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  1. #71
    VIENI AVANTI FASSINO!
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    Predefinito Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sta nascendo il programma...

    In Origine Postato da furbo
    Te l'avevo gia postato : ingrandiro' un poco i caratteri :

    GEORGE ha scritto il 06-11-2005 061:
    SE TI MANDO A FARE IN CULO MA NON C'E' ANCORA NESSUNO ,NON SO CON CHI PRENDERMELA E HO PURE FINITO IL VALIUM.

    CIAO A DOMANI,SE NON MUORI
    BOH NON RICORDO
    KMQ NON CAPISCO IL SENSO,KE VUOL DIRE "SE TI MANDO A FARE IN CULO..."
    SEI CERTO KE SIA UN MIO PVT?
    NO PERKE' IO TI AVREI MANDATO A FARE IN CULO SENZA SE E SENZA MA, STO "SE" CONDIZIONALE MI LASCIA UN PO' PERPLESSO,SARA' MICA COME IL FOSFORO DEI MARINES?

  2. #72
    manzoniano
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    In Origine Postato da furbo
    Un banana che non ha mai posseduto un'azione!
    Il 27% e' applicato solo ai depositi bancari.
    Oltre ai titoli di stato esistono azioni , fondi ed inumerevoli altri strumenti che producono CAPITAL GAINS.
    e bravo il nostro mortadella!!!
    se il capital gains è prodotto nell'ambito di un'azienda viene tassato con l'aliquota che viene applicata a tutto il reddito aziendale (e qui si parla di ben più del 30%!!!! si può arrivare in taluni casi anche al 40-50%!!!!!), se è prodotto da un privato singolo dovrà applicare l'aliquota marginale dell'ultimo scaglione del suo reddito che nel 99% dei casi è ben al di sopra del 30%.

    Come vedi siccome in italia il trading in borsa è fatto, nella stragrande maggioranza dei casi, da professionisti esperti che hanno forma di società la tassazione è altissima!!!

    Per i privati inesperti (e spesso non ricchi) restano i titoli di stato o qualche altra obbligazione: che voi giustamente volete stangare!!! volete stangare proprio i più poveri. ancora una volta!!!
    e oltretutto con effetti nefasti sul nostro debito pubblico come sopra spiegato.
    Io trovo che questa decisione sia demagogica. come al solito per accontentare Bertinotti (e portare avanti il governo per qualche mese in più) volete fare delle cose senza senso.
    http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.timelei.com/timelei/imagens/top10/comunismo.jpg&imgrefurl=http://www.timelei.com/archives/000757.php&h=275&w=237&sz=9&tbnid=RXbjTv6_RasJ:&tb nh=109&tbnw=93&hl=it&start=1&prev=/images%3Fq%3Dno%2Bcomunismo%26svnum%3D10%26hl%3Dit %26lr%3D%26sa%3DN

  3. #73
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    Ho letto le risposte dei colelghi del centrosinistra e adesso sono molto preoccupato: se non intendono cancellare e rifare le molte leggi varate dal centrodestra, cosa faranno per i 5 anni della legislatura?
    [IMG] http://movies.yahoo.com/shop?d=hv&id=1800217371&cf=pg&photoid=428334&intl= us [IMG]

  4. #74
    email non funzionante
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    In Origine Postato da nowastes
    e bravo il nostro mortadella!!!
    se il capital gains è prodotto nell'ambito di un'azienda viene tassato con l'aliquota che viene applicata a tutto il reddito aziendale (e qui si parla di ben più del 30%!!!! si può arrivare in taluni casi anche al 40-50%!!!!!), se è prodotto da un privato singolo dovrà applicare l'aliquota marginale dell'ultimo scaglione del suo reddito che nel 99% dei casi è ben al di sopra del 30%.

    Capisco che una delle ragioni che spinge una persona ad arruolarsi fra i bananas sia la DISINFORMAZIONE o l'informazione per sentito dire o , non so se questo sia il caso , un'informazione DATATA ed OBSOLETA.

