
Originariamente Scritto da
FalcoConservatore
Ecco ora un'altra proposta di buon senso:
MOZIONE PDL-PL PER LA CORREZIONE ORTOGRAFICA DEI TESTI
L’assemblea delega al Presidente Daniele il compito di correggere ogni errore ortografico presente nei testi approvati fino a questo momento dall’Assemblea e di riferire in qualsiasi caso tali correzioni risultassero influenti sul significato normativo delle proposizioni che le contengono.
MOZIONE PER LA RIFORMULAZIONE STILISTICA DELLA COSTITUZIONE
Il testo costituzionale è riformulato ed abbreviato stilisticamente nel testo che segue. Si affida al Presidente Daniele il compito di accertare eventuali difformità normative fra il testo originale ed il testo riformulato e di effettuarne la correzione entro 7 giorni dall’approvazione del presente emendamento. Testo riformulato:
"TITOLO II
RAPPORTI POLITICI
Sezione I - Partiti Politici e Associazioni
Art. 1
1. La partecipazione attiva alla vita politica della Comunità di Pir ed il diritto di tutti ad un veloce accesso a tutte le informazioni del forum sono tutelati.
2. E' istituito il "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir", esso si compone di due sezioni.
a) sezione "Registro partiti politici" che riguarda i movimenti che possono partecipare di diritto alle elezioni avendone i requisiti richiesti dalla costituzione.
b) sezione "Registro libere associazioni" riservata a tutte quelle associazioni politiche, culturali o sociali che non rispondono ai requisiti richiesti per essere iscritti nella prima sezione.
Art. 2
1. Per l'iscrizione nella prima sezione ogni movimento deve presentare, entro 20 giorni prima dalla data stabilita per le elezioni, quanto segue:
a) Nome del partito
b) Sigla
c) Simbolo
d) Carta dei valori
e) Lista iscritti con almeno cinque presenze
f) thread istituzionale
2. Ogni movimento iscritto è soggetto al rinnovo annuale delle iscrizioni, da effettuare entro il termine della legislatura in corso, nel thread del registro dei partiti.
3. Il mancato rispetto di uno o più di questi criteri comporta automaticamente l'iscrizione nel registro delle libere associazioni e
l'esclusione dalle competizioni elettorali.
4. La permanenza nel registro delle libere associazioni non comporta nessun obbligo e rinnovo annuale.
Art. 3
Il Ministero degli Interni raccoglie tutti i dati forniti pubblicamente dai partiti politici negli appositi registri e li comunica alla commissione elettorale.
Art. 4
1. Entro tre giorni dalla proclamazione di nuove elezioni, si insedia una commissione elettorale, composta dal Presidente della Corte Costituzionale e da 4 forumisti scelti dall'Amministrazione, che ha il potere di rimuoverli e sostituirli in ogni momento.
2. La commissione collabora con l'amministrazione nelle operazioni di voto e stabilisce quali partiti politici iscritti nel registro hanno i requisiti per poter partecipare alle elezioni.
3. La commissione resta attiva fino alla proclamazione dei risultati ufficiali rilasciati dalla amministrazione.
Art. 5
1. E' vietato utilizzare a fini elettorali simboli di partiti reali, se non previa autorizzazione della dirigenza di essi all'amministrazione del forum.
2. E' vietato utilizzare simboli e marchi di altri partiti politici virtuali e di altri movimenti politici iscritti nel "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir", senza il consenso del rappresentante del partito titolare.
Art. 6
Durante tutto il periodo della campagna elettorale, è vietato fare attività o propaganda elettorale, identificandosi come partito concorrente alle elezioni fino a quando non regolarmente iscritti al registro dei partiti politici.
Parte seconda: Ordinamento del gioco.
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I - Le Camere
Art. 7
Il Parlamento comprende Camera e Senato.
Art. 8
1. La Camera ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.
2. Il numero di eletti per ciascun ramo varia a seconda del numero dei votanti alle elezioni secondo la proporzione:
13 eletti fino a 200 voti validi.
