Risultati da 1 a 7 di 7
  1. #1
    email non funzionante
    Data Registrazione
    06 Mar 2002
    Messaggi
    13,127
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Arriva il processo breve

    Disegno di legge d’iniziativa dei sen. Gasparri, Quagliariello, Bricolo, Tofani, Casoli, Bianconi, Izzo, Centaro, Longo, Allegrini, Balboni, Benedetti, Valentini, Delogu, Gallone, Mazzatorta, Mugnai, Valentino
    Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo

    ARTICOLO 1

    (Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

    1. All’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «Chi ha subito» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subito»;

    b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

    c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
    «3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno.
    3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.
    3-quater. Nella liquidazione dell’indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L’indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.
    3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all’articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l’interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell’udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.
    3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell’ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell’istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall’articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all’articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabile l’udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge»;

    d) In sede di prima applicazione, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 3-ter, della legge n. 89 del 2001, l’istanza di cui al comma 3-quinquies dello stesso articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

    ARTICOLO 2

    (Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)

    «1. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente:
    Art. 346-bis - (Non doversi procedere per estinzione del processo). 1. Il giudice nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:
    a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

    b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

    c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione;

    d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

    2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:
    a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

    b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

    c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato estradando.

    3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

    4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l’articolo 649.

    5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l’imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:
    a) delitto di associazione per delinquere previsto dall’articolo 416 del codice penale;

    b) delitto di incendio previsto dall’articolo 423 del codice penale;

    c) delitti di pornografia minorile previsti dall’articolo 600-ter del codice penale;

    d) delitto di sequestro di persona previsto dall’articolo 605 del codice penale;

    e) delitto di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del codice penale

    f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art.4 della legge 8 agosto 1977, n.533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625 del codice penale;

    g) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale;

    h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, previsto dall’articolo 643 del codice
    penale;

    i) delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

    l) delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

    m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

    n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;

    o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall’art. 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1, non si applica l’articolo 75 comma 3. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini a comparire di cui all’art. 163 bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.

    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l’imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall’interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest’ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.».

    ARTICOLO 3

    (Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    2. Le disposizioni dell’articolo 2 si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d’appello o alla Corte di cassazione».

    la redazione del IlGiornale.it - Le ultime notizie, attualità, politica, economia, meteo 13 11 09

    saluti

  2. #2
    email non funzionante
    Data Registrazione
    06 Apr 2009
    Messaggi
    465
     Likes dati
    2
     Like avuti
    11
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Arriva il processo breve

    Sarebbe una buona cosa per il futuro, magari accompagnata da una riduzione di false garanzie che permettono di procrastinare alla difesa i processi fino alla prescrizione, con buona pace degli Abele di questo mondo.

    Applicarla però sui procedimenti in corso è un'amnistia bella e buona, e sappiamo quali sono i risultati di indulti e amnistie per gli Abele di questo Paese (che si vedono ormai attaccata da sinistra ma anche da destra).

  3. #3
    Moderatore
    Data Registrazione
    03 Jun 2006
    Località
    Quel Posto Davanti al Mare
    Messaggi
    32,721
     Likes dati
    8,551
     Like avuti
    7,142
    Mentioned
    56 Post(s)
    Tagged
    3 Thread(s)

    Predefinito Rif: Arriva il processo breve

    Citazione Originariamente Scritto da bianconero Visualizza Messaggio

    Applicarla però sui procedimenti in corso è un'amnistia bella e buona, e sappiamo quali sono i risultati di indulti e amnistie per gli Abele di questo Paese (che si vedono ormai attaccata da sinistra ma anche da destra).
    Come non quotare. Dispiace che per salvare Silvio, si propongano schifi del genere. iango:
    "Insomma se è in gamba, ti porta l'aereo così basso.. ehehehe...
    Lei dovrebbe vederlo, è uno spettacolo: un gigante come il B-52.... BHOOAAAMMM!!!!.. con i gas di scarico t'arrostisce le oche vive!!"

