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  1. #1
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    Predefinito XII Seduta Assemblea Costituente di PiR

    E' convocata in data Giovedì 26 Novembre ore 21 l'Assemblea Costituente di PiR con il seguente O.d.G. :
    -Correzione dei testi prodotti dall'Assemblea
    -Votazione finale testi prodotti


    Il Presidente
    On.Daniele
    Ultima modifica di Popolare; 24-11-09 alle 21:40

  2. #2
    Liberale Cattivo
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    Predefinito Rif: XII Seduta Assemblea Costituente di PiR

    Pubblico le mie correzioni per quanto mi compete ( regolamento Senato, Legge elettorale ) attingendo più o meno liberamente dalle varie proposte, segnalazioni e suggerimenti che sono pervenute in assemblea e all' esterno di essa.







    LEGGE ELETTORALE



    Articoli modificati:






    Art. 1
    L' amministrazione del forum politicainrete.net, sentiti i rappresentanti politici, e le massime cariche dello Stato uscenti, proclama entro la fine della legislatura la data ufficiale delle elezioni.
    Stabilita la data entro 30 giorni dalla fine della legislatura si dovranno tenere le nuove elezioni.


    Art. 2

    Invariato


    Art. 3
    1. Entro tre giorni dal decreto che individua la data delle elezioni il Ministro degli Interni o chi ne fa le veci apre un thread intitolato "Presentazione delle Liste".
    2. Ogni partito iscritto nella prima sezione del registro dei partiti e delle associazioni può, per mezzo del suo rappresentante ufficiale, depositare una, ed una sola, lista di suoi candidati per ognuna delle due camera del parlamento.
    3. Le liste devono contenere indicati espressamente:

    1. il nome (e l'indicazione del nome del partito di riferimento che la presenta)
    2. il simbolo
    3. l'ordine delle candidature, espresse con il nick del candidato ed a fianco ad esso il numero di post che ha al momento della presentazione
    4. l'indicazione degli eventuali apparentamenti con altre liste.
    5. un programma di massimo 25 righe a dimensione 2 del carattere e senza rientri.

    4. Le liste che palesemente non corrispondano a partiti iscritti nel registro o siano in sovrannumero rispetto all'unica che ogni partito può presentare possono essere cancellate dai moderatori su ordinanza della commissione Elettorale, dietro segnalazione del Ministro degli Interni.
    5. La Commissione Elettorale è organo d'appello diretto contro le ordinanze viziate da violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza del Ministero degli Interni in materia di liste.
    6. Al decimo giorno dal decreto di proclamazione della data delle elezioni il thread di presentazione viene chiuso e, esaurite per sentenza o per decorrenza del termine le pratiche pendenti in commissione, le liste in esso presenti sono le sole trasmesse all'Amministrazione per l'apertura delle operazioni elettorali.


    Art.4

    Invariato.



    Art. 5

    Sostituire nel testo la parola "trhead" con "Thread".


    Art. 6
    La durata del voto sarà di cinque giorni e sarà fissata dalla amministrazione tramite l'apposita opzione presente nei sondaggi.


    Art.7

    Il numero dei seggi verrà deciso secondo Costituzione e saranno distribuiti fra le liste seguendo un metodo proporzionale e utilizzando per il conteggio dei resti il quoziente "Hare". I seggi saranno assegnati prioritariamente ai candidati che avranno ricevuto più preferenze espresse, i rimanenti saranno attribuiti secondo l'ordine della lista.


    Art.8


    Spetta alla amministrazione del forum divulgare tutti i dati ufficiali delle elezioni e verificare eventuali cloni o scorrettezze.
    L' amministrazione può richiedere l'aiuto della commissione elettorale per svolgere i compiti richiesti.




    Sono state accolte tutte le osservazioni del forummista Ronnie con alcune modifiche.
    Ultima modifica di Supermario; 24-11-09 alle 22:31
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  3. #3
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    Predefinito Rif: XII Seduta Assemblea Costituente di PiR



    Regolamento SENATO





    TESTO ORIGINALE RECENTAMENTE APPROVATO ART.4




    Art. 4
    Una volta eletto il Presidente del Senato dovrà convocare i rappresentanti dei gruppi politici presenti in aula nel suo ufficio di presidenza e vagliare con loro se vi è la necessità di modificare parzialmente o completamente questo regolamento.

    Nel caso ve ne fosse la necessità, il Presidente del Senato e i rappresentanti politici andranno a formare una commissione che entro cinque giorni dovrà presentare il nuovo testo al Senato, per essere approvato con la maggioranza speciale richiesta dalla Costituzione.

    Nel caso ve ne fosse la necessità, il Presidente del Senato e i rappresentanti politici andranno a formare una commissione che entro cinque giorni dovrà presentare il nuovo testo al Senato, per essere approvato con la maggioranza speciale richiesta dalla Costituzione.

    Una volta esclusa o superata questa fase il Presidente del Senato dovrà riconvocare il prima possibile i rappresentanti delle liste e stabilire con loro la scaletta dei lavori e i temi da dibattere.

    La riunione per stabilire i temi da dibattere si dovrà ripetere ad ogni inizio turno di dibattito fino alla fine della legislatura.

    I temi che potranno essere presi in esame sono quelli tipici che riguardano la politica italiana o internazionale, i diritti civili, sociali, i temi etici, l' economia, piuttosto che la cronaca o la pubblica sicurezza.

    Il regolamento del Senato prevede che si possano discutere fino ad un massimo di quattro temi per ogni turno di discussione.

    Un turno di discussione può durare un massimo di trenta giorni.








    Testo corretto Articolo 4 con introduzione articolo 12:






    Art. 4
    Una volta eletto il Presidente del Senato, le varie liste o coalizioni politiche presenti in Senato dovranno indicare pubblicamente il loro rappresentante ufficiale presso l' ufficio di presidenza.
    Fatto ciò il Presidente del Senato dovrà convocare i rappresentanti ufficiali nel suo ufficio di presidenza per stabilire i temi da dibattere.
    Questa fase si dovrà ripetere ad ogni inizio turno di dibattito fino alla fine della legislatura.

    I temi che potranno essere presi in esame sono quelli tipici che riguardano la politica italiana o internazionale, i diritti civili, sociali, i temi etici, l' economia, piuttosto che la cronaca o la pubblica sicurezza.

    Il regolamento del Senato prevede che si possano discutere fino ad un massimo di quattro temi per ogni turno di discussione.

    Un turno di discussione può durare un massimo di trenta giorni.





    Art. 12
    Nel caso di richiesta ufficiale di 5 Senatori, il Presidente del Senato e i rappresentanti ufficiali delle liste presenti in Senato ( o i loro sostituti indicati fra gli altri senatori ) andranno a formare una commissione che entro cinque giorni dovrà redigere le varie modifiche al regolamento interno del Senato, da presentate successivamente in aula per l' approvazione finale.
    In commissione ogni rappresentante avrà un potere di voto calcolato in base a quanti Senatori rappresenta.
    Le modifiche così proposte per essere definitivamente approvate dovranno raggiungere la maggioranza speciale richiesta dalla Costituzione.
    Ultima modifica di Supermario; 24-11-09 alle 23:10
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  4. #4
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    Predefinito Rif: XII Seduta Assemblea Costituente di PiR

    Posto qui tutte le modifiche al Regolamento della Camera rese necessarie dalle modifiche alla Costituzione apportate nell'ultimo mese.
    Sia ben chiaro che ho toccato solo le incongruenze ( vale a dire dove invece di 3/4 c'era scritto 3/5, o dove invece di Presidente della Camera c'era scritto Presidente di Pol), per correggere tutti gli errori e le incompatibilità esistenti.
    Non sarebbe stato affatto corretto aggiungere ulteriori commi ( che Ronnie presumeva mancanti), o specificare nuove cose, questo lo farà il prossimo Parlamento. Noi qui dovevamo correggere solo le incompatibilità emerse.


    Citazione Originariamente Scritto da LIBERAMENTE Visualizza Messaggio



    L'art. 1 è così modificato

    L'assenza motivata a quattro sedute consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza....,






    L' Art. 2 è così modificato


    L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Congresso. L’elezione ha luogo per scrutinio palese a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti.



    Gli articoli 4-5 e 10 vanno benissimo così, l'eventuale restyling potrà essere solo stilistico e non di sostanza



    L'art. 11 è così modificato


    La procedura di impeachment di uno o più magistrati viene attivata dal Presidente della Camera su richiesta di almeno la metà dei congressisti.Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento del Congresso. La rimozione del magistrato o dei magistrati coinvolti nella procedura di impeachment è disposta obbligatoriamente dal presidente della Camera qualora a suo favore si esprimano almeno i 3/4 dei votanti,





    L'art. 12 è così modificato


    La procedura di impeachment del Presidente del Congresso viene attivata su richiesta di almeno cinque congressisti. Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento del Congresso. La rimozione del Presidente del Congresso è ordinata dal Presidente di Pol obbligatoriamente qualora a suo favore si esprimano almeno i 2/3 dei congressisti.
    .
    Ultima modifica di LIBERAMENTE; 25-11-09 alle 14:27
    Dio perdona, LIBERAMENTE senza dubbiamente no.

