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Discussione: proposta di legge

  1. #41
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    DDL COSTITUZIONALE N°2: MODIFICA DELLA COSTITUZIONE DELLA COMUNITA' DI POL

    Relatore :Manfr
    Il Ministero delle Riforme propone che il testo Costituzionale della Comunità di PoliticaOnline sia cambiato nel seguente modo:

    COSTITUZIONE DELLA COMUNITA’ DI POL

    PREAMBOLO
    Il popolo di Pol proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell'uomo ed ai principi della sovranità nazionale
    PoliticaOnline e tutti i suoi iscritti formano una Comunità.
    La Comunità è fondata sulla libertà, sull'eguaglianza e la solidarietà delle persone che la compongono, riconosce e promuove i valori umani, politici, spirituali, religiosi, culturali e sociali dei suoi iscritti.
    Consapevoli della propria responsabilità, adottando questa legge fondamentale, i forumisti di Politica Online hanno deciso di condividere un futuro di pace basato su valori comuni.
    .
    TITOLO I.PRINCIPI FONDAMENTALE

    Art.1
    La Comunità di PoliticaOnline è laica, democratica, unica ed indivisibile. Essa assicura eguali diritti e doveri dinanzi alla legge a tutti i forumisti senza distinzione di origine, di religione, di condizione personale e sociale, di età, di sesso e orientamento sessuale. Essa rispetta tutte le credenze politiche, culturali e religiose.
    La libertà di opinione, di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili
    Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti .
    Art.2
    Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per le sue caratteristiche fisiche, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap.
    Art.3
    La lingua ufficiale di Politica OnLine è l’italiano. Le lingue o dialetti locali sono ufficiali nell'ambito delle rispettive Comunità o Forum. La ricchezza del patrimonio linguistico e culturale sarà oggetto di speciale rispetto e protezione
    Art.4
    Il popolo di Pol esercita la sua sovranità per mezzo dei suoi rappresentanti e mediante referendum.
    Art.5
    I partiti concorrono alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve essere conforme ai princìpi fondamentali della democrazia. I movimenti politici, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di attentare all'ordinamento costituzionale democratico e liberale, o di sovvertirlo, o di mettere in pericolo l’esistenza della Comunità di Pol, sono incostituzionali. Sulla questione d'incostituzionalità decide il Consiglio Costituzionale.
    Art.6
    La Comunità di Politica Online salvaguarda l’autonomia dei Forum e concede ad essi la massima libertà d’azione, in funzione delle loro particolarità e nel rispetto della Costituzione e della Legge

    TITOLO II. Il PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ DI POL
    Art.7
    Il Presidente di Pol garantisce il rispetto della Costituzione.
    Art.8
    II Presidente di Pol è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto da tutti i forumisti aventi diritto. Possono essere eletti presidente i Forumisti che abbiano al loro attivo almeno 1000 messaggi postati. Non può essere rimosso dal suo incarico tranne che per gravi violazioni della presente Costituzione: a giudicare sulla Costituzionalità delle azioni del Presidente di POL saranno i componenti laici del Consiglio Costituzionale e il Presidente del Congresso riuniti in Alta Corte di Giustizia. Qualora sia riconosciuto colpevole di violazione della Costituzione, il Presidente dovrà dimettersi. Le dimissioni, per qualunque motivo, del Presidente di POL provocano lo scioglimento del Congresso di POL e le dimissioni el governo in carica. Qualora il titolo di Presidente di POL resti vacante per motivi diversi dalle dimissioni del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Presidente del Congresso, come indicato dall'Articolo 9.

    Art.9
    Il Presidente della Comunità di Pol è eletto a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di Voti delle Presidenziali si Procede alla elezione per anzianità anagrafica.

    Lo scrutinio è aperto su convocazione del Governo.
    L'elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima dello spirare dei poteri del Presidente in carica.

