bozza di Costituzione di Lista Repubblica ^^

    però è sparita la possibilità che il presidente assuma la carica di capo del governo quando non ci sono maggioranze in congresso

  6. #6
    Giolittiano
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    Predefinito Rif: ^^ Bozza di Costituzione di Lista Repubblica ^^

    l'articolo 19 non sta in piedi e non ha senso perchè non ci sarà niente di tutto questo nella prossima legislatura

    l art53-54 : giudica la corte suprema integrata direi probabilmente è un errore di battitura e non l ho scritto

    anche l articolo 40 si è perso nel copia incolla ma doveva esserci

  7. #7
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    Predefinito Rif: ^^ Bozza di Costituzione di Lista Repubblica ^^

    l'articolo 19 non sta in piedi e non ha senso perchè non ci sarà niente di tutto questo nella prossima legislatura

    Scusa se ci sarà la nomina di un governatore della banca centrale è chiaro che ci sarà un attività economica, non facciamo il solito sbaglio di lasciare le cose a metà altrimenti eliminiamo anche il governatore e pace.




    l art53-54 : giudica la corte suprema integrata direi probabilmente è un errore di battitura e non l ho scritto

    anche l articolo 40 si è perso nel copia incolla ma doveva esserci.
    Ok li sistemo io nel senso che avete indicato.

    Fatemi sapere per l' ART.19 se lo depennate a questo punto eliminiamo pure il 28... inutile prenderci in giro..
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  8. #8
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    Predefinito Rif: ^^ Bozza di Costituzione di Lista Repubblica ^^

    Citazione Originariamente Scritto da Daniele Visualizza Messaggio
    però è sparita la possibilità che il presidente assuma la carica di capo del governo quando non ci sono maggioranze in congresso
    La ristabilisco nella bozza emandata.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  9. #9
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    Predefinito Rif: ^^ Bozza di Costituzione di Lista Repubblica ^^

    Citazione Originariamente Scritto da Supermario Visualizza Messaggio
    La ristabilisco nella bozza emandata.
    ...ottimo...
    Citazione Originariamente Scritto da Laico Visualizza Messaggio
    l'articolo 19 non sta in piedi e non ha senso perchè non ci sarà niente di tutto questo nella prossima legislatura

    l art53-54 : giudica la corte suprema integrata direi probabilmente è un errore di battitura e non l ho scritto

    anche l articolo 40 si è perso nel copia incolla ma doveva esserci
    Citazione Originariamente Scritto da Supermario Visualizza Messaggio
    Scusa se ci sarà la nomina di un governatore della banca centrale è chiaro che ci sarà un attività economica, non facciamo il solito sbaglio di lasciare le cose a metà altrimenti eliminiamo anche il governatore e pace.






    Ok li sistemo io nel senso che avete indicato.

    Fatemi sapere per l' ART.19 se lo depennate a questo punto eliminiamo pure il 28... inutile prenderci in giro..
    riguardo all'art 19 propongo di lasciarlo come nella bozza supermario-daniele... inserendo tuttavia una disposizione transitoria che sospende gli articoli di materia economica finché non siano stati approvate apposite norme e regolamenti in proposito... capisco che ad oggi è un articolo che può lasciare dubbi in quanto non immediatamente realizzabile... ma in prospettiva si potrebbe rivelare molto interessante....
    condivido i principi alla base degli art 53-54 ma mi associo a supermario nel chiedere una maggiore specificazione della fattispecie del caso...
    Liberalismo e socialismo, considerati nella loro sostanza migliore, non sono ideali contrastanti né concetti disparati

  10. #10
    Giolittiano
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    Predefinito Rif: ^^ Bozza di Costituzione di Lista Repubblica ^^

    più che altro pensavo di demandare tutta la parte economica a leggi ordinarie e regolamenti , anche perchè non vorrei che fossero impossibili da modificare in quanto norme costituzionali

 

 
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