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  1. #1
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    Predefinito La "carriera" sopra tutto

    I magistrati scioperano perché non vogliono la riforma della giustizia. Non è che scioperano per la quarta volta perché sono contrari a «questa» riforma, alla riforma dell’ordinamento giudiziario disordinatamente messa insieme dalla Casa delle libertà e faticosamente portata avanti per quattro anni e rinviata al Parlamento dal presidente della Repubblica per presunti difetti di costituzionalità e corretta dalle Camere alla meno peggio, e che dovrebbe essere licenziata definitivamente dalla Camera la settimana prossima: una riforma che secondo i magistrati minaccerebbe l’indipendenza e l’autonomia della magistratura.
    I magistrati, e per dire meglio il loro sindacato e le loro correnti, sono contrari a qualsivoglia riforma della giustizia che minacciasse anche minimamente i privilegi di carriera e gli strapoteri del Csm accumulati durante la prima Repubblica, che crebbero parallelamente alla corruzione e all’impunità dei politici: non è che si trattò di uno scambio di favori?
    Privilegi e strapoteri che i magistrati non vogliono assolutamente mollare, che sia la destra o la sinistra a volerli toccare: non furono i magistrati a far saltare la riforma della giustizia messa in cantiere nella passata legislatura dalla Commissione bicamerale, in maggioranza di centro-sinistra e presieduta da Massimo D’Alema?
    Anche D’Alema e il centro-sinistra minacciavano l’indipendenza e l’autonomia della magistratura?
    Anche allora lo spauracchio agitato dalla propaganda ideologica dell’associazione dei magistrati era la presunta separazione delle carriere tra inquirenti e giudicanti e l’ancor più presunta soggezione delle procure al potere esecutivo.
    Non c’era niente di questo nelle bozze di riforma predisposte dalla Commissione D’Alema e via via «corrette» in base agli input dei magistrati (e senza mai soddisfarli) e assolutamente niente di questo c’è nella riforma del centro-destra: al punto che contro questa riforma, e proprio perché manca la separazione delle carriere, scioperano anche gli avvocati.
    Il presidente dell’Unione delle Camere penali Ettore Randazzo rinfaccia ancora al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi di avere promesso che dopo la sua riforma «i Pm sarebbero dovuti andare dal giudice con il cappello in mano», come ora tocca invece agli avvocati.
    Oggi, più modestamente, il presidente del Consiglio si limita a dire che «la riforma è assolutamente necessaria, anche se non è entusiasmante». E si può capire che non ritenendo garantita la terzietà del giudice contro la riforma scioperino gli avvocati.
    Ma perché scioperano i magistrati? Non c’è contraddizione?
    I magistrati scioperano perché la riforma mette fine al loro avanzamento in carriera soltanto per anzianità, dal concorso iniziale a primo presidente della Cassazione senza più dover superare alcun esame, qualsiasi cosa facciano, quanti che siano i processi che perdono se inquirenti, gli errori giudiziari in cui incorrono se giudicanti: un’organizzazione unica al mondo, considerata un vero scandalo da studiosi di diversi indirizzi culturali e diverse ideologie.
    La riforma prevede concorsi per titoli e periodiche verifiche di professionalità, in modo da fare avanzare i bravi e da respingere indietro gli incompetenti e gli incapaci. Certo, il sistema può rivelarsi macchinoso ma è sempre meglio la carriera per merito che quella per anzianità .
    Semplificando forse eccessivamente, nel calore della discussione al Senato, il ministro della Giustizia Castelli ebbe a esclamare: i magistrati che vincono i processi saranno promossi, quelli che li perdono saranno bocciati. L’opposizione protestò vivacemente accusandolo di voler intimorire i Pm e di inficiare l’obbligatorietà costituzionale dell’azione penale.
    Ma anche Giovanni Falcone diffidava i suoi colleghi dalla fregola dell’azione penale a tutti i costi, anche in assenza di prove sufficienti per la condanna.
    La migliore idea di questa riforma è che affida il tirocinio, la formazione e l’aggiornamento del magistrato alla Scuola superiore della magistratura, un ente con autonomia giuridica, organizzativa e funzionale dove trovano posto tutte le professionalità giuridiche, in modo che la formazione del magistrato accolga stimoli provenienti dalle altre professioni legali: ed è l’idea maggiormente avversata dal Csm, che vede così infranto il proprio monopolio sulla formazione dei magistrati, monopolio conquistato per prassi negli ultimi decenni e non previsto dalla Costituzione.
    Originariamente la riforma faceva dipendere dal giudizio finale e decisivo della Scuola le promozioni e i cambi di funzione, ma questo è stato uno dei punti su cui è intervenuto il presidente della Repubblica richiamando la Costituzione, che riserva assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati al Csm; e nella nuova formulazione la legge di riserva attribuisce al Csm l’ultima parola. Ammesso che i consiglieri del Quirinale abbiano ragione (ma «una» interpetrazione della norma costituzionale è la loro, ne sono possibili altre), che razza di sistema è questo per cui i concorsi per l’avanzamento sono controllati dall’organismo eletto e controllato dagli stessi magistrati che partecipano ai concorsi? E ai magistrati nemmeno gli basta, scioperano anche dopo la correzione.
    I concorsi per la carriera e la scuola «esterna» al Csm sono i due punti più indigesti per i magistrati: ma come si fa a dire che minacciano l’indipendenza e l’autonomia della magistratura? Per restare indipendenti e autonomi i magistrati non devono andare a scuola e non devono fare gli esami? Quanto alla polemica per il cosiddetto emendamento Caselli, quello che impedisce di conferire incarichi direttivi al magistrato che ha non ha ancora da fare almeno quattro anni di servizio al momento di assumere il nuovo incarico e che quindi impedirebbe all’ex procuratore di Palermo di assumere la Direzione nazionale antimafia, siamo al classico «molto rumore per nulla».
    Si può discutere sull’opportunità di inserirlo all’ultimo momento nella legge, ma non è certo un problema costituzionale.
    Anzi, non è un problema per niente.
    Caselli nessuno lo vuole alla Dna, a cominciare dai suoi colleghi di Magistratura democratica che gli preferirebbero cento volte l’attuale procuratore di Palermo Piero Grasso. Può persino succedere che Caselli finisca per essere nominato alla Dna proprio grazie a questo emendamento. Ma anche in questo caso niente di grave, tranne il fastidio di rivederlo tutte le sere a sproloquiare in televisione.
    La Direzione nazionale antimafia conta molto poco, non ha né le competenze né i poteri che le voleva dare il suo inventore Giovanni Falcone, contro cui insorsero proprio Caselli e altri 60 magistrati accusandolo di voler minacciare l’indipendenza e l’autonomia delle procure (l’accusa è sempre la stessa), gli stessi magistrati che hanno firmato la protesta per l’esclusione di Caselli.
    E il Csm ricorrerà, magari contro voglia, alla Corte Costituzionale, come ha fatto per bloccare la legge che risarcisce l’ex presidente della Cassazione Corrado Carnevale per la persecuzione subìta. La logica dell’attuale «indipendenza e autonomia» della magistratura italiana è questa: Carnevale fuori, Caselli dentro.
    Questa riforma non è niente di eccezionale, ha molti difetti e qualche pregio.
    Ma se servirà a promuovere i magistrati come Carnevale e a bocciare quelli come Caselli, la magistratura italiana ci guadagnerà, e con la magistratura ci guadagnerà il Paese tutto.

