
Originariamente Scritto da
Daniele
REGOLAMENTO INTERNO DEL SENATO.
Introduzione
lo scopo del Senato è quello permettere una discussione seria, dettagliata ed esaustiva e pluralista dei temi trattati, con lo scopo di produrre e approvare delle leggi sulla materia in questione.
Senato vuole inoltre essere una vera e propria palestra d' oratoria politica, dove i vari Senatori sfideranno nelle sue aule, altri Senatori in un si spera acceso contraddittorio pubblico, in difesa dei propri ideali e dei propri valori.
Art. 1
Tutta l'attività del Senato sarà svolta in una sottosezione del Parlamento Virtuale, dedicata.
Nella sottosezione saranno presenti obbligatoriamente due thread in rilievo e chiusi ai non addetti ai lavori:
- Albo delle leggi approvate
- Ufficio di Presidenza del Senato
Art. 2
Al termine delle elezioni e alla distribuzione ufficiale dei seggi, il Senatore eletto, con più post all'attivo assume l' incarico di presidente provvisorio del Senato.
Art. 3
Entro tre giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati delle elezioni il presidente provvisorio dovrà aprire la prima seduta del Senato, se non lo farà, questo compito spetterà al secondo Senatore con più post all'attivo o a tutti gli altri che seguiranno come numero di post, fino a quando la seduta non sarà ufficialmente aperta.
In questa seduta della durata di 48 ore si dovranno presentare le candidature per la carica di Presidente del Senato.
Nelle successive 48 ore ci saranno le operazioni di voto.
La carica del Presidente del Senato sarà attribuita secondo Costituzione.
Il Presidente del Senato eletto potrà nominare due vicepresidenti che faranno le sue veci quando assente o impossibilitato.
Art. 4
Una volta eletto il Presidente del Senato dovrà convocare i rappresentanti dei gruppi politici presenti in aula nel suo ufficio di presidenza e vagliare con loro se vi è la necessità di modificare parzialmente o completamente questo regolamento.
Nel caso ve ne fosse la necessità, il Presidente del Senato e i rappresentanti politici andranno a formare una commissione che entro cinque giorni dovrà presentare il nuovo testo al Senato, per essere approvato con la maggioranza speciale richiesta dalla Costituzione.
Una volta esclusa o superata questa fase il Presidente del Senato dovrà riconvocare il prima possibile i rappresentanti delle liste e stabilire con loro la scaletta dei lavori e i temi da dibattere.
La riunione per stabilire i temi da dibattere si dovrà ripetere ad ogni inizio turno di dibattito fino alla fine della legislatura.
I temi che potranno essere presi in esame sono quelli tipici che riguardano la politica italiana o internazionale, i diritti civili, sociali, i temi etici, l' economia, piuttosto che la cronaca o la pubblica sicurezza.
Il regolamento del Senato prevede che si possano discutere fino ad un massimo di quattro temi per ogni turno di discussione.
Un turno di discussione può durare un massimo di trenta giorni.
Art. 5
La scelta dei temi da trattare dovrà seguire le seguenti indicazioni:
- Da uno a due temi possono essere scelti dal Presidente del Senato, fra quelli proposti dai rappresentanti dei gruppi politici.
- Un tema verrà scelto, a rotazione, da un rappresentante di un gruppo politico.
Per determinare la scaletta di scelta si seguirà l' ordine alfabetico delle sigle ufficiali.
Chi ha beneficiato di questa possibilità non potrà proporre altri temi al Presidente del Senato per quel turno di discussione.
- Un quarto tema può essere proposto dal Governo in carica, in forma di progetto di legge, da far dibattere, emendare ed eventualmente approvare dal Senato.
-Il relatore di questo progetto di legge potrà essere il capo del governo stesso o un suo ministro.
-Il Presidente del Senato dovrà vigilare in modo tale che non ci si orienti a trattare grandi temi ( come ad esempio economia o diritti civili ) in un unico turno di discussione, ma che piuttosto essi siano suddivisi in più argomenti specifici e trattati , in più turni di discussione.
-Non potrà porre veti alle libere scelte tematiche dei partiti, ma piuttosto dovrà fare opera di persuasione e convincimento sul buonsenso di chi ha proposto un tema troppo vago o generalista.
Art. 6
una volta scelti i temi, spetterà al Presidente del Senato aprire un thread ufficiale per ognuno di essi e regolamentare i lavori.
Art. 7
Il Presidente del Senato dovrà far svolgere quattro fasi ben distinte per ogni tema entro e non oltre la durata di un turno di discussione.
Il presidente del Senato potrà autogestirsi come meglio crede, importante è che riesca a completare tutte e tre le fasi, più il tempo necessario per la votazione entro il turno di dibattito di trenta giorni.
