XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1846
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MONDELLO, BANTI, BIONDI, BORNACIN, COZZI, NAN,
PAGLIARINI, PARODI, STRADELLA, ZUNINO
Istituzione della provincia del Tigullio
Presentata il 24 ottobre 2001
Onorevoli Colleghi! - I parlamentari eletti nei collegi del territorio del Tigullio propongono la presente proposta di legge per l'istituzione della omonima provincia. Tale proposta nasce da un'esigenza molto sentita dalla popolazione della Riviera di Levante che già nelle precedenti legislature aveva concretamente manifestato la propria volontà attraverso l'assunzione delle delibere consiliari comunali che, in base all'articolo 133 della Costituzione, sono la legittima iniziativa per la richiesta di modificazione delle circoscrizioni provinciali.
Il testo unico n. 267 del 2000 che riunisce e disciplina l'intera materia dell'autonomia degli enti locali, all'articolo 21 determina i requisiti per la costituzione di una nuova provincia. Ed è proprio a tali requisiti che noi facciamo riferimento per invitare caldamente all'approvazione di questa proposta, poiché riteniamo che il territorio del Tigullio sia naturalmente in possesso delle caratteristiche richieste dalla normativa vigente.
Infatti, il citato testo unico richiede che nel nuovo territorio provinciale debbano svolgersi la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente e che il territorio debba risultare omogeneo per la natura delle attività che si svolgono. Ebbene, il territorio della Riviera di Levante presenta delle peculiarità tali che ne determinano l'assoluta autonomia rispetto all'attuale capoluogo di Genova e quindi, una naturale omogeneità tra i comuni che vi sono ubicati.
Esaminando la configurazione delle relazioni che si intrecciano su questo territorio, appare evidente che il Tigullio è di fatto già organizzato ricalcando le caratteristiche di una provincia.
Il tessuto socioeconomico è molto sviluppato, potendo contare su un retroterra ricco di piccolissime ma fiorenti imprese che producono notevole ricchezza, che offrono occupazione e che costituiscono una realtà imprenditoriale con esigenze del tutto differenti dalla media e grande impresa che caratterizza l'area del capoluogo genovese.
La maggior parte dei servizi che le imprese del retroterra richiedono vengono offerti oggi dalla città di Chiavari, che può essere individuata come il naturale capoluogo della nuova provincia.
Chiavari era già un Capitaneato della Repubblica genovese nel 1332 e capoluogo di provincia dal 1805, durante il dominio francese. Napoleone infatti la considerava una base militare strategica oltre che un centro di notevole importanza economica e politica.
Il comprensorio di tale provincia si estendeva sia all'entroterra che sulla costa, determinando un territorio che è molto simile a quello che oggi verrebbe a costituire il nuovo ente. Quindi le relazioni economiche, socio-culturali e giuridiche legano questi centri urbani già dal XIV secolo.
E' sede vescovile dal 1892. E' anche sede di tribunale giudiziario, la cui giurisdizione comprende trenta comuni (molti dei quali verrebbero a far parte della nuova provincia).
Sono presenti gli uffici provinciali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'INPS, dell'INAIL, delle amministrazioni del lavoro e delle entrate. Viene quindi considerata il centro dei servizi e da sempre anche il centro propulsore di iniziative culturali.
La sua ubicazione assolutamente centrale rispetto al territorio individuato per la nuova provincia le permette poi di mettere in diretto collegamento l'entroterra produttivo con la costa, altra risorsa fondamentale, che adeguatamente valorizzata da infrastrutture create dal nuovo ente, diventerebbe uno dei propulsori economici dell'intera regione Liguria.
La popolazione del Tigullio si aggira intorno ai 180.000, abitanti allineandosi perfettamente con la popolazione delle province che sono state recentemente create.
Le peculiarità, la dinamica particolarissima dell'economia di questo territorio, l'assoluta e consolidata rete di relazioni economiche, giuridiche, storiche, culturali, che intercorrono da secoli tra le popolazioni di questi centri, ma soprattutto la reale e definita autonomia della Riviera di Levante dal capoluogo genovese, ci permettono di credere fermamente nell'opportunità di vedere soddisfatta un'esigenza sentita da tempo: la creazione della provincia del Tigullio, con capoluogo Chiavari.
Art. 1.
1. E' istituita la provincia del Tigullio nell'ambito della regione Liguria, con capoluogo Chiavari.
2. La provincia del Tigullio, è costituita dai comuni di Avegno, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Mocònesi, Moneglia, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sestri Levante, Sori, Tribogna, Uscio, Zoagli.
Art. 2.
1. La provincia di Genova, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale del Tigullio hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Genova.
4. Fino alle elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale del Tigullio, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.
Art. 3.
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Genova e del Tigullio, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 4.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia del Tigullio degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 2.375.700 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 5.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia del Tigullio per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Genova, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvederà alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province ed il 1^ gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Genova, dei fondi di spettanza della provincia del Tigullio.
Art. 6.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Genova e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia del Tigullio.
2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia del Tigullio a decorrere dalla data del loro insediamento.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.




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