15 eletti da 201 fino a 400 voti.
17 eletti da 401 fino a 600 voti.
19 eletti da 601 fino a 800 voti.
21 eletti da 801 voti a 1000 voti.
25 eletti da 1001 voti in poi.
3. Sono eleggibili per la Camera o per il Senato tutti i forumisti con, rispettivamente, almeno 250 o 500 post.
Art. 9
1. Camera e Senato sono eletti per sei mesi, contati al netto delle pause istituzionali disposte dalla legge ordinaria.
2. La durata di ciascun ramo non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 10
1. Le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro 30 giorni dallo scioglimento delle precedenti.
2. La prima riunione ha luogo non oltre il 10 giorno dalle elezioni.
3. Finché non siano riunite le nuove camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 11
1. Ciascuna camera stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
2. Il regolamento emanato con decreto dei presidenti dei rispettivi rami del Parlamento, si conforma alle norme costituzionali.
3. La Corte Costituzionale può giudicare su ricorso la legittimità dei regolamenti.
4. E' garantito il diritto di parola ai forumisti non congressisti nelle forme stabilite dal regolamento.
5. Le deliberazioni di ciascuna camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
6. I membri del governo, anche se non fanno parte delle camere, hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di partecipare alle sedute.
Art. 12
Ciascuna camera elegge fra i suoi membri il proprio Presidente secondo quanto stabilito dalla Costituzione e l'Ufficio di Presidenza secondo le disposizioni del regolamento.
Art. 13
1. Il Presidente della Camera e il Presidente del Senato sono eletti con una maggioranza speciale di due terzi dei presenti valida per le prime due sedute.
2. Dal terzo scrutinio in poi l'elezione richiede la sola maggioranza semplice dei presenti.
Art. 14
1. I Presidenti della Camera e del Senato e i loro rispettivi uffici di Presidenza, possono essere destituiti con una mozione motivata, approvata con una maggioranza di due terzi dei presenti, presentata firmata rispettivamente da almeno cinque Deputati o da altrettanti Senatori.
2. I Deputati e i Senatori che mancano all' appello per quattro sedute consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza, decadono e sono sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o, nell' impossibilità di farlo, dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste.
Art. 15
1. L'operato, sospetto di incostituzionalità, del Presidente di una delle due Camere è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale, a seguito di denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post.
2. Se la Corte riscontra un comportamento incostituzionale nell'operato del Presidente può ammonirlo con censura deliberata da almeno tre dei cinque giudici.
3. Il Presidente decade dal suo incarico alla terza censura decretata dalla Corte.
Art. 16
1. La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
2. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Sezione II - La formazione delle leggi
Art. 17
La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.
Art. 18
L'iniziativa delle leggi di competenza della Camera appartiene al Governo e a ciascun Deputato, nelle modalità indicate dai regolamenti.
Art. 19
1. Sono di esclusiva competenza legislativa della Camera:
a) le modifiche alla Costituzione
b) i progetti di legge ordinari che regolamentano il gioco
c) la legge elettorale
d) i question-time di attualità politica
e) tutte le attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net
2. E' di esclusiva competenza del Governo l'organizzazione della propria struttura interna e attività.
Art. 20
L' iniziativa delle leggi di competenza del Senato appartiene a ogni Senatore e al Governo, nelle modalità indicate dai regolamenti.
Art. 21
Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti i disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica nazionale e internazionale, l'ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili.
Art. 22
Il Governo in carica può presentare al Senato, attraverso un suo membro, un progetto di legge articolato riguardante le materie di competenza del Senato, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato.
Art. 23
1. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti con almeno 100 post, alla Camera o al Senato a seconda della specifica competenza, di un progetto redatto in articoli.
2. La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione.
Art. 24
Il regolamento di ciascuna camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza tramite voto a maggioranza semplice.