  5. #5
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    Predefinito Rif: XII Seduta Assemblea Costituente di PiR

    Presento i seguenti emendamenti, tesi a chiarire, specificare, rendere comprensibili e immuni da fraintendimenti i testi della Legge Elettorale e dei Regolamenti delle Camere:


    EMENDAMENTO PDL-PL ALLA LEGGE ELETTORALE


    All’art 1 dopo la parola “proclama” sono inserite le parole “entro la fine della legislatura”

    All’art 2 la parola “prima” è soppressa”

    L’art. 3 è sostituito dal seguente:

    “Art. 3

    1. Entro tre giorni dal decreto che individua la data delle elezioni il Ministro degli Interni o chi ne fa le veci apre un thread intitolato "Presentazione delle Liste".
    2. Ogni partito iscritto nella prima sezione del registro dei partiti e delle associazioni può, per mezzo del suo rappresentante ufficiale, depositare una, ed una sola, lista di suoi candidati.
    3. Due partiti possono presentare una lista unica per la Camera e/o per il Senato.
    4. La lista deve contenere indicati espressamente:
    a) il nome (e l'indicazione del nome del partito, o dei partiti, di riferimento che la presenta)
    b) il simbolo
    c) l'ordine delle candidature per la Camera e/o per il Senato, espresse con il nick del candidato ed a fianco ad esso il numero di post che ha al momento della presentazione
    d) un programma di massimo 25 righe a dimensione 2 del carattere e senza rientri
    5. Le liste che palesemente non corrispondano a partiti iscritti nel registro o siano in sovrannumero rispetto all'unica che ogni partito può presentare possono essere cancellate dai moderatori su ordinanza del Ministro degli Interni.
    6. Per tutti i motivi di nullità diversi da quelli indicati al comma 4, dalla data del post di presentazione di ogni lista la Commissione Elettorale ha il termine obbligatorio di 7 giorni per disporre la cancellazione ad opera dei moderatori.
    7. La Commissione Elettorale è organo d'appello diretto contro le ordinanze viziate da violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza del Ministero degli Interni in materia di liste.
    8. Al decimo giorno dal decreto di proclamazione della data delle elezioni il thread di presentazione viene chiuso e, esaurite per sentenza o per decorrenza del termine le pratiche pendenti in commissione, le liste in esso presenti sono le sole trasmesse all'Amministrazione per l'apertura delle operazioni elettorali.”

    All’articolo 6 la parola “chiusa” è sostituita dalla parola “fissata”

    All’articolo 7 è aggiunto il seguente comma “I seggi saranno assegnati prioritariamente ai candidati che avranno ricevuto più preferenze espresse, i rimanenti saranno attribuiti secondo l'ordine della lista.”

    All’articolo 8 fra “tutti” e “dati” è aggiunta la parola “i”



    EMENDAMENTO PDL-PL AL REGOLAMENTO DEL SENATO

    L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

    “Art. 4

    Subito dopo la propria elezione il Presidente del Senato convoca i rappresentanti dei gruppi presenti in aula per vagliare con loro in via informale se vi è la necessità di modificare il Regolamento.
    Se, a proprio giudizio, egli ne ravvisa l’esigenza nomina, con proprio decreto, una Commissione di revisione composta da un rappresentante per ogni gruppo.
    Il rappresentante del gruppo è vincolato ad esprimere le opinioni del gruppo e dal medesimo può, con decisione assunta pubblicamente, essere privato del proprio incarico anche in modo retroattivo.
    La Commissione, una volta costituita, ha cinque giorni per presentare un nuovo testo al Senato, redigendolo con votazioni a maggioranza semplice nelle quali ogni rappresentante è titolare di un numero di voti equivalente alla consistenza del suo gruppo.
    Il testo è sottoposto alla ratifica del Senato con la maggioranza prevista dalla Costituzione.”


    EMENDAMENTO PDL-PL AL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

    L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    “Art. 1 - i Deputati

    La Camera è costituita per l’intera legislatura dai Deputati eletti secondo la legge che non dichiarino di rifiutare il loro incarico nella prima seduta o che si dimettano e dai sostituti.
    Il Presidente constatata l’assenza per quattro sedute consecutive di un Deputato, all’inizio della quinta seduta chiama tutti gli aventi diritto a sostituirlo.
    Se entro la fine della seduta anche solo uno di essi si presenta, egli subentra con Decreto del Presidente se se ne presentano più di uno subentra il primo dei non eletti tra essi.
    I subentranti possono votare già nella seduta in cui assumono l’incarico. Se nessuno si presenta la procedura si ripete nella seduta successiva.”

    All’articolo 2 le parole “degli aventi diritto al voto” sono sostituite dalle parole “dei presenti”, le parole “dopo il terzo” sono sostituite dalle parole “dal terzo”

    All’articolo 4 le parole “, e dell'amministrazione interna” sono eliminate, dopo le parole “mantiene l’ordine” sono aggiunte le parole “ed un linguaggio consono nell’aula rivolgendo richieste ai moderatori, da e toglie la parola ai Deputati e a rappresentanti di spicco della società civile e del mondo politico che la richiedano,”, le parole “che si presuma contrario a norme costituzionali o di legge” sono sostituite dalle parole “sospetto di illegalità”

    L’articolo 5 è soppresso

    All’articolo 10 le parole “10.1 Il Congresso è altresì convocato per la votazione della fiducia al Governo o a un singolo Ministro su richiesta di cinque deputati e cinque senatori.” Sono soppresse, insieme alle parole “10.3 Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia il Presidente del Congresso dovrà convocare l'Assemblea ai fini della deliberazione sulla mozione stessa.
    10.4 Qualora un Ministro si sia dimesso o sia stato rimosso mediante mozione di sfiducia, lo stesso non potrà essere nominato nuovamente Ministro durante la medesima legislatura se non in caso di un nuovo voto di fiducia sulla sua persona da parte di entrambe le camere del Parlamento.
    10.4 Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.”

    All’articolo 11, dopo le parole “viene attivata” sono aggiunte le parole “dal Presidente della Camera”, dopo le parole “la metà dei congressisti” sono aggiunte le parole “a condizione che ricorrano le seguenti condizioni: a) l'esposto pubblico alla Camera di una parte processuale che dichiari di essere stata danneggiata da una decisione adottata in violazione di leggi formali o con grave travisamento del significato del dettato costituzionale, la gravità dell'accaduto deve essere comprovata da almeno 50 firme di cittadini con diritto di voto o dalla firma dell'Avvocato Generale o del Sostituto Avvocato Generale e di 25 cittadini con diritto di voto o di un Giudice
    b) l'esposto pubblico alla Camera di un organo colpito da Censura Costituzionale che dichiari di essere stato danneggiato da una decisione adottata in violazione di leggi formali o con grave travisamento del significato del dettato costituzionale o dei fatti, la gravità dell'accaduto deve essere comprovata da almeno 50 firme di cittadini con diritto di voto o dalla firma dell'Avvocato Generale o del Sostituto Avvocato Generale e di 25 cittadini con diritto di voto o di un Giudice
    c) una richiesta pubblica dell'Amministrazione di Politicainrete.net”, le parole “dal presidente di POL” sono sostituite dalle parole “dal presidente della Camera”, le parole “3/5 dei congressisti” sono sostituiti dalle parole “3/4 dei votanti.”

    L’articolo 12 è sostituito dal seguente “Art. 12 – Destituzione del Presidente del Congresso
    Il Presidente del Congresso può essere destituito in qualsiasi seduta ordinaria con l'approvazione a maggioranza di 2/3 dei presenti nella fase di voto di una motivazione di destituzione scritta, articolata in fatto, diritto e conclusioni presentata nella fase di discussione con la firma di almeno 5 Deputati.”

    E’ aggiunto l’articolo 14 seguente “Art. 14 - Corsie Preferenziali
    Con voto a maggioranza semplice su ordine del giorno presentato da qualsiasi deputato nella fase di discussione di una seduta ordinaria può essere disposta la priorità di calendarizzazione di un progetto di legge pendente.
    Il Presidente della Camera calendarizza nella seduta immediatamente successiva il provvedimento, indipendentemente dalla presenza di provvedimenti di precedente presentazione.
    La calendarizzazione preferenziale è in aggiunta agli ordini del giorno presenti e deroga al massimo di ordini del giorno eventualmente previsto per le sedute.