    Nel caso di vacanza della Presidenza di Pol, tranne che nel caso di dimissioni, o d'impedimento constatato ad opera del Consiglio Costituzionale di Pol, investito della questione dal Governo a maggioranza assoluta, le funzioni del Presidente di Pol, , sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Congresso e, se quest'ultimo e a sua volta impedito dall'esercitare tali funzioni, dal Governo nella persona del Primo Ministro.
    Nel caso di vacanza o quando l'impedimento è dichiarato permanente dal Consiglio Costituzionale di Pol, lo scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente ha luogo, tranne casi di forza maggiore riconosciuti dal Consiglio Costituzionale, non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni dopo il verificarsi della vacanza o la dichiarazione del carattere definitivo
    Art.10
    Le elezioni durano cinque giorni e sono precedute da due settimane di campagna elettorale. Le candidature devono essere presentate al Presidente del Congresso almeno quindici giorni prima della consultazione. Le votazioni sono aperte su convocazione del Presidente del Congresso.
    Art.11
    Il Presidente di Pol nomina e revoca il Primo Ministro e gli altri membri del Governo.
    Art.12
    II Presidente di Pol presiede il Consiglio dei ministri.
    Art.13
    Il Presidente di Pol promulga le leggi entro 7 giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata.
    se la legge è stata rinviata dal presidente di POL al congresso per una nuova deliberazione questa dovrà raggiungere una maggioranza di 2/3 perchè possa entrare in vigore perdurando il rifiuto del presidente alla promulgazione.

    Art.14
    Il Presidente di Pol può, sentito il Presidente del Congresso, sciogliere il Congresso stesso
    La gestione delle relazioni con le Comunità Estere sono di competenza del Presidente di Pol.
    Art.15
    Le elezioni generali hanno luogo almeno 10 giorni e al massimo 20 giorni dopo lo scioglimento.
    Il Congresso è convocato di diritto il Primo lunedì successivo alla elezione.
    Art.16
    Il Presidente di Pol firma le ordinanze e i decreti deliberati in Consiglio dei ministri.
    Art.17
    Il Presidente di Pol è il Capo delle forze armate.

    TITOLO III. IL GOVERNO
    Art.18
    Il Governo determina e dirige la politica nazionale.
    Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.
    È responsabile davanti al Parlamento nelle condizioni e secondo le procedure previste negli artt. 33 e 34
    Art.19
    II Primo Ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa della comunità di Pol. Assicura l'esecuzione delle leggi.
    Il Presidente di Pol nomina il Primo Ministro e ne revoca la nomina se il Governo all’unanimità ne chiede le dimissioni.
    Il Governo è composto, dal Primo Ministro e dai Ministri degli Affari Interni, della Giurisprudenza, delle Pari Opportunità e dei Rapporti Istituzionali.

    Ogni Ministro potrà essere affiancato da Un Viceministro. Le deleghe del Viceministro sono a discrezione del Premier e del Ministro competente.
    Art.20
    Gli atti del Primo Ministro sono controfirmati, quando occorra, dai ministri incaricati della loro esecuzione.

    TITOLO IV. IL PARLAMENTO ED ELEZIONI
    Art.21
    Il Parlamento di Pol è monocamerale. La Camera dei deputati è chiamata Congresso di Pol. La legge elettorale del Parlamento di POL è riportata nell'Articolo 23, Comma Primo, e viene considerata, ai fini della revisione delle norme Costituzionali, come articolo di legge ordinaria.
    Art.22
    La Durata del Congresso è di 6 mesi, il Numero di Congressisti è fissato a 15 unità: ad essi verranno aggiunti due seggi di diritto, uno per il Presidente eletto e uno per il primo tra i candidati alle Elezioni Presidenziali non eletti.
    Art.23
    Il voto sarà palese e a suffragio universale diretto.

    Le votazioni si svolgeranno su due 3d distinti, uno per la elezione del Presidente di Pol, l’altro per la elezione dei componenti del Congresso di Pol. Nel primo i forumisti dovranno indicare la preferenza per uno dei candidati alla presidenza, nel secondo esprimeranno il voto per uno dei partiti che si presentano alla competizione elettorale. L'edit del voto è ammesso solo per correggere l'espressione non regolamentare, cioè espressa in maniera diversa da come previsto nella Costituzione, interpretata in maniera espansiva, della volontà dell'elettore.
    L'edit del voto non è consentito per correggere un voto già espresso regolarmente a norma di Costituzione.
    L'editazione del voto deve essere fatta mandando un post di correzione, e non editando quello precedentemente sbagliato.