Art. 25
1. Il Presidente di PIR promulga ogni legge entro dieci giorni dall'approvazione.
2. Egli, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
3. Se il ramo del parlamento competente l'approva nuovamente, la legge è promulgata obbligatoriamente dal Presidente.
4. Nel caso in cui il Presidente non adempia entro tre giorni, provvedono il vice Presidente, o il guardasigilli.
Art. 26
1. È indetto referendum per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano:
30 cittadini fino a 2000 utenti iscritti al sito
45 cittadini da 2001 a 5000 utenti iscritti al sito
60 cittadini sopra i 5000 utenti iscritti al sito
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere i due rami del Parlamento.
3. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti pari o maggiore al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali, approssimato per difetto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. La legge regola le modalità di attuazione del referendum.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET
Art. 27
1. Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione e, mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
2. È simbolo della indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.
3. È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
4. Può inviare messaggi alle Camere.
5. Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
6. Conferisce le onorificenze del forum, istituite con legge ordinaria.
Art. 28
1. II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
2. Se la maggioranza non è raggiunta al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati, nel quattordicesimo giorno seguente.
3. Contestualmente alla candidatura, coloro che concorrono alla Presidenza dichiarano i propri candidati vicepresidente collegati.
Art. 29
1. Non possono ricandidarsi a Presidente i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale.
2. Essi tornano nuovamente candidabili dopo una legislatura completa.
Art. 30
1. Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
2. Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dalla Camera.
Art. 31
1. Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti.
2. Tutte le consultazioni sono pubbliche in apposito thread.
Art. 32
1. Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
2. Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.
Art. 33
1. La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambi le camere.
2. Se l' operato del Presidente di Politicainrete non è conforme a questa linea, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema e, se ritenuto da essa colpevole di seguire un disegno incostituzionale, punito con una censura costituzionale.
Art. 34
Se per tre volte consecutivamente un Primo Ministro, anche diverso di volta in volta, nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia al Congresso che al Senato, il Presidente di Politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo e nomina un esecutivo di comune accordo con i partiti politici eletti in Parlamento cercando di riunire intorno a se la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la continuità di governo fino alla conclusione della legislatura.
Art. 35
Se una maggioranza politica in entrambe le Camere si costituisce intorno a un Primo Ministro mentre il Presidente di Politicainrete.net ha assunto il ruolo di Capo del Governo, quest'ultimo è tenuto a dimettersi dall' incarico una volta che il il candidato primo ministro e il suo governo abbiano ottenuto la fiducia dei due rami del Parlamento.
Art. 36
1. Il voto di fiducia è autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net su richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
2. Il Presidente di Politicainrete.net consulta il Presidente della Camera e il Presidente del Senato e stabilisce se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere oppure no ed agisce di conseguenza.
3. Tutte le consultazioni sono pubbliche.
4. Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale.
Art. 37
1. Il Presidente di politicainrete.net nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere.
2. La legge ordinaria stabilisce i compiti, i poteri e il mandato del Governatore della Banca Centrale.
Art. 38
soppresso
Art. 39
soppresso
Art. 40
1. Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal vice Presidente.
2. In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o di dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente assume la carica di Presidente al posto del precedente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nomina un nuovo vice Presidente proposto dalla coalizione che ha sostenuto il Presidente uscente.
Art. 41
1. Se l'operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
2. Se la Corte se riscontra un comportamento incostituzionale può ammonirlo con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza.
3. Il Presidente decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale.
4. In caso di grave incostituzionalità, tale da delineare un vero e proprio attentato alla Costituzione, la Corte Costituzionale può dichiarare, con l'unanimità dei 5 membri, l'immediata decadenza del Presidente.
5. Egli non può più assumere incarichi pubblici per tutta la durata della legislatura.
Art. 42
1. Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno dieci fra Senatori e Deputati e approvata in entrambe le camere con una maggioranza speciale di 3/5 dei presenti.
2. Fra una Censura Parlamentare e un altra debbano trascorrere almeno trenta giorni.
TITOLO III
IL GOVERNO
Art. 43
1. Il potere esecutivo spetta al Consiglio dei Ministri.
2. Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato è Capo del Governo.
