Possibilmente direi di mettere in rilievo, eliminare i commenti e chiudere.








LEGGE ELETTORALE






Art. 1
L' amministrazione del forum politicainrete.net, sentiti i rappresentanti politici, e le massime cariche dello Stato uscenti, proclama entro la fine della legislatura la data ufficiale delle elezioni.
L' amministrazione non potrà scegliere una data oltre i trenta giorni dalla fine della legislatura, da calcolare al netto delle festività natalizie, pasquali e estive.



Art. 2
Il periodo nel quale svolgere la campagna elettorale è di venti giorni e terminerà il giorno prima delle elezioni.


Art. 3

1. Entro tre giorni dal decreto che individua la data delle elezioni il Ministro degli Interni o chi ne fa le veci apre un thread intitolato "Presentazione delle Liste".
2. Ogni partito e/o ogni colazione formale di più partiti singolarmente registrati nella prima sezione del "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir" possono per mezzo del loro rappresentante ufficiale, depositare una lista di candidati per ognuna delle due camere del parlamento.

3. Le liste devono contenere indicati espressamente:

a - il nome (e l'indicazione del nome del partito o della coalizione di riferimento che la presenta)
b - il simbolo del partito o della coalizione.
c - l'ordine delle candidature, espresse con il nick del candidato ed a fianco ad esso il numero di post che ha al momento della presentazione
d - l'indicazione degli eventuali apparentamenti con altre liste.
e - Uno spazio programmatico autogestito di massimo 25 righe a dimensione 2 del carattere e senza rientri.

4. Le liste che palesemente non corrispondano a partiti iscritti nella prima sezione del registro o siano in sovrannumero rispetto all'unica che ogni partito e/o coalizione può presentare o che non rispettino tutte le disposizioni stabilite dalla legge elettorale e/o dalla Costituzione, possono essere cancellate dai moderatori su ordinanza della commissione Elettorale, dietro segnalazione del Ministro degli Interni.
La commissione può disporre anche la cancellazione di un singolo o più candidati senza i requisiti stabiliti dalla legge elettorale o dalla Costituzione.
La Commissione Elettorale ha il termine obbligatorio di 7 giorni per disporre la cancellazione e/o le modifiche da apportare ad opera dei moderatori.
5. La Commissione Elettorale è organo d'appello diretto contro le ordinanze viziate da violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza del Ministero degli Interni in materia di liste.
6. Al decimo giorno dalla sua apertura il thread di presentazione viene chiuso e, esaurite per sentenza o per decorrenza del termine le pratiche pendenti in commissione, le liste in esso presenti sono le sole trasmesse all'Amministrazione per l'apertura delle operazioni elettorali.



Art.4

Sono chiamati a votare tutti quei cittadini che al momento della proclamazione delle elezioni hanno almeno 100 post all' attivo e 10 settimane d' iscrizione al forum.


Art. 5
Le operazioni di voto della Camera dei Deputati e del Senato si svolgeranno in due separati thread/sondaggio con scelta singola, allestiti e controllati dalla amministrazione del forum.

Ogni rispettivo thread/sondaggio dovrà contenere:

- Fra le opzioni del sondaggio il nome per esteso delle liste regolarmente iscritti alle elezioni.
Ci dovranno essere tanti opzioni sondaggio quanti sono le liste.

- Nel primo post del Thread ( in ordine alfabetico ) dovranno essere riportati tutte le liste partecipanti.
Per ognuna di esse ci dovrà essere il simbolo, il nome per esteso, una breve descrizione di massimo 25 righe di testo fornita all' amministrazione dai partiti stessi, e la rispettiva lista dei candidati.

L' elettore se vorrà votare un partito dovrà sbarrare la rispettiva opzione nel sondaggio e avrà la possibilità di indicare, tramite un post, una preferenza fra i candidati presenti nella lista votata.

Modifiche o correzioni successive annulleranno il voto di preferenza, mentre quello alla lista resterà valido comunque.



Art. 6

La durata del voto sarà di cinque giorni e sarà fissata dalla amministrazione tramite l'apposita opzione presente nei sondaggi.


Art.7

Il numero dei seggi verrà deciso secondo Costituzione e saranno distribuiti fra le liste seguendo un metodo proporzionale e utilizzando per il conteggio dei resti il quoziente "Hare". I seggi saranno assegnati prioritariamente ai candidati che avranno ricevuto più preferenze espresse, i rimanenti saranno attribuiti secondo l'ordine della lista.


Art.8

Spetta alla amministrazione del forum divulgare tutti i dati ufficiali delle elezioni e verificare eventuali cloni o scorrettezze.
L' amministrazione può richiedere l'aiuto della commissione elettorale per svolgere i compiti richiesti.