    Le elezioni per il rinnovo del Congresso si svolgono ogni 6 mesi.
    Art. 23 comma 1
    La legge elettorale del Parlamento di POL è il Sistema Proporzionale con Premio di maggioranza per raggiungere il 60% dei seggi (9 seggi su 15) e con sbarramento al 3 % dei voti. Ogni partito che partecipa alla competizione deve indicare un candidato alla presidenza.
    Il Premio si applica per la coalizione riconducibile al Presidente Vincitore.
    Se la coalizione o gruppo di partiti il cui candidato o candidati alla Presidenza sia stato sconfitto ottiene la maggioranza assoluta dei voti si DISTRIBUISCONO I SEGGI IN BASE PROPORZIONALE MA SI DEVE RAGGIUNGERE UN ACCORDO PER IL GOVERNO ENTRO UN MESE .ATRIMENTI SI TORNA ALLE ELEZIONI.
    Se la coalizione il cui candidato alla Presidenza sia stato eletto ottiene più del 60 % dei voti le attribuzione seggi sono in base proporzionale.

    Art.24
    L’ultimo mese della Legislatura è detto MESE ELETTORALE, nella prima settimana vengono presentate le liste, nei successivi 15 giorni viene svolta la campagna elettorale.
    L’ultima settimana è così divisa, 5 giorni sono riservati al voto, il sesto giorno il Consiglio Costituente proclama i Vincitori ed il settimo giorno il Presidente eletto nomina il Primo Ministro che propone la lista dei ministri del suo Governo. La lista dei ministri deve essere fornita entro la prima settimana dalla nomina del Primo Ministro.
    Art.25
    Il Parlamento si riunisce in sessione straordinaria a richiesta del Presidente di Pol, del Presidente del Congresso, del Primo ministro o di un terzo dei membri componenti il Congresso, su un ordine del giorno determinato.
    Art.26
    II Presidente del Congresso è eletto per la durata della legislatura.

    TITOLO V. RAPPORTI TRA IL CONGRESSO ED IL GOVERNO
    Art.27
    Le leggi sono votate dal Congresso di Pol. Il Governo può, sotto sua responsabilità, emanare provvedimenti temporanei che abbiano valore di legge su materia ordinaria. Il Governo è tuttavia vincolato a presentare al Congresso la formalizzazione in proposta di legge del provvedimento al Congresso in un tempo massimo di 15 giorni: passato quel termine, se il provvedimento non sarà stato formalizzato come P.d.L al Congresso, sarà da considerarsi nullo. L’eventuale insorgere di casi giuridici dovuti all’annullamento di decreti-legge non formalizzati sarà regolato dal Consiglio Costituzionale
    Art.28
    La dichiarazione di guerra è autorizzata dal Parlamento a maggioranza del 75%. La dichiarazione di guerra consiste nel contattare l’amministrazione del sito per sanzionare (sino alla espulsione dal sito) eventuali disturbatori o per risolvere problemi che rischiano di paralizzare lo svolgimento della regolare vita politica.
    Art.29
    Lo stato d'assedio è decretato in Consiglio dei ministri e consiste nel contattare l’amministrazione per “richiamare” eventuali disturbatori.
    Art.30
    L'iniziativa delle leggi appartiene al Presidente di Pol ,al Primo Ministro ed ai membri del Parlamento.
    Art.31
    I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di emendamento.
    Art.32
    L'ordine del giorno delle assemblee comporta, per priorità e nell'ordine fissato dal Governo, la discussione dei disegni di legge presentati dal Governo e delle proposte di legge da esso accettate.
    Art.33
    Il Primo Ministro, su deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna dinanzi al Congresso la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale.
    Il Congresso mette in causa la responsabilità del Governo mediante la votazione d'una mozione di sfiducia. La mozione non è ammissibile se non è firmata da almeno un terzo dei membri del Congresso.
    Art.34
    Quando il Congresso adotta una mozione di sfiducia o respinge il programma o una dichiarazione di politica generale del Governo, il Primo Ministro deve dimettersi.
    Il Presidente di Pol può Nominare un nuovo Primo Ministro che e se non ottiene la fiducia provoca la caduta del Congresso e l’avvio di nuove elezioni.

