è stato proposto uno Statuto del Movimento giovanile DC che spero quest'estate, tra un tuffo e l'altro al mare, verrà studiato da tutti gli aderenti e i simpatizzanti e poi approvato nel settembre-ottobre prossimo alla prima Assemblea nazionale dei Giovani DC...
ve lo allego così tutti ci possono dare un'occhiata... è una proposta.... non è legge definitiva... ma quasi...
buon divertimento
TITOLO I
IL MOVIMENTO E GLI ISCRITTI
Descrizione del Movimento
Art.1 Il Movimento giovanile della Democrazia Cristiana è un organismo autonomo rispetto al Partito, eletto e coordinato al suo interno in maniera democratica e autonoma.
Requisiti degli iscritti
Art.2 Sono iscritti al Movimento giovanile DC tutti i cittadini italiani che, aderendo liberamente ai suoi ideali ed alla sua azione politica, ne facciano domanda, siano iscritti alla DC ed abbiano una età compresa tra i 14 e i 30 anni.
Diritti degli iscritti
Art.3 Gli iscritti hanno il diritto di partecipare all’attività del Movimento giovanile DC, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere alla elezione degli organi statutari.
Gli iscritti possono accedere alle cariche del Movimento giovanile DC e a quelle del Partito ed essere candidati alle elezioni politiche ed amministrative, in base alle norme del presente Statuto e dei regolamenti, nonché allo Statuto del Partito del 1984.
Gli iscritti possono esercitare l’elettorato attivo dopo quattro mesi dalla loro iscrizione. I soci che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione di almeno sei mesi possono assumere cariche sociali.
L’anzianità di iscrizione si computa: dalla data di presentazione per le domande presentate entro il 30 settembre di ogni anno; dal 1° gennaio dell’anno successivo, per le domande presentate dal 1° ottobre al 31 dicembre.
Doveri degli iscritti
Art.4 Ogni iscritto è tenuto all’osservanza dello Statuto del Movimento, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione ed a quella del programma e della linea politica del Movimento giovanile e della Democrazia Cristiana.
In particolare è tenuto a:
a) partecipare attivamente alla vita del Movimento, assolvendo i compiti affidatigli;
b) svolgere una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali vive e opera;
c) garantire l’unità operativa del Movimento ed astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocumento alla Democrazia Cristiana;
d) tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
e) rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze;
f) tenere un’irreprensibile condotta morale e politica;
g) concorrere, secondo le proprie possibilità a sostenere economicamente il Movimento.
TITOLO II
L’ISCRIZIONE AL MOVIMENTO
Norme per il tesseramento
Art.5 Il tesseramento al Movimento giovanile DC è aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i nuovi iscritti. Le operazioni relative al rinnovo delle iscrizioni si svolgono dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno.
A ogni iscritto spetta di diritto il rinnovo dell’iscrizione.
La tessera è attualmente gratuita, ma il Coordinamento nazionale del Movimento può fissare un eventuale importo della tessera e delle quote differenziate obbligatorie annuali. La tessera può essere integrata da un contributo per l’attività, annuo, libero, ma orientativamente graduato secondo livelli suggeriti di anno in anno dallo stesso Coordinamento nazionale.
Il contributo dell’attività sarà versato direttamente ed interamente al Coordinamento giovanile di appartenenza.
L’importo della tessera sarà versato per intero agli uffici della Direzione nazionale che lo ripartirà tra centro e periferia, con ristorno immediato, secondo quanto previsto dall’art. … del presente statuto.
L’invio della tessera è curato dal Coordinamento nazionale.
Al nuovo iscritto viene inviata insieme alla tessera una copia dello Statuto.
Modalità per la presentazione della domanda
Art.6 La domanda di iscrizione, sottoscritta dall’aspirante iscritto, è presentata personalmente al coordinatore comunale con l’eventuale versamento di un proprio contributo.
Nella domanda di adesione l’aspirante iscritto deve indicare il Coordinamento al quale intende iscriversi.
Una seconda copia della domanda, sottoscritta dall’aspirante iscritto e controfirmata dal ricevente l’originale della domanda presentata, deve essere tassativamente e contestualmente inviata alla Commissione per il controllo del tesseramento, organo del Coordinamento nazionale, la quale provvederà a registrarla.
Iscrizione e residenza
Art.7 E’ territorialmente competente il Coordinamento nel cui territorio il cittadino ha la residenza anagrafica.
Il cambiamento della residenza anagrafica comporta il trasferimento d’ufficio del socio in un Coordinamento territoriale al Coordinamento di nuova competenza.
Effetti della domanda di iscrizione
Art.8 La Direzione nazionale, nella persona del responsabile della Commissione per il controllo del tesseramento, non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda dell’aspirante iscritto, deve prenderne atto, può opporsi all’iscrizione producendo ricorso alla Commissione nazionale per il controllo del tesseramento. La decisione del ricorso deve essere poi adottata a maggioranza dei componenti della Commissione e annotata nell’albo nazionale degli aspiranti iscritti e notificata all’interessato personalmente o per mezzo di lettera, non oltre sette giorni dall’adozione.
In caso di mancata presa d’atto della domanda di iscrizione da parte del responsabile della Commissione per il controllo del tesseramento di cui al primo comma, passati 60 giorni dalla presentazione della domanda, l’iscrizione si intende operante e la Direzione nazionale provvede direttamente all’invio della tessera all’iscritto.
Cause ostative all’iscrizione al Movimento
Art.9 Non possono essere iscritti al Movimento coloro che non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del Movimento.
Sono esclusi dal Movimento coloro i quali appartengono ad associazioni massoniche. Nei casi dubbi spetta al Coordinamento nazionale la decisione sulle compatibilità dell’appartenenza alle singole associazioni o movimenti.
