Pagina 1 di 5 12 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 42

Discussione: Helpissimo

  1. #1
    Alessandra
    Ospite

    Lightbulb Helpissimo

    http://www.federciclismo.it/index.asp

    Dovrei stampare di corsa il regolamento di giustizia ma se clicco su regolamenti non mi dà la possibilità di scaricare, ho anche riavviato il pc ma proprio non mi funzia, c'è qualche anima buona che mi dice come fare?

  2. #2
    What am I doing here?
    Data Registrazione
    11 Apr 2004
    Messaggi
    37,582
     Likes dati
    34
     Like avuti
    239
    Mentioned
    3 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA DELLA F.C.I.
    Deliberato dal Consiglio federale il 31 Marzo 2001
    Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI il 7 Maggio 2001

    TITOLO I
    Norme Generali

    Art. 1 - DOVERI ED OBBLIGHI GENERALI
    1. Le società, le associazioni ed altri organismi affiliati alla F.C.I. e i tesserati tutti sono tenuti ad osservare una condotta conforme ai principi della lealtà, della rettitudine e della correttezza morale in tutti i rapporti riguardanti l’attività federale, nonché nell’ambito più generale dei rapporti sociali ed economici. Agli stessi è fatto obbligo, in particolare, della più scrupolosa osservanza delle norme statutarie e regolamentari della F.C.I., dei deliberati assunti e delle disposizioni di volta in volta emanate dagli organi federali.
    2. Ai soggetti sopra indicati è inoltre fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone ed organi operanti nell’ambito federale, nonché di fornire a terzi notizie ed informazioni riguardanti persone e fatti ancora sottoposti all’esame e al giudizio degli organi disciplinari della F.C.I.. E’ rigorosamente vietato somministrare o assumere, prima o durante la gara, anche attraverso l’uso di prodotti terapeutici, sostanze proibite o capaci di aumentare artificialmente le prestazioni agonistiche. E’ comunque vietato l’impiego di metodi e ogni altro trattamento idoneo a produrre tale risultato, così come previsto dal Regolamento Antidoping e dalle relative norme del CIO e della U.C.I.. E’ altresì vietato ogni comportamento che determina, agevola o favorisce , direttamente o indirettamente, il risultato medesimo.
    3. Ai soggetti tenuti all’osservanza dell’ordinamento federale non è consentito di avvalersi della collaborazione di persone inibite o sospese dall’attività federale.

    Art. 2 - ILLECITO SPORTIVO
    1. Rispondono di illecito sportivo le società ed i loro dirigenti, i soci ed i tesserati in genere i quali compiano o consentano che altri a loro nome e nel loro interesse compiano con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio agonistico. Il dirigente o il socio o il tesserato che comunque siano venuti a conoscenza di taluno degli atti di cui al presente articolo hanno il dovere di informare, senza indugio e per iscritto, la Procura Federale .

    Art. 3 - RESPONSABILITA’ DELLE PERSONE FISICHE E DEGLI AFFILIATI
    1. L’ignoranza o l’ errata interpretazione dello Statuto, dei regolamenti e di tutte le altre norme e disposizioni emanate e pubblicate dagli organi federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.
    2. Gli affiliati, i tesserati, i dirigenti e i soci rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa.
    3. Gli affiliati rispondono agli effetti disciplinari a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere. I dirigenti muniti di legale rappresentanza degli affiliati sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli affiliati medesimi. Gli affiliati rispondono, infine, del mantenimento dell’ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. Sono comunque oggettivamente responsabili sotto il profilo disciplinare dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati, per qualsiasi attività svolta o per comportamenti tenuti nell’interesse della società.
    4. Qualora fatti illeciti siano stati commessi da persone estranee alla compagine dell’affiliato, ma nel suo evidente interesse, compete all’affiliato di dare la prova di non avervi partecipato o di aver comunque ignorato i fatti stessi.

    Art. 4 - COMPETENZE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA E DEL GIUDICE DI GARA
    1. La competenza ed i poteri degli organi di giustizia e disciplina sono determinati nello Statuto Federale. Le decisioni sulle infrazioni tecniche relative ai fatti di corsa che producono effetti che sono in grado di influenzare il risultato tecnico e lo svolgimento della corsa, sono di competenza, in via definitiva, della giuria o dei suoi singoli componenti nei casi previsti dai Regolamenti Tecnici dei settori di attività
    2. E’ nei poteri del giudice di gara interrompere il controllo di una gara e del servizio allorché si verifichino fatti e situazioni pregiudizievoli della sua incolumità, ovvero tali da non consentire l’adempimento delle funzioni in piena indipendenza di giudizio. In alternativa il giudice di gara ha facoltà di proseguire il controllo della gara e lo svolgimento delle proprie funzioni solo a titolo formale e per fini cautelativi di ordine pubblico.
    3. Nell’esercizio di tali poteri la Commissione Disciplinare Federale Nazionale può dichiarare la regolarità della gara confermando il risultato già fissato in sede di omologazione, salva ogni altra sanzione disciplinare, ovvero annullare la gara. Nel caso di annullamento della gara in conformità di quanto stabilito dal comma precedente il montepremi dovrà essere restituito alla Società Organizzatrice.
    4. I procedimenti di I e II grado degli Organi di Giustizia Nazionali debbono essere conclusi nel termine massimo di sessanta giorni, quelli degli Organi di Giustizia Regionali nel termine massimo di trenta giorni, salvo il manifestarsi di particolari circostanze da rendersi pubbliche con comunicato del relativo Organo di Giustizia da pubblicarsi sull’organo ufficiale.


    TITOLO II

    Sanzioni

    Art. 5 - SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETA’
    1. Le società che si rendano responsabili della violazione delle norme statutarie, dei regolamenti federali e di ogni altra disposizione vigente, sono soggette, secondo la natura e la gravità degli atti o dei fatti punibili commessi o tentati, ad una o più delle seguenti sanzioni:
    a) ammonizione;
    b) ammonizione con diffida;
    c) ammenda;
    d) sospensione a termine dall’attività federale fino ad un massimo di cinque anni;
    e) radiazione.

    Art. 6 - SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, TESSERATI E SOCI
    1. I dirigenti federali, i dirigenti societari, i soci ed in genere tutti i tesserati, che si rendano responsabili di atti o fatti commessi o tentati in violazione delle norme statutarie e regolamentari e di ogni altra disposizione federale, sono soggetti, secondo la natura e la gravità dell’infrazione, ad una o più delle seguenti sanzioni:
    a) ammonizione;
    b) ammenda;
    c) sospensione a termine a svolgere ogni attività in sede federale,
    a ricoprire cariche ed a rappresentare le società nell’ambito
    federale, fino ad un massimo di cinque anni;
    d) inibizione temporanea o definitiva a far parte della F.C.I.;
    e) sospensione temporanea dalla qualità di socio;
    f) squalifica per una o più giornate di gara (applicabile ai soliatleti);
    g) squalifica a tempo determinato;
    h) radiazione.
    2. La perdita temporanea della qualità di socio e la squalifica a tempo determinato non possono superare la durata di anni 5. L’ammonizione è comminata nei confronti di coloro i quali, per la prima volta, siano incorsi in lievi violazioni dei doveri contemplati nell’art.1.
    3. Ai corridori si applicano tutte le sanzioni sopra elencate.
    4. Ai dirigenti ed ai soci si applicano le sanzioni indicate dalle lettere a), c), e), h. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti di tesserati, irrogati o ratificati dagli organi di giustizia federali su denunzia della società di appartenenza. La radiazione può essere inflitta per violazione alle norme federali soltanto in casi di eccezionale gravità.
    5. L’inibizione comporta la preclusione ad acquisire la qualità di socio, a ricoprire cariche federali ed a svolgere comunque qualsiasi attività nell’ambito della F.C.I.

    Art. 7 - SANZIONI A CARICO DI SOCIETA’ E CORRIDORI
    1. Oltre ai corridori che vi prendono parte, è punita la società che iscrive ad una gara e vi fa partecipare corridori squalificati o che comunque non abbiano titolo per gareggiare.
    2. L’infrazione al divieto di partecipare a più di una gara ufficiale nella stessa giornata comporta l’applicazione di sanzione a carico della società e dei corridori di appartenenza.
    3. Alle società che non provvedono al tesseramento del medico sociale o che svolgono attività durante il periodo della loro sospensione, agli atleti che partecipino all’attività essendo sospesi o che siano stati dichiarati non idonei in conformità delle norme federali sulla tutela della salute dei corridori e del regolamento della campagna nazionale di prevenzione del CONI – F.S.N. “ Io non rischio la salute”, sono inflitte le sanzioni di cui alla tabella allegata al presente regolamento.
    4. Le predette sanzioni sono inflitte dalla Commissione di Disciplina Regionale nel caso di denuncia scritta del Comitato Regionale competente e dalla Commissione Disciplinare Federale Nazionale quando la denuncia scritta sia formulata dalla Commissione Sanitaria Nazionale.
    5. Qualsiasi società o tesserato federale che abbia operato in maniera tale da impedire in qualsiasi modo l’applicazione della campagna nazionale di prevenzione del CONI- F.S.N. “Io non rischio la salute” e delle norme federali in materia della salute dei corridori, è punito con le seguenti sanzioni:
    - prima infrazione: ammenda di lire 1 milione ed 1 anno di sospensione
    - seconda infrazione: ammenda di lire 3 milioni e radiazione
    6. Le sanzioni di che trattasi sono inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale Federale, su denuncia degli organi di giustizia federali, delle strutture federali o di qualsiasi tesserato federale. Qualora i fatti in questione siano commessi da un medico o da chiunque risulti iscritto all’albo degli esercenti una professione sanitaria, il Segretario Generale della FCI dovrà trasmettere copia degli atti relativi alla F.M.S.I. ed all’ordine professionale per il seguito di competenza (in vigore dal 16.5.2000).

    Art. 8 - RECIDIVA
    1. L’affiliato, il socio, l’atleta o comunque il tesserato in genere che, dopo essere stato punito nell’annata sportiva in corso per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto e in qualsiasi Regolamento Federale, ne commette altre della stessa specie, soggiace ad un aggravamento della sanzione.
    2. Ai fini della recidiva sono valutate anche le sanzioni irrogate per gravi atti di violenza commessi nel biennio precedente.
    3. Spetta agli Organi di Giustizia e Disciplina Federali fissare i limiti dell’aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità della infrazione e dei precedenti disciplinari.
    4. L’aggravamento non potrà essere superiore al doppio della sanzione massima prevista per l’infrazione.
    5. In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla Commissione del nuovo reato.
    6. La recidiva può essere:
    - semplice, quando il soggetto sanzionato con condanna irrevocabile commette una nuova infrazione;
    aggravata:
    1) nei casi in cui la successiva infrazione sia della stessa specie (recidiva specifica)
    2) sia commessa entro 5 anni dalla precedente condanna (recidiva infraquinquennale)
    3) durante e dopo l’esecuzione della pena o durante il tempo in cui il sanzionato si è sottratto
    volontariamente all’esecuzione della pena;
    reiterata, allorché la nuova infrazione è commessa da chi è recidivo;
    la recidiva semplice; può comportare un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per
    la nuova infrazione.
    Quella aggravata può comportare un aumento della pena da infliggere fino ad un terzo, se concorre una sola delle tre circostanze che la determinano, fino
    alla metà se ne occorre più di una. L’aumento può essere di due terzi ovvero di un terzo e due terzi nel caso di cui al numero 3.
    Quella reiterata comporta l’aggravamento della pena non superiore alla metà.
    7. E’ potere discrezionale del giudice decidere l’irrogazione o meno, in concreto, degli aumenti di pena previsti per la recidiva. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
    8. Non può essere applicata la recidiva a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

    Art. 9 - DEL TENTATIVO
    1.L’affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o ne siano responsabili sono puniti, se l’azione non si compie o se l’evento non si verifica con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l’infrazione fosse stata consumata.
    2.Se volontariamente desistono dall’azione, soggiacciono soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscono per se una infrazione diversa. Se volontariamente impediscono l’evento soggiacciono alla pena stabilita per l’infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.


    Art. 10 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI
    1.La sanzione disciplinare è aggravata quando, dai fatti accertati, emergano a carico del responsabile, una o più delle seguenti circostanze:
    a)Avere commesso il fatto con abuso di poteri derivante dalla carica ricoperta o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
    b) avere danneggiato persona o cose;
    c) aver determinato o concorso a determinare turbativa dell’ordine pubblico;
    d)aver commesso l’illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero, per conseguire od assicurare a sé od a altri un vantaggio;
    e)aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione con conseguenti dichiarazioni lesive della figura e della autorità degli Organi Federali o di qualsiasi altro tesserato;
    f) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’illecito commesso;
    g)aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere;
    h)aver, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
    i) aver agito per futili motivi;
    l)aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità.
    2.La misura dell’inasprimento della sanzione, nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti non potrà, comunque, valutata la gravità e pericolosità del fatto, superare il doppio della sanzione massima prevista per l’infrazione. Le circostanze aggravanti sono valutate dall’organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
    3. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emergano a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
    a) aver desistito;
    b) aver agito in stato di ira determinato dal fatto ingiusto altrui;
    c) essersi adoperato, spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose dalla violazione;
    d) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l’evento, unitamente all’azione od omissione del colpevole;
    e) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno.

    3.Possono essere prese in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate, qualora l’organo giudicante le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.
    5. L’organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione deve operare tra le stesse un giudizio di prevalenza o equivalenza. Nel caso in cui si ritengano prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste, nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.
    Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall’organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
    6. Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti, l’organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure, valutata la gravità o pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare comunque non superiore al doppio della sanzione massima prevista.
    Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l’organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di sanzione oppure, valutata l’incidenza della attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore di quella prevista per quel tipo di infrazione.
    Nell’ipotesi di concorso di persone nell’infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

    Art. 11 - SOSPENSIONE CAUTELARE
    1. La Procura Federale può richiedere agli organi di giustizia e disciplina federali in via cautelativa, con provvedimento motivato, la sospensione da ogni attività dei tesserati o affiliati nei cui confronti venga istituito o sia in corso un procedimento disciplinare, sempre ché la natura e la gravità dell’infrazione lo richiedano e previa audizione dell’interessato.
    2. Il provvedimento perde efficacia qualora non intervenga, entro trenta giorni dalla sua adozione, la pronuncia del competente organo di giustizia. Esso può essere impugnato presso la C.A.F. entro il termine di sette giorni dalle sue adozioni.
    3. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono essere: la gravità dell’infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l’esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.
    4. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
    5. Il provvedimento di sospensione cautelare deve essere compiutamente motivato.
    Qualora il giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, il provvedimento, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:
    a) Indicazione delle generalità dell’imputato e degli elementi che servono ad identificarlo;
    b) Descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. Nella formulazione dell’imputazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;
    c) La motivazione, contenente l’indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l’adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l’adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
    d) esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
    e) La fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
    f) La data e la sottoscrizione del giudice

    Art. 12 - ESECUZIONE DELLE SANZIONI
    1. Tutti i provvedimenti adottati dagli organi di disciplina nazionali e regionali sono portati a conoscenza degli interessati mediante comunicazione scritta inviata entro sette giorni dalla data della decisione, e sono immediatamente esecutivi, ancorché contro di essi sia presentato gravame. Gli organi di giustizia ai quali è rivolta l’impugnazione, possono tuttavia, per gravi motivi, disporre ad istanza di parte, la sospensione del provvedimento con efficacia immediata.
    2. Tutti i provvedimenti sono immediatamente esecutivi, a decorrere dalla notifica degli Stessi.
    3. Le squalifiche relative a gare su strada, omologate dopo il termine della stagione agonistica di ogni categoria, restano in vigore nell’anno successivo e decorrono dall’inizio dell’attività agonistica della categoria alla quale appartenga il corridore squalificato.
    4. Il periodo della squalifica irrogata, non completato al termine della stagione agonistica, riprende a decorrere dal giorno di inizio dell’attività agonistica cui farà capo, nell’anno successivo, il corridore punito.
    5. A tutti coloro che sono colpiti da provvedimenti disciplinari a termine, è preclusa ogni attività nell’ambito della F.C.I. fin quando la sanzione non sia stata regolarmente scontata. Agli stessi è altresì precluso l’accesso ai velodromi nelle parti non riservate al pubblico, oltre al seguito delle corse su strada sugli automezzi muniti di contrassegni.

    Art. 13 - PRESCRIZIONE
    1. Le infrazioni di carattere disciplinare si prescrivono con il decorso di anni due dall’ultimo atto riferentesi all’infrazione consumata o tentata, ad eccezione delle infrazioni relative alle norme antidoping per le quali valgono le norme contenute nel regolamento antidoping federale, di quelle di cui alla legge 401/89 e nei casi in cui si verifichi un danno al patrimonio della F.C.I., ipotesi in cui il termine prescrizionale è elevato ad anni tre.
    2. La contestazione dell’infrazione, l’apertura dell’inchiesta o dell’istruttoria, interrompono il corso della prescrizione. Allorché il Consiglio Federale abbia autorizzato a norma dell’art. 42 dello Statuto il ricorso all’Autorità Giudiziaria, la Procura Federale, può rinviare con decisione motivata ogni attività all’esito del giudizio ordinario, purché instaurato sui medesimi fatti integranti l’infrazione accertata. In tal caso la prescrizione è sospesa.
    3. In presenza di più atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi. In nessun caso comunque, i termini stabiliti dal 1 comma possono essere prolungati oltre la metà.
    4. La richiesta di rinvio a giudizio da parte del Procuratore Federale e la sentenza di condanna interrompono il corso della prescrizione. La sentenza di condanna interrompe il corso della prescrizione purché non sia passata in giudicato.
    5. Sono ugualmente motivo di interruzione:
    1) La decisione con la quale viene adottata la sospensione cautelare;
    2) L’interrogatorio davanti al Procuratore Federale
    3) L’invito a presentarsi davanti al Procuratore Federale per rendere interrogatorio.

    Art. 14 - AMNISTIA
    1. L’amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale.
    2. E’ disciplinata dall’art. 41 dello Statuto.
    3. Nel concorso di più reati si applica ai singoli reati per i quali è concessa.
    4. Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell’amnistia stessa.
    5. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l’Organo Giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.

    Art. 15 - INDULTO
    1. L’indulto può essere concesso dal Consiglio Federale. L’indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.
    2. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che il provvedimento preveda una data diversa.
    3. Nel concorso di più sanzioni, l’indulto si applica alle singole sanzioni per le quali è concesso.
    4. L’indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva.

    Art. 16 - GRAZIA
    1. La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata. Essa è disciplinata dalle norme contenute dall’art. 41 comma 3 dello statuto.
    2. Il Presidente della FCI, può adottare un provvedimento di grazia che condoni, in tutto o in parte, le sanzioni inflitte, o le commuti in una pena di specie diversa, quando concorra la seguente condizione:
    che sia stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Tale circostanza dovrà essere certificata dal Procuratore Federale;

    3. Il provvedimento di grazia può essere concesso per tutte le condanne, compresa la radiazione. In tale ultimo caso il provvedimento non può essere adottato se non siano decorsi almeno 5 anni dall’adozione della sanzione definitiva.
    4. Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta dell’interessato indirizzata al Presidente Federale a mezzo raccomandata a. r.
    5. La grazia non estingue le sanzioni accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente

    Art. 17 – CASELLARIO FEDERALE
    1. E’ istituito presso la sede della F.C.I. un registro in cui sono annotati tutti i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi di disciplina nazionali.


    TITOLO III

    Art. 18 - GLI ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
    1. Gli organi di giustizia federali sono:
    - il Giudice Unico Nazionale e Regionale;
    - la Procura Federale,
    - la Commissione Disciplinare Federale Nazionale e Regionale;
    - la Commissione di Appello Federale.
    - la Corte Federale.
    Le competenze generali degli Organi di Giustizia Federale, la loro composizione e le modalità di nomina o di elezione dei loro componenti sono stabilite dallo Statuto Federale - articolo 33 e seguenti.

    Art. 19 - IL GIUDICE UNICO
    1. Il Giudice Unico, Nazionale e Regionale, sono competenti, nei rispettivi settori:

    A) a procedere alla omologazione delle gare rispettivamente iscritte nel calendario internazionale, nazionale e regionale, sulla base dei verbali di gara trasmessigli direttamente in via riservata dalla Giuria, di norma il giovedì di ogni settimana e comunque entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di svolgimento delle gare medesime. Qualora gli atti non consentano con certezza l’immediata omologazione, il Giudice Unico può rinviare l’omologazione stessa per l’acquisizione degli elementi integrativi ritenuti necessari. Di tale rinvio il Giudice Unico è tenuto a dare notizia nel proprio comunicato, da emettersi ogni settimana per tutta la durata dell’attività agonistica. In quest’ultimo caso il Giudice Unico dovrà pronunciarsi entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di svolgimento della gara.

    B) Ad infliggere, sulla base dei verbali di gara di cui alla precedente lettera A, le sanzioni stabilite dai Regolamenti Tecnici dei settori di attività nelle ipotesi di violazione delle norme in essi contenute rimessi alla sua valutazione.

    C) A promuovere, per le infrazioni di carattere strettamente disciplinare, l’azione rispettivamente innanzi alla Commissione Disciplinare Federale Nazionale e alla Commissione Disciplinare Regionale sulla base dei verbali di gara trasmessi dalla giuria, nei confronti di coloro che - tesserati ed affiliati - abbiano violato le norme contenute nel presente Regolamento in occasione delle gare sottoposte al suo esame per l’omologazione. A tal fine il Giudice Unico dovrà limitarsi a formulare la contestazione dell’infrazione disciplinare, descrivendo il fatto o la condotta addebitata, con la indicazione del tempo e del luogo in cui l’infrazione è stata commessa, rinviando nel contempo l’autore della stessa dinanzi alla Commissione Disciplinare Federale Nazionale - se trattasi di gara iscritta nel calendario nazionale -, e dinanzi alla Commissione Disciplinare della Regione di sua appartenenza - se trattasi di gara iscritta nel calendario regionale -, per lo svolgimento del procedimento disciplinare.
    In tutti i casi in cui pervenga al Giudice Unico denuncia riguardante fatti accaduti o comportamenti tenuti al di fuori delle gare sottoposte al suo esame per l’omologazione, lo stesso dovrà trasmettere gli atti direttamente alla Procura Federale per il seguito di competenza. Analogamente, il Giudice Unico dovrà trasmettere gli atti alla Procura Federale, dandone tempestiva notizia nel proprio comunicato settimanale, allorché riscontri la presenza di fatti di natura non esclusivamente tecnica che abbiano potuto influire sulla regolarità della gara.
    2. I provvedimenti anche se succintamente devono essere motivati e deve farsi menzione del rapporto del giudice di gara che ha motivato la decisione disciplinare.

    Art. 20 – COMPETENZA DEL GIUDICE UNICO NEI CASI DI CONTROLLI ANTIDOPING
    1. La procedura da osservare a seguito della positività definitivamente accertata nei controlli antidoping e le relative sanzioni da infliggere da parte del competente organo di disciplina, sono stabilite dal regolamento antidoping.
    2. Il Giudice Unico Nazionale e Regionale a seguito di ricezione di comunicazione scritta da parte della Segreteria Generale, in cui si segnali l’avvenuto definitivo accertamento, in conformità della vigente normativa di casi di positività ai controlli antidoping, dovranno procedere a modificare, se già effettuata, la omologazione della corsa, comunicandone le risultanze agli organi federali competenti, ai fini tecnici ed amministrativi.

    Art. 21 - RECLAMI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE UNICO
    1. Avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Unico, Nazionale e Regionale (con esclusione di quelli pronunziati in materia di reclami relativi all’ordine di arrivo nelle corse iscritte nei calendari regionali), è ammesso reclamo rispettivamente alla Commissione di Appello Federale e alla Commissione Disciplinare Federale, da proporsi mediante ricorso entro il termine perentorio di 10 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento adottato. Il ricorso deve essere depositato presso la Segreteria della Commissione Disciplinare competente, ovvero inviato alla stessa a mezzo lettera raccomandata. Della tempestività del ricorso fa fede unicamente la data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante. Oltre che tempestivo, il ricorso deve essere, sia pure succintamente, motivato e corredato della necessaria documentazione e della quietanza comprovante l’avvenuto pagamento della prescritta tassa, il tutto a pena di inammissibilità.