3. Il Primo Ministro è nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
4. Il Primo Ministro e i Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di politicainrete.net.
Art. 44
Il Primo Ministro potrà istituire i dicasteri che ritiene più opportuno per svolgere al meglio il suo programma di governo.
Art. 45
1. In ogni i ramo del Parlamento può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro.
2. La mozione deve recare la firma di almeno 5 membri di ciascuna Camera.
3. Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione sono convocate entrambe le camere per decidere sulla sfiducia.
4. Un Ministro, che per un qualsiasi motivo si è dimesso o ha subito una sfiducia, per essere rinominato Ministro durante la stessa legislatura deve ottenere preventivamente un voto di fiducia delle due camere del Parlamento.
5. Il voto contrario di una o d'entrambe le camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.
In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà procedere secondo gli articoli 26 - 27 e 28, quindi a seconda dei casi nominare un nuovo Primo Ministro o in alternativa guidare lui stesso un esecutivo tecnico fino a che non ci saranno le premesse per un nuovo governo politico.
Art. 46
In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net procede secondo gli articoli 26 - 27 e 28, ed a seconda dei casi nomina un nuovo Primo Ministro o guida lui stesso un esecutivo tecnico fino a che non ci siano le premesse per un nuovo governo politico.
Art. 47
1. Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie che ne prevedano.
2. Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente si conforma alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
3. La Corte Costituzionale può valutare preventivamente su richiesta o giudicare su ricorso la legittimità dei regolamenti.
Art. 48
1. Il Capo del Governo in carica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
2. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
3. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
Art. 49
1. Il Governo si riunisce in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno.
2. Il regolamento stabilito dal Consiglio è emanato dal Capo del Governo e si conforma alle norme costituzionali.
3. La Corte Costituzionale può valutare preventivamente su richiesta o giudicare su ricorso la legittimità del regolamento.
TITOLO IV
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I - La Corte Costituzionale
Art. 50
La Corte Costituzionale di Politicainrete svolge le proprie funzioni nel Forum "Corte Costituzionale".
Art. 51
La Corte Costituzionale è composta da 5 membri in carica per 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dal Procuratore Generale e, in caso di assenza, astensione o ricusazione dal Vice-Procuratore.
Art. 52
Sino a quando non sono riuniti i nuovi membri della Corte Costituzionale i precedenti sono prorogati nei loro poteri.
Art. 53
1. I membri della Corte Costituzionale e l’Avvocato Generale sono eletti, tra i forumisti che hanno 500 post, dai cittadini di Politicainrete.net che hanno diritto di voto alle elezioni politiche.
2. Due thread di voto con il metodo del sondaggio, relativi all’elezione dei magistrati giudicanti e di quelli inquirenti, sono aperti dall’Amministrazione di Politicainrete.net.
3. La procedura elettorale dura settantadue ore.
4. Le elezioni si aprono la prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà legislatura.
5. La data è individuata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dal Presidente di Politicainrete.net entro trenta giorni dalla data del proprio insediamento.
6. Nel trentesimo giorno precedente al voto il Presidente di Politicainrete.net convoca i comizi elettorali.
7. Le candidature sono presentate in apposito thread entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente al voto.
8. Vengono eletti Magistrati giudicanti della Corte Costituzionale i primi cinque candidati più votati nel relativo thread.
9. Viene eletto Procuratore generale il primo candidato più votato nel thread dedicato alla magistrature inquirente; viene eletto Vice Procuratore generale il secondo più votato.
Art. 54
I membri della Corte e l’Avvocato Generale possono essere rimossi dal Congresso per gravissimi motivi a maggioranza dei 3/4 dei votanti. Essi decadono dall’incarico anche per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, mancata partecipazione alle attività della Corte per 30 giorni, o banno operato dall’Amministrazione. In sostituzione del magistrato decaduto viene cooptato il primo tra i candidati non eletti.
Art. 55
1. La Corte delibera solo in presenza del numero legale, ossia con 3 o più giudici.
2. I voti di astensione non contano ai fini del risultato, ma vengono conteggiati per il numero legale.
3. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, l'esito della votazione è negativo.
