E'stato detto che a E.S.Brusca successivamente ad una condanna a trenta anni di carcere sono stati concessi i c.d. "arresti domiciliari".
La situazione mi ha molto turbato.
Proviamo a ricostruire ciò che è successo. Il Corriere della Sera e altre testate editoriali e televisive utilizzano il termine arresti domiciliari. Ma -se non erro- l'arresto domiciliare è una misura cautelare stabilita dal Codice di Procedura Civile. Cosa che non avrebbe assolutamente a che fare con il caso Brusca.
Penso che le testate confondano il termine "arresto domiciliare" con il termine "detenzione domiciliare". La detenzione domiciliare non è una misura cautelare, bensì una misura alternativa alla sanzione. La normazione di riferimento è attualmente -se non erro- la lex Simeone. Che all'art. 4 ha modificato l'art. 47-ter dell'Ordinamento Penitenziario in materia di concessione di misure alternative. Il nuovo art. 47-ter dell'Ordinamento Penitenziario stabilisce:
"Detenzione domiciliare
La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.".
Brusca condannato a trent'anni non sembrerebbe rientrare nell'area della concessione dell'istituto della detenzione domiciliare. Ma la furberia arriva con l'art. 16-septies della lex 45/2001 che stabilisce in nome dell'ideale della collaborazione tra Stato ed ex-mafiosi:
"Art. 16-nonies. - (Benefici penitenziari) - 1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.
2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza, allegano alla proposta o al parere copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.
3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento alla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
4. Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-quater è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-quater e, salvo che non si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena.".
Ecco che incredibilmente Brusca -come sostiene il Procuratore Generale di Palermo- si trasforma in uomo buono e timoroso di Dio (PRIMA CONDIZIONE). Tiene un'ottima condotta in fase di collaborazione (SECONDA CONDIZIONE) e in carcere (TERZA CONDIZIONE). Non è suscettibile di commettere nuovi reati e di re-inserirsi nell'ambiente mafioso (QUARTA CONDIZIONE).
Facciamo finta di non avere sentito le affermazioni del Procuratore Generale di Palermo atte a fondare la condizione n.1 (ma le istituzioni considerano i loro sudditi davvero così cretini?). Sorvoliamo sulle condizioni n.2 e n.3 dal momento che non abbiamo sufficienti elementi di valutazione. Però -laciatemelo dire- non è ridicolo affermare che il concedere la detenzione domiciliare ad un ex-mafioso affiliato in senso stretto ad una familia storicamente mafiosa non conduca al rischio di re-inserimento del criminale nell'ambiente mafioso?A me sembra -senza dubbio in maniera fallace- che concedere la detenzione domiciliare ad un ex-mafioso sia condizione necessaria e sufficiente a re-inserire l'ex-mafioso in ambienti mafiosi. Non sarebbe + educativo tutelare l'ex-mafioso mantenendolo in carcere? Lo aiuteremmo a non ricadere un uomo buono e timorato di Dio tra le braccia del male e del crimine. Ci conformeremmo a ciò che la nosta Costituzione all'articolo 27 chiama "rieducazione del condannato" tutelando Brusca in carcere o re-inserendolo in un ambiente corrotto e malevolo?
Questa volta non è lecito fare riferimento all'immoralità del diritto introdotto dal Parlamento o alla politicità del diritto "attuato" dalla magistratura. Qui il danno tremendo è causato insieme e dal "decretinismo" del nostro Parlamento e dalla discrezionalità malata di alcuni Tribunali.
Concludo sostenendo: certe aberrazioni del diritto sembrano essere costruite a tavolino da coloro che temono di essere futuri accusati di reati che hanno essi stessi introdotto ed "attuato".
kiricrate




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