Pubblicità dell’elenco degli iscritti e degli elettori
Art.10 Ogni iscritto ha diritto di consultare l’elenco degli iscritti e degli elettori della propria Sezione.
Ogni dirigente o componente di organi collegiali del Movimento ha diritto di consultare e fare copia dell’elenco degli iscritti e degli elettori delle sezioni rientranti nella competenza territoriale dell’organo del quale egli fa parte.
In ogni Coordinamento deve essere affisso l’albo degli aspiranti iscritti e degli elettori, a cura del Coordinatore, che provvede ad aggiornarlo nel termine di sette giorni dalla ricezione delle domande e delle adesioni.
LA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEL TESSERAMENTO
Commissione nazionale per il controllo del tesseramento: costituzione e competenze
Art.11 E’ costituita la commissione nazionale per il controllo del tesseramento eletta dal Coordinamento nazionale nella sua prima seduta.
La commissione è formata da 5 (cinque) componenti effettivi e 3 (tre) supplenti scelti tra persone che non ricoprano incarichi a livello nazionale.
La lista dei candidati formata dal Coordinamento nazionale deve contenere un numero di nominativi pari almeno al doppio dei componenti da eleggere; le candidature per la formazione della lista debbono essere sottoscritte da almeno tre consiglieri nazionali.
Ciascun consigliere nazionale può votare per un candidato.
Risultano eletti come effettivi i 5 candidati che ottengono il maggior numero dei voti e come supplenti, i 3 che li seguono nella graduatoria.
I componenti effettivi, in caso di assenza alle singole sedute, sono sostituiti da un numero pari di membri supplenti, secondo la graduatoria di elezione.
I componenti effettivi in caso di impedimento, dimissioni o decadenza sono sostituiti da un numero pari di membri supplenti secondo la graduatoria di elezione fino ad esaurimento della lista. Il Coordinamento nazionale provvede all’eventuale integrazione.
Il Responsabile della Commissione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti, tra i membri effettivi.
La commissione è competente a:
a) controllare e ammettere le domande di tesseramento che pervengono dai coordinatori locali;
b) decidere i ricorsi del responsabile della commissione, nei casi previsti dall’art.8;
c) formulare proposte al Coordinamento nazionale in ordine allo stato e all’andamento del tesseramento.
TITOLO III
GLI ORGANI
Elezione del coordinatore: modalità e procedura
Art.12 Il coordinatore comunale è eletto dall’Assemblea dei Giovani DC comunale.
Il Coordinatore provinciale e il Coordinatore regionale sono eletti dalle Assemblee giovanili DC provinciali e regionali.
L’elezione dei Coordinatori a tutti i livelli avviene a scrutinio segreto.
Il Coordinatore politico nazionale è eletto dal Coordinamento nazionale a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.
Dopo il primo scrutinio, qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottenga la maggioranza assoluta dei voti rappresentati.
Ove nessuno ottenga la maggioranza si procede ad ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati: è eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero dei voti espressi. In caso di parità, è eletto il candidato che ha maggior anzianità di iscrizione al Movimento.
Le candidature per la carica di Coordinatore, firmate per accettazione, sono presentate secondo le norme previste dal regolamento.
Le candidature per la carica di Coordinatore politico nazionale sono accompagnate dagli intenti politico – programmatici.
Il Coordinatore regionale e il Coordinatore provinciale sono eletti a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. I coordinatori comunali sono eletti a maggioranza assoluta dei voti rappresentati espressi.
Dopo il primo scrutinio, qualora nessuno dei candidati all’incarico di Coordinatore regionale, provinciale o comunale ottenga la maggioranza assoluta, rispettivamente dei voti rappresentati o dei votanti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi.
In caso di parità di voti, a seguito delle operazioni di ballottaggio, risulta eletto il candidato che ha maggiore anzianità di iscrizione al Movimento.
La convocazione delle assemblee per lo svolgimento delle operazioni di ballottaggio per la elezione del Coordinatore comunale deve avvenire entro i sette giorni successivi alla prima votazione.
Le candidature per la carica di Coordinatore politico nazionale, regionale e provinciale, firmate per accettazione, sono presentate unitamente agli intenti politico – programmatici, secondo le norme previste dal regolamento.
Durata e rinnovo degli incarichi
Art.13 Gli organi del Movimento durano in carica circa due anni. al loro rinnovo si procede in periodi dell’anno destinati alle operazioni congressuali ed alle assemblee elettorali previste dal presente Statuto, in modo da far svolgere in un anno deciso dal Coordinamento nazionale l’Assemblea dei Giovani comunale per il rinnovo degli incarichi, l’Assemblea dei Giovani provinciale e l’Assemblea dei Giovani regionali e, in un altro anno, il Coordinamento nazionale.
La durata in carica dei singoli organi può essere prorogata in via eccezionale per un periodo non superiore alla metà del loro mandato.
Per gli organi a livello regionale è competente il Coordinamento nazionale; per gli organi a livello provinciale è competente il Coordinamento regionale; per gli organi comunali è competente il Coordinamento provinciale, per gli organi sezionali e circoscrizionali (se esistenti) è competente il Coordinamento comunale. Le deliberazioni relative alla proroga devono essere motivate ed assunte a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Coordinamento.
Superati i termini così prorogati, gli organi decadono automaticamente e si deve provvedere al loro rinnovo automaticamente e si deve provvedere al loro rinnovo entro 60 giorni. In caso di inadempienza le Assemblee dei Giovani devono essere convocate, entro quindici giorni dagli organi immediatamente superiori.