Sezione II - L' indipendenza del giudiziario
Art. 56
I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.
Art. 57
Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.
Art. 58
L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, a pena di decadenza.
Sezione III - Il Presidente della corte
Art. 59
1. La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno.
2. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.
Art. 60
In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.
Art. 61
Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dalla Corte a maggioranza.
Sezione IV - Competenze della corte.
Art. 62
La Corte Costituzionale valuta i ricorsi sull’incostituzionalità delle leggi o sulle violazioni delle leggi ordinarie da parte degli attori del gioco secondo quanto disposto dalla Costituzione vigente.
Sezione V - Requisiti per adire la Corte.
Art. 63
Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico dieci membri della comunità, con almeno 500 post al momento della sottoscrizione del ricorso, i responsabili ufficiali di un partito, ciascun Congressista o il Presidente di Politicainrete.net.
Art. 64
Il Regolamento interno prevede le forme, i limiti circa la manifesta infondatezza, per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
Sezione VI - I poteri del Procuratore Generale
Art. 65
In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità tutta alla corretta applicazione del diritto.
Art. 66
1. In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere, le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politicainrete.net, Presidenza del Congresso, Presidenza del Senato, Ministeri, Presidenza di organi interni del Congresso e del Senato di Politicainrete.net previsti dal Regolamento.
2. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.
Art. 67
Nessuna fra le istituzioni elencate al comma 4 ( verificare se è corretto), a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze salvo che tramite l'Avvocato, le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dalla legge sul Regolamento della Corte.
Art. 68
1. Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia evidente grave conflitto di interesse con una parte, o coincida con essa, del ricorso egli è sostituito dal sostituto.
2. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro esclusivamente ai sensi del comma 4 e senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.
Sezione VII - Le sentenze della corte.
Art. 69
Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Art. 70
1. Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi moderatore.
2. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
Sezione VIII - Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali.
Art. 71
La Costituzione può essere modificata con disegni di legge presentati alla Camera dei Deputati nei modi e nelle forme previste dal regolamento interno alla stessa Camera.
Art. 72
Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno sei Deputati.
Art. 73
1. I disegni di legge di modifica costituzionale approvati dalla Camera hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.
2. Il Senato può solo approvare e respingere ma non può emendare.
3. Se un disegno di legge di modifica costituzionale viene respinto dal Senato esso torna alla Camera che può modificarlo e rinviarlo al Senato per l'approvazione definitiva.
Art. 74
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza speciale dei due terzi dei presenti.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 75
soppresso
Art. 76
All avvio della prima Legislatura sono considerati in vigore i regolamenti interni della Camera dei Deputati e del Senato redatti e approvati dal' Assemblea Costituzionale, che non possono essere modificati se non dopo i primi 30 giorni di legislatura dai rispettivi organi di competenza.
Art. 77
Fino all'insediamento della Corte Costituzionale di Politicainrete, che ha luogo in seguito alle elezioni che si tengono in corrispondenza della prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà della prima legislatura, in via eccezionale e transitoria i poteri e le funzioni della Corte Costituzionale sono esercitati dal Collegio dei Probiviri composto dai seguenti forumisti:
Aganto (Amministratore)
Nicola (Amministratore)
Templares (Amministratore)
Venom (Amministratore)
Eric Draven (Pubblico Ministero del sito)
Art. 78
1. Il Collegio dei Probiviri si esprime con sentenza, adottata a maggioranza assoluta e con voto segreto.
2. La sentenza è insindacabile, vincolante ed immediatamente esecutiva nei confronti di tutte le Istituzioni e tutti i forumisti del Forum.
Art. 79 - Clausola di salvaguardia delle funzioni pubbliche
1. Tutte le cariche pubbliche decadono al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) Ban definitivo
b) Sospensione superiore a 20 giorni
c) Assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo per più di 30 giorni
d) Dimissioni volontarie.
2. Restano valide le diverse disposizioni previste per la decadenza di cariche pubbliche.