    TITOLO VI. IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE E L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
    Art.35
    Il Consiglio Costituzionale comprende tre membri, il cui mandato dura per tutta la legislatura.
    I componenti del Consiglio Costituzionale sono 3; uno è il Presidente di Pol, gli altri due sono nominati dal Congresso, con una maggioranza minima dei 2/3, che si riunisce in seduta apposita. Qualora i due membri laici del Consiglio Costituzionale non risultino eletti al primo scrutinio, si proseguirà con un secondo. Se neanche dal secondo scrutinio saranno stati designati i componenti, gli scrutini successivi si terrano con una maggioranza richiesta del 50%+1.

    Il Presidente del Consiglio Costituzionale è eletto durante la prima seduta. In caso di parità, il suo voto prevale.

    Art.36
    Il Consiglio Costituzionale vigila sulla regolarità della elezione del Presidente di Pol. Esamina i reclami e proclama i risultati dello scrutinio. E' compito del Consiglio Costituzionale intervenire nei casi di conflitto di attribuzione tra gli organi di POL


    Art.37
    Il Consiglio Costituzionale decide, in caso di contestazione, sulla regolarità delle elezioni dei deputati.
    Art.38
    Il Consiglio Costituzionale sorveglia la regolarità delle operazioni del referendum e ne proclama i risultati.

    Art.39
    Una disposizione dichiarata incostituzionale non può essere promulgata, né applicata.
    Contro le decisioni del Consiglio Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione, se emesse all’unanimità.
    Art.40
    Il Consiglio superiore della Magistratura di Pol, CSM-POL, è garante dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria.

    Art.41
    Il CSM-POL è la Corte Suprema di Giudizio di Pol, le sue decisioni, inerenti puramente alla materia giudiziaria, sono insindacabili

    Art.42
    I componenti del CSM-POL sono gli stessi del Consiglio Costituzionale

    Art.43
    Il presidente del Consiglio Costituzionale è anche il Presidente del Csm-Pol.

    Art.44
    Il Vicepresidente del CSM-POL è eletto dal consiglio stesso durante la prima seduta.

    Art.45
    Il CSM-POL è deputato a risolvere diatribe giuridiche nella Repubblica di Pol. Dà il parere, nei modi previsti dalla legge organica, sulle proposte del Ministro che si occupa di materie giuridiche.

    TITOLO VII. IL REFERENDUM
    Art.46
    La Comunità di Politica OnLine riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
    Art.47
    La Comunità di Politica OnLine riconosce come legittime le seguenti tipologie di referendum: confermativo di legge costituzionale o ordinaria, abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria.
    Art.48
    Prima di poter essere celebrato, il referendum (se propositivo o abrogativo) deve ottenere una maggioranza assoluta di consensi in un sondaggio della durata di 2 giorni.
    Art.49
    l referendum si svolge mediante sondaggio in un arco di tempo di 4 giorni. Affinchè eso sia riconosciuto valido, deve partecipare al voto un numero di forumisti pari al 50,1% dei votanti alle ultime elezioni. Qualora il referendum sia di natura confermativa o abrogativa, il Congresso sarà vincolato a rispettare integralmente il volere delle urne.
    Art.50
    il referendum di natura confermativa può essere deciso solo dal Congresso.
    Art.51
    Ogni proposta di legge che sia approvata da un referendum propositivo dovrà, prima di entrare in vigore, subire un normale passaggio parlamentare in Congresso.




    TITOLO VIII. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
    Art.52
    L'iniziativa della revisione della Costituzione appartiene sia al Presidente di Pol, sia ai membri del Parlamento.
    Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dal Congresso. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.
    Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando il Presidente di Pol decide di sottoporlo al Parlamento convocato in Congresso; in tal caso, il progetto di revisione si considera approvato solo se riporta la maggioranza dei tre quinti dei voti validi
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  2. #42
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    DDL N°5 : STATO DELLA COMUNITA' DI POL.