Gli organi del Movimento devono essere altresì rinnovati quando sia venuta meno, per qualsiasi motivo, almeno la metà dei loro componenti eletti o quando la metà dei componenti eletti si dimetta contemporaneamente.
Convocazione e autoconvocazione degli organi collegiali
Art.14 Gli organi collegiali del Movimento devono riunirsi:
a) entro quindici giorni dalla loro elezione per procedere agli adempimenti previsti dallo Statuto;
b) entro venti giorni dalla richiesta presentata, indicando l’O.d.G., da almeno 1/5 dei suoi componenti aventi voto deliberativo;
c) periodicamente, secondo le disposizioni dello Statuto.
Le richieste di cui ai precedenti comma devono essere notificate agli organi superiori competenti di cui all’art.21.
Ove non si provveda alla convocazione sette giorni prima del termine previsto per la riunione, vi provvede l’organo superiore competente secondo quanto disposto dall’art.21.
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera b) del presente articolo, il primo dei firmatari della richiesta può procedere direttamente alla convocazione.
Convocazione e autoconvocazione delle Assemblee di Sezione e Comunali
Art.15 L’assemblea di Sezione e comunale è convocata almeno quattro volte l’anno dal Coordinatore di Sezione o dal Coordinatore comunale. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati, affissi o pubblicati secondo le norme previste dai regolamenti, a pena di nullità delle assemblee; delle eventuali votazioni, deve essere data espressa indicazione nell’avviso di convocazione dell’assemblea.
L’assemblea di Sezione e/o Comunale deve essere altresì convocata entro venti giorni quando lo richiede almeno 1/10 degli iscritti o 1/5 dei componenti del Coordinamento sezionale o comunale, aventi voto deliberativo con motivazione scritta, nella quale deve essere indicato se sarà proposta la votazione di sfiducia. In tal caso la richiesta deve essere notificata al Coordinatore comunale; nel caso di assemblee comunali al Coordinatore provinciale.
Il Coordinatore di sezione o comunale è tenuto, qualora eguale richiesta non sia già stata avanzata nei 90 giorni precedenti, a convocare l’assemblea entro 20 giorni dalla richiesta.
In caso di inottemperanza degli obblighi di convocazione, il Coordinatore decade automaticamente e il Coordinamento comunale o provinciale, nel caso di Assemblee comunali, nomina un commissario incaricato della convocazione dell’Assemblea, per il rinnovo delle cariche entro 30 giorni. Il commissario è scelto tra una rosa di tre persone iscritte nella provincia, con almeno tre anni di anzianità, indicate dagli iscritti che hanno richiesto la convocazione.
Il Coordinatore di sezione o comunale, decaduto per cause derivanti dal mancato rispetto del presente articolo, no è rieleggibile nell’incarico per un biennio.
Incompatibilità – decadenza e sfiducia
Art.16 L’incarico di Coordinatore di Sezione e/o comunale è incompatibile con quello di Coordinatore provinciale e di Sindaco del comune nel cui territorio è compresa la sezione.
L’incarico di Coordinatore comunale è incompatibile con quella di Sindaco, Assessore comunale, di capo gruppo consiliare e di Coordinatore provinciale.
L’incarico di Coordinatore provinciale e di Coordinatore comunale di città capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti è incompatibile con quella di Deputato, di Senatore, di consigliere regionale, di Sindaco, di Assessore e capogruppo consiliare del comune capoluogo, di Presidente, Assessore o capogruppo consiliare della Amministrazione provinciale, di Presidente e componente dei comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali, nonché di Presidente di enti pubblici e di enti di nomina, diretta o indiretta, comunale, provinciale, regionale o statale.
Per le altre incompatibilità si fa riferimento allo Statuto del Partito della Democrazia Cristiana del 1984, agli articoli 25 e 26.
Decadenza degli organi collegiali
Art.17 Da ogni incarico, fatta eccezione per quello di Coordinatore comunale, provinciale, regionale e Politico, si decade anche prima della normale scadenza in seguito a voto di sfiducia espresso, su ordine del giorno, dalla maggioranza assoluta dei componenti l’organo che ha proceduto all’elezione.
L’ordine del giorno deve essere sottoscritto da almeno 1/5 dei componenti l’organo competente, che deve riunirsi e deve discuterlo non prima dei dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.
La votazione sull’ordine del giorno di sfiducia deve avvenire per appello nominale.
In caso di mancata convocazione, si deve provvedere alla convocazione medesima, secondo quanto disposto dall’art.14.
Decadenza in caso di incompatibilità
Art.18 In tutti i casi di incompatibilità tra incarichi di partito e incarichi previsti dallo Statuto, si decade automaticamente dall’incarico di partito trascorsi trenta giorni dal verificarsi della incompatibilità.
Nel caso di incompatibilità tra incarichi di partito, trascorsi trenta giorni dal verificarsi della incompatibilità, si decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.
Nei casi di cumulo tra cariche pubbliche, trascorsi trenta giorni dal verificarsi dell’incompatibilità l’iscritto è sospeso per tre anni dall’elettorato passivo ed è escluso dalla candidatura per le elezioni politiche e amministrative.
La violazione della norma di cui al primo comma comporta la nullità degli atti posti in essere da chi si trova in situazione di incompatibilità e dagli organi collegiali alle cui deliberazioni egli abbia preso parte.
Impedimento, dimissioni, decadenza del Coordinatore comunale, provinciale e regionale
Art.19 In caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza del Coordinatore comunale, provinciale e regionale i rispettivi Coordinamenti sono convocati entro trenta giorni, dal primo degli eletti fra i componenti in carica, allo scopo di eleggere il nuovo Coordinatore a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei componenti, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta nella successiva.
