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  1. #11
    Affus
    Ospite

    Predefinito

    Originally posted by Augustinus
    Carissimo Bellarmino,
    non so se Affus si riferisse al contenuto della pubblicità in sè o meno. Io mi sono limitato a fornire una risposta, da un punto di vista canonistico, alla sua domanda così come l'ho intesa, attraverso il riferimento al can. 1392 ed al fatto che mi chiedeva se i Paolini fossero o meno dei commercianti.
    La mia, quindi, è stata una risposta solo giuridica, facendo rilevare come l'attività affaristica e di mercatura - se autorizzata dalla competente autorità - può essere esercitata dalle persone indicate nel can. 286. Nè più e nè meno.
    Altre valutazioni esulano dalla mia competenza (mi riferisco a valutazioni morali o teologiche). Per cui non sono in grado di poter dire - da un punto di vista giuridico - se una pubblicità dei Paolini sia o meno blasfema.
    Al più ti potrei dare un mio giudizio personale, cioè potrei dirti cosa ne penso io. E non mi pare che siano poi così blasfemi (almeno che io ricordi). D'altro canto, francamente, mi trovi alquanto indifferente ai messaggi pubblicitari, da qualsiasi parte provengano.
    Guardo, infatti, la televisione con una certa indifferenza, facendo in modo che certi messaggi mi scivolino via come l'acqua sull'impermeabile. E la pubblicità sui giornali non la degno neppure di un'occhiata ... .
    Per cui non ricordo messaggi che mi abbiano colpito negativamente da parte dei Paolini (mi riferisco alle loro iniziative editoriali spesso pubblicizzate).
    A parte questo, tornando al punto di vista giuridico, se qualsiasi persona ritenesse che un certo messaggio pubblicitario promosso dai Paolini o da altri sia, come dici tu carissimo amico, "sopra le righe", potrebbe benissimo segnalarlo alla competente autorità, affinchè vengano assunte le opportune misure o vengano fornite le opportune chiarificazioni.
    Altro non so dirti.
    Cordiali saluti in Cristo

    Augustinus


    Originally posted by Augustinus
    Carissimo Bellarmino,
    non so se Affus si riferisse al contenuto della pubblicità in sè o meno. Io mi sono limitato a fornire una risposta, da un punto di vista canonistico, alla sua domanda così come l'ho intesa, attraverso il riferimento al can. 1392 ed al fatto che mi chiedeva se i Paolini fossero o meno dei commercianti.
    La mia, quindi, è stata una risposta solo giuridica, facendo rilevare come l'attività affaristica e di mercatura - se autorizzata dalla competente autorità - può essere esercitata dalle persone indicate nel can. 286. Nè più e nè meno.
    Altre valutazioni esulano dalla mia competenza (mi riferisco a valutazioni morali o teologiche). Per cui non sono in grado di poter dire - da un punto di vista giuridico - se una pubblicità dei Paolini sia o meno blasfema.
    Al più ti potrei dare un mio giudizio personale, cioè potrei dirti cosa ne penso io. E non mi pare che siano poi così blasfemi (almeno che io ricordi). D'altro canto, francamente, mi trovi alquanto indifferente ai messaggi pubblicitari, da qualsiasi parte provengano.
    Guardo, infatti, la televisione con una certa indifferenza, facendo in modo che certi messaggi mi scivolino via come l'acqua sull'impermeabile. E la pubblicità sui giornali non la degno neppure di un'occhiata ... .
    Per cui non ricordo messaggi che mi abbiano colpito negativamente da parte dei Paolini (mi riferisco alle loro iniziative editoriali spesso pubblicizzate).
    A parte questo, tornando al punto di vista giuridico, se qualsiasi persona ritenesse che un certo messaggio pubblicitario promosso dai Paolini o da altri sia, come dici tu carissimo amico, "sopra le righe", potrebbe benissimo segnalarlo alla competente autorità, affinchè vengano assunte le opportune misure o vengano fornite le opportune chiarificazioni.
    Altro non so dirti.
    Cordiali saluti in Cristo