    Relatore :Manfr

    Il ministro delle Riforme Propone che:
    -Sia aperto, posto in rilievo e lucchettato un apposito thread denominato "Stato della Comunità di POL".
    -Che in detto thread, non meno di una volta al mese, il Governo della Comunità di POL, nella persona del Presidente della Comunità di POL e/o del Presidente del Consiglio dei Ministri, esponga alla Comunità lo Stato delle cose e degli avvenimenti nella Comunità.
    -Che detto thread raccolga anche i discorsi del Presidente della Comunità e del Presidente del Consiglio dei Ministri per quanto concerne eventi straordinari, celebrazioni e comunicazioni del Governo alla popolazione forumistica su ogni altra materia.
    -Che in detto thread, alla fine del mese, i leader di ogni partito possano ognuno presentare un proprio post con le loro opinioni, osservazioni e confutazioni su quanto esposto fino a quel momento dal governo.

    DDL N°6 : VILIPENDIO DEL PRESIDENTE DI POL

    Relatore :Benfy

    il ministro della giustizia deposita il seguente disegno di legge:


    art.1

    chiunque offende in maniera pesante l'onore e il prestigio del presidente di POl eè punito con la chiusura dei propri thread sul forum camera di POL per un periodo tra un mese e un anno.

    se membro del parlamento di POL con la sospensione da una a cinque sedute, se ministro con la cessazione del mandato.


    art.2
    l'iniziativa spetta al ministro della giustizia e se le accuse lo riguardano direttamenteal presidente del consiglio.

    art.3 la decisione spetta al consiglio costituzionale che decide a maggioranza assoluta.
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  3. #43
    Obama for president
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    Predefinito proposta di legge per l'attuazione del consiglio costituzionale

    il ministro della giustizia deposita in data odierna il seguente disegno di legge:

    art.1

    il consiglio costituzionale è un organo indipendente, autonomo da tutti gli altri organi di POL e le sue adunanze devono svolgersi sempre in un clima di rispetto democratico tra i suoi membri.

    art.2

    la carica di membro del consiglio costituzionale è incompatibile con ogni altra carica al fine di garantirne l'indipendenza e l'autonomia dall'organo che lo ha nominato.


    art. 3

    il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente a maggioranza assoluta.


    art. 4 le norme dichiarate illegittime dal consiglio costituzione vengono dichiarate annulate. il governo il parlamento e almeno quindici forumisti possono costituirsi parte nel giudizio costituzionale e il consiglio è tenuto ad ascoltarli.


    Art.5 il giudizio di costituzionalità si articola in due fasi.

    Nella prima fase il consiglio analizza e ne dichiara l’ammissibilità ad un giudizio di costituzionalità.

    Una norma è ammissibile se la richiesta di vaglio costituzionale non sia manifestamente infondata.

    Nella seconda fase il consiglio passa ad una più analtica analisi della legittimità della norma.

    La sentenza di incostituzionalità verrà pubblicata nella gazzetta ufficiale di POL.

    Art. 6

    Se il presidente di POL rifiuta tale atto cessa dalla carica con effetto immediato e non potrà essere deputato di POL per almeno tre legislature.

    il rifiuto deve essere espresso



    Art. 7 oltre alle decisioni della maggioranza del consiglio dovranno essere nota le posizioni di minoranza.

    Art. 8 il governo di POL, almeno 15 forumisti possono costituirsi parti nel processo costituzionale.



    Art. 9 il consiglio costituzionale decide sui conflitti di attribuzione tra gli organi di POL.

    Gli organi in conflitto possono costitursi come parte nel processo. La corte è tenuta ad ascoltarli prima di deliberazione.

    La decisione è pubblicata dal presidente di POL sulla gazzetta ufficiale di POL.