    Il regime di tassazione che tu descrivi era grosso modo quello in vigore per i DIVIDENDI prima dell'ultima riforma : esisteva in effetti la possibilita' ( CHE ANDAVA PREDICHIARATA ) di assommare i redditi da capitale nel reddito personale con la possibilita' di dedurre quanto gia' pagato dalla societa' emittente ( CREDITO D'IMPOSTA ) delle azioni oppure di rinunciare a questo recupero ( nel qual caso la tassa sui dividendi era soddisfatta dalla tassa sugli utili pagata dalla societa' emittente )
    Va da se' che per la prima opzione optavano quei contribuenti con aliquota marginale minore della tassa sugli utili della societa' emittente +10% ( poiche' sui dividendi veniva anche applicata una ritenuta di acconto del 10% ) in quanto potevano realizzare un recupero parziale dell'imposta gia' pagata e/o della ritenuta di acconto mentre per la seconda optavano tutti gli altri ( piu' qualcuno della prima categoria per risparmiarsi il disturbo della dichiarazione)Dal 2004 il CREDITO DI IMPOSTA non e' piu' recuperabile.
    Le plusvalenze realizzate dalla vendita di partecipazioni fino al 1998 NON ERANO TASSATE.

    Con la riforma del '97 le plusvalenze sono tassate al 12,5% per le PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE e al 27% per quelle QUALIFICATE.
    Si definisce plusvalenza ( o capital gain ) di una partecipazione la differenza fra il valore della stessa all'atto della sua alienazione ( es. vendita di una azione )e quello all'atto della sua costituzione ( es. acquisto della stessa azione )
    La mia CRITICA a questo sistema , anche se FATTO DAL GOVERNO PRODI , e' che differenza le aliquote in base alla % di partecipazione anzicche' in base al valore della plusvalenza.
    Puo capitare che si realizzi 1 milione di plusvalenza e si paghi il 12,5% mentre su una plusvalenza di 1000 euri si paghi il 27%.
    ( nel primo caso anche poche azioni , comunque minori del 2% dei diritti di voto o/e del 5% delle azioni totali , di una grande societa' AUMENTATE MOLTO , nel secondo caso molte azioni ma AUMENTATE DI POCO )



    Quanto segue ti permettera' di approfondire la materia :



    NOTE RIASSUNTIVE DELLA NUOVA TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE
    --------------------------------------------------------------------------------
    Con il D.Lgs. 21/11/97 n. 461 il Legislatore ha provveduto al riordino del trattamento fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi, derivanti da attività finanziarie.

    Attraverso tale riforma sono stati perseguiti obiettivi di completezza dell'imposizione sui redditi di natura finanziaria e di uniformità di tassazione.

    Sono stati classificati come redditi di capitale quei proventi che derivano da rapporti aventi per oggetto l'impiego di capitale secondo uno schema produttivo analogo a quello civilistico (cfr. art. 820 - comma 3 - Codice Civile), in altre parole derivanti dall'impiego finanziario di capitale (ad esempio interessi e dividendi) mentre i cosidetti capital gains, i guadagni di capitale, sono considerati redditi diversi.

    In base alle nuove disposizioni, che sono entrate in vigore dall'1 Luglio 1998, le plusvalenze sono tassate con l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 12,5% in caso di cessione di "partecipazioni non qualificate" oppure con quella del 27% in caso di cessione di "partecipazioni qualificate".

    Per i titoli negoziati in mercati regolamentati, che per brevità definiremo "quotati in Borsa" si parla di partecipazione qualificata in caso di cessione di azioni (non di risparmio) che rappresentano più del 2% dei diritti di voto esercitabili in sede di assemblea ordinaria e comunque, indipendentemente dai diritti di voto, se si cede più del 5% del capitale della società.

    Per i titoli non quotati si ha cessione di partecipazione qualificata quando si cedono azioni o quote che rappresentano più del 20% dei diritti di voto esercitabili in sede di assemblea ordinaria e comunque, indipendentemente dai diritti di voto, se si cede più del 25% del capitale della società.

    Naturalmente il criterio dei diritti di voto non è applicabile nel caso di cessione di quote di società di persone; in tal caso è applicabile solo il criterio della partecipazione al capitale.

    La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi.

