La teoria della conoscenza dei Sofisti nasce dall’osservazione delle “abitudini forensi”.
Mai nella breve storia della filosofia occidentale antecedente si è assistito ad una relazione tanto stretta tra filosofia e diritto. L’osservazione delle “abitudini forensi” – come si è detto- conduce la Sofistica a riconoscere la dualità (dissoi logoi) dei discorsi del diritto. Se nell’ambito dell’udienza il dikasthV (iudex) è costretto a discernere tra la verità dell’attore e la verità del convenuto, nell’ambito del discorso sul diritto il filosofo è costretto a discernere tra due caratteristiche della dikh, cioè bene e male (caratterizzato dalla forma della vendetta "erinnica"). Ecco come i dubbi del dikasthV si traducano nei dubbi del filosofo che discorre di dikh.
La teoria della conoscenza di PROTAGORA si modella su una certa varietà di fonti. Innanzitutto a] l’uso forense tradotto filosoficamente col relativismo culturale dei dissoi logoi, b] Pitagora e la dottrina Pitagorica e c] Eraclito (a contrario).
Prima di introdurre il discorso sul diritto cerchiamo di schematizzare brevemente la teoria della conoscenza di PROTAGORA.
Dalla verità duale delle cose (dissoi logoi) l’uomo riesce ad ottenere attraverso il momento intermedio del ricorso al senso comune (metron anqrpoV) una conoscenza universale (traduzione del ton httw in ton kreittwn). La Sofistica non-eristica inizia il suo cammino sulla strada della conoscenza con il riconoscimento della varietà delle verità (relativismo) e attraversando l’ambito del dominio delle “sensazioni” (senso comune) termina con l’istanza di una conoscenza universale (kreittwn logoV). L’uomo esce dal relativismo culturale estremo attraverso il ricorso al senso comune e alla conoscenza universale (filosofia). E’ da rifiutare l’idea diffusa che l’intera Sofistica nasca e muoia come estremo relativismo culturale. La teoria della conoscenza di PROTAGORA consiste di tre livelli: il livello della varietà dei discorsi (relativismo dei dissoi logoi); il livello della conoscenza individuale (senso comune del metron anqropoV); il livello della conoscenza universale (filosofia del kreittwn logoV). L’uomo traducendo dall’httwn logoV (secondo livello) al kreittwn logoV (terzo livello) si traduce dal mondo del senso comune al mondo della conoscenza effettiva ed universale. La sofistica non-eristica non si limita al secondo livello, ma con PROTAGORA tende al terzo (conoscenza universale).
Per ciò che concerne il diritto tre sono le tematiche centrali alla riflessione ius-filosofica di PROTAGORA. Prima di tutto l’idea della contraddittorietà dei discorsi sul diritto. Poi la fondazione di un ius-naturalismo umano (ius-razionalismo). Ed infine la convinzione della rilevanza del diritto criminale all’interno dell’ordinamento di diritto naturale umano.
L’idea della contraddittorietà dei discorsi sul diritto. Ciò che si dice in relazione alla conoscenza è comune a ciò che si dice in relazione al diritto. La dikh (diritto e morale) nasce come concetto contraddittorio sottendendo diverse verità nt1. La semantica dei discorsi sul diritto è funzione del contesto, cioè varia al variare di caratteristiche intrinseche ai destinatari. L’individuo riesce ad evitare la variabilità estrema dei discorsi sul diritto attraverso senso comune e razionalità. Il filosofo ci riesce trasformando ulteriormente senso comune e razionalità concrete (ton htton) in conoscenza universale (ton kreittwn). I discorsi sulla funzione della sanzione ne sono un caso chiaro. Sono discorsi contraddittori introducendo due istanze contraddittorie come l’istanza retributivistica e l’istanza intimidatoria. La contraddittorietà dei discorsi è evitabile dall’individuo comune attraverso il ricorso a buon senso/ senso comune accettando la tesi immediata ed elementare della retribuzione/ vendetta. Il filosofo riesce ad andare oltre trasformando il discorso di senso comune in discorso universale meno immediato e elementare. L’htton logoV elementare della retribuzione deve essere tradotto nel kreittwn logoV universale della intimidazione.
