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Discussione: Il falso in bilancio.

  1. #1
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    Arrow Il falso in bilancio.

    In Origine Postato da bsiviglia
    Siete cattivi, però: nessuno mi ha ancora spiegato come possa un falso in bilancio "buono" non arrecare danni alla comunità. Eppure ve lo avevo chiesto gentilmente e per favore.
    Originarimente il disegno di legge licenziato dall’allora ministro guardasigilli Fassino, all’art.11 in materia di identificazione della fattispecie di falsità in bilancio ed in altre comunicazioni sociali di cui all’art.2621 c.c. recitava:

    “1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione”.

    In buona sostanza intenzione del legislatore era quella di lasciare inalterata la gravità del reato in considerazione della sua rilevanza sociale, mantenendo la pena nell’ambito attualmente previsto della reclusione da 1 a 5 anni, salva una maggiore puntualizzazione della fattispecie punite. In particolare si era inteso specificare che il reato era punibile nel caso in cui i suoi autori avessero intenzionalmente perseguito lo scopo di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto (c.d. dolo specifico), mentre nell’attuale testo vigente era sufficiente la generica volontà di esporre fatti non corrispondenti al vero della vita della società. Parimenti veniva chiarito che non ogni esposizione fraudolenta era punibile, ma soltanto quella che fosse effettivamente idonea a trarre in inganno i destinatari della comunicazione sociale “falsa” (soci, creditori e terzi in genere).
    In quest’ottica si intendeva riavvicinare la nostra normativa alle direttive comunitarie dirette ad una uniformità di indirizzo per le fattispecie penali in materia societaria, in modo da avere una disciplina sostanzialmente unitaria per tutto il territorio comunitario.


    E’ però accaduto che il testo di legge-delega già trasmesso al parlamento il 26.5.2000 dal governo Amato è stato emendato dall’attuale ministro della Giustizia Castelli con questa rilevantissima novità aggiunta all’art. 11 di cui sopra:
    “precisare altresì che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica e finanziara della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative”, nonché “prevedere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere abbia o non cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell’arresto fino ad un anno e sei mesi; 1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci ed ai creditori 1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela nel caso di società non soggette” alla disciplina in materia di intermediazione finanziaria “di cui al decreto legislativo 24.2.1998 n.58; 1.2.2.) la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d’ufficio nel caso di società soggette” al predetto decreto legislativo n.58/1998 (norme in materia di intermediazione finaziaria).
    E’ di tutta evidenza la sostanziale novità introdotta dal nuovo legislatore:

    a)si rivela indispensabile, ai fini della applicazione di una pena piuttosto che di un’altra più mite, la prova dell’effettivo danno cagionato alla società, e non anche la sola idoneità a trarre in inganno i destinatari della comunicazione sociale;
    b) conseguentemente, in caso di mancata prova di danno il reato si trasforma da delitto in contravvenzione con una pena notevolmente inferiore;
    in tal caso il reato si prescrive in un termine massimo di tre anni, che ove interrotto, non può superare i quattro anni e mezzo, mentre attualmente il termine prescrizionale è pari a 5 anni, salvo in caso di interruzione da 7 anni e mezzo a quindici anni);

    Or bene chiunque abbia esperienza della realtà economica delle società ha perfettamente presente che il danno conseguente alle false comunicazioni sociali si manifesta soltanto nel corso degli esercizi successivi, e molto spesso, pur sussistendo, si rivela di difficilissima dimostrazione, se non a seguito di lunghe e costosissime indagini peritali.

    Ne discende che in considerazione dei ristrettissimi termini di prescrizione, indirettamente, determinati dalla riforma, e della previsione di una querela come condizione di procedibilità, non è azzardato concludere che di fatto si è proceduto ad una sostanziale depenalizzazione dei reati societari, in contrasto con l’orientamento comunitario che impone un maggiore rigore per garantire la verità dei bilanci e quindi la sicurezza del sistema economico
    Se si aggiunge che per i casi in cui è prevista la condizione di procedibilità della querela non si comprende quali amministratori provvederanno a presentarla nel termine di 90 giorni prescritto dal codice di rito, ben si comprende che il legislatore del 2001 ha sostanzialmente estratto dall’area della sfera penale le condotte fraudolente degli amministratori di società. Infatti è abbastanza arduo ritenere che gli stessi autori del reato si autodenunzino.