    Linonline.it su il Giornale

    saluti

  2. #2
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    Predefinito Il segreto istruttorio va abolito

    «Il ministro Castelli sta tenendo il nuovo codice penale nel cassetto, mentre il governo è impegnato a varare altre riforme emozionali, sulla legittima difesa e sulla legge sulla stampa».
    Lo ha sostenuto il sostituto procuratore di Venezia Carlo Nordio, responsabile della Commissione per la riforma del codice penale, parlando a Bema al convegno su Giustizia e Informazione promosso dal procuratore di Sondrio Gianfranco Avella e dall'assessore alla Cultura del piccolo paese della Valtellina, la giornalista Rai Daniela Cuzzolin.
    «Tante nuove riforme - ha spiegato il sostituto procuratore di Venezia - stanno andando nel senso contrario al progetto sul quale stiamo lavorando da tempo. C'è il rischio concreto che toccato un mattone crolli tutta la casa, con nostra grande frustrazione per tutto ciò».
    Nordio ha poi parlato in riferimento all'abolizione dell'informazione di garanzia: «Si dovrebbe abolire l'informazione di garanzia, istituita per garantire la persona indagata nella fase delle indagini, e si dovrebbe abolire anche il segreto istruttorio».
    «L'abolizione del segreto istruttorio - ha spiegato Nordio - cancellerebbe l'odiosa forma di privilegio che hanno alcuni cronisti per le corsie preferenziali alle informazioni nella fase delle indagini. Il magistrato, se lo vuole, può riuscire a tutelare il segreto istruttorio».

