Art. 32
Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.
Articolo incompleto o comunque mal forumulato. Preso alla lettera si direbbe che il presidente non può far altro che accettare le dimissioni del primo ministro. Quando invece, a maggior ragione in un sistema a democrazia parlamentare, sappiamo bene che il presidente può respingere le dimissioni del p.m., soprattutto se dovute a crisi extraparlamentare, e rinviare quest'ultimo alle camere per un voto di fiducia che chiarisca la situazione.
Si consiglia la riformulazione dell'articolo.
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Art. 36
Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
Il Presidente di Politicainrete.net prima di concederlo dovrà, consultando prima il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, stabilire se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere oppure no, e agire di conseguenza.
Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale alla Corte Costituzionale.
Anche qui c'è una certa confusione. I costituzionalisti infatti insegnano che voto di fiducia e questione di fiducia sono due istituti diversi ( ho visto bocciare davanti ai miei occhi uno studente che non conosceva la distinzione).
Il voto di fiducia è quello iniziale che segue le dichiarazioni programmatiche del primo ministro. Se il governo riceve la fiducia a maggioranza assoluta il governo entra nel pieno dei poteri.
La questione di fiducia è quella posta durante la legislatura sui singoli provvedimenti. Porta la decadenza degli emendamenti dell'opposizione. Se la questione di fiducia non è approvata a maggioranza assoluta il governo cade. La questione di fiducia è strumento disciplinato dai regolamenti parlamentari ( quanto a presupposti, effetti etc etc).
Tra l'altro l'apposizione della questione di fiducia, in un sistema parlamentare, è decisa dal governo collegialmente, non dal capo dello stato.
E il capo dello stato al massimo richiama il governo a non svilire il parlamento con l'eccessivo ricorso a questo strumento.
La scelta del capo dello stato di richiamare il presidente o il governo è ovviamente discrezionale, soprattutto dipende dal contesto.
Configurare, oltretutto in astratto, la censura della Corte per l'uso che il presidente fa delle sue prerogative è un assurdo!
A mio sommesso avviso, l'articolo sarebbere da riscrivere. Manca del tutto il richiamo al fatto che l'istituto della fiducia è disciplinato dai regolamenti parlamentari!!
Se invece si vuole alludere al voto di fiducia iniziale ( così sembrerebbe dall'uso del sostantivo "candidato" ), l'articolo è molto anomalo.
In un altro articolo si disciplina capillarmente la fase delle consultazioni: quindi si presuppone che il Presidente non sia così deficiente da affidare l'incarico ad un Tizio che è minoranza.
Precisare in ogni modo che serve la maggioranza assoluta per il voto di fiducia.
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Art. 45
In entrambi i rami del Parlamento può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro. La mozione di sfiducia per essere messa al voto deve recare la firma di almeno 5 membri di ciascuna Camera.
Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione devono essere convocate entrambe le Camere per deliberare sulla fiducia al Governo o al Ministro.
Un Ministro, che per un qualsiasi motivo si è dimesso o ha subito una sfiducia, per essere rinominato Ministro durante la stessa legislatura deve comunque in ogni caso passare obbligatoriamente da un voto di fiducia delle due camere del Parlamento.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia è cosa diversa e dal voto di fiducia e dalla questione di sfiducia. Ricordatevi i casini su Pol. Quando si parla di sfiducia/ fiducia è sempre meglio precisare che la mozione deve essere approvata a maggioranza assoluta.
Integrare l'articolo.
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Art. 14
Il Presidente della Camera dei Deputati, il Presidente del Senato e i loro rispettivi uffici di Presidenza, possono essere destituiti con una mozione motivata, approvata con una maggioranza di due terzi dei presenti, presentata firmata da almeno cinque Deputati per quanto riguarda la destituzione del Presidente della Camera dei Deputati e da altrettanti Senatori per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Senato.
I Deputati e i Senatori che mancheranno all' appello per quattro udienze consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza, decadranno.
Saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nell' impossibilità di farlo dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste.
Seconda parte dell'articolo 14: incompleto.
Anzitutto mi risulta che la riunione pubblica, nella sede apposita, dei parlamentari prenda il nome di seduta ( udienza sta ad indicare lo svolgimento di un processo! ).
Inoltre bene disciplinare la decadenza in caso di assenze consecutive.
Ma non si dice NULLA circa la decadenza in caso di più assenze non consecutive!!
In questo caso si avrebbe l'assurdo che se manco per dieci sedute e le assenze non sono consecutive, rimango in carica. Mentre se sono assente per quattro sedute consecutive decado!!
Integrare!!





