Originarimente il disegno di legge licenziato dall’allora ministro guardasigilli Fassino, all’art.11 in materia di identificazione della fattispecie di falsità in bilancio ed in altre comunicazioni sociali di cui all’art.2621 c.c. recitava:In Origine Postato da bsiviglia
Siete cattivi, però: nessuno mi ha ancora spiegato come possa un falso in bilancio "buono" non arrecare danni alla comunità. Eppure ve lo avevo chiesto gentilmente e per favore.![]()
“1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione”.
In buona sostanza intenzione del legislatore era quella di lasciare inalterata la gravità del reato in considerazione della sua rilevanza sociale, mantenendo la pena nell’ambito attualmente previsto della reclusione da 1 a 5 anni, salva una maggiore puntualizzazione della fattispecie punite. In particolare si era inteso specificare che il reato era punibile nel caso in cui i suoi autori avessero intenzionalmente perseguito lo scopo di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto (c.d. dolo specifico), mentre nell’attuale testo vigente era sufficiente la generica volontà di esporre fatti non corrispondenti al vero della vita della società. Parimenti veniva chiarito che non ogni esposizione fraudolenta era punibile, ma soltanto quella che fosse effettivamente idonea a trarre in inganno i destinatari della comunicazione sociale “falsa” (soci, creditori e terzi in genere).
In quest’ottica si intendeva riavvicinare la nostra normativa alle direttive comunitarie dirette ad una uniformità di indirizzo per le fattispecie penali in materia societaria, in modo da avere una disciplina sostanzialmente unitaria per tutto il territorio comunitario.
E’ però accaduto che il testo di legge-delega già trasmesso al parlamento il 26.5.2000 dal governo Amato è stato emendato dall’attuale ministro della Giustizia Castelli con questa rilevantissima novità aggiunta all’art. 11 di cui sopra:
“precisare altresì che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica e finanziara della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative”, nonché “prevedere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere abbia o non cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell’arresto fino ad un anno e sei mesi; 1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci ed ai creditori 1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela nel caso di società non soggette” alla disciplina in materia di intermediazione finanziaria “di cui al decreto legislativo 24.2.1998 n.58; 1.2.2.) la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d’ufficio nel caso di società soggette” al predetto decreto legislativo n.58/1998 (norme in materia di intermediazione finaziaria).
E’ di tutta evidenza la sostanziale novità introdotta dal nuovo legislatore:
a)si rivela indispensabile, ai fini della applicazione di una pena piuttosto che di un’altra più mite, la prova dell’effettivo danno cagionato alla società, e non anche la sola idoneità a trarre in inganno i destinatari della comunicazione sociale;
b) conseguentemente, in caso di mancata prova di danno il reato si trasforma da delitto in contravvenzione con una pena notevolmente inferiore;
in tal caso il reato si prescrive in un termine massimo di tre anni, che ove interrotto, non può superare i quattro anni e mezzo, mentre attualmente il termine prescrizionale è pari a 5 anni, salvo in caso di interruzione da 7 anni e mezzo a quindici anni);
Or bene chiunque abbia esperienza della realtà economica delle società ha perfettamente presente che il danno conseguente alle false comunicazioni sociali si manifesta soltanto nel corso degli esercizi successivi, e molto spesso, pur sussistendo, si rivela di difficilissima dimostrazione, se non a seguito di lunghe e costosissime indagini peritali.
Ne discende che in considerazione dei ristrettissimi termini di prescrizione, indirettamente, determinati dalla riforma, e della previsione di una querela come condizione di procedibilità, non è azzardato concludere che di fatto si è proceduto ad una sostanziale depenalizzazione dei reati societari, in contrasto con l’orientamento comunitario che impone un maggiore rigore per garantire la verità dei bilanci e quindi la sicurezza del sistema economico
Se si aggiunge che per i casi in cui è prevista la condizione di procedibilità della querela non si comprende quali amministratori provvederanno a presentarla nel termine di 90 giorni prescritto dal codice di rito, ben si comprende che il legislatore del 2001 ha sostanzialmente estratto dall’area della sfera penale le condotte fraudolente degli amministratori di società. Infatti è abbastanza arduo ritenere che gli stessi autori del reato si autodenunzino.
Come se ciò non bastasse si è inteso modificare anche la parte dei reati fallimentari nel seguente modo:
g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società
In tal modo si passa da una punibilità per le condotte che siano idonee, insieme ad altre cause, al provocare lo stato di insolvenza, alla ipotesi in cui la pena si applica solo nel caso di prova dell’effettiva sussistenza del rapporto di causa ed effetto tra il comportamento fraudolento degli amministratori ed il dissesto della società amministrata.
Viene così ulteriormente ridotto l’ambito di applicazione delle norme penali in materia economica, con buona pace per il controllo, nell’interesse pubblico, delle attività imprenditoriali.
La modifica legislativa in esame che trasforma il reato in questione da reato di pericolo (perseguibile a prescindere dall’esistenza di un danno) a reato di danno (punibile solo nel caso di prova del danno medesimo), aggiunto alla riduzione delle pene e dei termini di prescrizione, di fatto sconvolge tutti i principi del diritto penale dell’economia (di origine liberale e capitalistica) affermati dai nostri codici da oltre un secolo (V. codice del commercio del 1889 al codice civile del 1942).
Guglielmo Barone
estratto da
http://www.diritto.it/articoli/commerciale/barone.html




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