    Art. 22 - COMPETENZE E PROCEDIMENTO DINANZI ALLE COMMISSIONI DISCIPLINARI
    1. Le Commissioni Disciplinari hanno le competenze loro conferite dall’art. 38 dello Statuto Federale.
    2. I soggetti deferiti, i ricorrenti e le eventuali controparti devono essere convocati alle sedute della commissione ove, se presenti, hanno diritto di essere ascoltati.
    3. I soggetti deferiti possono difendersi personalmente o farsi assistere da altra persona all’uopo da loro stessi designata.
    4. Non possono essere investiti di tale funzione di assistenza i tesserati colpiti da provvedimento di sospensione o di inibizione della durata superiore a sei mesi, nonché i dirigenti federali, nazionali e regionali, sia eletti che nominati. I rappresentanti ed i patrocinatori dei soggetti deferiti, nell’ipotesi di mancata comparizione dei loro assistiti, devono essere muniti di procura scritta.
    5. La convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della seduta - presso la residenza o la sede indicata nella richiesta di tesseramento o affiliazione, ovvero, in mancanza di tale indicazione, presso la sede della società di appartenenza.
    6. La convocazione viene eseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fatta salva la possibilità, nei casi ritenuti opportuni di ricorrere ad un mezzo diverso purché vi sia prova della ricezione. Il provvedimento di fissazione della seduta viene immediatamente comunicato alla Procura Federale .
    7. Il deferito ha diritto di estrarre copia degli atti e documenti depositati dalla Procura Federale.
    8. Sia il deferito che il Procuratore Federale, hanno facoltà di presentare, sino alle ore 12.00 del giorno precedente fissato per la comparizione, memorie o documenti in duplice copia anche a mezzo fax.
    9. Le Commissioni Disciplinari hanno i più ampi poteri di indagine e di accertamento relativamente al procedimento devoluto alla loro competenza.
    Possono disporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova, ovvero autorizzare le parti ad introdurli, soltanto in caso di assoluta necessità.
    10. Il Presidente dirige la seduta, nomina il relatore e regola la discussione.
    11. All’esito di quest’ultima la Commissione Disciplinare adotta le proprie decisioni che vengono assunte a maggioranza di voti.
    12. Le decisioni della Commissione Disciplinare devono essere rese pubbliche al termine della seduta, mediante lettura del dispositivo.
    13. La stesura e il deposito della motivazione, contenente la succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione, vanno effettuati, a cura del componente designato dal Presidente, entro il termine di cinque giorni dalla deliberazione.
    14. Le decisioni delle Commissioni devono essere comunicate agli interessati mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax.
    In ogni caso la comunicazione delle decisioni della Commissione alle parti dovrà avvenire sempre con mezzo che ne accerti il ricevimento e la relativa data, al fine della decorrenza del termine d’impugnazione, di cui al successivo art.23.
    15. Delle decisioni adottate la Commissione, dovrà dare comunicazione immediata alla Segreteria della FCI per l’eventuale seguito di competenza.
    16. La Segreteria della FCI, trascorso il termine di venti giorni dalla data di emissione della decisione da parte della Commissione Disciplinare senza che la sanzione da questa inflitta abbia ricevuto esecuzione, segnalerà il fatto alla Procura Federale, per l’esercizio dell’azione disciplinare.

    Art.23 - IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERALE NAZIONALE
    1. Le decisioni adottate in primo grado dalla Commissione Disciplinare possono essere impugnate, con ricorso, avanti alla CAF.
    2. Sono legittimati a proporre ricorso:
    a) il soggetto al quale è stata inflitta una sanzione disciplinare;
    b) il rappresentante della Procura Federale, nella ipotesi di proscioglimento del deferito e nella ipotesi di irrogazione da parte della Commissione Disciplinare di una sanzione ritenuta non adeguata per tipo od entità al fatto costituente illecito disciplinare e comunque meno grave di quella formante oggetto delle richieste dallo stesso rassegnate in udienza.
    3. Tale impugnazione va proposta:
    a) In via principale :
    • avverso le decisioni della Commissione Disciplinare Federale Nazionale, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento adottato;
    • avverso le decisioni della Commissione Disciplinare Regionale, entro il termine perentorio di 45 giorni decorrente dalla data di comunicazione scritta concernente la decisione adottata.
    b) In via incidentale :
    • entro otto giorni dalla ricezione della copia del ricorso proposto dall’interessato.
    4. I ricorsi suddetti, per essere tempestivi, devono essere depositati presso la Segreteria della Commissione di Appello Federale, ovvero inviati alla stessa entro i rispettivi termini di cui ai commi precedenti, a mezzo lettera racc.ta. Della tempestività della spedizione fa fede unicamente la data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante. I ricorsi devono essere, sia pure succintamente, motivati e corredati della necessaria documentazione e della quietanza comprovante l’avvenuto pagamento della prescritta tassa, il tutto a pena di inammissibilità.
    5. Copia dell’atto di impugnazione proposto dal soggetto a cui è stata inflitta la sanzione, deve essere consegnata o inviata a mezzo racc.ta a.r. o a mezzo fax, a pena di inammissibilità del ricorso, alla Procura Federale . Anche la impugnazione della Procura Federale deve essere inviata a mezzo racc.ta a.r. all’interessato.
    6. Le decisioni adottate in secondo grado dalla Commissione Disciplinare sono definitive, fatte salve le ipotesi di revisione e di ricorso alla Camera di Conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il CONI, secondo quanto dispone l’art. 43 dello Statuto Federale.
    7. Sui ricorsi presentati avverso le decisioni di primo grado che hanno comportato la sanzione della sospensione, le Commissioni che ne sono investite devono pronunciarsi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data della decisione di primo grado.
    8. Qualora ciò non si renda possibile per rinnovate esigenze istruttorie o per la specie del caso in esame, il Presidente della Commissione cui l’impugnazione è indirizzata, o il suo sostituto, può disporre con efficacia immediata la sospensione del provvedimento, d’ufficio o su istanza di parte.

    Art. 24 - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE
    1. I procedimenti dinanzi alla CAF sono regolati dalle stesse norme che disciplinano il procedimento dinanzi alle Commissioni Disciplinari, in quanto compatibili.
    2. La Commissione di Appello decide in base agli atti acquisiti nel procedimento di primo grado.
    3. Nei procedimenti di appello non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, debbono essere rigettate d’ufficio. L’appellante non può dedurre nuove prove salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l’organo di appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.
    4. La C.A.F.:
    a) se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto od in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante, ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore Federale;
    b) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
    c) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dagli organi di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all’organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
    d) se rileva che gli organi di primo grado non hanno provveduto su tutte le domande loro proposte, non hanno preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non hanno in alcun modo motivato la propria decisione o hanno in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all’organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito.
    e) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice per la ripetizione dell’atto nullo;
    f) qualora per vizio di forma o per mancanza di interesse ad impugnare il ricorso risulti inammissibile, la Commissione di Appello ne dichiara l’inammissibilità con provvedimento che deve essere comunicato agli interessati.
    Se la Commissione di Appello rileva motivi di nullità del giudizio di primo grado, rimette gli atti al Giudice di primo grado per la ripetizione dell’atto nullo.
    La Commissione di Appello rinvia al Giudice di primo grado quando la decisione appellata è affetta da nullità assoluta o anche relativamente assoluta se non sanata.
    E’ possibile la correzione o l’integrazione della sentenza impugnata o la rinnovazione del dibattimento direttamente ad opera del Giudice di Appello in caso di erronea declaratoria, in primo grado, dell’estinzione del reato o dell’improcedibilità dell’azione disciplinare e in materia di circostanze aggravanti non contestate all’imputato.
    Non vi è annullamento della decisione quando trattasi di vizi afferenti ai singoli atti. In tale ipotesi si procede alla loro rinnovazione, se ancora possibile e se necessaria ai fini della decisione di appello.
    5. Con l’appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

    Art. 25 – CORTE FEDERALE
    1. La Corte Federale svolge i compiti nel rispetto delle procedure stabilite dall’art. 34 dello statuto federale.
    2. Le interpretazioni espresse in merito ai regolamenti federali hanno carattere vincolante
    3. Le richieste di interpretazioni e pareri possono essere formulate da ogni organo o struttura federale e da qualsiasi affiliato e tesserato.

    Art. 26 - PROCURA FEDERALE
    1. La Procura Federale procede, a seguito di denuncia da parte di affiliati, tesserati, degli Organi Federali Centrali e Periferici, ovvero di ufficio, alle indagini per fatti o comportamenti ritenuti disciplinarmente rilevanti in violazione delle norme statutarie e regolamentari della FCI , e dei quali siano venuti comunque a conoscenza.
    2. La Procura Federale procede allo svolgimento dell’istruttoria, provvedendo all’acquisizione di tutti gli elementi ritenuti necessari.
    3. L’istruttoria deve concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della denuncia ovvero dal momento in cui il procedimento è stato promosso di ufficio dal Procuratore.
    4. Decorsi giorni quindici dall’inizio delle indagini dovrà essere dato avviso all’ indagato della pendenza del procedimento e lo stesso, se ne viene fatta richiesta, dovrà essere ascoltato prima di adottare ogni decisione sul proscioglimento od il rinvio a giudizio.
    5. La contestazione deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata a.r..

    6. L’istruttoria si conclude:
    a) col provvedimento di rinvio a giudizio dinanzi al competente organo di giustizia della FCI, ove siano ravvisati sufficienti elementi di colpevolezza. In tal caso il Procuratore: - formula la contestazione dell’infrazione con specifico riferimento alla norma federale violata; - descrive sommariamente il fatto o la condotta addebitata; - precisa il tempo ed il luogo in cui l’infrazione è stata commessa; - indica gli elementi di prova acquisiti a carico del soggetto deferito; - trasmette gli atti al competente organo di giustizia, dandone contestuale comunicazione al soggetto interessato, con facoltà di prendere visione degli atti e dei documenti;
    b) col provvedimento di archiviazione, da comunicarsi al soggetto interessato, nel caso in cui il Procuratore ritenga non sussistere a carico dello stesso elementi di colpevolezza, ovvero quando la notizia relativa all’infrazione in esame risulti comunque infondata, quando l’infrazione addebitata non costituisce violazione di alcuna norma o disposizione federale, quando infine manca una condizione di procedibilità o l’infrazione risulta estinta o prescritta.
    7. Le denuncie presentate o trasmesse ad organo diverso dalla Procura Federale, devono essere trasferite d’ufficio per il seguito di competenza, al Procuratore Federale.
    8. Avverso le decisioni emanate da tutti gli Organi di Giustizia Federali il Procuratore Federale può proporre impugnazione dinanzi alla Commissione di Appello Federale, allo scopo di ottenere il riesame della decisione emessa in primo grado.
    9. Entro il termine massimo di dieci giorni l’indagato può fornire le controdeduzioni direttamente o per il tramite del proprio difensore.

    Art. 27 - PROCEDIMENTO DINANZI AL COLLEGIO ARBITRALE
    1. Il procedimento è instaurato su istanza scritta e motivata della parte, da effettuarsi mediante lettera racc.ta indirizzata al Presidente Federale, comunicando nel contempo il nominativo del componente del Collegio di propria spettanza.
    2. La comunicazione deve determinare l’oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al collegio arbitrale e l’invito all’altra parte a procedere alla nomina del proprio arbitro entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Alla comunicazione deve essere allegata dichiarazione di accettazione dell’incarico sottoscritta dall’arbitro designato.
    3. Alla lettera racc.ta dovrà essere allegata ricevuta comprovante l’invio della copia della istanza alla controparte.
    4. Entro il termine di dieci giorni, decorrente dalla data di ricevimento della copia della istanza, la parte nei cui confronti è stata richiesta l’instaurazione del giudizio, ha facoltà di provvedere, mediante lettera raccomandata diretta sia alla parte proponente, sia al Presidente della Federazione, alla indicazione del nominativo del componente del Collegio di propria pertinenza. Dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione dell’incarico sottoscritta dall’arbitro designato.
    5. Nel caso di mancato esercizio di detta facoltà entro il termine suindicato, il Presidente della Commissione di Appello Federale procederà d’ufficio alla nomina dell’altro componente del Collegio.
    6. Tale nomina rimarrà ferma per l’intera durata del procedimento, anche nella ipotesi in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell’arbitro, ovvero esprima successivamente il mancato gradimento nei confronti dell’arbitro designatole di ufficio.
    7. Qualora inoltre gli arbitri non provvedano, per qualunque motivo, alla concorde designazione del Presidente del Collegio entro il termine di dieci giorni dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente della Commissione di Appello Federale provvederà a nominarlo.
    8. Nominato, il Presidente del Collegio stabilisce la data della prima riunione comunicandola ai due arbitri di parte nonché alla parte ricorrente ed alla controparte nel domicilio dalla stessa indicato, invitando quest’ultima, ove lo ritenga, ad inviare le proprie controdeduzioni scritte, a mezzo lettera raccomandata, al Collegio ed a parte ricorrente entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione.
    9. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione. Le funzioni di Segretario del Collegio saranno espletate da uno degli arbitri su incarico del Presidente.
    10. Le parti possono difendersi personalmente ovvero farsi assistere da altra persona all’uopo designata, con esclusione di tesserati colpiti da provvedimenti di sospensione o inibizione della durata superiore a sei mesi e dei dirigenti federali, nazionali e regionali, eletti o nominati. I rappresentanti ed i patrocinatori delle parti, nella ipotesi di mancata comparizione di quest’ultime, devono essere muniti di delega scritta.
    11. Le parti possono essere sentite se ne fanno espressa richiesta e possono, altresì, chiedere l’ammissione di eventuali prove testimoniali.
    12. Il Collegio è investito dei più ampi poteri di indagine e di accertamento relativamente al procedimento demandato alla sua cognizione.
    13. Sono escluse dalla materia di competenza del Collegio Arbitrale le controversie previste dall’art.4 della Legge 23.03.1981 n.91, insorte tra lo sportivo e la società destinataria delle sue prestazioni sportive per l’attuazione del contratto.

    Art. 28 - PROVVEDIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE
    1. All’esito della discussione il Collegio Arbitrale adotta le proprie decisioni che vengono assunte a maggioranza di voti. Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l’espressa dichiarazione che l’altro arbitro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
    2. Il Collegio Arbitrale decide sulle controversie nel termine massimo di sessanta giorni, decorrente dalla data della nomina del Presidente. La mancata emissione del lodo entro tale termine comporta il venir meno dei poteri del Collegio, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti tali dalla Corte Federale.
    3. Il mancato svolgimento del giudizio arbitrale per il motivo di cui al comma precedente, non preclude alle parti la possibilità di instaurare un nuovo giudizio in relazione alla medesima domanda.
    4. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni, di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina, entro trenta giorni dalla indisponibilità dell’arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti. Le dimissioni rassegnate successivamente alla emissione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.
    5. Il lodo deve essere depositato, munito di sufficiente motivazione, a cura del Presidente in Roma presso la Segreteria della FCI entro il termine di dieci giorni dalla sua sottoscrizione.
    6. Dell’avvenuto deposito dovrà essere data comunicazione alle parti presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto da queste, per la relativa esecuzione.
    7. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive ed inappellabili.
    8. La mancata esecuzione del lodo da parte del soccombente integra una ipotesi di infrazione disciplinare. La Segreteria della FCI, trascorsi sessanta giorni dal deposito del lodo senza che la condanna emessa dal Collegio abbia ricevuto esecuzioni, denuncia il fatto alla Procura Federale, per l’esercizio dell’azione disciplinare.
    9. Analoga denuncia dovrà essere effettuata dal Collegio nei confronti di qualunque tesserato o affiliato a carico del quale emergano, dall’esame dei documenti, elementi che facciano configurare eventuali ipotesi di responsabilità.

    Art. 29 - RIABILITAZIONE
    1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ad ogni altro effetto della condanna.
    2. E’ emesso dalla Commissione di Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
    a) che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
    b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
    Nell’istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Commissione di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all’accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
    3. La Commissione di Appello si pronunzia entro il termine di sessanta giorni dal
    Ricevimento dell’istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronunzia presso la segreteria della Federazione che provvede alla trascrizione nel casellario federale.
    Provvede, inoltre, nel termine di sette giorni a darne comunicazione all’istante a mezzo raccomandata A.R..
    Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
    4. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell’ipotesi in cui venga condannato per l’uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione di Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all’interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

    Art. 30 - IMPUGNAZIONE PER REVISIONE
    1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia e passate in giudicato possono essere impugnate per revisione da parte del condannato e del Procuratore Federale, quando ricorrano uno o più dei seguenti casi:
    a) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra decisione divenuta irrevocabile;
    b) in caso di sopravvenienza o di scoperta di nuove prove che escludono la colpevolezza del condannato;
    c) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o in un altro fatto ritenuto punibile dal presente regolamento.
    2. Il ricorso per revisione deve essere proposto alla Commissione di Appello Federale con la indicazione specifica delle ragioni e delle prove che lo giustificano e corredato della documentazione che dovrà essere esaminata.
    3. Quando la richiesta di revisione è proposta per motivi manifestamente infondati o non ricompresi in quelli sopra elencati, la Commissione di Appello Federale ne dichiara preliminarmente la inammissibilità.
    4. La proposizione del ricorso non sospende la esecuzione della pena ma la Commissione di Appello Federale, in qualsiasi momento, può disporre con ordinanza motivata, la sospensione della esecuzione della sanzione.
    5. In caso di accoglimento della richiesta di revisione la Commissione di Appello Federale revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento motivandola. Tale decisione non è soggetta a gravame.
    6. Il Giudice, in nessun caso, può accogliere il ricorso e pronunciare il proscioglimento sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio o modificare qualitativamente o quantitativamente la pena irrogata.
    Art. 31 - LA RICUSAZIONE DEL GIUDICE. L’ASTENSIONE.
    1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
    a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
    b) se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti del procedimento sottoposto alla sua cognizione;
    c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
    d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull’oggetto della controversia, prima dell’instaurazione del giudizio;
    e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall’infrazione;
    f) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.
    Ciascun componente degli Organi di Giustizia e disciplina è tenuto ad astenersi nei casi in cui alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e). Ha inoltre l’obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
    2. La dichiarazione di ricusazione, che deve obbligatoriamente enunciarne i motivi ed indicarne le prove, viene proposta con atto sottoscritto dall’interessato o dal Procuratore Federale e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all’organo giudicante competente, sulla base dei criteri di seguito enunciati.
    3. Sulla ricusazione e sostituzione degli altri giudici decide la Commissione di Appello Federale.
    4. Il ricorso per la ricusazione, contenente i mezzi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro cinque giorni da quando l’interessato o il Procuratore Federale viene a conoscenza della composizione dell’Organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.
    5. La decisione sulla istanza di ricusazione deve essere adottata, previa audizione del componente dell’organo giudicante ricusato, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
    6. Il provvedimento di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve indicare il nominativo del giudice che sostituisce quello ricusato.
    7. Il nuovo membro resterà in carica per l’esame del solo caso di cui alla ricusazione.
    8. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione sia accolta, il giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.
    9. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronunzia, dichiari di astenersi.
    10. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale.
    11. Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l’obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

    ART.32 – ENTRATA IN VIGORE
    Il presente regolamento, ai sensi dell’art.7, comma 5 lett.L ) dello Statuto del CONI entra in vigore dopo il previsto esame di conformità da parte della Giunta Nazionale.



    ALLEGATO 1

    PROSPETTO INFRAZIONI E SANZIONI


    Art. 1- Società – Organizzatori – Tesserati Vari

    1.1Comportamento irriguardoso nei confronti di persona ufficiale o del pubblico tenuto da tesserato. – Sanzione: ammenda da euro 26 a euro 52, salvo sospensione nei casi di maggiore gravità.

    1.2Offese o minaccia nei confronti di persona ufficiale o del pubblico, tenuto da tesserato. – Sanzione: ammenda da euro 52 a euro 259, salvo sospensione nei casi di maggiore gravità.

    1.3Atti di violenza nei confronti di persona ufficiale o del pubblico, tenuto da tesserato. – Sanzione: sospensione dell’attività della società per responsabilità.

    1.4Partecipazione al seguito di una gara di un radiato o di un tesserato sospeso. – Sanzione: aumento del periodo di sospensione in proporzione alla durata della sanzione già inflitta.

    1.5Partecipazione di propri corridori a gara non approvata. – Sanzione: sospensione dell’attività per il responsabile

    1.6Iscrizione e partecipazione di corridori a più di una gara nella stessa giornata. – Sanzione: ammenda da euro 26 a euro 259 in relazione alla recidività della infrazione.

    1.7Organizzazione di una gara non approvata dall’organo federale competente. – Sanzione: radiazione della società nei ruoli federali.

    1.8Mancata effettuazione di una gara approvata senza giustificato motivo. – Sanzione: esclusione dal calendario di pertinenza per l’anno successivo.

    1.9Mancata partecipazione di una società, regolarmente iscritta, ad una gara a tappe. – Sanzione: ammenda da euro 26 a euro 259

    1.10Consegna di maglia speciale non autorizzata al vincitore o al leader di classifica speciale. – Sanzione: ammenda di euro 52

    1.111) La Società Sportiva che non provvede a tesseramento del Medico sociale entro termini previsti o che si avvale delle prestazioni di persona priva dei requisiti prescritti dall’art. 4 e dall’art. 6 delle Norme sulla Tutela della Salute dei corridori non può svolgere alcuna attività fino al momento della regolarizzazione.
    2)La Società Sportiva, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, che svolge attività agonistica nel periodo previsto dal comma precedente è punita con le seguenti sanzioni:
    517 euro di ammenda nel caso di prima infrazione;
    2583 euro di ammenda nel caso di seconda infrazione;
    Sospensione per un periodo di 6 mesi e svincolo degli atleti tesserati nel caso di terza infrazione.
    3) Alle Società con tesseramento di atleti èlite con contratto (GS1 e GS2) si applicano le seguenti sanzioni:
    2583 euro di ammenda nel caso di prima infrazione;
    7747 euro di ammenda nel caso di seconda infrazione;
    12912 euro di ammenda nel caso di ulteriori infrazioni.
    4) Il risultato ottenuto dagli atleti della Società è da considerarsi nullo (in vigore dal 26.3.1999)



    Art. 2 – Corridori

    2.1Contegno irriguardoso, offensivo o minaccioso, atti di violenza nei confronti di persone ufficiali, del pubblico o di altri concorrenti. – Sanzione: sospensione dell’attività fino a 6 mesi in relazione alla gravità ove il provvedimento non sia già stato adottato dalla giuria per fatti di corsa.

    2.2Turpiloquio, bestemmia o atti scorretti. – Sanzione: sospensione da 1 a 4 domeniche secondo la gravità del fatto.