La fondazione del ius-naturalismo umano. Nel mito dell’evoluzione del mondo il cammino da htton a kreittwn si traduce nel cammino da fusei (naturale) a nomw (normato) nt2. Così accade con il diritto. Con l’evoluzione si va da un diritto fusei ad un diritto nomw. Per nomoV si intende “diritto naturale umano”. In altri termini si va da un “diritto naturale divino” ad un “diritto naturale umano”. PROTAGORA è ius-razionalista. Cadono in errore coloro che – come Pietro D’Amico nt3- considerano tutta la Sofistica come latrice e fautrice di un netto Ius-Positivismo. Il “diritto naturale umano” non è il diritto dei “codici” dal momento che nel nostro autore il diritto dei “codici” è considerato invalido se si mostri contrario a nomoV. Ma è il diritto scaturente dalla razionalità umana. Il discorso della sofistica nascente è un discorso orientato e contro il diritto naturale divino della Pre-socratica e contro il diritto dello stato contrario a razionalità umana. Sostenere che lo ius-naturalismo dell’autore è “umano” vuole dire affermare due cose: l’esistenza di una teoria non conservatrice del diritto e la non totale anti-democraticità della sofistica nascente.
Con l’“umanesimo” si concretizza l’interesse della sofistica verso la discussione e la definizione dei termini e del discorso umani. In maniera assolutamente innovativa infatti sono introdotte due distinzioni che non saranno certo secondarie all’interno della futura storia della filosofia del diritto occidentale. La distinzione tra diritto naturale e diritto dello stato (Positive-recht) e la distinzione all’interno della classe “diritto naturale” tra diritto naturale divino e diritto naturale razionale.
Ed infine il diritto criminale. E’necessario introdurre una sorta di excursus. Per il nostro autore “filosofo” è colui che conosce. “Conoscere” vuole dire riuscire a tradurre i discorsi immediati ed elementari del senso comune in discorsi universali. Però “filosofo” non è unicamente colui che “conosce”. E’ colui che conosce e che riesce ad indurre in altri tale conoscenza. In altri termini “filosofo” è “conoscitore” ed “educatore”, e tale intuizione diviene tema centrale nella filosofia ellenica “umanistica” che va dalla sofistica ad Aristotele attraverso Socrate e Platone. Dobbiamo considerare il termine “educazione” in due sensi. “Educazione” è mostrare il valore intellettuale della traduzione (da discorso di senso comune e discorso universale) ed indurre alla traduzione. L’educazione a livello del nomoV (momento della vita comunitaria) si concretizza attraverso il diritto criminale. PROTAGORA connette indissolubilmente conoscenza, educazione e diritto all’interno del diritto criminale. Il discorso sulle finalità della sanzione è ottimo modello della teoria della conoscenza dell’autore. Se “educazione” è una induzione a tradurre da non-conoscenza a conoscenza e diritto criminale è una forma di educazione, diritto criminale sarà un ottimo modo di indurre alla traduzione da verità contraddittorie sulla dikh ad una unica verità universale. In altri termini il diritto criminale sarà un ottimo strumento di intimidazione mediante minaccia idoneo ad indurre in ciascun individuo la traduzione dall’htton logoV (una eventuale convinzione che fare il male o commettere un reato non siano illeciti?) al kreittwn logoV (la convinzione universale che fare il male o commettere reati siano cose illecite?) in relazione ai discorsi sulla dikh. Previsione ed intimidazione sono strettamente connesse nt4 dal momento che l’intimidazione resiste unicamente se e solo se l’individuo riesca a vedere nel futuro l’effetto della sua condotta. A tale conclusione conduce – come abbiamo visto- il discorso sulle finalità della sanzione. In tale caso tradurre da htton logoV a kreittwn logoV vuole dire tradurre da una concezione retributivistica della sanzione ad una concezione intimidatoria.
Ecco le conclusioni. Innanzitutto se è vero che i discorsi sul diritto (caso introdotto da Untersteiner; discorso sulla finalità della sanzione) nascono come contraddittori dando vita ad una situazione di relativismo conoscitivo, è anche vero che il filosofo ha la facoltà di limitare tale contraddittorietà ottenendo una verità non contraddittoria e meno elementare della verità scaturente dal senso comune. Il discorso sulla dikh è – secondo la sofistica non eristica- un discorso suscettibile di verità/ falsità. Secondariamente la teoria del diritto del nostro autore è una teoria orientata verso un ius-razionalismo contrario a diritto divino e diritto statale non razionale. E’ una teoria innovativa e non certamente stato-centrica. Infine il diritto criminale, inteso come strumento di intimidazione mediante minaccia, è considerato rilevante all’interno dell’ordinamento di diritto e il discorso sul diritto criminale è considerato rilevante all’interno della teoria del diritto dell’autore trattato.