    E' stata mantenuta la possibilità di scomputare le perdite/minusvalenze dalla base imponibile della tassazione di future plusvalenze, non oltre il quarto anno successivo.

    Le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo d'acquisto; regole particolari (trattate in seguito) sono state fissate per il periodo transitorio, cioè per i titoli già posseduti alla data di entrata in vigore della Legge: ad esempio per le azioni quotate in Borsa, su apposita opzione, è possibile considerare, anziché il prezzo d'acquisto, la media delle quotazioni del mese di giugno 1998.

    Il costo di acquisto è aumentato di tutte le spese e gli oneri strettamente inerenti all'acquisto delle attività finanziarie della cui cessione si tratta (ad esempio l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le spese di intermediazione, ecc.)

    Per le cessioni di quote di società di persone il costo da considerare per il calcolo delle plusvalenze è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti.

    Sono stati fissati tre diversi sistemi di liquidazione delle imposte:

    il regime della dichiarazione (o analitico): si tratta del regime ordinario e comporta per il contribuente l'obbligo di calcolarsi in proprio l'importo delle plusvalenze (o minusvalenze) e di conseguenza provvedere alla tassazione, indicando i redditi nella propria dichiarazione annuale. Attraverso tale sistema il risparmiatore non gode di anonimato e non può compensare redditi di capitale e redditi diversi (ad esempio può capitare di percepire dividendi ma di avere minusvalenze nella vendita di azioni). Tale regime e' l'unico applicabile in caso di cessione (a titolo oneroso) di partecipazioni qualificate.

    il risparmio amministrato: si tratta di un regime opzionale col quale il risparmiatore decide in proprio come investire il capitale ma lascia i titoli in custodia o amministrazione ad un intermediario, es. banca, cui compete il compito di calcolare la base imponibile e provvedere all'eventuale versamento di imposte dovute.

    Il contribuente non deve quindi includere tali redditi nella dichiarazione annuale e mantiene l'anonimato fiscale.

    Non è possibile la compensazione tra redditi di natura diversa e l'imposta sostitutiva viene trattenuta su ciascuna operazione dall'intermediario, a differenza del regime analitico in cui le imposte vengono versate alle scadenze stabilite per la dichiarazione annuale dei redditi.

    il risparmio gestito: anche questo è un regime opzionale dove però il risparmiatore non decide in proprio gli investimenti ma consegna una somma di denaro ad un intermediario (banca o sim) che provvede ad investire il capitale nella maniera che ritiene più redditizia e provvede altresì alle incombenze fiscali.

    In questo regime le plusvalenze sono calcolate in base alla differenza tra il "valore" del patrimonio a fine periodo e quello all'inizio del periodo, indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente monetizzate.

    Anche attraverso tale sistema il risparmiatore mantiene l'anonimato fiscale e puo' compensare redditi di capitale e diversi.

    Sia nel regime della dichiarazione che in quello del risparmio amministrato le plusvalenze rilevano solo al momento in cui vengono effettivamente monetizzate (criterio di cassa) ma per quelle derivanti dal possesso di titoli prolungato per oltre un anno, è prevista l'applicazione di un equalizzatore la cui funzione è quella di rendere equivalenti, sotto il profilo finanziario, la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione (risparmio gestito).

    Considerando che, salvo casi particolari, non vi sono enormi vantaggi nello scegliere il metodo analitico, nella stragrande maggioranza dei casi i risparmiatori si avvarranno del sistema del risparmio amministrato per cui una notevole mole di lavoro verrà assegnata agli intermediari.

    Per loro la scadenza del primo versamento delle imposte trattenute sui capital gains è stata fissata al 15 Dicembre 1998.

    Nella fase transitoria i depositi a custodia o amministrazione in essere presso banche o SIM sono automaticamente inseriti nel risparmio amministrato mentre le gestioni patrimoniali vengono automaticamente incanalate nel risparmio gestito. Il contribuente ha la possibilità di modificare tale automatismo optando per un altro sistema, diverso da quello attribuito automaticamente, attraverso apposita richiesta da presentarsi entro il 30 Settembre 1998 e con effetto dal 1' Luglio dello stesso anno.

    Per le partecipazioni "qualificate" non è possibile avvalersi dei sistemi del risparmio amministrato e del risparmio gestito ma solo di quello della dichiarazione. Trattandosi di redditi diversi il criterio seguito è quello di cassa e pertanto in caso di cessione di quote di partecipazione con pagamento dilazionato in più anni la plusvalenza deve essere dichiarata proporzionalmente in base ai vari anni di percezione del corrispettivo.



    REGIME TRANSITORIO

    Per evitare effetti distorsivi derivanti dall'introduzione delle nuove normative su capitali già precedentemente posseduti, è stato previsto che nella fase transitoria i contribuenti possono valutare l'applicazione di sistemi alternativi di conteggio del costo o valore d'acquisto.

    - Per le partecipazioni qualificate (qualificate sulla base delle disposizioni in vigore fino al 30/698), già possedute alla data del 1' luglio 1998 e vendute successivamente, il costo o valore d'acquisto può essere adeguato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'Istat nel periodo che intercorre tra la data d'acquisto delle partecipazioni, titoli o diritti ed il 30 Giugno 1998.

    - In caso di partecipazioni non qualificate (non qualificate sulla base delle disposizioni in vigore fino al 30/698) rappresentate da titoli, quote o diritti, negoziati nei mercati regolamentati italiani, già possedute alla data del 1' Luglio 1998 e cedute successivamente, in luogo del costo o valore d'acquisto si può fare riferimento alla media delle quotazioni del mese di giugno 1998.

    - Se si tratta di titoli, quote o diritti, non quotati in Borsa e posseduti prima del 1' Luglio 1998 in luogo del costo o valore di acquisto può essere assunto il valore della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base dell'ultimo bilancio approvato anteriormente al 1' Luglio 1998.

    - In ulteriore alternativa è possibile valorizzare il patrimonio netto al 1' Luglio 1998 sulla base di una relazione giurata di stima predisposta da un ragioniere commercialista o da un dottore commercialista o da un revisore contabile.

    Condizione inderogabile per avvalersi del valore "in base a perizia" è che questo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi della società, da presentarsi nel maggio 1999 (in caso di esercizi coincidenti con anno solare) per cui è utile, entro quella data, verificare se tale valore è quello più vantaggioso tra i vari metodi di calcolo del prezzo d'acquisto, anche da parte di quei soggetti non particolarmente interessati momentaneamente a cedere le proprie quote di partecipazione.

    Le plusvalenze comprese nel predetto valore (risultanze contabili dell'ultimo bilancio oppure perizia di stima) devono essere assoggettate ad imposta sostitutiva in base al sistema di tassazione precedentemente in vigore, codificato dal D.L. 28/1/91 n. 27 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25/3/91 n. 102. Sulla base di tale sistema le plusvalenze sono soggette all'imposta sostitutiva del 25% se afferenti partecipazioni superiori al 10% del capitale mentre in caso di partecipazioni inferiori, è possibile l'applicazione del sistema forfetario che prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 2,1% sul prezzo di cessione della quota.

    L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dell'anno 1998 (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare).

    - ulteriore caso transitorio previsto dalla normativa è quello del possesso di partecipazioni fin dal 28 Gennaio 1991. In tal caso è stato previsto che in caso si tratti di cessione di titoli quotati in luogo del costo o valore d'acquisto può essere assunto il valore risultante dalla media dei prezzi dell'anno 1990.

    Se trattasi di titoli non quotati può essere assunto il valore, alla data del 28 Gennaio 1991, della frazione del patrimonio netto della società determinato sulla base delle risultanze contabili del bilancio al 31/12/1989; in alternativa è consentito determinare il valore della partecipazione sulla base di una relazione giurata di stima redatta da un ragioniere commercialista o da un dottore commercialista o da un revisore contabile.

    agosto 1998



    --------------------------------------------------------------------------------

    ragcomm@infotel.it
    Centro Studi Ragionieri Commercialisti
    Il problema non è Berlusconi , il problema sono gli italiani!

    DISSIDENTE POLITICO IN REGIME DA OPERETTA!
    OH CINCILLA' ... OH CINCILLA'!

 

 
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