    Augustinus
    Caro Augustinus i paolini hanno nelle loro costituzioni l'attivita apostolica che si basa anche sulla vendita di libri , dischi , audiocassette che hanno fini apostolici e catechistici , trovado in questo l'adeguato mezzo per il loro sostentamnto alle fatiche apostoliche e san Paolo direbbe giustamente : "non mettere la museruola al bue mentre trebbia ."
    Ora se si pubblicizza un testo teologico o religioso , si fa lo stesso aposolato anche se si è pagati ,ma se si approfitta della grossa tiratura del giornale che è tenuto da religiosi e del nome e dei segni cristiani sul settimanale e si incassano centinaia di milioni , magari dicendo al povero parroco che si predica la parola di Dio con prosciutti e mortadelle in mezzo ,allora non è solo questione di contenuti della pubblicita ,ma di attivita commerciale vera e propria
    che l'ordinario del luogo dove viene stampato il gionale potrebbe interdire tranquillamente facendo riferimento al canone .
    Anzi potrebbe intervenire la stessa congregazione vaticana dei religiosi , che vedendola deviare dai i fini per cui è nata , agirebbe sui diretti superiori .
    La scusa che loro porterebbero del business e del prezzo sarebbe del tutto inconsistente ai fini morali e del diritto.
    Il diritto condanna non tanto i poveri bottegai davanti ai santurai , quanto questa vera e propria simonia .
    Infatti cosa c'entra il messaggio evangelico e la dottrina cattolica col business della cocca cola ?
    Allora sarebbe lecito ai missionari comboniani farsi finanziare le loro missioni direttamente dalla fiat o dalla wolkswagen , cioe impegnandosi a mettere sulla missione cartelloni delle fabbriche . Se è vietato a questi deve essere viatato anche a loro .
    Ora noi sappiamo che la pubblicita profana è lì'attivita piu ucrosa che ci possa essere insieme ad altre poche .
    veda il cavaliere berlusconi come ha fatto i soldi .
    Sppiamo poi che la pubblicita è l'anima del commercio , allora dobbiamo dedurre che questi si siano dati corpo e anima al commercio su Familgia Cristiana. Ed ecco perchè poi questi non predicano mai il vangelo . Infatti , hanno la bisaccia piena e i doppi calzari , per paura di restare a scalzi .

  2. #12
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    Predefinito

    Carississimo Affus,
    mi pareva di aver fornito alla tua domanda una risposta, da un punto di vista canonistico.
    Il Codex del 1983 non vieta ex se ai chierici di svolgere attività commerciale ed affaristica: la condizione che richiede la normativa codiciale è che questa sia semplicemente autorizzata dall'autorità competente. Nè più nè meno. Qualora mancasse la licenza dell'autorità, allora scatterebbe il reato di cui al can. 1392, che tu mi hai citato.
    In conclusione, nulla vieta, di per sè, nel Codice, che i comboniani o altri si mettano a commerciare, purchè ciò sia autorizzato e salvo quanto previsto dai propri statuti.
    Ti prego, quindi, di leggere la mia risposta, più articolata, riportata più sopra, dove ti do contezza della normativa del Codex.
    Questa è la disciplina canonistica. Sul resto, che involge questioni non giuridiche, ma al più di opportunità o, se vogliamo, politiche, non posso esserti d'aiuto.
    Cordiali saluti

    Augustinus

  3. #13
    Affus
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    Originally posted by Augustinus
    Carississimo Affus,
    mi pareva di aver fornito alla tua domanda una risposta, da un punto di vista canonistico.
    Il Codex del 1983 non vieta ex se ai chierici di svolgere attività commerciale ed affaristica: la condizione che richiede la normativa codiciale è che questa sia semplicemente autorizzata dall'autorità competente. Nè più nè meno. Qualora mancasse la licenza dell'autorità, allora scatterebbe il reato di cui al can. 1392, che tu mi hai citato.
    In conclusione, nulla vieta, di per sè, nel Codice, che i comboniani o altri si mettano a commerciare, purchè ciò sia autorizzato e salvo quanto previsto dai propri statuti.
    Ti prego, quindi, di leggere la mia risposta, più articolata, riportata più sopra, dove ti do contezza della normativa del Codex.
    Questa è la disciplina canonistica. Sul resto, che involge questioni non giuridiche, ma al più di opportunità o, se vogliamo, politiche, non posso esserti d'aiuto.
    Cordiali saluti

    Augustinus


    Ok , chiedo scusa .
    Però mi chiedo una cosa .
    Ma queste autorita che possono dare il permesso di commerciare " nel tempio " debbono attenersi a una norma oppure no ? Per me la norma vieta , eccome !
    Dove la trovano questa norma per decidere ? Allora tutto dipende dalla opinione che passa a questi signori in un dato momento ?
    Quindi , in teoria , basta che FC non fa pubblicita di peservativi e sono in regola e in pace con la coscienza ?
    Ma questo diritto canonico è qualcosa di vivo o è roba per i morti ? Riguarda cose pratiche o lascia tutto com'è ?
    Cosa perdiamo tempo a fare a rinnovarlo se è ne dobbiamo fare solo un bel libro da tenere in biblioteca ; abbiamo altro da fare a questo mondo !
    ciao .