    Come se ciò non bastasse si è inteso modificare anche la parte dei reati fallimentari nel seguente modo:
    g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società
    In tal modo si passa da una punibilità per le condotte che siano idonee, insieme ad altre cause, al provocare lo stato di insolvenza, alla ipotesi in cui la pena si applica solo nel caso di prova dell’effettiva sussistenza del rapporto di causa ed effetto tra il comportamento fraudolento degli amministratori ed il dissesto della società amministrata.
    Viene così ulteriormente ridotto l’ambito di applicazione delle norme penali in materia economica, con buona pace per il controllo, nell’interesse pubblico, delle attività imprenditoriali.

    La modifica legislativa in esame che trasforma il reato in questione da reato di pericolo (perseguibile a prescindere dall’esistenza di un danno) a reato di danno (punibile solo nel caso di prova del danno medesimo), aggiunto alla riduzione delle pene e dei termini di prescrizione, di fatto sconvolge tutti i principi del diritto penale dell’economia (di origine liberale e capitalistica) affermati dai nostri codici da oltre un secolo (V. codice del commercio del 1889 al codice civile del 1942).
    Guglielmo Barone
    estratto da
    http://www.diritto.it/articoli/commerciale/barone.html
    Addio Tomàs
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  2. #2
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    Predefinito

    Il caso Parmalat e gli effetti della depenalizzazione del falso in bilancio

    L'Osservatorio sulla legalita' onlus sottolinea a quale disastro si sia dovuti giungere per comprendere i gravi risvolti di una legge che ha di fatto depenalizzato il falso in bilancio.

    Per la Parmalat sono purtroppo a rischio migliaia di posti di lavoro ed il futuro di migliaia di aziende agricole dell'indotto, mentre sono compromessi i risparmi di migliaia di azionisti.

    Anche se si dovessero salvare gli stabilimenti con interventi straordinari, difficilmente i creditori otterrebbero quanto loro dovuto.

    In questo ed altri casi magistrati ed investigatori hanno dimostrato di saper fare il loro mestiere a tutela dei cittadini, ma la nuova legge ha ridotto gli strumenti di intervento rendendo molto piu' modeste le sanzioni e quindi anche i deterrenti per questi gravi crimini.

    il Presidente dell'Osservatorio
    Rita Guma

    http://www.aaalegalitadiritti.it/oss...nicati/016.htm
    Addio Tomàs
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  3. #3
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    Predefinito Parmalat e falso in bilancio

    Gli scandali Parmalat e Cirio ripropongono il problema della Governance del capitalismo. Ma l’Italia ha sue specificità riguardanti il sistema dei controlli, anche penali, e l’etica negli affari. Problemi che la legge Draghi non ha risolto. Riguardo al primo punto, il caso Parmalat è esemplare.



    I conti non tornano perché mancano 7 miliardi di Euro, 14 mila miliardi di vecchie lire, che significa lo sconquasso più grande dopo i casi Ambrosiano ed Enimont.



    Eppure nessuno sa niente. Nessuno è responsabile. Capita come per i terremoti, che almeno in parte, si possono prevedere. Sembra tutto tranquillo, la borsa tira, i proprietari o quelli che vengono accreditati come tali, mostrano sicurezza e sono considerati benefattori, i lavoratori timbrano il cartellino e magari pensano di lasciare il posto al figlio quando vanno in pensione, i piccoli risparmiatori fanno il conto dei guadagni e pensano ai problemi familiari che possono risolvere e, poi, all’improvviso, la televisione annuncia il crac. Insomma, nessuno si accorge di quanto sta per accadere, nemmeno se il direttore finanziario, cervello di tutte le operazioni lecite e illecite, un bel giorno scompare. Non si accorgono di nulla il consiglio di amministrazione, i sindaci revisori, le società di certificazione, le banche esposte per migliaia di miliardi, la Consob, la vigilanza di Bankitalia.