Le quattro fasi sono:
- Dibattito libero
- Fase di scrittura delle proposte di legge
- Fase di presentazione
- Illustrazione posizione politica della lista d' appartenenza e dichiarazione di voto
Nella fase di dibattito i Senatori potranno liberamente dibattere fra di loro sul tema in questione ed eventualmente carpire se ci sono possibilità d' intesa con altre liste su posizioni comuni.
Nella fase di scrittura delle proposte di legge, chi vuole potrà presentare in anteprima delle proprie bozze di legge sul tema in questione, cercare consensi, appoggi, ascoltare critiche, accogliere o respingere emendamenti, rifiutare o promettere il voto sulla proposta di un collega.
Nella fase di presentazione i relatori dovranno semplicemente postare nel thread apposito aperto dal Presidente del Senato il loro progetto di legge.
In questa fase è vietato ogni commento da parte degli altri Senatori.
Nella fase della dichiarazione di voto, potranno prima intervenire i relatori del progetto di legge presentato nella fase precedente, per illustrare, spiegare e promuovere quanto da loro proposto.
Dopo di che potranno intervenire tutti i Senatori eletti.
Ognuno di essi potrà prendere parola una sola volta, per un orazione politica sul tema, che dovrà terminare con la propria dichiarazione di voto.
Art.8
I progetti di legge dovranno essere presentati in questa forma:
- Tema trattato e nome relatore.
- Testo libero di presentazione descrizione intenti della legge, posizione politica sul tema.
- uno o più ( quanti necessari ) provvedimenti e proposte concrete da prendere al riguardo.
I contenuti possono essere uguali, ma la forma deve essere diversa.
Il Presidente del Senato sarà giudice su questa violazione del regolamento e la sua decisione finale, sentite le parti e verificata l'entità della copiatura, sarà inappellabile.
Art. 9
Finite le quattro fasi il Presidente del Senato, nello stesso thread apre la fase di voto vera e propria.
Il voto avrà una durata di 72 ore e dovrà essere conteggiato entro il turno di dibattito.
Tutte le deliberazioni del Senato non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo nei casi che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
Art. 10
Tutte quelle proposte di legge approvate, diventeranno legge dello Stato per tutta la durata della legislatura in corso.
Le leggi approvate non potranno più essere modificate fino alla fine della legislatura, e verranno riportate nel Trhead "Albo delle leggi approvate".
Nella legislatura successiva si potrà tornare a legiferare su quello specifico tema.
I temi delle leggi non approvate potranno essere di nuovo presentati al turno di dibattito successivo.
Art. 11
Ogni legge approvata, oltre ad una numerazione progressiva, porterà anche il nome del proprio relatore e un titolo.
Ogni legge approvata sarà riportata nel trhead "Albo delle leggi approvate".
Nel titolo del thread dovrà anche essere specificato il numero della legislatura.
Il Thread dovrà essere organizzato in questo modo:
Ogni legge approvata avrà un suo personale post, dove sarà riportato il discorso di presentazione del relatore, e il testo di legge per intero.
Seguiranno i link della specifica fase di discussione e della specifica fase di presentazione e voto, in modo da creare un veloce e pratico archivio delle leggi approvate dal Senato.
Ogni nuovo Thread "Albo delle leggi approvate" dovrà contenere nel primo post i link degli albi delle legislature precedenti.
REGOLAMENTO CAMERA
Parte prima – Disposizioni preliminari
Articolo 1 - I deputati
I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto dell’insediamento, che avviene accettazione esplicita del mandato nel corso della prima seduta assembleare. L’assenza, non motivata con almeno 24 ore di anticipo, a n°2 udienze consecutive o a n° 3 udienze complessive non consecutive nel corso dell’intera legislatura comporta l’automatica decadenza del congressista e l’obbligo per il Presidente del Congresso di provvedere alla sostituzione del congressista decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista, che dovrà accettare o rifiutare il mandato nei successivi 5 giorni. La mancata accettazione entro i predetti termini equivarrà a rifiuto.
Articolo 2 – Il Presidente del Congresso
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Congresso. L’elezione ha luogo per scrutinio palese a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.
Articolo 3 - I Vicepresidenti
Eletto il Presidente, si procede all'elezione di due Vicepresidenti. Vengono eletti i due candidati alla Vicepresidenza più votati. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Parte seconda - Del Presidente, della Conferenza dei Capigruppo, dei Gruppi parlamentari
Articolo 4 – Il Presidente del Congresso
Il Presidente rappresenta il Congresso. Assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento, e dell'amministrazione interna. Il Presidente della Camera convoca le sedute dell’Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno .In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.
