La distinzione tra uomo e persona è del tutto inopportuna: dove c'è uomo c'è persona.
L'essere persona è la dimensione propria della vita umana, dall'inizio alla fine.
La distinzione uomo-persona crea più problemi di quanti ne vuole risolvere.


La distinzione tra uomo e persona è del tutto inopportuna: dove c'è uomo c'è persona.
L'essere persona è la dimensione propria della vita umana, dall'inizio alla fine.
La distinzione uomo-persona crea più problemi di quanti ne vuole risolvere.
Certo, se dai alla vita un significato religioso sì.Originally posted by Thomas Aquinas
La distinzione tra uomo e persona è del tutto inopportuna: dove c'è uomo c'è persona.
L'essere persona è la dimensione propria della vita umana, dall'inizio alla fine.


Qualsiasi significato si dia alla vita.
La persona cos'è?
Un essere umano dotato di neuroni?
Ergo una transustanziazione dell'essere umano?
O è una entità che sopravviene all'esistenza umana?
Chi stabilisce dove c'è persona e dove non c'è?
Fumosa e inutile la nozione di persona distinta da essere umano.
L'essere umano è persona, e l'essere umano non può essere ucciso.
Mi spiace, ma non mi convinci. Non so se è possibile individuare dei confini chiari, ma posso ritenere ragionevole usare un certo "piglio empirico" in certe decisioni, qualora sia possibile fare delle distinzioni chiare (embrione/sistema nervoso ecc.). Soprattutto se il fine sia prettamente umanistico.Originally posted by Thomas Aquinas
Qualsiasi significato si dia alla vita.
La persona cos'è?
Un essere umano dotato di neuroni?
Ergo una transustanziazione dell'essere umano?
O è una entità che sopravviene all'esistenza umana?
Chi stabilisce dove c'è persona e dove non c'è?
Fumosa e inutile la nozione di persona distinta da essere umano.
L'essere umano è persona, e l'essere umano non può essere ucciso.


beh, sulla base delle tue personali convinzioni, sostieni che un essere umano, visto che non è ancora formato (in verità mai è formato) può essere ucciso.
Per giustificare l'omicidio dell'essere umano introduci il termine "persona" e dici che chi non ha neuroni non è persona.
E sulla base del piglio empirico decidi di permettere l'omicidio...
mah
no, io sostengo che non è considerabile come omicidio.Originally posted by Thomas Aquinas
beh, sulla base delle tue personali convinzioni, sostieni che un essere umano, visto che non è ancora formato (in verità mai è formato) può essere ucciso.
Per giustificare l'omicidio dell'essere umano introduci il termine "persona" e dici che chi non ha neuroni non è persona.
E sulla base del piglio empirico decidi di permettere l'omicidio...
mah
Ma anche le tue sono convinzioni personali, o no?
Perciò non "giustifico" un bel niente. Semmai cerco, in maniera modesta e senz'altro lacunosa, di argomentare una mia opinione.


Omicidio, cioè uccisione di uomo.
L'embrione è uomo, no?
Le mie argomentazioni sono minimali,
io non dico di aver ragione, anche se ne sono abbastanza convinto, mi basta dire che nell'incertezza è meglio non agire![]()


La questione è semmai questa: può un embrione essere centro di imputazione di diritti e doveri, ovvero ha una sua personalità giuridica?
Lo Stato determina, e spesso predetermina, lo status di una persona. Sappiamo che una ragazzo 17enne non ha lo staus di essere elettore attivo. Un 21enne lo è per la camera ma non per il senato, chi incorre in una sentenza di fallimento non è elettore ne attivo ne passivo, chi è condannato per sfruttazione della prostituzione decade dalla potestà genitoriale. Da un punto di vista giuridico, è lo Stato a riconoscere, garantire e tutelare lo status di un individuo, o a fare l'esatto contrario.
Ci sono stati Stati, antichi e moderni, che hanno regolato l'istituto della schiavitù e la stessa Repubblica italiana, fino a qualche anno fa, con la XVIII norma transitoria e finale della Costituzione, prevedeva l'istituto della c.d. morte civile.
L'odinamento italiano, precedente alla promulgazione della Costituzione repubblicana, non riconosceva alcun diritto al frutto del concepimento, poiché il codice civile subordinava, e subordina, l'acquisto della capacità giuridica all'evento della nascita, riconoscendo al concepito ed addirittura al concepturus dei diritti patrimoniali il cui consolidarsi è tuttavia subordinato all'effetto della nascita.
Con l'approvazione della costituzione si introduce nell'ordinamento italiano una copertura costituzionale del diritto alla vita all'art. 2 laddove si dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.
Ma è proprio il concetto di uomo che subisce una prima scossa per effetto della sentenza della Corte Costituzionale nr. 27 del 1975 laddove la Corte, nel dichiarare la parziale incostituzionalità di un articolo del codice penale che puniva l'aborto, affermava che esiste una situazione giuridica del concepito che merita tutela ex art. 2 della Costituzione ma che tale tutela viene meno quando confligge con il diritto alla salute della madre che è già persona, mentre il feto persona deve diventare.
Secondo la Corte Costituzionale la protezione giuridica del concepito non è assoluta ma deve cedere di fronte ad un diritto di pari rilevanza costituzionale ma che appartiene a chi è già persona.
Questa sentenza è importante perché è l'unica in cui si afferma che il concepito ha una tutela costituzionale anche se, con molta scaltrezza, non si usa l'espressione diritto, ma quella più ambigua di situazione giuridica del concepito, ma presenta come punto debole questa distinzione tra uomo e persona così che il concepito sarebbe un uomo tutelabile ex art. 2 Cost. ma non sarebbe persona.
E questo nonostante il fatto che l'Italia avesse sottoscritto la Carta Europea dei diritti del Fanciullo del 1979 nel quale si suggeriva di riconoscere il diritto alla vita del bambino fin dal concepimento.
Nel 1989 il parlamento Europeo adottò una serie di Risoluzioni in cui si affermava che la definizione dello statuto giuridico dell'embrione passa attraverso la salvaguardia precisa della identità genetica, che lo zigote non può essere utilizzato per esperimenti, che ogni intervento deve avere un'utilità diretta non altrimenti realizzabile per il benessere del bambino. Si distingue altresì la terapia genetica sulle cellule somatiche approvata se vi è un consenso informato dell'interessato, dalla terapia genetica sulle cellule germinali per la quale si invocano addirittura sanzioni penali, così come per il caso di mantenimento in vita allo scopo di prelievo di tessuti o organi o peggio per impiego a fini commerciali ed industriali.


Porre la questione in termini giuridici, ma la legge è la positivizzazione di qualcosa che sta alla base...che stiamo analizzando..