No a mail, SMS ed MMS, sì alle telefonate per la propaganda elettorale. Lo ha ricordato il Garante con un provvedimento ad hoc, necessario soprattutto con l'inizio della campagna elettorale per le elezioni europee di giugno.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dettato precise regole per partiti e candidati impegnati nelle prossime consultazioni elettorali, soprattutto se la propaganda elettorale si avvale di nuovi mezzi di comunicazione quali SMS, MMS ed e-mail.

Con un provvedimento generale l’Autorità garante ha indicato a partiti, organismi politici, sostenitori di liste e candidati i principi e i criteri per raccogliere ed utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini che intendono contattare a fini di comunicazione e propaganda elettorale.

La comunicazione elettorale, che costituisce un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica, deve infatti tener conto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Se i dati sono tratti da elenchi pubblici, come liste elettorali ed elenchi telefonici, è possibile fare propaganda tramite posta ordinaria, senza consenso. Il politico deve però informare i cittadini sull’uso che verrà fatto dei loro dati personali. Sono fonti pubbliche le liste degli aventi diritto al voto detenute dai Comuni, le liste degli elettori italiani residenti all’estero, gli elenchi dei telefoni fissi, così pure gli elenchi degli iscritti ad albi e collegi professionali e alcuni registri delle Camere di commercio.

Se la comunicazione elettorale è telefonica e il numero è tratto da un elenco pubblico l’operatore deve specificare all’inizio della telefonata chi sta chiamando, perché e quali diritti ha la persona che risponde. E’ comunque illecito effettuare propaganda elettorale telefonica, senza consenso specifico dell’abbonato, quando si usano sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali preregistrate.

Per i dati non pubblici, quali numero di telefonino o indirizzo di posta elettronica, è invece necessario il consenso preventivo dell’interessato. Chi effettua propaganda elettorale tramite fax, telefono cellulare, e-mail ha l’obbligo di dare l’informativa ai cittadini e acquisirne il consenso prima di qualsiasi comunicazione.

L’uso dei numeri dei cellulari per l’invio di messaggi Sms e Mms è vietato senza il consenso preventivo e informato dell’abbonato o del reale utilizzatore della scheda prepagata.

Allo stesso regime sottostanno gli indirizzi e-mail i quali, come sottolineato più volte dal Garante, non rientrano tra le fonti pubbliche utilizzabili liberamente ma recano dati personali da trattare nel rispetto della normativa sulla privacy. E’ quindi illecito il loro uso senza consenso preventivo dell’abbonato, indipendentemente dalle modalità del reperimento degli indirizzi di posta elettronica in Internet (forum, newsgroup, software automatici).

Il consenso deve essere specifico e manifestato liberamente, non è sufficiente un consenso generico, espresso magari per scopi di tipo commerciale. Il candidato o l’organismo politico che acquisisce dati da un privato ha l’onere di verificare che gli interessati siano stati informati in modo specifico e abbiano espresso il loro consenso.

Il Garante ha ricordato che la violazione di questi principi rende illecito il trattamento e inutilizzabili i dati.

In nessun caso possono essere infine usate le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato. E’ illecita la compilazione da parte di scrutatori e rappresentanti di lista di elenchi di persone che si sono astenute dal voto. I titolari di cariche elettive, politiche e amministrative, che nell’esercizio del loro mandato hanno potuto accedere a dati personali, non possono usare tali informazioni a fini di propaganda elettorale. I Comuni non possono fornire ai privati elenchi degli iscritti nelle anagrafi della popolazione, anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva. E’ illecita la prassi di utilizzare indirizzari di iscritti ad associazioni no-profit, sportive, di categoria a fini di propaganda elettorale senza consenso degli interessati, anche per sostenere candidati interni.

In ogni caso il cittadino può opporsi all’ulteriore invio di materiale elettorale anche se in precedenza si era dichiarato disponibile a riceverlo.