    2.3Abusiva inframmettenza in gara. – Sanzione: sospensione dall’attività per una settimana

    2.4Ritiro da una gara con deliberato proposito di protesta. – Sanzione: sospensione dall’attività da 1 a 4 settimane

    2.5Inosservanza delle disposizioni in materia di convocazione da parte degli organi centrali e periferici della Federazione Ciclistica Italiana per la composizione di squadre rappresentative nazionali o regionali. – Sanzione: sospensione dall’attività fino a termine della stagione agonistica

    2.6Iscrizione a due gare nella stessa giornata. – Sanzione: sospensione da 1 a 4 settimane in relazione alla recidività della infrazione

    2.7Partecipazione a due gare su strada nella stessa giornata. – Sanzione: sospensione da 1 a 4 settimane

    2.8Partecipazione senza autorizzazione a gare durante lo svolgimento di una gara a tappe dalla quale il corridore si è ritirato o è stato espulso o escluso dall’ordine di arrivo. – Sanzione: sospensione per 4 settimane

    2.9Partecipazione ad una gara durante il periodo di sospensione dell’attività. – Sanzione: Raddoppio della sospensione già inflitta

    2.10Partecipazione a gara all’estero senza autorizzazione. – Sanzione: sospensione dell’attività da 1 a 6 mesi

    2.11Partecipazione a gara non approvata dalla F.C.I. – Sanzione: sospensione dell’attività per 12 mesi

    2.12Falsa dichiarazione allo scopo di prender parte ad una gara alla quale non si ha diritto di partecipazione. – Sanzione: sospensione dall’attività da 1 a 4 settimane

    2.13Sostituzione volontaria con altra persona. – Sanzione: sospensione da 1 a 6 mesi

    2.14Mancata restituzione dei premi indebitamente percepiti. – Sanzione: sospensione dall’attività fino alla data di effettiva restituzione dei premi

    2.15Corruzione attiva o passiva allo scopo di alterare il risultato. – Sanzione: sospensione da 6 mesi fino alla radiazione

    2.16 1) La partecipazione ad una gara di un atleta considerato o dichiarato inidoneo allo svolgimento dell’attività è da considerarsi nulla agli effetti del risultato sportivo
    2) L’atleta considerato o dichiarato inidoneo che partecipa a gare è punito con le seguenti sanzioni:
    60 giorni di sospensione nel caso di prima infrazione;
    120 giorni di sospensione nel caso di seconda infrazione;
    180 giorni di sospensione nel caso di ulteriori infrazioni.
    3) Al corridore che regolarmente convocato non si presenti senza giustificato motivo ad un controllo disposto in applicazione della campagna di prevenzione C.O.N.I. – F.S.N. “Io non rischio la salute” e delle norme federali in materia di tutela della salute dei corridori, è inflitta una sospensione dall’attività di sessanta giorni alla prima infrazione; 120 giorni alla seconda ed alla radiazione alla terza infrazione. Nel caso di ripresa dell’attività dell’atleta essa è comunque vincolata all’esito di un controllo di verifica (in vigore dal 26.3.1999)

    2.17 1) La Società, in cui atleta considerato o dichiarato inidoneo partecipa ad una gara, è punita con le seguenti sanzioni:
    1550 euro di ammenda nel caso di prima infrazione;
    2583 euro di ammenda nel caso di seconda infrazione;
    Sospensione per un periodo di 6 mesi e svincolo degli atleti tesserati nel caso di terza infrazione

    2) Alle società con tesseramento di atleti èlite con contratto (GS1 e GS2) si applicano le seguenti sanzioni;
    2583 euro di ammenda nel caso di prima infrazione;
    7747 euro di ammenda nel caso di seconda infrazione;
    12912 euro di ammenda nel caso di ulteriori infrazioni (in vigore dal 26.3.1999)

  3. #3
    Serenity is the devil
    Data Registrazione
    05 Mar 2002
    Messaggi
    17,997
     Likes dati
    0
     Like avuti
    8
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: Helpissimo

    In Origine Postato da Alessandra
    http://www.federciclismo.it/index.asp

    Dovrei stampare di corsa il regolamento di giustizia ma se clicco su regolamenti non mi dà la possibilità di scaricare, ho anche riavviato il pc ma proprio non mi funzia, c'è qualche anima buona che mi dice come fare?
    Mi sembra che devi installare Acrobat reader
    Se l'ho azzeccata mi butto giu' dalla finestra

  4. #4
    Forumista storico
    Data Registrazione
    10 Oct 2009
    Messaggi
    32,653
     Likes dati
    0
     Like avuti
    6
    Mentioned
    3 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    STATUTO FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

    TITOLO I: LA FEDERAZIONE
    COSTITUZIONE - FINALITÀ - SEDE - DURATA
    Articolo 1 - Costituzione - Finalità - Sede - Durata
    1. La Federazione Ciclistica Italiana, di seguito per brevità F.C.I., fondata a Pavia il 6 dicembre 1885, riunisce, in un unico ente associativo, tutte le società, associazioni sportive ed altri organismi similari sportivi, regolarmente affiliati che praticano, nel territorio nazionale, il ciclismo.
    2. La F.C.I., riconosciuta ai fini sportivi dal C.O.N.I., è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I. E’ associazione a carattere nazionale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’articolo 18 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
    3. E’ affiliata all’U.C.I. (Unione Ciclistica Internazionale) quale unica rappresentante del movimento ciclistico italiano. La F.C.I. svolge la propria attività in armonia con i regolamenti, le deliberazioni e gli indirizzi della U.C.I., purché non siano in contrasto con i regolamenti, le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.
    4. La F.C.I. ha per scopo lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione e la disciplina dello sport ciclistico su tutto il territorio nazionale, in tutte le sue forme e manifestazioni nonché la formazione di atleti e tecnici. Non persegue scopo di lucro. E’ ispirata al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed in conformità alle deliberazioni del C.O.N.I.
    5. La F.C.I., per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, può istituire Organismi, Settori, Commissioni, Gruppi di Lavoro che operano nel rispetto del presente Statuto.
    6. La F.C.I. ha sede a Roma e può istituire proprie sedi periferiche.
    7. La F.C.I. ha durata illimitata e solamente un’Assemblea straordinaria degli aventi diritto al voto può deliberarne lo scioglimento.
    8. La F.C.I. considera il volontariato nel ciclismo come base insostituibile della sua attività tecnica, organizzativa e funzionale.

    Articolo 2 - Affiliati
    1. Gli associati alla F.C.I. sono: associazioni, società, enti sportivi similari, definiti nel presente Statuto Affiliati.
    2. Gli Affiliati entrano a far parte della F.C.I. dopo l’accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
    3. Il riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati avviene ad opera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, a seguito di delega rilasciata dall'Ente medesimo, ad opera del Consiglio Federale. Gli Affiliati possono stabilire la loro sede ai fini dell’ordinamento statale in ognuno degli Stati Membri dell’Unione Europea purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sia stabilita nel territorio italiano.
    4. Gli Affiliati, ai fini del loro riconoscimento, devono essere retti da Statuti e Regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, nonché per le associazioni dovrà essere espressamente prevista l’assenza dello scopo di lucro e per le società l’obbligo del reinvestimento per le finalità societarie di tutti gli utili prodotti. Vi dovrà essere riportato l’impegno ad esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi, le norme sportive, al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti all’atto dell’affiliazione dovrà essere depositato lo Statuto.
    5. Le Associazioni, le Società ed gli altri Enti che richiedono l’affiliazione alla F.C.I. devono essere composti da almeno cinque soci, fatta eccezione per quelli costituiti nelle forme di s.r.l. o s.p.a.
    6. Gli Affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri associati il presente Statuto ed i Regolamenti federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni della Federazione. Sono altresì tenuti a mettere a disposizione della F.C.I. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.
    7. In caso di revoca o diniego dell’affiliazione, può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell’articolo 7 - comma cinque - lettera n) - dello Statuto del C.O.N.I.
    8. Gli Affiliati hanno diritto:
    a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
    b) di partecipare all’attività sportiva ufficiale, nonchè all'attività di carattere internazionale in base ai regolamenti specifici;
    c) di organizzare manifestazioni ciclistiche secondo le norme deliberate dagli Organi federali competenti;
    d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.C.I., anche mediante convenzioni con Enti pubblici e privati.
    Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.C.I.:
    a) per recesso;
    b) per mancata riaffiliazione annuale;
    c) per scioglimento volontario;
    d) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e Disciplina e dagli stessi comminata;
    e) per revoca dell’affiliazione deliberata dal Consiglio Federale, nei solo casi di perdita dei requisiti statutariamente prescritti per ottenere l’affiliazione.
    9. Gli Affiliati uscenti per qualsiasi ragione sono tenuti a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi, tanto verso la Federazione quanto verso le Società affiliate ed i loro soci. I componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati sono personalmente e solidamente tenuti all’adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statuale.

    Articolo 3 - Tesserati
    Sono tesserati alla F.C.I.:
    a) gli atleti, italiani e non, che svolgano attività sia dilettantistica che professionistica per un soggetto affiliato;
    b) i direttori sportivi;
    c) i dirigenti federali;
    d) i dirigenti sociali;
    e) i giudici di gara;
    f) i medici federali e sociali;
    g) i presidenti onorari e soci d’onore;
    h) i soci degli affiliati;
    i) i tecnici, quali i meccanici e le altre figure professionali e di organizzazione;
    j) i direttori di organizzazione e di corsa.
    2. Gli atleti entrano a far parte della F.C.I. tramite il loro tesseramento, nel rispetto delle normative sulla tutela sanitaria delle attività sportive, che avviene attraverso un soggetto affiliato; i dirigenti sociali, le altre figure professionali e i singoli soci degli affiliati entrano a far parte della F.C.I. all’atto del tesseramento nominativamente richiesto dai rispettivi affiliati di appartenenza; i dirigenti federali all’atto della loro elezione o della loro nomina; i Presidenti onorari e i soci d’onore all’atto della loro designazione da parte dell’Assemblea Nazionale; gli altri, a seguito del loro inquadramento nei rispettivi ruoli federali e dal consequenziale tesseramento.
    3. I tesserati hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le decisioni assunte dalla F.C.I.
    4. I tesserati hanno diritto:
    a) partecipare all’attività federale;
    b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive federali.
    5. I tesserati sono soggetti all’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le norme del C.O.N.I., della U.C.I. e della F.C.I. Gli atleti selezionati per le rappresentative federali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.C.I. nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
    6. Hanno diritto di voto nelle Assemblee:
    a) gli atleti maggiorenni, cittadini italiani, regolarmente tesserati, che abbiano praticato attività agonistica;
    b) i direttori sportivi, aventi cittadinanza italiana, iscritti nei ruoli federali e regolarmente tesserati.
    7. Il tesseramento cessa:
    a) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
    b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi;
    c) nei casi di cui al precedente articolo 2 punto 8, in quanto applicabili.

    Articolo 4 - L’attività sportiva del ciclismo
    1. L’attività ciclistica in seno alla F.C.I. si divide in attività dilettantistica e professionistica. Nell’attività dilettantistica è inclusa l’attività del cicloturismo, amatoriale e giovanile.
    2. E' atleta dilettante colui che sceglie liberamente di praticare il ciclismo nell’ambito della Federazione Ciclistica Italiana con il solo ed esclusivo vincolo di natura sportiva, che in nessun caso può avere durata superiore al quadriennio;
    3. E' atleta professionista colui che tesserato per un gruppo sportivo affiliato, intrattiene con il proprio gruppo sportivo un rapporto di lavoro regolato da contratto stipulato in conformità alle leggi dello Stato italiano.
    4. Le predette attività sono disciplinate dai rispettivi Regolamenti deliberati dal Consiglio Federale le cui norme si ispirano al principio del costante equilibrio di diritti e doveri tra i due settori e tra le categorie nell’ambito del medesimo settore.

    TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE
    Articolo 5 - Organi e Strutture della F.C.I.
    Gli Organi e le Strutture federali si distinguono in:
    ORGANI CENTRALI
    1. Sono Organi Centrali a carattere deliberativo:
    - l’Assemblea Nazionale;
    - il Consiglio Federale;
    - il Presidente della Federazione;
    - il Consiglio di Presidenza;
    - il Collegio dei Revisori dei Conti.
    Sono Organi Centrali a carattere consultivo:
    - il Consiglio dei Presidenti Regionali.
    ORGANI TERRITORIALI
    Sono Organi territoriali:
    - l’Assemblea Regionale;
    - il Consiglio Regionale;
    - il Presidente del Comitato Regionale;
    - il Consiglio di Presidenza Regionale;
    - il Consiglio Regionale dei Presidenti Provinciali;
    - l’Assemblea Provinciale;
    - il Consiglio Provinciale;
    - il Presidente del Comitato Provinciale;
    - il Coordinatore Provinciale.
    ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
    Sono Organi di Giustizia e Disciplina:
    - la Commissione di Appello Federale;
    - la Corte Federale;
    - la Commissione Disciplinare Federale Nazionale;
    - la Commissione Disciplinare Regionale;
    - il Giudice Unico Nazionale;
    - il Giudice Unico Regionale;
    - la Procura Federale.
    STRUTTURE FEDERALI
    Sono Strutture Federali:
    - la Segreteria Generale;
    - il Consiglio del Ciclismo Professionistico;
    - la Struttura Tecnica Federale;
    - la Struttura Amatoriale Nazionale;
    - la Commissione Nazionale Giudici di Gara;
    - il Centro Studi;
    - la Commissione Sanitaria Nazionale.
    - La Commissione Nazionale Direttori di Organizzazione e di Corsa.
    2. La composizione e le funzioni delle Strutture federali sono stabilite dal Regolamento Organico.
    3. Il Consiglio Federale può nominare od istituire, oltre alle Commissioni sopra indicate, Commissari, Commissioni ed Ispettori con particolari incarichi fissandone i compiti, le funzioni e la durata.
    4. Il Consiglio del Ciclismo Professionistico è nominato dal Consiglio Federale ed ha il compito di organizzare e gestire l’attività ciclistica professionistica in conformità delle leggi dello Stato. La sua composizione è stabilita dalle norme del Regolamento Organico, che garantirà la rappresentanza agli affiliati sia dei gruppi sportivi che degli enti organizzatori di gare professionistiche nonchè agli atleti.
    5. Tutte le cariche negli organi e strutture federali sono a titolo onorifico e le singole persone avranno diritto solo al rimborso delle spese.

    TITOLO III - ASSEMBLEE FEDERALI
    Articolo 6 - Assemblea Nazionale. Tipologie, competenze e funzionamento
    1 L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante della F.C.I. E' indetta annualmente entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
    2. Alle Assemblee partecipano i Delegati dei soggetti aventi diritto al voto, eletti nell’ambito delle assemblee provinciali, sostituiti, in caso di impedimento, dai delegati supplenti. Le Assemblee Nazionali sono formate da Delegati che rappresentano: per il 70% gli affiliati, per il 20% gli atleti e per il 10% i direttori sportivi.
    3. Le Assemblee nazionali si dividono in:
    a) Assemblee ordinarie.
    b) Assemblee straordinarie.
    4. L’assemblea Nazionale ordinaria provvede alla elezione delle cariche federali nazionali ed è competente a deliberare:
    a) sul bilancio consuntivo dell’esercizio sociale;
    b) sull'elezione dei presidenti onorari e dei soci d'onore;
    c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
    5. In caso di mancata approvazione del Bilancio, il Presidente della Corte Federale assume l'ordinaria amministrazione e procede nei trenta giorni successivi alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi nei successivi sessanta giorni, secondo le modalità e le procedure previste dal presente Statuto. Se ad essere interessato dei casi sopra indicati è il Comitato Regionale, il Consiglio Federale provvede a nominare il Commissario straordinario, se invece è interessato il Consiglio Provinciale il compito di nominare il Commissario straordinario è affidato al Consiglio Regionale.
    6. L’Assemblea Nazionale Straordinaria è competente a deliberare:
    - per la modifica dello Statuto;
    - per l'esame di fatti particolari;
    - per l'integrazione di organi elettivi;
    - per il rinnovo di organi decaduti anticipatamente;
    - per l'esame della proposta di scioglimento della F.C.I.
    7. L'Assemblea Nazionale Ordinaria è indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente federale.
    8. L'Assemblea Straordinaria viene indetta e convocata dall'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.
    9. L'Assemblea Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Nazionale Ordinaria.
    10. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'esame dell'Assemblea, del luogo di svolgimento della stessa, della data e dell'ora di prima e seconda convocazione. Tale avviso dovrà essere pubblicato sull'Organo Ufficiale della Federazione almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea ed entro lo stesso termine dovrà essere inviato, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, ai Comitati Regionali.
    11. Oltre ai rappresentanti con diritto di voto, partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti dei Comitati Regionali.
    12. E’ facoltà del Presidente Federale invitare ai lavori assembleari i Presidenti e i componenti delle Strutture e Commissioni federali nazionali e i soci d'onore.
    13. Per l’elezione del Presidente Federale è richiesta la maggioranza assoluta alla prima votazione e quella relativa alla seconda. Le elezioni dei Vice Presidenti, dei Consiglieri Federali, del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente e dei componenti della Corte Federale e del Presidente e dei componenti della Commissione di Appello Federale, vengono effettuate a maggioranza relativa. L’intera Assemblea, composta dai Delegati degli Affiliati, degli Atleti e dei Direttori Sportivi vota per la elezione del Presidente Federale, dei Vice Presidenti e per quelle del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente e dei componenti della Corte Federale e del Presidente e dei componenti della Commissione di Appello Federale. Separatamente i Delegati degli Affiliati votano per la elezione dei Consiglieri Federali di propria espressione. A loro volta i Delegati degli Atleti e dei Direttori Sportivi votano separatamente per la elezione dei Consiglieri Federali di rispettiva espressione.
    14. Per l'elezione dei Consiglieri Federali, espressione degli Affiliati, i Delegati potranno esprimere un massimo di tre preferenze. Per le elezioni di tutte le altre componenti elettive i Delegati potranno esprimere preferenze pari al numero dei candidati da eleggere meno uno, fatta salva la elezione del Consigliere Federale rappresentante dei Direttori Sportivi. Risulteranno eletti quali membri supplenti, ove previsto, i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze dopo i candidati eletti quali membri effettivi.
    15. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, convocata a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei rappresentanti degli Affiliati e/o dei tesserati aventi diritto a voto, i quali rappresentino non meno di un terzo del totale nazionale dei voti o quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale, deve essere indetta entro sessanta giorni e celebrata nei successivi trenta giorni.
    16. Le votazioni si svolgono per alzata di mano o sistemi informatici equipollenti e controprova nei casi dubbi, su decisione del Presidente dell'Assemblea. Avvengono per appello nominale o a scheda segreta, se richiesto da almeno il cinquantuno per cento dei Delegati accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.
    17. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta.
    18. L'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti, salvo le ipotesi di proposta di scioglimento della F.C.I. e di elezione del Presidente Federale di cui al precedente comma 13.
    19. L’Assemblea Nazionale, inoltre, ogni quattro anni, nella prima Assemblea successiva alla disputa dei Giochi Olimpici estivi da celebrarsi entro il 15 marzo, elegge con votazioni separate e successive:
    - il Presidente della Federazione;
    - i tre Vicepresidenti;
    - i nove Consiglieri Federali, secondo quanto stabilito dal primo comma del successivo articolo quattordici;
    - il Presidente ed i componenti della Corte Federale;
    - il Presidente ed i componenti della Commissione di Appello Federale ;
    - Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ;
    20. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:
    - elegge, con votazioni separate e successive - nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato - il Presidente della Federazione, i tre Vice Presidenti e l’intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso o di Organi elettivi, venuti a mancare per qualsiasi motivo;
    - delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale da sottoporre, per l’approvazione, alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
    - delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno. Gli argomenti devono essere proposti dagli aventi diritto al voto secondo la procedura prevista dal Regolamento Organico.

    Articolo 7 - Partecipazione e voto di base all’Assemblea Nazionale
    1. L’Assemblea Nazionale è costituita dai Delegati degli Affiliati, dai Delegati degli Atleti e dei Direttori Sportivi, a tal uopo eletti nelle Assemblee Provinciali. La Segreteria Generale provvederà a calcolare il numero dei Delegati degli Affiliati costituenti l’Assemblea Nazionale sulla base di quanto stabilito al successivo art. 7.8. Il numero dei Delegati così ottenuti costituisce il 70% della forza assembleare. Su tale base provvederà quindi a calcolare il 20% dei Delegati rappresentanti degli Atleti ed il 10% dei Delegati rappresentanti dei Direttori Sportivi che, aggiunti al 70% di cui in precedenza, formeranno la totale forza assembleare. Il numero

    dei Delegati rappresentanti degli Atleti e dei Direttori Sportivi verrà poi rapportato, su base regionale, al numero totale degli aventi diritto al voto di ciascuna delle due categorie ed il quoziente così ottenuto, arrotondato, costituirà il numero dei Delegati di ciascuna delle due categorie per ciascuna regione. Qualora regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento non raggiungano nel quoziente l’unità avranno comunque diritto ad un Delegato degli Atleti e ad un Delegato dei Direttori Sportivi.
    2. I Delegati degli Affiliati, degli Atleti e dei Direttori Sportivi in caso di impedimento, sono sostituiti in Assemblea dai Delegati supplenti della rispettiva categoria di rappresentanza, eletti con le modalità di cui ai successivi punti 5 e 6.
    3. Nell’Assemblea Provinciale ordinaria, ed in quella straordinaria convocata a seguito di analoga Assemblea Nazionale, si procederà all’elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale. L’elezione dei Delegati rappresentanti degli Affiliati avverrà sulla base di una lista di candidati, proposta dagli Affiliati aventi diritto al voto nell’Assemblea Provinciale, facenti parte dei direttivi societari. L’elezione dei Delegati rappresentanti degli Atleti e dei Direttori Sportivi avverrà sulla base di liste di candidati proposte a livello regionale.
    4. Ogni Affiliato potrà proporre un solo nominativo, che dovrà essere presentato dall’Affiliato negli stessi termini e modi previsti per la presentazione delle candidature per le cariche elettive provinciali. Ogni Atleta e Direttore Sportivo avente diritto a voto potrà proporre la propria candidatura, che dovrà essere presentata al Comitato Provinciale di appartenenza ed al Comitato Regionale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prima Assemblea Provinciale della Regione, nei modi previsti per la presentazione delle candidature per le cariche elettive provinciali.
    5. Per l’elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale, gli Affiliati, gli Atleti ed i Direttori Sportivi esprimeranno il voto nelle Assemblee Provinciali per la elezione del o dei rispettivi delegati. Nelle province con diritto a tre o più Delegati rappresentanti degli Affiliati, ogni avente diritto a voto partecipante potrà esprimere la preferenza per un numero di candidati non superiore ai due terzi (arrotondato per eccesso) del numero dei Delegati rappresentanti degli Affiliati assegnati alla provincia stessa. Gli Atleti ed i Direttori Sportivi potranno esprimere una sola preferenza sulle rispettive schede predisposte dal Comitato Regionale, consegnate a ciascun Comitato Provinciale della Regione e contenenti i nominativi di tutti i candidati delle due categorie regolarmente presentate in ambito regionale. Le urne contenenti le schede votate dagli Atleti e dai Direttori Sportivi verranno inviate ai Comitati Regionali e dagli stessi custodite affinché lo spoglio avvenga, a cura delle Commissioni di Scrutinio Regionali, contestualmente al termine di tutte le Assemblee Provinciali della Regione.
    Risulteranno eletti Delegati all’Assemblea Nazionale i candidati che risulteranno avere conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevarrà il più anziano di età.
    6. I candidati di ciascuna delle tre categorie degli aventi diritto al voto che seguiranno nell’ordine, quali non eletti, costituiranno i Delegati supplenti. Essi parteciperanno all’Assemblea Nazionale in sostituzione dei Delegati eletti che eventualmente rinuncino o non possano partecipare all’Assemblea Nazionale.
    7. Non possono ricoprire l’incarico di Delegati all’Assemblea Nazionale i componenti in carica del Consiglio Federale, degli Organi centrali, degli Organi di Giustizia e Disciplina, del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali.
    8. Ai fini del calcolo del numero dei Delegati degli Affiliati che andranno a formare il 70% della forza assembleare ogni Comitato Provinciale avrà diritto a partecipare all’Assemblea Nazionale, in ragione di un Delegato ogni quindici voti di Affiliati nel Comitato stesso aventi diritto al voto, con un minimo di un Delegato.
    9. Al fine di assicurare la massima rappresentatività degli Affiliati, verranno conteggiati, a livello regionale, i voti di ogni provincia che, essendo inferiori al minimo di quindici, non hanno permesso l’elezione di Delegati. In tale ipotesi si procederà al recupero dei resti secondo le modalità di seguito elencate:
    - si sommano i resti di tutte le province della regione, detraendo i voti mancanti per raggiungere il quorum delle province alle quali spetta il Delegato di diritto;
    - si procede all’attribuzione di altrettanti Delegati ogni quindici voti che vengono assegnati, in ordine decrescente, alla provincia con i resti più alti;
    - a parità di resti, i Delegati verranno assegnati, in ordine decrescente, alla provincia con il maggior numero di voti, a quella con il maggior numero di Affiliati aventi diritto al voto ed, infine a quella con il maggior numero di affiliati.


    Articolo 8 - Validità delle Assemblee.
    1. Le Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali ordinarie, non elettive, sono valide, in prima convocazione, con la presenza del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, con il trenta per cento degli aventi diritto al voto.
    2. Le Assemblee elettive sono valide, in prima convocazione, con la presenza del sessantacinque per cento degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza del trenta per cento.
    3. Le Assemblee Straordinarie per la modifica dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente costituite con la presenza del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto e le deliberazioni per la loro approvazione debbono ottenere il voto favorevole della maggioranza dei voti.
    4. L’Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento della Federazione richiede il quorum costitutivo dei quattro quinti degli aventi diritto al voto in prima e seconda convocazione.
    5. La Commissione di Verifica dei Poteri è nominata dal Consiglio Federale, mentre per le Assemblee Regionali e Provinciali la nomina è di competenza dei rispettivi Consigli. Non possono essere nominati componenti delle Commissioni Verifica Poteri i candidati a cariche elettive.
    6. Le Commissioni di Scrutinio sono elette dalle rispettive Assemblee, fra i Delegati, con esclusione dei candidati.