La seconda votazione deve svolgersi entro otto giorni dalla prima.
Qualora nessun candidato sia eletto, il Coordinamento dell’organo superiore nomina un commissario per la convocazione delle Assemblee dei Giovani la cui elaborazione deve avvenire entro due mesi.
Gestioni commissariali
Art.20 In caso di scioglimento degli organi del Movimento, la durata della gestione non può eccedere i sei mesi e può essere rinnovata una sola volta per gravi e provate ragioni.
La delibera di nomina e di eventuale proroga della gestione commissariale deve essere comunicata al Coordinamento nazionale entro dieci giorni, a pena di nullità della deliberazione; copia della delibera deve essere inviata anche all’organo superiore.
Trascorso il termine di cui al primo comma, il commissario decade automaticamente. Gli atti posti in essere successivamente sono nulli.
Alla scadenza del termine della gestione commissariale, in caso di mancato rinnovo dell’organo, si deve provvedere alla nomina di un commissario incaricato di procedere agli adempimenti relativi al rinnovo dell’organo medesimo, secondo quanto disposto dall’articolo 21.
Nomina dei commissari per il compimento dei singoli atti
Art.21 I commissari per il compimento dei singoli atti sono nominati:
a) dal Coordinamento nazionale, per gli atti ci competenza dei territori regionali;
b) dal Coordinamento regionale, per gli atti di competenza dei coordinamenti provinciali;
c) dal Coordinamento provinciale, per gli atti di competenza dei coordinamenti comunali.
Qualora gli organi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente non provvedano alla nomina dei commissari, entro il termine di trenta giorni, vi provvede direttamente l’organo superiore.
GLI ORGANI COMUNALI DEL MOVIMENTO
Organi comunali del Movimento
Art.22 Sono gli organi comunali del Partito:
a) il Coordinatore comunale;
b) il Coordinamento comunale;
c) il Segretario amministrativo.
Competenze del Coordinatore comunale
Art.23 Il Coordinatore comunale ha la rappresentanza politica del Movimento nel comune. Egli promuove, indirizza e coordina l’attività degli organi del Movimento nel comune, sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare:
a) convoca e presiede il Coordinamento comunale ed è responsabile dei loro deliberati;
b) nomina, sentito il Coordinamento, uno o più vice-coordinatori e i responsabili dei settori scegliendoli anche al di fuori del Coordinamento;
c) promuove assemblee comunali per la trattazione di temi politici e amministrativi e concorda ogni altra iniziativa riguardante la formazione degli iscritti;
d) cura i rapporti con gli organismi politici, in particolare quelli giovanili, sociali ed economici del comune.
Composizione e competenze del Coordinamento comunale
Art.24 Il Coordinamento comunale è formato dal Coordinatore comunale, dai componenti eletti e dal Segretario amministrativo.
Fanno parte inoltre del Coordinamento, con voto consultivo, il Coordinatore provinciale e quello regionale.
Il coordinamento comunale:
a) approva su proposta del Coordinatore e sulla base degli indirizzi programmatici deliberati, i programmi di attività del Movimento nel comune, nel rispetto dei deliberati congressuali e dagli indirizzi del Coordinamento nazionale e degli altri organi del Movimento e del Partito;
b) istituisce, su proposta del Coordinatore, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica ed amministrativa del Movimento nel comune, in modo da accrescere la capacità di proposta del partito e stabilire più intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile.
GLI ORGANI PROVINCIALI DEL MOVIMENTO
Art.25 Sono organi provinciali del Movimento:
a) l’Assemblea dei Giovani provinciale;
b) il Coordinatore provinciale;
c) il Coordinamento provinciale.
L’Assemblea dei Giovani provinciale: composizione, competenze e periodicità
Art.26 L’Assemblea dei Giovani DC è la riunione biennale di tutti i giovani iscritti al Movimento di una determinata provincia.
All’Assemblea dei Giovani provinciale partecipano, con solo diritto di parola, i componenti dei Movimenti giovanili e esponenti di associazioni e formazioni sociali i quali si ispirino ai principi ideali della Democrazia Cristiana.
L’Assemblea dei Giovani provinciale è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea dei Giovani provinciale ordinaria, autorizzata dal Coordinamento nazionale, si riunisce ogni due anni:
a) per discutere le relazioni del Coordinamento provinciale e i temi dell’Assemblea;
b) per proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica provinciale del Movimento in armonia con l’indirizzo politico determinato dal Coordinamento nazionale;
c) per eleggere il Coordinatore e il Coordinamento provinciale;
L’Assemblea straordinaria dei Giovani provinciale si riunisce, con specifico ordine del giorno, per delibera del Coordinamento nazionale la quale deve decidere sulla convocazione quando ne faccia richiesta quando un terzo dei giovani DC della Provincia, oppure quando la richiesta medesima provenga dal Coordinamento provinciale e sia stata deliberata la maggioranza dei suoi componenti.
Competenze del Coordinatore provinciale
Art.27 Il Coordinatore provinciale ha la rappresentanza politica del Movimento giovanile nella provincia. Egli promuove e indirizza l’attività degli organi del Movimento ed impartisce le direttive sull’attività e sull’organizzazione nella provincia sulla base delle deliberazioni dei componenti statutari.
In particolare:
a) convoca e presiede il Coordinamento ed è responsabile dell’esecuzione dei loro deliberati;
b) nomina, sentito il Coordinamento, uno o più Vice-Coordinatori e i dirigenti dei vari uffici, scegliendoli anche al di fuori del Coordinamento;
c) cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici provinciali.