    ***
    I testi di questi emendamenti mirano, in modo puntuale, a migliorare nettamente la Legge Elettorale e i Regolamenti delle Camere. Essi sanano bugs e contraddizioni interne, e mettono il Gioco tutto al riparo di prevedibili, futuri ricorsi.
    Ci appelliamo al buon senso dei Costituenti: questi emendamenti vanno approvati. Auspichiamo quindi una loro approfondita lettura e un confronto costruttivo.
    Va da se che in assenza di una collaborazione e un rifiuto in blocco di questi emendamenti, il PDL-PL declina ogni responsabilità per eventuali polemiche interpretative future.
    Quel che abbiamo potuto fare, l'abbiamo fatto, e nessuno potrà affermare il contrario. Ora sta solo al buon senso e alla responsabilità di tutti.

  6. #6
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    Predefinito Rif: XII Seduta Assemblea Costituente di PiR

    Ecco ora un'altra proposta di buon senso:

    MOZIONE PDL-PL PER LA CORREZIONE ORTOGRAFICA DEI TESTI

    L’assemblea delega al Presidente Daniele il compito di correggere ogni errore ortografico presente nei testi approvati fino a questo momento dall’Assemblea e di riferire in qualsiasi caso tali correzioni risultassero influenti sul significato normativo delle proposizioni che le contengono.


    MOZIONE PER LA RIFORMULAZIONE STILISTICA DELLA COSTITUZIONE


    Il testo costituzionale è riformulato ed abbreviato stilisticamente nel testo che segue. Si affida al Presidente Daniele il compito di accertare eventuali difformità normative fra il testo originale ed il testo riformulato e di effettuarne la correzione entro 7 giorni dall’approvazione del presente emendamento. Testo riformulato:

    "TITOLO II

    RAPPORTI POLITICI

    Sezione I - Partiti Politici e Associazioni

    Art. 1
    1. La partecipazione attiva alla vita politica della Comunità di Pir ed il diritto di tutti ad un veloce accesso a tutte le informazioni del forum sono tutelati.
    2. E' istituito il "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir", esso si compone di due sezioni.
    a) sezione "Registro partiti politici" che riguarda i movimenti che possono partecipare di diritto alle elezioni avendone i requisiti richiesti dalla costituzione.
    b) sezione "Registro libere associazioni" riservata a tutte quelle associazioni politiche, culturali o sociali che non rispondono ai requisiti richiesti per essere iscritti nella prima sezione.

    Art. 2
    1. Per l'iscrizione nella prima sezione ogni movimento deve presentare, entro 20 giorni prima dalla data stabilita per le elezioni, quanto segue:
    a) Nome del partito
    b) Sigla
    c) Simbolo
    d) Carta dei valori
    e) Lista iscritti con almeno cinque presenze
    f) thread istituzionale
    2. Ogni movimento iscritto è soggetto al rinnovo annuale delle iscrizioni, da effettuare entro il termine della legislatura in corso, nel thread del registro dei partiti.
    3. Il mancato rispetto di uno o più di questi criteri comporta automaticamente l'iscrizione nel registro delle libere associazioni e
    l'esclusione dalle competizioni elettorali.
    4. La permanenza nel registro delle libere associazioni non comporta nessun obbligo e rinnovo annuale.

    Art. 3
    Il Ministero degli Interni raccoglie tutti i dati forniti pubblicamente dai partiti politici negli appositi registri e li comunica alla commissione elettorale.

    Art. 4
    1. Entro tre giorni dalla proclamazione di nuove elezioni, si insedia una commissione elettorale, composta dal Presidente della Corte Costituzionale e da 4 forumisti scelti dall'Amministrazione, che ha il potere di rimuoverli e sostituirli in ogni momento.
    2. La commissione collabora con l'amministrazione nelle operazioni di voto e stabilisce quali partiti politici iscritti nel registro hanno i requisiti per poter partecipare alle elezioni.
    3. La commissione resta attiva fino alla proclamazione dei risultati ufficiali rilasciati dalla amministrazione.

    Art. 5
    1. E' vietato utilizzare a fini elettorali simboli di partiti reali, se non previa autorizzazione della dirigenza di essi all'amministrazione del forum.
    2. E' vietato utilizzare simboli e marchi di altri partiti politici virtuali e di altri movimenti politici iscritti nel "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir", senza il consenso del rappresentante del partito titolare.

    Art. 6
    Durante tutto il periodo della campagna elettorale, è vietato fare attività o propaganda elettorale, identificandosi come partito concorrente alle elezioni fino a quando non regolarmente iscritti al registro dei partiti politici.


    Parte seconda: Ordinamento del gioco.


    TITOLO I


    IL PARLAMENTO

    Sezione I - Le Camere

    Art. 7
    Il Parlamento comprende Camera e Senato.

    Art. 8
    1. La Camera ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.
    2. Il numero di eletti per ciascun ramo varia a seconda del numero dei votanti alle elezioni secondo la proporzione:

    13 eletti fino a 200 voti validi.
    15 eletti da 201 fino a 400 voti.
    17 eletti da 401 fino a 600 voti.
    19 eletti da 601 fino a 800 voti.
    21 eletti da 801 voti a 1000 voti.
    25 eletti da 1001 voti in poi.
    3. Sono eleggibili per la Camera o per il Senato tutti i forumisti con, rispettivamente, almeno 250 o 500 post.

    Art. 9
    1. Camera e Senato sono eletti per sei mesi, contati al netto delle pause istituzionali disposte dalla legge ordinaria.
    2. La durata di ciascun ramo non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.

    Art. 10
    1. Le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro 30 giorni dallo scioglimento delle precedenti.
    2. La prima riunione ha luogo non oltre il 10 giorno dalle elezioni.
    3. Finché non siano riunite le nuove camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

    Art. 11
    1. Ciascuna camera stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
    2. Il regolamento emanato con decreto dei presidenti dei rispettivi rami del Parlamento, si conforma alle norme costituzionali.
    3. La Corte Costituzionale può giudicare su ricorso la legittimità dei regolamenti.
    4. E' garantito il diritto di parola ai forumisti non congressisti nelle forme stabilite dal regolamento.
    5. Le deliberazioni di ciascuna camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    6. I membri del governo, anche se non fanno parte delle camere, hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di partecipare alle sedute.

    Art. 12
    Ciascuna camera elegge fra i suoi membri il proprio Presidente secondo quanto stabilito dalla Costituzione e l'Ufficio di Presidenza secondo le disposizioni del regolamento.

    Art. 13
    1. Il Presidente della Camera e il Presidente del Senato sono eletti con una maggioranza speciale di due terzi dei presenti valida per le prime due sedute.
    2. Dal terzo scrutinio in poi l'elezione richiede la sola maggioranza semplice dei presenti.

    Art. 14
    1. I Presidenti della Camera e del Senato e i loro rispettivi uffici di Presidenza, possono essere destituiti con una mozione motivata, approvata con una maggioranza di due terzi dei presenti, presentata firmata rispettivamente da almeno cinque Deputati o da altrettanti Senatori.
    2. I Deputati e i Senatori che mancano all' appello per quattro sedute consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza, decadono e sono sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o, nell' impossibilità di farlo, dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste.

    Art. 15
    1. L'operato, sospetto di incostituzionalità, del Presidente di una delle due Camere è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale, a seguito di denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post.
    2. Se la Corte riscontra un comportamento incostituzionale nell'operato del Presidente può ammonirlo con censura deliberata da almeno tre dei cinque giudici.
    3. Il Presidente decade dal suo incarico alla terza censura decretata dalla Corte.


    Art. 16
    1. La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
    2. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

    Sezione II - La formazione delle leggi

    Art. 17
    La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.

    Art. 18
    L'iniziativa delle leggi di competenza della Camera appartiene al Governo e a ciascun Deputato, nelle modalità indicate dai regolamenti.

    Art. 19
    1. Sono di esclusiva competenza legislativa della Camera:
    a) le modifiche alla Costituzione
    b) i progetti di legge ordinari che regolamentano il gioco
    c) la legge elettorale
    d) i question-time di attualità politica
    e) tutte le attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net
    2. E' di esclusiva competenza del Governo l'organizzazione della propria struttura interna e attività.

    Art. 20
    L' iniziativa delle leggi di competenza del Senato appartiene a ogni Senatore e al Governo, nelle modalità indicate dai regolamenti.

    Art. 21
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti i disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica nazionale e internazionale, l'ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili.

    Art. 22
    Il Governo in carica può presentare al Senato, attraverso un suo membro, un progetto di legge articolato riguardante le materie di competenza del Senato, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato.