    Articolo 9 - Assemblea Regionale
    1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo deliberativo regionale. E' costituita dai rappresentanti degli Affiliati, dagli Atleti e dai Direttori Sportivi.
    2. Ogni Affiliato, esprime al proprio interno i rappresentanti delle tre categorie, ognuno dei quali ha diritto di voto all’interno dell’Assemblea Regionale. In seno a ciascun Affiliato gli Atleti ed i Direttori Sportivi eleggeranno tra di loro il rispettivo rappresentante. Ciascun rappresentante degli Affiliati, degli Atleti e dei Direttori Sportivi potrà essere portatore di due deleghe oltre alla propria. Le deleghe potranno essere attribuite solo ad Affiliati, Atleti e Direttori Sportivi aventi diritto al voto nell’ambito della stessa Regione.
    3. Partecipano, con diritto di intervento, i Presidenti dei Comitati Provinciali.
    4. L'Assemblea Regionale ordinaria deve svolgersi annualmente, non oltre il decimo giorno prima dello svolgimento dell’Assemblea Nazionale Ordinaria.
    5. L'Assemblea Regionale, indetta dal Consiglio Regionale, è convocata dal Presidente Regionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
    6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'esame dell'Assemblea, del luogo della stessa, della data e dell'ora, in prima e seconda convocazione. Tale avviso dovrà essere pubblicato sull'Organo Ufficiale della Federazione almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea ed entro lo stesso termine dovrà essere inviato, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, ai Comitati Provinciali ed alla Segreteria Generale.
    Con le stesse modalità dell’assemblea nazionale può essere richiesta la convocazione di una Assemblea Regionale Straordinaria.
    7. L'Assemblea Regionale delibera a maggioranza dei presenti.
    8. All'Assemblea Regionale ordinaria compete l’approvazione della relazione sulla gestione del Comitato e deliberare sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno dal Consiglio Regionale o su richiesta del venti per cento degli aventi diritto a voto.
    9. Nell'Assemblea Regionale, che si svolge successivamente alla chiusura del quadriennio olimpico, si procederà all'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Regionale, a scrutinio segreto e con votazioni separate e successive. Gli Affiliati eleggeranno i Consiglieri regionali di loro rappresentanza, così come gli Atleti ed i Direttori Sportivi eleggeranno i propri. L’Assemblea, nella sua interezza, voterà per la elezione del Presidente del Comitato Regionale e dei due Vice Presidenti.
    10. Nei casi di decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio Regionale, analogamente a quanto previsto dalle norme fissate per il Consiglio Federale, dovrà essere convocata, a norma del presente Statuto, l'Assemblea Straordinaria che provvederà a ricostituire i detti organi.
    11. Per quanto non previsto dal presente articolo e dai precedenti, l'Assemblea Regionale è regolata, per analogia, dalle norme fissate per l'Assemblea Nazionale e per la partecipazione dei rappresentanti alla stessa. Nelle votazioni possono essere espresse preferenze nella misura della metà più uno per difetto dei candidati da eleggere.
    12. L’Assemblea Regionale elegge i componenti del Consiglio Regionale stabiliti dal successivo articolo ventuno.

    Articolo 10 - Assemblea Provinciale - Costituzione - Convocazione
    1. L’Assemblea Provinciale è costituita dai rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Direttori Sportivi della provincia che vi partecipano mediante l’esercizio del diritto di voto.
    2. Ogni Affiliato, esprime al proprio interno i rappresentanti delle tre categorie, ognuno dei quali ha diritto di voto all’interno dell’Assemblea Provinciale. In seno a ciascun Affiliato gli Atleti ed i Direttori Sportivi eleggeranno tra di loro il rispettivo rappresentante.
    3. Per la partecipazione alle Assemblee Provinciali non sono ammesse deleghe.
    4. L’Assemblea Provinciale è indetta dal Comitato Provinciale ed è convocata dal Presidente.
    5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'esame dell'Assemblea, del luogo della stessa, della data e dell'ora, in prima e seconda convocazione. Tale avviso dovrà essere pubblicato sull'Organo Ufficiale della Federazione almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea ed entro lo stesso termine dovrà essere inviato, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, ai Comitati Regionali ed alla Segreteria Generale.
    6. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria deve svolgersi non oltre il ventesimo giorno prima della l'Assemblea nazionale ordinaria.
    7. L'Assemblea Provinciale delibera a maggioranza dei presenti.
    8. All'Assemblea Provinciale ordinaria compete l’approvazione della relazione sulla gestione del Comitato e deliberare sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno dal Consiglio Provinciale o su richiesta del venti per cento degli aventi diritto a voto.
    9. Nell'Assemblea Provinciale, che si svolge successivamente alla chiusura del quadriennio olimpico, si procederà all'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Provinciale, a scrutinio segreto e con votazioni separate e successive. Gli Affiliati eleggeranno i Consiglieri provinciali di loro rappresentanza, così come gli Atleti ed i Direttori Sportivi eleggeranno i propri. L’Assemblea, nella sua interezza, voterà per la elezione del Presidente del Comitato Provinciale.
    10. Nei casi di decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio Provinciale, analogamente a quanto previsto dalle norme fissate per il Consiglio Federale, dovrà essere convocata, a norma del presente Statuto, l'Assemblea Straordinaria che provvederà a ricostituire i detti organi.
    11. Per quanto non previsto dal presente articolo e dai precedenti, l'Assemblea Provinciale è regolata, per analogia, dalle norme fissate per l'Assemblea Nazionale e per la partecipazione dei rappresentanti alla stessa. Nelle votazioni possono essere espresse preferenze nella misura della metà più uno per difetto dei candidati da eleggere.
    12. L’Assemblea Provinciale elegge i componenti del Consiglio Provinciale di cui al successivo articolo venticinque.

    Articolo 11 - Acquisizione del diritto di voto
    1. Gli Affiliati, di cui all’articolo 2, che alla data di celebrazione dell’Assemblea abbiano maturato un’anzianità di affiliazione di dodici mesi acquisiscono il diritto di voto se nel corso degli stessi dodici mesi:
    a) hanno svolto, con carattere continuativo, attività agonistica avendo tesserato atleti che abbiano partecipato, nella stagione agonistica, a manifestazioni e gare iscritte nei calendari ufficiali della Federazione o abbiano svolto attività anche meramente organizzativa. Ogni Affiliato che partecipa all'Assemblea, per effetto di quanto sopra, avrà diritto ad un voto.
    b) Saranno attribuiti ulteriori voti agli Affiliati che hanno tesserato atleti partecipanti a gare per esordienti, allievi, juniores, donne esordienti, allieve, juniores ed elite, under 23, elite con contratto e non, e per l'attività del mountain bike delle gare di alto livello delle categorie elite, under 23, juniores e donne nei seguenti termini:
    - un voto in più per gli Affiliati che, nella stagione agonistica antecedente le Assemblee abbiano tesserato atleti che abbiano conseguito, per i risultati ottenuti nelle gare sopraindicate, un punteggio di almeno dieci punti così calcolato, senza differenziazioni fra i calendari regionali, nazionali ed internazionali: a) nelle gare su strada (incluse le tappe e la classifica finale delle gare a tappe), mountain bike e ciclocross, cinque punti al primo classificato, quattro punti al secondo, tre punti al terzo, due punti al quarto ed un punto al quinto classificato; b) nelle gare su pista, quattro punti al primo classificato, tre punti al secondo, due punti al terzo ed un punto al quarto classificato.
    - un voto in più per la conquista di un campionato o record italiano;
    - due voti in più per la conquista di un campionato o record europeo o mondiale o prova olimpica. Comunque ad una Società non potranno essere assegnati più di quattro voti.
    2. Hanno diritto di voto gli Atleti ed i Direttori Sportivi di cui al precedente art. 3 comma 6.
    3. Gli Affiliati, gli Atleti ed i Direttori Sportivi per potere esercitare il diritto di voto nelle Assemblee devono essere in regola con l’affiliazione ed il tesseramento.

    Articolo 12 - Elezione dei Delegati Nazionali
    1. Nell'Assemblea Provinciale annuale vengono eletti i Delegati dei rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Direttori Sportivi all’Assemblea Nazionale, con le modalità di cui al precedente art. 7.
    2. Nelle province in cui non è stato costituito il Comitato Provinciale il Coordinatore Provinciale, ai soli fini elettivi dei Delegati all’Assemblea Nazionale, provvede a convocare gli Affiliati, gli Atleti ed i Direttori Sportivi aventi diritto al voto.
    3. Almeno dieci giorni prima della prima Assemblea i rappresentanti degli Affiliati, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, possono candidarsi alla elezione a Delegato Nazionale, mediante deposito della candidatura presso la sede del Comitato Provinciale, od, in mancanza, presso quella del Comitato Regionale di competenza. Gli Atleti ed i Direttori Sportivi in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto possono candidarsi alla elezione a Delegato Nazionale, in rappresentanza della rispettiva categoria nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 7.4
    4. Nella convocazione di tale Assemblea elettiva dovranno essere indicati, oltre che il giorno e l’oggetto delle votazioni, i componenti della Commissione Verifica dei Poteri, che sono nominati dal Consiglio Provinciale.

    Articolo 13 - Ricorsi sulle Assemblee Federali
    1. E' ammesso ricorso alla Commissione di Appello Federale avverso lo svolgimento delle Assemblee, Nazionale, Regionale e Provinciale, nel termine di quindici giorni dallo svolgimento delle stesse, a condizione che il ricorso sia stato preannunciato nel corso dell'Assemblea. Sono, altresì, di competenza della Commissione di Appello Federale i ricorsi in merito alla legittimità dell'elezione degli organi direttivi dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali.

    Articolo 14 - Consiglio Federale. Composizione, competenze ed elezione
    1. Il Consiglio Federale è costituito dal Presidente Federale che lo presiede, da tre vicepresidenti e da nove consiglieri eletti nell'assemblea nazionale di cui cinque tra i candidati degli affiliati, tre tra quelli degli atleti e uno tra quelli dei direttori sportivi. Detta ripartizione è attuata nel rispetto delle percentuali stabilite dall'articolo sedici del D.L. 242/99 rispettivamente del settanta per cento, del venti per cento e del dieci per cento. Dei tre consiglieri federali rappresentanti degli Atleti due saranno rappresentanti dei dilettanti, ivi comprese le donne, ed uno rappresentante dei professionisti. Qualora la categoria degli atleti e la categoria dei Direttori Sportivi siano già rappresentate dai Vice Presidenti, il numero degli eventuali altri componenti atleti da eleggere sarà ridotto, pur garantendo complessivamente 3 membri. Proporzionalmente verranno aumentati i membri in rappresentanza degli affiliati, sì da mantenere invariato il totale complessivo (12) dei Consiglieri, escluso il Presidente.
    2. Il Consiglio Federale è l'Organo di amministrazione e di gestione della F.C.I., al quale spettano, oltre alla realizzazione delle direttive espresse dall'Assemblea Nazionale ed alla realizzazione delle finalità sancite dal presente Statuto, i seguenti compiti:
    a) delibera il Bilancio preventivo, redige il Conto consuntivo e le relazioni di accompagnamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e da trasmettere, per l’approvazione, al C.O.N.I.;
    b) amministra il patrimonio federale;
    c) emana e modifica i Regolamenti federali. Il Regolamento di Giustizia e di Disciplina ed il Regolamento antidoping divengono esecutivi dopo l’esame da parte del competente organo del CONI.
    d) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
    e) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ed in conformità alle direttive da quest’ultimo emanate, in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati;
    f) delibera sulle domande di affiliazione e riaffiliazione degli Affiliati, sui tesseramenti, sulla tutela sanitaria ed assicurativa degli atleti, sulla prevenzione e repressione del doping nonché sulla formazione dei quadri e dei tecnici, conformemente agli indirizzi emanati in materia dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
    g) stabilisce i controlli e gli eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti dei soggetti che svolgono attività professionistica ai sensi dell’articolo 12 della Legge n. 91/81;
    h) delibera sulle dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
    i) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte in via di estrema urgenza dal Presidente e in via di urgenza dal Consiglio di Presidenza e ne delibera o meno la ratifica;
    j) esercita il controllo di legittimità sulle Assemblee regionali elettive;
    k) provvede, per gravi irregolarità di gestione o in caso di gravi e ripetute violazioni dell’ordinamento, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei direttivi dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali, nominando un Commissario il quale, entro sessanta giorni, dovrà provvedere ad indire l'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi, Assemblea da tenersi entro i successivi trenta;
    l) procede alla nomina del Giudice Unico Nazionale e del Presidente e dei componenti della Commissione Disciplinare Nazionale Federale, del Procuratore Federale titolare e dei sostituti, dei responsabili e dei componenti delle Strutture Federali;
    m) delibera i nominativi da proporre per incarichi elettivi o di nomina in seno agli organi internazionali in rappresentanza della F.C.I.;
    n) concede l'amnistia e l'indulto, prefissandone i limiti;
    o) delibera le disposizioni di attuazione dell'attività su proposta dagli organi operativi e cura la gestione di tutti i poteri e di tutte le competenze, che non siano dallo Statuto attribuiti ad altro organo federale;
    p) istituisce sedi periferiche;
    q) determina il luogo e la data di svolgimento delle Assemblee Nazionali ed il loro ordine del giorno nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto per la richiesta di convocazione delle Assemblee Straordinarie;
    r) propone all'Assemblea Nazionale la nomina del Presidente onorario e dei soci d’onore della F.C.I.;
    s) designa nel proprio ambito i rappresentanti della F.C.I., fra cui uno in rappresentanza degli Atleti ed un dei Direttori Sportivi, nel Collegio elettorale per l’elezione degli Organi centrali del C.O.N.I.;
    t) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste dal Regolamento Organico;
    u) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
    v) delibera in merito alla costituzione di speciali Commissioni, Gruppi di Lavoro, determinandone il funzionamento, le attribuzioni e il numero dei componenti;
    w) fissa le tasse federali e le quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;
    x) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l’eventuale nomina di Tecnici nazionali;
    y) provvede alla nomina di procuratori ad litem ed a conferire incarichi ad esperti e consulenti ai fini del corretto svolgimento dell’attività federale.
    3. Il Consiglio Federale dà incarico ai singoli componenti di riferire sugli argomenti all'esame dello stesso Consiglio e di sovrintendere, in qualità di Referenti, ai vari settori delle attività federali.
    4. Il Consiglio Federale, in qualsiasi momento eletto, decade al termine del quadriennio olimpico.

    Articolo 15 - Riunioni del Consiglio Federale
    1. Il Consiglio Federale deve essere convocato almeno sei volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia richiesta la convocazione per iscritto da almeno un terzo dei componenti.
    2. Partecipano alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto, i rappresentanti della F.C.I. negli Organi internazionali, oltre al Presidente onorario, se nominato.
    3. Le riunioni del Consiglio Federale sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale.
    4. Il Consiglio Federale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
    5 Il Presidente può invitare ogni altra persona che possa portare contributo in merito agli argomenti all’ordine del giorno.

    Articolo 16 - Presidente Federale
    1. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione e ne firma gli atti. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Convoca l'Assemblea Nazionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
    2. Il Presidente può assumere, salvo ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile, provvedimenti di estrema urgenza e necessità nei limiti dei poteri dello stesso Consiglio Federale, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili. Il Presidente vigila e controlla tutti gli organi e le strutture della Federazione, con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, ed è responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione.
    3. Il Presidente può concedere provvedimenti di grazia quando sia stata scontata almeno la metà della sanzione disciplinare irrogata.
    4. Nei casi di radiazione, il provvedimento di grazia non potrà essere concesso, se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
    5. Il Vice Presidente che ha ottenuto il maggior numero di suffragi in Assemblea, assume le funzioni vicarie ed esercita le funzioni del Presidente in assenza od impedimento temporaneo dello stesso e negli altri casi contemplati dal presente Statuto.

    Articolo 17 - Consiglio di Presidenza – Composizione e Funzioni
    1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai tre Vicepresidenti, da un Consigliere Federale rappresentante degli Atleti e dal Consigliere Federale rappresentante dei Direttori Sportivi, ove le dette rappresentanze non siano espresse dai Vice Presidenti. E' validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Decide a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Partecipa il Segretario Generale. I Consiglieri Federali rappresentanti degli Atleti eleggono tra di loro quello che sarà componente del Consiglio di Presidenza.
    2. Il Consiglio di Presidenza è competente a decidere sugli argomenti relativi alla gestione amministrativa, oltre che sull’applicazione dei programmi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio Federale, purché siano concretizzati dall’urgenza e non possano essere deferiti al Consiglio medesimo.
    3. La mancata ratifica da parte del Consiglio Federale, nella prima seduta successiva, dei provvedimenti adottati in via di urgenza dal Consiglio di Presidenza, comporta la decadenza dei provvedimenti stessi. Il Consiglio Federale dovrà valutare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi.

    Articolo 18 - Decadenza
    1. Nel caso di dimissioni del Presidente, decade immediatamente l'intero Consiglio Federale. In tal caso l’ordinaria amministrazione compete al Presidente dimissionario ed al Consiglio Federale decaduto fino all’Assemblea elettiva straordinaria, da convocarsi entro trenta giorni dall'evento e da tenersi nei successivi sessanta.
    2. Nel caso di impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Federale decade e le funzioni di presidente verranno espletate dal Vicepresidente vicario, il quale dovrà provvedere a convocare l’Assemblea Straordinaria entro trenta giorni dall’evento che ha originato la decadenza. Tale Assemblea dovrà aver luogo nei successivi sessanta giorni.
    3. In ipotesi di impedimento anche del Vicepresidente designato, l’altro Vicepresidente provvederà a convocare l’Assemblea ed al medesimo verrà affidata l’ordinaria amministrazione.
    4. Nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio si avrà la decadenza del Consiglio Federale e del Presidente cui spetterà l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria, che dovrà essere convocata e avere svolgimento nei termini previsti dal primo comma.
    5. Nel caso di dimissioni non contemporanee nell’arco del quadriennio della metà più uno dei Consiglieri Federali si avrà la decadenza dei soli Consiglieri, mentre il Presidente rimarrà in carica e provvederà ad indire e celebrare l’Assemblea Straordinaria nei termini di cui al primo comma.
    6. Nel caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti del Consiglio in numero comunque inferiore alla metà più uno del totale, il Consiglio resta in carica e procede alla loro sostituzione, cooptando i primi dei non eletti in sede di Assemblea Nazionale, a condizione che questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall’ultimo eletto. Qualora non si possa procedere alla sostituzione dei componenti, si procederà alla votazione per il reintegro in occasione della prima Assemblea utile.
    7. Decadono dalla carica i componenti del Consiglio Federale che non partecipano a tre riunioni consecutive, salvo si tratti di assenza dipendente da giusta causa.
    8. In caso di decadenza del Consiglio Federale non decadono né il Collegio dei Revisori dei Conti né gli Organi di Giustizia eletti o nominati dal Consiglio medesimo.
    9. Le disposizioni contenute nel presente articolo si estendono ai Consigli Provinciali e Regionali, in quanto applicabili.
    10. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi, di cui al presente articolo, sono irrevocabili.

    Articolo 19 - Collegio dei Revisori dei Conti - Composizione - Funzioni
    1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, eletti dalla Assemblea Nazionale e da due membri effettivi ed un supplente nominati dal C.O.N.I.. Tutti i componenti devono essere iscritti all’albo dei revisori contabili.
    2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme contemplate dal Regolamento di Amministrazione e di Contabilità della F.C.I. e dal Codice Civile. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta.
    3. In caso di vacanze, per qualsiasi motivo, tra i singoli Revisori effettivi, si provvede all’integrazione del Collegio effettuando le sostituzioni con i supplenti in ordine di età.
    4. Nei vari casi di decadenza si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

    TITOLO IV : ORGANI TERRITORIALI
    Articolo 20 - Comitati Regionali
    1. In ogni Regione nella quale ci siano almeno venti Affiliati aventi diritto di voto, è istituito il Comitato Regionale.
    2. Al verificarsi dei presupposti per la costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale assume la relativa deliberazione e indice l'Assemblea Regionale per l'elezione del Presidente del Comitato Regionale e dei componenti del Consiglio Regionale.
    3. Il Comitato Regionale ha sede nel capoluogo della regione, tuttavia l'Assemblea Regionale può proporre al Consiglio Federale, con deliberazione approvata dai due terzi degli aventi diritto al voto, una diversa sede. La proposta sarà esaminata dal Consiglio Federale in relazione alle esigenze tecniche, amministrative ed economiche della Federazione.
    4. Rimangono immutate le sedi istituite alla data di approvazione del presente Statuto.

    Articolo 21 - Consiglio Regionale
    1. Ogni Consiglio Regionale è composto dal Presidente del Comitato Regionale, da due Vicepresidenti, tanti Consiglieri, quante sono le province istituite nella regione con un minimo di quattro Consiglieri, Consiglieri rappresentanti degli Atleti e dei Direttori Sportivi in ragione, rispettivamente del 20% e del 10% del totale dei Consiglieri e dei Vice Presidenti, con un minimo di un Consigliere per gli Atleti ed uno per i Direttori Sportivi.
    Qualora la categoria degli Atleti e la categoria dei Direttori Sportivi siano già rappresentate dai Vice Presidenti, il numero degli eventuali altri componenti atleti da eleggere sarà ridotto proporzionalmente.
    Esso deve riunirsi almeno sei volte nel corso dell’anno.
    2. Il Consiglio Regionale nella riunione d'insediamento istituisce le Commissioni ed i Settori in analogia a quanto previsto per il ruolo nazionale secondo le proprie esigenze gestionali ed operative. La composizione e le funzioni di tali organismi sono stabilite dal Regolamento Organico.
    3. Nella prima riunione il Consiglio nomina il Segretario, scegliendolo tra i suoi componenti o designandolo all'esterno. Nella seconda ipotesi il Segretario parteciperà alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
    4. Il Consiglio Regionale deve riunirsi ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri lo ritenga necessario. E' validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
    5. Il Presidente può invitare ogni altra persona che può portare contributo agli argomenti all’ordine del giorno.
    6. Partecipano a tali riunioni anche i componenti del Consiglio Federale della regione di appartenenza o altro componente delegato dal Consiglio Federale ed il Presidente Regionale onorario.
    7. Ai Consigli Regionali è attribuito il compito di realizzare, nelle rispettive regioni, i piani di attività e le iniziative dirette ad ampliare l'attività ciclistica regionale, nonché la predisposizione della relazione sulla gestione del Comitato, da sottoporre, per l’approvazione, all’Assemblea Regionale ordinaria.
    8. I Consigli Regionali sono responsabili nei confronti dell’Assemblea Regionale del rispetto e dell'applicazione delle Carte Federali e delle norme di svolgimento dell'attività, oltre che dei compiti speciali di volta in volta conferiti.
    9. Ai Consigli Regionali spetta il controllo ed il coordinamento delle attività dei Consigli Provinciali oltre al controllo di legittimità sulle Assemblee Provinciali elettive.
    10. I Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, costituiti in presenza di almeno dieci società affiliate, esercitano le competenze proprie e quelle previste per i Consigli Regionali. I suddetti Comitati hanno facoltà di proporre al Consiglio Federale un coordinatore per quei settori dell'attività federale che riterranno opportuno.
    11. La Regione Valle d'Aosta è accorpata al Piemonte. Il Comitato della Regione Valle d'Aosta è regolato dalle norme vigenti per i Comitati Provinciali.
    12. Il Consiglio Regionale in qualsiasi momento eletto, decade al termine del quadriennio olimpico.
    13. In caso di gravi e ripetute violazioni dell’ordinamento, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei Comitati Provinciali, il Consiglio Regionale propone al Consiglio Federale lo scioglimento del Direttivo dei Comitati Provinciali e la nomina di un Commissario.

    Articolo 22 - Presidente del Comitato Regionale
    1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, per quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente Federale.
    2. Rappresenta la F.C.I. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale, del Consiglio di Presidenza Regionale e del Consiglio Regionale dei Presidenti Provinciali, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale in quanto compatibili.
    3. E' responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Comitato nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale. In caso di estrema urgenza e nella impossibilità di deferimento del provvedimento al Consiglio Regionale il Presidente del Comitato Regionale può adottare le deliberazioni di competenza dello stesso Consiglio Regionale. La mancata ratifica, da effettuarsi nella prima riunione utile, comporta la decadenza dei provvedimenti.
    4 Nell’ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.C.I..