Composizione del Coordinamento provinciale
Art.28 Il Coordinamento è formato dal Coordinatore provinciale, dal Segretario amministrativo (eletto all’interno del Coordinamento) e dai componenti eletti dall’Assemblea provinciale dei Giovani.
Fanno parte, inoltre, del Coordinamento provinciale con voto consultivo:
a) il Segretario provinciale del Partito;
b) il Coordinatore del comune capoluogo;
c) il Coordinatore regionale se iscritto nella Provincia;
Competenze del Coordinamento provinciale
Art.29 Il Coordinamento provinciale attua nella provincia la politica del Movimento.
Il Coordinamento elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario Amministrativo.
Il Coordinamento provinciale, inoltre:
a) approva le relazioni annuali del Coordinatore provinciale e del Segretario Amministrativo, le linee programmatiche per l’attività del Movimento nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi del Coordinamento nazionale ed il preventivo di spesa del Coordinamento;
b) indica l’orientamento del Movimento e indirizza le attività dei Coordinamenti comunali;
c) discute e approva il programma della DC per le elezioni provinciali;
d) formula proposte al Coordinamento regionale e al Partito DC sul programma e gli orientamenti per le elezioni regionali;
e) procede per gravi e documentate ragioni lo scioglimento di organi locali e alla nomina di commissari;
f) propone la lista e le candidature per i Consigli comunali della Provincia, per il Consiglio provinciale, per il Consiglio regionale e per il Parlamento (solo per la Camera, per i componenti che abbiano l’età tra i 25 e i 30 anni);
g) istituisce, su proposta del Coordinatore, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica e amministrativa del Movimento nella provincia, in modo da accrescere la capacità di proposta del partito e stabilire più intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile organizzata.
Il Coordinamento provinciale è convocato in sessione ordinaria almeno ogni due mesi.
GLI ORGANI REGIONALI DEL MOVIMENTO
Organi regionali del Movimento
Art.30 Sono organi regionali del Movimento:
a) l’Assemblea regionale dei Giovani;
b) il coordinatore regionale;
c) il Coordinamento regionale.
L’Assemblea regionale dei Giovani: composizione, competenze e periodicità
Art.31 L’Assemblea regionale dei Giovani è l’assemblea plenaria di tutti i giovani iscritti al Movimento nella regione.
All’Assemblea partecipano, con solo diritto di parola, i componenti del Comitato regionale e gli esponenti di associazioni e di formazioni sociali i quali si ispirino ai principi ideali della Democrazia Cristiana o collaborino con il Movimento.
L’Assemblea dei Giovani è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea regionale dei Giovani ordinaria, autorizzata dal Coordinamento nazionale, si riunisce ogni due anni:
a) per discutere le relazioni del Coordinamento regionale e i temi dell’Assemblea;
b) per proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica regionale del Movimento in armonia con l’indirizzo politico determinato dall’Assemblea nazionale;
c) per eleggere il Coordinatore e il Coordinamento regionale.
L’Assemblea regionale dei Giovani in seduta straordinaria si riunisce, con specifico ordine del giorno, per delibera del Coordinamento nazionale la quale deve decidere sulla convocazione, quando ne faccia richiesta come minimo un terzo dei giovani iscritti al Movimento della Regione, oppure quando la richiesta medesima provenga dal Coordinamento regionale e sia stata deliberata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Competenze del Coordinatore regionale
Art.32 Il Coordinatore regionale ha la rappresentanza politica del Movimento nella regione.
Egli promuove ed indirizza l’attività degli organi del Movimento ed impartisce le direttive sull’attività e sull’organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei componenti organi statutari.
In particolare:
a) convoca e presiede il Coordinamento regionale ed è responsabile dell’esecuzione dei loro deliberati;
b) nomina, sentito il Coordinamento, uno o più vice-Coordinatori e dirigenti dei vari uffici, scegliendoli anche al di fuori del Coordinamento;
c) effettua consultazioni periodiche con i Coordinatori provinciali;
d) svolge attività di propulsione, di indirizzo e di coordinamento in materia di formazione e propaganda, in collegamento con i dipartimenti nazionali interessati;
e) cura i rapporti con la società civile e con gli organismi sociali ed economici regionali;
f) cura i rapporti a livello regionale con il Partito della Democrazia Cristiana.
Composizione del Coordinamento regionale
Art.33 Il Coordinamento regionale è formato dal Coordinatore regionale, dal Segretario Amministrativo (eletto all’interno del Coordinamento) e dai componenti eletti dall’Assemblea regionale dei Giovani-
Fanno parte, inoltre, del Coordinamento regionale, con voto consultivo:
a) il Segretario regionale del Partito;
b) i Coordinatori provinciali;
c) il Coordinatore comunale del Comune capoluogo di Regione;
d) il Coordinatore nazionale se iscritto nella regione.
Competenze del Coordinamento regionale
Art.34 Il Coordinamento regionale attua nella regione la linea politica del Movimento.
Il Coordinamento regionale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza assoluta del votanti, il Segretario amministrativo.