    da il Giornale

    saluti

  3. #3
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    Predefinito Sarò al lavoro ma Calderoli sbaglia

    Piero Calabrò, giudice civile del Tribunale di Monza, non aderirà allo sciopero dei magistrati previsto per il 14 luglio, e devolverà in beneficenza lo stipendio di quella giornata di lavoro. Il giudice ha parlato ieri a margine del convegno su «Giustizia e informazione» tenutosi a Bema (Sondrio), e ha colto l'occasione per rispondere alle affermazioni del ministro Roberto Calderoli, che si è detto deciso a denunciare tutti i magistrati che aderiranno allo sciopero.
    «Il 14 luglio io andrò in Procura e sporgerò una denuncia come privato cittadino», aveva detto il coordinatore delle segreterie della Lega in un'intervista al Giornale.
    La risposta di Calabrò è arrivata tempestiva.
    «Ritengo che lo sciopero programmato per i prossimi giorni - ha spiegato il giudice - non sia uno strumento consono per un potere dello Stato perché arreca danno solo ai cittadini».
    «Al ministro Roberto Calderoli - ha aggiunto il magistrato di Monza - rispondo che non sciopererò, ma mi autodenuncio e resto in fiduciosa attesa degli esiti della sua folcloristica iniziativa».
    «Io lavorerò regolarmente - ha aggiunto il giudice Calabrò - ma devolverò il ricavato della mia giornata di lavoro alla fondazione Exodus di don Antonio Mazzi».

    su il Giornale

    con tutto il rispetto "dovuto" al giudice sembra strana l'autodenuncia di un magistrato per aver voluto aderire (solo moralmente) ad uno sciopero di magistrati.
    Folclore v/s folclore.

    saluti

  4. #4
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    Predefinito

    Io sto dalla parte della giustizia, che è al meglio rappresentata dalle severe critiche dell'"Unione delle Camere Penali" alla riformicchia del governo e all'irresponsabilità indubitabilmente e beceramente corporativa, della grande parte dei magistrati.
    La separazione delle funzioni è un'ipocrisia inutile, ci vuole la separazione integrale delle carriere e una riforma che finalmente affronti TUTTI i problemi della giustizia (civile, penale, amministrativa......) in modo organico e in TUTTI i loro aspetti, portando finalmente l'Italia nel novero dei paesi civili anche riguardo a tali servizi fondamentali da rendere al cittadino.

    Saluti liberali

  5. #5
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    Predefinito Questa è "la legge" tanto odiata....

    ....dai magistrati scioperanti....e no.