    Il governo poi, non ne parliamo: li ci sono esperti di bilanci truccati, di fondi neri, di paradisi fiscali. Ma hanno teorizzato il “ fai da te” e degli affari degli altri, che poi sono anche quelli del paese, si occupano solo quando possono produrre qualche vantaggio, non al paese, ma a loro. E poi, colgono l’occasione per regolare i conti con Fazio perché da qualche tempo, quasi fosse il solo, critica il governo. In realtà, qualcuno che sa c’è, ma sta alle isole Cayman, noto paradiso fiscale, regno, come gli altri, della finanza opaca e sporca, dove sono sufficienti una stanza, un tavolo e un computer per fabbricare miliardi di euro di documenti falsi. A questo punto bisognerebbe almeno capire perché i controlli non funzionano e cosa bisogna fare per evitare altri disastri. E’ chiaro che gli strumenti a disposizione della Consob e della Vigilanza di Bankitalia non sono efficaci.



    Che l’apertura di banche , banchette e finanziarie, nei paradisi fiscali, costituisce quasi sempre il viatico per operazioni illegali. Almeno questo è chiaro perché i fatti si ripetono. Ma è anche chiaro che la deterrenza non funziona perché con la depenalizzazione del reato di falso in bilancio, la repressione non è possibile. Infatti, far sparire 15 mila miliardi e rubare in supermercato, è la stessa cosa: le conseguenze non sono molto diverse. Il governo per cancellare un po’ di processi di Berlusconi, ha lasciato i falsi e ha cancellato il reato, dando la stura alla irresponsabilità più totale. In America, dopo gli scandali delle grandi corporations, è andato a casa il capo della vigilanza sulla borsa; il procuratore generale di New York, Eliot Spitzer, ha avuto le mani libere; hanno tolto la licenza alla Arthur Andersen, la più grande e potente società di certificazione di bilanci del mondo; il Congresso ha approvato una legge che per il conflitto di interesse e il falso in bilancio prevede fino a 25 anni di carcere e la confisca dei beni dei responsabili. Tutto questo nell’America di Bush, dove gli anticorpi funzionano meglio che da noi, nonostante il Presidente. Che fare? In una intervista al Corriere, Lester Thurow, professore di gestione aziendale ed economia al MIT( Massachusetts Institute of Tecnology) per oltre 30 anni, che di capitalismo se ne intende, ha consigliato la sua ricetta:”

    Due lezioni.



    Ci vuole la massima trasparenza che può essere imposta solo dagli enti di controllo e i Parlamenti, possibilmente giocando di anticipo, e ci vogliono punizioni esemplari. I colpevoli degli scandali devono andare in prigione, multarli non serve a niente. I reati dei colletti bianchi sono stati sottovalutati, ma non è il gioco di Monopoli. L’etica negli affari non può essere solo uno slogan”. Il caso Cirio, a sua volta, aiuta a dare risposta al secondo problema: possono imprenditori e finanzieri già inquisiti e processati rimanere nel circuito degli affari o devono abbandonare come dovrebbero politici e funzionari infedeli? La risposta è no. Non possono. L’etica negli affari di cui parla Thurow, nel nostro paese suona come una bestemmia, se solo si riflette sul fatto che un’azienda di televisioni commerciali, prima si è fatta partito e poi si è fatta Stato. E siamo arrivati al problema dei problemi che è la necessità di ripristinare la legalità, dal momento che più di metà dell’economia del paese è illegale. Ma è evidente che è impossibile ripristinare condizioni accettabili di legalità se continua l’opera di delegittimazione della magistratura, condizione essenziale per assolvere e rimettere in circolo politici corrotti e anche “ solo” percettori di finanziamenti illeciti. I quali esistono, a condizione che qualcuno falsifichi i bilanci, le cui conseguenze per l’economia, i risparmiatori e i lavoratori, sono ancora più gravi di quelle prodotte da singole corruzioni.
    Elio Veltri

    http://www.democrazialegalita.it/elio23dic03.htm
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