    Art. 23
    1. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti con almeno 100 post, alla Camera o al Senato a seconda della specifica competenza, di un progetto redatto in articoli.
    2. La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione.

    Art. 24
    Il regolamento di ciascuna camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza tramite voto a maggioranza semplice.

    Art. 25
    1. Il Presidente di PIR promulga ogni legge entro dieci giorni dall'approvazione.
    2. Egli, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
    3. Se il ramo del parlamento competente l'approva nuovamente, la legge è promulgata obbligatoriamente dal Presidente.
    4. Nel caso in cui il Presidente non adempia entro tre giorni, provvedono il vice Presidente, o il guardasigilli.

    Art. 26
    1. È indetto referendum per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano:

    30 cittadini fino a 2000 utenti iscritti al sito
    45 cittadini da 2001 a 5000 utenti iscritti al sito
    60 cittadini sopra i 5000 utenti iscritti al sito
    2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere i due rami del Parlamento.
    3. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti pari o maggiore al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali, approssimato per difetto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    4. La legge regola le modalità di attuazione del referendum.


    TITOLO II


    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET

    Art. 27
    1. Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione e, mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
    2. È simbolo della indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.
    3. È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
    4. Può inviare messaggi alle Camere.
    5. Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    6. Conferisce le onorificenze del forum, istituite con legge ordinaria.

    Art. 28
    1. II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
    2. Se la maggioranza non è raggiunta al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati, nel quattordicesimo giorno seguente.
    3. Contestualmente alla candidatura, coloro che concorrono alla Presidenza dichiarano i propri candidati vicepresidente collegati.

    Art. 29
    1. Non possono ricandidarsi a Presidente i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale.
    2. Essi tornano nuovamente candidabili dopo una legislatura completa.

    Art. 30
    1. Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
    2. Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dalla Camera.

    Art. 31
    1. Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti.
    2. Tutte le consultazioni sono pubbliche in apposito thread.

    Art. 32
    1. Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
    2. Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.

    Art. 33
    1. La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambi le camere.
    2. Se l' operato del Presidente di Politicainrete non è conforme a questa linea, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema e, se ritenuto da essa colpevole di seguire un disegno incostituzionale, punito con una censura costituzionale.

    Art. 34
    Se per tre volte consecutivamente un Primo Ministro, anche diverso di volta in volta, nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia al Congresso che al Senato, il Presidente di Politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo e nomina un esecutivo di comune accordo con i partiti politici eletti in Parlamento cercando di riunire intorno a se la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la continuità di governo fino alla conclusione della legislatura.

    Art. 35
    Se una maggioranza politica in entrambe le Camere si costituisce intorno a un Primo Ministro mentre il Presidente di Politicainrete.net ha assunto il ruolo di Capo del Governo, quest'ultimo è tenuto a dimettersi dall' incarico una volta che il il candidato primo ministro e il suo governo abbiano ottenuto la fiducia dei due rami del Parlamento.

    Art. 36
    1. Il voto di fiducia è autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net su richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
    2. Il Presidente di Politicainrete.net consulta il Presidente della Camera e il Presidente del Senato e stabilisce se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere oppure no ed agisce di conseguenza.
    3. Tutte le consultazioni sono pubbliche.
    4. Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale.

    Art. 37
    1. Il Presidente di politicainrete.net nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere.
    2. La legge ordinaria stabilisce i compiti, i poteri e il mandato del Governatore della Banca Centrale.

    Art. 38
    soppresso

    Art. 39
    soppresso

    Art. 40
    1. Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal vice Presidente.
    2. In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o di dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente assume la carica di Presidente al posto del precedente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nomina un nuovo vice Presidente proposto dalla coalizione che ha sostenuto il Presidente uscente.

    Art. 41
    1. Se l'operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    2. Se la Corte se riscontra un comportamento incostituzionale può ammonirlo con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza.
    3. Il Presidente decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale.
    4. In caso di grave incostituzionalità, tale da delineare un vero e proprio attentato alla Costituzione, la Corte Costituzionale può dichiarare, con l'unanimità dei 5 membri, l'immediata decadenza del Presidente.
    5. Egli non può più assumere incarichi pubblici per tutta la durata della legislatura.

    Art. 42
    1. Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno dieci fra Senatori e Deputati e approvata in entrambe le camere con una maggioranza speciale di 3/5 dei presenti.
    2. Fra una Censura Parlamentare e un altra debbano trascorrere almeno trenta giorni.


    TITOLO III

    IL GOVERNO

    Art. 43
    1. Il potere esecutivo spetta al Consiglio dei Ministri.
    2. Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato è Capo del Governo.
    3. Il Primo Ministro è nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
    4. Il Primo Ministro e i Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di politicainrete.net.

    Art. 44
    Il Primo Ministro potrà istituire i dicasteri che ritiene più opportuno per svolgere al meglio il suo programma di governo.

    Art. 45
    1. In ogni i ramo del Parlamento può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro.
    2. La mozione deve recare la firma di almeno 5 membri di ciascuna Camera.
    3. Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione sono convocate entrambe le camere per decidere sulla sfiducia.
    4. Un Ministro, che per un qualsiasi motivo si è dimesso o ha subito una sfiducia, per essere rinominato Ministro durante la stessa legislatura deve ottenere preventivamente un voto di fiducia delle due camere del Parlamento.
    5. Il voto contrario di una o d'entrambe le camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.


    In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà procedere secondo gli articoli 26 - 27 e 28, quindi a seconda dei casi nominare un nuovo Primo Ministro o in alternativa guidare lui stesso un esecutivo tecnico fino a che non ci saranno le premesse per un nuovo governo politico.

    Art. 46
    In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net procede secondo gli articoli 26 - 27 e 28, ed a seconda dei casi nomina un nuovo Primo Ministro o guida lui stesso un esecutivo tecnico fino a che non ci siano le premesse per un nuovo governo politico.

    Art. 47
    1. Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie che ne prevedano.
    2. Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente si conforma alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
    3. La Corte Costituzionale può valutare preventivamente su richiesta o giudicare su ricorso la legittimità dei regolamenti.

    Art. 48
    1. Il Capo del Governo in carica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
    2. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
    3. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

    Art. 49
    1. Il Governo si riunisce in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno.
    2. Il regolamento stabilito dal Consiglio è emanato dal Capo del Governo e si conforma alle norme costituzionali.
    3. La Corte Costituzionale può valutare preventivamente su richiesta o giudicare su ricorso la legittimità del regolamento.



    TITOLO IV



    GARANZIE COSTITUZIONALI

    Sezione I - La Corte Costituzionale

    Art. 50
    La Corte Costituzionale di Politicainrete svolge le proprie funzioni nel Forum "Corte Costituzionale".

    Art. 51
    La Corte Costituzionale è composta da 5 membri in carica per 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dal Procuratore Generale e, in caso di assenza, astensione o ricusazione dal Vice-Procuratore.

    Art. 52
    Sino a quando non sono riuniti i nuovi membri della Corte Costituzionale i precedenti sono prorogati nei loro poteri.

    Art. 53
    1. I membri della Corte Costituzionale e l’Avvocato Generale sono eletti, tra i forumisti che hanno 500 post, dai cittadini di Politicainrete.net che hanno diritto di voto alle elezioni politiche.
    2. Due thread di voto con il metodo del sondaggio, relativi all’elezione dei magistrati giudicanti e di quelli inquirenti, sono aperti dall’Amministrazione di Politicainrete.net.
    3. La procedura elettorale dura settantadue ore.
    4. Le elezioni si aprono la prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà legislatura.
    5. La data è individuata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dal Presidente di Politicainrete.net entro trenta giorni dalla data del proprio insediamento.
    6. Nel trentesimo giorno precedente al voto il Presidente di Politicainrete.net convoca i comizi elettorali.
    7. Le candidature sono presentate in apposito thread entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente al voto.
    8. Vengono eletti Magistrati giudicanti della Corte Costituzionale i primi cinque candidati più votati nel relativo thread.
    9. Viene eletto Procuratore generale il primo candidato più votato nel thread dedicato alla magistrature inquirente; viene eletto Vice Procuratore generale il secondo più votato.

    Art. 54
    I membri della Corte e l’Avvocato Generale possono essere rimossi dal Congresso per gravissimi motivi a maggioranza dei 3/4 dei votanti. Essi decadono dall’incarico anche per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, mancata partecipazione alle attività della Corte per 30 giorni, o banno operato dall’Amministrazione. In sostituzione del magistrato decaduto viene cooptato il primo tra i candidati non eletti.

    Art. 55
    1. La Corte delibera solo in presenza del numero legale, ossia con 3 o più giudici.
    2. I voti di astensione non contano ai fini del risultato, ma vengono conteggiati per il numero legale.
    3. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, l'esito della votazione è negativo.

    Sezione II - L' indipendenza del giudiziario

    Art. 56
    I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.

    Art. 57
    Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.

    Art. 58
    L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, a pena di decadenza.

    Sezione III - Il Presidente della corte

    Art. 59
    1. La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno.
    2. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.

    Art. 60
    In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.

    Art. 61
    Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dalla Corte a maggioranza.

    Sezione IV - Competenze della corte.

    Art. 62
    La Corte Costituzionale valuta i ricorsi sull’incostituzionalità delle leggi o sulle violazioni delle leggi ordinarie da parte degli attori del gioco secondo quanto disposto dalla Costituzione vigente.

    Sezione V - Requisiti per adire la Corte.

    Art. 63
    Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico dieci membri della comunità, con almeno 500 post al momento della sottoscrizione del ricorso, i responsabili ufficiali di un partito, ciascun Congressista o il Presidente di Politicainrete.net.

    Art. 64
    Il Regolamento interno prevede le forme, i limiti circa la manifesta infondatezza, per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.

    Sezione VI - I poteri del Procuratore Generale

    Art. 65
    In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità tutta alla corretta applicazione del diritto.

    Art. 66
    1. In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere, le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politicainrete.net, Presidenza del Congresso, Presidenza del Senato, Ministeri, Presidenza di organi interni del Congresso e del Senato di Politicainrete.net previsti dal Regolamento.
    2. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.

    Art. 67
    Nessuna fra le istituzioni elencate al comma 4 ( verificare se è corretto), a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze salvo che tramite l'Avvocato, le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dalla legge sul Regolamento della Corte.

    Art. 68
    1. Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia evidente grave conflitto di interesse con una parte, o coincida con essa, del ricorso egli è sostituito dal sostituto.
    2. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro esclusivamente ai sensi del comma 4 e senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.

    Sezione VII - Le sentenze della corte.

    Art. 69
    Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

    Art. 70
    1. Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi moderatore.
    2. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

    Sezione VIII - Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali.

    Art. 71
    La Costituzione può essere modificata con disegni di legge presentati alla Camera dei Deputati nei modi e nelle forme previste dal regolamento interno alla stessa Camera.

    Art. 72
    Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno sei Deputati.

    Art. 73
    1. I disegni di legge di modifica costituzionale approvati dalla Camera hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.
    2. Il Senato può solo approvare e respingere ma non può emendare.
    3. Se un disegno di legge di modifica costituzionale viene respinto dal Senato esso torna alla Camera che può modificarlo e rinviarlo al Senato per l'approvazione definitiva.

    Art. 74

    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza speciale dei due terzi dei presenti.



    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


    Art. 75
    soppresso

    Art. 76
    All avvio della prima Legislatura sono considerati in vigore i regolamenti interni della Camera dei Deputati e del Senato redatti e approvati dal' Assemblea Costituzionale, che non possono essere modificati se non dopo i primi 30 giorni di legislatura dai rispettivi organi di competenza.

    Art. 77
    Fino all'insediamento della Corte Costituzionale di Politicainrete, che ha luogo in seguito alle elezioni che si tengono in corrispondenza della prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà della prima legislatura, in via eccezionale e transitoria i poteri e le funzioni della Corte Costituzionale sono esercitati dal Collegio dei Probiviri composto dai seguenti forumisti:


    Aganto (Amministratore)
    Nicola (Amministratore)
    Templares (Amministratore)
    Venom (Amministratore)
    Eric Draven (Pubblico Ministero del sito)
    Art. 78
    1. Il Collegio dei Probiviri si esprime con sentenza, adottata a maggioranza assoluta e con voto segreto.
    2. La sentenza è insindacabile, vincolante ed immediatamente esecutiva nei confronti di tutte le Istituzioni e tutti i forumisti del Forum.

    Art. 79 - Clausola di salvaguardia delle funzioni pubbliche
    1. Tutte le cariche pubbliche decadono al verificarsi delle seguenti condizioni:
    a) Ban definitivo
    b) Sospensione superiore a 20 giorni
    c) Assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo per più di 30 giorni
    d) Dimissioni volontarie.
    2. Restano valide le diverse disposizioni previste per la decadenza di cariche pubbliche.
    Ultima modifica di FalcoConservatore; 26-11-09 alle 13:42

  7. #7
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    Predefinito Rif: XII Seduta Assemblea Costituente di PiR

    Citazione Originariamente Scritto da FalcoConservatore Visualizza Messaggio
    Ecco ora un'altra proposta di buon senso:

    MOZIONE PDL-PL PER LA CORREZIONE ORTOGRAFICA DEI TESTI

    L’assemblea delega al Presidente Daniele il compito di correggere ogni errore ortografico presente nei testi approvati fino a questo momento dall’Assemblea e di riferire in qualsiasi caso tali correzioni risultassero influenti sul significato normativo delle proposizioni che le contengono.


    MOZIONE PER LA RIFORMULAZIONE STILISTICA DELLA COSTITUZIONE


    Il testo costituzionale è riformulato ed abbreviato stilisticamente nel testo che segue. Si affida al Presidente Daniele il compito di accertare eventuali difformità normative fra il testo originale ed il testo riformulato e di effettuarne la correzione entro 7 giorni dall’approvazione del presente emendamento. Testo riformulato:

    "TITOLO II

    RAPPORTI POLITICI

    Sezione I - Partiti Politici e Associazioni

    Art. 1
    1. La partecipazione attiva alla vita politica della Comunità di Pir ed il diritto di tutti ad un veloce accesso a tutte le informazioni del forum sono tutelati.
    2. E' istituito il "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir", esso si compone di due sezioni.
    a) sezione "Registro partiti politici" che riguarda i movimenti che possono partecipare di diritto alle elezioni avendone i requisiti richiesti dalla costituzione.
    b) sezione "Registro libere associazioni" riservata a tutte quelle associazioni politiche, culturali o sociali che non rispondono ai requisiti richiesti per essere iscritti nella prima sezione.

    Art. 2
    1. Per l'iscrizione nella prima sezione ogni movimento deve presentare, entro 20 giorni prima dalla data stabilita per le elezioni, quanto segue:
    a) Nome del partito
    b) Sigla
    c) Simbolo
    d) Carta dei valori
    e) Lista iscritti con almeno cinque presenze
    f) thread istituzionale
    2. Ogni movimento iscritto è soggetto al rinnovo annuale delle iscrizioni, da effettuare entro il termine della legislatura in corso, nel thread del registro dei partiti.
    3. Il mancato rispetto di uno o più di questi criteri comporta automaticamente l'iscrizione nel registro delle libere associazioni e
    l'esclusione dalle competizioni elettorali.
    4. La permanenza nel registro delle libere associazioni non comporta nessun obbligo e rinnovo annuale.

    Art. 3
    Il Ministero degli Interni raccoglie tutti i dati forniti pubblicamente dai partiti politici negli appositi registri e li comunica alla commissione elettorale.

    Art. 4
    1. Entro tre giorni dalla proclamazione di nuove elezioni, si insedia una commissione elettorale, composta dal Presidente della Corte Costituzionale e da 4 forumisti scelti dall'Amministrazione, che ha il potere di rimuoverli e sostituirli in ogni momento.
    2. La commissione collabora con l'amministrazione nelle operazioni di voto e stabilisce quali partiti politici iscritti nel registro hanno i requisiti per poter partecipare alle elezioni.
    3. La commissione resta attiva fino alla proclamazione dei risultati ufficiali rilasciati dalla amministrazione.

    Art. 5
    1. E' vietato utilizzare a fini elettorali simboli di partiti reali, se non previa autorizzazione della dirigenza di essi all'amministrazione del forum.
    2. E' vietato utilizzare simboli e marchi di altri partiti politici virtuali e di altri movimenti politici iscritti nel "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir", senza il consenso del rappresentante del partito titolare.

    Art. 6
    Durante tutto il periodo della campagna elettorale, è vietato fare attività o propaganda elettorale, identificandosi come partito concorrente alle elezioni fino a quando non regolarmente iscritti al registro dei partiti politici.


    Parte seconda: Ordinamento del gioco.


    TITOLO I


    IL PARLAMENTO

    Sezione I - Le Camere

    Art. 7
    Il Parlamento comprende Camera e Senato.

    Art. 8
    1. La Camera ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.
    2. Il numero di eletti per ciascun ramo varia a seconda del numero dei votanti alle elezioni secondo la proporzione:

    13 eletti fino a 200 voti validi.
    15 eletti da 201 fino a 400 voti.
    17 eletti da 401 fino a 600 voti.
    19 eletti da 601 fino a 800 voti.
    21 eletti da 801 voti a 1000 voti.
    25 eletti da 1001 voti in poi.
    3. Sono eleggibili per la Camera o per il Senato tutti i forumisti con, rispettivamente, almeno 250 o 500 post.

    Art. 9
    1. Camera e Senato sono eletti per sei mesi, contati al netto delle pause istituzionali disposte dalla legge ordinaria.
    2. La durata di ciascun ramo non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.

    Art. 10
    1. Le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro 30 giorni dallo scioglimento delle precedenti.
    2. La prima riunione ha luogo non oltre il 10 giorno dalle elezioni.
    3. Finché non siano riunite le nuove camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

    Art. 11
    1. Ciascuna camera stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
    2. Il regolamento emanato con decreto dei presidenti dei rispettivi rami del Parlamento, si conforma alle norme costituzionali.
    3. La Corte Costituzionale può giudicare su ricorso la legittimità dei regolamenti.
    4. E' garantito il diritto di parola ai forumisti non congressisti nelle forme stabilite dal regolamento.
    5. Le deliberazioni di ciascuna camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    6. I membri del governo, anche se non fanno parte delle camere, hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di partecipare alle sedute.

    Art. 12
    Ciascuna camera elegge fra i suoi membri il proprio Presidente secondo quanto stabilito dalla Costituzione e l'Ufficio di Presidenza secondo le disposizioni del regolamento.

    Art. 13
    1. Il Presidente della Camera e il Presidente del Senato sono eletti con una maggioranza speciale di due terzi dei presenti valida per le prime due sedute.
    2. Dal terzo scrutinio in poi l'elezione richiede la sola maggioranza semplice dei presenti.

    Art. 14
    1. I Presidenti della Camera e del Senato e i loro rispettivi uffici di Presidenza, possono essere destituiti con una mozione motivata, approvata con una maggioranza di due terzi dei presenti, presentata firmata rispettivamente da almeno cinque Deputati o da altrettanti Senatori.
    2. I Deputati e i Senatori che mancano all' appello per quattro sedute consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza, decadono e sono sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o, nell' impossibilità di farlo, dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste.

    Art. 15
    1. L'operato, sospetto di incostituzionalità, del Presidente di una delle due Camere è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale, a seguito di denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post.
    2. Se la Corte riscontra un comportamento incostituzionale nell'operato del Presidente può ammonirlo con censura deliberata da almeno tre dei cinque giudici.
    3. Il Presidente decade dal suo incarico alla terza censura decretata dalla Corte.


    Art. 16
    1. La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
    2. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

    Sezione II - La formazione delle leggi

    Art. 17
    La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.

    Art. 18
    L'iniziativa delle leggi di competenza della Camera appartiene al Governo e a ciascun Deputato, nelle modalità indicate dai regolamenti.

    Art. 19
    1. Sono di esclusiva competenza legislativa della Camera:
    a) le modifiche alla Costituzione
    b) i progetti di legge ordinari che regolamentano il gioco
    c) la legge elettorale
    d) i question-time di attualità politica
    e) tutte le attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net
    2. E' di esclusiva competenza del Governo l'organizzazione della propria struttura interna e attività.

    Art. 20
    L' iniziativa delle leggi di competenza del Senato appartiene a ogni Senatore e al Governo, nelle modalità indicate dai regolamenti.

    Art. 21
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti i disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica nazionale e internazionale, l'ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili.

    Art. 22
    Il Governo in carica può presentare al Senato, attraverso un suo membro, un progetto di legge articolato riguardante le materie di competenza del Senato, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato.

    Art. 23
    1. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti con almeno 100 post, alla Camera o al Senato a seconda della specifica competenza, di un progetto redatto in articoli.
    2. La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione.

    Art. 24
    Il regolamento di ciascuna camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza tramite voto a maggioranza semplice.

    Art. 25
    1. Il Presidente di PIR promulga ogni legge entro dieci giorni dall'approvazione.
    2. Egli, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
    3. Se il ramo del parlamento competente l'approva nuovamente, la legge è promulgata obbligatoriamente dal Presidente.
    4. Nel caso in cui il Presidente non adempia entro tre giorni, provvedono il vice Presidente, o il guardasigilli.

    Art. 26
    1. È indetto referendum per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano:

    30 cittadini fino a 2000 utenti iscritti al sito
    45 cittadini da 2001 a 5000 utenti iscritti al sito
    60 cittadini sopra i 5000 utenti iscritti al sito
    2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere i due rami del Parlamento.
    3. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti pari o maggiore al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali, approssimato per difetto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    4. La legge regola le modalità di attuazione del referendum.


    TITOLO II


    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET

    Art. 27
    1. Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione e, mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
    2. È simbolo della indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.
    3. È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
    4. Può inviare messaggi alle Camere.
    5. Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    6. Conferisce le onorificenze del forum, istituite con legge ordinaria.

    Art. 28
    1. II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
    2. Se la maggioranza non è raggiunta al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati, nel quattordicesimo giorno seguente.
    3. Contestualmente alla candidatura, coloro che concorrono alla Presidenza dichiarano i propri candidati vicepresidente collegati.

    Art. 29
    1. Non possono ricandidarsi a Presidente i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale.
    2. Essi tornano nuovamente candidabili dopo una legislatura completa.

    Art. 30
    1. Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
    2. Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dalla Camera.

    Art. 31
    1. Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti.
    2. Tutte le consultazioni sono pubbliche in apposito thread.

    Art. 32
    1. Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
    2. Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.

    Art. 33
    1. La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambi le camere.
    2. Se l' operato del Presidente di Politicainrete non è conforme a questa linea, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema e, se ritenuto da essa colpevole di seguire un disegno incostituzionale, punito con una censura costituzionale.

    Art. 34
    Se per tre volte consecutivamente un Primo Ministro, anche diverso di volta in volta, nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia al Congresso che al Senato, il Presidente di Politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo e nomina un esecutivo di comune accordo con i partiti politici eletti in Parlamento cercando di riunire intorno a se la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la continuità di governo fino alla conclusione della legislatura.

    Art. 35
    Se una maggioranza politica in entrambe le Camere si costituisce intorno a un Primo Ministro mentre il Presidente di Politicainrete.net ha assunto il ruolo di Capo del Governo, quest'ultimo è tenuto a dimettersi dall' incarico una volta che il il candidato primo ministro e il suo governo abbiano ottenuto la fiducia dei due rami del Parlamento.

    Art. 36
    1. Il voto di fiducia è autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net su richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
    2. Il Presidente di Politicainrete.net consulta il Presidente della Camera e il Presidente del Senato e stabilisce se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere oppure no ed agisce di conseguenza.
    3. Tutte le consultazioni sono pubbliche.
    4. Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale.

    Art. 37
    1. Il Presidente di politicainrete.net nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere.
    2. La legge ordinaria stabilisce i compiti, i poteri e il mandato del Governatore della Banca Centrale.

    Art. 38
    soppresso

    Art. 39
    soppresso

    Art. 40
    1. Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal vice Presidente.
    2. In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o di dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente assume la carica di Presidente al posto del precedente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nomina un nuovo vice Presidente proposto dalla coalizione che ha sostenuto il Presidente uscente.

    Art. 41
    1. Se l'operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    2. Se la Corte se riscontra un comportamento incostituzionale può ammonirlo con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza.
    3. Il Presidente decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale.
    4. In caso di grave incostituzionalità, tale da delineare un vero e proprio attentato alla Costituzione, la Corte Costituzionale può dichiarare, con l'unanimità dei 5 membri, l'immediata decadenza del Presidente.
    5. Egli non può più assumere incarichi pubblici per tutta la durata della legislatura.

    Art. 42
    1. Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno dieci fra Senatori e Deputati e approvata in entrambe le camere con una maggioranza speciale di 3/5 dei presenti.
    2. Fra una Censura Parlamentare e un altra debbano trascorrere almeno trenta giorni.


    TITOLO III

    IL GOVERNO

    Art. 43
    1. Il potere esecutivo spetta al Consiglio dei Ministri.
    2. Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato è Capo del Governo.
    3. Il Primo Ministro è nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
    4. Il Primo Ministro e i Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di politicainrete.net.

    Art. 44
    Il Primo Ministro potrà istituire i dicasteri che ritiene più opportuno per svolgere al meglio il suo programma di governo.

    Art. 45
    1. In ogni i ramo del Parlamento può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro.
    2. La mozione deve recare la firma di almeno 5 membri di ciascuna Camera.
    3. Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione sono convocate entrambe le camere per decidere sulla sfiducia.
    4. Un Ministro, che per un qualsiasi motivo si è dimesso o ha subito una sfiducia, per essere rinominato Ministro durante la stessa legislatura deve ottenere preventivamente un voto di fiducia delle due camere del Parlamento.
    5. Il voto contrario di una o d'entrambe le camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.


    In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà procedere secondo gli articoli 26 - 27 e 28, quindi a seconda dei casi nominare un nuovo Primo Ministro o in alternativa guidare lui stesso un esecutivo tecnico fino a che non ci saranno le premesse per un nuovo governo politico.

    Art. 46
    In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net procede secondo gli articoli 26 - 27 e 28, ed a seconda dei casi nomina un nuovo Primo Ministro o guida lui stesso un esecutivo tecnico fino a che non ci siano le premesse per un nuovo governo politico.

    Art. 47
    1. Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie che ne prevedano.
    2. Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente si conforma alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
    3. La Corte Costituzionale può valutare preventivamente su richiesta o giudicare su ricorso la legittimità dei regolamenti.

    Art. 48
    1. Il Capo del Governo in carica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
    2. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
    3. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

    Art. 49
    1. Il Governo si riunisce in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno.
    2. Il regolamento stabilito dal Consiglio è emanato dal Capo del Governo e si conforma alle norme costituzionali.
    3. La Corte Costituzionale può valutare preventivamente su richiesta o giudicare su ricorso la legittimità del regolamento.



    TITOLO IV



    GARANZIE COSTITUZIONALI

    Sezione I - La Corte Costituzionale

    Art. 50
    La Corte Costituzionale di Politicainrete svolge le proprie funzioni nel Forum "Corte Costituzionale".

    Art. 51
    La Corte Costituzionale è composta da 5 membri in carica per 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dal Procuratore Generale e, in caso di assenza, astensione o ricusazione dal Vice-Procuratore.

    Art. 52
    Sino a quando non sono riuniti i nuovi membri della Corte Costituzionale i precedenti sono prorogati nei loro poteri.

    Art. 53
    1. I membri della Corte Costituzionale e l’Avvocato Generale sono eletti, tra i forumisti che hanno 500 post, dai cittadini di Politicainrete.net che hanno diritto di voto alle elezioni politiche.
    2. Due thread di voto con il metodo del sondaggio, relativi all’elezione dei magistrati giudicanti e di quelli inquirenti, sono aperti dall’Amministrazione di Politicainrete.net.
    3. La procedura elettorale dura settantadue ore.
    4. Le elezioni si aprono la prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà legislatura.
    5. La data è individuata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dal Presidente di Politicainrete.net entro trenta giorni dalla data del proprio insediamento.
    6. Nel trentesimo giorno precedente al voto il Presidente di Politicainrete.net convoca i comizi elettorali.
    7. Le candidature sono presentate in apposito thread entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente al voto.
    8. Vengono eletti Magistrati giudicanti della Corte Costituzionale i primi cinque candidati più votati nel relativo thread.
    9. Viene eletto Procuratore generale il primo candidato più votato nel thread dedicato alla magistrature inquirente; viene eletto Vice Procuratore generale il secondo più votato.

    Art. 54
    I membri della Corte e l’Avvocato Generale possono essere rimossi dal Congresso per gravissimi motivi a maggioranza dei 3/4 dei votanti. Essi decadono dall’incarico anche per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, mancata partecipazione alle attività della Corte per 30 giorni, o banno operato dall’Amministrazione. In sostituzione del magistrato decaduto viene cooptato il primo tra i candidati non eletti.

    Art. 55
    1. La Corte delibera solo in presenza del numero legale, ossia con 3 o più giudici.
    2. I voti di astensione non contano ai fini del risultato, ma vengono conteggiati per il numero legale.
    3. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, l'esito della votazione è negativo.

    Sezione II - L' indipendenza del giudiziario

    Art. 56
    I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.

    Art. 57
    Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.

    Art. 58
    L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, a pena di decadenza.

    Sezione III - Il Presidente della corte

    Art. 59
    1. La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno.
    2. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.

    Art. 60
    In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.

    Art. 61
    Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dalla Corte a maggioranza.

    Sezione IV - Competenze della corte.

    Art. 62
    La Corte Costituzionale valuta i ricorsi sull’incostituzionalità delle leggi o sulle violazioni delle leggi ordinarie da parte degli attori del gioco secondo quanto disposto dalla Costituzione vigente.

    Sezione V - Requisiti per adire la Corte.

    Art. 63
    Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico dieci membri della comunità, con almeno 500 post al momento della sottoscrizione del ricorso, i responsabili ufficiali di un partito, ciascun Congressista o il Presidente di Politicainrete.net.

    Art. 64
    Il Regolamento interno prevede le forme, i limiti circa la manifesta infondatezza, per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.

    Sezione VI - I poteri del Procuratore Generale

    Art. 65
    In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità tutta alla corretta applicazione del diritto.

    Art. 66
    1. In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere, le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politicainrete.net, Presidenza del Congresso, Presidenza del Senato, Ministeri, Presidenza di organi interni del Congresso e del Senato di Politicainrete.net previsti dal Regolamento.
    2. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.

    Art. 67
    Nessuna fra le istituzioni elencate al comma 4 ( verificare se è corretto), a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze salvo che tramite l'Avvocato, le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dalla legge sul Regolamento della Corte.

    Art. 68
    1. Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia evidente grave conflitto di interesse con una parte, o coincida con essa, del ricorso egli è sostituito dal sostituto.
    2. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro esclusivamente ai sensi del comma 4 e senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.

    Sezione VII - Le sentenze della corte.

    Art. 69
    Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

    Art. 70
    1. Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi moderatore.
    2. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

    Sezione VIII - Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali.

    Art. 71
    La Costituzione può essere modificata con disegni di legge presentati alla Camera dei Deputati nei modi e nelle forme previste dal regolamento interno alla stessa Camera.

    Art. 72
    Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno sei Deputati.

    Art. 73
    1. I disegni di legge di modifica costituzionale approvati dalla Camera hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.
    2. Il Senato può solo approvare e respingere ma non può emendare.
    3. Se un disegno di legge di modifica costituzionale viene respinto dal Senato esso torna alla Camera che può modificarlo e rinviarlo al Senato per l'approvazione definitiva.

    Art. 74

    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza speciale dei due terzi dei presenti.



    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


    Art. 75
    soppresso

    Art. 76
    All avvio della prima Legislatura sono considerati in vigore i regolamenti interni della Camera dei Deputati e del Senato redatti e approvati dal' Assemblea Costituzionale, che non possono essere modificati se non dopo i primi 30 giorni di legislatura dai rispettivi organi di competenza.

    Art. 77
    Fino all'insediamento della Corte Costituzionale di Politicainrete, che ha luogo in seguito alle elezioni che si tengono in corrispondenza della prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà della prima legislatura, in via eccezionale e transitoria i poteri e le funzioni della Corte Costituzionale sono esercitati dal Collegio dei Probiviri composto dai seguenti forumisti:


    Aganto (Amministratore)
    Nicola (Amministratore)
    Templares (Amministratore)
    Venom (Amministratore)
    Eric Draven (Pubblico Ministero del sito)
    Art. 78
    1. Il Collegio dei Probiviri si esprime con sentenza, adottata a maggioranza assoluta e con voto segreto.
    2. La sentenza è insindacabile, vincolante ed immediatamente esecutiva nei confronti di tutte le Istituzioni e tutti i forumisti del Forum.

    Art. 79 - Clausola di salvaguardia delle funzioni pubbliche
    1. Tutte le cariche pubbliche decadono al verificarsi delle seguenti condizioni:
    a) Ban definitivo
    b) Sospensione superiore a 20 giorni
    c) Assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo per più di 30 giorni
    d) Dimissioni volontarie.
    2. Restano valide le diverse disposizioni previste per la decadenza di cariche pubbliche.
    Intervengo per contestare in toto il vostro emendamento. L'Assemblea Costituente aveva già deciso che non sarebbero stati più permessi emendamenti sostanziali, ma soltanto revisioni formali.
    In questo testo, al contrario, sono presenti interi commi che l'Assemblea Costituente non ha mai approvato e che sono stati scritti ex novo da Ronnie.
    La revisione stilistica consiste nel correggere 3/4 o 3/5 laddove necessario e nell'abbreviare, non nell'aggiungere diversi commi ( con la scusa di voler meglio precisare) e nel riscrivere in maniera totale alcuni articoli.
    A dover meglio precisare saranno i prossimi eletti, di certo non noi.
    Nel prossimo intervento segnalerò tutti i pezzi aggiunti si sana pianta da Ronnie e da voi qui riformulati, e che l'Assemblea Costituente non ha mai approvato.
    Dio perdona, LIBERAMENTE senza dubbiamente no.

  8. #8
    Radicalpignolo
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    Predefinito Rif: XII Seduta Assemblea Costituente di PiR

    Citazione Originariamente Scritto da FalcoConservatore Visualizza Messaggio


    EMENDAMENTO PDL-PL AL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

    L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    “Art. 1 - i Deputati

    La Camera è costituita per l’intera legislatura dai Deputati eletti secondo la legge che non dichiarino di rifiutare il loro incarico nella prima seduta o che si dimettano e dai sostituti.
    Il Presidente constatata l’assenza per quattro sedute consecutive di un Deputato, all’inizio della quinta seduta chiama tutti gli aventi diritto a sostituirlo.
    Se entro la fine della seduta anche solo uno di essi si presenta, egli subentra con Decreto del Presidente se se ne presentano più di uno subentra il primo dei non eletti tra essi.
    I subentranti possono votare già nella seduta in cui assumono l’incarico. Se nessuno si presenta la procedura si ripete nella seduta successiva.”


    All’articolo 2 le parole “degli aventi diritto al voto” sono sostituite dalle parole “dei presenti”, le parole “dopo il terzo” sono sostituite dalle parole “dal terzo”

    All’articolo 4 le parole “, e dell'amministrazione interna” sono eliminate, dopo le parole “mantiene l’ordine” sono aggiunte le parole “ed un linguaggio consono nell’aula rivolgendo richieste ai moderatori, da e toglie la parola ai Deputati e a rappresentanti di spicco della società civile e del mondo politico che la richiedano,”, le parole “che si presuma contrario a norme costituzionali o di legge” sono sostituite dalle parole “sospetto di illegalità

    L’articolo 5 è soppresso

    All’articolo 10 le parole “10.1 Il Congresso è altresì convocato per la votazione della fiducia al Governo o a un singolo Ministro su richiesta di cinque deputati e cinque senatori.” Sono soppresse, insieme alle parole “10.3 Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia il Presidente del Congresso dovrà convocare l'Assemblea ai fini della deliberazione sulla mozione stessa.
    10.4 Qualora un Ministro si sia dimesso o sia stato rimosso mediante mozione di sfiducia, lo stesso non potrà essere nominato nuovamente Ministro durante la medesima legislatura se non in caso di un nuovo voto di fiducia sulla sua persona da parte di entrambe le camere del Parlamento.
    10.4 Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.”

    All’articolo 11, dopo le parole “viene attivata” sono aggiunte le parole “dal Presidente della Camera”, dopo le parole “la metà dei congressisti” sono aggiunte le parole “a condizione che ricorrano le seguenti condizioni: a) l'esposto pubblico alla Camera di una parte processuale che dichiari di essere stata danneggiata da una decisione adottata in violazione di leggi formali o con grave travisamento del significato del dettato costituzionale, la gravità dell'accaduto deve essere comprovata da almeno 50 firme di cittadini con diritto di voto o dalla firma dell'Avvocato Generale o del Sostituto Avvocato Generale e di 25 cittadini con diritto di voto o di un Giudice
    b) l'esposto pubblico alla Camera di un organo colpito da Censura Costituzionale che dichiari di essere stato danneggiato da una decisione adottata in violazione di leggi formali o con grave travisamento del significato del dettato costituzionale o dei fatti, la gravità dell'accaduto deve essere comprovata da almeno 50 firme di cittadini con diritto di voto o dalla firma dell'Avvocato Generale o del Sostituto Avvocato Generale e di 25 cittadini con diritto di voto o di un Giudice
    c) una richiesta pubblica dell'Amministrazione di Politicainrete.net”, le parole “dal presidente di POL” sono sostituite dalle parole “dal presidente della Camera”, le parole “3/5 dei congressisti” sono sostituiti dalle parole “3/4 dei votanti.”

    L’articolo 12 è sostituito dal seguente “Art. 12 – Destituzione del Presidente del Congresso
    Il Presidente del Congresso può essere destituito in qualsiasi seduta ordinaria con l'approvazione a maggioranza di 2/3 dei presenti nella fase di voto di una motivazione di destituzione scritta, articolata in fatto, diritto e conclusioni presentata nella fase di discussione con la firma di almeno 5 Deputati.”

    E’ aggiunto l’articolo 14 seguente “Art. 14 - Corsie Preferenziali
    Con voto a maggioranza semplice su ordine del giorno presentato da qualsiasi deputato nella fase di discussione di una seduta ordinaria può essere disposta la priorità di calendarizzazione di un progetto di legge pendente.
    Il Presidente della Camera calendarizza nella seduta immediatamente successiva il provvedimento, indipendentemente dalla presenza di provvedimenti di precedente presentazione.
    La calendarizzazione preferenziale è in aggiunta agli ordini del giorno presenti e deroga al massimo di ordini del giorno eventualmente previsto per le sedute.

    ***
    I testi di questi emendamenti mirano, in modo puntuale, a migliorare nettamente la Legge Elettorale e i Regolamenti delle Camere. Essi sanano bugs e contraddizioni interne, e mettono il Gioco tutto al riparo di prevedibili, futuri ricorsi.
    Ci appelliamo al buon senso dei Costituenti: questi emendamenti vanno approvati. Auspichiamo quindi una loro approfondita lettura e un confronto costruttivo.
    Va da se che in assenza di una collaborazione e un rifiuto in blocco di questi emendamenti, il PDL-PL declina ogni responsabilità per eventuali polemiche interpretative future.
    Quel che abbiamo potuto fare, l'abbiamo fatto, e nessuno potrà affermare il contrario. Ora sta solo al buon senso e alla responsabilità di tutti.
    Solo per limitarsi al Regolamento della Camera quelle in rosso sono tutte aggiunte sostanziali che l'Assemblea Costituente non ha mai approvato, e non modifiche di revisione formale.
    Ricordo che l'oggetto della seduta è "CORREZIONE " dei testi, non riscrittura ed aggiunta di norme e specificazioni nuove e totalmente difformi rispetto alle precedenti.
    Ultima modifica di LIBERAMENTE; 26-11-09 alle 13:50
    Dio perdona, LIBERAMENTE senza dubbiamente no.

  9. #9
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    Predefinito Rif: XII Seduta Assemblea Costituente di PiR

    Citazione Originariamente Scritto da LIBERAMENTE Visualizza Messaggio
    Intervengo per contestare in toto il vostro emendamento. L'Assemblea Costituente aveva già deciso che non sarebbero stati più permessi emendamenti sostanziali, ma soltanto revisioni formali.
    In questo testo, al contrario, sono presenti interi commi che l'Assemblea Costituente non ha mai approvato e che sono stati scritti ex novo da Ronnie.
    La revisione stilistica consiste nel correggere 3/4 o 3/5 laddove necessario e nell'abbreviare, non nell'aggiungere diversi commi ( con la scusa di voler meglio precisare) e nel riscrivere in maniera totale alcuni articoli.
    A dover meglio precisare saranno i prossimi eletti, di certo non noi.
    Nel prossimo intervento segnalerò tutti i pezzi aggiunti si sana pianta da Ronnie e da voi qui riformulati, e che l'Assemblea Costituente non ha mai approvato.

    Concordo con Liberamente.

    Sono disposto ad approvare la riformulazione stilistica scritta da Ronnie solo se viene ripresentata con meno stravolgimenti, aggiunte extra e precisazioni non formulate in aula e da quanto prodotto in assemblea, limitandosi solo e soltanto a rendere più fluidi i concetti espressi.




    Nella forma ora proposta no.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  10. #10
    Conservatorismo e Libertà
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    Predefinito Rif: XII Seduta Assemblea Costituente di PiR

    Citazione Originariamente Scritto da LIBERAMENTE Visualizza Messaggio
    Solo per limitarsi al Regolamento della Camera quelle in rosso sono tutte aggiunte sostanziali che l'Assemblea Costituente non ha mai approvato, e non modifiche di revisione formale.
    Ricordo che l'oggetto della seduta è "CORREZIONE " dei testi, non riscrittura ed aggiunta di norme e specificazioni nuove e totalmente difformi rispetto alle precedenti.
    Citazione Originariamente Scritto da Supermario Visualizza Messaggio
    Concordo con Liberamente.

    Sono disposto ad approvare la riformulazione stilistica scritta da Ronnie solo se viene ripresentata con meno stravolgimenti, aggiunte extra e precisazioni non formulate in aula e da quanto prodotto in assemblea, limitandosi solo e soltanto a rendere più fluidi i concetti espressi.




    Nella forma ora proposta no.
    In entrambi i casi demendiamo la decisione al Presidente Daniele: egli dovrà decidere sull'ammissibilità degli emendamenti, e - se la nostra Mozione sensata sarà approvata - potrà intervenire sulla Revisione Stilistica della Costituzione segnalando e cambiando i punti che vedono cambiamenti nella sostanza (se ce ne sono).

 

 
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