Il Coordinamento regionale, inoltre:
a) approva le relazioni annuali del Coordinatore regionale e del segretario amministrativo, le linee programmatiche per l’attività del Movimento nella regione, nel rispetto dei deliberati assembleari e degli indirizzi del Coordinamento nazionale e il preventivo di spesa del Coordinamento;
b) indica l’orientamento del Movimento ed indirizza l’attività dei Coordinamenti provinciali;
c) discute e approva il programma DC per le elezioni regionali;
d) formula proposte al Coordinamento nazionale e al Partito DC sul programma e gli orientamenti per le elezioni politiche;
e) istituisce, su proposta del Coordinatore, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica e amministrativa del Movimento nella provincia, in modo da accrescere la capacità di proposta del partito e stabilire più intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile organizzata;
f) procede per gravi e documentate ragioni lo scioglimento di organi locali e alla nomina di commissari;
g) propone le liste e i candidati per il Consiglio regionale e per il Parlamento (solo per la Camera, per i componenti che abbiano l’età tra i 25 e i 30 anni) e approva quelle definitive del Partito;
h) approva la lista e le candidature per i Consigli comunali delle varie province e per i Consigli provinciali;
i) approva i regolamenti che disciplinano le strutture, il funzionamento e le modalità di elezione dei vari coordinamenti (da quello comunale a quello regionale);
j) convoca conferenze programmatiche locali;
k) promuove attività di formazione politica;
l) stabilisce l’indirizzo del Movimento per la soluzione del crisi della Giunta regionale;
m) svolge ogni altro compito ad essa affidato dal Coordinamento nazionale.
Il Coordinamento regionale deve riunirsi entro venti giorni dalla conclusione dell’Assemblea regionale dei Giovani, entro trenta giorni dalla soluzione di crisi della giunta regionale e, comunque, almeno ogni due mesi.
GLI ORGANI NAZIONALI DEL MOVIMENTO
Gli organi nazionali del Movimento
Art.35 Sono organi nazionali del Movimento:
a) l’Assemblea nazionale dei Giovani;
b) il Coordinatore nazionale;
c) il Coordinamento nazionale;
d) l’Ufficio politico.
L’Assemblea nazionale dei Giovani: composizione, competenze e periodicità
Art.36 L’Assemblea nazionale dei Giovani è l’assemblea di tutti gli iscritti del Movimento nella nazione.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea nazionale dei Giovani ordinaria si riunisce ogni due anni, nella data, nel luogo e con l’ordine del giorno fissati dal Coordinamento nazionale, il quale approva il regolamento per:
a) per discutere la relazione del Coordinatore nazionale ed i temi dell’Assemblea;
b) proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica del Movimento;
c) eleggere il Coordinatore nazionale e il Coordinamento nazionale.
L’Assemblea nazionale dei Giovani in seduta straordinaria si riunisce per delibera del Coordinamento nazionale, con voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.
L’Assemblea nazionale dei Giovani straordinaria si riunisce altresì quando ne faccia richiesta un numero di Coordinamenti regionali che rappresentino almeno 1/3 dei giovani iscritti nel territorio nazionale.
Nei casi previsti nei due comma precedenti il Coordinamento nazionale delibera la data, il luogo, l’ordine del giorno e il regolamento.
IL COORDINATORE NAZIONALE
Competenze
Art.37 Il Coordinatore nazionale ha la rappresentanza politica del Movimento, attua la linea determinata dall’Assemblea dei Giovani secondo le deliberazioni del Coordinamento nazionale, dirige e coordina le attività del Movimento.
Il Coordinatore nazionale, in particolare:
a) convoca e presiede il Coordinamento nazionale e l’Ufficio politico;
b) nomina, sentito il Coordinamento nazionale, uno o più vice-Coordinatori e i dirigenti dei Dipartimenti, scegliendo questi ultimi anche al di fuori di esso;
c) esprime ai Coordinamenti l’indirizzo politico del Movimento.
Impedimento, dimissioni e decadenza del Coordinatore nazionale
Art.38 In caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza del Coordinatore nazionale, il Coordinamento nazionale è convocato allo scopo di eleggere il nuovo Coordinatore nazionale a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle successive.
Il candidato che alla terza votazione ottenga la maggioranza semplice è eletto Coordinatore con il compito di convocare l’Assemblea nazionale dei Giovani da celebrarsi entro sei mesi.
Le votazioni per l’elezione del Coordinatore nazionale devono svolgersi nel corso della medesima sessione del Coordinamento nazionale.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE
Elezione
Art.39 Ogni Coordinamento regionale può presentare una lista di candidati per il rinnovo del Coordinamento nazionale con un capolista, candidato per la carica di Coordinatore nazionale. Il numero dei candidati non può essere superiore a 1/3 dei giovani iscritti nella regione.
Possono essere presentate delle liste interregionali con le stesse modalità previste dal comma precedente.
L’Assemblea nazionale dei Giovani ha validità di elezione quando si presentano il 50%+1 dei giovani iscritti al Movimento. Ogni dirigente, sia esso comunale, provinciale o regionale, può votare in delega per non più di 10 giovani impossibilitati a partecipare all’Assemblea.
Il sistema elettorale è proporzionale. Risultano eletti, all’interno delle varie liste (regionali o interregionali), i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
A parità di preferenze, la graduatoria è determinata dall’anzianità di iscrizione al Movimento.
Se una lista riceve la maggioranza assoluta dei voti, il capolista, candidato alla guida del Coordinamento, è eletto Coordinatore nazionale al primo turno.
Nel caso nessuna lista raggiunga la maggioranza assoluta, i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, andranno al ballottaggio.
Si effettuerà una seconda votazione, sempre nella seduta dell’Assemblea nazionale dei Giovani e chi riceverà più voti è eletto Coordinatore nazionale.
Composizione
Art.40 Il Coordinamento nazionale è composto:
a) dal Coordinatore nazionale
b) dai componenti eletti dall’Assemblea dei Giovani;
c) dai coordinatori regionali, se non eletti;
d) dagli iscritti che abbiano ricoperto la carica di Coordinatore nazionale;
e) il Segretario politico del Partito.