4.1 Ogni atto o comportamento del Presidente del Congresso che si presuma contrario a norme costituzionali o di legge può essere sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale. Le determinazioni della Corte Costituzionale sono vincolanti per il Presidente del Congresso e comportano l’annullamento degli atti oggetto di censura.
Articolo 5 – La Conferenza dei Capigruppo
La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Congresso ogniqualvolta lo ritenga utile o su richiesta di un quarto dei congressisti, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Alla Conferenza potranno partecipare anche i singoli membri del Gruppo Misto.
Articolo 6 – I gruppi parlamentari
Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di due congressisti. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Presidente del Congresso a quale Gruppo intendono iscriversi .I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. I deputati di ciascun Gruppo parlamentare nominano al loro interno un Capogruppo.
Parte terza – il Funzionamento del Congresso
Articolo 7 – La presentazione delle proposte di legge
L'iniziativa legislativa é esercitata tramite la presentazione della proposta di legge nell’apposito thread ufficiale "Proposte di Legge del Congresso - numero legislatura" predisposto dal Presidente dell’Assemblea nei sette giorni successivi alla sua elezione. Il Presidente del Congresso verifica che la proposta di legge rispetti i requisiti formali previsti dalla Costituzione ed in caso di verifica positiva provvede alla calendarizzazione della stessa.
Articolo 8 – La seduta congressuale
La seduta congressuale è convocata dal Presidente del Congresso tramite l'apertura di un apposito thread. Tra la convocazione e l’apertura della discussione è necessario un preavviso minimo di 24 ore. Ciascuna seduta è composta da due sessioni: sessione di discussione della durata di 72 ore, e sessione di voto della durata di 48 ore. La fase di votazione si conclude con la proclamazione degli esiti ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci.
Articolo 9 – Convocazione in seduta comune delle Camere
Il Congresso è convocato in seduta comune con il Senato nei casi previsti dalla Costituzione. Le formalità di convocazione, la Presidenza e le procedure sono quelle del Congressoi. La seduta comune non implica la sospensione dei lavori in seduta ordinaria, il ritardo delle convocazioni o il rinvio delle sedute convocate.
Articolo 10 - Il voto di fiducia e la mozione di sfiducia
Il Congresso è convocato per la votazione della fiducia al Governo entro cinque giorni dalla nomina di esso da parte del Presidente di POL.
10.1 Il Congresso è altresì convocato per la votazione della fiducia al Governo o a un singolo Ministro su richiesta di cinque deputati e cinque senatori.
10.2 La seduta segue le regole delle ordinarie sedute congressuali.
10.3 Entro 5 giorni dalla presentazione della mozionedi sfiducia il Presidente del Congresso dovrà convocare l'Assemblea ai fini della deliberazione sulla mozione stessa.
10.4 Qualora un Ministro si sia dimesso o sia stato rimosso mediante mozione di sfiducia, lo stesso non potrà essere nominato nuovamente Ministro durante la medesima legislatura se non in caso di un nuovo voto di fiducia sulla sua persona da parte di entrambe le camere del Parlamento.
10.4 Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.
Art. 11 – Impeachment di uno o più Magistrati
La procedura di impeachment di uno o più magistrati viene attivata su richiesta di almeno la metà dei congressisti. Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento del Congresso. La rimozione del magistrato o dei magistrati coinvolti nella procedura di impeachment è disposta obbligatoriamente dal Presidente di Pol qualora a suo favore si esprimano almeno i 3/5 dei congressisti.
Art. 12 – Impeachment del Presidente del Congresso
La procedura di impeachment del Presidente del Congresso viene attivata su richiesta di almeno 1/3 dei congressisti. Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento del Congresso. La rimozione del Presidente del Congresso è ordinata dal Presidente di Pol obbligatoriamente qualora a suo favore si esprimano almeno i 3/5 dei congressisti.
Art. 13 - Question Time
Ogni gruppo congressuale può presentare una interrogazione rivolta al Governo affinché il Primo Ministro o il Ministro competente per materia chiarisca una questione di attualità politica, economica o relativa all’attività governativa.
13.1 Il soggetto istituzionale al quale è rivolta l’interrogazione ha l’obbligo di rispondere all’interrogazione nei sette giorni successivi alla richiesta di Question Time. Il capogruppo del gruppo congressuale richiedente, o un altro membro del gruppo da lui delegato, hanno facoltà di dichiararsi soddisfatti o meno della risposta ricevuta, ed eventualmente di replicare. Alla replica il soggetto al quale è stata rivolta la prima interrogazione ha facoltà di rispondere per iscritto entro i successivi 7 giorni.