    Articolo 23 - Consiglio di Presidenza Regionale
    1. Il Consiglio di Presidenza Regionale è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, da un Consigliere regionale rappresentante degli Atleti, eletto con le stesse modalità del Consiglio di Presidenza nazionale, e dal Consigliere regionale rappresentante dei Direttori Sportivi, ove le dette rappresentanze non siano espresse dai Vice Presidenti. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio Regionale. Al Consiglio di Presidenza Regionale spetta l'esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale, lo svolgimento delle funzioni non esclusive dallo stesso delegate e, in via di urgenza, l'esercizio dei poteri del Consiglio Regionale.
    2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni adottate in caso di urgenza debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta la decadenza dei provvedimenti.

    Articolo 24 - Comitati Provinciali
    1. Nelle province in cui vi siano almeno dieci Affiliati aventi diritto al voto è istituito il Comitato Provinciale.
    2. Al verificarsi dei presupposti per la costituzione del Comitato Provinciale, il Consiglio Regionale assume la relativa decisione e convoca l'Assemblea Provinciale per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale.
    3. Il Comitato Provinciale ha sede nel capoluogo della provincia, tuttavia l'Assemblea Provinciale può proporre al Consiglio Regionale, con deliberazione approvata dai due terzi degli aventi diritto al voto, una diversa sede. La proposta è esaminata dal Consiglio Regionale anche alla luce delle esigenze tecniche, amministrative ed economiche della Federazione.
    4. Rimangono immutate le sedi istituite alla data di approvazione del presente Statuto.

    Articolo 25 - Consiglio Provinciale
    1. Il Comitato Provinciale è retto da un Consiglio Provinciale composto dal Presidente e da tre Consiglieri fino a venticinque Affiliati, da quattro Consiglieri se il numero degli Affiliati è compreso tra 26 e 50, da cinque Consiglieri se il numero degli Affiliati è superiore a 51, in rappresentanza degli Affiliati e da un Consigliere in rappresentanza degli Atleti e da un Consigliere in rappresentanza dei Direttori Sportivi.
    2. Al fine di favorire l’affluenza degli Atleti e dei Direttori Sportivi all’esercizio di espletamento del voto, esclusivamente per la elezione dei propri Delegati all’Assemblea Nazionale, al Comitato Provinciale è riservata la facoltà di consentire, nel tempo massimo di cinque giorni precedenti e negli orari indicati nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, l’apertura dei seggi, secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti dal Regolamento Organico.
    3. Nella prima riunione il Consiglio Provinciale nomina, fra i Consiglieri, il Vicepresidente ed il Segretario.
    4. Al Consiglio Provinciale si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al funzionamento ed ai casi di decadenza ed integrazione previsti per il Consiglio Regionale.
    5. Il Consiglio Provinciale è responsabile nei confronti del Comitato Regionale, del rispetto e dell'applicazione delle norme di svolgimento dell'attività, dettate dal Consiglio Regionale.
    6. Ai componenti del Consiglio Provinciale, e ai Coordinatori Provinciali nominati dal Consiglio Regionale è attribuito il compito di svolgere l'attività, coordinata sul piano regionale, diretta allo sviluppo ed al miglioramento dello sport ciclistico nelle sue varie espressioni, nonché la predisposizione della relazione sulla gestione da sottoporre all’Assemblea Provinciale.
    7. Il Consiglio Provinciale esercita le funzioni non esclusive ad esso delegate dal Comitato Regionale.
    8. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
    9. Per quanto non stabilito, per il Consiglio Provinciale si applicano le stesse norme, in quanto compatibili per analogia, previste per il Consiglio Regionale e per il Consiglio Federale.
    10. I componenti del Consiglio Provinciale durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e decadono al suo termine, in qualsiasi momento eletti.

    Articolo 26 - Presidente del Comitato Provinciale
    1. Il Presidente del Comitato Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale con le stesse modalità previste per il Presidente del Comitato Regionale, in quanto applicabili.
    2. Rappresenta la F.C.I. nel territorio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Provinciale e convoca, nei casi e modi fissati dallo Statuto, le Assemblee Provinciali.
    3. E' responsabile unitamente al Consiglio Provinciale del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Provinciale, del Consiglio Regionale e del Consiglio Federale.
    4. Nel caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente.
    5. Nel caso di impedimento definitivo, nonché nei casi di dimissioni, si applicano le norme previste dal presente Statuto.

    Articolo 27 - Coordinatore Provinciale
    1. Nelle province nelle quali non è costituito il Consiglio Provinciale, per mancanza del numero minimo di Affiliati, il Comitato Regionale provvede alla nomina, su indicazione non vincolante delle Società, di un Coordinatore Provinciale al quale è attribuito il compito di promuovere ed attuare le attività federali dirette ad addivenire alla costituzione del Consiglio Provinciale, nel rispetto delle relative norme stabilite dal presente Statuto.
    2. Il Coordinatore Provinciale, dura in carica fino al venire meno delle condizioni che ne hanno richiesto la nomina o alla decadenza o allo scioglimento del Consiglio Regionale che lo ha nominato.
    3. Il Coordinatore Provinciale rende atto della propria attività annuale alle Società ed al Consiglio Regionale per le valutazioni di competenza ed i conseguenti provvedimenti.
    4. Il Coordinatore Provinciale a fine anno è tenuto ad inviare al proprio Comitato Regionale una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato.
    5. Per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale il Coordinatore osserva le modalità di cui all’articolo 12.2.

    Articolo 28 - Le incompatibilità a ricoprire cariche elettive federali
    1. Sono incompatibili fra di esse le cariche federali nazionali, regionali e provinciali che costituiscono di diritto o di fatto la situazione del controllore controllato o si manifesti il conflitto di interesse nel rapporto con la F.C.I.
    2. Le cariche di componente del Consiglio Provinciale, del Consiglio Regionale, del Consiglio Federale e di componente di organi centrali e periferici sono incompatibili tra loro.
    3. La carica di Presidente Federale è incompatibile con ogni altra carica nel consiglio direttivo di società affiliate.
    4. La carica di Presidente Regionale e Provinciale e Vice Presidente federale e regionale è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di società.
    5. L'attività di Direttore di Corsa è incompatibile con qualsiasi carica elettiva a livello nazionale e regionale. Inoltre è incompatibile con la carica di Presidente Provinciale, limitatamente alle gare regionali della provincia di appartenenza e con le cariche di nomina negli organi tecnici regionali.
    6. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, degli organi di giustizia centrali e periferici, elettivi o di nomina, nonché lo svolgimento delle funzioni di Giudice di Gara, sono incompatibili con qualsiasi carica federale o sociale, elettiva o di nomina.
    7 I Giudici di Gara in attività di servizio non possono, altresì, svolgere funzioni di direttore di corsa o quelle di tecnico. I componenti della Commissione Nazionale Giudici di Gara possono svolgere funzioni nelle gare internazionali ed i componenti delle Commissioni Regionali nelle gare nazionali ed internazionali.
    8. Le qualifiche di Presidente Federale, di Vice Presidente e di Consigliere Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale.
    8. Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione opererà d’ufficio la decadenza dalla carica assunta posteriormente.

    Articolo 29 - Condizioni di eleggibilità
    1. Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente statuto e dalle norme da questi richiamate, i cittadini italiani maggiorenni che siano in possesso dei seguenti requisiti:
    a) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno.
    b) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
    c) siano tesserati alla F.C.I. o lo siano stati per almeno due anni. Gli atleti ed i direttori sportivi devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nella rispettiva qualifica;
    d) essere tesserato alla F.C.I. al momento delle candidature o nomine;
    e) non aver superato, per le cariche elettive, i settantacinque anni di età.
    2. Il requisito di cui ai precedenti punti c), e d) non è richiesto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia e Disciplina federali. Per i componenti degli altri Organi detto requisito dovrà risultare da documentazione esistente negli archivi federali.
    3. E’ ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva e/o per aver contribuito direttamente od indirettamente alla pratica del doping.
    4. A decorrere dalla data di approvazione del presente Statuto non possono essere ricoperte cariche elettive a livello provinciale, regionale e nazionale per più di tre mandati nel medesimo Organo, ad eccezione del Presidente Federale i cui mandati sono ridotti a due.
    5. I mandati espletati prima dell’entrata in vigore del presente Statuto e quello in corso, non
    sono computati ai fini dei limiti di cui al comma precedente.
    6. Può essere presentata soltanto una sola candidatura per ciascuna Assemblea elettiva.
    7. Può essere presentata la candidatura per la elezione a Delegato dell'Assemblea Nazionale per una sola delle tre componenti.

    Articolo 30 - Candidature agli organi federali
    1. Ogni tesserato in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Statuto può accedere alle cariche elettive presentando la propria candidatura nei modi e tempi di seguito indicati.
    2. Le candidature nazionali e regionali devono essere presentate alla Segreteria Generale, nonché al Comitato Regionale di appartenenza, rispettivamente almeno quaranta e venti giorni prima delle relative Assemblee, con pubblicazione a mezzo Organo Ufficiale, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.
    3. I candidati alle Presidenze Federali e Regionali, dovranno presentare anche i relativi programmi che saranno resi pubblici unitamente alle indicazioni delle candidature. Le candidature provinciali dovranno essere presentate ai rispettivi Comitati Provinciali e Regionali, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

    TITOLO V: ORGANI CONSULTIVI
    Articolo 31 - Il Consiglio dei Presidenti Regionali
    1. Il Consiglio dei Presidenti Regionali è composto dai Presidenti dei Comitati Regionali o, in caso di loro impedimento, dai Vicepresidenti.
    2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente Federale e le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale o da un Funzionario da lui delegato.
    3. Il Consiglio è convocato dal Presidente della F.C.I., almeno due volte all'anno o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
    4. Il Consiglio dei Presidenti Regionali esprime pareri su ogni argomento inerente l'attività federale. In merito alla programmazione annuale delle attività federali, ai Regolamenti tecnici di attuazione e al Bilancio di previsione, il Consiglio Federale dovrà sentire il parere non vincolante del Consiglio dei Presidenti Regionali.
    5. Annualmente il Consiglio dei Presidenti Regionali si riunisce sotto la Presidenza del Presidente Regionale più anziano di età, per la nomina dei tre Rappresentanti dei Presidenti Regionali in Consiglio Federale. Questi durano in carica un anno ed il loro voto è consultivo.

    Articolo 32 - Consiglio Regionale dei Presidenti Provinciali
    1. Il Consiglio Regionale dei Presidenti Provinciali è composto dai Presidenti dei Comitati Provinciali o, in caso di loro impedimento, dai Vicepresidenti e dai Coordinatori Provinciali che operano sul territorio regionale.
    2. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Comitato Regionale, che lo presiede, almeno due volte all'anno o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
    3. Svolge le funzioni di Segretario, il Segretario del Consiglio Regionale.
    4. Il Consiglio Regionale dei Presidenti Provinciali esprime pareri su ogni argomento inerente l'attività federale del territorio di competenza.

    TITOLO VI – ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
    Articolo 33 - Organi di Giustizia e Disciplina
    1. Gli Organi di Giustizia e Disciplina sono preposti alla tutela e al rispetto delle Carte federali in ogni sua forma e sovrintendono alla repressione di illecito sportivo, di uso di sostanze vietate, di violenza sia fisica che verbale e di corruzione in campo sportivo. Vengono eletti o nominati per i periodi indicati nel presente Statuto, operano in piena autonomia ed è esclusa ogni possibilità di loro revoca anticipata.
    2. In ogni procedimento adottato dagli Organi di Giustizia e Disciplina sportiva è garantito il diritto di difesa in analogia con le norme giuridiche previste dall'ordinamento nazionale, nonché l'adozione degli istituti della ricusazione e revisione.
    E’ altresì garantito il diritto all’impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.

    Articolo 34 - Corte Federale
    1. La Corte Federale è organo unico di giustizia.
    Essa è composta dal Presidente e da quattro componenti effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Nazionale, secondo le modalità previste nel presente Statuto per l'elezione degli Organi centrali. I componenti supplenti sostituiscono quelli effettivi in tutti i casi di assenza o impedimento degli stessi.
    La Corte è legittimamente costituita con la presenza di cinque componenti effettivi o supplenti, compreso il Presidente o chi lo sostituisce. Le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre dei presenti.
    2. Svolge le funzioni di Segretario un Funzionario della F.C.I., alla cui indicazione provvede il Segretario Generale.
    3. Alla Corte Federale compete l’esame dei ricorsi proposti dai tesserati e dagli Affiliati relativamente alla legittimità degli atti emanati in materia amministrativa dagli Organi centrali o periferici, nonché dalle Commissioni e Strutture federali, la materia dei quali non sia attribuita ad altri organi di giustizia e disciplina.
    4. La Corte Federale esprime interpretazioni univoche relativamente ai regolamenti federali.
    Il procedimento di interpretazione, instaurato a richiesta dagli Organi di Giustizia e Disciplina federale, sospende il procedimento disciplinare in corso fino a quando la Corte non abbia espresso il proprio parere.
    5. La Corte Federale decide in seconda istanza sulle decisioni adottate dai comitati regionali in materia di trasferimento dei corridori. Decide altresì in via definitiva sui ricorsi proposti avverso la reiezione da parte dei Comitati regionali in materia di tesseramento.
    6. La Corte Federale giudica in prima istanza i Dirigenti federali eletti e nominati per fatti commessi dagli stessi nell’esercizio delle funzioni derivanti dalla propria qualifica federale.
    7. La Corte Federale delibera sull'ammissibilità dei requisiti referendari modificando o integrando gli stessi.
    8. Le deliberazioni sono rese pubbliche a mezzo di proprio comunicato sull'organo ufficiale federale nel termine di trenta giorni dalla loro adozione e divengono esecutive in mancanza di ricorsi, di cui al successivo comma 10 presentato nel termine di 10 giorni.
    9. Spetta alla Corte Federale su denuncia in merito alla legittimità delle candidature avanzate nelle assemblee elettive di ogni ordine e grado.
    10. Nel caso di cessazione delle proprie funzioni del presidente, sarà sostituito dal componente effettivo che in sede elettiva abbia riportato il maggior numero dei voti fino all'espletamento delle prime assemblee utili.
    11. Nei casi di cessazione dalla propria funzione di un componente si procederà all'integrazione mediante cooptazione del primo dei non eletti. Qualora non fosse possibile procedere a tale cooptazione e nel caso non fosse garantito il regolare funzionamento della Corte, si dovrà provvedere entro sessanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, da espletarsi nei successivi trenta giorni, per la ricostituzione dell'Organo.

    Articolo 35 - Commissione di Appello Federale
    1. La Commissione di Appello Federale è composta da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale. Si riunisce in collegio con la presenza di tre membri e decide a maggioranza semplice. I membri supplenti sostituiscono quelli effettivi in tutti i casi di assenza o di impedimento degli stessi.
    2. La Commissione di Appello Federale è competente a:
    - giudicare, in secondo grado ed in via definitiva, sui ricorsi proposti avverso le decisioni emesse dalla Commissione Disciplinare Federale Nazionale e Regionale e dal Giudice Unico Nazionale;
    - giudicare sui ricorsi per ricusazione, con i più ampi poteri d'indagine;
    - giudicare sui ricorsi in merito alla legittimità delle elezioni degli organi direttivi dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali.
    3. L'elezione della Commissione di Appello Federale avviene con votazioni separate per la carica di Presidente e per quella di membro, per la quale potranno essere espresse due preferenze.
    4. Nel caso di cessazione dalla propria funzione del Presidente, questi dovrà essere sostituito dal componente effettivo che, in sede elettiva, ha riportato il maggiore suffragio. La Commissione di Appello Federale svolgerà il suo compito, cooptando il membro supplente con maggior voti, fino all'espletamento della successiva Assemblea Nazionale per l'elezione del nuovo Presidente.
    5. Nei casi di cessazione dalla propria funzione di un componente si procederà all'integrazione del collegio mediante cooptazione del primo dei non eletti. Qualora non fosse possibile procedere all’integrazione e qualora non sia garantito il regolare funzionamento dell'organo, si provvederà entro sessanta giorni, alla convocazione di apposita Assemblea Nazionale Straordinaria, da espletarsi nei successivi trenta giorni, per la ricostituzione dell'organo collegiale.

    Articolo 36 - Giudice Unico Nazionale e Regionale
    1. Il Giudice Unico Nazionale ed il suo supplente sono nominati dal Consiglio Federale; il Giudice Unico Regionale ed il suo supplente sono nominati dai rispettivi Comitati Regionali. Durano in carica per un quadriennio.
    2. Al Giudice Unico Nazionale ed al Giudice Unico Regionale, ciascuno entro il settore di competenza, è attribuito il potere di:
    a) infliggere a carico dei soggetti tesserati ed Affiliati, le sanzioni previste dai Regolamenti tecnico e disciplinare;
    b) denunciare alla Procura Federale, per il seguito di competenza, tutte le violazioni di natura essenzialmente comportamentale, morale ed etica, nonché i fatti previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, così come risultanti dalla documentazione trasmessa dalla Giuria.

    Articolo 37 - Procura Federale
    1. Le funzioni di ricerca della verità nella fase dell’indagine e di rappresentanza dell’accusa davanti a tutti gli organi della giustizia sportiva sono attribuite al Procuratore Federale, che le svolge a seguito di denunce da parte di Affiliati, tesserati, degli organi federali centrali o periferici, sia d’ufficio, agendo in piena autonomia, ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti o atti rilevanti ai fini delle sue attribuzioni.
    2. Il Procuratore Federale si avvale per l'espletamento dei propri compiti della Procura Federale. La Procura Federale è nominata dal Consiglio Federale ed è composta dal Procuratore stesso, che ne è il titolare, e da sei sostituti e può avvalersi inoltre di uno o più altri collaboratori. Dura in carica per un quadriennio.
    3. Le modalità di funzionamento della Procura Federale sono demandate al Regolamento di Giustizia e Disciplina.
    4. La Procura Federale, qualora ne accerti la fondatezza, promuove l’azione disciplinare investendone, per competenza, gli Organi giudicanti. In detta fase sostiene l’accusa in giudizio.
    5. Nel caso in cui la denuncia dell’infrazione, all’esito dell’indagine preliminare, risulti infondata, provvede all’archiviazione del caso.
    6. Di tutte le proprie decisioni è tenuta a dare pubblicazione entro il termine massimo di sessanta giorni, decorsi i quali il procedimento deve ritenersi archiviato.

    Articolo 38 - Commissioni Disciplinari
    1. La Commissione Disciplinare Federale è l'organo competente ad infliggere a carico dei soggetti tesserati ed affiliati, resisi responsabili di infrazioni di carattere disciplinare, le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, nei casi e secondo le modalità dettate da quest'ultimo. Opera a livello nazionale e regionale, quale organo centrale e periferico di giustizia disciplinare della F.C.I..
    2. La Commissione Disciplinare Nazionale Federale e quelle Regionali sono composte da un Presidente e da due componenti nominati rispettivamente per la loro competenza territoriale dal Consiglio Federale e dai Consigli Regionali per un quadriennio. Sono nominati, per la stessa durata, due componenti supplenti, destinati a sostituire i membri effettivi in caso di loro assenza od impedimento. Della nomina e della composizione delle Commissioni Disciplinari Regionali, i Consigli Regionali dovranno informare il Consiglio Federale.
    3. La Commissione Disciplinare Federale Nazionale e Regionale decide con la presenza di tre membri e le decisioni sono adottate a maggioranza semplice.
    4. Giudica in primo grado sull'azione disciplinare promossa dal Procuratore Federale, irrogando ai soggetti deferiti ritenuti responsabili, le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.
    5. Giudica, in secondo grado, sui reclami proposti avverso i provvedimenti adottati, in primo grado, dal Giudice Unico Regionale.
    6. Sono riservati alla competenza esclusiva della Commissione Disciplinare Federale Nazionale:
    a) i procedimenti aventi ad oggetto fatti, non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, che abbiano avuto influenza sulla regolarità di una gara:
    b) i procedimenti nei quali sia stata disposta, a carico di tesserati o affiliati, la sospensione cautelare da ogni attività;
    c) i procedimenti promossi nei confronti di dirigenti nazionali, regionali e provinciali della F.C.I., salvo quanto previsto dal precedente articolo trentaquattro in materia di competenza della Corte Federale;
    d) i procedimenti nei confronti di Giudici di Gara;
    e) i procedimenti nei confronti di dirigenti, corridori e tesserati in genere anche di nazionalità straniera ed in materia di violazione delle norme sulla tutela sanitaria e del doping;
    f) i procedimenti per le infrazioni che comportano il provvedimento della sospensione a carico degli Affiliati.
    7. Nell'ipotesi in cui l'assenza o l'impedimento riguardi il Presidente, le funzioni corrispondenti sono assunte dal Componente prescelto dagli altri membri, ovvero, nel caso di mancato accordo su tale designazione, dal componente più anziano d'età.

    Articolo 39 - Sospensione cautelare
    1. Gli Organi di Giustizia e Disciplina possono disporre, a seguito di motivata richiesta del Procuratore Federale, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva i tesserati e gli affiliati, a carico dei quali è istituito od è in corso procedimento disciplinare.
    Detti provvedimenti perdono efficacia dopo sessanta giorni dalla loro adozione.
    2. Il provvedimento deve contenere la motivazione, la fissazione della data di scadenza, la valutazione degli elementi a carico o a favore dell’indagato, pena la nullità del provvedimento stesso.
    3. Avverso il provvedimento di sospensione cautelare è ammesso ricorso alla Commissione di Appello Federale entro il termine di sette giorni.

    Articolo 40 - Provvedimenti degli Organi di Giustizia e Disciplina
    1. Gli Organi di Giustizia e Disciplina adottano le loro decisioni esclusivamente sulla base di quanto stabilito dalle Carte Federali e nel rispetto delle procedure dalle stesse fissate, che dovranno garantire termini processuali che assicurino agli associati, su un piano di parità, l'effettivo esercizio del diritto alla difesa e il contraddittorio tra le parti.
    2. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia e Disciplina hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti i soggetti tesserati ed affiliati alla F.C.I.
    3. I Componenti degli Organi di Giustizia e Disciplina devono astenersi e possono essere ricusati nei casi e con le procedure tassativamente indicati nel Regolamento di Giustizia e Disciplina.

    Articolo 41 - Provvedimenti di clemenza e prescrizione
    1. L’amnistia è un provvedimento generale con cui la Federazione provvede ad estinguere l’infrazione e, nel caso in cui vi sia stata condanna passata in giudicato, fa cessare l’esecuzione della sanzione principale e delle sanzioni accessorie, salvo diversa disposizione del relativo provvedimento. Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi. La competenza alla deliberazione dell’amnistia spetta al Consiglio Federale, il quale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell’amnistia stessa. Per i giudizi in corso di svolgimento, per infrazioni coperte dall’amnistia, l’Organo giudicante pronunzia decisione di non luogo a procedere.
    2. L’indulto al pari dell’amnistia è un provvedimento di carattere generale ed opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può venire in tutto o in parte condonata ovvero commutata in altra specie di pena. L’indulto non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento non disponga diversamente e non presuppone una condanna irrevocabile. La sua efficacia è di regola circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale - Organo competente alla promulgazione - salvo che la deliberazione stessa non stabilisca una data diversa. L’indulto può essere sottoposto a condizioni od obblighi e non si applica nei casi di recidiva. Nel corso di più infrazioni l’indulto si applica una sola volta dopo cumulate sanzioni.
    3. La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato. Competente alla concessione è il Presidente della Federazione cui spetta l’obbligo, prima dell’adozione del provvedimento, di sentire il parere del Consiglio Federale. Deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della sanzione erogata dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua ovvero potrà commutarla in altra più lieve. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall’adozione della sanzione definitiva. Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta del tesserato indirizzata al Presidente della Federazione.
    4. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E’ concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Competente a decidere sull’istanza di riabilitazione è la Commissione d’Appello Federale.
    5. Le infrazioni disciplinari si prescrivono nel termine di due anni dalla data della violazione, nel termine di tre anni per le infrazioni di cui alla legge 401/89 e nei casi in cui si sia verificato un danno al patrimonio della F.C.I. e nel termine di cinque anni per violazione delle norme antidoping. L'inizio del procedimento disciplinare interrompe la decorrenza della prescrizione.