    In caso di rifiuto cessa dalla carica


    Art. 10 il consiglio costituzionale potrà adottare un regolamento con cui regolare i suoi lavori che non deve essere in contrasto con questa legge e con la costituzione di POL. (1)

    Art. 11 questa legge entrà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione ed è fatto obbligo a tutti di rispettarla e farla rispettare verrà inserità nella raccolta ufficiale delle leggi di POL e quindi pubblicata nella gazzetta ufficiale di POL

    (1) riserva di legge e riserva di legge costituzionale



    il ministro sottolinea che sta al presidente della camer di POl decidere l'ordine del giorno.

    la presentazione di questi disegni di legge ha lo scopo di favorire la discussione.

    si ritiene ovviamente che la cosa non finisca alle calende greche

    si ritiene che vi sia necessità anche di un provvedimento sul CSM di pol e uno sulla precisa definizione dei due organi.


  4. #44
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    Predefinito Re: proposta di legge per l'attuazione del consiglio costituzionale

    In Origine postato da benfy
    art.1

    il consiglio costituzionale è un organo indipendente, autonomo da tutti gli altri organi di POL e le sue adunanze devono svolgersi sempre in un clima di rispetto democratico tra i suoi membri.

    art.2

    la carica di membro del consiglio costituzionale è incompatibile con ogni altra carica al fine di garantirne l'indipendenza e l'autonomia dall'organo che lo ha nominato.


    art. 3

    il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente a maggioranza assoluta.


    art. 4 le norme dichiarate illegittime dal consiglio costituzione vengono dichiarate annulate. il governo il parlamento e almeno quindici forumisti possono costituirsi parte nel giudizio costituzionale e il consiglio è tenuto ad ascoltarli.


    Art.5 il giudizio di costituzionalità si articola in due fasi.

    Nella prima fase il consiglio analizza e ne dichiara l’ammissibilità ad un giudizio di costituzionalità.

    Una norma è ammissibile se la richiesta di vaglio costituzionale non sia manifestamente infondata.

    Nella seconda fase il consiglio passa ad una più analtica analisi della legittimità della norma.

    La sentenza di incostituzionalità verrà pubblicata nella gazzetta ufficiale di POL.

    Art. 6

    Se il presidente di POL rifiuta tale atto cessa dalla carica con effetto immediato e non potrà essere deputato di POL per almeno tre legislature.

    il rifiuto deve essere espresso



    Art. 7 oltre alle decisioni della maggioranza del consiglio dovranno essere nota le posizioni di minoranza.

    Art. 8 il governo di POL, almeno 15 forumisti possono costituirsi parti nel processo costituzionale.



    Art. 9 il consiglio costituzionale decide sui conflitti di attribuzione tra gli organi di POL.

    Gli organi in conflitto possono costitursi come parte nel processo. La corte è tenuta ad ascoltarli prima di deliberazione.

    La decisione è pubblicata dal presidente di POL sulla gazzetta ufficiale di POL.

    In caso di rifiuto cessa dalla carica


    Art. 10 il consiglio costituzionale potrà adottare un regolamento con cui regolare i suoi lavori che non deve essere in contrasto con questa legge e con la costituzione di POL. (1)

    Art. 11 questa legge entrà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione ed è fatto obbligo a tutti di rispettarla e farla rispettare verrà inserità nella raccolta ufficiale delle leggi di POL e quindi pubblicata nella gazzetta ufficiale di POL

    (1) riserva di legge e riserva di legge costituzionale

    essendo una legge che va a modificare la costituzione chiedo all'onorevole benfy di integrare i suddetti articoli nella costituzione stessa modificando gli articoli presenti sulla costituzione inserendo le modifiche postate .

    naturalmente gli articoli da modificare fanno parte del TITOLO VI. IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE E L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

    che riporto di seguito
    Art.35
    Il Consiglio Costituzionale comprende tre membri, il cui mandato dura per tutta la legislatura..
    I componenti del Consiglio Costituzionale sono 3; uno è il Presidente di Pol, il secondo nominato dal Congresso con una maggioranza minima dei 2/3, convocato in seduta apposita ,il terzo è un componente laico dell'amministrazione .

