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  1. #1
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    Predefinito Modifica dell'articolo 139

    Art. 139.

    La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

    Più tutta una serie di disposizioni transitorie e finali che tutte più o meno, anche solo implicitamente fanno riferimento alla forma repubblicana.

    Si discuteva in un altro forum della possibilità di abrogarlo, rendendo possibile un ritorno della monarchia, ma, a parte che il clima politica non lo permette, facendo pura dialettica accademica io non credo sia giuridicamente possibile, oltre che politicamente.

    L'unica via riformista percorribile in tal senso che vedo è una riscrittura totale della costituzione, compresi i 12 articoli dei principi fondamentali, considerati intoccabili dalla giurisprudenza costituzionale.
    Quando le armi saranno fuorilegge, solo i fuorilegge avranno le armi

  2. #2
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    Dipende. La dottrina è divisa su questo. Ci sono dei costituzionalisti, tra cui Biscaretti, che sostiene che la costituzione è modificabile dal primo all'ultimo articoli. Quindi per cambiare la forma repubblicana è possibile cambiare prima l'articolo 139 e poi di seguito l'articolo 1, il 2 ecc.

  3. #3
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    Io credo che la posizione più corretta -e credo anche maggioritaria in dottrina- sia quella dell'imodificabilità di determinate parti della Costituzione. Il motivo è semplice: modificare i tratti fondamentali di una costituzione la trasformerebbe in un'altra cosa, in una costituzione profondamente diversa. E solo un potere costituente può provvedere a redigere una costituzione nuova, non un potere costituito quale è un parlamento nell'atto di modificare la costituzione.
    E' una motivazione di buon senso e di trasparenza dei processi istituzionali e come tale può trovare mille eccezioni, ovviamente.

  4. #4
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    In Origine Postato da Alberich
    Io credo che la posizione più corretta -e credo anche maggioritaria in dottrina- sia quella dell'imodificabilità di determinate parti della Costituzione. Il motivo è semplice: modificare i tratti fondamentali di una costituzione la trasformerebbe in un'altra cosa, in una costituzione profondamente diversa. E solo un potere costituente può provvedere a redigere una costituzione nuova, non un potere costituito quale è un parlamento nell'atto di modificare la costituzione.
    E' una motivazione di buon senso e di trasparenza dei processi istituzionali e come tale può trovare mille eccezioni, ovviamente.
    Si è la posizione maggioritaria. Per molti solo un evento di rottura extracostituzionale può modificare determinate parti della costituzione, annullandola di fatto. Io comunque non la condivido

    Se ho a disposizione uno strumento per modificare un testo a mio parere posso usarlo senza alcuna limitazione non esplicita.

  5. #5
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    io invece si ma non solo l'art.139 anche i cosidetti principi fondamentali

  6. #6
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    In Origine Postato da benfy
    io invece si ma non solo l'art.139 anche i cosidetti principi fondamentali
    Quelli di fatto sono modificabili e sono stati modificati come è accaduto per l'articolo 51.

  7. #7
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    la carta costituente è legge fondamentale dello Stato.

    la legge fondamentale dello Stato è la base di tutto ciò che si viene a configurare dopo.

    se la legge fondamentale PREVEDE sia l'organo di controllo che la POSSIBILITà di modifica da parte del parlamento (SENZA imporre restrizioni specifiche a tali modifiche) evidentemente la costituzione PUò ESSERE CAMBIATA in ogni sua parte e l'organo di controllo serve a fare in modo che tali modifiche siano coerenti col resto del testo!

    NON è accettabile, in virtù della UNIVOCITà del testo, che una interpretazione estensiva (ma dovremmo dire inventiva) ponga delle restrizioni che NON essendo previste nell'articolo che garantisce la possibilità di revisione non sono contemplate come possibili emanazioni dello stato dalla carta che LO FONDA!

    chiarissimo è che l'art 139 è modificabile e che SOLO dopo sia possibile modificare la forma di stato.

    tale vincolo (che esclude giocoforza la simultaneità) che prescrive quindi un doppio iter di revisione si configura come l'estrema ratio per la difesa dello status quo repubblicano contro eventuali spinte monarchiche future!

    è diciamo un invito di cautela nei confronti di chi va a mettere le mani nella costituzione dopo coloro i quali l'han scritta!

    io personalmente abolirei questo anacronistico strumento di cautela quanto prima, anche perchè, è forsa a considerarsi ILLEGITTIMO!

    poichè nella teoria liberale dello stato NON è accettabile che qualcosa possa sostituirsi in emanazione di potere al popolo stesso!

    nei fatti questo articolo è il FANTASMA di una volontà politica dei nostri padri che sembrerebbe avere il diritto di limitare una eventuale volontùà politica ATTUALE!

    tutto ciò quando la stessa costituzione pone come inderogabile la sovranità POPOLARE!

    vogliamo includere anche i fantasmi nel popolo?
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  8. #8
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    facciamo chiarezza.

    la corte costituzionale con sentenza 1146 del 1988 afferma:"la costituzione italiana contiene alcuni principi supremi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale"

    oltre la forma repubblicana vi rientrano anche i valori supremi su cui è fondata la costituzione e ricorda di aver già riconosciuto in decisioni precedenti che i principi supremi dell'ordinamento costituzionale," i principi fondamentali, i diritti inalinabili della persona umana.

  9. #9
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    In Origine Postato da benfy
    facciamo chiarezza.

    la corte costituzionale con sentenza 1146 del 1988 afferma:"la costituzione italiana contiene alcuni principi supremi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale"

    oltre la forma repubblicana vi rientrano anche i valori supremi su cui è fondata la costituzione e ricorda di aver già riconosciuto in decisioni precedenti che i principi supremi dell'ordinamento costituzionale," i principi fondamentali, i diritti inalinabili della persona umana.
    infatti la corte costituzionale ha travalicato i suoi limiti COSTITUZIONALI, esempio lampante di degenerazione statuale.

    Questa fu una sentenza estensiva (o inventiva) della costituzione e GOLPISTA in quanto portata avanti senza legittimazione popolare, questo è l'esempio della degenerazione della corte Cost italiana.

    Invito a riflettere sull'INUTILITà di una costituzione, ove essa possa venir sostituita facilmente da una molto più snella corte di kapò non eletti direttamente dal popolo.

    detto ciò nella mia analisi io ignoro volutamente tutto ciò, poichè non riconosco come legittima una sentenza della corte costituzionale che STRAVOLGE il dettame della stessa costituzione senza averne il potere COSTITUZIONALE (che invece spetta al parlamento)
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    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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  10. #10
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    tutte le corti costituzionali del mondo fanno sentenze additive e manipolative.

    c'è da considerare che la corte è per 2/3 di nomina politica ci sarà un motivo

 

 
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