    Articolo 42 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria - Il Collegio Arbitrale
    1. Gli Affiliati ed i tesserati si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle sportive, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all'attività espletata nell'ambito della Federazione.
    2. Il Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.
    3. Il Consiglio Federale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all’interessato. Decorso inutilmente tale termine, la deroga si intende concessa.
    4. L'inosservanza delle presenti disposizioni comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, sino alla radiazione.
    5. Il Collegio Arbitrale è l'organo competente alla risolu¬zione di tutte le controversie di qualsivoglia specie e natura insorte fra tesserati, affiliati e soci della F.C.I. inerenti all'attività sportiva od associativa e non rientranti nella competenza ordinaria degli organi di Giustizia federali.
    Il Collegio Arbitrale è composto da un Presidente e da due membri. Questi ultimi, sono singolarmente nominati da ciascuna delle parti della controversia da dirimere e provvedono concordemente alla designazione del Presidente del Collegio.
    In mancanza di accordo, la nomina del Presidente è effettuata dal Presidente della Commissione di Appello Federale. Parimenti lo stesso Organo procederà alla nomina dell'Arbitro eventualmente non indicato da una delle parti.
    I componenti del Collegio Arbitrale, sul mandato loro conferito congiuntamente dalle parti, provvedono, con apposito giudizio, alla regolamentazione del conflitto di interessi in atto tra le parti stesse e giudicano sulla controversia devoluta al loro esame, nella veste di amichevoli compositori, inappella¬bilmente, con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.
    Il lodo deve essere emesso dal Collegio Arbitrale entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla data della nomina del Presidente del Collegio e deve essere depositato, munito di sufficiente ed adeguata motivazione, per la sua esecuzione, presso la Segreteria della F.C.I. entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione.
    La Segreteria provvederà a darne tempestiva comunicazione alle parti.

    Articolo 43 – Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport
    Le controversie che contrappongono la F.C.I. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l’irrigazione di sanzioni inferiori a 120 giorni.
    Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad istanza del soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad istanza della F.C.I. ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport. L’istanza deve essere proposta entro sessanta giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta a impugnazione.
    Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad istanza della F.C.I., ovvero ad istanza dell’Affiliato o del tesserato ad un procedimento arbitrale presso la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport.
    Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di conciliazione ed arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
    Restano escluse dalla competenza della Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano stati istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito della F.C.I.

    TITOLO VII: SEGRETERIA GENERALE
    Articolo 44 - Segreteria Generale
    1. La Segreteria Generale ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli Organi elettivi centrali della Federazione. E’ retta dal Segretario Generale, dirigente del CONI. Ove il CONI non designasse il Segretario Generale, tale incarico verrà affidato dal Consiglio federale con contratto di diritto privato a termine.
    2. Il Segretario esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego. Il Segretario Generale prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza, del Consiglio dei Presidenti Regionali e ne cura la redazione dei verbali.
    3. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, amministrativi e tecnici, eletti e nominati dalla F.C.I..
    4. Il Segretario coordina e dirige la Segreteria Generale e la gestione del personale amministrativo e tecnico, sia del CONI e non, operante nella Federazione.

    TITOLO VIII: FINANZIAMENTO E GESTIONE
    Articolo 45 - Patrimonio e Bilancio federale
    1. Il Patrimonio della F.C.I. è costituito:
    - dal patrimonio di riserva;
    - dai beni d’uso, d’attrezzature, investimenti ed immobili;
    - da donazioni, lasciti, da premi di rappresentanza, che rivestano valore valutabile in termini economici, previa deliberazione di accettazione da parte del Consiglio Federale.
    2. Tutti i beni oggetto del Patrimonio, devono risultare da un libro inventario tenuto dalla Segreteria Generale.
    3. Di esso fanno parte, oltre al Patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla F.C.I. senza specifica destinazione.
    4. Alle spese occorrenti al funzionamento la F.C.I. provvede con le entrate derivanti da:
    - contributi del C.O.N.I. o di altri Enti pubblici e privati;
    - quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, tasse gare, multe e varie;
    - incassi di manifestazioni sportive o ad esse connesse;
    - qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa deliberazione di accettazione da parte del Consiglio Federale.
    5.L'Amministrazione del patrimonio, delle entrate e delle uscite, è competenza esclusiva del Consiglio Federale.
    6. Le manifestazioni ciclistiche che si svolgono in Italia sono patrimonio della F.C.I.. La cessione di qualsiasi manifestazione ciclistica può avvenire esclusivamente fra Affiliati e sarà effettiva dopo la ratifica del Consiglio Federale.
    7. Tutte le entrate e le uscite di qualsiasi Organo federale, centrale o periferico, concorrono alla formazione del Bilancio federale.
    8. L'esercizio finanziario della Federazione coincide con l'anno solare e la gestione amministrativa dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione di Contabilità della Federazione. La struttura del Bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate dal apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Federale.
    9. La gestione finanziaria si svolge in base al Bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio Federale nei termini e modalità previste dalla Legge, corredato con le relazioni del Presidente Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti.

    TITOLO IX : NORME GENERALI E TRANSITORIE
    Articolo 46 - Modifiche allo Statuto
    1. Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solamente dall'Assemblea Nazionale straordinaria, appositamente convocata, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    a) che la proposta sia formulata dal Consiglio Federale o da un avente diritto di voto;
    b) che la proposta di modifica ottenga l'approvazione della maggioranza dei voti.
    2. Per dar luogo a convocazione di Assemblee straordinarie per modifiche allo Statuto, su richiesta degli aventi diritto al voto, la richiesta medesima deve essere presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti gli aventi diritto.
    3. In tal caso il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta dovrà indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria entro trenta giorni e la stessa dovrà svolgersi entro i successivi sessanta giorni.
    4. Le proposte di modifica dovranno essere presentate alla Segreteria Generale e comunicate dalla stessa agli aventi diritto al voto, nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

    Articolo 47 - Referendum
    1. Il Consiglio Federale può indire Referendum per conoscere il parere degli aventi diritto al voto su questioni di particolare importanza e di eccezionale interesse.
    2. Non possono essere sottoposte a Referendum né modifiche statutarie, né questioni di fiducia sull'operato del Consiglio Federale od altro Organo federale, o di singoli membri degli stessi.
    3. La richiesta di Referendum può essere proposta da almeno un quinto degli Affiliati aventi diritto al voto al momento della richiesta stessa.

    Articolo 48 - Scioglimento della F.C.I.
    1. Lo scioglimento della Federazione può essere disposto dall'Assemblea Nazionale Straordinaria di primo grado, appositamente convocata, secondo le norme fissate dal presente Statuto.
    2. In tale Assemblea ogni avente diritto al voto avrà a disposizione un voto e la proposta di scioglimento dovrà ottenere una maggioranza dei quattro quinti di tutti gli aventi diritto al voto in prima e seconda convocazione.
    3. Spetta al Consiglio Nazionale del C.O.N.I. adottare le disposizioni relative alla liquidazione della F.C.I.

    Articolo 49 - Pubblicizzazione delle decisioni
    1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della F.C.I., centrali e periferici e dalle Strutture e Commissioni nazionali devono essere rese pubbliche entro quindici giorni a mezzo di comunicato ufficiale da pubblicarsi sull'organo della Federazione. Tale pubblicazione costituisce il mezzo ufficiale di comunicazione dei provvedimenti agli interessati, agli Affiliati ed ai tesserati. Le decisioni degli Organi di Giustizia, che non rivestano natura tecnico-disciplinare e che attengono a corridori minorenni, devono altresì essere comunicate direttamente agli interessati mediante lettera raccomandata.

    Articolo 50 - Entrata in vigore
    1. Il presente Statuto e le eventuali modifiche allo stesso diventano esecutivi completato l’iter approvativo previsto dalla legge.

    Articolo 51 - Norme transitorie e finali
    Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile applicabili in materia, al Decreto legislativo n° 242/99, alle direttive del C.O.N.I. e agli ordinamenti sportivi nazionali ed internazionali.

  5. #5
    più arcipreti, meno arcigay
    Data Registrazione
    03 Jun 2004
    Località
    Tra la verità e l'errore non c'è nessuna via di mezzo, tra questi due poli opposti non c'è che un immenso vuoto. Colui che si pone in questo vuoto è altrettanto lontano dalla verità di colui che è nell'errore (J. Donoso Cortes)
    Messaggi
    19,842
     Likes dati
    0
     Like avuti
    1
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    questa è la pagina dei regolamenti aperta:

    http://www.federciclismo.it/download/regolamenti.htm

    se non ti funziona aprendola da quissù, qui sotto te la riporto... ci sono i vari file in pdf, devi dire quale vuoi

    ORGANIZZAZIONE FEDERALE

    Statuto

    Regolamento Organico (file word) - (file pdf)

    Norme per lo svolgimento delle Assemblee

    Premi e Tasse 2004

    GENERALE

    GARE SU STRADA E A CRONOMETRO

    GARE IN PISTA

    GARE DEL SETTORE FUORISTRADA

    GARE GIOVANILI E CICLOAMATORIALI

    DOCUMENTO COMPLETO

    Regolamento di Giustizia

    CONTRATTI DI LAVORO

    Contratto per atlete ed atleti dilettanti

    BANDI E CAPITOLATI

    Capitolato per l'assegnazione della
    Settimana Tricolore 2005

    ASSICURAZIONE

    Convenzione Assicurativa (pdf)
    Tabelle (pdf)
    Modulistica (pdf)

    REGOLAMENTO TECNICO ATTIVITA' CICLISTICA UCI (traduzione italiana) Aggiornamento 11/2003

    Sommario - Disposizioni Preliminari
    Organizzazione Generale dello Sport Ciclistico (aggiornamento 2004)
    Gare su strada (aggiornamento 2004)
    Gare su Pista
    Gare di Mountain Bike (aggiornamento 2004)
    Gare di Ciclocross (aggiornamento 2004)
    Gare di Bmx - Gare di Trial - Ciclismo in Sala (aggiornamento 2004)
    Campionati del Mondo
    Campionati Continentali
    Giochi Olimpici
    Disciplina e Procedure (aggiornamento 2004)
    Sicurezza e stato sociale dello sport
    Controllo Antidoping
    Gare Master

    REGOLAMENTO TECNICO ATTIVITA' CICLISTICA FCI

    Regolamento Tecnico Federazione Ciclistica Italiana 2004 (file pdf)

    ATTIVITA' SU STRADA

    Norme attività strada Elite 2004
    Norme attività strada Esordienti ed Allievi 2004
    Norme autorità garante 2004
    Norme trasferimenti atleti 2004
    Tutte le norme di attività su strada in un unico documento pdf 2004
    Procedura informatica per la gestione delle gare (ver. 01-03-2004)

    DIRETTORI DI CORSA

    Norme per lo svolgimento dell'attività 2004
    Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada

    ATTIVITA' FUORISTRADA

    Norme attività fuoristrada 2004 - Norme generali
    Norme attività fuoristrada 2004 - Norme crosscountry
    Norme attività fuoristrada 2004 - Norme downhill
    Norme attività fuoristrada 2004 - Norme attività Ciclocross
    Norme attività fuoristrada 2004 - Norme attività Bicicross
    Norme attività fuoristrada 2004 - Norme attività Trial
    Norme attività fuoristrada 2004 - Documento completo

    ATTIVITA' PISTA

    Norme attività pista 2004
    Regolamento dei centri di avviamento alla pista 2004

    ATTIVITA' GIOVANILE

    Regolamento tecnico attività giovanile 2004
    Norme attuative attività giovanile 2004

    ATTIVITA' AMATORIALE

    Regolamento Tecnico 2004
    Allegato al regolamento tecnico 2004
    Norme attuative attività 2004

    TUTELA DELLA SALUTE E ANTIDOPING

    Norme sulla Tutela della Salute degli atleti 2004 (in vigore dal 1-3-2004)
    Regolamento antidoping
    Regolamento Sanitario
    Legge 91
    La legge sul doping
    Standard Internazionale
    per l'esenzione ai fini terapeutici
    Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti
    (elenco del Comitato Olimpico)
    (valida dal 1° gennaio 2004)
    Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti
    (elenco dell'UCI)
    (valida dal 1° gennaio 2004)

    PROFESSIONISTI

    Abilitazione all'attività professionistica

    GIUDICI DI GARA

    Norme Tecniche
    R.T. Giudici di Gara 2004

    IMPIANTISTICA

    Impiantistica nel ciclismo

  6. #6
    Forumista storico
    Data Registrazione
    10 Oct 2009
    Messaggi
    32,653
     Likes dati
    0
     Like avuti
    6
    Mentioned
    3 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    SEZIONE C – ASSEMBLEA NAZIONALE
    1.0 TEMPI DI SVOLGIMENTO
    L’Assemblea Nazionale ordinaria deve svolgersi ogni anno entro il 15 marzo. (Statuto art. 9.4)
    2.0 CONVOCAZIONE
    2.1 Tipologia di Assemblea
    2.1.1 L’Assemblea nazionale ordinaria è indetta dal Consiglio federale ed è convocata dal Presidente. (Statuto art. 6.7 - 9.5)
    2.1.2 L’Assemblea nazionale straordinaria è indetta e convocata dall’Organo espressamente indicato dallo Statuto, a seconda delle varie fattispecie dallo stesso indicate. (Statuto art. 6.8)
    2.1.3 Nel caso l’Assemblea straordinaria sia convocata in concomitanza dell’Assemblea ordinaria é indetta dal Consiglio Federale ed é convocata dal Presidente. (Statuto art. 6.9)
    2.2 Avviso di convocazione
    L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento, in prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dell’Assemblea come indicato al successivo punto 12.1 (Statuto art. 6.10), oltre alla composizione della Commissione Verifica Poteri.
    2.3 L’avviso di convocazione deve contenere le indicazioni circa gli orari di insediamento e di funzionamento della Commissione Verifica Poteri.
    2.4 Tale avviso deve essere pubblicato sull'Organo ufficiale della Federazione almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea ed entro lo stesso termine deve essere inviato, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, ai Comitati regionali. (Statuto art. 6.10 - 9.6)
    3.0 COMMISSIONE VERIFICA POTERI
    3.1 La nomina della Commissione Verifica Poteri è competenza del Consiglio federale, che provvede alla eventuale modificazione della sua composizione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature. (Statuto art. 12.4)
    3.2 La Commissione Verifica Poteri è organo dell'Assemblea ed é composta da tre a cinque membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario, e da due o più membri supplenti, e si insedia all'ora fissata dall'Organo che ha disposto la convocazione.
    3.3 Non possono essere nominati componenti della Commissione Verifica Poteri i candidati a cariche elettive e i Delegati All’Assemblea nazionale. (Statuto art. 8.5)
    3.4 Alla chiusura delle operazioni di verifica poteri il Presidente, della Commissione Verifica Poteri, deve consegnare al Presidente della Federazione, o al suo sostituto, il prospetto contenente i dati relativi alla "forza assembleare" presente, nonché l’elenco nominativo dei Delegati non ammessi.
    3.5 Prima del termine dell’Assemblea la Commissione Verifica Poteri deve consegnare al Presidente dell’Assemblea il verbale, che deve contenere :
    a) il numero totale degli aventi diritto al voto, suddiviso nelle tre componenti : Affiliati, Atleti, Direttori sportivi. In tale totale devono essere indicate le eventuali correzioni, apportate ai tabulati dalla Commissione Verifica Poteri delle Assemblee regionali;
    b) il numero dei Delegati, suddiviso per le tre componenti, che hanno proceduto alla verifica;
    c) l’elenco degli aventi diritto al voto, la cui delega non é stata accolta dalla Commissione Verifica Poteri con le relative motivazioni.
    d) relazione informativa dei lavori della Commissione Verifica Poteri.
    3.6 Alla Commissione Verifica Poteri compete il controllo sull'identità dei Delegati e delle altre persone che possono essere ammesse all'Assemblea.
    Alla stessa inoltre compete il controllo sulla regolarità delle sostituzione dei Delegati effettivi con quelli supplenti, che devono essere fatte, sulla base dei verbali delle Assemblee regionali e/o provinciali, prima della chiusura delle operazioni di verifica poteri.
    4.0 DELEGHE
    4.1 Nelle Assemblee nazionali non é prevista alcuna forma di delega.
    4.2 La sostituzione dei Delegati effettivi può avvenire, esclusivamente sulle risultanze dei verbali delle assemblee regionali e/o provinciali ed all’interno di ogni singola componente, con i delegati supplenti.
    In mancanza dell’indicazione dei delegati supplenti il posto di Delegato resta vacante. (Statuto art. 7.2)
    5.0 DELEGATI
    5.1 All’Assemblea nazionale hanno diritto di partecipare solamente i Delegati effettivi, od i loro supplenti nel caso di assenza dei titolari, che sono stati eletti nelle Assemblee provinciali su lista provinciale per quanto attiene ai Delegati rappresentanza degli Affiliati, e votati nelle Assemblee provinciali su lista regionale per quanto attiene ai Delegati rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi. (Statuto art. 7.1)
    5.2 Ogni Comitato regionale e le Provincie di Bolzano e Trento hanno diritto come minimo ad un delegato per ognuna delle tre componenti. (Statuto art. 7.1)
    5.3 La forza assembleare sarà costituita (Statuto art. 6.2) :
    a) 70% dai Delegati eletti in rappresentanza degli Affiliati,
    b) 20% dai Delegati eletti in rappresentanza degli Atleti,
    c) 10% dai Delegati eletti in rappresentanza dei Direttori sportivi.
    5.4 All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti dei Comitati regionali. (Statuto art. 6.11)
    5.5 Delegati all’Assemblea nazionale degli Atleti e dei Direttori sportivi
    5.5.1 Partendo dal numero totale nazionale dei Delegati degli Affiliati, che, come stabilito dallo Statuto (art. 7.1), costituisce il 70% della forza assembleare, la Segreteria generale provvede a calcolare il numero totale dei Delegati spettanti alla rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi, in ragione, rispettivamente, del 20% e 10%. (Statuto art. 7.8)
    5.5.2 La determinazione del numero totale dei Delegati, di cui ai precedenti punti 5.4 - lettere b/c -, viene effettuata dalla Segreteria generale sulla base del numero totale dei Delegati che formano la rappresentanza degli Affiliati, risultante dai tabulati federali forniti dall’Ufficio tesseramento e riferito al 31 ottobre antecedente.
    Il numero risultante sarà diviso per 70, e moltiplicato per :
    - 20, si ottiene il numero di Delegati rappresentanza degli Atleti,
    - 10, si ottiene il numero di Delegati rappresentanza dei Direttori sportivi.
    (esempio di applicazione della norma punto 5.5.2 :

    Composizione dell'Assemblea Nazionale
    numero %
    Numero dei Delegati in rappresentanza degli Affiliati 262 70
    Numero Delegati spettanti :
    - agli Atleti 262 : 70 x 20 75 20
    - ai Direttori sportivi 262 : 70 x 10 38 10
    Totale Forza Assembleare 375 100%

    5.5.3 I numeri ottenuti sono rapportati al numero dei tesserati risultante, per ogni Comitato regionale e per le province autonome di Trento e Bolzano, alla data del 31 ottobre in ognuna delle due componenti, ottenendo il numero dei Delegati che formano la rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi spettanti per ogni Comitato regionale.
    Qualora vi siano Comitati regionali o Province autonome che non raggiungono l’unità (un quoziente intero), alle stesse viene assegnato di diritto un Delegato per quella categoria. (Statuto art. 7.1)
    5.6 Al fine di assicurare la massima rappresentatività degli Affiliati, vengono conteggiati, a livello regionale, i voti di ogni provincia che, essendo inferiore al numero di quindici, non hanno permesso l’elezione di Delegati. (Statuto art. 7.9)
    In tal caso si procede al recupero dei resti con le seguenti modalità:
    a) si sommano i resti di tutte le province della regione, e si detraggono i voti relativi al quorum delle province alle quali spetta il Delegato di diritto,
    b) si procede all’attribuzione di altrettanti Delegati, ogni quindici voti, che sono assegnati, in ordine decrescente, alla provincia con i resti più alti,
    c) a parità di resti, i Delegati sono assegnati, in ordine decrescente, alla provincia con il maggior numero di voti, a quella con il maggior numero di Affiliati aventi diritto di voto ed, infine a quella con il maggior numero di Affiliati.
    6.0 QUORUM
    6.1 L’Assemblea nazionale ordinaria, che non deve procedere alla elezione per il rinnovo delle cariche nazionali, è valida, in prima convocazione, con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, con la presenza del 30% degli aventi diritto al voto. (Statuto art. 8.1)
    6.2 L’Assemblea nazionale ordinaria che, ogni quattro anni o nelle altre ipotesi previste dallo Statuto, deve procedere alla elezione per il rinnovo delle cariche regionali, è valida, in prima convocazione con la presenza del 65% degli aventi diritto al voto ed in seconda con il 30%. (Statuto art. 8.2)
    6.3 L’Assemblea nazionale straordinaria, é valida, sia in prima che seconda convocazione, con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto al voto. (Statuto art. 8.3)
    6.4 Nel caso di mancato raggiungimento dei quorum l’Assemblea dovrà essere riconvocata con le modalità previste dallo Statuto.
    7.0 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
    7.1 Tipologia di Assemblea
    7.1.1 Le competenze dell’Assemblea nazionale ordinaria annuale sono indicate dallo Statuto. (Statuto art. 6.4)
    7.1.2 Le competenze dell’Assemblea nazionale ordinaria, che si svolge dopo il termine del quadriennio olimpico, annuale sono indicate dallo Statuto. (Statuto art. 6.4 - 6.20)
    7.1.3 Le competenze dell’Assemblea nazionale straordinaria sono indicate dallo Statuto. (Statuto art. 6.6 - 6.21)
    7.2 L’Assemblea nazionale indicata al precedente punto 7.1.2 ha la competenza ad eleggere :
    a) il Presidente federale,
    b) i tre Vicepresidenti, anche in rappresentanza delle varie componenti,
    c) i, come minimo, cinque Consiglieri federali rappresentanza degli Affiliati,
    d) i, come massimo, tre Consiglieri federali rappresentanza degli Atleti,
    e) il, come massimo, Consigliere federale rappresentanza dei Direttori sportivi,
    f) il Presidente della Corte Federale,
    g) i Componenti della Corte Federale,
    h) il Presidente della Commissione d’Appello Federale,
    i) i Componenti della Commissione d’Appello Federale,
    l) il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,
    m) i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
    7.3 L’Assemblea indicata al punto 7.1.3 ha la competenza ad eleggere l’intero Consiglio federale, ovvero singoli membri di esso o di altri Organi elettivi, decaduti per qualsiasi motivo. (Statuto art. 6.21)
    8.0 VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
    8.1 Valore del voto - sistema di votazione
    8.1.1 Ogni Delegato avente diritto a voto nell’Assemblea nazionale é portatore di un voto che nominalmente ha il valore di 15. Tale valore non é suddivisibile. (Statuto art. 7.9)
    8.1.2 Tutte le elezioni si svolgono mediante votazione con scheda segreta. (Statuto art. 6.17)
    8.1.3 Le elezioni avvengono con votazioni separate e successive, come indicato al punto 7.2. (Statuto art. 6.19)
    8.2 Elezioni - diritto di voto
    Tutti i Delegati partecipano unitariamente alle votazioni (Statuto art. 6.13) :
    a) del Presidente federale,
    b) dei tre Vicepresidenti,
    c) del Presidente della Corte Federale,
    d) dei Componenti della Corte Federale,
    e) del Presidente della Commissione d’Appello Federale,
    f) dei Componenti della Commissione d’Appello Federale,
    g) del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,
    h) dei Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
    8.2.4 I soli Delegati rappresentanza degli Affiliati partecipano alle votazioni (Statuto art. 6.13) :
    a) dei, come minimo, cinque Consiglieri federali rappresentanza degli Affiliati.
    8.2.5 I soli Delegati rappresentanza degli Atleti partecipano alla votazione (Statuto art. 6.13) :
    a) dei, come massimo, tre Consiglieri federali rappresentanza degli Atleti.
    8.2.6 I soli Delegati rappresentanza dei Direttori sportivi partecipano alla votazione (Statuto art. 6.13):
    a) del, come massimo, Consigliere federale rappresentanza dei Direttori sportivi.
    8.3 Espressione delle preferenze
    8.3.1 Ogni Delegato, ammesso ad ogni singola votazione, potrà esprimere come massimo il numero di preferenze sotto indicato per ogni caso. (Statuto art. 6.14)
    8.3.2 Una sola preferenza nelle votazioni :
    a) per il Presidente federale,
    b) per il, come massimo, Consigliere federale rappresentanza dei Direttori sportivi,
    c) per il Presidente della Corte Federale,
    d) per il Presidente della Commissione d’Appello Federale,
    e) per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,
    8.3.3 Due preferenze nelle votazioni :
    a) per i tre Vicepresidenti.
    8.3.4 Tre preferenze nelle votazioni :
    a) per i, come minimo, cinque Consiglieri federali rappresentanza degli Affiliati,
    8.3.5 Un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere meno uno nelle votazioni :
    a) per i, come massimo, tre Consiglieri federali rappresentanza degli Atleti.
    b) dei Componenti della Corte Federale.
    c) dei Componenti della Commissione d’Appello Federale,
    d) dei Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
    8.4 Votazione dei Vicepresidenti
    8.4.1 Lo Statuto agli art. 29.1 (2° comma) riconosce la possibilità di candidatura per l’elezione a Vicepresidente per ognuna delle tre rappresentanze : Affiliati, Atleti, Direttori sportivi.
    8.4.2 In caso di elezione a Vicepresidente di rappresentanti degli Atleti e/o dei Direttori sportivi, lo stesso articolo prevede la diminuzione del numero di Consiglieri spettanti alla categoria interessata, onde mantenere immutata la composizione numerica del Consiglio federale, stabilita dall’art. 14.1, in misura del 70% agli Affiliati, del 20% agli Atleti e del 10% ai Direttori sportivi.
    8.4.3 L’applicazione di tali norme statutarie comporta l’introduzione di un correttivo che permetta il mantenimento delle predette quote percentuali all’interno del Consiglio federale. Pertanto andranno modificate le componenti numeriche indicate al precedente punto 7.2 lettera c) d) e), nel modo seguente:

    Vicepresidenti Consiglieri da eleggere
    se gli eletti sono in rappresentanza
    in rappresentanza di
    Atleti Dir. Sp. Affiliati Atleti Dir. Sp.
    3 0 8 0 1
    2 0 7 1 1
    1 0 6 2 1
    2 1 8 1 0
    1 1 7 2 0
    O 1 6 3 0

    8.4.4 Nel caso che 2 o più candidati all’elezione a Vicepresidente in rappresentanza dei Direttori sportivi, risultassero ottenere la maggioranza relativa al termine dello spoglio, si dovrà introdurre il seguente correttivo:
    a) risulterà proclamato eletto solamente colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti,
    b) saranno proclamati eletti i candidati delle altre componenti che avranno ottenuto la maggioranza relativa.
    8.4.5 Nel numero massimo di tre componenti del Consiglio federale, stabilito per la rappresentanza degli Atleti, fra eventuali Vicepresidenti e Consiglieri, si terrà conto del tipo di rappresentanza espressa in modo da garantire la rappresentanza per categoria stabilita dall’art. 14.1 dello Statuto (un professionista, un dilettante ed una donna).
    8.5 Proclamazione degli eletti
    8.5.1 Per l’elezione del Presidente federale é richiesta la maggioranza assoluta in prima votazione e quella relativa in seconda votazione. (Statuto art. 6.12)
    8.5.2 In tutte le altre elezioni saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza relativa (Statuto art. 6.13), tranne che per i Vicepresidenti ed i Consiglieri rappresentanza degli Atleti, dove si dovrà garantire la suddivisione per categoria stabilita dal precedente punto 8.4.5.
    8.5.3 Risulteranno eletti quali membri supplenti, ove previsto, i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze dopo i candidati eletti quali membri effettivi. (Statuto art. 6.15)
    8.5.4 In caso di parità risulteranno eletti i candidati più anziani d’età.
    9.0 CANDIDATURE
    9.1 Può essere presentata una sola candidatura per ciascuna Assemblea elettiva. (Statuto art. 29.8)
    9.2 Le candidature per l’elezione negli Organi indicati al precedente punto 7.2, devono essere inviate, con lettera raccomandata alla Segreteria generale, nonché al Comitato regionale di appartenenza, entro il termine di quaranta giorni prima della data dell’Assemblea. (Statuto art. 30.2)
    Nel modulo di presentazione della candidatura dovranno essere indicati, oltre ai dati anagrafici, ai riferimenti alla carica, per quale (con esclusione della candidatura a Presidente federale) delle tre componenti, e nel caso degli Atleti per quale delle tre categorie stabilite dall’art. 14.1 dello Statuto si pone la candidatura, anche il numero della tessera federale e la relativa qualifica.
    9.3 I candidati alla Presidenza federale, dovranno presentare anche i relativi programmi che saranno resi pubblici unitamente alle indicazioni delle candidature.
    9.4 Le candidature alle cariche nazionali saranno pubblicate sull’Organo ufficiale, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea. (Statuto art. 30.2)
    9.5 Le candidature debbono essere sottoscritte in originale esplicitando la assunzione di responsabilità attestante la veridicità delle dichiarazioni rese.
    10.0 ELEGGIBILITÀ (ELETTORATO PASSIVO) E CANDIDATURE
    10.1 Possono essere eletti alle cariche nazionali i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti elencati dallo Statuto (art. 29).
    10.2 Tutti i candidati, al momento della presentazione della candidatura, devono essere in possesso della valida tessera federale, tranne nei casi indicati dallo Statuto (art. 29.2).
    Nella presentazione della candidatura dovranno essere indicati, oltre ai dati anagrafici, ai riferimenti alla carica per la quale si pone candidatura, anche il numero della tessera federale e la relativa qualifica.
    La candidatura a Consigliere federale, rappresentanza degli Atleti del settore professionistico, con riferimento allo Statuto (art. 14.1), deve essere chiaramente indicata: in assenza di tale indicazione la candidatura si intende riferita per la categoria dilettantistica.
    Gli ex atleti e gli ex direttori sportivi devono indicare il periodo di tesseramento ai fini della verifica del requisito di appartenenza alla categoria prescritto in due anni.
    11.0 APERTURA DELLA ASSEMBLEA
    11.1 L’Assemblea nazionale è presieduta, fino al momento dell'elezione degli Organi assembleari (Presidente, Vicepresidente e Segretario assembleare), dal Presidente federale, o da colui che, in base alle norme statutarie, lo sostituisce.
    11.2 Il soggetto che presiede temporaneamente l’Assemblea dovrà leggere la relazione della Commissione Verifica Poteri e, verificato che il quorum per la validità dell’Assemblea é rispettato, provvedere alla costituzione degli Organi assembleari e del Collegio degli scrutatori, questi ultimi scelti fra i delegati aventi diritto al voto, la cui nomina potrà essere fatta dall’Assemblea anche per acclamazione.
    12.0 SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA
    12.1 Ordine del giorno
    L’ordine del giorno, contenuto nella convocazione dell’Assemblea, dovrà prevedere i seguenti punti in ordine cronologico:
    a) nomina degli Organi assembleari e del Collegio degli scrutatori,
    b) ammissione, caso per caso, dei delegati esclusi segnalati dalla Commissione Verifica Poteri,
    c) approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio sociale,
    d) elezione del Presidente federale,
    e) elezione dei tre Vicepresidenti,
    f) elezione, come minimo, dei cinque Consiglieri rappresentanza degli Affiliati,
    g) elezione, come massimo, dei tre Consiglieri rappresentanza degli Atleti,
    h) elezione, come massimo, del Consigliere rappresentanza dei Direttori sportivi,
    i) elezione del Presidente della Corte Federale,
    l) elezione dei Componenti della Corte Federale,
    m) elezione del Presidente della Commissione d’Appello Federale,
    n) elezione dei Componenti della Commissione d’Appello Federale,
    o) elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,
    p) elezione dei Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
    q) delibera su ogni altro argomento inserito all’ordine del giorno.
    12.2 Doveri degli Organi assembleari
    12.2.1 Al Presidente dell'Assemblea spetta di presiedere la stessa, e in particolare:
    - regolare lo svolgimento delle discussioni;
    - decidere i tempi di durata degli interventi;
    - dichiarare l'ammissione o meno delle mozioni e degli emendamenti, potendoli accorpare e metterli in votazione;
    - proclamare gli eletti;
    - sottoscrivere il verbale dell'Assemblea, unitamente ai Componenti del Collegio di Presidenza.
    Oltre al verbale dovrà sottoscrivere tutti gli atti inerenti l'Assemblea.
    12.2.2 Al Vicepresidente spetta il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.
    12.2.3 Al Segretario spetta di redigere il verbale dell'Assemblea.
    12.3 Lavori dell’Assemblea
    12.3.1 Le mozioni sono proposte per iscritto prima dell'inizio della discussione.
    Le mozioni d'ordine sono poste immediatamente in votazione dal Presidente, il quale potrà non ammetterle spiegandone i motivi.
    Gli emendamenti devono essere discussi e votati prima dei titoli ai quali si riferiscono.
    12.3.2 Per le elezioni devono essere disposte tante urne quante sono le votazioni da effettuare e sufficienti cabine elettorali che garantiscano la segretezza e riservatezza delle operazioni di voto.
    In prossimità delle cabine deve essere affisso in modo visibile un tabellone indicante, per ogni carica, il cognome e nome dei candidati.
    12.3.3 Al termine delle operazioni di voto la Commissione di Scrutinio provvederà allo spoglio delle schede relative alle varie votazioni per le cariche elettive nazionali.
    13.0 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ASSEMBLEA
    13.1 Il verbale, firmato dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario dell’Assemblea, nonché dai componenti la Commissione di Scrutinio (Statuto - art. 8.6), è redatto entro cinque giorni in duplice esemplare, e tempestivamente trasmesso alla Segreteria Generale.
    13.2 Dovranno essere allegati al predetto verbale:
    a) tabulati inviati dalla Segreteria generale riportanti le correzioni, con le relative motivazioni, apportate dalla Commissione Verifica Poteri,
    b) elenchi degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, sottoscritti dalla Commissione Verifica Poteri;
    c) relazione informativa dei lavori della Commissione Verifica Poteri;
    d) verbali di scrutinio delle votazioni per tutte le elezioni indicate al punto 7.2.
    13.3 Il verbale dell’Assemblea regionale, inoltre, deve essere custodito agli atti della Segreteria Generale ove ciascun avente diritto a voto ha facoltà di prenderne visione.
    Deliberato dal Consiglio Federale il 03 dicembre 2000

  7. #7
    Serenity is the devil
    Data Registrazione
    05 Mar 2002
    Messaggi
    17,997
     Likes dati
    0
     Like avuti
    8
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Oh...lo copio e incollo dal Grigio e Nirvana e lo posto....cosi' faccio bella figura pure io

  8. #8
    Forumista storico
    Data Registrazione
    10 Oct 2009
    Messaggi
    32,653
     Likes dati
    0
     Like avuti
    6
    Mentioned
    3 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ORGANICO NORME RELATIVE ALLE SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE FEDERALI
    SEZIONE A – ASSEMBLEE PROVINCIALI
    1.0 TEMPI DI SVOLGIMENTO
    L’Assemblea Provinciale ordinaria deve svolgersi ogni anno, nel mese di gennaio o febbraio, e comunque entro il 20° giorno antecedente la data di svolgimento dell’Assemblea nazionale. (Statuto 10.6)
    2.0 CONVOCAZIONE
    2.1 L’Assemblea provinciale è indetta dal Consiglio provinciale ed è convocata dal Presidente. (Statuto art. 10.4)
    2.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento, sia in prima che in seconda convocazione, il termine di scadenza per la presentazione delle deleghe, nonché l’ordine del giorno dell’Assemblea come indicato al successivo punto 15.1 (Statuto art. 10.5), oltre alla composizione della Commissione Verifica Poteri.
    2.3 L’avviso di convocazione deve inoltre contenere l’indicazione del luogo e degli orari in cui, nei giorni antecedenti lo svolgimento dell’Assemblea provinciale, sarà in funzione, come indicato al punto 3.4 successivo, la Commissione Verifica Poteri per permettere agli Atleti ed ai Direttori sportivi di esprimere a titolo individuale il voto per l’elezione dei loro Delegati all’Assemblea nazionale. (Statuto art. 12.4)
    2.4 L’avviso deve essere pubblicato sull'Organo ufficiale della Federazione almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea ed entro lo stesso termine essere inviato, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, al Comitato regionale ed alla Segreteria generale. (Statuto art. 10.5)
    3.0 COMMISSIONE VERIFICA POTERI
    3.1 La nomina della Commissione Verifica Poteri è competenza del Consiglio provinciale, che provvede alla eventuale modificazione della sua composizione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature. (Statuto art. 8.5)
    3.2 La Commissione Verifica Poteri è organo dell'Assemblea ed é composta da tre a cinque membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario, e da due o più membri supplenti, e si insedia all'ora fissata dall'Organo che ha disposto la convocazione.
    3.3 Non possono essere nominati componenti della Commissione Verifica Poteri i candidati a cariche elettive e a Delegato all’Assemblea nazionale. (Statuto art. 8.5)
    3.4 La Commissione Verifica Poteri deve garantire l’apertura del seggio elettorale, come indicato al precedente punto 2.3.
    3.5 Alla chiusura delle operazioni di verifica poteri il Presidente, della Commissione Verifica Poteri, deve consegnare al Presidente del Comitato provinciale, o al suo sostituto, il prospetto contenente i dati relativi alla "forza assembleare" presente, calcolata nel modo indicato al punto 6.4, nonché l’elenco nominativo degli aventi diritto, e dei relativi voti, non ammessi all’Assemblea.
    3.6 Prima del termine dell’Assemblea la Commissione Verifica Poteri deve consegnare al Presidente dell’Assemblea il verbale, che conterrà :
    a) il numero totale degli aventi diritto al voto ed il totale dei voti esprimibili, rilevati dai tabulati inviati dalla Segreteria generale, suddiviso nelle tre componenti : Affiliati, Atleti, Direttori sportivi.
    Nei due totali devono essere indicate le eventuali variazioni apportate, che dovranno essere motivate nel verbale.
    b) il numero degli aventi diritto al voto ed il totale dei voti espressi, suddiviso nelle tre componenti, che hanno proceduto alla verifica;
    c) l’elenco degli aventi diritto al voto ed il numero dei voti espressi da ognuno, la cui delega non é stata accolta dalla Commissione Verifica Poteri con le relative motivazioni.
    d) relazione informativa dei lavori della Commissione Verifica poteri.
    Il numero dei voti indicati alle lettere b/c deve essere espresso nel metodo indicato al punto 9.2.
    3.7 Alla Commissione Verifica Poteri compete il controllo sull'identità dei Delegati e delle altre persone che possono essere ammesse all'Assemblea. Alla stessa inoltre spetta il controllo sulla regolarità delle deleghe, che devono essere fatte pervenire dagli aventi diritto al voto al Comitato provinciale, nei termini stabiliti dal successivo punto 4.0.2.
    4.0 DELEGHE
    4.0.1 Nelle Assemblee provinciali non è consentito il rilascio di deleghe aggiuntive. (Statuto - art.10.3)
    4.0.2 Le deleghe devono essere redatte, come specificato ai successivi punti 4.1 e 4.2, sugli appositi moduli predisposti dal Comitato o su carta intestata dell’Affiliato e devono pervenire al Comitato provinciale almeno 3 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea, entro l’orario indicato nell’avviso di convocazione.
    4.0.3 Nel caso in cui risultino pervenute al Comitato Provinciale più deleghe per conto di uno stesso Affiliato, la Commissione Verifica Poteri deve considerare valide esclusivamente quelle firmate dal Presidente dell’Affiliato.
    4.1 Delega a rappresentare l’Affiliato
    4.1.1 Per l’Affiliato l’esercizio di voto spetta al Presidente, il quale può, tuttavia, delegarlo ad altro componente del proprio Consiglio direttivo, come risulta dal modulo di affiliazione valido per l’anno in corso.
    4.1.2 Qualora sia il Presidente a rappresentare direttamente l’Affiliato, deve darne comunicazione con le modalità indicate al punto 4.0.2.
    4.1.3 Tale delega deve essere firmata dal Presidente o dal Vicepresidente dell’Affiliato.
    4.2 Deleghe a rappresentare gli Atleti ed i Direttori sportivi
    4.2.1 Per gli Atleti e Direttori sportivi l’esercizio di voto spetta ai rappresentanti dei tesserati dell’Affiliato, delegati all’Assemblea provinciale con le modalità stabilite dallo Statuto (art. 10.2).
    4.2.2 Tali deleghe devono essere firmate dal delegato indicato per ognuna delle due categorie, e dal Presidente o dal Vicepresidente dell’Affiliato.
    5.0 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
    5.1 Partecipano all’Assemblea tutti gli Affiliati che, alla data della stessa, abbiano 12 mesi di anzianità dell’affiliazione.
    (Statuto art. 11.1)
    5.2 Nelle Assemblee ordinarie antecedenti l’Assemblea nazionale, alfine di uniformare su tutto il territorio nazionale il diritto di ammissione degli Affiliati, si deve fare riferimento, per la determinazione dei predetti 12 mesi, alla data di svolgimento dell’Assemblea nazionale.
    Per le nuove affiliazioni si dovrà fare riferimento alla data della delibera di ratifica dell’affiliazione da parte del C.F. (ossia antecedente al 16.02.2000), mentre il rinnovo dell’affiliazione dovrà essere stato effettuato entro il 30.05.2000 (come stabilito dalla tabella 1 del prospetto Premi e Tasse 2000, deliberato dal C.F.).
    5.3 Negli altri casi si deve fare riferimento, ai fini della determinazione dei 12 mesi, alla data di svolgimento dell’Assemblea provinciale.
    5.4 Per la determinazione dei voti aggiuntivi spettanti ad ogni singolo Affiliato i tabulati, inviati dalla Segreteria generale, fanno riferimento ai dati risultanti al 31 ottobre antecedente.
    5.5 Gli Atleti (Statuto art. 3.6 a) e i Direttori sportivi (Statuto art. 3.6 b) hanno diritto all’espressione del voto nelle Assemblee nei modi indicati nei successivi punti.
    6.0 QUORUM
    6.1 L’Assemblea provinciale ordinaria, non elettiva, è valida, in prima convocazione, con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione da tenersi almeno un’ora dopo la prima, con la presenza del 30% di tutti gli aventi diritto al voto. (Statuto art. 8.1)
    6.2 L’Assemblea provinciale ordinaria che, ogni quattro anni o nelle altre ipotesi previste dallo Statuto, deve procedere alla elezione per il rinnovo delle cariche provinciali, è valida, in prima convocazione con la presenza del 65% di tutti gli aventi diritto al voto ed in seconda con il 30%. (Statuto - art. 8.2)
    6.3 In conformità di quanto stabilito dallo Statuto (art. 8.0) il quorum dell’Assemblea é calcolato sul numero globale di tutti gli aventi diritto al voto, ossia sul totale omogeneo dei delegati ammessi all’Assemblea nelle tre diverse componenti.
    6.4 Calcolo del quorum
    6.4.1 Tale conteggio deve essere effettuato in due distinti momenti:
    1) sulla base dei tabulati inviati dalla Segreteria generale si dovrà determinare il numero dei delegati, aventi diritto in ognuna delle tre componenti, che può essere per ogni Affiliato:
    a) TRE, se ha diritto ad esprimere il rappresentante della Società, degli Atleti e dei Direttori sportivi,
    b) DUE, se ha diritto ad esprimere il rappresentante della Società e dei Direttori sportivi,
    c) UNO, se ha diritto ad esprimere solo il rappresentante della Società;
    e sommando il totale delle tre componenti, si ottiene la "forza assembleare" generale. Su tale forza si calcolano le percentuali indicate ai successivi punti 6.1 o 6.2, ottenendo il quorum richiesto dallo Statuto per poter considerare valida l’Assemblea.
    2) sulla base delle somme dei delegati effettivamente ammessi all’Assemblea alla chiusura delle operazioni di verifica poteri, per ognuna delle componenti, si ottiene la "forza" dell’Assemblea legittimante e definitivamente determinata.
    6.4.2 Se la somma ottenuta dal calcolo indicato al numero 2 precedente é superiore a quella ottenuta dal calcolo indicato al numero 1, e se almeno il trenta per cento del totale degli aventi diritto al voto presenti é espressione degli Affiliati, l’Assemblea può essere svolta, essendosi raggiunto il quorum richiesto.

    (Esempio di applicazione della norma
    Assemblea PROVINCIALE - FORZA BASE
    Delegati spettanti all'Affiliato Delegati presenti
    Società dal tabulato (ammessi dalla Verifica Pot.)
    Affiliato Atleti Dir. sp. Affiliato Atleti Dir. sp.
    A 1 1 1 1 1
    B 1 1 1 1
    C 1 1 1 1
    D 1 1 1
    E 1 1 1
    F 1 1
    G 1 1
    H 1 1 1 1 1
    Totale aventi diritto 8 3 6
    Totale 1) 8 + 3 + 6 = 17
    5 2 4
    Totale 2) 5 + 2 + 4 = 11
    L'Assemblea Provinciale é regolarmente valida.