Fanno parte, inoltre, del Coordinamento nazionale, con voto consultivo, gli iscritti al Movimento che siano:
a) eletti nei vari organismi istituzionali (circoscrizioni, comunali, provinciali, regionali, parlamentari, ministeriali);
b) direttore del periodico del Movimento;
c) venti segretari provinciali in carica cooptati dal Coordinamento nazionale, nella sua prima seduta,
d) rappresentanti delle associazioni e presidenti e direttori degli istituti per la ricerca culturale nel settore economico, giuridico e sociale, secondo le norme e le procedure fissate dal Coordinamento nazionale.
Il Coordinamento nazionale può invitare a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, esponenti che svolgono a livello nazionale attività ispirate ai principi cristiano-sociali.
Competenze
Art.40 Il Coordinamento nazionale è, entro la sua linea politica determinata dall’Assemblea nazionale, l’organo deliberativo del Movimento.
Il Coordinamento nazionale:
a) elegge tra i suoi componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza semplice dei votanti, il proprio Presidente e il Segretario amministrativo;
b) controlla l’attività del Movimento e sovrintende agli organi di garanzia statutaria;
c) delibera sugli indirizzi politici programmatici del Movimento sulla base delle determinazioni dell’Assemblea nazionale dei Giovani;
d) nomina tra i propri componenti, con metodo proporzionale, una commissione per assolvere i compiti previsti dall’art.21.
Il Presidente del Coordinamento nazionale
Art.41 Il Presidente del Coordinamento nazionale vigila sulla esecuzione delle decisioni del Coordinamento nazionale e convoca il Coordinamento almeno una volta ogni tre mesi.
L’UFFICIO POLITICO
Composizione e competenze
Art.42 L’Ufficio politico è composto da 7 a 11 componenti.
Fanno parte di diritto dell’Ufficio politico: il Coordinatore nazionale, il presidente del Coordinamento nazionale, i vice-Coordinatori nazionali.
Gli altri componenti sono nominati dal Coordinamento nazionale, su proposta del Coordinatore nazionale, tra i propri componenti.
L’Ufficio politico è l’organo che coadiuva il Coordinatore nazionale nell’attuazione della linea politica deliberata dagli organi del Movimento.
GLI ORGANI CONSULTIVI E AUSILIARI
Commissioni di settore – gruppi di lavoro
Art.43 Gli organi del Movimento istituiscono commissioni di settore e gruppi di lavoro in relazione alle concrete esigenze di approfondimento di temi di interesse generale e locale, nonché di presenza politica e amministrativa del Movimento.
Le commissioni e i gruppi di lavoro sono presieduti dai dirigenti dei dipartimenti e dai responsabili dei settori e sono formati da iscritti ed elettori esperti nelle materie di competenza.
Consulta delle regioni e assemblea dei componenti dei coordinamenti regionali
Art.44 È istituita la consulta delle regioni, composta dai coordinatori regionali, dai segretari amministrativi regionali con il compito di formulare proposte per l’attuazione delle scelte politiche programmatiche deliberate dal Coordinamento nazionale, al fine di realizzare un ordinamento regionale corrente con gli indirizzi del Movimento.
La consulta è presieduta dal Coordinatore nazionale che la convoca con periodicità semestrale.
L’assemblea generale dei componenti dei coordinamenti regionali e dei coordinatori regionali è convocata almeno una volta l’anno, dal Coordinatore nazionale. L’assemblea è sede di proposta e di dibattito per l’impegno regionalista del Movimento.
Assemblea nazionale
Art.45 Nel periodo che intercorre tra i congressi nazionali, è convocata l’assemblea nazionale per dibattere gli orientamenti generali del Partito sulle grandi questioni che attengono ai temi della pace, del lavoro, della famiglia, della condizione femminile e giovanile, degli anziani, della cultura, dell’economia, della presenza e dell’iniziativa della DC nella società italiana.
L’assemblea nazionale è aperta agli iscritti, elettori e portatori di significative esperienze sociali, culturali e professionali.
L’assemblea nazionale è convocata dal Presidente del Coordinamento nazionale.
Analoghe assemblee sono convocate a livello comunale, provinciale e regionale.
TITOLO IV
GARANZIE STATUTARIE
INFRAZIONI DISCIPLINARI
Misure disciplinari
Art.46 Le misure disciplinari sono:
a) il richiamo;
b) la sospensione;
c) l’espulsione.
Le misure disciplinari sono comminate dagli organi disciplinari di cui all’art. ….
Il richiamo
Art.47 Il richiamo è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed è inflitta per lievi trasgressioni.
La sospensione
Art.48 La sospensione è inflitta per trasgressioni ai doveri morali e politici che l’appartenenza al Movimento comporta.
Essa non può superare la durata di dodici mesi.
Il Collegio dei probiviri di prima istanza, per gravi e motivate ragioni, può dichiarare la provvisoria esecuzione della decisione.
Il Collegio dei probiviri di seconda istanza può, su ricorso, sospendere l’esecuzione.
La sospensione superiore a tre mesi adottata con decisione definitiva dal Collegio dei probiviri di seconda istanza comporta la decadenza dalle cariche del Movimento.
L’espulsione
Art.49 L’espulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al Partito.
L’espulsione è comunicata alla Sezione DC, al Coordinamento comunale e provinciale, nonché a quello regionale e al Coordinamento nazionale.
L’espulsione può essere resa pubblica con decisione dell’organo competente.
Domanda di riammissione al Movimento
Art.50 Le domande di riammissione al Movimento di iscritti espulsi non possono essere presentate prima di un anno dall’espulsione.
Sulle domande deve esprimere un parere l’organo che ha comminato l’espulsione. Il socio riammesso non potrà ricoprire cariche nel Movimento se non dopo dodici mesi dalla riammissione.
GLI ORGANI DISCIPLINARI
Gli Organi disciplinari
Art.51 Sono organi disciplinari del Movimento:
a) il Collegio dei probiviri di prima istanza;
b) il Collegio dei probiviri di seconda istanza.