    Oltre ai tre componenti di cui al precedente comma, fa parte di diritto e a vita del Consiglio Costituzionale chi è stato Presidente della Repubblica.
    Il Presidente del Consiglio Costituzionale è eletto durante la prima seduta. In caso di parità, il suo voto prevale.

    Art.36
    Il Consiglio Costituzionale vigila sulla regolarità della elezione del Presidente di Pol. Esamina i reclami e proclama i risultati dello scrutinio.

    Art.37
    Il Consiglio Costituzionale decide, in caso di contestazione, sulla regolarità delle elezioni dei deputati.
    Art.38
    Il Consiglio Costituzionale sorveglia la regolarità delle operazioni del referendum e ne proclama i risultati.

    Art.39
    Una disposizione dichiarata incostituzionale non può essere promulgata, né applicata.
    Contro le decisioni del Consiglio Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione, se emesse all’unanimità.

    Art.40
    Il Consiglio superiore della Magistratura di Pol, CSM-POL, è garante dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria.

    Art.41
    Il CSM-POL è la Corte Suprema di Giudizio di Pol, le sue decisioni, inerenti puramente alla materia giudiziaria, sono insindacabili

    Art.42
    I componenti del CSM-POL sono gli stessi del Consiglio Costituzionale

    Art.43
    Il presidente del Consiglio Costituzionale è anche il Presidente del Csm-Pol.

    Art.44
    Il Vicepresidente del CSM-POL è eletto dal consiglio stesso durante la prima seduta.

    Art.45
    Il CSM-POL è deputato a risolvere diatribe giuridiche nella Repubblica di Pol. Dà il parere, nei modi previsti dalla legge organica, sulle proposte del Ministro che si occupa di materie giuridiche.
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  5. #45
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    Predefinito

    il ministro della giustizia ritiene fondata l'obbiezione di danny e ritira il provvedimento per integrarlo con la costituzione.

    ci vorrà del tempo.....

  6. #46
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    ragazzi, un consiglio: cerchiamo di non soffocare di burocrazia e regolamenti il parlamento di POL.

  7. #47
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    MINISTERO DELLE PARI OPPORTUITA'

    PROPOSTA DI LEGGE PER LA RAPPRESENTATIVITA' DELLE DONNE ALL'INTERNO DEGLI ORGANI DIRIGENTI DI POL.

    La legge proposta non si prefigge di tutelare una minoranza o una "diversita'", rendendola cosi' ancora piu' diversa,semmai si prefigge di dare rappresentativita' alle donne in Pol, che come nella politica reale sono praticamente assenti dalle scelte di questo Parlamento.

    ART 1- CANDIDATURA DELLE DONNE
    Ogni Partito dovra' candidare ALMENO 1 candidata DONNA se supera il numero di 2 DUE candidati (ovvero dal 3° candidato in poi).
    Fino a 10 candidati uomini la candidata donna dovra essere ALMENO 1, oltre i 10 candidati uomini, ogni 2 candidati in piu', 1 canidata DONNA in piu' (come da TABELLA).

    TABELLA

    1 CANDIDATO UOMO --- NESSUNA DONNA OBBLIGATORIAMENTE
    2 CANDIDATI UOMINI --- NESSUNA DONNA OBBLIGATORIAMENTE
    3 UOMINI --- 1 CANDIDATA DONNA (TOTALE 4)
    4 CANDIDATI UOMINI --- 1 CANDIDATA DONNA (TOTALE 5)
    5 CANDIDATI UOMINI --- 1 CANDIDATA DONNA (TOTALE 6)
    6 CANDIDATI UOMINI --- 1 CANDIDATA DONNA (TOT 7)
    7 CANDIDATI DIDATI UOMINI --- 1 CANDIDATA DONNA (TOT 8)
    8 CANDIDATI DIDATI UOMINI --- 1 CANDIDATA DONNA (TOT 9)
    9 CANDIDATI DIDATI UOMINI --- 1 CANDIDATA DONNA (TOT 10)
    10 CANDIDATI DIDATI UOMINI --- 1 CANDIDATA DONNA (TOT 11)
    11 CANDIDATI UOMINI --- 1 CANDIDATA DONNA (TOT 12)
    12 CANDIDATI UOMINI --- 2 CANDIDATE DONNE (TOT 14)
    13 CANDIDATI UOMINI --- 2 CANDIDATE DONNE (TOT 15)
    14 CANDIDATI UOMINI --- 3 CANDIDATE DONNE (TOT 17)

