e per ultimo reddito imponibile 100.000 euro
ANNO 2002
imposta
10329,14 18% 1859,2452
5164,57 24% 1239,4968
15493,68 32% 4957,9776
38734,29 39% 15106,3731
30278,32 45% 13625,244
100000
imposta lorda 36788,33
detrazione 51,65
imposta netta 36736.68
ANNO 2003
imposta
26000+7500-100000=-66500
-66500/100000=-0.665
la deduzione non compete
imponibile 100000- 0=100.000
imposta 15000 23% 3450
14000 29% 4060
3600 31% 1116
37400 39% 14586
30000 45% 13500
imposta lorda 36712
detrazione 0
imposta netta 36712
Re: imponibile fiscale: 10.000,00 euro
Citazione:
In Origine Postato da sonia78
reddito € 10.000,00
ANNO 2002
imposta
10000 18% 1800
€ - 24% 0
€ - 32% 0
0 39% 0
imposta lorda 1800
detrazione 542,28
imposta netta 1252,72
ANNO 2003
imposta
26000+7500-10000 =23500
23500/10000=2,35
deduzione=7500
imponibile 10000-7500=2500
imposta 2500 23% 575
0 29% 0
0 31% 0
0 39% 0
imposta lorda 575
detrazione 0
imposta netta 575
Correggimo gli errori di calcolo della nostra pollista Sonia78:
reddito € 10.000,00
ANNO 2002
imposta
10000 18% 1800
€ - 24% 0
€ - 32% 0
0 39% 0
imposta lorda 1800
detrazione 542,28
imposta netta 1252,72
ANNO 2003
imposta
26000+7500-10000 =23500
23500/26.000=0,9038
deduzione=7500*0,9038=6778
imponibile 10000-6778=3222
imposta 3222 23% 741
0 29% 0
0 31% 0
0 39% 0
imposta lorda 741
detrazione 0
imposta netta 741
Ecco tutti i calcoli giusti, già da me postati all'epoca. Ovviamente i risparmi irpef (aggravi irpef per le imprese) non tengono conto degli aumenti delle addizionali comunali e regionali verificatesi nel 2003, nonchè dell'abolizione del fiscal drag, della legge Visco e della DIT, che sono stati i primi briullanti provvedimenti del semplificatore e del tagliatore di tasse.
Leggi qua:
http://www.politicaonline.net/forum/...threadid=26796
http://utenti.lycos.it/brunik/dipendente.gif
http://utenti.lycos.it/brunik/impresa.gif
Questa è la semplice norma Tremontiana da applicare, con evidenziato l'errore compiuto dalla nostra esperta:
ARTICOLO 2
Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: «al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della deduzione spettante ai sensi dell’articolo 10-bis.»;
b) dopo l’articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente: «Articolo 10-bis (Deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione)
1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d’imposta di cui all’articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, si deduce l’importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), <CW-5>e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto di commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell’anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o di impresa di cui all’articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d’imposta di cui all’articolo 14, e l’importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.».
c) All’articolo 11, relativo alla determinazione dell’imposta, sono apportate le segunti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.»;
2) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l’imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d’imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.»;
d) l’articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente: «Articolo 13 (Altre detrazioni)
1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o di impresa di cui all’articolo 79, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro».
Re: Re: imponibile fiscale: 10.000,00 euro
Citazione:
In Origine Postato da brunik
Correggimo gli errori di calcolo della nostra pollista Sonia78:
reddito € 10.000,00
ANNO 2002
imposta
10000 18% 1800
€ - 24% 0
€ - 32% 0
0 39% 0
imposta lorda 1800
detrazione 542,28
imposta netta 1252,72
ANNO 2003
imposta
26000+7500-10000 =23500
23500/26.000=0,9038
deduzione=7500*0,9038=6778
imponibile 10000-6778=3222
imposta 3222 23% 741
0 29% 0
0 31% 0
0 39% 0
imposta lorda 741
detrazione 0
imposta netta 741
Io non sono un ragioniere e non capisco granchè di questi conti, però, che abbia ragione tu o Sonia, in ogni caso nel 2003 questa fascia di reddito paga meno che nel 2002 (1252,72 del 2002 contro 542,28 (secondo Sonia) o 741 (secondo te) del 2003). E allora?