Visto che il ministro della giustizia ha proposto una riforma della Consiglio Costituzionale, io promuovo la riforma del Csm.
Con la modifica degli articoli seguenti viene data una vera “struttura e funzione” al Csm .
Il csm diviene un vero organo di controllo, e di decisione con tanto di punizioni e di possibilità di appello.
Leggetela attentamente e ditemi cosa ne pensate.
DDL COSTITUZIONALE N.4 RIFORMA DEL CSM-POL
Art.40
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della Magistratura di Pol, CSM-POL, è garante dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria.
Il CSM-POL è la Corte Suprema di Giudizio di Pol, le sue decisioni, inerenti puramente alla materia giudiziaria, sono inappellabili se espresse alla unanimità.
I componenti del CSM-POL sono gli stessi del Consiglio Costituzionale e sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura stesso ( in questo caso la decisione può non essere alla unanimità).
Art.41
Il presidente del Consiglio Costituzionale è anche il Presidente del Csm-Pol.
Il Vicepresidente del CSM-POL è eletto dal consiglio stesso durante la prima seduta.
Art.42
Il CSM-POL è deputato a risolvere diatribe giuridiche nella Comunità di Pol che sono riconosciute nei reati di Diffamazione, Vilipendio, Clonazione.
Art 43.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare contro qualunque forumista.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Art 44
Quando un forumista è accusato di un reato ( vilipendio, diffamazione, clonazione), può essere interpellato il Csm che decide se ci sia bisogno di un processo riunendosi in seduta ordinaria.
Possono fare richiesta di intervento nel Csm tutti i forumisti che abbiano superato i 150 post.
Se viene ritenuta valida la possibilità di ricorrere al processo contro il forumista, il Csm stesso istituisce il procedimento penale contro l’accusato/a.
Il processo penale contro il forumista si svolge tramite una Seduta Straordinaria del Csm presieduta dal Presidente del Csm in cui la giuria sono appunto tutti i membri del Consiglio Superiore della Magistratura.
Il Processo penale viene tenuto su thread aperto appositamente dal Presidente del Csm.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti ai membri del Csm , di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
Ad esposizione finita di entrambe le parti in causa il Csm si ritira per deliberare ed emette una sentenza entro una settimana.
Le punizioni comminate dal Csm possono andare da una semplice ammonizione Ufficiale alla ineleggibilità in Congresso per una legislatura.
Se un forumista viene condannato ad ineleggibilità in Congresso per più di una volta, non potrà più ricoprire cariche pubbliche ed istituzionali.
Un forumista Ammonito 5 volte durante un anno viene dichiarato ineleggibile in Congresso e non potrà più ricoprire cariche pubbliche o istituzionali.
Art 45
Si può ricorrere in appello solo se la sentenza non è emessa alla unanimità.
Nel caso di Appello, si svolge un nuovo processo con le stesse modalità dell’articolo 44 , se anche in questo caso la sentenza non viene emessa alla unanimità i gradi di giudizio sono comunque conclusi e la sentenza diviene definitiva ed inappellabile.