    6.5 Nel caso invece di mancato raggiungimento del quorum l’Assemblea deve essere riconvocata con le modalità previste dallo Statuto.
    6.6 Mancanza di candidature
    6.6.1 Nel caso non siano state presentate candidature sufficienti, per ricoprire tutte le cariche elettive riservate al voto dei delegati degli Affiliati, l’Assemblea deve essere riconvocata.
    6.6.2 La mancanza di candidature per la elezione a Consigliere in rappresentanza degli Atleti e/o Direttori sportivi, non costituisce motivo di invalidazione della stessa Assemblea.
    Al verificarsi di tale situazione il Comitato provinciale provvederà nella successiva Assemblea ordinaria ad inserire nell’ordine del giorno l’elezione, ad integrazione, di tali rappresentanti.
    6.6.3 Il Comitato provinciale esercita legittimamente i poteri attribuitigli dallo Statuto seppur costituito unicamente dei rappresentanti eletti dai soli Affiliati.
    6.7 Impossibilità di riconvocare l’Assemblea ordinaria
    Nel caso in cui non sia possibile riconvocare l’Assemblea prima dello svolgimento dell’Assemblea nazionale, il Presidente del Comitato provinciale assume temporaneamente, prima di dichiarare il rinvio dell’Assemblea, le funzioni affidate al Coordinatore provinciale (Statuto art. 27.5) e, qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto presenti in rappresentanza degli Affiliati procede alla votazione per l’elezione dei Delegati degli Affiliati all’Assemblea nazionale.
    7.0 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE
    7.1 L’Assemblea provinciale ordinaria annuale ha le seguenti competenze :
    a) elezione dei delegati all’Assemblea nazionale, (Statuto art. 7.3)
    b) approvazione della relazione sulla gestione del Comitato, (Statuto art. 10.8)
    c) deliberare su ogni altro argomento inserito all’ordine del giorno. (Statuto art. 10.8)
    7.2 Oltre a quanto sopra previsto, l’Assemblea provinciale che si svolge successivamente alla chiusura del quadriennio olimpico deve eleggere il Presidente e gli altri componenti del Consiglio provinciale. (Statuto art. 10.9)
    8.0 DELEGATI ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE
    8.1 Individuazione del numero di Delegati
    8.1.1 Nella Assemblea provinciale devono essere eletti (Statuto art. 7.4), per la partecipazione all’Assemblea nazionale :
    a) i Delegati provinciali in rappresentanza degli Affiliati,
    e si deve procedere alla votazione per l’elezione, su lista regionale, dei Delegati :
    b) degli Atleti.
    c) dei Direttori sportivi.
    Per le Province autonome di Trento e Bolzano si procederà alla elezione ed alla proclamazione dei Delegati di tutte le tre predette componenti nel corso delle relative assemblee provinciali.
    8.1.2 Si assegna a ciascun Comitato provinciale un numero di Delegati degli Affiliati in ragione di un Delegato ogni 15 voti, con il minimo di 1 Delegato. (Statuto art. 7.8)
    Gli eventuali resti verranno recuperati ed assegnati come stabilito dallo Statuto (art. 7.9).
    8.1.3 Dovendo considerare la possibilità che i Delegati "titolari" si trovino nell’impossibilità di partecipare alla Assemblea nazionale si devono prevedere anche i Delegati supplenti.
    Questi devono essere quantificati in ragione di un Delegato supplente per ogni due titolari e sono identificati nei primi dei non eletti, successivi all’ultimo degli eletti fino al numero richiesto. (Statuto art. 7.6)
    8.1.4 Il numero dei Delegati all’Assemblea nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi é calcolato dalla Segreteria generale, con il metodo indicato nelle norme concernenti l’Assemblea nazionale (punto 5.6).
    8.2 Restrizioni alla presentazione delle candidature a Delegato all’Assemblea Nazionale
    8.2.1 La candidatura per la elezione a delegato può essere presentata per una sola delle tre componenti: Affiliati, Atleti, Direttori sportivi.
    8.2.2 Non possono ricoprire l’incarico di Delegati, per nessuna delle componenti all’Assemblea nazionale, i componenti in carica:
    a) del Consiglio federale,
    b) degli Organi centrali,
    c) degli Organi di giustizia e disciplina,
    d) del Collegio dei Revisori dei Conti,
    e) i Presidenti dei Comitati regionali.
    8.2.3 Possono ricoprire l’incarico di Delegati all’Assemblea Nazionale, per la rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi, solamente gli Atleti ed i Direttori sportivi tesserati nelle rispettive categorie.
    8.3 Presentazione delle candidature a Delegato in rappresentanza degli Affiliati
    8.3.1 Ogni Affiliato avente diritto a voto può proporre la candidatura, per l’elezione a Delegato in rappresentanza degli Affiliati, di un solo nominativo (Statuto art. 7.4) facente parte del direttivo societario in carica. (Statuto art. 7.3)
    8.3.2 La candidatura, per l’elezione a Delegato in rappresentanza degli Affiliati, deve essere presentata al Comitato provinciale ed al Comitato regionale (Statuto art. 30.3 e 12.3), con lettera raccomandata, firmata dal Presidente o dal Vicepresidente dell’Affiliato, entro il 10° giorno antecedente la data di svolgimento dell’Assemblea provinciale.
    8.4 Presentazione delle candidature a Delegato in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi
    8.4.1 Il Comitato regionale deve emettere apposito comunicato indicante il termine di scadenza per la presentazione delle candidature per l’elezione a Delegato degli Atleti e dei Direttori sportivi, che deve corrispondere al 10° giorno antecedente la data della prima Assemblea provinciale che si svolge nella regione.
    8.4.2 Ogni Atleta o Direttore sportivo, fra quelli indicati al successivo punto 10.8, avente diritto a voto può proporre la propria candidatura, per l’elezione a Delegato in rappresentanza della rispettiva componente, presentandola, a mezzo lettera raccomandata al Comitato provinciale di appartenenza ed al Comitato regionale, entro il termine sopra indicato.
    8.4.3 Il Comitato provinciale di appartenenza, ai fini della candidatura, è quello nel quale ha sede l’Affiliato e per il quale l’Atleta o il Direttore sportivo risulta essere tesserato alla data del 31 ottobre antecedente.
    8.5 Liste per la votazione dei Delegati rappresentanza degli Affiliati
    8.5.1 Il Comitato provinciale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle suddette candidature, provvede a predisporre la scheda di votazione che riporterà i nominativi dei candidati in ordine alfabetico con, a fianco di ciascun nominativo, una casella occorrente per l’espressione di voto.
    8.5.2 In calce a tale scheda deve essere inserito un avvertimento del seguente tenore :
    "N.B. A pena di nullità della scheda non possono essere espresse più di X preferenze".
    Naturalmente "X" deve essere sostituito con il numero corrispondente :
    a) 1 nelle province che devono eleggere uno o due Delegati;
    b) 2 nelle province che devono eleggere tre Delegati;
    c) numero pari ai 2/3, arrotondato per eccesso, del numero assegnato alla provincia, qualora i Delegati da eleggere siano in numero superiore a tre. (Statuto art. 7.5)
    8.6 Liste per la votazione dei Delegati rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi
    8.6.1 Il Comitato regionale, dopo tale scadenza dei termini per la presentazione delle suddette candidature, provvede a predisporre le due rispettive schede di votazione, riportanti in ordine alfabetico, generale o suddiviso per provincia, i nominativi di tutti i candidati della regione all’elezione a Delegato degli Atleti e dei Direttori sportivi con, a fianco di ciascun nominativo, una casella occorrente per l’espressione di voto.
    8.6.2 Le elezioni dei Delegati degli Atleti e dei Direttori sportivi avverranno su lista regionale, votata nelle Assemblee provinciali.
    8.6.3 In calce a tali schede deve essere inserito un avvertimento del seguente tenore :
    "N.B. A pena di nullità della scheda non può essere espressa più di 1 preferenza".
    8.7 Votazione dei delegati rappresentanza degli Affiliati
    8.7.1 I Delegati degli Affiliati sono eletti dai rappresentanti degli Affiliati aventi diritto al voto, presenti in Assemblea.
    8.7.2 Le operazioni di voto devono svolgersi esclusivamente nel corso dell’Assemblea provinciale.
    8.7.3 Lo spoglio delle schede relativo alle votazioni dei Delegati degli Affiliati avviene in sede di Assemblea provinciale a cura della Commissione di Scrutinio.
    8.8 Votazione dei delegati rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi
    8.8.1 Gli aventi diritto a voto nelle due categorie vengono desunti dai tabulati contenenti i nominativi risultanti all’Ufficio Tesseramento federale alla data del 31 ottobre precedente.
    Hanno diritto al voto gli Atleti ed i Direttori sportivi, se regolarmente tesserati alla data dell’Assemblea provinciale (Statuto art. 3.6 a/b). Nel caso in cui non risultino compresi nei tabulati nominativi di appartenenti alle categorie in questione deve far fede la tessera presentata alla Commissione Verifica Poteri nominata per l’Assemblea provinciale.
    L’esercizio del diritto di voto é consentito a titolo individuale a tutti gli Atleti e Direttori sportivi, per l’elezione dei soli rispettivi Delegati, a condizione che presentino la tessera federale valida per la categoria di appartenenza e per l’anno di svolgimento dell’assemblea, anche se rilasciata da un Comitato diverso da quello di appartenenza al 31 ottobre precedente.
    La Commissione Verifica Poteri deve riscontrare la corrispondenza della tessera con i dati del rispettivo tabulato e, al verificarsi delle ipotesi sopra descritte, deve verbalizzare ed annotare, in calce allo stesso tabulato, i dati dell’ammesso al voto desunti dalla tessera medesima.
    8.8.2 In nessun caso possono essere accettate auto certificazioni.
    8.8.3 Il Comitato provinciale di appartenenza per l’espressione del diritto al voto per l’elezione dei rispettivi Delegati all’Assemblea nazionale, è quello nel quale ha sede l’Affiliato per il quale l’Atleta o il Direttore sportivo risulta essere tesserato alla data del 31 ottobre antecedente.
    L’atleta ed il direttore sportivo tesserato per un Affiliato non avente diritto a voto conserva ugualmente il diritto ad esprimere il proprio voto per l’elezione dei Delegati all’Assemblea nazionale.
    8.8.4 Le operazioni di voto devono svolgersi :
    a) obbligatoriamente nel corso dell’Assemblea provinciale,
    b) è, tuttavia, facoltà del Comitato provinciale per favorire l’esercizio del diritto di voto a titolo individuale degli Atleti e dei Direttori sportivi, solamente per l’elezione dei rispettivi Delegati all’Assemblea nazionale, prevedere l’apertura del seggio per un massimo di cinque giorni precedenti e con gli orari indicati nell’avviso di convocazione. (Statuto art. 25.2)
    Le operazioni di voto, qualunque sia stato il sistema prescelto, si concludono al termine dei lavori dell’Assemblea provinciale.
    8.8.5 Le urne contenenti le schede votate dagli Atleti e dai Direttori sportivi devono essere sigillate ed inviate al Comitato regionale che le custodirà sino all’Assemblea regionale, nel corso della quale saranno aperte dalla Commissione di Scrutinio per lo spoglio. (Statuto art. 7.5)
    9.0 ELEZIONE DEGLI ORGANI DEL COMITATO PROVINCIALE
    9.1 Nell’avviso di convocazione deve essere indicato l’ordine del giorno contenente la composizione numerica dei candidati da eleggere nel corso dei lavori dell’Assemblea provinciale.
    Di norma devono essere eletti:
    a) il Presidente del Comitato provinciale;
    b) i Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati, nel numero indicato dallo Statuto (art. 25.1);
    c) il Consigliere in rappresentanza degli Atleti;
    d) il Consigliere in rappresentanza dei Direttori sportivi.
    Per le Province autonome di Trento e Bolzano si applica quanto disposto dal punto 8.2.1 relativo alle Assemblee regionali, ma con le modalità di partecipazione dei delegati fissate per le Assemblee provinciali (non é ammesso il rilascio di deleghe aggiuntive).
    9.2 Valore del voto per l’elezione degli Organi del Comitato provinciale
    9.2.1 Ogni voto spettante al singolo Affiliato in base allo Statuto (art. 11) risultante dal tabulato inviato dalla Segreteria Generale, o dal verbale della Commissione Verifica Poteri in caso di variazioni, assume nelle votazioni per l’elezione degli Organi del Consiglio provinciale il valore convenzionale di 100 che viene suddiviso come segue :
    a) delegato dell’Affiliato 70,
    b) delegato degli Atleti 20,
    c) delegato dei Direttori sportivi 10.
    Il valore attribuito a ogni singolo Delegato, all’interno di uno stesso Affiliato, resterà immutato anche nel caso di assenza all’Assemblea degli altri delegati dell’Affiliato.
    9.2.3 Qualora l’Affiliato non esprima nessuna delega relativa ai punti b) e c) il valore attribuito al voto del suo delegato sarà sempre pari a quello indicato alla lettera a).
    9.2.4 Qualora l’Affiliato non esprima nessuna delega relativa al punto b) il valore attribuito al suo delegato sarà sempre pari a quello indicato alla lettera a), mentre quello attribuito al delegato dei Direttori sportivi sarà sempre pari a quello indicato alla lettera c).
    9.2.5 Ad ogni delegato, avente diritto di voto, ammesso all’Assemblea si dovrà consegnare un numero di schede pari al numero di voti risultante dal tabulato federale, aventi ognuna il valore base indicato al precedente punto 9.2.1 .
    (Esempio di applicazione della norma stabilita dal punto 9.2 :
    Assemblea PROVINCIALE - FORZA ASSEMBLEARE
    Delegati presenti Voti Voti attribuiti
    Società Affiliato Atleti Dir. sp. tabulato Affiliato Atleti Dir. sp.
    A 1 1 3 60 30
    B 1 1 2 140 20
    C 1 1 2 140 20
    D 1 3 210
    E 3 0
    F 1 1 70
    G 1 1 70
    H 1 1 3 0 60 30
    Totale aventi diritto 5 2 4 630 120 100
    Totale delegati presenti 5 + 2 + 4 = 11
    Base per il calcolo dei Delegati degli Affiliati all'A.N. 18
    Totale dei voti dell'Assemblea Prov. 850
    Voti esprimibili :
    per il Presidente del Comitato 850
    per i Consiglieri degli Affiliati 630
    per il Consigliere degli Atleti 120
    per il Consigliere dei Dir. Sportivi 100
    9.3 Insufficiente presentazione di candidature
    Si applicheranno le norme di cui al precedente punto 6.6.
    9.4 Votazione per il Presidente del Comitato provinciale
    9.4.1 Il Presidente è eletto a suffragio universale dall’Assemblea nella sua interezza, vale a dire dal totale omogeneo dei delegati degli Affiliati, degli Atleti e dei Direttori sportivi.
    9.4.2 Trattandosi di elezione in unica soluzione occorrerà distinguere, con una diversa colorazione, le schede votate dai delegati degli Affiliati, da quelle votate dai delegati degli Atleti, e da quelle votate dai delegati dei Direttori sportivi.
    9.4.3 Dovrà essere predisposta una scheda elettorale contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico avente, a fianco di ciascun nominativo, una casella occorrente per l’espressione del voto.
    9.4.4 In calce ad ognuna di tali schede deve essere inserito un avvertimento del seguente tenore :
    "N.B. A pena di nullità della scheda non può essere espressa più di 1 preferenza".
    9.4.5 Per la proclamazione del Presidente provinciale é richiesta la maggioranza assoluta in prima votazione e quella relativa in seconda votazione. (Statuto art. 6.12)
    9.5 Votazioni per i Consiglieri rappresentanza degli Affiliati
    9.5.1 Per tale votazione viene predisposta una scheda elettorale contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico con, a fianco di ciascun nominativo, una casella occorrente per l’espressione del voto.
    9.5.2 In calce a tale scheda deve essere inserito un avvertimento del seguente tenore :
    "N.B. A pena di nullità della scheda non possono essere espresse più di X preferenze".
    Naturalmente "X" deve essere sostituito con il numero corrispondente alla metà più uno, arrotondato per difetto, dei Consiglieri da eleggere in rappresentanza degli Affiliati.
    La scheda per la elezione dei Consiglieri rappresentanza degli Affiliati viene votata esclusivamente dai delegati degli Affiliati aventi diritto al voto.
    9.5.3 Risultano eletti i candidati che riportano la maggioranza relativa. (Statuto art. 6.13)
    In caso di parità sarà proclamato eletto il più anziano di età.
    9.6 Votazioni per i Consiglieri rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi
    9.6.1 Per tale votazione vengono predisposte due distinte schede elettorali contenenti i nominativi dei rispettivi candidati in ordine alfabetico con, a fianco di ciascun nominativo, una casella occorrente per l’espressione del voto.
    9.6.2 In calce a tale scheda deve essere inserito un avvertimento del seguente tenore :
    "N.B. A pena di nullità della scheda non può essere espressa più di 1 preferenza".
    Le schede sono votate rispettivamente ed esclusivamente dai delegati degli Atleti e dei Direttori sportivi aventi diritto al voto (espressi all’interno del singolo Affiliato nei modi previsti dallo Statuto - art. 10.2).
    9.6.3 Risultano eletti i candidati che riportano la maggioranza relativa. (Statuto art. 6.13)
    In caso di parità sarà proclamato eletto il più anziano di età.
    10.0 DIRITTO A VOTO (ELETTORATO ATTIVO)
    10.1 Almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea deve essere reso pubblico, nella sede del Comitato Provinciale, l’elenco degli Affiliati aventi diritto al voto, vale a dire i tabulati inviati dall’Ufficio Tesseramento della Segreteria generale, nonché il numero dei voti attribuiti a ciascun Affiliato, suddiviso nelle varie componenti, sulla base dei criteri dello Statuto (art. 11).
    10.2 Il contenuto di tali elenchi è modificabile dalla Commissione Verifica Poteri sulla base documentale che l’Affiliato deve esibire e consegnare in copia.
    10.3 Per l’elezione dei rispettivi Delegati alla Assemblea nazionale hanno diritto a voto gli Affiliati del Comitato provinciale in possesso dei requisiti richiesti dal punto 5.0, e che siano in possesso anche degli altri requisiti elencati dallo Statuto (art. 11.3), nonché a titolo individuale tutti gli Atleti e tutti i Direttori sportivi come stabilito dal precedente punto 8.8.
    10.4 Per la elezione degli Organi del Consiglio provinciale ogni Affiliato, avente diritto a voto, esprime al proprio interno il delegato degli Atleti e il delegato dei Direttori sportivi che, con il delegato dell’Affiliato, esercita il diritto di voto nell’Assemblea provinciale. (Statuto art. 10.2)
    10.5 Pertanto l’Assemblea provinciale é composta da tutti i delegati (degli Affiliati, degli Atleti e dei Direttori sportivi).
    10.6 Per la elezione del Presidente del Comitato provinciale tutti i delegati presenti in Assemblea esprimono il proprio voto, con il metodo indicato al punto 9.2, e con le modalità indicate al punto 9.4.
    10.7 Per la elezione dei componenti il Consiglio provinciale ciascun avente diritto esprime il proprio voto, con il metodo indicato al punto 9.2, e con le modalità indicate ai punti 9.5 e 9.6.
    10.8 Il diritto a voto per la categoria degli Atleti viene riconosciuto agli appartenenti alle seguenti categorie agonistiche :
    a) elite con contratto
    b) elite senza contratto
    c) under 23
    d) donne elite
    e) juniores
    f) donne juniores.
    Per i casi indicati alle lettere e) e f) deve essere riscontrata la maggiore età con riferimento alla data di svolgimento della singola Assemblea provinciale.
    11.0 TRASMISSIONE DOCUMENTI
    11.1 Tutti i documenti (deleghe, candidature ecc.) devono essere inviati in originale al Comitato provinciale entro il termine e nei modi per ciascun caso indicato.
    11.2 E’ tuttavia consentito, l’utilizzo del fax, purché alla copia così trasmessa sia fatto seguire l’invio dell’originale.
    11.3 Per le candidature a cariche elettive o a Delegato all’Assemblea nazionale deve far seguito al fax l’invio, entro i termini stabiliti, dell’originale per lettera raccomandata al Comitato provinciale e al Comitato regionale.
    12.0 SCHEDE DI VOTAZIONE
    12.1 Le schede di votazione devono essere predisposte con l'indicazione dei candidati, nell’ordine indicato per ciascuno dei casi, e devono essere di colore diverso per ogni singola votazione.
    12.2 Le schede di votazione relative all’elezione dei Delegati all’Assemblea nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi sono predisposte dal Comitato regionale e fornite a tutti i Comitati provinciali.
    12.3 Le schede di votazione per la elezione del Presidente del Comitato provinciale devono recare, sul frontespizio una banda colorata. Il colore di tale banda é differente a seconda che le schede servano a fare votare gli Affiliati, gli Atleti o i Direttori sportivi.
    13.0 ELEGGIBILITÀ (ELETTORATO PASSIVO) E CANDIDATURE
    13.1 Possono essere eletti alle cariche provinciali i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti elencati dallo Statuto (art. 29).
    13.2 Può essere presentata una sola candidatura per ciascuna Assemblea elettiva. (Statuto art. 29.8)
    13.3 Tutti i candidati, al momento della presentazione di qualsiasi candidatura, devono essere in possesso della tessera federale valida per l’anno in corso.
    Nel modulo di presentazione della candidatura dovranno essere indicati, oltre ai dati anagrafici, ai riferimenti alla carica, per quale (con esclusione della candidatura a Presidente provinciale) delle tre componenti si pone la candidatura, anche il numero della tessera federale e la relativa qualifica.
    Gli ex atleti e gli ex direttori sportivi devono indicare il periodo di tesseramento ai fini della verifica del requisito di appartenenza alla categoria prescritto in due anni.
    13.4 Le candidature devono essere sottoscritte in originale esplicitando la assunzione di responsabilità attestante la veridicità delle dichiarazione rese.
    13.5 Il diritto a porre una candidatura per una carica negli Organi elettivi nella rappresentanza riservata agli Atleti, è consentito, oltre che agli ex Atelti sopra indicati, anche agli Atleti in attività appartenenti alle stesse categorie indicate al precedente punto 10.8.
    In tal caso la maggiore età deve essere riscontrata con riferimento alla data di svolgimento della relativa elezione.
    13.6 Il diritto a porre una candidatura per una carica negli Organi elettivi nella rappresentanza riservata ai Direttori Sportivi, è consentito, oltre che agli ex Direttori Sportivi sopra indicati, anche ai Direttori Sportivi in attività.
    14.0 APERTURA DELLA ASSEMBLEA
    14.1 L’Assemblea provinciale è presieduta, fino al momento dell'elezione degli Organi assembleari (Presidente, Vicepresidente e Segretario assembleare), dal Presidente del Comitato provinciale, o da colui che, in base alle norme statutarie, lo sostituisce.
    14.2 Il soggetto che presiede temporaneamente l’Assemblea dovrà leggere la relazione della Commissione Verifica Poteri e, verificato che il quorum per la validità dell’Assemblea é rispettato, provvedere alla costituzione degli Organi assembleari e del Collegio degli scrutatori, questi ultimi scelti fra i Delegati aventi diritto al voto, la cui nomina può essere fatta dall’Assemblea anche per acclamazione.
    14.3 Qualora non sia raggiunto il quorum richiesto o vi sia un insufficiente numero di candidature alle cariche elettive, dovrà comunicare l’annullamento dell’Assemblea e, dovrà procedere come indicato ai punti 6.5, 6.6 e 6.7.
    15.0 SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA
    15.1 Ordine del giorno
    L’ordine del giorno, contenuto nella convocazione dell’Assemblea, deve prevedere i seguenti punti in ordine cronologico:
    a) nomina degli Organi assembleari e del Collegio degli scrutatori,
    b) ammissione, caso per caso, dei delegati esclusi dalla Commissione Verifica Poteri,
    c) elezione dei delegati degli Affiliati all’Assemblea nazionale, (Statuto art. 7.3)
    d) approvazione della relazione sulla gestione del Comitato provinciale, (Statuto art. 10.8)
    e) elezione del Presidente del Comitato provinciale,
    f) elezioni dei Consiglieri del Comitato Provinciale, rappresentanza degli Affiliati,
    g) elezioni del Consigliere del Comitato Provinciale, rappresentanza degli Atleti,
    h) elezioni del Consigliere del Comitato Provinciale, rappresentanza dei Direttori sportivi,
    i) delibera su ogni altro argomento inserito all’ordine del giorno.
    I punti f), g), h) sono inseriti, tutti o alcuni, solamente nel caso si debba procedere al rinnovo all’elezione per integrazione di membri decaduti.
    15.2 Doveri degli Organi assembleari
    15.2.1 Al Presidente dell'Assemblea spetta di presiedere la stessa, e in particolare:
    - regolare lo svolgimento delle discussioni;
    - decidere i tempi di durata degli interventi;
    - dichiarare l'ammissione o meno delle mozioni e degli emendamenti, potendoli accorpare e metterli in votazione;
    - proclamare gli eletti;
    - sottoscrivere il verbale dell'Assemblea, unitamente ai Componenti del Collegio di Presidenza.
    Oltre al verbale deve sottoscrivere tutti gli atti inerenti l'Assemblea.
    15.2.2 Al Vicepresidente spetta il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.
    15.2.3 Al Segretario spetta di redigere il verbale dell'Assemblea.
    15.3 Lavori dell’Assemblea
    15.3.1 Le mozioni sono proposte per iscritto prima dell'inizio della discussione.
    Le mozioni d'ordine sono poste immediatamente in votazione dal Presidente, il quale può non ammetterle spiegandone i motivi.
    Gli emendamenti devono essere discussi e votati prima dei titoli ai quali si riferiscono.
    15.3.2 Per le elezioni devono essere disposte tante urne quante sono le votazioni da effettuare ed almeno due cabine elettorali che garantiscano la segretezza e riservatezza delle operazioni di voto.
    In prossimità delle cabine deve essere affisso in modo visibile un tabellone indicante, per ogni carica, il cognome e nome dei candidati.
    16.0 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ASSEMBLEA
    16.0.1 Il verbale, firmato dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario dell’Assemblea, nonché dai componenti la Commissione di Scrutinio (Statuto - art. 8.6), è redatto entro cinque giorni in duplice esemplare, e deve essere immediatamente trasmesso alla Segreteria generale ed al Comitato regionale.
    16.0.2 Devono essere allegati al predetto verbale :
    a) tabulati inviati dalla Segreteria generale riportanti le variazioni, con le relative motivazioni, apportate dalla Commissione Verifica Poteri,
    b) elenchi degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, sottoscritti dalla Commissione Verifica Poteri;
    c) verbale della Commissione Verifica Poteri;
    d) verbali di scrutinio delle votazioni per :
    - elezione degli organi direttivi del Consiglio provinciale;
    - elezione dei delegati effettivi e supplenti all’Assemblea nazionale in rappresentanza degli Affiliati.
    16.0.3 Il verbale dell’Assemblea provinciale, inoltre, deve essere custodito agli atti del Comitato provinciale ove ciascun avente diritto a voto ha facoltà di prenderne visione.

  9. #9
    Alessandra
    Ospite

    Predefinito

    Siete un mito viventeeeeeeee, grazissimo raga, mi stampo il tutto, mi avete salvato, c'ho un appuntamento tra dieci minuti e mi servono proprio questi documenti...grazie mitici

  10. #10
    What am I doing here?
    Data Registrazione
    11 Apr 2004
    Messaggi
    37,582
     Likes dati
    34
     Like avuti
    239
    Mentioned
    3 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    E due...

 

 
Pagina 1 di 5 12 ... UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. Frasi porta_fortuna, helpissimo
    Di Alessandra nel forum Fondoscala
    Risposte: 59
    Ultimo Messaggio: 13-04-06, 21:41
  2. Ho un invito a cena, helpissimo
    Di Alessandra nel forum Il Seggio Elettorale
    Risposte: 19
    Ultimo Messaggio: 20-03-03, 02:02

Chi Ha Letto Questa Discussione negli Ultimi 365 Giorni: 0

Tag per Questa Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito