





A nome del PDUM (e penso che anche il PND sarà d'accordo su questo, altrimenti mi smentiscano pure), noi siamo invece per le doppie candidature.
Anche perché come accaduto in occasione delle ultime nazionali e regionali, esistevano anche nel reale doppie candidature.
La cosa é anche solo per questo intrigante, a nostro parere.
Non siamo però per il doppio ruolo.
Chi viene eletto alla camera ed anche al senato deve scegliere a quale delle due elezioni rinunciare a favore del secondo in lista dopo di lui.
Invece la domanda che pongo é, quale é il limite minimo, per la costituzione, di candidature alla camera ed al senato?
Può il candidato presidente, candidarsi anche alla camera ed al senato?
Ultima modifica di Gilbert; 17-12-09 alle 11:52


se voi siete disponibili,intendo sinistre e PDUM-PND, a discutere sul divieto delle conventio ad excludendum verso singoli e gruppi,credo che si possa intavolare un dialogo proficuo.
capisco che per gruppi più piccoli ci sia difficoltà a formare 2 liste,però per noi è una questione rilevante.
Ultima modifica di Eric Draven; 17-12-09 alle 11:53


C. De Gaulle: "l'Italia non è un paese povero. E' un povero paese".


per quel che riguarda il candidato presidente, invece, credo si possa anche candidare in una delle due camere, come si è sempre fatto...




è chiarissimo che nessuno può far parte delle 2 camere contemporaneamente.
mi sembra pacifico quindi che sarebbe il caso di evitare doppie candidature
non mi pare che sia un limite minimo alle candidature, ed è ovvio che il presidente si possa candidare o a senato o a camera contemporaneamente, com'è chiaro che si deve dimettere dal parlamento incaso di elezione a presidente
non c'è un numero minimo di candidati per presentare la lista...2. Ogni partito e/o ogni colazione formale di più partiti singolarmente registrati nella prima sezione del "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir" possono per mezzo del loro rappresentante ufficiale, depositare una lista di candidati per ognuna delle due camere del parlamento.
3. Le liste devono contenere indicati espressamente:
a - il nome (e l'indicazione del nome del partito o della coalizione di riferimento che la presenta)
b - il simbolo del partito o della coalizione.
c - l'ordine delle candidature, espresse con il nick del candidato ed a fianco ad esso il numero di post che ha al momento della presentazione
d - l'indicazione degli eventuali apparentamenti con altre liste.
e - Uno spazio programmatico autogestito di massimo 25 righe a dimensione 2 del carattere e senza rientri.
Ultima modifica di Laico; 17-12-09 alle 12:12


dimmi dove la costituzione vieta le doppie candidature per favore.
Anche nella realtà, nella mia regione c'è stata una persona candidata sia alla camera che alla regione in contemporanea. Dopo la doppia elezione, ha optato per una delle due.
La stessa cosa sarà fatta su PIR, a meno che la amministrazione non dica il contrario.
La costituzione non vieta doppie candidature.
cioè una lista può presentare un solo candidato alla camera come 120 candidati ?non mi pare che sia un limite minimo alle candidature, ed è ovvio che il presidente si possa candidare o a senato o a camera contemporaneamente, com'è chiaro che si deve dimettere dal parlamento incaso di elezione a presidente
Ultima modifica di Gilbert; 17-12-09 alle 12:14