  4. #14
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    Originally posted by Affus
    Ok , chiedo scusa .
    Però mi chiedo una cosa .
    Ma queste autorita che possono dare il permesso di commerciare " nel tempio " debbono attenersi a una norma oppure no ? Per me la norma vieta , eccome !
    Dove la trovano questa norma per decidere ? Allora tutto dipende dalla opinione che passa a questi signori in un dato momento ?
    Quindi , in teoria , basta che FC non fa pubblicita di peservativi e sono in regola e in pace con la coscienza ?
    Ma questo diritto canonico è qualcosa di vivo o è roba per i morti ? Riguarda cose pratiche o lascia tutto com'è ?
    Cosa perdiamo tempo a fare a rinnovarlo se è ne dobbiamo fare solo un bel libro da tenere in biblioteca ; abbiamo altro da fare a questo mondo !
    ciao .
    Caro Affus,
    Come già ti ho chiarito più sopra (vedi il mio primo post successivo alla tua prima domanda), l'autorità ecclesiastica dà licenza o meno di commerciare e compiere attività affaristica discrezionalmente. In altre parole, l'autorità, nell'accordare la propria autorizzazione, valuterà e prenderà in considerazione - come giusto che sia - tutte le circostanze concrete (quindi, ad es., cosa si intende commerciare, a chi ci si intende rivolgere, l'assenza di scandalo e così via). La valutazione è meramente discrezionale.
    La licenza, di cui parla il can. 286, è un tipico atto amministrativo annoverabile nella categoria delle c.d. concessioni di grazia (affiancandosi ai privilegi, alle dispense, ai condoni, ecc.) ed è un tipico atto ad effetto soggettivo estensivo (in quanto amplia la capacità giuridica del soggetto beneficiario). Come atto amministrativo esso sarà impugnabile dagli interessati (chi subisce un pregiudizio) dinanzi alle competenti autorità (non escluso il ricorso straordinario al Pontefice), le quali potranno, se illegittimo, annullarlo.
    L'attività, perciò, non è illecita in se stessa, ma lo diventa se non autorizzata, in quanto sia esercitata da particolari categorie di persone (chierici, religiosi, ecc.). La proibizione, quindi, funziona SOLO entro questi limiti, SOLO IN QUANTO NON AUTORIZZATA per quelle persone. L'ILLICEITA' DELLA CONDOTTA SCATTA SOLO IN QUANTO MANCHI LA LICENZA DA PARTE DELL'AUTORITTA' ECCLESIASTICA COMPETENTE. Non si dimentichi, d'altro canto, che le norme penali sono di stretta interpretazione, quindi, la disposizione ex can. 1392 va intesa in maniera restrittiva, nell'ambito già ricordato.
    Ti sbagli a dire, poi, che il diritto canonico non si vivo. Anzi, esso, lungo tutti i secoli, è stato l'ispiratore di molti sistemi giuridici e le conquiste recenti in molti ordinamenti erano già note e presenti da tempo immemorabile nel diritto della Chiesa. Il diritto canonico detta senz'altro norme pratiche in molti ambiti, ma non bisogna dimenticare che è pur sempre un diritto "religioso". Per alcuni canonisti (Morsdof) esso è addirittura un ramo della teologia pratica, assieme alla pastorale ed alla liturgia. Il fine di questo particolare diritto non è mondano, ma squisitamente ultramondano (la salus animarum: la salvezza delle anime). E' questa la norma suprema (la Grundnorm, come si dice) della Chiesa, intorno a cui ruotano tutte le disposizioni ed a cui tutti i battezzati sono soggetti, nolenti o volenti, ed in una certa misura anche i non cattolici (entro alcuni ambiti assai particolari, come quello, ad es., matrimoniale).
    Però, ha l'indubbio merito di essere un diritto "elastico", che sa adattarsi ai casi concreti, perseguendo il più possibile la giustizia nella singola fattispecie. Per questo, in diritto canonico, a differenza del diritto statale, si fa maggiormente ricorso ad istituti pur noti allo Stato (ma poco utilizzati in esso) e che sono nati principalmente nell'ordinamento chiesastico. Mi riferisco alla c.d. tolleranza, all'equità, ecc.
    Un diritto più malleabile ed elastico di questo, dove lo trovi? Gli ordinamenti statali sono di regola rigidi, non perseguono la giustizia nel caso concreto; l'ordinamento della Chiesa, invece, sì. Più vivo di così .... !
    Cordiali saluti