Il Collegio dei probiviri di prima istanza e di seconda istanza sono articolati rispettivamente in 2 e in 1 sezione ed hanno sede in Roma. Ciascuna sezione è composta di 3 componenti effettivi e da un supplente. La seconda sezione, istituita presso il Collegio di seconda istanza, è composta da 5 componenti effettivi e 3 supplenti.
Elezione dei probiviri
Art.52 I componenti dei collegi dei probiviri sono eletti dal Coordinamento nazionale, nella sua prima seduta, a scrutinio segreto. Ciascun consigliere può votare per un numero di candidati non superiore ad un terzo dei componenti del Collegio. Le liste, da presentarsi per ogni Collegio e distinte per candidati effettivi e candidati supplenti, devono contenere un numero di nominativi pari almeno al doppio dei componenti del Collegio.
Possono anche essere eletti coloro che abbiano particolarmente illustrato il Partito con la propria attività nel campo politico, economico e sociale e che siano stati inseriti in una lista predisposta da una commissione composta dal Presidente del Coordinamento nazionale e dagli ex Coordinatori nazionali del Movimento.
I presidenti dei collegi sono nominati dal Coordinamento nazionale, su proposta del suo presidente.
Incompatibilità dei probiviri
Art.53 La nomina a proboviro comporta per la durata del mandato l’incompatibilità con l’accettazione di ogni incarico esecutivo di Movimento e di Partito a livello provinciale o superiore, nonché con la carica di Sindaco di capoluogo, di Presidente dell’amministrazione provinciale, di Consigliere regionale o di Parlamentare o di Consigliere nazionale del Partito o del Movimento.
L’accettazione degli incarichi considerati incompatibili nel comma precedente, o la presidenza degli stessi all’elezione, comporta la decadenza dall’incarico proboviro.
In caso di decadenza o di dimissioni i collegi sono integrati con i candidati che seguono immediatamente in graduatoria.
Competenza disciplinare del Coordinamento nazionale
Art.54 Il Coordinamento nazionale, per atti di indisciplina che comportino gravi conseguenze politiche, può disporre, in casi di urgente necessità, la sospensione dell’iscritto a titolo cautelativo. In tal caso deve immediatamente deferire il socio al Collegio centrale dei probiviri di prima istanza.
Il Coordinamento nazionale dichiara la cessazione dell’appartenenza al Movimento degli iscritti che si presentino come candidati alle elezioni politiche in liste e collegamenti diversi da quelli della Democrazia Cristiana o comunque non approvati dagli organi competenti del Movimento.
Contro la decisione disciplinare del Coordinamento l’interessato può ricorrere al Collegio dei probiviri di seconda istanza.
Il Coordinamento provinciale o, qualora essa non vi provveda, il Coordinamento nazionale, possono dichiarare la cessazione dell’appartenenza al Movimento degli iscritti che si presentino come candidati alle elezioni amministrative in liste o collegamenti diversi da quelli approvati dagli organi competenti.
Contro la dichiarazione del Coordinamento provinciale, l’interessato può ricorrere al Collegio dei probiviri di prima istanza.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art.55 Per tutto il ricorso e il suo procedimento si fa riferimento al procedimento che si adotta nell’interno del Partito della Democrazia Cristiana, spiegato nel suo Statuto approvato nel 1984, agli artt.119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126.
FINANZIAMENTI DEL MOVIMENTO
Art.56 Le entrate del Movimento sono:
a) le eventuali quote del tesseramento degli iscritti;
b) i contributi volontari degli iscritti e degli elettori;
c) i proventi della stampa del Movimento;
d) i proventi delle Feste dell’Amicizia;
e) i proventi delle sottoscrizioni;
f) i contributi previsti dalla legge;
g) ogni altro provento ordinario e straordinario provenienti da alienazione di beni mobili, mobili registrati e immobili.
Ogni iscritto ha il dovere di contribuire, secondo le proprie possibilità a sostenere economicamente il Movimento.
Tutti gli iscritti eletti o chiamati, su designazione del Movimento, a ricoprire cariche pubbliche remunerate sono tenuti a versare un contributo obbligatorio, sugli emolumenti percepiti.
I contributi obbligatori devono essere corrisposti direttamente al Coordinamento nazionale o ai coordinamenti regionali, provinciali o comunali, a seconda del rispettivo livello istituzionale di designazione.
Per le altre entrate del Movimento si fa riferimento all’art. 129 dello Statuto del Partito della DC in vigore dal 1984.
NORME FINALI
Modifica dello Statuto
Art.57 Le norme del presente Statuto possono essere modificate dall’Assemblea nazionale dei Giovani del Movimento a maggioranza assoluta dei voti dei rappresentati.
L’Assemblea nazionale può delegare al Coordinamento nazionale la modifica dello Statuto con l’indicazione dei principi e dei criteri relativi nonché della maggioranza di voto necessaria per l’approvazione.
Regolamenti
Art.58 I regolamenti previsti dal presente Statuto e quelli relativi alle elezioni da esso previste sono approvati dal Coordinamento nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Referendum tra gli iscritti
Art.59 Il Coordinamento nazionale può indire referendum tra gli iscritti su questioni sulle quali poi il Coordinamento nazionale decide in via definitiva.
Il Coordinamento nazionale, nell’indire il referendum, delibera il regolamento per il suo svolgimento.
Commissioni elettorali
Art.60 Sono istituite le commissioni elettorali per la designazione dei candidati alle elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e nazionali. Esse sono disciplinate da apposito regolamento. Posso integrarsi con le commissioni elettorali del Partito.




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