    _________________________________________________
    ART 2- FORMAZIONE DEL GOVERNO

    Nella formazione del Governo, ALMENO 1 MINISTERO spetta ad una DONNA.
    Nel caso in cui il PRESIDENTE VINCENTE ED INCARICATO DELLA FORMAZIONE DEL GOVERNO non trovasse entro 15 GIORNI dalla proclamazione a PRESIDENTE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE, 1 MINISTRO DONNA all'interno delle proprie liste e/o preferenze da proporre, il Presidente dovra' proporre 1 MINISTERO ad UNA delle DONNE CANDIDATE FRA TUTTI I PARTITI PERDENTI LE ELEZIONI.
    Nel caso in cui NESSUNA DONNA DEI PARTITI PERDENTI (o nel caso in cui TUTTI i partiti contrapposti non dovessero contemplare 1 DONNA in quanto tutti inferiori di numero ai 3 candidati -vedi Art1) PROPOSTA DAL PRESIDENTE dovesse accettare il MINISTERO, il PRESIDENTE, potra' far ricoprire il Ministero mancante da un UOMO DEL SUO GOVERNO.

    Le eventuali CANDIDATE MINISTRO DI UN PARTITO PERDENTE INCARICATE DAL PRESIDENTE hanno ognuna 24 ore di tempo per accettare la candidatura, nel caso di mancata risposta verra' considerata come rifiuto e il presidente proporra' una nuova candidata.
    Il Presidente dovra' cercare in questo caso una candidata fra le opposizioni per un massimo di 5 giorni a partire dalla sua elezione.
    Scaduti i 5 giorni potra' appunto incaricare 1 UOMO del suo Governo.
    I partiti perdenti avranno chiaramente diritto di proposta dell'eventuale candidatura al Presidente.

    Sottopongo la PROPOSTA DI LEGGE ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO.

    Asti_Sinistra
    MINISTRO DELLE PARI OPPORTUNITA'

  8. #48
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    DDL COSTITUZIONALE N.3 MODIFICA ARTICOLO 52 DELLA COSTITUZIONE

    Propongo una modifica dell’articolo 52 della Costituzione.

    Da:
    L'iniziativa della revisione della Costituzione appartiene sia al Presidente di Pol, sia ai membri del Parlamento.
    Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dal Congresso. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.
    Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando il Presidente di Pol decide di sottoporlo al Parlamento convocato in Congresso; in tal caso, il progetto di revisione si considera approvato solo se riporta la maggioranza dei tre quinti dei voti validi.


    a:
    L'iniziativa legislativa per quanto riguarda le leggi di revisione della Costituzione o delle leggi costituzionali appartiene sia al Presidente di Pol, sia ai membri del Parlamento.
    Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dal Congresso. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.
    Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando viene presentato in Congresso ottenendo parere favorevole almeno dalla maggioranza dei 3/5 dei voti validi.
    Le leggi costituzionale hanno pari grado delle leggi di revisione della costituzione nella gerarchia delle fonti e ne seguono la stessa procedura approvativa.


    Così facendo non è vincolante il parere del Presidente di Pol. Questa revisione non è proposta per togliere potere al presidente ma per rendere più democratica la modalità di revisione della Costituzione.

    MODIFICATO CON ACCOGLIMENTO DELL'EMENDAMENTO DEL MINISTRO BENFY

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  9. #49
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    avrei da propore un piccolo emendamento:

    oltre alle leggi di revisione costituzionale si introducono le leggi costituzionali che devono essere approvate con la stessa procedura.

  10. #50
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    In Origine postato da benfy
    avrei da propore un piccolo emendamento:

    oltre alle leggi di revisione costituzionale si introducono le leggi costituzionali che devono essere approvate con la stessa procedura.
    articola l'emendamento che vedo di modificare il mio.
    Se hai un po di tempo da perdere fai un salto qui:
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