    Accuse gravissime hanno scandito le tormentate fasi dell’approvazione della legge delega sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. Si tratterebbe di un testo guidato da un progetto politico consapevole e malizioso che ha lo scopo di cancellare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura; di una legge che impedirà il buon funzionamento degli uffici giudiziari e prepara la sottomissione dei giudici alla politica.
    Le “palesi incostituzionalità” rilevate dal capo dello Stato (che a dicembre 2004 ha rinviato la legge alle camere) hanno fornito nuova linfa agli accusatori, che in più rimproverano alla maggioranza di non aver realmente adeguato il testo, nella nuova lettura parlamentare, ai rilievi del Quirinale.
    Ma se si esce dalla propaganda e si entra nel testo della legge, l’impressione è ben diversa.
    Se ne ricava in primo luogo l’idea di una legge complessa e di difficile lettura, fatta di pochi articoli con decine di lunghissimi commi (il capo dello Stato stigmatizzò nel suo messaggio questo modo di scrivere le leggi).
    Poi, quella di una legge legata a un’antiquata visione burocratico-funzionariale del magistrato, di un testo che organizza con armi non del tutto adeguate la risposta del potere legislativo e della politica a un problema reale, riguardante non solo l’Italia ma più o meno tutte le democrazie occidentali: cioè l’enorme crescita del ruolo della giurisprudenza e dei giudici, l’importanza che anche in un ordinamento come il nostro ha il diritto di origine giurisprudenziale.
    Ma se ne ricava anche l’idea di una legge che ha qualche non secondario merito, come quello di farsi carico delle verifiche di professionalità dei magistrati, i quali, secondo la normativa finora vigente, passato il concorso iniziale non debbono più superare alcun serio esame.
    O come quello di dar vita a una Scuola superiore della magistratura, in cui la formazione del magistrato dovrebbe svolgersi a contatto con stimoli provenienti dalle altre professioni legali.
    Quanto ai rilievi del capo dello Stato, non è vero che essi non siano stati accolti o lo siano stati solo formalmente.
    E’ stato eliminato ogni accenno a un ruolo del ministro dellla Giustizia nella determinazione di linee di politica giudiziaria.
    E’ stato allo stesso modo eliminato il riferimento a uffici ministeriali decentrati dotati del compito di monitorare l’attività delle procure e l’esito dei procedimenti penali da essi sollecitati. In tema di concorsi, il Quirinale ha ritenuto afflitta da palese incostituzionalità la scelta originaria di far dipendere, in generale, le promozioni o i cambi di funzioni dal giudizio finale e decisivo della Scuola superiore della magistratura, che è struttura
    “esterna” al Csm, cui l’art. 105 della Costituzione riserva invece assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati.
    Ora il ruolo essenziale del Csm sembra essere nuovamente riconosciuto, essendogli attribuita l’ultima parola su promozioni e avanzamenti.
    Anche se va pur detto che, ammesso che quella seguita dai giuristi del Quirinale sia l’interpretazione esatta, è davvero un pessimo sistema quello in cui i concorsi per l’avanzamento nella carriera sono controllati dall’organo eletto da quegli stessi magistrati che ai concorsi partecipano.
    Una legge con qualche pregio e molti difetti, insomma.
    Con la precisazione che i difetti non sono quelli che la propaganda ideologica accredita.
    Esaminiamo gli aspetti principali del testo.
    (nz)

    ACCESSO IN MAGISTRATURA
    Si fa per concorso, come esige la Costituzione. Aspetto centrale è che non sarà più possibile partecipare al concorso subito dopo la laurea in giurisprudenza. Viene reso infatti obbligatorio possedere un titolo ulteriore (dottorato di ricerca, titolo di avvocato, essere stati magistrati onorari, aver svolto funzioni direttive nella pubblica amministrazione). E’ un modo per selezionare i candidati in via preventiva: avere meno domande e più qualificate. Altro aspetto decisivo è che, nella domanda di partecipazione, i candidati già dovranno dire se, una volta vincitori, intendono accedere alla magistratura giudicante o a quella requirente. Al momento dell’assegnazione delle funzioni, questa indicazione costituirà titolo preferenziale, nei limiti della disponibilità dei posti. La commissione di concorso è unica, è composta da magistrati e docenti universitari e viene nominata dal ministro della Giustizia, ma previa delibera del Csm.
    Il concorso è unico per gli aspiranti giudici e pubblici ministeri. Alle materie d’esame tradizionalmente previste si aggiunge il diritto dell’economia. Viene introdotto un test psicoattitudinale, da svolgersi anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. Il vero problema è vedere come sarà organizzato. I firmatari della legge ritengono che non ci sia niente di scandaloso in una verifica dell’equilibrio psicologico di soggetti cui saranno attribuite funzioni che incidono sui diritti e la libertà dei cittadini.