  4. #4
    Sospeso/a
    Data Registrazione
    05 Mar 2002
    Località
    Bergamo, Italy
    Messaggi
    144,981
     Likes dati
    3,827
     Like avuti
    14,800
    Mentioned
    3947 Post(s)
    Tagged
    7 Thread(s)

    Predefinito Rif: Arriva il processo breve

    ragazzi io nell'ottobre 2007 avevo truffato a una vecchietta 2000 euro

    Mi confermate che il mio reato è già prescritto? Premetto che per ora sono incensurato.
    Ultima modifica di brunik; 13-11-09 alle 13:54

  5. #5
    Moderatore
    Data Registrazione
    03 Jun 2006
    Località
    Quel Posto Davanti al Mare
    Messaggi
    32,721
     Likes dati
    8,551
     Like avuti
    7,142
    Mentioned
    56 Post(s)
    Tagged
    3 Thread(s)

    Predefinito Rif: Arriva il processo breve

    Citazione Originariamente Scritto da brunik Visualizza Messaggio
    ragazzi io nell'ottobre 2007 avevo truffato a una vecchietta 2000 euro

    .
    Il solito birichino...


    cmq no, se non ti hanno ancora rinviato a giudizio, ti attacchi :sofico::sofico:.... rischi ancora i lavori forzati
    "Insomma se è in gamba, ti porta l'aereo così basso.. ehehehe...
    Lei dovrebbe vederlo, è uno spettacolo: un gigante come il B-52.... BHOOAAAMMM!!!!.. con i gas di scarico t'arrostisce le oche vive!!"

  6. #6
    Forumista secolare
    Data Registrazione
    04 Jul 2009
    Località
    Sardegna
    Messaggi
    4,519
     Likes dati
    405
     Like avuti
    675
    Mentioned
    4 Post(s)
    Tagged
    2 Thread(s)

    Thumbs up Rif: Arriva il processo breve

    Citazione Originariamente Scritto da brunik Visualizza Messaggio
    ragazzi io nell'ottobre 2007 avevo truffato a una vecchietta 2000 euro

    Mi confermate che il mio reato è già prescritto? Premetto che per ora sono incensurato.
    E' prevista una deroga per i cretini di sinistra.
    Per questi extracomunitari della politica, nessuna prescrizione.
    iaociao:iaociao:iaociao:

  7. #7
    Sospeso/a
    Data Registrazione
    05 Mar 2002
    Località
    Bergamo, Italy
    Messaggi
    144,981
     Likes dati
    3,827
     Like avuti
    14,800
    Mentioned
    3947 Post(s)
    Tagged
    7 Thread(s)

    Predefinito Rif: Arriva il processo breve

    Citazione Originariamente Scritto da Sardus Pater Visualizza Messaggio
    E' prevista una deroga per i cretini di sinistra.
    Per questi extracomunitari della politica, nessuna prescrizione.iaociao:iaociao:iaociao:
    Guarda che Ghedini non è mica scemo, non mi pare che la legge faccia distinzione tra i criminali intelligenti di destra e noi criminali cretini di sinistra, se no rischierebbe di essere dichiarata incostituzionale e va a finire che silvio viene processato.

 

 

Discussioni Simili

  1. Il processo breve c'è già.
    Di miluna nel forum Centrodestra Italiano
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 09-02-11, 09:36
  2. Processo breve
    Di ilgiardiniere nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 08-02-11, 21:31
  3. Ddl processo breve [3d uniti]
    Di Kronos nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 304
    Ultimo Messaggio: 14-11-09, 13:43
  4. Processo breve: il ddl al Senato
    Di mustang nel forum Centrodestra Italiano
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 12-11-09, 21:33
  5. Tra breve arriva Laki
    Di Sant'Eusebio nel forum Fondoscala
    Risposte: 31
    Ultimo Messaggio: 16-04-08, 14:22

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito