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    Basileus ton Romaion
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    Predefinito Una mia bozza di costituzione

    Scopriamo le carte... Ecco la mia idea (molto poco ortodossa) di Costituzione... Modello Svizzero Uber Alles.


    COSTITUZIONE DELLA COMUNITA’ DI PIR

    Titolo I – Principi Fondamentali

    Art. 1
    1. La Comunità di PIR è una Repubblica.
    2. Il potere politico è emanazione del Popolo.

    Art. 2
    1. Nessuno potrà essere discriminato in base alla sua etnia, la sua religione, il suo genere, il suo orientamento, le sue idee.

    Art. 3
    1. I cittadini detengono il potere politico e lo esercitano nelle forme previste dalla Costituzione.
    La legge stabilisce i criteri oggettivi di ammissione all’elettorato attivo e passivo.

    Art. 4
    1. I principi del diritto internazionale e dei diritti umani universalmente riconosciuti sono parte integrante del diritto della comunità.

    Titolo II – Il Consiglio Esecutivo

    Art. 5
    1. Il Consiglio Esecutivo costituisce il Governo della Comunità ed è composto da cinque consiglieri.
    2. Viene eletto per la durata di sei mesi da tutti i cittadini della Comunità che hanno maturato i requisiti per l’elettorato attivo.
    3. Sono eleggibili a Consiglieri tutti i forumisti che rispettino i requisiti per l’elettorato passivo.
    4. L’elezione del Consiglio avviene a suffragio universale e diretto.
    5. Ogni cittadino avente diritto al voto può esprimere una preferenza. Risultano eletti i cinque candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti. In caso di parità, risulta eletto il forumista con la maggiore anzianità forumistica.
    6. Il Consiglio Esecutivo non può essere rimosso, decadere o dimettersi prima dei sei mesi se non per ordine dell’Amministrazione. Qualora un Consigliere si dimetta o venga rimosso dall’Amministrazione egli designa un suo successore che ne assume l’incarico.

    Art. 6
    1. Ogni decisione del Consiglio deve essere presa collegialmente dall’organismo.
    2. Il Consiglio si dota di un regolamento interno conforme alla presente costituzione.
    3. Il Consiglio ha il potere di:
    a) Presentare disegni di Legge all’Assemblea Legislativa
    b) Emanare decreti avente forza di legge che necessiteranno di essere confermati dopo 30 giorni dall’Assemblea Legislativa per avere validità
    c) Nominare i Giudici della Corte Costituzionale
    d) Nominare l’Avvocato e il Sostituto Avvocato Generale
    e) Indire i comizi elettorali e organizzare lo sviluppo delle Elezioni
    f) Indire e organizzare i Referendum
    g) Presentare Referendum Confermativi, Abrogativi o Propositivi di propria iniziativa

    Art. 7
    1. Il Consiglio Esecutivo si organizza in cinque Dicasteri:
    a) Corpo e Legge Elettorale, Riforme Istituzionali, Attuazione della Costituzione
    b) Giustizia
    c) Economia e Sviluppo del sistema Economico
    d) Cultura e promozione delle iniziative del Forum
    e) Affari Esteri e Interni
    2. Ad inizio di ogni legislatura il Consiglio assegna a ciascun consigliere un dicastero in base alle competenze dei singoli membri. Il Consigliere agisce come ministro responsabile di quell’area e può nominare dei viceministri o sottosegretari che lo aiutino nel lavoro.
    3. A rotazione ogni mese ogni consigliere, partendo dal più giovane e con meno post fino al più anziano con più post, ricopre l’incarico di Presidente di PIR. Nei 15 giorni successivi al voto e nei 15 giorni precedenti al voto la carica di Presidente di PIR è ricoperta dal Presidente dell’Assemblea Legislativa.
    4. I disegni di Legge e i Decreti approvati dal Consiglio verranno presentati al parlamento dal Commissario competente anche se questi ha votato contro al provvedimento stesso.

    Titolo III – Il Presidente di PIR

    Art. 8
    1. Il Presidente di PIR rappresenta la comunità e ne garantisce l’unità
    2. Firma come atto dovuto tutte le Leggi approvate dall’Assemblea Legislativa e controfirma, sempre come atto dovuto, i Decreti Legge.
    3. Si occupa della pubblicazione delle Leggi, dei Decreti e delle Sentenze sulla Gazzetta Ufficiale.
    4. Qualora non adempia alle sue funzioni di cui al comma 3 queste sono svolte da uno qualsiasi degli altri consiglieri o dal Presidente dell’Assemblea Legislativa.
    5. Il Presidente ha il compito di convocare e dirigere le sedute del Consiglio Esecutivo.

    Titolo IV – L’Assemblea Legislativa

    Art. 9
    1. L’Assemblea Legislativa di PIR è composta da 25 membri eletti proporzionalmente.
    2. Sono elettori tutti i forumisti che abbiano i requisiti di legge e detengono l’elettorato passivo tutti coloro i quali rispecchino i requisiti di legge.
    3. L’Assemblea Legislativa è eletta collegialmente con il Consiglio Esecutivo e decadono il medesimo giorno.
    4. L’Assemblea elegge un presidente con maggioranza assoluta dei suoi componenti e si dota di un regolamento con la medesima procedura di voto.
    5. L’Assemblea non può essere sciolta prima della sua scadenza naturale. Solo l’Amministrazione può altrimenti.
    6. L’Assemblea è convocata per la prima volta dal parlamentare eletto con maggiore anzianità forumistica.

    Art. 10
    1. L’Assemblea ha il potere di approvare o respingere le leggi.
    2. Perché le sedute siano valide, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea.
    3. La competenza di proporre leggi all’Assemblea è del Consiglio Esecutivo, dei singoli parlamentari e del popolo con la presentazione di almeno X firme di forumisti che abbiano maturato i diritti per l’elettorato attivo.

    Art. 11
    1. L’Assemblea ha il potere di confermare o respingere le nomine a Giudici e Avvocato e Sostituto Avvocato Generale. Per essere valida la confermazione della nomina richiede i 2/3 dei voti dei componenti l’assemblea.
    2. L’Assemblea può votare una mozione di censura contro il Consiglio Esecutivo o un singolo Consigliere. Queste mozioni non portano alla rimozione o decadenza.

    Art. 12
    1. L’Assemblea può deliberare in materia referendaria imponendo che una legge sia sottoposta a referendum confermativo dopo la sua approvazione.

    Titolo V – La Democrazia Diretta

    Art. 13
    1. Il popolo può esprimere la propria potestà legislativa direttamente attraverso lo strumento del Referendum.
    2. I referendum possono essere di tre tipi: confermativi di una legge approvata, propositivi di una nuova legge o abrogativi di una legge già in vigore.
    3. I referendum possono essere proposti:
    a) dal Consiglio Esecutivo
    b) dall’Assemblea Legislativa (solo i referendum confermativi)
    c) dal popolo, mediante la raccolta di X firme da parte di forumisti che abbiano ottenuto i diritti per l’elettorato attivo.

    Art. 14
    1. Il testo del Referendum deve essere presentato dal comitato promotore alla Corte Costituzionale.
    2. La Corte ha 15 giorni per stabilire la costituzionalità o meno del quesito.
    3. Il Comitato Referendario ha 3 mesi per raccogliere le firme necessarie.
    4. La Corte Costituzionale ha 15 giorni per controllare la veridicità delle firme e dichiarare quindi il Referendum votabile trasmettendo gli atti al Consiglio Esecutivo affinchè predisponga le votazioni.
    5. Il Referendum è valido se ottiene la maggioranza dei votanti. Non esiste alcun quorum.

    Titolo VI – Il potere Giudiziario

    Art. 15
    1. La Corte Costituzionale è composta da tre membri nominati dal Consiglio Esecutivo e confermati dal Parlamento che abbiano i requisiti per essere eletti al Consiglio Esecutivo.
    2. I Giudici non possono essere membri di alcun partito politico pirriano.
    3. I Giudici non possono essere rimossi dal loro incarico. Qualora un giudice si dimetta o decada viene eletto dall’assemblea legislativa con maggioranza di 2/3 i suoi componenti.
    4. Qualora un giudice salti tre sedute consecutive o si assenti per 30 giorni senza una giustificazione decade automaticamente.

    Art. 16
    1. Possono adire alla Corte:
    a) Tre congressisti
    b) Il Consiglio Esecutivo
    c) Il Presidente dell’Assemblea Legislativa
    d) X cittadini che abbiano i requisiti per eleggere l’assemblea legislativa
    2. I ricorsi presentati alla corte devono essere sottoposti dai giudici ad un primo giudizio di ammissibilità e poi ad un giudizio di merito.

    Art. 17
    1. La Corte elegge un Presidente e si dota di un Regolamento. La prima seduta è convocata dal Consigliere responsabile della Giustizia.
    2. Le Sentenze devono essere votate da almeno due Giudici su tre.
    3. Il Presidente della Corte trasmette le sentenze al Presidente di PIR affinchè siano pubblicate.

    Art. 18
    1. La Corte Costituzionale ha competenza:
    a) Nel decidere la costituzionalità di Leggi, Decreti e altri atti aventi forza di Legge
    b) Nel decidere la costituzionalità dei Regolamenti delle istituzioni di PIR. Il regolamento proprio della Corte è soggetto alla verifica di costituzionalità da parte dell’Assemblea Legislativa
    c) Nel dirimere conflitti di competenza e di attribuzione fra le istituzioni di PIR
    d) Nel decidere la legittimità dei Referendum e nel verificarne i requisiti di presentazione
    e) Nell’interpretazione della costituzione e delle altre leggi

    Titolo VII – Il Senato

    Art. 19
    1. E’ costituito il Senato.
    2. Dotato di statuto autonomo, si organizza da se in conformità con questa costituzione.

    Titolo VIII – La vita del Forum

    Art. 20
    1. La Repubblica si impegna a promuovere lo sviluppo di una parte Economica del Gioco.

    Titolo IX – Riforma della Costituzione

    Art. 21
    1. La presente costituzione è riformabile tramite l’approvazione di una legge costituzionale che richiede i 3/5 dei voti dei componenti dell’Assemblea Legislativa.
    2. Ogni riforma è soggetta a Referendum Confermativo prima di entrare in vigore. Tale referendum è indetto automaticamente e rispetta i requisiti e modalità degli altri referendum.
    Questa è l'Italia del futuro: un Paese di musichette mentre fuori c'è la Morte

  2. #2
    Basileus ton Romaion
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    Predefinito Riferimento: Una mia bozza di costituzione

    La mia è una proposta personale, non a nome di nessun gruppo/partito.
    Questa è l'Italia del futuro: un Paese di musichette mentre fuori c'è la Morte

 

 

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