Il diritto criminale è una “forma di educazione” idonea a condurre il cittadino a formulare convinzioni universali e vere sulla liceità di fare il bene senza commettere reati. Ed è una “forma di conoscenza”.
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nt1 Cfr. M. Untersteiner, I Sofisti, Milano, Lampugnani-Nigri, 1967, 47-48. Untersteiner introduce un caso concreto: “…Si può tener presente la nota discussione, durata un’intera giornata, tra Protagora e Pericle per determinare se l’uccisione di Epitimo di Farsalo, avvenuta in seguito a un involontario tiro di giavellotto, fosse da attribuire alla colpa del giavellotto o di chi lo aveva scagliato o dei sovrintendenti alla gara: ciò dovevasi dimostrare kata ton orqotaton logon…Il Rensi ha veduto il problema nella sua portata, quando, procedendo, osserva: “e in realtà la risposta al problema poteva essere una qualunque delle tre e sempre giusta a seconda del punto di vista e quindi a seconda della persona a cui il problema fosse stato sottoposto. Se sottoposto ad un medico, e quindi dal punto di vista di una perizia medico-legale sulle cause della morte, la risposta sarebbe stata: il giavellotto. Se sottoposto al giudice, e quindi dal punto di vista della responsabilità penale, la risposta giusta sarebbe stata: chi l’ha scagliato. Se sottoposto al capo dell’amministrazione, e quindi dal punto di vista del dovere di oculatezza incombente ai suoi dipendenti incaricati dell’ordine pubblico, la risposta giusta sarebbe stata: i sorveglianti” …”. Ecco il relativismo indirizzato verso una sorta di “contestualismo” inerente ai discorsi sul diritto.
nt2 Cfr. M. Untersteiner, I Sofisti, cit., 88-89. Ecco come Untersteiner riassume il mito della creazione del nostro autore: “…Quando giunse il momento, nel quale dovevano essere create le stirpi mortali, gli dei che già esistevano, le plasmarono nel seno della terra, mediante una mescolanza di terra e di fuoco e di tutti gli elementi che si combinano con il fuoco e con la terra. Quando stavano per condurre alla luce questi nuovi esseri, diedero incarico a Prometeo e a Epimeteo di distribuire e di ordinare a ciascuno le forze naturali (dunameiV) conforme a una norma. Epimeteo, ricevuto il consenso dal fratello, procedette all’assegnazione, salvo il controllo finale di Prometeo. Dopo che Epimeteo distribuì agli animali le forze naturali per la difesa o l’offesa atte a conservare l’esistenza, si trovò ad avere sperperato tutto, senza che fossero rimaste forze da assegnare agli uomini. Così l’uomo era nudo, non calzato, senza vestiti e privo di difesa. Stava l’uomo vicino all’ora della sua nascita quando Prometeo, per salvarlo, rubò insieme col fuoco l’esperienza nell’arte… e la offrì in dono agli uomini… L’uomo, ottenute originali disposizioni di natura, poté bensì imparare a sciogliere la lingua in parole, a costruirsi case, a procurarsi vesti, calzari, cibo. Ma gli uomini, poiché vivevano sparsi, erano esposti agli attacchi delle belve; e, poi, quando per evitare questo rischio si riunirono in città, per mancanza dell’arte politica si offendevano reciprocamente, cosicché di nuovo dispersi correvano pericolo di venire annientati. Zeus atterrito mandò Ermes perché portasse tra gli uomini aidwV, che è il riconoscimento pieno di deferenza di fronte a ogni superiorità altrui e dikh, il senso di giustizia, affinché fossero principi ordinatori (kosmoi) e legami che stringessero solidarietà… La distribuzione fu fatta in modo che ciascuno possedesse parte uguale di aidwV e dikh…”.
nt3 Cfr. P. D’Amico, Storia della filosofia del diritto, Napoli, Simone, 2001, 48-52. Lo scritto di D’Amico affronta l’analisi delle correnti sofistiche in maniera scandalosamente e sconciamente scorretta.
nt4 Una tale connessione avverrà successivamente in Germania nella visione ius-filosofica di Paul Johann Anselm Feuerbach e in Italia nelle visioni di Giovanni Vailati e Mario Calderoni (si veda il mio La filosofia del diritto di Mario Calderoni, Milano, senza editore [tesi di laurea], 2003, 160).
Ivan Pozzoni




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