COMUNICATO STAMPA
REINTEGRATO A PIENO TITOLO IL PROF. FRANCO DAMIANI NELLE MENSIONI E FUNZIONI DI DOCENTE
DICHIARATA L’ILLEGITTIMITA DELLA SOSPENSIONE ED ORDINATA LA RESTITUZIONE DELLO STIPENDIO DECURTATO
Dopo quasi sette mesi di iter giudiziario e di continue vessazioni da parte della amministrazione scolastica regionale del Veneto, il Tribunale del reclamo di Padova ha annullato il provvedimento del Giudice del lavoro che in primo grado aveva respinto il ricorso contro la sospensione cautelativa comminata al Prof Damiani, docente presso il liceo di Cittadella. In attesa che si pronunci anche il Consiglio di disciplina del Ministero (con analoga fiducia di un conforme responso), il Tribunale riunito in Collegio ha ribaltato completamente l'esito del provvedimento di primo grado, riconoscendo numerose e reiterate illegittimità e vizi nell'iter del procedimento di sospensione.
E' stata accolta la tesi difensiva degli avvocati Armaroli e Correggiari, legali del Prof. Damiani, del quale è stata ordinata l'immediata piena reintegra nelle funzioni di insegnante e la contestuale restituzione dello stipendio arbitrariamente decurtato.
E' una significativa vittoria che testimonia la vessatorietà ed il fazioso accanimento della pubblica amministrazione nei confronti di un docente non conforme e non omologato, colpevole unicamente di avere rivendicato la propria libertà di insegnamento ed il proprio diritto di professare la propria fede religiosa cristiana.
E' al tempo stesso la sconfessione dell'operato del dirigente scolastico Palumbo segnalatasi per faziosità e mala fede, nonchè di tutti coloro che hanno operato per screditare l'immagine e la reputazione di uno stimato e preparato docente.
Nello stesso provvedimento del Tribunale, tra le molteplici cause di nullità enucleate dalla difesa del Prof. Damiani, emerge altresì con evidenza che la sospensione cautelare disposta in data 11.1.2005 “va annullata in quanto appaiono fondate le doglianze con particolare riferimento alla durata del provvedimento disposto sine die”.
Con puntuale ed attenta lettura degli atti il Tribunale ha altresì rimarcato che la contestazione disciplinare viziata “non contiene nemmeno alcuna indicazione della sanzione disciplinare che avrebbe potuto concludere il procedimento amministrativo”.
E ancora; sulla base degli ulteriori elementi documentali e probatori deduce che “la disposta sospensione cautelare costituisce una cautela eccessiva … “; che “la sospensione sine die appare illegittima anche sotto un ulteriore profilo, ovvero il ritardo con cui l’Amministrazione ha effettuato la contestazione”.
A tal proposito, eloquentemente il Tribunale constatando in via preliminare “che non è stata dedotta alcuna giustificazione in ordine al lamentato ritardo” ritiene e dichiara la “procedura sanzionatoria viziata anche per tardività della contestazione con conseguente travolgimento della sospensione cautelare”
Sulla scorta di quanto sopra, accolte finalmente le legittime ragioni del docente, verranno chiamati a rispondere nelle sedi opportune quanti, con provvedimenti abnormi, dolosi ritardi e faziose interpretazioni, ne hanno offeso l’onore, il decoro e la reputazione gettando fango sulla sua professionalità e sulle sue capacità didattiche.
Seguiranno ulteriori azioni per il risarcimento dei danni e numerose denunce penali per i reati di abuso di ufficio e diffamazione. Anche e soprattutto nei confronti di chi ha teso arbitrariamente e surrettiziamente a rappresentare un nesso di causalità tra pretese, asserite ed indimostrate posizioni negazioniste del docente (del tutto infondate e recisamente contestate in quanto inesistenti) ed un provvedimento di sospensione cautelare dall’insegnamento in realtà comminato sulle scorta di differenti e scollegate contestazioni.
Analoga risposta verrà effettuata nei confronti delle ulteriori illazioni giornalistiche apparse sulla stampa locale in data 30 maggio 2005.
Con viva preghiera di pubblicazione
Avvocato Luca Armaroli




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