ed eccovi la versione in italiano tratta da un newsgroup di yahoo:Originally posted by uva bianca
ho trovato sul web una copia dell'intervista di Guerard de Lauriers su Sodalitium (n.13); è in francese però.
http://custodi.club.fr/Inter-GdesLauriers.htm
INTERVISTA A MONS GUERARD DE LAURIERS
Sodalitium N. 13 - Maggio 1987
CURRICULUM VITAE:Nato nel 1898 vicino a Parigi, Michel Guerard Des Lauriers frequenta gli istituti dell'insegnamento laico. Entra alla Scuola Normale Superiore [fondata nello stesso tempo di quella di Pisa] nel 1921, e passa l'esame di concorso di matematica nel 1924.
Studia due anni a Roma, con il professor T. Levi-Civita, e prepara
una tesi che sosterrà alla Sorbona sotto la presidenza del Professor Elie Cartan.
Entrato nell'Ordine dei Predicatori nel 1925, vi fece professione nel
1930, ed è ordinato Sacerdote nel 1931. Professore all'Università domenicana del Saulchoir dal 1933, insegna ugualmente all'Università Pontificia del Laterano a partire dal 1961. Questo soggiorno romano fu l'occasione, per il Padre Guérard des Lauriers, di elaborare la parte dottrinale e di collaborare alla redazione originale [dovuta a Cristina Guerrini della lettera intitolata: "Breve esame critico del Novus 'ordo missae'"; (Il testo originale, preceduto da una breve notizia storica, è stato recentemente ristampato dalle "Editions Sainte Jeanne d'Are": les Guillots-Villegenon-18260 Vailly Sur Sauldre) lettera indirizzata a Paolo VI il 5 giugno 1969 [festa del Corpus Christi], dai Cardinali Ottaviani e Bacci. Questo passo valse al Padre Guérard des Lauriers il congedo dal Laterano nel giugno del1970: nello stesso tempo del Ret¬tore Mons. Piolanti ed una quindicina di professori, tutti giudicati indesiderabili. Da allora il Padre Guérard des Lauriers vive "extra conventum, cum permissu superiorum". Il Padre Guérard del Lauriers è l'autore di parecchie opere di teologia e di numerosi articoli concernenti la filosofia delle scienze, la critica della conoscenza, la teologia spirituale. È membro dell'Accademia Pontificia di San Tommaso d'Aquino.
Il Padre Guérard des Lauriers ha pubblicato, nel 1978, e poi
nei "Cahiers de Cassiciacum", una tesi fino ad ora non confutata;
questa tesi consiste nell'affermare la vacanza formale della Sede Apostolica, certamente a partire dal 7 dicembre 1965.
Il Padre Guérard des Lauriers ha ricevuto la Consacrazione eposcopale il 7 maggio 1981, da Mons. Pierre Martin Ngo Dinh Thuc, già Arcivescovo di Hué: Consacrazione valida, secondo il rito
tradizionale integralmente osservato; Consacrazione lecita e legale secondo il potere di Legato conferito da Pio XI a Mons. P.M. Ngo Dinh Thuc, il 15 marzo 1938. (La fotocopia di questo documento è stata riprodotta nella Rivista: "Sous la Bannière", N. 9, gennaio-febbraio 1987; p. 10. [Alle "Editions Sainte Jeanne d'Arc" cf nota 1).
INTERVISTA CON MONS. GUÉRARD DES LAURIERS
Monsignore, questo colloquio non può rispondere a tutte le domande che ci piacerebbe porVi. Permetteteci di concentrare in poche righe le linee essenziali e scottanti di cui ci occupiamo. I fedeli italiani potranno così capire chi siate, quali siano le Vostre idee a proposito della crisi nella Chiesa, come avete scelto di agire, per non abbandonare la strada della Verità e restare incessantemente fedele alla Chiesa, messa violentemente in stato di privazione. Ecco le domande:
1) Sodalitium: Avete collaborato per molto tempo con la Fraternità San Pio X e siete stato professore ad Ecóne fino al 1977. Perché si è conclusa la Vostra collaborazione con Mons. Lefebvre?
Mons. G.: Ho collaborato con Monsignor Lefebvre dall'inizio della sua opera. Friburgo ed Ecòne, alla fine del 1970. Il 25 dicembre
1970, Monsignor Lefebvre ha celebrato la Messa di mezzanotte ed ha pronunciato l'omelia; è tornato allora, per la gioia di tutti,
all'integrità del rito tradizionale. Ho celebrato la Messa del
giorno, ho pronunciato l'omelia di cui ho ancora lo schema, ed ho calorosamente ringraziato Mons. Lefebvre. Sono rimasto professore ad Ecòne fino al settembre 1977: data in cui ho predicato il ritiro per il rientro in Seminario. Sono stato congedato poco tempo dopo. Mi èstato persino rifiutato di poter rendere visita ai Fratelli Domenicani che Mons. Lefebvre aveva accettato ad Ecòne come studenti. Motivo di questa esclusione: avevo espresso più volte in "circoli privati" [intra muros], ed avevo fatto, durante una lezione pubblica, un'allusione perfettamente chiara alla "tesi" [2a].
2) Sodalitium: Allora avete elaborato la Vostra tesi teologica sui punti fondamentali: il Concilio, il Magistero, il Papato. Potete
riassumerci brevemente:
a) in cosa consiste la Vostra tesi teologica?
b) in cosa, specialmente, fa difetto l'atteggiamento dottrinale di
Mons. Lefebvre?
Mons. G.: [2a] La "tesi" detta di "Cassiciacum" (esposta nei "Les Cahiers de Cassiciacum" N. da 1 a 6-1979-1981 - 18avenue Bellevue. 06100 N1CE).
[I.] L'enunciato della tesi di "Cassiciacum" [designata d'ora in poi con: "tesi C"].
? Questa tesi richiede un presupposto metafisico che è indispensabile esplicitare.
Ogni ente creato è composto.
Se questo ente è materiale [e non puro spirito], questa composizione è quella della materia e della forma.
La forma si definisce: "quo aliquid habet esse": "ciò secondo cui tal ente ha di essere"; così l'anima è la forma del composto umano.
La materia, globalmente considerata, è, nell'ente, ciò che è
distinto dalla forma ed ha l'essere mediante la forma; la materia soggetto si definisce: "quod habet esse": "ciò che, nell'ente concreto, ha l'essere"; così il corpo unito all'anima, nel composto umano.
Da ciò risulta che dal punto di vista della metafisica, [che è quello dell'essere], la materia è determinata dalla forma; c'è dalla materia alla forma, un rapporto ontologico [on, ontos: l'ente] che è di determinato a determinante.
Di modo che, se nello stesso ente concreto, si trovano due "parti" A e B, tali che A è, dal punto di vista ontologico, determinato da B; e se si vuole caratterizzare questo rapporto che è nell'ente tra A e B, mettendosi dal punto di vista dell'ente, si deve dire questo.
Considerare questo ente materialiter è considerare in questo ente la "parte" A.
Considerare questo stesso ente formaliter, è considerare in esso
la "parte" B.
Considerare tale essere umano materialiter è considerare in lui il corpo, e tutto quello che ha rapporto col corpo.
Considerare questo stesso essere umano formaliter, è considerare in lui l'anima, e tutto quello che ha rapporto con l'anima.
Perché introdurre questa distinzione: materialiter-formaliter la
quale sembra un'astrazione ed una complicazione?
Se si fa così è per preoccupazione di realismo, perché il discorso sia più conforme alla realtà. Infatti, ciò che esiste, è il tutto, il
composto, è l'uomo che è unitamente corpo e anima.
Il corpo senz'anima non è neppure un corpo umano; l'anima umana separata non è una persona.
Se si vuoi cogliere il corpo e l'anima così come sono nella realtà, bisogna considerarli nel tutto; bisogna considerare: tale essere
umano secondo il suo corpo, il che è considerarlo materialiter [dal punto di vista della "materia"]; e bisogna considerare tal essere
umano secondo la sua anima, il che è considerarlo formaliter [dal punto di vista della "forma"].
La distinzione: materialiter-formaliter, che è una questione
di "punti di vista", sembra dunque essere più astratta della
distinzione: materia-forma, la quale è una distinzione di "cose".
Tuttavia, nella realtà, la distinzione: materialiter-formaliter
rispetta meglio la concretezza dell'ente, e la vera natura delle "parti" quali sono realmente nell'ente e soltanto nell'ente.
Da questa conformità massimale alla realtà, ne segue necessariamente che la distinzione materialiter-formaliter ha, ex se, una portata analogica che non può avere la distinzione materia-forma: la quale concerne, non l'esse in quanto tale, ma solamente una categoria particolare di enti creati.
? Il rapporto che esiste tra la persona fisica del Papa ed il
carisma papale, si trova chiaramente precisato per mezzo della
distinzione: materialiter-formaliter.
Spieghiamolo considerando un "caso concreto".
Il Cardinale E. Pacelli è l'eletto di un Conclave valido, ma non è
ancora Papa.
Tuttavia, differentemente da tutti gli altri Cardinali, il Cardinal
Pacelli, e lui solo, è in disposizione ultima a divenire Papa:
esattamente come, nel corso di una generazione, la materia che sta per divenire quella del generato e in disposizione ultima a ricevere la forma di questo.
Si può dunque dire, per analogia, che la persona fisica eletta da un Conclave, supposto valido, è costituita Papa Materialiter; e ciò Ipso Facto: a condizione, tuttavia, che la detta persona fisica non
sia ipotecata da un Obex rimasto occulto sospendente in essa
l'effetto normale dell'elezione.
Il Cardinale E. Pacelli accetta l'elezione. Riceve, nell'atto stesso
di questa accettazione, la Comunicazione esercitata da Cristo in
favore di Pietro e dei successori di Pietro [Giovanni XXI 15-17].
Il Cardinal E. Pacelli é dunque costituito Vicario di Gesù Cristo.
E, poiché è molto precisamente nell"essere Vicario di Gesù Cristo che consiste il fatto di essere Papa, si dice che la stessa persona fisica, ovvero il Cardinal E. Pacelli, che in virtù dell'elezione era
Papa soltanto materialiter, diventa Papa formaliter nell'atto stesso in cui accetta l'elezione.
In questa seconda tappa [formaliter], vi è tuttavia una conditio
sine qua non: e ciò esattamente come nella prima tappa [materialiter]. Questa condizione è evidente, ed è la seguente: occorre che, nel momento stesso in cui il Cardinal E. Pacelli afferma esteriormente di accettare l'elezione, non ponga interiormente, in modo occulto, un obex che l'abbia impedito di RICEVERE la Comunicazione promessa ed esercitata da Cristo.
Se si fosse accertato ulteriormente che un tal obex fosse esistito
nell'atto dell'accettazione, il Cardinal E. Pacelli non sarebbe
stato in alcun momento Papa Formaliter.
La distinzione formaliter-materialiter, intesa come ora è stata
esposta, è stata utilizzata da San Roberto Bellarmino.
Questa distinzione e le due condizioni sine qua non che sono state precisate, si impongono d'altro canto, per la metafisica del "senso comune", ed in virtù del diritto naturale fondato da questa metafisica, esigito da essa; e, di conseguenza, soggiacente anche al diritto divino, a fortiori al diritto canonico ed al diritto puramente ecclesiale.
? L'enunciato della "tesi C", conformemente alla distinzione
formaliter-materialiter.
La "tesi C" riguarda il rapporto di cui si è trattato nel paragrafo
precedente: rapporto tra la persona fisica che "occupa", almeno apparentemente, la sede episcopale di Roma, ed il carisma che è proprio al Papa.
La "tesi C" comprende due parti, conformemente ai due membri della distinzione-chiave [formaliter-materialiter].
A] L""occupante" della Sede apostolica [il Cardinal Montini, almeno dopo il 7 dicembre 1965, Mons. Luciani, Mons. Wojtyla-oggi Ratzinger-] non è papa formaliter.
Non bisogna designarlo con il nome di Papa.
Vale a dire che il detto "occupante" non è, in alcuno dei suoi atti, il Vicario di Gesù Cristo. Questi atti, precisamente in quanto
pretendono essere atti del Papa, in quanto Papa, sono nulli. Non c'è nulla di cui disobbedire agli "ordini" pretesamente portati da Mons. Wojtyla: poiché non è in atto il Vicario di Gesù Cristo: tutte le ordinazioni portate a questo pseudo-titolo sono vane, nulle, senza nessuna portata nella realtà.
Bisogna, non "disobbedire", ma ignorare.
B] L'"occupante" della Sede apostolica è tuttavia "papa" materialiter. Si può pertanto designarlo col nome di "papa": le virgolette co-significano che non é Papa.
Vale a dire che l'"occupante" occupa la Sede in una maniera
illegittima e sacrilega [poiché non è Papa, e si fa passare per tale]: ma la occupa materialmente.
Designare un Papa autentico richiede canonicamente l'aver
precedentemente constatato e dichiarato la vacanza reale della Sede materialmente occupata.
C] Riassumendo, si può dire. Al più tardi dal 7 dicembre 1965, vi è vacanza formale della Sede apostolica, benché questa Sede sia stata e sia "occupata" materialmente dal susseguirsi di tre per sone, tutte in stato di Scisma capitale.
[II.] La prova della "tesi C", in ciascuna delle sue due parti.
? La prova della parte [A], cioè: (l'"occupante" la Sede apostolica NON È Papa FORMALITER. Poiché, come è stato spiegato
precedentemente l'eletto di un Conclave supposto valido è costituito Papa Formaliter nell'atto stesso della sua accettazione, solo se, nell'istante stesso in cui pone pubblicamente questo atto, non pone interiormente un altro atto, e non è interiormente in uno stato occulto che l'impedirebbe di ricevere la Comunicazione promessa ed esercitata da Cristo.
Poiché in effetti è nel ricevere questa Comunicazione che si è, in atto, Vicario di Cristo, cioè Papa Formaliter, opporsi a questa ricezione è rendere volontariamente impossibile che si possa essere Papa Formaliter.
Si deve evidentemente, a priori, presumere la lealtà della persona che accetta di essere l'eletto di un Conclave valido.
Tuttavia. Leone XIII ha espressamente dichiarato ("Apostolicæ Curæ", 13 IX 1896; D.S. 3318): "La Chiesa deve giudicare dell'intenzione in quanto questa è manifestata esteriormente".
L'"occupante" [la Sede apostolica] ha avuto realmente, accettando l'elezione del Conclave, l'intenzione di ricevere la Comunicazione esercitata da Cristo?
Per rispondere a questa domanda, secondo Leone XIII, bisogna
considerare i FATTI.
Se l'"occupante" aveva avuto, in realtà, l'intenzione di ricevere la suddetta comunicazione, allora doveva in seguito, abitualmente, conformarsi a tutte le esigenze di detta comunicazione.
Se, al contrario, si accerta che, continuamente e sistematicamente, l'"occupante" va contro le esigenze più fondamentali che sono inerenti alla Comunicazione esercitata da Cristo, bisogna concludere, (stando a Leone XIII) che l'"occupante" non aveva in realtà l'intenzione di riceverla, e che, in conseguenza, non è mai stato [o ha cessato di essere] Papa Formaliter.
Ora, nel caso presente, le esigenze della Comunicazione esercitata da Cristo in favore di Pietro e dei suoi successori sono di due tipi:
- Le une sono nei fatti presupposte alla Comunicazione; ma sono
dell'ambito dell'ontologia: di modo che, benché di ordine naturale, sono imperiosamente necessitanti per la Comunicazione perché le sono immanenti.
- Le altre esigenze sono conseguenti alla Comunicazione, e sono di ordine sovrannaturale "quoad substantiam".
Esaminiamo successivamente questi due tipi di esigenze osservando come si comporta, verso ciascuna rispettivamente, l'"occupante" della Sede apostolica.
Gesù Cristo, istituendo la Sua Chiesa come società umana visibile ha ipso facto sanzionato, per questa Chiesa che è la Sua, le norme che sono immanenti per natura e, dunque necessariamente, ad ogni Società di questo tipo. Ora, ci limitiamo qui a ricordarlo, in ogni Società, l'esistenza
stessa dell'autorità richiede di essere fondata sul proposito di
realizzare il bene comune che è il fine della detta Società.
Una "persona" fisica o morale che, in seno ad una Società,
perseguirebbe abitualmente ed in molte maniere, l'annientamento del bene comune che è proprio a questa Società, una tal "persona" dunque non può essere l'autorità nella detta Società.
La Chiesa, nascendo secondo questa legge, "eam non minuit, sed sacravit: non la diminuì ma la consacrò" [come "Gesù, nascendo da Maria, ha, in Lei, consacrato la Verginità, e non l'ha diminuita].
Ora osserviamo che, da 25 anni, con dei procedimenti indiretti ma molto efficaci e convergenti, l'occupante" della Sede apostolica
persegue la degradazione di quello che invece dovrebbe promuovere, cioè il "Bene" affidato in proprio alla Chiesa dal Suo divino Fondatore, particolarmente l'oblazione pura ed il deposito rivelato.
Ne consegue che l'"occupante" la Sede apostolica non può essere, nella Chiesa, l'"Autorità". Dunque non è Papa Formaliter.
La Comunicazione esercitata da Cristo in favore del Suo autentico Vicario presenta egualmente delle "prerogative" [e, viste dal di
fuori, delle esigenze] che le sono conseguenti. La principale è l'infallibilità. È rivelato che l'Infallibilità comporta due forme:
- il Magistero Straordinario Solenne [il Papa pronuncia "ex cathedra" (dogma dell'Immacolata Concezione dichiarato da Pio IX, e quello dell'Assunzione da Pio XII)];
- il Magistero Ordinario Universale [l'insieme dei Vescovi, dispersi o riuniti, in comunione col Papa (Assunzione, prima della definizione di Pio XII)].
È dunque impossibile che l'autentico Vicario di Gesù Cristo, quando si pronuncia secondo l'una o l'altra di queste due forme, affermi una cosa che sostenga l'opposizione di contraddizione con una dottrina già rivelata.
Il 7 dicembre 1965, il Cardinal Montini ha promulgato, impegnando almeno [cf (3)] il Magistero Ordinario Universale, una proposizione concernente la "libertà religiosa" che sostiene l'opposizione di contraddizione con la dottrina infallibilmente definita da Pio IX nell'Enciclica "Quanta Cura" legata al "Syllabus" [08 XII 1864].
Bisogna dunque concludere, stando a Leone XIII, che, ponendo
quest'atto, il Cardinal Montini non aveva l'intenzione di ricevere la Comunicazione esercitata da Gesù Cristo, dunque non era più Papa Formaliter.
Riassumendo .
Il Vicario di Gesù Cristo non può agire, come tale, che
conformemente al carisma che tiene dalla Comunicazione esercitata in suo favore da Gesù Cristo.
Non può dunque agire che conformemente alle norme naturali
fondamentali sanzionate ed assunte da Gesù Cristo, e conformemente alla Verità già manifestata da Gesù Cristo.
Qualsivoglia contraddizione, osservabile ed osservata su uno di
questi due punti, prova, necessariamente a posteriori, che l'autore di un simile delitto non può essere il Vicario di Gesù Cristo.
? La prova della parte {B}, cioè: l'"occupante" la Sede apostolica è "papa" Materialiter.
Abbiamo precedentemente spiegato in che senso conviene dire che l'eletto di un Conclave supposto valido sia, anche prima della sua accettazione, papa materialiter, a condizione tuttavia: che, in primo luogo, il Conclave sia valido [quante 'voci' sono circolate, plausibili se non fondate, concernenti gli ultimi tre Conclavi... Tisserand, Siri...]; che, secondariamente, l'eletto apparente non sia ipotecato da un obex rimasto occulto e che sospende in lui l'effetto normale dell'elezione [Se, per esempio, si provasse con certezza che Mons. Wojtyla apparteneva ad una società occulta anticristiana prima della sua elezione].
Ora, l'esistenza di un eventuale obex, scoperto a posteriori, sia
nel "Conclave" che elegge, sia nella persona così scelta, non è
sufficiente ad infirmare che costui sia, almeno
provvisoriamente, "papa" Materialiter. Perché un dato certo, ma che non è d'ordine ontologico, non può essere immanente alle Norme divine stesse.
Un tal dato non può dunque aver valore e forza nella Chiesa che in virtù di un ordinamento e di una promulgazione fatta dall'autentica Autorità della Chiesa.
E, poiché una tale Autorità, attualmente, fa difetto, nessuno è
attualmente qualificato, nella Chiesa [intendiamo: la vera Chiesa; non come tale la Chiesa che presiede Mons. Wojtyla] per dichiarare che dopo il 7 dicembre 1965, il Cardinal Montini ha cessato di essere "papa" Materialiter.
La stessa osservazione vale per gli "occupanti" la Sede apostolica che sono succeduti al cardinal Montini; ciò nella sola misura in cui una "gerarchia" che lo è soltanto materialiter può perpetuarsi.
Una tale perpetuazione non è, ex se, impossibile.
Essa richiede tuttavia espressamente delle Consacrazioni episcopali che siano certamente valide.
E, poiché il nuovo rito è dubbio, gli "occupanti" [della Sede
apostolica] ben presto non saranno più che delle "comparse".
Mons. Wojtyla è, a questo riguardo e come minimo, un eminente precursore.
Come si salverà, in queste condizioni, l'Apostolicità della Chiesa?
Checché ne sia di questo mistero, che ci vela attualmente
il "mistero d'iniquità", bisogna evidentemente sostenere che la
successione apostolica sarà salvaguardata, ininterrotta "fino alla
fine del secolo" [Matteo XXVIII 20].
La "visibilità" non è una nota della Chiesa; essa ha subito delle
eclissi, poiché è solamente la possibilità di diritto, non sempre
realizzata di fatto [cf il Grande Scisma] di osservare l'Apostolicità.
Mentre l'Apostolicità è una nota, permanente come la Chiesa stessa. È necessario quindi tenere assolutamente la norma, senza la quale la successione apostolica si troverebbe oggettivamente ininterrotta.
Questa regola, imperiosa ed evidente, è la seguente.
La persona fisica o morale che ha, nella Chiesa, qualità per
dichiarare la vacanza totale della Sede apostolica è identica a
quella che, nella Chiesa, ha qualità per provvedere alla provvigione della stessa Sede apostolica.
Chi dichiara attualmente: "Mons. Wojtyla non è per nulla papa
[neanche materialiter]", deve: o convocare il Conclave, o mostrare le credenziali che lo costituiscono direttamente ed immediatamente Legato di Nostro Signore Gesù Cristo.
Queste ultime osservazioni mostrano sufficientemente che la portataoggettiva della domanda: "L'occupante della Sede apostolica è, sì o no, 'papa' materialiter?", è talmente fuori della nostra portata, che concretamente e realmente, la risposta a questa domanda non ha quasi impatto sul comportamento effettivamente possibile del fedele legato alla Tradizione.
{2b} In cosa soprattutto fa difetto l'attitudine dottrinale di Mons. Lefebvre?
La viziosità principale del "Lefebvrismo" consiste in una radicale
doppiezza, la quale inocula l'eresia.
[I.] "In verbis". Doppiezza.
A proposito di ogni avvenimento, vi sono sempre due affermazioni contrarie tra di loro, concernenti i rapporti con "Roma": l'una per dei circoli ristretti [Non c"è niente da aspettarsi da Roma. Mons.
Lefebvre sta per consacrare dei Vescovi"]: l'altra per i grandi
uditori (Cresime. Ordinazioni); ["Tutto sta per aggiustarsi. Non
compromettete tutto. Nessuna Consacrazione episcopale"].
L'ultimo "numero" di questa pan¬tomima che dura da dieci anni ha avuto luogo l'otto dicembre 1986. Mons. Lefebvre, in una lettera aperta a Giovanni Paolo II, tenuta segreta fino all'otto dicembre, ed in seguito mantenuta nel silenzio, ritiene "che bisogna considerare come nulle tutte le riforme conciliari e tutti gli atti di Roma che sono compiuti in questa empietà". Questa dichiarazione, letta il mattino dell'otto dicembre nei Priorati, ha trattenuto dei Seminaristi che erano decisi a non rinnovare le loro promesse e dunque a lasciare la Fraternità. Tuttavia, avendo dato agli Econiani la consegna di non parlare di questa lettera, Mons. Lefebvre continua ad affermare che Giovanni Paolo II è veramente Papa. Così, secondo Mons. Lefebvre, una persona è l'Autorità, e tuttavia, gli atti che pone questa persona, in quanto è l'Autorità, possono essere nulli, "devono essere considerati come nulli".
Mons. Lefebvre ha un così straordinario habitus della duplicità che lo spinge con cinismo fino ad affermare la contraddizione.
[II.] "In factis". Inganno e bestemmia.
La pratica dei Priorati insegna di fatto nella prassi, benché senza dirlo, che da un'autentica "Autorità" [Mons. Wojtyla sia
veramente "papa", ergo sarebbe in atto il Vicario di Gesù Cristo], procede una "missio" talmente viziata [la cosiddetta nuova messa, l'ecumenismo... Assisi ed il resto...] che Mons. Lefebvre rifiuta di conformarvisi.
Ciò equivale, nell'agire, ad una bestemmia contro la santità della Chiesa.
La MISSIO che procede veramente dalla Chiesa non può essere che santa.
Questa eresia, diffusa in tutte le Cappelle e le Scuole tenute
da "Ecòne", è la seguente: "il Magistero ordinario universale della
Chiesa non è infallibile". Ora, la Verità, tenuta dalla Tradizione, e
confermata dal Vaticano I, è che il Magistero Ordinario Universale é Infallibile. (Cf M.L. Guérard del Lauriers: "De Vatican II a
Wojtyla", apud:" Sousla Bannière", supplemento al N. 8 [Edizioni
Sainte Jea'nne d'Are, les Guillots: 18260 VILLEGENON]).
[III.] "In verbis et factis". Inganno, diffusione dell'eresia.
Da almeno dieci anni si è insegnato ad Ecòne, si è ripetuto ed
imposto ai fedeli dei Priorati, ed ai bambini innocenti e senza
difesa che frequentano le scuole tenute dalla Fraternità San Pio X,
che il Magistero è infallibile solamente se il Papa parla "ex cathedra". La qual cosa equivale a negare l'infallibilità del
magistero ordinario universale, la quale, però, è affermata da tutta la Tradizione, particolarmente dal Vaticano I.
Il "Lefebvrismo" diffonde dunque l'eresia, per poter proclamare che Mons. Wojtyla è veramente Papa, e poter così conservare i suffragi dei generosi fedeli che vengono messi sulla strada dell'inferno invece di dichiarar loro la Verità.
3) Sodalitium: Si dice che, dato che il Vaticano II non ha definito dei dogmi, la presenza indiscutibile e d'altra parte riconosciuta di errori contro la Fede nei testi conciliari, non pone alcun problema quanto all'infallibilità della Chiesa. Tutto ciò è vero? E se non lo è, come giudicare una tale asserzione?
Mons. G.: La qualificazione del Vaticano II [Cf Cahiers de Cassiciacum: N. 1 pp. 14-15; N. 6 pp. 13-81].
Era lecito al Vaticano II non definire dei dogmi. Ma è un errore o una menzogna affermare, sulla natura del Vaticano II, delle contro-verità.
Un Concilio ecumenico convocato ed approvato dal Papa appartiene per lo meno e per definizione al Magistero Ordinario Universale della Chiesa. Per sé, cioè se le cose sono conformi a quello che ne esige la natura, i documenti che emanano da una assemblea di questo genere e che rilevano formalmente della luce della Fede [ed è il caso nella definizione della "libertà religiosa"] e che trattano di una dottrina già infallibilmente promulgata, sono ipso facto promulgati con la nota dell'infallibilità. Il Vaticano II ha potuto, a rigore, affermarsi "ordinario"; ma non ha fatto e non poteva fare che una promulgazione le cui clausole comportano che canonicamente l'infallibilità possa non dover essere infallibile.
4)Sodalitium: Cosa pensare, dunque, di Paolo VI e Giovanni Paolo II?
Mons. G.: Dio ha giudicato. Dio giudicherà. Quanto a noi, non
giudichiamo... almeno dell'intenzione.
Questi "papi" professano l'eresia e sono per lo meno affetti
da "Scisma capitale" [Cf Cahiers de Cassiciacum N. 3-4]. Il meglio che c'è da fare è, mi pare, non considerarli.
"Nec nominetur in vobis" [Efesini V 3]. Sed tamen oremus pro eis [ma tuttavia preghiamo per loro]: Miserere, de Profundis.
5) Sodalitium: Cosa ne pensare delle Messe tradizionali celebrate da sacerdoti che, pur essendo critici nei riguardi di Roma, sostengono che Giovanni Paolo II è veramente Papa e lo nominano nel Te igitur, nel corso del Canone della Messa?
[I.] Ciò che è direttamente significato dalla formula: "una cum". Il delitto di sacrilegio.
Il senso generale della supplica è determinato dalle parole: "quae tibi offerimus pro...".
Ma, checché ne sia di questo senso generale, la locuzione "una cum" afferma che la Chiesa [di Cristo e di Dio: "tua"], santa e cattolica, è "una cum" il servo di Dio che è nostro Papa Giovanni Paolo II.
La locuzione "una cum" afferma dunque che: reciprocamente Mons. Wojtyla è "uno (insieme), con" [è una cosa sola con] la Chiesa di Gesù Cristo, santa e cattolica.
Ora, l'abbiamo dimostrato [2a. ?], questa affermazione è un errore.
Perché, dato che W. persiste a proferire ed a promulgare l'eresia,
non può essere il Vicario di Gesù Cristo; non può, in quanto "papa" come si dovrebbe [famulo tuo Papa nostro], essere "una sola cosa con"la Chiesa di Gesù Cristo.
L'una cum afferma dunque, e proclama, un errore con¬cernente
concretamente la Fede.
Essendo così, bisogna concludere che la Messa "una cum" è "ex se" oggettivamente macchiata di sacrilegio.
La Messa, difatti, è l'azione sacra per eccellenza, poiché il Sacerdote opera "in Persona Christi".
E se questo ruolo strumentale concerne eminentemente l'atto
consacratone è egualmente realizzato per derivazione durante ciò che precede e pre¬para quest'atto, o ne segue immediatamente.
Ora, tutto ciò che include un'azione sacra deve essere puro, vale a dire conforme a ciò che ne esige la natura.
Una proclamazione che specifi¬ca immediatamente l'esercizio concreto della Fede, deve sempre essere vera, tenuto conto della Fede stessa.
Deve esserla, ad un secondo titolo, se è fatta durante un'azione sacra.
Dunque, se una proclamazione che specifica immediatamente l'esercizio concreto della Fede è fatta durante un'azione sacra, e e è erronea, costituisce ipso facto ed oggettivamente un delitto, non solo contro la Fede ma anche contro l'azione sacra.
Una tale proclamazione è dunque macchiata [ipotecata] d'un delitto che è del genere: "sacrilegio"; e ciò oggettivamente ed ineluttabilmente, checché ne sia del peccato commesso dai partecipanti [cf 6].
[II.] Ciò che é indirettamente consignificato dalla formula "una
cum".Il delitto di Sci¬sma Capitale.
"Quae tibi offerimus pro...". Si tratta di una offerta che è fatta in
favore di. Ecco ciò che è significato direttamente.
Per questo qualcuno [specialmente Dom Gerard Calva o.s.b.] ha preteso che al Te igitur si preghi per il Papa e per nulla con il Papa.
Si tratta di una veduta superficiale. Infatti, bisogna osservare che in questa prima parte del Te igitur, il Papa è considerato in quanto
papa, poiché, precisamente, è menzionato "una cum Ecclesia". A questo proposito, conviene rispondere ad una obiezione allegata da Mons. Lefebvre e da quelli che lo seguono. Pretendono dire: "rifiutarsi di menzionare W. al Te igitur" e dicono: "rifiutarsi di pregare per il Papa". Nient'affatto. Al contrario, è eminentemente conveniente pregare per W. come persona privata, di pre gare per lui e per la sua conversione, al Memento dei vivi. Mentre è evidentemente impossibile pregare per una persona in quanto essa assumerebbe in atto la funzione di essere il Vicario di Gesù Cristo, mentre questa persona pone degli atti che sospendono assolutamente l'esercizio di questa funzione.
D'altronde, l'applicazione del frutto della Messa ["pro"], richiesta come aleatoria in favore delle persone private nei due Memento è richiesta nel Te igitur: in modo eguale, unitamente [una cum] in favore della Chiesa e del Papa, come gratuita, certo, "ex parte Dei", ma come necessaria poiché certa "ex parte nostri". Da quest'ultima osservazione, risulta la seguente conseguenza. Ricordiamo che l'"applicazione" del merito non è necessaria [o: "de condigno"] che in due casi, ovvero:
1) Questa "applicazione" è fatta da Cristo in persona: Lui, e Lui
solo, merita, in diritto, per gli altri;
2) Questa "applicazione" è fatta alla persona stessa che acquista il merito: ciascuno merita "de condigno" per sé stesso. Dunque,siccome l'applicazione del frutto della Messa è fatta di diritto a persona morale che costituiscono unitamente ed in modo eguale [una cum] la Chiesa ed il Papa. È necessario che questa stessa persona morale sia al principio del
Sacrificio di cui essa ha il diritto di ricevere il frutto.
D'Altronde, si afferma comunemente che, se la Messa è primordialmente il Sacrificio di Cristo, essa è egualmente ed unitamente il Sacrificio della Chiesa. [È per questo che, se il Sacerdote che offre il Sacrificio, quanto all'esercizio dell'atto, opera in Persona Christi, senza mediazione della Chiesa, tuttavia, quanto alla specificazione dell'atto, il Sacerdote non può operare che nella mediazione della chiesa. Poiché solamente la Chiesa ha divinamente qualità per garantire con certezza:
- la conformità alla Verità dell'articolo che promulga nel Nome di Cristo;
- la conformità alla Realtà del rito che essa prescrive in Nome di
Cristo. (Il Sacerdote che fa uso di un rito prende ipso facto l'intenzione dell'autorità che è re¬sponsabile di questo rito... s'intravedono tutte le conseguenze)].
E, nella Chiesa in ordine, tramite la mediazione esercitata dalla Gerarchia, è il Papa in definitiva che conferisce la "missione" di
celebrare qualsiasi Messa. Il Papa è, nella Chiesa, il "Sommo Pontefice". Ed è perché Chiesa e Papa unitamente [una cum] comandano nella Chiesa militante 'offerta del Sacrificio proprio a questa Chiesa, che hanno diritto "in primis" al frutto di questo Sacrificio: nell'ordine creato, essi sono "in primis" quanto al termine [cioè l'applicazione del frutto], perché sono "in primis" quanto al principio [cioè l'intimazione della celebrazione].
Si vede così qual'è la vera portata dell'espressione: "una cum". Non significa soltanto che, celebrando il sacrificio della Messa, si prega per la Chiesa e per il Papa, come per [pro] tale persona
privata o tale intenzione particolare.
"Una cum" consignifica, implicitamente ma necessariamente, che, celebrando il Sacrificio della Messa, si celebra in unione con e sotto la dipendenza di questa persona morale che sono unitamente [una cum] la Chiesa ed il Papa; visto che questa persona morale ha diritto in primis al frutto del sacrificio: diritto in primis che solo può fondare metafisicamente il fatto di partecipare di diritto in primis all'atto di Cristo-Sacerdote che offre questo stesso Sacrificio.
Da tutto ciò deriva la qualificazione che conviene attribuire alla
Messa tradizionale "una cum". Una simile Messa è valida [supponendo che il sacerdote sia stato ordinato validamente], a causa del rito che, come il Deposito, resta divinamente garantito dal Magistero della Chiesa. Ma, checché ne voglia soggettivamente il celebrante, l'atto che pone comporta oggettivamente ed ineluttabilmente l'affermazione di essere in comunione con [una cum], e persino sotto la dipendenza [papa nostro] di una persona in stato di scisma capitale.
L'atto d'una celebrazione simile è dunque macchiato di un delitto che è del genere: "scisma"; ciò oggettivamente ed ineluttabilmente, checché ne sia del peccato commesso dai partecipanti: prete celebrante, fedeli assistenti, [cf 6]. [/B]
6) Sodalitium: Potete precisare, per favore, le difficoltà suscitate dall'assistenza ad una Messa tradizionale celebrata "una cum"?
Mons. G.: Difficoltà suscitate dal fatto di assistere ad una Messa tradizionale "una cum".
Queste difficoltà risultano da quanto abbiamo esposto.
Bisogna evidentemente lasciare da parte i casi nei quali l'assistenza ad una tale Messa è necessitata da un motivo estrinseco [ragione di famiglia, per esempio], essendo sottinteso che la persona che assiste ad una tale Messa manifesterà nettamente ed ostensibilmente che assiste senza partecipare.
Se quest'ultima clausola [manifestare che non si partecipa] non è realizzata, allora, ex se, il solo fatto di assistere costituisce una partecipazione, una cauzione data alla celebrazione.
E siccome questa é ipotecata oggettivamente ed ineluttabilmente dal delitto di sacrilegio e dal delitto di scisma, non ne segue forse che partecipando a questa celebrazione si incorre nella colpevolezza di questi delitti?
La risposta è, di diritto, affermativa. Ne segue che, di diritto, i fedeli attaccati alla Tradizione non devono assistere alla Messa tradizionale una cum. E questo tenuto conto: in primo luogo di se stessi, in secondo luogo della Testimonianza che devono rendere agli altri.
Questa risposta, di diritto, affermativa, può essere praticamente tenuta in sospeso da due considerazioni.
La prima è di ordine generale, tenuto conto delle regole della morale.
Un delitto non è peccato che se è conosciuto come tale. L'ignoranza scusa se è candida; accresce la colpevolezza se è calcolata, ecc. ... Un buon numero di fedeli attaccati alla Tradizione non comprendono nè la portata, nè, in conseguenza, la gravita dell'"una cum".
Bisogna istruirli [cf 10]. Ma, finché non hanno capito, non si può incolparli d'assistere alla Messa tradizionale una cum ... Dio solo scruta i cuori!
La seconda considerazione che può tenere in sospeso la norma del diritto [ovvero: non assistere alla "Messa una cum"] dipende dalla situazione attuale.
Può accadere che dei fedeli non abbiano praticamente altro mezzo di comunicare che assistendo ad una Messa una cum.
Ora, se è possibile vivere e progredire nello stato di grazia senza comunicare, questa privazione non va esente da difficoltà e talvolta da pericoli. E, come la Chiesa ha sempre ammesso che in pericolo di morte si possa ricorrere ad un confessore anche scomunicato, non conviene forse di ricorrere ad una Messa una cum per partecipare al Sacrificio e comunicarvi?
Pio XII l'ha ricordato con autorità: nella Chiesa militante, è la salvezza delle anime che costituisce la finalità delle finalità. L'assistenza alla "Messa una cum" può essere quindi oggetto di un "caso di Coscienza". Ogni caso è un caso; e deve essere risolto in definitiva dalla coscienza dell'interessato, ma non senza i consigli e le direttive comunicati da un Sacerdote "non una cum". Né rigorismo univoco, che non tiene conto della coscienza di ciascuno; né lassismo sentimentale: per esempio, una persona che può comunicare ogni quindici giorni ad una Messa "non una cum", non ha alcuna ragione e non deve quindi, nell'intervallo, assistere ad una "Messa una cum", ancor meno comunicarvi.
Nota: Mons. Guérard sostiene che egli, in questa materia, esprime unicamente la sua opinione, ed ammette i buoni diritti dell'altra opinione, secondo cui non è lecito neanche per motivi pastorali (il desiderio dei Sacramenti) assistere e comunicare ad una "Messa una cum".
7) Sodalitium: Monsignore, nel 1981 siete stato consacrato Vescovo da Monsignor Thuc. Questo Vescovo non è sempre stato chiaro nei suoi atti. In seguito a questa Consacrazione siete stato "scomunicato" dal Cardinal Ratzinger. Cosa pensare di tutto ciò?
Mons. G.: Ho ricevuto la Consacrazione episcopale, il 7 maggio 1981,
da Mons. Pierre Martin Ngo Dinh Thuc.
Affermo che questa Consacrazione è valida, legale per quanto si
poteva e perfettamente lecita.
Si chiama "legale", ciò che è conforme alla lettera della legge. Si
dice "lecito", ciò che è conforme al fine voluto dalla legge. La
virtù di epikeia, consiste nel trascurare la "lettera", se essa si
rivela contraria al "fine".
[I.] La Consacrazione è valida.
Atteso che:
1) il rito tradizionale è stato in¬tegralmente osservato [fatta
eccezione della lettura del "mandato romano"];
2) Mons. Thuc ed io avevamo l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa.
[II.] La Consacrazione è legale, nel limite del possibile.
In effetti, bisogna sapere che, con un Bre¬ve datato 5 marzo 1938, Pio XI istituì Mons. Thuc come suo Legato ["deputamus in Nostrum Legatum Petrum Martinum Ngò-Dhin-Thuc Episcopum titularem Saesinensem ad fines nobis notos, cum omnibus necessariis facultatibus"].
Mons. Thuc aveva quindi il potere di Consa¬crare dei Vescovi, senza sottoporre antecedentemente il caso alla Santa Sede, e quindi senza "mandato romano".
Mons. Thuc conservò questo stesso potere, quando fu istituito Arcivescovo di Huè da Pio XII.
Lo prova il fatto che fu Mons. Thuc, e non l'Amministratore Apostolico, che scelse e consacrò tutti i Vescovi del Vietnam tra il
1940 ed il 1950 [Mons. Thuc me ne spiegò, di viva voce, e non senza
un'insistente malizia, la ragione (nasco¬sta e vera).
In questo modo le pensioni, le spe¬se in caso di malattia ecc. dei
suddetti Vescovi, tutti questi oneri incombevano ai fedeli del
Vietnam; mentre avrebbero dovuto incombere su "Roma", se questi
stessi Vescovi fossero stati consacrati dall'Amministratore
Apostolico.
Checché ne sia di questa "divertente" "fina¬lità", resta che,
riguardo allo stretto punto di vista della causa formale, "Roma", di
fat¬to, sotto Pio XII, ha confermato Mons. Thuc nei suoi poteri e
prerogative di Legato.
Mons. Thuc aveva coscienza di averli conservati, e ne fece parte
oralmente a più persone: "quando si troveranno questi Documenti dopo
la mia morte".
Ma questi Documenti non furo¬no messi in luce, e "aggiornati" che
molto tar¬divamente [passarono attraverso molteplici e pericolose
vicissitudini], per cui non è stato possibile avvalersene, come
sarebbe stato op¬portuno. È quindi con la più grande buona fede e
persino in tutto candore, che Mons. Thuc procedette a fare
Consacrazioni ed Ordi¬nazioni.
Pensava, a giusto titolo, di averne ca¬nonicamente il diritto; poiché
questo diritto non gli era stato tolto. (Mons. Thuc aveva così:
pensione e doni per soccorrere i rifugiati vietnamiti. Cf il mio
articolo sul BOC (abbreviazione di "Bulletin del'Occident Chrétien"):
N. 103-(B.P. 112.92313 Sèvres Cèdex).
Le suddette Consacrazioni ed Ordinazioni, fatte da Mons. Thuc,
sono "legali": vale a dire conformi alla "lettera" della legge?
Perché lo fos¬sero perfettamente, sarebbe stato necessario che dopo
aver posto l'atto [non "prima", perché Mons. Thuc aveva
giuridicamente il potere], Mons. Thuc sottoponesse il caso
all'Autorità.
Ma Mons. Thuc riteneva, come io stesso, che non ci sia più Autorità;
benché, paradossalmente e sventuratamente, ci tenne a restare
egualmente in buone relazioni con l'"autorità".: [Si legga: Autorità
= la vera Autorità, di cui vi è attual¬mente "vacanza
formale"; "autorità" = pseudo - Autorità che infierisce dal 7
dicembre 1965]. Da tutto ciò, due conseguenze:
Da un punto di vista oggettivo, vale a dire considerando in sé stesse
le Consacrazioni ed Ordinazioni compiute da Mons. Thuc, esse sono tanto "legali" quanto si poteva [e che si può]. Poiché, da un lato, Mons. Thuc aveva giuridicamente il potere di compierle senza
il "mandato romano"; e, d'altra parte, era e resta impossibile "denunciare" queste Consacrazioni ed Ordinazioni ad una Autorità che, in atto ed in quanto tale, non esiste.
La "legalità" del¬le suddette Consacrazioni ed Ordinazioni è, come ogni cosa attualmente nella Chiesa militante, in stato di privazione, in ragione della "vacanza formale" della Sede Apostolica.
Da un punto di vista soggettivo, vale a dire considerando le suddette Consacrazioni ed Ordinazioni come uno dei comportamenti di Mons.Thuc, si è obbligati di osservare che sono state per lui la "spada di dolore" e la pie¬tra di scandalo. Esse esigevano che rompesse con "Roma", e lo fece a parole; ma desiderava, per le "ragioni del cuore", aver dei riguardi per "Roma", e fu preso nella trappola dove trovò la morte.
"Noli judicare si non vis errare". Checché ne sia di questa intima
agonia e del Giudizio di Dio, resta il fatto che le Consacrazioni e
le Ordinazioni compiute da Mons. Thuc sono state tanto legali quanto si può partecipando secondo la loro natura allo stato di privazione che colpisce attualmente tutta la Chiesa militante, e distintamente ognuno dei suoi componenti...
La Chiesa Corpo Mistico, Sposa di Cristo, restando vergine, anche in terra, di qualsiasi privazione.
[III.] La Consacrazione è lecita.
Per ben comprenderlo, bisogna ricordare che, nella Chiesa militante considerata in quanto essa è un collettivo umano, ogni legge puramente ecclesiastica [la vacanza e la provvisione della Sede apostolica fan parte di questo tipo di legge], anche quelle che portano una sentenza latae sententiae e non ha forza esecutoria che in virtù dell'Autorità attualmente esercitata.
Se potesse essere altrimenti, se potessero esistere, nella Chiesa militante, delle leggi puramente ecclesiastiche con forza esecutoria indipendentemente dall'Autorità, bisognerebbe che, almeno per queste leggi, l'Autorità ricevesse il suo proprio mandato dalla Chiesa militante in quanto quest'ultima è un collettivo umano.
Ma questa dottrina è esplicitamente condannata dal Vaticano I come erronea [D.S. 3045].
Ogni legge puramente ecclesiastica è dunque, radicalmente, una
legge dell'Autorità: la quale, per essenza, è monarchica [monós
arché].
Ne segue che ogni legge puramente eccle¬siastica può essere
sottomessa, ed è attual¬mente sottomessa, alle vicissitudini stesse delle leggi umane.
D'un lato, può venir meno l'Autorità che dà forza alla legge; ed è
ciò che succede, a causa della vacanza formale della Sede apostolica.
D'altra parte, può accadere, per accidens, che applicare la lettera
della legge nuoccia, invece di realizzarlo, al fine voluto dalla legge.
È esattamente quanto accade attualmente. L'esigenza del "mandato romano", esigenza rafforzata da Pio XII, come condizione di ogni Consacrazione episcopale, è ordinata per meglio salvaguardare ed affermare il carattere monarchico dell'Autorità, che si esercita su di ogni Vescovo, e su tutti i Vescovi della cattolicità. Ora, sotto Karol Wojtyla, una "consacrazione" fatta con il "mandato romano" comporta che: in primo luogo la persona "consacrata" [supposto che lo sia] sia ipso facto in stato di Scisma capitale, come lo è W. stesso; e che, in secondo luogo, la "consacrazione" fatta secondo il nuovo rito che è dubbio, sia essa stessa dubbia, e deve dunque essere considerata praticamente come non valida.
La fedeltà al "mandato romano" ha dunque come conseguenza, a breve scadenza, che W. sarà il monarca assoluto di un'assemblea mondiale i cui membri rivestiranno per l'occasione le insegne episcopali, benché non siano per nulla Vescovi, né per conseguenza successori degli Apostoli.
"La lettera uccide, lo Spirito vivifica" [2 Cor III. 6; cf Romani II
27-29].
Quando la lettera della legge [la prescrizione del "mandato romano"] ha per effetto di distruggere il fine voluto dalla legge [cioè l'unità, e pertanto la realtà stessa della Chiesa militante] allora è virtù, è la virtù di epikeia, non tener conto della lettera della legge, nella stretta e sola misura in cui ciò è necessario per continuare ad assicurare il fine voluto dalla legge.
Gli atti che sono posti, per necessità, contro la lettera della legge, in vista di assicurare il fine voluto dalla legge, tali atti
sono detti "leciti", benché siano illegali. Questa dottrina è sempre stata ammessa dalla Chiesa. Affermiamo dunque che le Consacrazioni conferite da Mons. Thuc, legali quanto si poteva [II.] poiché Mons. Thuc era dispensato dal "mandato romano", furono e restano perfettamente lecite; benché, come abbiamo spiegato [II.], la loro "legalità" resti ipotecata dalla privazione che colpisce attualmente la Chiesa militante.
[IV.]Il "cardinal" Ratzinger mi ha notificato [mediante il Nunzio a Parigi, e non il Generale dei Domenicani] che avevo incorso la scomunica "latae sententiae".
Mi esortava a "ritornare", promettendomi una buona accoglienza!
Non ho risposto a questo messaggio, per le ragioni seguenti: "Ex parte objecti". La sentenza è, in sé stessa, priva di ogni fondamento: come è stato precedentemente esposto [II, III].
"Ex parte subjecti"; id est: Josephi Ratzinger, et "auctoritatis". I soli atti dell'"autorità" che possano non essere vani sono esclusivamente quelli ordinati a ciò che perduri nella Chiesa, materialiter, la gerarchia: materialiter soltanto, poiché [cf 2a], l'"autorità" non ha potere nella Chiesa che "materialiter" e non "formaliter".
Così, per esempio, l'atto con il quale l'"autorità" riconoscerebbe il valore e la portata ecclesiale delle Consacrazioni conferite da Mons. Thuc: tale atto sarebbe valido. Mentre ogni atto che non è espressamente ordinato alla permanenza della gerarchia [almeno "materialiter"] è vano.
Non bisogna tener conto di una cosa priva di fondamento, che è vana; è il consiglio di San Giovanni (2 Giovanni 10-11 ).
Il messaggio del "cardinal" Ratzinger mi ha divertito, ed anche rallegrato. Di tutti i Vescovi che professano integralmente la Fede cattolica, io sono il solo che sia "scomunicato" dalla "Roma" di W.
Non essendo in alcun modo in comunione con quella "Roma", rendo grazie che essa abbia, almeno su di un punto, dichiarato qual'è la Verità.




Rispondi Citando