    STRUTTURA DELLA CARRIERA
    E’ la parte più complicata della legge. Qui, l’idea-guida è quella di prevedere concorsi per titoli ed esami e periodiche verifiche di professionalità.
    Si tratterebbe di far avanzare in carriera i “bravi”, abbandonando la progressione in carriera per mera anzianità e per non demerito, che ha caratterizzato l’organizzazione della magistratura in questi decenni e che costituisce, per chi ragiona con un minimo di serenità, il vero scandalo (considerato tale da tutti gli studiosi di organizzazione pubblica). Il problema è, ovviamente, quello di stabilire come e con quali criteri si valuta chi è “bravo” e chi non lo è. Il sistema dei concorsi,
    indubbiamente macchinoso, presenta il rischio di costringere i magistrati ad uno studio astratto e formalistico, lontano dalla realtà. In modo ragionevole, la legge tenta di ovviare a questo rischio stabilendo che le prove concorsuali dovranno consistere soprattutto nella risoluzione di casi pratici.
    La carriera si organizza secondo tre livelli funzionali generali (funzioni di primo grado, di secondo grado, funzioni di legittimità).
    La progressione tra un grado e l’altro è subordinata all’acquisto di un’idoneità allo svolgimento delle funzioni superiori, che si raggiunge sostenendo e superando i concorsi di cui si diceva, e previa frequenza di un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura. Ai concorsi si può partecipare dopo almeno otto anni di effettivo svolgimento delle funzioni (giudicanti o requirenti) di primo grado. Per il conferimento effettivo delle funzioni superiori, tuttavia, bisognerà attendere che si liberi il posto.
    Una precisazione opportuna: il magistrato che non intende partecipare ai concorsi non è obbligato a farlo, anche se, come si dirà meglio subito, dovrà sottoporsi necessariamente a periodiche verifiche di professionalità.
    E’ infatti previsto che egli possa restare in servizio nello stesso ufficio, svolgendo la medesima funzione per un periodo massimo di dieci anni, prorogabile di altri due. Se ne deduce che il magistrato, dopo questo periodo, debba cambiare ufficio, ma non necessariamente anche il tipo o il grado di funzioni, che possono dunque restare le stesse anche per tutta la durata della carriera.
    L’aggiornamento professionale dei magistrati è particolarmente curato: essi sono obbligati a partecipare a corsi di aggiornamento professionale o di formazione ogni cinque anni, presso la Scuola superiore della magistratura (se non vi ostano comprovate esigenze organizzative e funzionali degli uffici di appartenenza). Hanno viceversa il diritto di partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori.
    Al termine del corso di aggiornamento professionale è formulata una valutazione da inserire nel fascicolo personale del magistrato “al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Csm”.
    Anche alle valutazioni sulla professionalità dei magistrati è data notevole attenzione: dopo sette anni dall’ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, e viceversa (passaggio il quale implica di per sé, come si dirà, una
    valutazione), devono frequentare presso la Scuola superiore un corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte. All’esito del corso sono sottoposti dal Csm ad un giudizio di idoneità per l’esercizio in via definitiva delle funzioni assegnate. In caso di esito negativo, il giudizio può essere ripetuto per non più di due volte. In caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, il magistrato è dispensato dal servizio, potendo però transitare ad altra pubblica amministrazione.
    Coloro che non hanno sostenuto i concorsi per passare ad un grado superiore, al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura debbono frequentare un corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore, il cui esito è valutato dal Csm, e sono quindi sottoposti a valutazione da parte dello stesso Csm. Il passaggio alla classe stipendiale superiore è condizionato dall’esito positivo di tale valutazione. Quanto, infine, alla progressione economica, sono previste sette classi di anzianità a cui corrisponde un determinato trattamento economico.
    Si può “velocizzare” il passaggio da una classe all’altra superando i concorsi per titoli ed esami per il conferimento delle funzioni di secondo grado o superando i concorsi per il conferimento delle funzioni di legittimità.
    Se ne deduce che il conseguimento della sola idoneità all’esercizio delle funzioni superiori comporti automaticamente un aumento dello stipendio, a prescindere dell’esercizio effettivo di tali funzioni.

    FUNZIONI DISTINTE PER GIUDICE E PM
    La legge non introduce quella che anche nella vulgata giornalistica viene definita la “separazione delle carriere”.
    Separazione vi sarebbe davvero solo se quella di giudice e quella di pm fossero due carriere diverse, cui si accede con concorsi distinti e senza alcuna possibilità di “passerella” dalll’una all’altra (o meglio: in un sistema a separazione reale il passaggio è possibile solo dimettendosi e ricominciando da capo). La legge opta per una sorta di distinzione rafforzata delle funzioni: dalla funzione giudicante a quella di pubblico ministero e viceversa è infatti possibile passare solo per coprire posti vacanti, solo nei primi anni di carriera, e non più a sola domanda ma superando un concorso.
    Se posti vacanti vi siano, il magistrato che intende mutare le funzioni può, entro il terzo anno dall’ingresso in magistratura, partecipare ad un concorso per titoli bandito dal Consiglio superiore della magistratura.
    Attenzione: condizione per parteciparvi è l’avere frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura. La Scuola rilascia un giudizio, sul quale però l’ultima parola spetta al Consiglio superiore della magistratura (aggiunta resa necessaria, come si diceva sopra, dal rinvio della legge da parte del capo dello Stato).
    La commissione di concorso, come al solito, è formata da magistrati e professori universitari ed è nominata dal Csm. I posti vacanti devono trovarsi in un distretto diverso da quello in cui si
    sono svolte le funzioni fino a quel momento (con esclusione del distretto di cui all’articolo 11 del codice di procedura penale: ad esempio, chi ha fatto il giudice a Milano, può andare a fare il pm in tutti i distretti, ad eccezione di Milano e Brescia).
    In nessun altro caso è consentito il passaggio da una funzione all’altra. C’è da ricordare una bella disposizione transitoria, che precede l’entrata in vigore a regime di questa disciplina:
    entro tre mesi dall’entrata in vigore del primo decreto legislativo di attuazione della legge, i magistrati in servizio potranno comunque chiedere il mutamento delle funzioni, previa
    valutazione positiva da parte del Csm, nei limiti dei posti vacanti.

