A Venezia ricorso alla Consulta: norme più dure delle leggi razziali
La Repubblica del 6 ottobre 2005
Corte d´appello si rivolge ai giudici costituzionali: troppi 4 anni per il clandestino che non ottemperi all´espulsione
Impugnato il caso di un irregolare rumeno che non lasciò il territorio italiano
GIORGIO CECCHETTI
VENEZIA - Neppure il regime fascista, con le scandalose norme del 1938, aveva previsto pene così «sproporzionate, incongrue e irragionevoli», tanto che «per sanzionare gli ebrei stranieri inottemperanti all´ordine di lasciare il Paese dopo la promulgazione delle leggi razziali il legislatore si era limitato a prevedere una nuova ipotesi di contravvenzione, sempre punita con la pena alternativa dell´arresto o dell´ammenda». È un passo dell´ordinanza della terza sezione della Corte d´appello di Venezia che chiede alla Corte costituzionale di cancellare quell´articolo della Bossi-Fini che, invece, punisce l´extracomunitario che non obbedisce al provvedimento di espulsione con una pena che prevede nel minimo un anno di reclusione, arrivando nel massimo a quattro anni.
Il caso nasce dal fermo più di un anno fa a Verona di un irregolare rumeno per il quale si dispone l´espulsione. Il giovane, passate un paio di settimane, viene nuovamente fermato sempre a Verona e, constatato che non ha lasciato il territorio italiano entro il termine di cinque giorni prescritto dalla legge, finisce in Tribunale. Viene condannato a 8 mesi di carcere. Ma il suo avvocato presenta appello e la Corte veneziana cui passa il caso, presieduta da Giancarlo Scarpari, con un provvedimento d´ufficio trasmette gli atti a Roma. Con motivazioni pesanti, secondo cui «tale macroscopico inasprimento della sanzione (introdotto nel 2004) contrasti con i criteri di proporzionalità e ragionevolezza, con il principio di uguaglianza». Nell´ordinanza viene citato l´articolo 3 della Costituzione in cui si ribadisce il principio che «la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso» e si ricorda una sentenza della Corte costituzionale del 1994 con la quale fu dichiarato illegittimo, perché sproporzionato, il minimo di pena (sei mesi) previsto in materia di oltraggio a pubblico ufficiale.
La Corte veneziana sostiene che nella stesura definitiva della legge si è trasformata la contravvenzione (prevista nel testo del 2002) in un delitto «raddoppiando il minimo e quadruplicando il massimo della pena». Eppure, nessuno in Parlamento aveva fatto riferimento ad un vistoso incremento del fenomeno dell´immigrazione clandestina, «unico fatto in grado di fornire una giustificazione razionale al nuovo provvedimento». Anzi, secondo i dati elaborati dalla Commissione europea, il numero delle effettive espulsioni di extracomunitari dall´Italia è stato in costante diminuzione: 25.226 nel 2002, 17.200 nel 2004. Per i giudici veneziani, infine, vi sarebbe «un irragionevole trattamento differenziato» rispetto a casi analoghi. Ad esempio quelli previsti dall´articolo 650 del codice penale, in cui si consente di punire con la sola ammenda (il minimo è di 2 euro) chi non osservi un provvedimento della pubblica autorità. Anche per coloro che sono colpiti dal foglio di via obbligatorio perché pericolosi per la sicurezza pubblica e non obbediscono, la pena massima è di sei mesi. Dunque, «il residente pericoloso è punibile con una pena inferiore a quella dello straniero non pericoloso», conclude l´ordinanza.




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