da Firenze
E' apparso su "Il Giornale" cronaca di Firenze di sabato 29 gennaio 2005
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Statuto, referendum a rischio <manipolazione>
La consultazione dei cittadini è uno degli strumenti principi della partecipazione popolare alla politica E NE INFLUENZA LA SUA la sua espressione legislativa. La legge impone criteri chiari per la raccolta di firme la cui violazione è perseguibile penalmente.
L’11 febbraio lo Statuto della Regione Toscana sarà promulgato avendo superato il vaglio della Corte Costituzionale ove non vi fossero richieste di indizione di referendum abrogativo, formulate mediante presentazione di oltre 60.000 firme di cittadini elettori in Toscana. Ove invece vi fosse la presentazione di tali sottoscrizioni, ancorché irregolarmente raccolte, lo slittamento del termine non consentirebbe l’immediata entrata in vigore della nuova legge elettorale e mancherebbero i tempi tecnici per andare al voto il 3 e 4 aprile prossimi con questa normativa. Questa ipotesi si verificherebbe egualmente anche nel caso che in tempi successivi (10 giorni dal deposito) le irregolarità ravvisate nel controllo, non fossero regolarizzate e la richiesta referendaria fosse dichiarata inammissibile e decaduta. Le firme Le sottoscrizioni dei cittadini elettori devono essere raccolte in appositi moduli, debbono essere apposte dagli stessi cittadini e non da altri ancorché autorizzati e devono essere apposte alla presenza di pubblici ufficiali che le debbono autenticare previa identificazione personale del sottoscrittore. Ogni diversa raccolta è irregolare e può costituire varie ipotesi di reato di falso, tutte penalmente perseguibili e che qui è superfluo analizzare.
Il referendum
Lo strumento referendario è uno di mezzi prìncipi per la partecipazione popolare alla vita politica sia come strumento confirmativo che abrogativo. È uno strumento importante e riveste un considerevole peso nell’attività politica (si pensi - ad esempio ai referendum storici) per le conse-guenze dirette ed immediate del suo risultato. Si può quindi affermare senza timore di essere smentiti, che la consultazione referendaria influenza, determina e condiziona l'attività politica ed in particolare la sua espressione legislativa. Proprio queste caratteristiche fanno del referendum uno strumento importante che, come tutti gli strumenti , è per sua natura neutro ma può essere utilizzato per finalità distorte e non conformi alla sua funzione costituzionalmente sancita con importanti conseguenze di natura penale.
Uso distorto dello strumento referendario
Ciò che rende nel nostro caso attuale e concreto il pericolo di un uso distorto del referendum, è la circostanza che alcuni promotori promuovono dichiaratamente il referendum non per impedire l’entrata in vigore dello Statuto, ma per impedire l’entrata in vigore della legge elettorale. Come conseguenza della mancata entrata in vigore della legge elettorale nel termine previsto, dichiarano espressamente i promotori del referendum, le prossime elezioni regionali saranno tenute secondo la vecchia normativa e, dicono, con il sistema delle preferenze. In altri termini lo scopo dichiarato del referendum è quello di ritardare l'entrata in vigore della legge elettorale con la conseguenza, irreparabile, dell'indizione dei comizi elettorali in vigenza della vecchia normativa. Tale finalità è del tutto estranea al quesito referendario inerente lo Statuto. È evidente che una tale finalità (neanche malcelata) costituisce in sé un indebito utilizzo dello strumento referendario. Tanto più se le firme venissero raccolte con modalità irregolari r• che comporterebbero l’inammissibilità del referendum, ma che comunque sortirebbero l’effetto voluto di «bloccare» l’entrata in vigore dello Statuto per il periodo necessario alla constatazione dell’irregolarità della raccolta delle firme, con conseguente indizione dei comizi elettorali secondo la vecchia normativa. Passato il termine, poi, il referendum potrebbe anche essere dichiarato inammissibile, tanto il risultato irreparabile in ordine alle modalità di voto alle prossime elezioni regionali sarebbe stato raggiunto. Nessun dubbio, pertanto, può sussistere sul fatto che una raccolta di firme, se in parte irregolare, per un referendum «inammissibile» sullo Statuto al fine di ritardare l'entrata in vigore di una legge diversa (quella elettorale collegata), sarebbe in contrasto e in dispregio della volontà del Consiglio regionale che tale legge ha votato, con una palese turbativa (se non addirittura impedimento parziale) dell’esercizio delle sue attribuzioni legislative.
La normativa applicabile
Questa turbativa potrebbe, quindi, ben configurare gli estremi del delitto di cui all’articolo 289 del Codice penale (Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali) che punisce con la reclusione non inferiore a 10 anni chi «commetta un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente ... alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni» o con la reclusione da 1 a 5 anni per chi soltanto turba l’esercizio da parte delle assemblee regionali delle proprie attribuzioni, prerogative o funzioni. La magistratura fiorentina sta verificando, dopo l’esposto presentato dal presidente Nencini, se quanto si sta verificando può costituire una turbativa della funzione legislativa del Consiglio regionale toscano.
Connesso poi con il delitto di cui all’articolo 289 del Codice penale vi è il corrispondente reato associativo per il caso risulti una associazione tra tre o più persone per l’esercizio della turbativa. In tale ipotesi non avremmo la semplice associazione per delinquere, ma attesa la speciale tipologia di reato, si configurerebbe il concorrente delitto di cui all’articolo 305 del Codice penale (Cospirazione politica mediante associazione) il quale prevede per i promotori ed organizzatori la pena della reclusione da 5 a 12 anni, mentre la reclusione da 2 a 8 anni è prevista per i partecipanti all’associazione per il solo fatto di parteciparvi.
(l'articolo non è firmato,




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