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Discussione: Riti Orientali

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    Predefinito Riti Orientali

    Apro un thread dedicato alle realtà cattoliche non latine.

    Un saluto,
    Talib
    “Onesto è colui che cambia il proprio pensiero per accordarlo alla verità. Disonesto è colui che cambia la verità per accordarla al proprio pensiero”

    Proverbio arabo

  2. #2
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    DECRETO
    ORIENTALIUM ECCLESIARUM
    SULLE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE

    PROEMIO

    1. La Chiesa cattolica ha in grande stima le istituzioni, i riti liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita ecclesiastica della Chiese orientali. Si tratta infatti di Chiese illustri e venerande per antichità, in cui risplende la tradizione apostolica tramandata dai Padri, che costituisce parte del patrimonio divinamente rivelato e indiviso della Chiesa universale. Perciò questo santo ed ecumenico Concilio, preso da sollecitudine per le Chiese orientali, che di questa tradizione sono testimoni viventi, e desiderando che esse fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata, oltre a quanto riguarda tutta la Chiesa ha deciso di stabilire alcuni punti principali, lasciando gli altri alla cura dei sinodi orientali e della Sede apostolica.

    CHIESE PARTICOLARI O RITI

    Varietà di riti e unità

    2. La Chiesa santa e cattolica, che è il corpo mistico di Cristo, si compone di fedeli che sono organicamente uniti nello Spirito Santo da una stessa fede, dagli stessi sacramenti e da uno stesso governo, e che unendosi in varie comunità stabili, congiunti dalla gerarchia, costituiscono le Chiese particolari o riti. Tra loro vige una mirabile comunione, di modo che la varietà non solo non nuoce alla unità della Chiesa, ma anzi la manifesta. È infatti intenzione della Chiesa cattolica che rimangano salve e integre le tradizioni di ogni Chiesa o rito particolare; parimenti essa vuole adattare il suo tenore di vita alle varie necessità dei tempi e dei luoghi.

    I riti godono di uguale dignità

    3. Queste Chiese particolari, sia dell'Oriente che dell'Occidente, sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti riti--cioè per liturgia, per disciplina ecclesiastica e patrimonio spirituale--tuttavia sono allo stesso modo affidate al governo pastorale del romano Pontefice, il quale per volontà divina succede al beato Pietro nel primato sulla Chiesa universale. Esse quindi godono di pari dignità, cosicché nessuna di loro prevale sulle altre per ragioni di rito; fruiscono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo in tutto il mondo (cfr. Mc 16,15), sotto la direzione del romano Pontefice.

    Si studino i vari riti

    4. Si provveda perciò in tutto il mondo a tutelare e incrementare tutte le Chiese particolari e a questo scopo si erigano parrocchie e una propria gerarchia, dove lo richieda il bene spirituale dei fedeli. Le gerarchie poi delle varie Chiese particolari che hanno giurisdizione sullo stesso territorio, procurino, col mutuo scambio di consigli e in periodici incontri, di promuovere l'unità di azione e di unire le loro forze per aiutare le opere comuni, onde far progredire più speditamente il bene della religione e più efficacemente tutelare la disciplina del clero. Tutti i chierici e i candidati agli ordini sacri siano bene istruiti sui riti e specialmente circa le norme pratiche in materie inter-rituali; anzi, nelle spiegazioni catechetiche vengano istruiti anche i laici sui riti e le loro norme. Infine, tutti e singoli i cattolici e i battezzati di qualsiasi Chiesa o comunità acattolica che vengano alla pienezza della comunione cattolica, mantengano dovunque il loro proprio rito, lo onorino e, in quanto è possibile, lo osservino, salvo il diritto in casi particolari di persone, comunità o regioni, di far ricorso alla Sede apostolica; questa, quale suprema arbitra delle relazioni inter-ecclesiali, provvederà essa stessa alle necessità secondo lo spirito ecumenico, o farà provvedere da altre autorità, dando opportune norme, decreti o rescritti.

    PATRIMONIO SPIRITUALE DELLE CHIESE ORIENTALI
    CHE DEV'ESSERE CONSERVATO

    Benemerenze delle Chiese orientali

    5. La storia, le tradizioni e molte istituzioni ecclesiastiche chiaramente dimostrano quanto le Chiese orientali si siano rese benemerite verso tutta la Chiesa. Per questo il santo Concilio non solo circonda di doverosa stima e di giusta lode questo loro patrimonio ecclesiastico e spirituale, ma lo considera fermamente quale patrimonio di tutta la Chiesa. Dichiara quindi solennemente che le Chiese d'Oriente come quelle di Occidente, hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, si accordano meglio con i costumi dei loro fedeli e sono più adatte a provvedere al bene delle loro anime.

    Non si introducano mutamenti arbitrari nei riti

    6. Tutti gli orientali sappiano con tutta certezza che possono sempre e devono conservare i loro legittimi riti e la loro disciplina, e che non si devono introdurre mutazioni, se non per ragione del proprio organico progresso. Pertanto, tutte queste cose devono essere con somma fedeltà osservate dagli stessi orientali, i quali devono acquistarne una conoscenza sempre più profonda e una pratica più perfetta; qualora, per circostanze di tempo o di persone, fossero indebitamente venuti meno ad esse, procurino di ritornare alle avite tradizioni. Quelli che per ragione o di ufficio o di ministero apostolico hanno frequente relazione con le Chiese orientali o con i loro fedeli, secondo l'importanza dell'ufficio che occupano siano accuratamente istruiti nella conoscenza e nella pratica dei riti, della disciplina, della dottrina, della storia e delle caratteristiche degli orientali, Si raccomanda inoltre caldamente agli istituti religiosi e alla associazioni di rito latino che prestano la loro opera nelle regioni orientali o tra i fedeli orientali, che per una maggiore efficacia dell'apostolato, fondino, per quanto possibile, case o anche province di rito orientale.

    I PATRIARCHI ORIENTALI

    I patriarchi orientali

    7. Da tempi antichissimi vige nella Chiesa l'istituzione patriarcale, già riconosciuta dai primi Concili ecumenici. Col nome di patriarca orientale si intende un vescovo, cui compete la giurisdizione su tutti i vescovi, compresi i metropoliti, il clero e i fedeli del proprio territorio o rito, a norma del diritto e salvo restando il primato del romano Pontefice. Dovunque si costituisca un gerarca di qualche rito fuori dei confini del territorio patriarcale, a norma del diritto rimane aggregato alla gerarchia del patriarcato dello stesso rito.

    8. Sebbene alcuni patriarchi delle Chiese orientali siano cronologicamente posteriori ad altri, tuttavia sono tutti uguali quanto alla dignità patriarcale, salva restando tra loro la precedenza di onore legittimamente stabilita.

    Onore e privilegi dei patriarchi orientali

    9. Secondo un'antichissima tradizione della Chiesa, ai patriarchi delle Chiese orientali è riservato uno speciale onore, dato che ognuno presiede al suo patriarcato come padre e capo. Perciò questo santo Concilio stabilisce che siano ripristinati i loro diritti e privilegi, secondo le antiche tradizioni di ogni Chiesa e i decreti dei Concili ecumenici.

    Questi diritti e privilegi sono quelli vigenti al tempo dell'unione dell'Oriente e dell'Occidente, quantunque debbano essere alquanto adattati alle odierne condizioni.

    I patriarchi coi loro sinodi costituiscono la superiore istanza per qualsiasi problema del patriarcato, non escluso il diritto di costituire nuove eparchie e di nominare vescovi del loro rito entro i confini del territorio patriarcale, salvo restando l'inalienabile diritto del romano Pontefice di intervenire nei singoli casi.

    Fondazione di nuovi patriarcati

    10. Quanto si è detto dei patriarchi vale anche, a norma del diritto, degli arcivescovi maggiori che presiedono a tutta una Chiesa particolare o rito.

    11. Siccome l'istituzione patriarcale nelle Chiese orientali è una forma tradizionale di governo, il santo ed ecumenico Concilio desidera che, dove sia necessario, si erigano nuovi patriarcati, la cui fondazione è riservata al Concilio ecumenico o al romano Pontefice.

    DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

    Ristabilire l'antica disciplina dei sacramenti

    12. Il santo Concilio ecumenico conferma e loda e, se occorre, desidera che venga ristabilita l'antica disciplina dei sacramenti vigente presso le Chiese orientali, e così pure la prassi spettante la loro celebrazione e amministrazione.

    La cresima

    13. La disciplina circa il ministro della sacra cresima, vigente fino dai più antichi tempi presso gli orientali, sia pienamente ristabilita. Perciò i sacerdoti possono conferire questo sacramento col crisma benedetto dal patriarca o dal vescovo.

    14. Tutti i sacerdoti orientali possono validamente conferire questo sacramento, sia insieme col battesimo sia separatamente, a tutti i fedeli di qualsiasi rito, non escluso il latino, osservando, per la liceità, le prescrizioni del diritto sia comune sia particolare. Anche i sacerdoti di rito latino, secondo le facoltà che godono circa l'amministrazione di questo sacramento, possono amministrarlo pure ai fedeli delle Chiese orientali, senza pregiudizio al rito, osservando per la liceità le prescrizioni del diritto sia comune che particolare.

    La liturgia domenicale

    15. I fedeli sono tenuti la domenica e le feste a intervenire alla divina liturgia o, secondo le prescrizioni o consuetudini del proprio rito, alla celebrazione delle lodi divine. Perché più facilmente possano adempiere quest'obbligo, si stabilisce che il tempo utile per soddisfarlo decorra dai vespri della vigilia fino alla fine delle domenica o giorno festivo. Si raccomanda caldamente ai fedeli, che in questi giorni, anzi con più frequenza e anche quotidianamente, ricevano la santa eucaristica.

    La confessione

    16. Per la costante mescolanza di fedeli di diverse Chiese particolari nella medesima regione o territorio orientale, la facoltà dei sacerdoti di qualsiasi rito di ricevere le confessioni, concessa legittimamente e senza alcuna restrizione dai propri sacri pastori, si estende a tutto il territorio del concedente anche a tutti i luoghi e fedeli di qualsiasi rito nello stesso territorio, a meno che il pastore del luogo l'abbia espressamente negata per i luoghi del suo rito.

    L'ordine sacro

    17. Perché nelle Chiese orientali abbia nuovamente ad aver vigore l'antica disciplina del sacramento dell'ordine, questo santo Concilio caldamente desidera che sia ristabilita, dove sia caduta in disuso, l'istituzione del diaconato permanente. Quanto poi al suddiaconato e gli ordini inferiori e i loro diritti e doveri, provveda l'autorità legislativa di ciascuna Chiesa particolare.

    I matrimoni misti

    18. Quando i cattolici orientali contraggono matrimonio con acattolici orientali battezzati, il santo Concilio, per prevenire i matrimoni invalidi e nell'interesse della stabilità del matrimonio e della pace domestica, stabilisce che per questi matrimoni la forma canonica della celebrazione è obbligatoria soltanto per la liceità. Per la validità basta la presenza del sacro ministro, salvi restando gli altri punti da osservarsi secondo il diritto.

    IL CULTO DIVINO

    I giorni festivi

    19. D'ora in poi spetta al solo Concilio ecumenico o alla santa Sede stabilire, trasferire o sopprimere giorni festivi comuni a tutte le Chiese orientali. Invece lo stabilire, trasferire o sopprimere feste per singole Chiese particolari compete, oltre che alla Sede apostolica, a sinodi patriarcali o arcivescovili, avuto tuttavia il debito riguardo di tutta la regione e delle altre Chiese particolari.

    La Pasqua

    20. Fino a che tra tutti i cristiani non si sarà giunti al desiderato accordo circa la fissazione di un unico giorno per la comune celebrazione della festa di Pasqua, nel frattempo, per promuovere l'unità fra i cristiani che vivono nella stessa regione o nazione, è data facoltà ai patriarchi o alle supreme autorità ecclesiastiche del luogo di accordarsi, con unanime consenso e sentiti i pareri degli interessati, per celebrare la festa di Pasqua nella stessa domenica.

    Le tempora

    21. Tutti i fedeli che si trovano fuori della regione o territorio del proprio rito, quanto alla legge delle sacre tempora possono pienamente conformarsi alla disciplina vigente nel luogo della loro permanenza. Nelle famiglie di rito misto si può osservare questa legge secondo uno stesso rito.

    Le laudi divine

    22. Il clero e i religiosi orientali celebrino secondo le prescrizioni e tradizioni della propria disciplina le laudi divine, che fino dall'antica età furono in grande onore presso tutte le Chiese orientali. Ed anche i fedeli, seguendo l'esempio dei propri padri, per quanto possono, attendano devotamente alle laudi divine.

    La lingua liturgica

    23. Al patriarca col suo sinodo o alla suprema autorità di ciascuna Chiesa con il consiglio dei pastori compete il diritto di regolare l'uso delle lingue nelle sacre funzioni liturgiche e di approvare, dopo averne data relazione alla Sede apostolica, le versioni dei testi nelle lingua del paese.

    RAPPORTI CON I FRATELLI DELLE CHIESE SEPARATE

    Promuovere l'unità dei cristiani

    24. Alle Chiese orientali aventi comunione con la Sede apostolica romana, compete lo speciale ufficio di promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i principi del decreto « sull'ecumenismo » promulgato da questo santo Concilio, in primo luogo con la preghiera, l'esempio della vita, la religiosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali, la mutua e più profonda conoscenza, la collaborazione e la fraterna stima delle cose e degli animi.

    25. Dagli orientali separati che, mossi dalla grazia dello Spirito Santo vengono all'unità cattolica, non si esiga più di quanto richiede la semplice professione della fede cattolica. E poiché presso di loro è stato conservato il sacerdozio valido, i chierici orientali che vengono all'unità cattolica, hanno facoltà di esercitare il proprio ordine, secondo le norme stabilite dalla competente autorità.

    « Communicatio in sacris »

    26. La « communicatio in sacris » che pregiudica l'unità della Chiesa o include formale adesione all'errore o pericolo di errare nella fede, di scandalo e di indifferentismo, è proibita dalla legge divina. Ma la prassi pastorale dimostra, per quanto riguarda i fratelli orientali che si possono e si devono considerare varie circostanze di singole persone, nelle quali né si lede l'unità della Chiesa, né vi sono pericoli da evitare, mentre invece la necessità della salvezza e il bene spirituale delle anime costituiscono un bisogno serio. Perciò la Chiesa cattolica, secondo le circostanze di tempo, di luogo e di persone, ha usato tutti i mezzi della salute e la testimonianza della carità tra i cristiani, per mezzo della partecipazione ai sacramenti e alle altre funzioni e cose sacre. In considerazione di questo, il santo Concilio «per non essere noi con una sentenza troppo severa di impedimento a coloro che sono salvati » e per fomentare sempre più l'unione con le Chiese orientali da noi separate, stabilisce il seguente modo di agire.

    27. Posti i principi sopra ricordati, agli orientali che in buona fede si trovano separati dalla Chiesa cattolica, si possono conferire, se spontaneamente li chiedano e siano ben disposti, i sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi anzi, anche ai cattolici è lecito chiedere questi sacramenti ai ministri acattolici nella cui Chiesa si hanno validi sacramenti, ogniqualvolta la necessità o una vera spirituale utilità lo domandino e l'accesso a un sacerdote cattolico riesca fisicamente o moralmente impossibile.

    28. Parimenti, posti gli stessi principi, per una giusta ragione è permessa la « communicatio in sacris » in celebrazioni, cose e luoghi sacri tra cattolici e fratelli orientali separati.

    29. Questa maniera più mite di «communicatio in sacris » con i fratelli delle Chiese orientali separate è affidata alla vigilanza e al discernimento dei pastori locali, affinché, consigliatisi tra di loro e, se occorra, uditi anche i pastori delle Chiese separate, abbiano a regolare con efficaci e opportune prescrizioni e norme i rapporti dei cristiani tra di loro.

    CONCLUSIONI

    30. Il santo Concilio molto si rallegra della fruttuosa e attiva collaborazione delle Chiese cattoliche d'Oriente e d'Occidente, e allo stesso tempo dichiara: tutte queste disposizioni giuridiche sono stabilite per le presenti condizioni, fino a che la Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate si uniscano nella pienezza della comunione. Nel frattempo tutti i cristiani, orientali e occidentali, sono ardentemente pregati di innalzare ferventi e assidue, anzi quotidiane preghiere a Dio, affinché, con l'aiuto della sua santissima Madre, tutti diventino una cosa sola. Preghino pure perché su tanti cristiani di qualsiasi Chiesa, i quali confessando strenuamente il nome di Cristo, soffrono e sono oppressi, si effonda la pienezza della forza e del conforto dello Spirito Santo consolatore. Con amore fraterno vogliamoci tutti bene scambievolmente, facendo a gara nel renderci onore l'un l'altro (Rm 12,10).

    21 novembre 1964

    http://www.vatican.va/archive/hist_c...siarum_it.html
    “Onesto è colui che cambia il proprio pensiero per accordarlo alla verità. Disonesto è colui che cambia la verità per accordarla al proprio pensiero”

    Proverbio arabo

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    I RITI NELLA CHIESA

    Fonte: Annuario Pontificio per l’anno 1999 (sez. Note Storiche)
    Libreria Editrice Vaticana

    Il RITO significa comunemente l’ordinamento della preghiera ufficiale, ossia la norma dell’azione liturgica autorevolmente fissata e che ha la sua espressione pubblica e concreta nella liturgia.

    Se la scarsità dei documenti dei primi due secoli impedisce di determinare con precisione quali e quante forme avesse allora il culto cristiano, già nel terzo secolo appaiono indizi di liturgie differenti nelle tre grandi Metropoli dell’Impero: ROMA, ALESSANDRIA, ANTIOCHIA. Nel quarto secolo sono già individuabili vere zone liturgiche costituitesi in relazione alle grandi divisioni politiche del tempo e dove finiscono col prevalere quelle forme liturgiche che sono alla base dei riti odierni.

    Nell’occidente finì col prevalere universalmente la liturgia derivata da Roma. Anche l’antichissima liturgia gallicana, largamente diffusa e che fornì alle liturgie locali ed anche alla romana non pochi elementi, venne sostituita, all’epoca di Carlo Magno, con la liturgia romana. Similmente nel secolo XI successe per la liturgia ispana o mozarabica in certi elementi vicina alla gallicana (e che fu poi fatta rivivere nel secolo XVI dal Card. Ximénez de Cisneros in una cappella della Cattedrale ed alcune parrocchie di Toledo dove tuttora si conserva). Nell’Arcidiocesi di Milano (nonché in diverse parrocchie delle diocesi di Bergamo, Novara, Pavia e Lugano) sussiste attualmente la liturgia ambrosiana, riordinata da S. Carlo Borromeo.

    Varie peculiarità di liturgie locali furono soppresse dal Concilio di Trento non avendo autorità da due secoli; ne sopravvissero invece alcune fino al Concilio Vaticano II nelle Arcidiocesi di Braga e di Lione ed in famiglie religiose, ad es. presso i Domenicani e i Certosini.



    RITI ORIENTALI

    Al concetto di "Rito", riservato alle azioni liturgiche, il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, promulgato il 18 ottobre 1990, sostituisce, in seguito alla codificazione canonica contenuta nella Lettera Apostolica Cleri Sanctitati dell’11 giugno 1957 e, soprattutto, all’operato del Concilio Vaticano II, evidenziato nei decreti Orientalium Ecclesiarum (nn. 2, 3, 5, 6) e Unitatis redintegratio (nn. 16, 17) una nozione di Rito molto più ampia, estendendosi a tutto il «patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare» (can. 28 § 1) delle singole Chiese orientali.
    Questo patrimonio, per quanto riguarda le suddette Chiese, ha come origine primaria una delle seguenti cinque tradizioni (ca. 28 § 2):

    1. Alessandrina,
    2. Antiochena,
    3. Armena,
    4. Caldea,
    5. Costantinopolitana.

    Tre di queste tradizioni, capostipiti dei "Riti Orientali", sono sorte nell’ambito dell’Impero Romano: l’Antiochena a Gerusalemme, l’Alessandrina e la Costantinopolitana partendo dalla Cappadocia; mentre due di esse sono sorte ai margini dell’Impero: la Caldea in Mesopotamia e Persia, e l’Armena nelle regioni delle popolazioni Armene.
    La tradizione rituale alessandrina ebbe uno sviluppo speciale in Etiopia, ove non andò esente da influenze antiochene, mentre quella costantinopolitana o bizantina si conservò, senza subire modificazioni profonde, nelle Chiese autocefale provenienti, nei secoli successivi, dal Patriarcato medesimo.
    Si deve inoltre rilevare che tanto la tradizione rituale alessandrina come l’antiochena nelle comunità rimaste ortodosse (cioè fedeli ai Concili Efesino e Calcedonese) a poco a poco, qualche centinaio d’anni dopo le eresie cristologiche del secolo V, vennero sostituite dalla tradizione rituale costantinopolitana, che aveva il pregio di essere quella dell’Imperatore e della Corte, e perciò preferita dai funzionari imperiali, dimodoché, dal Medio Evo in poi, la liturgia di Alessandria non fu più praticata se non dai monofisiti d’Egitto e di Etiopia, e quella di Antiochia dai monofisiti di Siria, Palestina e Mesopotamia, nonché dai Maroniti, che vi apportarono poi alcune modifiche.
    A coloro che a mano a mano ritornarono all’unità della Chiesa Cattolica, la Santa Sede, di regola, lasciò sempre il proprio patrimonio rituale, corretto soltanto nelle sue eventuali espressioni eterodosse. Questo principio, cui si deve la presente varietà di riti nella Chiesa Cattolica, venne già affermato da San Leone IX allorché scriveva a Michele Cerulario: «Scit namque (Romana Ecclesia) quia nil obsunt saluti credentium diversæ pro loco et tempore consuetudines, quando una fides per dilectionem operans bona quæ potest, uni Deo commendat omnes» (Mansi, XIX, col. 652).
    Le comunità cristiane che appartennero all’Impero Romano d’Oriente hanno molto in comune nella loro disciplina, in quanto basata su concili ecumenici, su certi concili particolari antichi , sui canoni dei Santi Padri ed, in parte, anche sulle leggi imperiali, pubblicate in materie ecclesiastiche, prima della separazione. Avvenuta questa, per cause diverse, specie per il passaggio all’autocefalia, si svilupparono divergenze disciplinari, generalmente su punti secondari. Le discipline dei Caldei e degli Armeni, formatesi fuori dell’Impero Romano, hanno avuto uno sviluppo che li differenzia di più dagli altri orientali.



    1. TRADIZIONE RITUALE ALESSANDRINA

    Questa tradizione si è divisa in due rami: egiziano ed etiopico. Ebbe dominio esclusivo in Egitto fin verso il secolo XIII, tanto presso i monofisiti che presso i Greco-Melkiti; ma i Greco-Melkiti di Egitto, seguendo l’esempio di quelli di Siria, la abbandonarono in detta epoca per adottare la tradizione rituale costantinopolitana. Mentre nei tempi antichi i testi liturgici nelle Chiese di Egitto venivano letti tanto in greco che in copto, dopo la conquista musulmana vi si introdusse a poco a poco l’arabo. I Copti, tanto monofisiti che cattolici, usano testi dove sono rimasti pochi brani in greco , e tendono ad aumentare la parte in arabo.
    In Etiopia la liturgia alessandrina ha subito profonde modifiche e si è arricchita di molti testi nuovi, dei quali alcuni dimostrano l’influenza di testi antiocheni, generalmente conosciuti attraverso traduzioni in arabo. Gli Etiopi, sia monofisiti che cattolici, usano come lingua liturgica il ghéez, che era lingua ufficiale già nel V secolo, quando si fecero in Etiopia le prime traduzioni dei testi biblici e liturgici.

    Chiese cattoliche di rito alessandrino:

    Patriarcato di Alessandria dei Copti – Il Cairo, Egitto



    2. TRADIZIONE RITUALE ANTIOCHENA

    Formatasi lentamente, dal punto di vista liturgico, prima a Gerusalemme, poi soprattutto ad Antiochia, e diffusasi nella Palestina, Siria e Mesopotamia settentrionale, questa tradizione si estese, gradualmente a partire dalla seconda metà del secolo XVII, ad una parte del Malabar. Fu la tradizione anche dei cristiani del patriarcato di Antiochia detti Greco-Melkiti, aderenti alla fede di Calcedonia, fino alla riconquista parziale e temporanea della Siria da parte degli Imperatori di Costantinopoli nel secolo X; nei secoli posteriori, però, questa tradizione presso i Greco-Melkiti venne progressivamente sostituita dal patrimonio rituale costantinopolitano. I Maroniti hanno conservato sostanzialmente la tradizione rituale antiochena, non senza qualche modificazione, in senso latino, di alcuni testi liturgici e di alcune forme esteriori. Praticata in origine tanto in greco che in siriaco, la liturgia antiohena oggi non è più celebrata che in siriaco, con molte parti in arabo, specialmente presso i Siri e i Maroniti. I Malankaresi, o cattolici di tradizione antiochena dell’India, usano oltre il siriaco, il malayalâm, lingua propria del Malabar.

    Chiese cattoliche di rito antiocheno:

    Patriarcato di Antiochia dei Siri – Beirut, Libano
    Patriarcato di Antiochia dei Greco-Melkiti – Damasco, Siria
    Patriarcato di Antiochia dei Maroniti – Bkerké, Libano

    3. TRADIZIONE RITUALE ARMENA

    La tradizione rituale armena si è sviluppata partendo dai testi antiocheni, con notevole influsso dei testi bizantini, ma con una considerevole parte totalmente originale, fin dai tempi più remoti. Nel Medio Evo, quando i "catholicos" di Sis furono in comunione con la Chiesa Romana, vennero introdotte alcune forme esteriori latine (come la mitra e il pastorale) rimaste anche presso i gregoriani (ortodossi). La lingua liturgica è l’armeno classico, lingua ufficiale dell’Armenia nel secolo V.

    Chiese cattoliche di rito armeno:

    Patriarcato di cilicia degli armeni – Beirut, Libano

    4. TRADIZIONE RITUALE CALDEA

    Questa tradizione si sviluppò, in modo indipendente, nell’antico Impero dei Sassanidi, donde la qualifica, talvolta adoperata, di "Rito persiano". Dal secolo XVII, prevalse a Roma la denominazione di "caldeo", mentre nelle regioni abitate dai Caldei si preferisce quella di "siro-orientale". Questo patrimonio rituale dai missionari della Mesopotamia fu portato in Asia centrale, nella Cina e nell’India. Fu conservato nella liturgia quasi esclusivamente l’uso del siriaco, scritto e pronunciato in modo alquanto diverso da quello usato in Siria. In Mesopotamia si è diffusa in certe chiese l’abitudine di leggere in arabo le pericopi scritturali e poche altre formule.
    Il ramo più numeroso è la Chiesa siro-malabarese, che, secondo la tradizione, risale all’evangelizzazione di San Tommaso Apostolo.

    Patriarcati cattolici di rito caldeo:

    Patriarcato di Babilonia dei Caldei – Baghdad, Iraq
    Arcivescovato Maggiore di Ernakulam-Angamalay dei Siro-Malabaresi – Kochi, India

    5. TRADIZIONE RITUALE COSTANTINOPOLITANA O BIZANTINA

    Questa tradizione, spesso chiamata, in Occidente, "Rito greco", si è sviluppata a Costantinopoli, l’antica Bisanzio, fondamentalmente da quella antiochena, ma con elementi provenienti da Alessandria e dalla Cappadocia. I testi liturgici e quelli relativi alla disciplina canonica di Costantinopoli, nel corso dei secoli, vennero tradotti dal greco nelle lingue dei popoli sottoposti alla giurisdizione dei patriarchi di Costantinopoli, Alessandria ed Antiochia, aderenti alla fede di Calcedonia, e ciò prima in georgiano, siriaco, paleoslavo ed arabo, poi in rumeno e, più recentemente, presso gli ortodossi ed i cattolici, in non poche altre lingue dei diversi continenti, per l’utilità dei cristiani appartenenti a comunità di questa tradizione nella diaspora.

    Chiese cattoliche di rito costantinopolitano:

    Arcivescovato Maggiore di Lviv degli Ucraini – Lviv, Ucraina

    http://www.cadr.it/cristiani%20orientali/ritichiese.htm
    “Onesto è colui che cambia il proprio pensiero per accordarlo alla verità. Disonesto è colui che cambia la verità per accordarla al proprio pensiero”

    Proverbio arabo

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    Pio IX
    Omnem sollicitudinem

    Fin dai primi anni del Nostro lungo Pontificato abbiamo impegnato tutta la Nostra attenzione e abbiamo operato per procurare e favorire il bene spirituale delle Chiese Orientali, dichiarando solennemente, fra le altre cose, che le peculiari liturgie di rito cattolico dovevano essere mantenute e conservate con ogni cura e diligenza, in sintonia con i Nostri Predecessori che le circondarono della massima attenzione e considerazione.

    Esiste al riguardo una ricca documentazione a noi trasmessa da Clemente VIII nella sua Costituzione Magnus Dominus del 1595, da Paolo V nel suo Breve del 10 dicembre 1615, e soprattutto, per tralasciare altri documenti, da Benedetto XIV nelle sue Encicliche Demandata del 1743 e Allatae sunt del 1755.

    Esistendo uno stretto rapporto che lega le norme liturgiche alle dottrine dogmatiche, questa Sede Apostolica, maestra infallibile della Fede e accorta custode della Verità, non appena rilevava che "si era insinuato nella Chiesa Orientale qualche rito pericoloso e disdicevole, lo condannava, lo riprovava e ne interdiceva l’uso" .

    La summenzionata sollecitudine a mantenere integri gli antichi riti liturgici non impedì di accogliere tra i riti orientali alcuni altri praticati presso altre Chiese e che, come scriveva Gregorio XVI di felice memoria ai Cattolici Armeni, "i vostri antenati preferirono, o perché sembravano più semplici, o perché li avevano accolti già da qualche tempo come segno di distinzione dagli eretici e dagli scismatici" . "Resta dunque ferma", come tramanda lo stesso Sommo Pontefice, "la norma che ribadisce l’obbligo di non procedere a modifiche dei sacri riti liturgici senza aver preventivamente consultato la Sede Apostolica, sia pure con il pretesto di introdurre cerimonie ritenute più conformi alle liturgie approvate dalla stessa Sede, se non in presenza di serie motivazioni e dopo l’assenso della stessa Sede Apostolica" .

    A queste norme, saggiamente disposte per tutte le Chiese di rito orientale, deve pure soggiacere, come fu più volte dichiarato, ma soprattutto nel menzionato Breve di Paolo V, la disciplina liturgica dei Ruteni, che i Romani Pontefici non cessarono mai di circondare con particolare benevolo affetto e con peculiari favori. Non appena si prospettò qualche pericolo a minacciare la loro fede, la Sede Apostolica non tralasciò di far udire immediatamente la propria voce per ovviare a un così grave male. È tuttora viva l’eco delle solenni parole pronunciate dal Nostro Predecessore Gregorio XVI di felice memoria , quando la Nazione dei Ruteni, come è noto a tutti, fu coinvolta in una situazione di così estrema gravità che tre milioni di loro furono strappati dal seno della Chiesa Cattolica, e ancora oggi ne piangiamo.

    Neppure mancò l’aiuto della Sede Apostolica alla Nazione dei Ruteni, quando sorsero gravi e interminabili controversie nella Provincia di Leopoli per la difformità dei riti e per i rapporti che intercorrevano fra gli ecclesiastici di rito latino e quelli di rito greco, con negativi riflessi sulla carità cristiana. Intervenne allora un accordo, o convenzione, proposto dai Vescovi di entrambi i riti che, sancito da un decreto della S. Congregazione di Propaganda Fide per gli affari delle Chiese di rito orientale in data 6 ottobre 1863, risolse e pose felicemente fine alla controversia.

    Per la verità, la deplorevole situazione in cui si viene a trovare la stessa Provincia ecclesiastica [di Leopoli], e in modo particolare la confinante Diocesi di Chelm, chiama nuovamente in causa, e a buon diritto, il Nostro dovere di sollecita vigilanza. È assai recente la notizia a Noi riportata di un’accesa controversia fra codesti Cattolici di rito Greco-Ruteno temerariamente imbastita su questioni di liturgia. Alcuni individui, e tra questi anche membri del clero, attratti dalle novità e sulla scorta di un loro capriccio, vanno proponendo innovazioni dei riti liturgici, alcuni già in uso da tempo immemorabile e altri solennemente recepiti dal Sinodo di Zamos"c", approvato dalla Sede Apostolica .

    Ma ciò che maggiormente Ci affligge e riempie di profonda amarezza il Nostro cuore è la gravissima situazione, a Noi recentemente riferita, in cui versa la Diocesi di Chelm. Non appena si allontanò il Vescovo, scelto da Noi stessi pochi anni orsono e ancora spiritualmente legato a quella Diocesi, uno pseudo-amministratore già da Noi ritenuto indegno della dignità episcopale, non esitò ad usurpare la giurisdizione ecclesiastica, a sovvertire ogni cosa nella suddetta Chiesa, a sconvolgere e ad alterare a proprio arbitrio le disposizioni liturgiche sancite dai canoni.

    Con animo affranto scorriamo le righe della lettera circolare emanata il 20 ottobre 1873, con cui quel funesto pseudo-amministratore osa innovare l’esercizio del culto divino e la sacra liturgia, con l’evidente proposito di introdurre nella cattolica Diocesi di Chelm la liturgia degli scismatici: al fine di ingannare gli incolti e gl’ingenui per indurli più facilmente allo scisma, non si vergogna di produrre varie Costituzioni della Sede Apostolica storcendone fraudolentemente le disposizioni al proprio scopo. D’altra parte, non può esserci alcuno che non ritenga nullo e irrito quanto disposto sulla liturgia nella succitata lettera, e Noi, forti del Nostro Potere Apostolico, dichiariamo ciò nullo è irrito. Questo pseudo-amministratore risulta assolutamente privo di qualsiasi giurisdizione ecclesiastica: né il Vescovo legittimo al momento della partenza, né in seguito la Sede Apostolica giammai gliela conferirono. È dunque chiaro ed evidente che "non è entrato nell’ovile delle pecore per la porta, ma che vi è penetrato per altra via" (Gv 10,1), e deve essere considerato un intruso.

    I Sacri Canoni della Chiesa dispongono che gli antichi riti orientali legittimamente introdotti debbano essere scrupolosamente osservati: "I Romani Pontefici Nostri Predecessori, dopo averli esaminati con ogni cura e non avendoli trovati in contrasto con la Fede cattolica, né occasione di pericolo per le anime, né capaci di sminuire il decoro ecclesiastico, ritennero opportuno approvarli e permetterli" ; sono sempre gli stessi Romani Pontefici a proclamare solennemente che a nessuno è lecito, senza aver consultato questa Sede Apostolica, introdurre nella liturgia innovazioni sia pure di poco peso. È quanto dispongono chiaramente le Costituzioni Apostoliche ricordate all’inizio della presente.

    Non ha alcuna importanza il fatto che, per gettare fumo negli occhi, si presentino le innovazioni come strumento per purificare i riti orientali e restituirli all’antica forma. Non può infatti esistere alcuna altra liturgia dei Ruteni diversa da quella istituita dai Santi Padri della Chiesa, definita dai canoni dei Sinodi, invalsa per legittima consuetudine, ma sempre espressamente o tacitamente approvata dalla Sede Apostolica. Se con il trascorrere del tempo subentrarono variazioni nella Liturgia, queste non avvennero senza il consenso dei Romani Pontefici e furono introdotte con il preciso intento di preservare i riti da ogni contaminazione eretica e scismatica, perché potessero ergersi a difesa dei dogmi cattolici e della fede, e diventassero più idonei alla promozione del bene delle anime.

    Con lo specioso pretesto dunque di purificare i riti e di ricondurli all’antica purezza, queste persone senza scrupoli si propongono di tendere insidie alla fede dei Ruteni di Chelm e di allontanarli dal grembo della Chiesa Cattolica con il chiaro proposito di indirizzarli all’eresia e allo scisma.

    Ma in mezzo a queste amarissime avversità, che Ci assediano da ogni parte, Ci ristora e Ci solleva la visione straordinaria di un comportamento eroico e indefettibile offerto recentemente a Dio, agli Angeli e agli uomini dai Ruteni della Diocesi di Chelm. Essi, respingendo le inique disposizioni dello pseudo-amministratore, preferirono affrontare ogni male e mettere addirittura a repentaglio la propria vita piuttosto che sacrificare la fede degli avi e abbandonare i riti cattolici ricevuti dagli antenati, affermando di volerli conservare integri e senza macchia per sempre.

    Per parte nostra non tralasciamo di innalzare a Dio, ricco di misericordia, suppliche incessanti perché effonda benigno la luce della sua grazia nel cuore di coloro che, contro ogni norma divina, violentano la Diocesi di Chelm e, nello stesso tempo, sovvenga con la sua onnipotenza quei miseri fedeli privi di ogni aiuto e di assistenza spirituale, e acceleri la consolazione dell’auspicata tranquillità.

    A questo punto rivolgiamo a Voi, Venerabili Fratelli, che vi siete fatti carico con tanta dedizione e con zelo ammirevole della cura spirituale dei Ruteni, una pressante esortazione nel Signore perché difendiate le disposizioni liturgiche approvate dalla Sede Apostolica o introdotte con la sua consapevolezza e senza il suo divieto. E poiché non è assolutamente permesso introdurre innovazioni, vogliate affidare una meticolosa salvaguardia dei Sacri Canoni, in particolare delle decisioni del Sinodo di Zamos"c", ai Parroci e ai Sacerdoti, persino ricorrendo a pene severissime se fosse necessario.

    Si tratta infatti di un problema di primaria importanza, cioè della salvezza delle anime, dal momento che le illegittime innovazioni mettono in estremo pericolo la Fede cattolica e la santa unità dei Ruteni. Proprio per questo occorre applicarsi con tutto l’impegno, affrontare ogni fatica e non lasciare nulla di intentato per reprimere sul nascere tutto lo stravolgimento messo in opera da uomini malvagi in codesta regione in campo liturgico. Siamo certi, Venerabili Fratelli, che non verrete meno in alcun modo al preciso dovere di accollarvi, con l’aiuto della grazia di Dio, gli impegni menzionati con decisione e accortezza.

    Perché ciò possa felicemente avverarsi, impartiamo con affetto a Voi, Venerabili Fratelli, e al popolo affidato a ciascuno di Voi, l’Apostolica Benedizione.

    Dato a Roma, presso San Pietro, il 13 maggio 1874, anno ventottesimo del Nostro Pontificato.

    http://www.totustuus.biz/users/magistero/p9omnems.htm
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    La Chiesa Maronita
    di Lorenzo Lorusso



    1. Cenni storici

    I Maroniti costituiscono la comunità cristiana più numerosa del Libano. Alla loro origine vi è un santo anacoreta: Marone (+ 410). Calcedoniani (due nature in Cristo in una sola persona), si ricollegavano alla cattolicità ed erano fedeli all'unità cristiana:

    - nel 517 la firma di Alessandro, archimandrita (superiore di monastero) maronita, compare a capo dei nominativi che sottoscrissero una lettera contro Severo di Antiochia, indirizzandola al Papa Ormisda;

    - nel 536 la firma di Paolo, apocrisario (rappresentante) maronita, si coglie negli atti del sinodo costantinopolitano che ribadì la condanna del monofisismo (una sola natura in Cristo). Erano quindi già presenti prima della conquista islamica e s'insediarono in Siria, sulle rive del fiume Oronte.

    Nel 694 Giustiniano II riusciva a raggiungere il monastero di San Marone, devastandolo e uccidendo cinquecento monaci. L'azione non fece che confermare l'esigenza maronita di provvedere alla creazione di un patriarcato, progetto che si rese esecutivo verso la metà del secolo VIII.

    I discepoli di Marone vennero in Libano, innanzitutto come missionari, per convertire i pagani al Cristianesimo. Per salvaguardare la loro fede e la loro identità originale, di fronte ai Bizantini, ai monofisiti e ai musulmani, il popolo maronita fu però costretto a lasciare quei luoghi e a rifugiarsi tra i monti del Libano. Il loro Patriarca vi si installò a partire dal secolo IX.

    I rapporti con Roma

    Fu con l'arrivo dei crociati nel 1099 che i Maroniti uscirono dal loro isolamento e ristabilirono i rapporti con l'Occidente e con Roma. Una prova inoppugnabile della consolidata comunione tra Roma e i Maroniti nella seconda metà del XII secolo è costituita dal privilegium (1184), che papa Lucio III accordò alla cappella maronita di San Simone sita in Beirut. Fu, in ogni caso, il Lateranense IV (1215) l'occasione per far risaltare all’intera cristianità il vincolo esistente tra le due Chiese: il Patriarca maronita Geremia II al-Amsiti venne a Roma per partecipare di persona ai lavori conciliari. Innocenzo III definì l'incorporazione maronita nella cattolicità con la bolla Quia divinae sapientiae. Questi rapporti, proibiti durante la dominazione dei mamelucchi, ripresero in modo particolare a metà del XV secolo e s'intensificarono sotto il regime ottomano con il sostegno dei re francesi. Si mantennero prima di tutto grazie ai missionari Frati Minori Conventuali prima e Frati Minori Osservanti dopo, poi ai Gesuiti, ai Cappuccini, ai Carmelitani, ai Lazzaristi, ai diversi Ordini religiosi femminili.

    Il Vescovo maronita della comunità cipriota Elia di Biblo inviò ai tempi del concilio Fiorentino, tramite il prete Isacco, la sua professione di fede al Papa Eugenio IV, la cui bolla Benedictus Deus (1445) venne successivamente accolta anche dal Patriarca Giovanni EL-Jaji. Infine, il Patriarca Simone ibn Hassan inviò legati al Lateranense V (1516). I rapporti con Roma e l'Occidente si consolidarono anche grazie al Collegio maronita, fondato a Roma nel 1584, che promosse una seria apertura della Chiesa maronita alla Chiesa latina di Roma.

    Allo stato attuale non esistono statistiche complete e aggiornate dei fedeli della Chiesa maronita in Libano e nel mondo. Si dice che ve ne siano circa un milione in Libano e dieci milioni nel resto del mondo, dove sono costituiti in eparchie. A partire dal 1790 il Patriarca risiede a Bkerke, a circa 25 miglia dà Beirut.

    3. La liturgia

    La liturgia maronita riallaccia le sue origini ai tre grandi influssi liturgici della provincia romana della Siria antica. Alla fine del secolo IV, infatti, nella cristianità di quella provincia tre erano i centri principali di creatività liturgica: Antiochia, Gerusalemme ed Edessa.

    I Maroniti utilizzavano il siriano come lingua liturgica, ma anche e sempre più la lingua araba. Il loro rito appartiene alla tradizione d'Antiochia, tradizione caratterizzata dalla fedeltà alle proprie fonti scritturali ed ebree, da un'apertura sul mistero dell'Imperscrutabile Divino che si rivela in Gesù Cristo Salvatore, dal senso della misura, da una tensione acuta verso le realtà escatologiche.

    La liturgia maronita si avvicina anche alle liturgie siro-orientali e la preghiera eucaristica è quella detta di San Giacomo. Ve ne sono altre trenta, di cui quattordici soltanto erano contenute nel primo messale del 1592.

    Quello più recente ne contiene sei.

    L'anno liturgico maronita è molto simile a quello siro e malankarese, con un ciclo mobile e uno fisso (santorale). La domenica della consacrazione della Chiesa è l'inizio del ciclo mobile: è la prima domenica di novembre.

    http://www.dimensionesperanza.it/mod...?articleid=435
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