La Commissione Riforme e' covocata Martedi 30 Gennaio, alle ore 10.00
per votare sulla PDL di riforma della Legge Elettorale
Originariamente Scritto da Testo Originario
Art 1 La Legge Elettorale e’ cosi’ emendata
a) l’ Art. 1 e’ cosi’ sostituito
I 25 seggi del Congresso vengono assegnati con sistema elettorale misto.
b) l’ Art. 2 e’ cosi’ sostituito
Possono votare solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 200 post al momento dell’indizione delle elezioni e risultano iscrittia a POL da almeno 3 mesi. Possono essere eletti al Congresso solo gli utenti del forum che abbiano raggiunto 500 post al momento dell’indizione delle elezioni.
c) l’ Art. 3 e’ cosi’ sostituito
Il voto è palese e va espresso nel thread elettorale per il rinnovo del Congresso. Sul post di voto vanno espressi il nome della lista e il nome del candidato appartenente alla lista scelta. E’ possibile non indicare uno specifico candidato, il voto verrà comunque attribuito alla lista indicata nel post di voto. Qualora non venisse indicata la lista, ma soltanto il candidato, il voto verrà assegnato al candidato indicato e alla lista con cui si presenta. Se si esprime il voto alla lista e al nome di un candidato di un'altra lista il voto verrà assegnato alla lista indicata ma non al candidato. Se si esprime il voto alla lista e ad un nome non presente nella lista il voto verrà assegnato comunque alla lista indicata nel post di voto.
d) l’ Art. 4 e’ cosi’ sostituito
Le liste possono apparentarsi con altre in modo da formare coalizioni.
e) l’ Art. 5 e’ cosi’ sostituito
I seggi vengono assegnati in modo differente a secondo del risultato percentuale della prima coalizione.
Se la prima coalizione ottiene meno del 40% i seggi vengono assegnati con sistema elettorale proporzionale con metodo d’hondt e sbarramento del 6%.
Se la prima coalizione ottiene un risultato compreso tra il 40% e il 58% le vengono assegnati 14 seggi ed 11 sono garantiti alle altre liste presentate. I seggi verranno distribuiti all’interno della coalizione vincitrice con metodo proporzionale d’hondt.Lo stesso vale per gli 11 seggi delle liste non vincitrici.
Se la prima coalizione ottiene un risultato superiore al 58% i seggi vengono assegnati con sistema elettorale proporzionale con metodo d’hondt.
f) l’ Art. 6 e’ cosi’ sostituito
Potranno partecipare alle elezioni del Congresso tutti i partiti che rispetteranno le procedure e le regole esposte nella legge di Regolamentazione dei partiti politici e nella Costituzione di POL.
I Partiti che intendono partecipare alle elezioni congressuali, dovranno presentare le liste in un apposito 3d Ufficiale "Presentazioni Liste Congresso" riportando:
Nome del Partito, eventuali apparentamenti con altre liste, Lista dei Candidati al Congresso. La lista potrà essere presentata solo dal presidente del partito o da un iscritto che ne fa le veci. La possibilità di presentare una lista è organizzata in base a quanto stabilito dal “Regolamento dei Partiti Politici di POL”.
g)l’ Art. 7 e’ cosi’ sostituito
La campagna elettorale è regolata secondo la legge predisposta.
Disposizione Transitoria
I
Nelle prime elezioni successive all'approvazione della presente legge il termine di tre mesi dell'articolo 2 è ridotto a due mesi.Originariamente Scritto da EM1
L’articolo 1 comma b) e’ cosi’ sostituito
Possono votare solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 200 post al momento dell’indizione delle elezioni e risultano iscrittia a POL da almeno 1 mese. Possono essere eletti al Congresso solo gli utenti del forum che abbiano raggiunto 500 post al momento dell’indizione delle elezioni.Originariamente Scritto da EM2
L’articolo 1 comma e) e’ cosi’ sostituito
Art. 5
I seggi vengono assegnati in modo differente a secondo del risultato percentuale della prima coalizione.
Se la prima coalizione ottiene meno del 40% le vengono assdegnati 13 seggi e 12 vengono garantiti alle altre liste presentate. I seggi verrano distribuiti all'interno della coalizione vincitrice con metodo proporzionale d'hondt. Lo stesso vale per i 12 seggi delle altre liste. Se la prima coalizione ottiene un risultato compreso tra il 40% e il 58% le vengono assegnati 14 seggi ed 11 sono garantiti alle altre liste presentate. I seggi verranno distribuiti all’interno della coalizione vincitrice con metodo proporzionale d’hondt.Lo stesso vale per gli 11 seggi delle liste non vincitrici.
Se la prima coalizione ottiene un risultato superiore al 58% i seggi vengono assegnati con sistema elettorale proporzionale con metodo d’hondt.Originariamente Scritto da EM 3
La Disposizione Transitoria e’ eliminataI seguenti 2 sono da considerarsi subemendamenti da applicare all'emendamento 5Originariamente Scritto da EM4
L’articolo 1 e’ emendato come di seguito
a) Il comma a) del testo viene sostituito con il seguente:
“ l’ Art. 1 e’ cosi’ sostituito
I 25 seggi del Congresso vengono assegnati con sistema elettorale misto: 19 seggi vengono assegnati con sistema elettorale proporzionale con lo sbarramento del 5% e 6 seggi vengono assegnati alla coalizione che otterrà la maggioranza relativa dei voti. E' da considerarsi coalizione anche la singola lista che non si apparenta con altre liste.”
b) Il comma b) e’ cosi’ sostituito
“L’Art. 2 e’ cosi’ sostituito
Possono votare solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 150 post e 15 giorni di anzianità forumistica al momento dell’indizione delle elezioni. Possono essere eletti al Congresso solo gli utenti del forum che abbiano raggiunto 500 post al momento dell’indizione delle elezioni.”
c) Il comma d) e’ cosi’ sostituito
“L’articolo 4 e’ cosi’ sostituito :
“Art. 4
Entro i termini stabiliti per la presentazione delle liste, le liste stesse devono dichiarare gli apparentamenti. Ogni lista deve stabilire con quali altre liste, consenzienti, si collega per le elezioni costituendo così una coalizione.”
d) Il comma e) e’ cosi’ sostituito
“L’articolo 5 del testo viene cosi’ sostituito
“Art. 5
I 19 seggi attribuiti con sistema proporzionale vanno assegnati alle liste che hanno ottenuto almeno il 5% dei voti totali validi.
I seggi vanno assegnati in base al coefficiente elettorale. Il coefficiente elettorale si ottiene dividendo la percentuale elettorale di ogni singola lista per 100 e moltiplicando il risultato per il numero di seggi da attribuire. La percentuale elettorale si ottiene moltiplicando per 100 il numero di voti validi che la lista ha ottenuto dividendo il risultato per la somma di voti validi ottenuti da tutte le liste che hanno ottenuto almeno il 5% dei voti. I calcoli vanno fatti prendendo in considerazione solo i primi 6 decimali. Il coefficiente elettorale indica, nella parte intera del numero, il numero di seggi ottenuti sicuramente dalla lista. Una volta assegnati i seggi sicuri si assegnano i seggi rimanenti. Per assegnarli bisogna mettere in ordine decrescente i decimali dei coefficienti elettorali di ogni lista e assegnare i seggi rimanenti alle prime liste in graduatoria. Se i seggi rimanenti sono 3, per esempio, le prime 3 liste della graduatoria ottengono un seggio aggiuntivo. Vengono proclamati eletti in ogni lista i candidati che in quella lista stessa hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti vengono eletti i candidati che precedono nell’ordine della lista.”
e) Il comma f) e’ cosi’ sostituito
L’articolo 6 viene cosi’ sostituito
“Art. 6
I restanti 6 seggi verranno assegnati alla coalizione che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti. Verranno assegnati con il metodo descritto nell’articolo 5, comma due, tenendo conto solo delle liste che fanno parte della coalizione a cui spettano i 6 seggi e dei candidati non eletti secondo le disposizioni dell’articolo 5.”
f) il comma g) e’ cosi’ sostituito:
L’articolo 7 viene sostituito dal seguente:
“Art. 7
Potranno partecipare alle elezioni del Congresso tutti i partiti che, rispettando l'apposita legge di Regolamentazione, presenteranno nella loro lista almeno 3 candidati.
I Partiti che intendono partecipare alle elezioni congressuali, dovranno presentare le liste in un apposito 3d Ufficiale "Presentazioni Liste Congresso" riportando:
Nome del Partito, eventuali apparentamenti con altre liste, Lista dei Candidati al Congresso ed eventualmente esprimendo le candidature per la Presidenza e Vicepresidenza di POL. Ogni lista potrà essere presentata solo da candidati della lista stessa o dai rappresentanti di essa.
La Campagna elettorale è regolata da apposita legge”
g) Si aggiunge il comma h)
L’articolo 9 e’ cosi’ sostituito
“Art. 9
Possono votare solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 150 post e 15 giorni di anzianità forumistica al momento dell’indizione delle elezioni. Possono candidarsi alla carica di Presidente di Pol solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 1000 post al momento dell’indizione delle elezioni.
h) La disposizione transitoria e’ soppressa.
Originariamente Scritto da EM5.1
L’art 5’ e’ cosi’ sostituito
I seggi vengono assegnati in modo differente a secondo del risultato percentuale della prima coalizione.
Se la prima coalizione ottiene meno del 35% i seggi vengono assegnati con sistema elettorale proporzionale con metodo d’hondt e sbarramento del 6%.
Se la prima coalizione ottiene un risultato compreso tra il 35% e il 40% le vengono assegnati 13 seggi e 12 sono garantiti alle altre liste presentate. I seggi verranno distribuiti all’interno della coalizione vincitrice con metodo proporzionale d’hondt
Se la prima coalizione ottiene un risultato compreso tra il 40%+1 dei voti e il 58% le vengono assegnati 14 seggi ed 11 sono garantiti alle altre liste presentate. I seggi verranno distribuiti all’interno della coalizione vincitrice con metodo proporzionale d’hondt.Lo stesso vale per gli 11 seggi delle liste non vincitrici.
Se la prima coalizione ottiene un risultato superiore al 58% i seggi vengono assegnati con sistema elettorale proporzionale con metodo d’hondt.Originariamente Scritto da EM5.2
Aggiungere la seguente Disposizione Finale
II Nell'Art 21 della Costituzione sostituire il numero "21" con "25"Gli onorevoli commissari sono chiamati ad esprimere il proprio voto sui singoli emendamenti e quindi alla fine sull’intera legge come risultante dagli emendamenti approvati. Le votazioni dureranno 3 gg.Originariamente Scritto da EM5
L’art. 1 e’ cosi’ emendato
a) Il comma a) e’ cosi’ sostituito
L’ Art. 1 e’ cosi’ sostituito
I 25 seggi del Congresso vengono assegnati con sistema elettorale misto.
b) Il comma b) e’ cosi’ sostituito
L’ Art. 3 e’ cosi’ sostituito
Possono votare solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 200 post al momento dell’indizione delle elezioni e risultano iscrittia a POL da almeno 3 mesi. Possono essere eletti al Congresso solo gli utenti del forum che abbiano raggiunto 500 post al momento dell’indizione delle elezioni.
c) Il comma c) e’ cosi’ sostituito
L’ Art. 4 e’ cosi’ sostituito
Il voto è palese e va espresso nel thread elettorale per il rinnovo del Congresso. Sul post di voto vanno espressi il nome della lista e il nome del candidato appartenente alla lista scelta. E’ possibile non indicare uno specifico candidato, il voto verrà comunque attribuito alla lista indicata nel post di voto. Qualora non venisse indicata la lista, ma soltanto il candidato, il voto verrà assegnato al candidato indicato e alla lista con cui si presenta. Se si esprime il voto alla lista e al nome di un candidato di un'altra lista il voto verrà assegnato alla lista indicata ma non al candidato. Se si esprime il voto alla lista e ad un nome non presente nella lista il voto verrà assegnato comunque alla lista indicata nel post di voto.
d) il comma d) e’ cosi’ sostituito
L’Art. 4 e’ cosi’ sostituito
Le liste possono apparentarsi con altre in modo da formare coalizioni. E' da considerarsi coalizione anche la singola lista che non si apparenta con altre liste.
e) il comma e) e’ cosi’ sostituito
L’Art. 5 e’ cosi’ sostituito
I seggi vengono assegnati in modo differente a secondo del risultato percentuale della prima coalizione.
Se la prima coalizione ottiene meno del 40% i seggi vengono assegnati con sistema elettorale proporzionale con metodo d’hondt e sbarramento del 6%.
Se la prima coalizione ottiene un risultato compreso tra il 40% e il 58% le vengono assegnati 14 seggi ed 11 sono garantiti alle altre liste presentate. I seggi verranno distribuiti all’interno della coalizione vincitrice con metodo proporzionale d’hondt.Lo stesso vale per gli 11 seggi delle liste non vincitrici.
Se la prima coalizione ottiene un risultato superiore al 58% i seggi vengono assegnati con sistema elettorale proporzionale con metodo d’hondt.
f) il comma f) e’ cosi’ sostituito
L’Art. 6 e’ cosi’ sostituito
Potranno partecipare alle elezioni del Congresso tutti i partiti che rispetteranno le procedure e le regole esposte nella legge di Regolamentazione dei partiti politici e nella Costituzione di POL.
I Partiti che intendono partecipare alle elezioni congressuali, dovranno presentare le liste in un apposito “3d Ufficiale di Presentazione Liste " riportando:
Nome del Partito, eventuali apparentamenti con altre liste, Lista dei Candidati al Congresso, eventuali candidature per la Presidenza e Vicepresidenza di POL. la Lista deve essere presentata solo da candidati della lista stessa o dai rappresentanti iscritti di essa.
g) si aggiunge il comma h)
L’Art. 8 e’ cosi’ sostituito
L’elezione del Presidente di Pol avviene tramite voto palese espresso nel thread elettorale per l’elezione del Presidente. Sul post di voto va espresso solo il nome del candidato alla presidenza scelto.
h) si aggiunge il comma i)
L’Art. 9 e’ cosi’ sostituito
Possono votare solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 200 post al momento dell’indizione delle elezioni e risultano iscrittia a POL da almeno 3 mesi. Possono candidarsi alla carica di Presidente di Pol solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 1000 post al momento dell’indizione delle elezioni.
i) si aggiunge il comma l)
L’ Art. 10 e’ cosi’ sostituito
Verrà proclamato Presidente il candidato che otterrà il 50% dei voti validi più uno. Qualora nessuno dei candidati dovesse raggiungere tale risultato vi sarà un ballottaggio, dopo sette giorni dalla chiusura delle urne, tra i due candidati presidenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato che dovesse ottenere la maggioranza dei voti nel ballottaggio verrà proclamato Presidente.
l) si aggiunge il comma m)
L’Art. 11 e’ cosi’ sostituito
Qualora i candidati dovessero ottenere lo stesso numero di voti nel ballottaggio, il Presidente verrà scelto dal Congresso con maggioranza dei 2/3 dei membri.
m) si aggiunge il comma n)
L’articolo 12 e’ cosi’ sostituito
Il voto è palese ed espresso negli appositi thread elettorali. Non sono ammesse modifiche al post di voto. In caso di errore nell’espressione del voto l’elettore potrà creare un ulteriore post nel quale indicherà la dicitura esatta della lista votata, del candidato al congresso o del candidato Presidente scelti. In caso di edit del post di voto il voto stesso verrà annullato. Verranno altresì annullati i voti espressi da “cloni”. Non è consentito cambiare con un post successivo la lista, il candidato al congresso o il candidato Presidente votati.
n) si aggiunge il comma o)
L’Art. 13 e’ cosi’ sostituito
Lo scrutinio dei voti verrà effettuato dall’Amministrazione di Pol.
o) si aggiunge il comma p)
l’Art. 14 e’ cosi’ sostituito
Le urne rimarranno aperte per la durata di 5 giorni. Le candidature per il congresso e per la presidenza sono regolate dall'articolo 24 della Costituzione e dalla apposita legge di Regolamentazione delle liste
q) Si aggiunge il seguente articolo
Art. 2.
La legge elettorale e’ dichiarata Legge Costituzionale
r) Si aggiungono le seguenti Disposizioni Finali
I
"Negli articoli 10 e 21 della Carta Costituzionale le parole "legge ordinaria" sono sostituite dalle parole "legge costituzionale”
II
L’articolo 24 della Costituzione viene modificato in questo modo:
Art.24
Gli ultimi 22 giorni della Legislatura sono detti MESE ELETTORALE, nella prima settimana vengono presentate le liste per il Congresso ed i Candidati per la Presidenza nell’apposito “3d Ufficiale di Presentazione Liste ", nei successivi 10 giorni viene svolta la campagna elettorale.
Nell’ultima settimana, 5 giorni sono riservati al voto. La Pubblicazione dei risultati finali viene effettuata della Amministrazione, che cura lo spoglio delle votazioni.
s) le Disposizioni Transitorie sono cosi’ modificate
I
Nelle prime elezioni successive all'approvazione della presente legge il termine di tre mesi dell'articolo 2 è ridotto a due mesi.
In caso di approvazione dell'EM4, l'EM5 (e i relativi subemendamenti) saranno considerati decaduti
Lo schema di voto e’ il seguente
EMXX
Favorevole [ ]
Contrario [ ]
Astenuto []
Legge di riforma Legge Elettorale
Favorevole [ ]
Contrario [ ]
Astenuto []
Prego l'Amministrazione di mettere in rilievo il 3d
Il Presidente
Metapapero




