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Roma, 28 settembre 2004 - L'aula della Camera ha approvato l'articolo 34 del ddl di riforma costituzionale, relativo alle modifiche all'articolo 117 della Costituzione che comprende anche la devolution.
L'articolo è passato con 261 sì, 208 no e 6 astenuti. Tutte le opposizioni hanno votato contro, la maggioranza compatta a favore.
Con la modifica dell'articolo 117 della Costituzione Stato e Regioni si redistribuiscono i reciproci ambiti di materie a legislazione esclusiva e concorrente. Politica estera e difesa, immigrazione e politica monetaria. E poi ordine pubblico, leggi elettorali e previdenza sociale. Queste, fino ad oggi, alcune delle materie che, secondo la costituzione, sono di competenza esclusiva dello stato.
Oggi, con la modifica da parte della camera dell'articolo 117 della costituzione contenuta nel provvedimento sulle riforme, ecco che si aggiungono tutela della salute, promozione del made in Italy, sicurezza e qualita' alimentari, sicurezza del lavoro. E, ancora, ordinamento della capitale, grandi reti strategiche di trasporto, ordinamento della comunicazione e delle professioni intellettuali, ordinamento sportivo nazionale, produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia.
Ci sono poi, nell'articolo sulla devolution appena licenziato dall'aula, le materie concorrenti (sulle quali le regioni fanno leggi nel quadro dei principi generali fissati dallo stato). E' il caso, oltre a quelle previste dalla costituzione vigente, dell'ordinamento delle comunicazioni di interesse regionali e degli istituti di credito a interesse regionale, delle attivita' sportive con relativi impianti e della produzione e distribuzione di energia, delle reti di trasporto (in questi ultimi casi la differenza con le materie esclusive dello stato e' nel termine "grandi").
Novita' del testo licenziato dalla camera, quella che piu' propriamente si puo' definire devolution, ovvero il comma che elenca le materie di "potesta' legislativa esclusiva" delle regioni. Si tratta di: assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione; polizia amministrativa regionale e locale. E, per finire, come prevede anche l'attuale costituzione, ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello stato.
Thule Italia




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