    FUNZIONI DIRETTIVE
    Il conferimento degli incarichi direttivi (gli incarichi cioè di rilievo maggiore: da presidente del Tribunale o procuratore della Repubblica fino a presidente della Corte di cassazione e procuratore generale presso la stessa Corte) è oggetto, nella legge, di una particolare disciplina. Tratto caratteristico è l’introduzione (da tempo auspicata) della loro temporaneità.
    L’incarico direttivo (salvo qualche eccezione) non potrà essere mantenuto per più di quattro anni, talvolta prorogabili di altri due.
    In generale, le funzioni direttive vengono conferite ai magistrati che hanno una certa anzianità di servizio e hanno superato i concorsi per la progressione in carriera.
    Se hanno questi requisiti e hanno frequentato l’apposito corso presso la Scuola superiore della magistratura, il cui giudizio finale è comunque sempre valutato dal Csm, possono partecipare
    al concorso per il conferimento delle funzioni direttive. La commissione di concorso, composta da magistrati e professori, è nominata dal Csm. Essa deve valutare i titoli, la laboriosità del magistrato e le sue capacità organizzative.
    La Commissione conclude il suo lavoro con una “dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni”.
    A questo punto, il Csm, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, propone al ministro della Giustizia, per il concerto, le nomine nell’ambito dei candidati dichiarati idonei nella commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità.
    Il ministro, fuori dai casi di ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (aggiunta resasi necessaria dopo il rinvio della legge da parte del capo dello Stato) può ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi.
    Si prevede infine, che le funzioni direttive possono essere conferite solo ai magistrati che hanno ancora quattro anni di servizio prima del collocamento a riposo.
    Si trova in questa parte della legge quella che è stata definita la norma “anti-Caselli”: nelle more dell’attuazione della delega, non possono essere conferiti incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo e non possono essere conferiti incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo.
    Tale disposizione si applica anche alle procedure per il conferimento degli incarichi direttivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

    SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
    La Scuola più volte citata è la migliore idea della legge. Si affida il tirocinio, la formazione e l’aggiornamento professionale del magistrato a un “ente” nel qual trovano posto, nell’ambito
    di una gestione “corale”, tutte le professionalità giuridiche: perché il magistrato è un professionista del diritto come gli altri ed è giusto che il suo aggiornamento professionale avvenga non separatamente ma a contatto con gli stimoli provenienti da tutte le professioni legali.
    E’, naturalmente, l’idea maggiormente avversata dal Consiglio superiore della magistratura, che vede così infranto il proprio monopolio sulla formazione dei magistrati, conquistato in via di prassi in questi decenni e che però nessuna norma della Costituzione gli riserva in esclusiva.
    La Scuola superiore della magistratura è un ente fornito di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale. Utilizzerà il personale dell’organico del ministero della Giustizia o comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio del Ministero.
    La Scuola ha il compito di organizzare e gestire il tirocinio e la formazione degli uditori giudiziari, di organizzare i corsi di aggiornamento professionale e di formazione di magistrati, di promuovere iniziative, scambi culturali, incontri di studio e ricerca.
    Essa è diretta da un Comitato, che dura in carica quattro anni, composto dal primo presidente della Corte di cassazione o da un magistrato da lui delegato, dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato da lui delegato, da due magistrati nominati dal Consiglo superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio nominato dal Consiglio nazionale forense, da un professore universitario nominato dal Consiglio universitario nazionale, da un membro nominato dal ministro della Giustizia.
    I componenti eleggono il Presidente al proprio interno.
    Nella programmazione dell’attività didattica, il Comitato direttivo potrà avvalersi delle proposte del Csm, del ministro della Giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche.

    RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL PM
    E’ un altro aspetto delicato della legge, che però non ha dato adìto a osservazioni da parte del capo dello Stato.
    Idea-guida è quella di rafforzare il controllo gerarchico del capo dell’ufficio sui sostituti. E’ un’idea, si badi, che la Corte costituzionale, in una sentenza del 1976, ha giudicato non in contrasto con la Costituzione.
    In base alla legge, il procuratore della Repubblica è il titolare esclusivo dell’azione penale e la esercita “sotto la sua responsabilità”, “assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo”. Egli può delegare un procuratore aggiunto alla funzione di vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio, perché lo coadiuvino nella gestione.
    Il procuratore della Repubblica determina i criteri cui i procuratori aggiunti o i delegati devono attenersi nell’adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o inosservanza.
    Il Procuratore della Repubblica organizza l’ufficio: determina i criteri generali cui i magistrati dell’ufficio devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche, nell’impostazione delle indagini. Gli atti che incidono su diritti reali o personali devono essere assunti previo assenso del procuratore della Repubblica, del procuratore aggiunto o del magistrato delegato.
    Il procuratore ha anche il compito di dettare i criteri per la distribuzione degli affari.
    Rilevantissima la norma su rapporti delle procure con la stampa: il capo dell’ufficio deve tenere personalmente (o tramite delegato) i rapporti con gli organi di informazione.
    Ciò dovrebbe mettere argine alla prassi dei canali preferenziali tra singoli sostituti e giornali. Inoltre, si stabilisce che tutte le informazioni sull’attività dell’uffici di procura vengano riferite “impersonalmente” allo stesso ufficio. Ciò serve sia a impedire che le indagini vengano “personalizzate”, apparendo all’esterno come il frutto di un’attività individuale, sia a tutelare il singolo sostituto che le svolge.

    RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
    La responsabilità disciplinare è l’unica vera responsabilità imputabile al magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, poiché la responsabilità civile è retta da una legge che sostanzialmente
    impedisce di addebitare al magistrato le sue negligenze. Ovvio perciò che la legge la circondi di particolari attenzioni, con innovazioni positive, come la tipizzazione degli illeciti, cioè la previsione di singole (“tipiche”, appunto) fattispecie di illecito.
    Scorrendo queste fattispecie, sembra che il legislatore abbia scelto la strada arcigna di considerare come illeciti disciplinari gli sconfinamenti “creativi” dell’interpretazione giudiziaria, partendo dall’idea della rigida soggezione del giudice alla legge, che è certo un caposaldo dello Stato liberale di diritto, ma va ambientata in un clima culturale che non è più quello ottocentesco del giudice “bocca della legge”.
    Ed è dubbio che la risposta disciplinare sia sufficiente, e serva davvero a ripristinare il primato del legislatore democratico-rappresentativo sul diritto di origine giurisprudenziale.
    Come si diceva, è prevista la tipizzazione degli illeciti e delle relative sanzioni. La scelta di quali comportamenti perseguire disciplinarmente non è più lasciata alla discrezionalità dei titolari dell’azione disciplinare e alla sezione disciplinare del Csm, sulla base di vaghe scelte normative.
    I doveri del magistrato la cui violazione costituisce illecito disciplinare sono espressamente elencati. Sono poi previsti i singoli illeciti disciplinari, suddividendoli in illeciti commessi nell’esercizio delle funzioni, al di fuori delle funzioni e come conseguenza di reato.
    Anche il procedimento disciplinare è oggetto di attenzione. Se ne conferma la struttura “giurisdizionale”, prevedendo termini di decadenza per l’esercizio dell’azione disciplinare, garantendo il diritto di difesa del magistrato e la pubblicità delle udienze. Si sancisce la natura obbligatoria dell’azione disciplinare da parte del procuratore generale presso la cassazione.
    Si introducono diverse disposizioni volte a consentire al ministro della giustizia di “intervenire” nel procedimento disciplinare da lui stesso sollecitato.