    Augustinus

  5. #15
    Affus
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    Originally posted by Augustinus
    Caro Affus,
    Come già ti ho chiarito più sopra (vedi il mio primo post successivo alla tua prima domanda), l'autorità ecclesiastica dà licenza o meno di commerciare e compiere attività affaristica discrezionalmente. In altre parole, l'autorità, nell'accordare la propria autorizzazione, valuterà e prenderà in considerazione - come giusto che sia - tutte le circostanze concrete (quindi, ad es., cosa si intende commerciare, a chi ci si intende rivolgere, l'assenza di scandalo e così via). La valutazione è meramente discrezionale.
    La licenza, di cui parla il can. 286, è un tipico atto amministrativo annoverabile nella categoria delle c.d. concessioni di grazia (affiancandosi ai privilegi, alle dispense, ai condoni, ecc.) ed è un tipico atto ad effetto soggettivo estensivo (in quanto amplia la capacità giuridica del soggetto beneficiario). Come atto amministrativo esso sarà impugnabile dagli interessati (chi subisce un pregiudizio) dinanzi alle competenti autorità (non escluso il ricorso straordinario al Pontefice), le quali potranno, se illegittimo, annullarlo.
    L'attività, perciò, non è illecita in se stessa, ma lo diventa se non autorizzata, in quanto sia esercitata da particolari categorie di persone (chierici, religiosi, ecc.). La proibizione, quindi, funziona SOLO entro questi limiti, SOLO IN QUANTO NON AUTORIZZATA per quelle persone. L'ILLICEITA' DELLA CONDOTTA SCATTA SOLO IN QUANTO MANCHI LA LICENZA DA PARTE DELL'AUTORITTA' ECCLESIASTICA COMPETENTE. Non si dimentichi, d'altro canto, che le norme penali sono di stretta interpretazione, quindi, la disposizione ex can. 1392 va intesa in maniera restrittiva, nell'ambito già ricordato.
    Ti sbagli a dire, poi, che il diritto canonico non si vivo. Anzi, esso, lungo tutti i secoli, è stato l'ispiratore di molti sistemi giuridici e le conquiste recenti in molti ordinamenti erano già note e presenti da tempo immemorabile nel diritto della Chiesa. Il diritto canonico detta senz'altro norme pratiche in molti ambiti, ma non bisogna dimenticare che è pur sempre un diritto "religioso". Per alcuni canonisti (Morsdof) esso è addirittura un ramo della teologia pratica, assieme alla pastorale ed alla liturgia. Il fine di questo particolare diritto non è mondano, ma squisitamente ultramondano (la salus animarum: la salvezza delle anime). E' questa la norma suprema (la Grundnorm, come si dice) della Chiesa, intorno a cui ruotano tutte le disposizioni ed a cui tutti i battezzati sono soggetti, nolenti o volenti, ed in una certa misura anche i non cattolici (entro alcuni ambiti assai particolari, come quello, ad es., matrimoniale).
    Però, ha l'indubbio merito di essere un diritto "elastico", che sa adattarsi ai casi concreti, perseguendo il più possibile la giustizia nella singola fattispecie. Per questo, in diritto canonico, a differenza del diritto statale, si fa maggiormente ricorso ad istituti pur noti allo Stato (ma poco utilizzati in esso) e che sono nati principalmente nell'ordinamento chiesastico. Mi riferisco alla c.d. tolleranza, all'equità, ecc.
    Un diritto più malleabile ed elastico di questo, dove lo trovi? Gli ordinamenti statali sono di regola rigidi, non perseguono la giustizia nel caso concreto; l'ordinamento della Chiesa, invece, sì. Più vivo di così .... !
    Cordiali saluti

    Augustinus

    Caro Augustinus , per me il diritto canonco è come un bisturi
    che serve per operare l'ammalato .
    Se questo bisturi diventa solo come un bel simbolo o un distintivo del chirurgo ma non serve ad operare il paziente , per me non seve a niente . L'ammalato muore guardando il bisturi .
    Le faccio un esempio .
    Se io mi rivolgo a un Vicario Giudiziale per esporgli un peccato e questo mi fa tutto un giro con altri numeri e con altri codici per annulare un peccato invece di condannarlo , questo diritto o non serve a niente o chi lo adopera non lo conosce bene .

  6. #16
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    Originally posted by Affus
    Caro Augustinus , per me il diritto canonco è come un bisturi
    che serve per operare l'ammalato .
    Se questo bisturi diventa solo come un bel simbolo o un distintivo del chirurgo ma non serve ad operare il paziente , per me non seve a niente . L'ammalato muore guardando il bisturi .
    Le faccio un esempio .
    Se io mi rivolgo a un Vicario Giudiziale per esporgli un peccato e questo mi fa tutto un giro con altri numeri e con altri codici per annulare un peccato invece di condannarlo , questo diritto o non serve a niente o chi lo adopera non lo conosce bene .
    Caro Affus,
    è più probabile la seconda ipotesi.
    D'altro canto non avviene anche la stessa cosa nel diritto statale? Non ti sembra che la medesima tua riflessione la dovresti rivolgere all'ordinamento statuale? Sarebbe ingiusto rivolgerla solo al diritto canonico.
    Le norme ci sono: dipende dalla persona che è chiamata ad applicarle ed al modo in cui le interpreta. Gli "azzeccagarbugli" (siano essi giudici od altri operatori del diritto) non mancano sia nel diritto dello Stato sia in quello della Chiesa.
    Cordialmente

    Augustinus

 

 
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