    Nicolò Zanon Ordinario di Diritto costituzionale nella Facoltà d Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano

    Su il Foglio

    saluti

  6. #6
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    Predefinito Il Csm non è la "terza Camera"

    La Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il conflitto di competenza sollevato dal Csm nei confronti di governo e parlamento per bloccare la legge che lo obbliga a reintegrare nelle funzioni i magistrati sospesi perché implicati in vicende giudiziarie da cui sono usciti assolti.
    La vicenda che così si conclude (salvo nuovi colpi di coda) ha del paradossale.
    Il Consiglio superiore della magistratura, che dovrebbe tutelare i magistrati ingiustamente accusati, in questo caso ha fatto l’esatto contrario.
    Corrado Carnevale, giudice di Cassazione, accusato di complicità con i boss dalla procura antimafia di Gian Carlo Caselli, è stato prosciolto con formula piena.
    Dopo sette anni.
    Nel frattempo però il Csm lo aveva sospeso dallo stipendio e dalle funzioni.
    Per ovviare a questa palese ingiustizia il parlamento approvò la legge che impone il reintegro dei funzionari pubblici licenziati o sospesi, una volta che fossero stati assolti.
    Alla richiesta di Carnevale e di altri sei magistrati di tornare al proprio lavoro, il Csm, invece di applicare la legge, ha opposto un conflitto di competenze, sostenendo la tesi inverosimile secondo cui la legge, siccome non era stata preceduta da un parere del Csm, non andava applicata.
    Un modo come un altro per rivendicare un diritto di veto sull’attività delle Camere.
    Ora la Consulta, con la sua decisione, ha rimesso le cose a posto, ma intanto il Csm ha bloccato per un anno l’esecutività di una legge, con l’effetto di ledere i diritti di cittadini innocenti, il cui unico torto è quello di avere dimostrato che le accuse delle varie procure erano infondate.
    E’ difficile, comunque, che il Csm receda dalla sua pretesa di dettare legge in materia giudiziaria ai danni del Parlamento, unico titolare del potere legislativo.
    Per non aver voluto partecipare all’ennesimo processo contro la legge di riforma dell’ordinamento giudiziario, i laici di centrodestra del Csm sono stati accusati dalla sinistra giudiziaria di ostruzionismo.
    Si vede che nella “terza Camera” non vige neppure questo diritto per la minoranza.

    Ferrara su il Foglio

    saluti

  8. #8
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    Predefinito I "padri" della giustizia lenta

    La riforma dell’ordinamento giudiziario appena approvata ha ricevuto molte critiche, spesso pregiudiziali, talora fondate ma, come tutte le misure di questo tipo, potrà essere valutata davvero dopo che sarà stata sperimentata per un certo periodo.
    Naturalmente non può risolvere tutti i problemi della giustizia italiana, che spesso risiedono non nell’ordinamento ma nel funzionamento. Per questo le critiche preventive di chi sostiene che la nuova legge non accelererà il corso dei processi sono palesemente improprie.
    I processi durano molto soprattutto perché le udienze sono poche, perché spesso i magistrati sono impegnati in altre questioni, come quella di preparare conferenze e convegni invariabilmente rivolti a contestare le scelte del governo; e perché molto, moltissimo tempo viene impiegato in processi che hanno grande risonanza mediatica, come quelli che coinvolgono personalità politiche, anche se assai raramente si concludono con una condanna.
    Il funzionamento concreto della giustizia dipende dal Csm. Il quale però, calato sempre più nel ruolo innaturale di terza camera legislativa, accumula ritardi paurosi nelle sue funzioni naturali, a cominciare dalla nomina dei magistrati nelle circoscrizioni.
    Qualcuno è arrivato a sostenere che il ritardo dipende dalla norma sui requisiti di anziantà inserita nella nuova legge, che non è ancora in vigore e quindi non porta alcuna responsabilità per le decine di uffici giudiziari lasciati senza titolari per mesi o per anni.
    Qualche magistrato, poi, ha detto che potrà dedicare meno tempo alle udienze perché dovrà studiare, a causa degli esami previsti per passare da una carriera all’altra.
    E’ come se un giornalista o un professore dicessero che non possono scrivere o insegnare perché devono documentarsi. Se anche servisse solo a far studiare un po’ di più i magistrati, la legge avrebbe già raggiunto un buon risultato.
    Chiedere loro di aggiornarsi non è una bestemmia, come non lo è aspettarsi che si dedichino un po’ di più al lavoro per cui sono pagati.

    Ferrara su il Foglio

    saluti

  9. #9
    sacher.tonino
    Ospite

    Predefinito

    La Magistratura è uno status quo e come tutti gli status quo, vi sono degli oneri e dei privilegi; non è con le riforme che si risolvono i problemi della giustizia, perchè la giustizia è fatta di uomini...

 

 

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